L’articolo 1 della Direttiva ne definisce l’ambito di applicazione, sia dal punto di vista oggettivo che da quello temporale. Dal punto di vista oggettivo, i diritti previsti dalla Direttiva sono estesi oltre il campo del processo penale, trovando applicazione anche nel procedimento per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Per quanto riguarda l’ambito temporale, i diritti previsti dalla Direttiva si applicano dal momento in cui l'indagato viene a conoscenza dell'indagine a suo carico