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La protezione del diritto di proprietà nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Si dispone che ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni, aggiungendo che nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. È poi precisato che le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale

Ingerenze nell’esercizio del diritto di proprietà:il requisito di legalità

Il requisito della conformità alla legge rappresenta nell’architettura della norma della CEDU, il baricentro della tutela dominicale. Esso presuppone non solo un complesso di disposizioni di diritto interno, ma anche la conformità del provvedimento alla legge medesima. In effetti la Corte dei diritti umani fino al 2000 aveva mantenuto un atteggiamento particolarmente cauto, preferendo valorizzare il principio che essa godrebbe di competenza limitata a verificare il rispetto del diritto interno

Pubblica utilità, interesse generale e margine di apprezzamento interno

Malgrado l’utilizzazione di 2 espressioni diverse dedicate alla privazione della proprietà ed alla regolamentazione dell’uso dei beni, i concetti di pubblica utilità ed interesse generale, nella loro accezione autonoma, non si distinguono quantitativamente o qualitativamente. La Corte di Strasburgo, elaborando la teoria del margine di apprezzamento statale, ha ritenuto che spetta alla discrezionalità del legislatore nazionale il compito di indicarne i connotati, rispettando la ragionevolezza

Il margine di apprezzamento e la regolamentazione dell'uso di beni

La centralità assunta dal diritto di proprietà nel panorama europeo non tralascia affatto di considerare la rilevanza del dominio nelle dinamiche interne e la sua funzionalizzazione agli interessi generali, ritagliando su tali questioni uno spazio significativo in favore dei singoli Stati proprio attraverso il margine di apprezzamento. Quanto all'uso di beni, è consentito agli Stati contraenti di disciplinare l'uso dei beni secondo l'interesse generale, mettendo in vigore le leggi necessarie

La Corte europea dei diritti dell’uomo sulle “espropriazioni indirette” in Italia

L’attenzione della Corte europea rivolta alle scelte legislative di protezione degli interessi socio-politici del corpo dei cittadini ivi stanziati, realizzate anche incidendo sul valore proprietà, ancorché non compaia nel tessuto normativo dell’art.1 Prot. n.1, sembravano comunque lasciare un margine di apertura verso quelle esigenze solidaristiche di matrice nazionale. Era sembrato, in definitiva, proprio questo il terreno di confronto fra i due sistemi di protezione del diritto di proprietà

La CEDU sul diritto di proprietà e l’impatto nel sistema italiano

Le violazioni ascritte all’Italia dalla Corte europea hanno fatto emergere una continuata violazione del diritto di proprietà sul versante patrimoniale e su quello umano. Rispetto alla posizione del proprietario la Corte di Strasburgo ha avvertito una netta corresponsabilità delle Istituzioni che, pur considerate unitariamente a livello internazionale, lasciavano intravedere nitidamente i contributi causalmente idonei a cagionare il pregiudizio sofferto dal proprietario espropriato illecitamente

Prove di dialogo dopo le condanne italiane sull'occupazione acquisitiva

A fronte di uno sviluppo della giurisprudenza della CtEDU faceva da contraltare un atteggiamento di “chiusura” delle Sezioni Unite. L’approccio che queste hanno inteso scegliere per misurarsi con i due dicta si compendiava nell’affermazione che le pronunzie della Corte di Strasburgo, sebbene non vincolanti oltre il caso deciso, sono fonti rilevanti e supporti interpretativi al fine di assicurare una tutela effettiva ai diritti contemplati dalla CEDU dai quali non si può prescindere

Un'interpretazione conforme alla CEDU

La Corte di Cassazione ha espressamente escluso di poter procedere ad un’interpretazione conforme della normativa interna al diritto promanante dalla CEDU, riconoscendo il contrasto della normativa interna con l'art 111 della Cost. per lo straripamento di potere del legislatore rispetto a quello giudiziario. Silente rimaneva, però, il giudice di legittimità sui dubbi circa la compatibilità dell’occupazione acquisitiva con i canoni convenzionali che pure avevano portato alle condanne dell'Italia

La funzione sociale della proprietà

È necessario ora analizzare la funzione sociale della proprietà. I contributi dottrinali più o meno recenti rimangono fondamentali per collocare sistematicamente il concetto di funzione sociale della proprietà e per cogliere la progressiva compressione del concetto di proprietà individuale rispetto ad esigenze redistributive correlate all’affermazione dello Stato repubblicano democratico, emerse già nel corso del dibattito interno all’Assemblea costituente in occasione del varo dell’art.42 Cost

La legittimità costituzionale dell’occupazione acquisitiva secondo la Corte costituzionale

L’istituto dell’occupazione acquisitiva ha trovato nella funzione sociale un suo spunto cardine. La Corte costituzionale italiana ha infatti più volte avuto modo di pronunziarsi sulla portata del diritto di proprietà, chiamata a sindacare la legittimità costituzionale di norme che incidevano pesantemente sul diritto dominicale fino al punto di eliderne totalmente il contenuto. Gli interventi del giudice delle leggi sono stati rivolti a confermare la compatibilità costituzionale dello stesso

La legittimazione dell'occupazione acquisitiva

Il processo di legittimazione dell’occupazione acquisitiva proseguiva, quindi, con delle misure legislative introdotte dalla legge finanziaria del 1995 per limitare l’onere risarcitorio spettante al proprietario attraverso l’integrale equiparazione, ai fini pecuniari, dell’indennizzo espropriativi con il risarcimento del danno. Fu infatti la stessa Corte Costituzionale a giustificare quell'intervento ragionevolmente riduttivo della misura della riparazione dovuta dalla pubblica amministrazione

Occupazione acquisitiva: ragionare per principi

Per lo Stato l’equazione “perdita acquisizione con ristoro integrale” sottesa al fenomeno dell’occupazione acquisitiva era da ritenere la più equa e la più corretta consentendo di non sprecare risorse pubbliche ed anche di salvaguardare il proprietario. A ben considerare, quello sotteso all’occupazione acquisitiva, era un ragionare per princìpi generali dell’ordinamento, scritti e non scritti, ma pur sempre, dicevano i giudici di legittimità, tali da condizionare la proprietà ed il proprietario

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