Il legislatore del 42 bis utilizza l’espressione indennizzo per qualificare la pretesa del proprietario colpito dal provvedimento di acquisizione sanante. Tale utilizzazione sembra volere purificare il pregiudizio sofferto dal proprietario, qualificato invece, forse più correttamente, dall’art43 t.u.e. come danno. La modifica terminologica si avverte chiaramente quando si prevede il riconoscimento a titolo risarcitorio dell’interesse al cinque per cento per il periodo di occupazione senza titolo