Effetti della pronuncia d'illegittimità costituzionale di una norma di legge

GIUDIZIO --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ

La L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30 stabilendo che "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione", va interpretato nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato.

In tema di effetti della sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalità su un giudizio in corso, un rapporto giuridico può definirsi “esaurito” soltanto se: - discende da un giudicato formatosi nell’applicazione della disciplina precedente alla pronuncia ... _OMISSIS_ ...alità e che, pertanto, sopravvive alla sentenza ad efficacia retroattiva poiché fa ormai stato tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa (art. 2909 cod. civ.); - si connota per inoppugnabilità derivante dall’intervenuta prescrizione o decadenza della relativa situazione giuridica soggettiva.

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma rileva anche nei processi in corso, ma non incide sugli effetti irreversibili già prodottisi. Ciò perché la retroattività degli effetti della dichiarazione d'incostituzionalità incontra un limite negli effetti che la stessa, ancorché successivamente rimossa dall'ordinamento, abbia irrevocabilmente prodotto qualora resi intangibili dalla preclusione nascente o dall'esaurimento dello specifico rapporto giuridico disciplinato dalla norma espunta dall'ordinamento giuridico oppure dal maturare di prescrizioni e decadenze ovvero, ancora, dalla formazione del giudicato.

La L. 11 marzo 1953, ... _OMISSIS_ ... stabilendo che "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione", va interpretato nel senso che la decisione dichiarativa d'incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato.

Per rapporti esauriti si deve intendere quelle situazioni giuridiche consolidate ed intangibili, dove i rapporti tra le parti sono stati definiti anteriormente alla pronuncia d'illegittimità costituzionale per effetto di giudicato, d'intervenuta prescrizione o decadenza, di atti amministrativi non più impugnabili o di atti negoziali rilevanti sul piano sostanziale o processuale, nonostante l'inefficacia della n... _OMISSIS_ ... incostituzionale. Laddove infatti, anche tali rapporti ultimati e conclusi, venissero travolti dalla retroattività della pronuncia d'incostituzionalità, risulterebbe compromessa la certezza del diritto e dei rapporti giuridici, con violazione di uno dei principi cardine del nostro ordinamento.

Come noto, in base al combinato disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 L. 11 marzo 1953 n. 87, la pronuncia d'illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza del Giudice delle leggi, che essa possa più essere comunque applicata ai rapporti giuridici in relazione ai quali risulti rilevante.

I mutamenti normativi prodotti da pronunce d'illegittimità costituzionale, configurandosi come jus superveniens, impongono - in ogni stato e grado e quindi anche nella fase di cassazione - la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applica... _OMISSIS_ ...ula juris risultante dalle decisioni anzidette.

Le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative d'illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo.

E' noto che le sentenze di accoglimento pronunciate dalla Corte costituzionale producono l’annullamento delle norme di legge dichiarate incostituzionali, con effetti erga omnes, non solo ex nunc, ma anche ex tunc, con il solo l... _OMISSIS_ .... rapporti esauriti.

L'efficacia retroattiva delle pronunce d'illegittimità costituzionale, prevista in via generale dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3 incontra un limite nell'eventuale consolidamento delle situazioni giuridiche nascenti dall'applicazione della norma dichiarata incostituzionale, in conseguenza dell'avvenuto esaurimento del relativo rapporto, potendosi legittimamente considerare esauriti, peraltro, i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato o si sia verificato un altro evento cui l'ordinamento collega la definizione del rapporto medesimo, ovvero si siano verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità.

Le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, in quanto connesse a una dichiarazione d'ille... _OMISSIS_ ...nficia fin dall'origine la disposizione colpita, con l'unico limite delle situazioni già consolidate.

La sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale si traduce in un ordine rivolto, tra l'altro, ai giudici di non applicare più la norma illegittima: ciò significa che gli effetti della sentenza di accoglimento non riguardano soltanto i rapporti che sorgeranno in futuro, ma anche quelli che sono sorti in passato, purché non si tratti di rapporti esauriti.

Per costante giurisprudenza, le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, in quanto connesse a una dichiarazione d'illegittimità che inficia fin dall'origine la dichiarazione colpita, con l'unico limite delle situazioni già consolidate, attraverso quegli eventi che l'ordinamento riconosce idonei a produrre tale effetto, tra i quali si collocano non solo la sentenza passata in giudicato (... _OMISSIS_ ...strativo non più impugnabile), ma anche altri fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, quali, ad esempio, la prescrizione e la decadenza.

Gli effetti della dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma non si estendono ai rapporti già esauriti. Per rapporti già esauriti debbono intendersi non solo quelli coperti da giudicato, ma anche quelli rispetto ai quali o si è verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il definitivo consolidamento del rapporto medesimo o sono intervenute preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni, non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità.

Per costante giurisprudenza le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, in quanto connesse a una dichiarazione d'illegittimità che inficia fin dall'origine la dichiarazione colpita, con l'unico ... _OMISSIS_ ...tuazioni già consolidate, attraverso quegli eventi che l'ordinamento riconosce idonei a produrre tale effetto, tra i quali si collocano non solo la sentenza passata in giudicato (e l'atto amministrativo non più impugnabile), ma anche altri fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, quali, ad esempio, la prescrizione e la decadenza.

GIUDIZIO --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO

E' pacifico che i provvedimenti amministrativi, in ragione delle notorie esigenze di certezza dell'ordinamento, sono assistiti da una presunzione di validità superabile solo ove la contestazione intervenga nei ristretti termini decadenziali previsti dalla legge, ed il giudice, in accoglimento della domanda pronunci sentenza demolitoria. In tal senso, il provvedimento amministrativo non impugnato ben può considerarsi atto di definitiva regolazione del rapporto, non più controvertibile financ... _OMISSIS_ ...i sopravvenuta invalidità della legge che ne abbia fondato o disciplinato l'emanazione.

I provvedimenti amministrativi, in ragione delle evidenti esigenze di certezza dell’ordinamento, sono assistiti da una presunzione di validità, superabile solo ove la contestazione intervenga nei ristretti termini decadenziali previsti dalla legge, ed il giudice, in accoglimento della domanda pronunci sentenza demolitoria. La sopravvenuta caducazione della legge non vale dunque ad invalidare anche i provvedimenti amministrativi non impugnati che ne abbiano fatto incontestata applicazione. Diverso è il caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato tempestivamente impugnato, e proprio in ragione dell’incostituzionalità derivata che lo vizia.

Può ammettersi che i vizi d'incostituzionalità vengano dedotti dal ricorrente nel corso del giudizio amministrativo, a seguito ed in ragione del sopravvenire dell’intervento caducatorio del G... _OMISSIS_ ...ggi. Dal punto di vista dogmatico questo non dovrebbe porre problemi poiché se la retroattività degli effetti demolitori è consentita dall’ordinamento nel giudizio amministrativo a quo (ossia nel giudizio in cui è sollevata questione di legittimità costituzionale), la prevalenza delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale non può essere esclusa negli altri giudizi in cui il vizio di costituzionalità possa essere ancora ritualmente introdotto.

GIUDIZIO --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO --> ILLEGITTIMITÀ

Secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa l’annullamento della legge non travolge, nel senso di farne cessare direttamente l’efficacia, l’atto amministrativo che ha fatto applicazione di essa, con l'ulteriore precisazione che, in linea di principio, la dichiarazione d'incostituzionalità della legge attributiva ... _OMISSIS_ ...ministrativo non rende di per sé nulli i provvedimenti che ne hanno fatto applicazione, dovendo invece detti provvedimenti essere considerati affetti da illegittimità derivata, anche se parrebbe più appropriato affermare che l’atto, come nel caso di legge retroattiva, sia affetto da illegittimità sopravvenuta.

La sopravvenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma disciplinante il potere di adozione di un provvedimento oggetto di gravame giurisdizionale, comporta l’illegittimità derivata dell’atto stesso lì dove l’interessato abbia censurato la norma di che trattasi ancorché non sotto il profilo della poi dichiarata incostituzionalità.

Si esclude che le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale possano incidere sulle situazioni giuridiche che, per ragioni diverse, non siano più suscettibili di essere dedotte in giudizio ai fini della loro tutela, come ad esempio, quando il provvedime... _OMISSIS_ ...ivo che incide sulla situazione giuridica del privato sia divenuto inoppugnabile per decorso del termine di proposizione del gravame. Il provvedimento amministrativo emanato in forza di una legge successivamente dichiarata incostituzionale va, pertanto, sottoposto alla disciplina dell'annullabilità: l’atto è efficace, ma può essere rimosso dal giudice amministrativo a seguito di impugnazione proposta entro i termini decadenziali previsti dalla legge.

GIUDIZIO --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO --> ILLEGITTIMITÀ --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO

La nullità è vizio che inficia radicalmente l’atto e per tale ragione, accanto ad un’azione di accertamento sottoposta a regime decadenziale dilatato, il codice del processo amministrativo ha previsto, all’art. 31, comma 4, che la nullità dell’atto possa “sempre essere rilevata d’ufficio d... _OMISSIS_ ...o;.

Il giudice deve applica...


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