AGRICOLTURA --> CONTRATTI AGRARI --> AFFITTO --> CANONE
Quando il decreto ingiuntivo, ottenuto per canoni di affitto di fondo rustico non corrisposti, non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti sull'esistenza, validità e natura giuridica del rapporto corrente "inter partes", e sull'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione.
Per effetto della declaratoria di incostituzionalità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 2002, sono divenute prive di effetti sia le tabelle per il canone di equo affitto come disciplinate dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 9 e dalle norme da questo richiamale, sia, ai fini della quantificazione del canone stesso, i redditi dominicali stabiliti - ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 62 - a norma del R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589, per cui il canone dovuto dalla parte conduttrice è uni...
_OMISSIS_ ...stabilito, liberamente, tra le parti o l'ultimo, giudizialmente accertato con sentenza passata in cosa giudicata anteriormente alla sentenza n. 318 del 2002, senza che sia consentito al giudice - in attesa di una eventuale nuova disciplina della materia - determinare un canone equo in sostituzione di quello voluto dalle parti o in passato accertato dal giudice, ancorché il canone così determinato pattiziamente o in forza di pronunzia coperta da giudicato non assicuri al concedente una remunerati vita non irrisoria delta rendita e all'affittuario la possibilità di esercizio dell'impresa con il contemperamento degli interessi reciproci.
Poiché la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi - in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., - la L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 9 e 62, in tema di determinazione del canone di equo affitto (Corte cost. 5 luglio 2002, n. 318), sono divenute prive di effetti sia le tabelle per i canoni di a...
_OMISSIS_ ...ciplinate dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 9, e dalle norme da questo richiamate, sia, ai fini della quantificazione del canone stesso, i redditi dominicali stabiliti a norma del R.D. 4 aprile 1939, n. 589. Non esistendo più livelli massimi di equità, stabiliti dalle dette tabelle, non ha alcun fondamento la domanda formulata dal conduttore ai sensi della L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 28, e diretta alla ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza ai menzionati livelli.
In tema di contratti agrari, sebbene della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 58, comma 2, si limiti a stabilire l'abrogazione delle precedenti disposizioni incompatibili con quelle della stessa legge, e nonostante difetti in questa l'abrogazione espressa della L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 15 (in sé non incompatibile con la nuova legge), si deve ritenere che sia ugualmente venuto a verificarsi l'effetto abrogativo di questa norma, in applicazione dell'ulteriore criterio generale ...
_OMISSIS_ ... abrogazione tacita previsto dall'art. 15 preleggi e, cioè, quello della nuova regolamentazione dell'intera materia, da individuarsi nelle conseguenze dell'aumento del canone spettante al locatore o dell'indennità per l'incremento di valore del fondo da attribuirsi al conduttore, unitamente alla nuova regolamentazione del pagamento rateale dell'indennità per miglioramenti e del diritto di ritenzione del conduttore, come ora contenuta nella medesima L. n. 203 del 1982, art. 20.
In tema di rapporti agrari, uno degli elementi essenziali del contratto di affitto di fondo rustico - di natura commutativa, la cui causa è la costituzione di un'impresa agricola su fondo altrui - è il corrispettivo, in danaro o in utilità di altra natura. Esso deve risultare periodico, certo o almeno determinabile, di norma correlato al valore di godimento del bene per realizzare una tendenziale equivalenza tra le due prestazioni, ed avere carattere anche di obbligatorietà, in quant...
_OMISSIS_ ...causa nell'adempimento di un obbligo dell'affittuario e fonte nel contratto di affitto.
In mancanza di una pattuizione concernente la previsione di un canone in denaro per lo sfruttamento del fondo, deve escludersi l'ipotizzabilità di un valido contratto di affitto agrario.
In tema di contratti di affitto agrario, la valutazione, quanto al mancato pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante la previsione di un parametro ancorato a precisi elementi, puntualmente indicati nel citato art. 5, comma quarto, della legge n. 203 del 1982 (ossia il mancato pagamento dei canoni per un importo pari almeno ad una annualità del canone stesso).
La L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 49 prevede, ove ne ricorrano le condizioni, la costituzione ex lege di...
_OMISSIS_ ... affitto tra i coeredi del defunto proprietario del fondo, rapporto alla cui nascita e alla cui perdurante validità non è di ostacolo il mancato raggiungimento di un'intesa sull'ammontare del canone, sopperendosi, secondo i principi generali, all'omessa determinazione consensuale della prestazione dovuta da una delle parti mediante meccanismi di integrazione.
La caducazione per illegittimità costituzionale delle disposizioni che fissavano un sistema di quantificazione del canone di equo affitto di fondi rustici non preclude al giudice la possibilità di addivenire, ove le parti non raggiungano un accordo sul punto, alla determinazione officiosa del corrispettivo, da effettuare ora sulla base dell'applicazione analogica dell'art. 1474 c.c., comma 2, ovvero facendo riferimento al prezzo di mercato.
Le inadempienze relative al pagamento del canone, alla conservazione e alla manutenzione del fondo e delle relative attrezzature nonché alla instaur...
_OMISSIS_ ...rti di subaffitto o di subconcessione non esauriscono la sfera delle inadempienze passibili di essere colpite dalla sanzione della risoluzione del contratto di affitto, come si evince in maniera inequivocabile, dalla lettera della L. n. 203 del 1982, art. 5, comma 2, che, collegando la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto particolarmente - e dunque non esclusivamente - a violazioni di tal fatta, smentisce la tesi della tassatività dell'elencazione.
In tema di contratti agrari, all'esito della declaratoria d'illegittimità costituzionale della L. n. 203 del 1982, artt. 9 e 62 a seguito della sentenza n. 138 del 2002 della Corte Cost. sono divenute prive d'effetto le tabelle per i canoni d'equo affitto e i redditi dominicali stabiliti, per effetto del suindicato L. n. 203 del 1982, art. 62, a norma del R.D.L. n. 589 del 1939, con la conseguenza che risultano legittimi, in mancanza di previsione normativa di livelli massimi d'equità, gli ...
_OMISSIS_ ...ente intervenuti tra le parti - anche senza l'assistenza delle rispettive organizzazioni di categoria - in ordine alla determinazione del canone d'affitto, e risulta conseguentemente priva di fondamento normativo la domanda di ripetizione, ex L. n. 11 del 1971, art. 28, delle somme corrisposte in eccedenza a detti livelli.
L'esercizio del diritto di ritenzione del fondo agrario alla cessazione del rapporto di affitto ex L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 17, non esonera l'affittuario né dall'obbligo del pagamento del canone, né da quello di custodia del fondo con la diligenza del buon padre di famiglia, restando pertanto il detentore vincolato ad assicurarne la conservazione in buono stato e la produttività secondo la sua destinazione.
Per effetto della sentenza n. 318/2002 della Corte Costituzionale sono divenute prive di effetti sia le tabelle per i canoni di equo affitto, come disciplinate dalla L. n. 203 del 1982, art. 9 e dalle norme da que...
_OMISSIS_ ... sia, ai fini della quantificazione del canone stesso, i redditi dominicali stabiliti, in forza della stessa L. n. 203 del 1982, art. 62, dal R.D.L. n. 589 del 1939, per cui, non esistendo più livelli massimi di equità stabiliti dalle dette tabelle, non ha alcun fondamento la domanda formulata dal conduttore ai sensi della L. n. 11 del 1971, art. 28, e diretta dalla ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto ai menzionati livelli, in forza di accordi liberamente intervenuti tra le parti, anche senza l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, l’art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge 3 maggio 1982, n. 203. Tale disposizione, infatti, nel dettare i criteri per la determinazione del canone per i contratti di affitto di fondi rustici riguardanti i territori del catasto derivante dall’'ex' catasto...
_OMISSIS_ ...o, fa riferimento ad meccanismo di determinazione dell’equo canone – fondato sulle tabelle di cui alla legge n. 567 del 1962, a loro volta formate prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge n. 589 del 1939 – che ha perso ormai qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli, cosicché non può sicuramente essere posto a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali, imposta dall’art. 44 della Costituzione; inoltre, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, il regime di equo canone dei fondi rustici è venuto meno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori del catasto derivante dall’'ex' catasto austro-ungaric...
_OMISSIS_ ...continua ad applicarsi l’art. 14 della stessa legge, dal che deriva, dunque, una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei proprietari dei fondi rustici situati in quei territori.
Il meccanismo di determinazione del canone di equo affitto basato sugli articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203, risulta privo, ormai, di qualsiasi razionale giustificazione, sia perché esistono dati catastali più recenti ed attendibili ai quali fare eventualmente riferimento sia perché in ogni caso, a distanza di oltre un sessantennio dal suo impianto, quel catasto ha perso qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli, cosicché non può sicuramente essere posto a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali.