Poteri del Commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza

GIUDIZIO , GIUDICATO , OTTEMPERANZA , COMMISSARIO AD ACTA

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che indubbiamente la Pubblica Amministrazione rimane titolare del potere di provvedere anche tardivamente, dopo la scadenza del termine fissato dal giudice nella sentenza di ottemperanza; peraltro, all'atto d'insediamento del Commissario ad acta ovvero con la redazione del verbale d'immissione del Commissario nelle funzioni amministrative e con la sua presa di contatto con l'Amministrazione, si verifica un definitivo trasferimento dei poteri, rimanendo precluso all'Amministrazione ogni margine di ulteriore intervento, con conseguente nullità degli atti da essa compiuti oltre le suddette date.

Gli atti adottati dal commissario ad acta hanno natura giurisdizionale e non amministrativa.

La fattispecie dell’esecuzione tramite commissario risulta costruita in modo del tutto differenziato da quella dell’esecuzione in... _OMISSIS_ ...tiva tramite la riedizione del potere per mezzo del responsabile del procedimento, essendo diversi il potere esercitato, il soggetto titolare, e il regime degli atti adottati.

In sede esecutiva l’attività del commissario può anche coesistere con quella del responsabile del procedimento ma, in caso di contrasto, prevale l’attività del primo, il quale sostituisce, e quindi esautora, l’amministrazione nell’adozione degli atti in concreto.

Qualora il commissario ad acta nominato dal G.A. abbia dei dubbi in ordine alle modalità esecutive della sentenza, l'eventuale istanza di chiarimenti deve essere formulata con le modalità e nelle forme prescritte dall’art. 112, comma 5, c.p.a., onde consentire il contraddittorio tra tutte le parti coinvolte e permettere al Collegio di pronunciarsi sugli stessi e, soprattutto, inerire a concreti impedimenti esecutivi e non a quesiti giuridici del tutto avulsi dalla vicenda.
... _OMISSIS_ ...iplina del c.p.a., chiarendo il ruolo del commissario ad acta, ha espressamente precisato che questi è un ausiliario del giudice, nominato al fine esplicito di sostituire l’amministrazione. Ne discende che la fattispecie dell’esecuzione tramite commissario risulta costruita in modo del tutto differenziato da quella dell’esecuzione tramite la riedizione del potere amministrativo, essendo diversi il potere esercitato, il soggetto titolare e il regime degli atti adottati. Insomma, due ordini operativi e normativi del tutto distinti.

GIUDIZIO --> GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> COMMISSARIO AD ACTA --> POTERI

Il Commissario ad acta nominato per l'ottemperanza a sentenza di condanna alla restituzione ovvero all'acquisizione sanante di terreno illegittimamente occupato potrà accedere agli atti dell’Amministrazione, avvalersi dei relativi apparati burocratici, fare propria l’attività già svolta (ivi compres... _OMISSIS_ ...ima), stimolare la composizione bonaria della lite. Dovrà inoltre denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale e alla Procura regionale della Corte dei Conti, per quanto di rispettiva competenza, gli specifici comportamenti omissivi di amministratori e funzionari che ne abbiano reso necessario l’intervento, con conseguenziale danno erariale corrispondente alle spese per l’intervento commissariale e quant’altro collegato all’inesecuzione della sentenza.

Costituisce principio consolidato quello per cui: a) una volta scaduto il termine per adempiere e nominato il commissario ad acta, l'amministrazione pubblica non consuma il potere di provvedere, in attuazione e nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché della riserva di amministrazione; b) tuttavia, tale potere viene meno dopo l'insediamento del commissario ad acta, che determina un definitivo trasferimento del munus, r... _OMISSIS_ ...l via precluso all'amministrazione pubblica ogni margine di ulteriore intervento.

Se è vero che deve ammettersi che l’amministrazione rimane titolare del potere di provvedere anche tardivamente, dopo la scadenza del termine fissato dal giudice, è anche vero che all’atto di insediamento del commissario ad acta ovvero con la redazione del verbale di immissione del commissario nelle funzioni amministrative e con la sua presa di contatto con la amministrazione, si verifica un definitivo trasferimento dei poteri, rimanendo precluso alla amministrazione ogni margine di ulteriore intervento.

Il commissario ad acta nominato dal G.A. per l'esecuzione del giudicato di annullamento di un titolo edilizio è munito di tutti i poteri per procedere alla materiale demolizione delle opere e non necessita né di attendere l’eventuale conclusione dei procedimenti volti alla declaratoria di decadenza dalla concessione demaniale marittima, né deg... _OMISSIS_ ...ori procedimenti per la revoca delle licenze rilasciate all'interessato a o chi per lui in ordine all’attività svolta nell’immobile abusivo.

Rientra nei poteri e nei doveri del commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato di annullamento di un titolo edilizio rendere l’area necessaria alla demolizione libera da persone e cose, senza che ciò sia frutto di una “soluzione condivisa “ ovvero che sia imputabile a inerzia dell’Amministrazione comunale.

In linea teorica è del tutto concepibile che, in una fattispecie di esecuzione, si trovino ad agire sia il commissario ad acta sia il responsabile del procedimento, trattandosi di due figure che rilevano in ambiti ontologicamente differenti. Tuttavia, quando dall’astratta compatibilità, si ricada in situazioni in cui i provvedimenti assunti siano tra loro contrastanti, è evidente che dovrà prevalere l’azione del commissario che, come es... _OMISSIS_ ...erma il codice del processo amministrativo, sostituisce, e quindi esautora, l’amministrazione nell’adozione degli atti in concreto.

Non è compito del commissario ad acta insediato quello di procedere a nominare un responsabile del procedimento amministrativo. Infatti, in quanto ausiliario del giudice, il commissario ha egli stesso il dovere di provvedere e quindi non ha il potere di ulteriormente subdelegare, se non autorizzato dal giudice stesso, visto che la fonte del potere esercitato deriva unicamente dalla sentenza o dall’atto di nomina, ossia dal complesso normativo del processo e non dal piano disciplinare della legge n. 241 del 1990. La nomina operata dal commissario ad acta di un responsabile del procedimento appare pertanto illegittima in sé, perché data in assenza di una formale attribuzione.

Seppur la nomina operata dal commissario ad acta di un responsabile del procedimento appare illegittima in sé, qualora d... _OMISSIS_ ...di una formale attribuzione, appare arduo far discendere automaticamente dall’illegittimità della nomina anche l’illegittimità derivata di tutti i provvedimenti assunti dal responsabile del procedimento. Qualora la nomina non sia contestata sotto altri profili, deve valorizzarsi il profilo d’imputazione diretta degli atti all’amministrazione, rendendo quindi recessivo il profilo delle modalità di scelta. In ordine invece all’operato del commissario, la conseguenza giuridica di questa iniziativa si colloca su un piano diverso da quello dell’invalidità degli atti e attiene al riconoscimento del compenso spettante, poiché il commissario, non potrà essere retribuito per mansioni effettivamente svolte da terzi.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

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