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Il quadro normativo delle politiche di sicurezza dell'Unione europea

L’Unione Europea, consapevole dell’importanza del tema nell’attuazione delle politiche di sicurezza è intervenuta secondo i principi giuridici e le prerogative tipiche dello Spazio Giudiziario Europeo, introducendo provvedimenti finalizzati sia all’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri, sia alla realizzazione della circolazione delle decisioni giudiziarie. Il primo atto in materia è l’azione comune 98/699/GAI, sul riciclaggio di denaro e l'individuazione dei proventi del reato

La Decisione Quadro 2005/212/GAI: la confisca di beni, strumenti e proventi di reato

Una delle tendenze emergenti dalle convenzioni internazionali è l’armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di confisca, all’insegna di standard minimi che prevedano l’applicabilità di tale misura a determinate categorie di reati; come pure l’introduzione di forme di confisca allargata e di mitigazione dell’onere probatorio per l’accusa. Da questo punto di vista assume notevole importanza la Decisione quadro 2005/212/GAI, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato

L'armonizzazione della legislazione degli Stati membri: la confisca allargata

La sproporzione tra il valore del bene rispetto all’ammontare del reddito legittimo viene indicata come una specifica circostanza esemplificativa della plausibile origine illecita del bene, anche se si richiede sempre il raggiungimento di una piena convinzione dell’organo giudicante sulla base di fatti circostanziati. In tale caso, l’accertamento della circostanza consente la pronuncia della confisca anche in riferimento ad attività criminose successive alla condanna per uno dei reati al comma 1

Il mutuo riconoscimento delle decisioni di confisca

L’efficace attuazione di qualsiasi procedura giudiziaria finalizzata all’individuazione e alla confisca dei proventi illeciti, presuppone la realizzazione di due condizioni: la possibilità di disporre di adeguati mezzi di ricerca e tutela della prova, e la possibilità di adottare adeguati strumenti di cautela preventiva, finalizzati ad impedire la dispersione dei beni sottoponibili a confisca. Si pone il problema operativo di garantire la circolazione e l’efficacia di tali strumenti processuali

La Decisione quadro 2005/212/GAI: riconoscimento delle decisioni di confisca

Per garantire l'ampia circolazione dei provvedimenti di confisca, si stabilisce il mutuo riconoscimento sia dei provvedimenti di confisca emessi in base ai poteri estesi, sia di provvedimenti assunti con poteri di confisca previsti negli ordinamenti degli stati membri. Si tratta di una disposizione che ha suscitato perplessità in una parte della dottrina: l'impianto garantista della Decisione potrebbe non essere rispettato dalle legislazioni nazionali che prevedono poteri di confisca più estesi

L’attuazione delle Decisioni quadro in materia di confisca: le prospettive

Un’efficace politica di aggressione ai beni della criminalità organizzata non può prescindere da due condizioni: l’esistenza di agenzie nazionali che rintraccino i proventi di reato e la piena attuazione della cooperazione internazionale. La Commissione, dopo aver sottolineato il ruolo fondamentale dell’aggressione al potere economico del crimine organizzato, prende atto del numero limitato di confische sino ad ora pronunciate in Europa, rispetto alle stime sull'estensione dei traffici illeciti

La Decisione Quadro 2008/675/GAI: contenuto

La Decisione quadro è stata approvata nel 2008 e mira a disciplinare uno degli aspetti relativi all’efficacia transnazionale dei precedenti giudiziari in ambito UE. L’oggetto della Decisione quadro è definito all’art. 1: stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri

La Decisione Quadro 2008/675/GAI e la normativa italiana

La Decisione quadro non prevede alcuna condizione né procedura perché la sentenza emessa all’estero spieghi efficacia in un altro Stato membro; Contrariamente a quanto previsto nella proposta della Commissione, sono stati del tutto omessi motivi di rifiuti obbligatori o facoltativi, e la sottoposizione dell’efficacia della condanna estera al principio della doppia incriminazione. Gli Stati membri hanno fortemente ridotto la portata della Decisione quadro rispetto alla proposta della Commissione

La Direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

La Direttiva riveste un significato particolare: è stato il primo strumento normativo ad efficacia vincolante adottato dall’UE nel campo del diritto penale dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Contrariamente agli strumenti normativi adottati in precedenza, cioè, non si applicano regole transitorie, e allo scadere del termine fissato per il recepimento della Direttiva, tanto la Corte di Giustizia quanto la Commissione europea potranno esercitare appieno i poteri previsti dal Trattato

La Direttiva 2010/64/UE: ambito di applicazione e contenuto

L’articolo 1 della Direttiva ne definisce l’ambito di applicazione, sia dal punto di vista oggettivo che da quello temporale. Dal punto di vista oggettivo, i diritti previsti dalla Direttiva sono estesi oltre il campo del processo penale, trovando applicazione anche nel procedimento per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Per quanto riguarda l’ambito temporale, i diritti previsti dalla Direttiva si applicano dal momento in cui l'indagato viene a conoscenza dell'indagine a suo carico

La Direttiva 2010/64/UE: il diritto all'interpretazione

L’art. 2 della Direttiva si occupa del diritto all’interpretazione, enunciando al comma 1 il principio generale secondo cui l’indagato e l'imputato hanno diritto ad essere assistiti "senza indugio" da un interprete ogni qualvolta essi abbiano a che fare con le autorità procedenti, tanto "inquirenti" quanto "giudiziarie". Il campo di applicazione è dunque molto vasto e copre anche la fase delle indagini preliminari, in conformità alle indicazioni della giurisprudenza della Corte di Strasburgo

La Direttiva 2010/64/UE: traduzione di atti e materiali di prova

L’articolo 3 della Direttiva si occupa del diritto alla traduzione scritta di atti e documenti processuali. Il comma 1 prevede che l’indagato o imputato alloglotta riceva una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che sia in grado di esercitare i propri diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento. Nella lista "minima" rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze

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