Natura degli interventi edilizi: mutamento di destinazione d'uso

OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO

Il semplice cambiamento di destinazione d’uso senza realizzazione di opere edilizie non costituisce attività del tutto libera e priva di vincoli, non potendo comportare la vanificazione di ogni previsione urbanistica che disciplini l’uso del territorio nel singolo comune.

Il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente non rilevante è solo quello che si avvera e si muove nell'ambito della medesima categoria urbanistica, a prescindere dall'effettuazione o meno di opere edilizie che al più potrebbero essere unicamente valutate quale elemento sintomatico dell’intervenuto mutamento di destinazione.

La mera modifica di destinazione d’uso determina l’impossibilità di qualificare come manutenzione straordinaria un intervento edilizio.

In materia edilizia, l’art. 32, comma 1, del D.P.R.... _OMISSIS_ ...1, qualifica come variazione essenziale il mutamento di destinazione d’uso, comunque realizzato, anche senza opere edilizie, che implichi una variazione degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

La realizzazione di un cambio di destinazione d’uso all'interno della stessa categoria generale rientra nella categoria dell’attività edilizia libera subordinata a una semplice comunicazione inizio lavori asseverata.

L’intervento di cambio di destinazione d’uso di un locale da attività produttiva ad abitazione mediante la realizzazione di opere non è riconducibile alla categoria della manutenzione ordinaria o straordinaria.

La destinazione d’uso è un elemento che qualifica la connotazione dell’immobile e risponde agli scopi di interesse pubblico perseguiti dalla pianificazione nella misura in cui individua il bene sotto l’aspetto funzionale, specificando le destinazioni di ... _OMISSIS_ ...gli strumenti urbanistici in considerazione della differenziazione infrastrutturale del territorio.

Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile senza la realizzazione di opere non necessita del previo rilascio di un titolo edilizio.

È illegittima l'ordinanza di demolizione volta a sanzionare una trasformazione, senza opere, dell'uso di un immobile, poiché, non implicando il cambio di destinazione d'uso alcuna opera esterna alla struttura e alla conformazione dell'immobile, non si è verificato un mutamento urbanistico - edilizio del territorio comunale e quindi nessun stravolgimento o carico urbanistico dell'assetto dell'area in cui l'intervento ricade.

Il cambiamento di utilizzo, la cui rilevanza dal punto di vista urbanistico deve essere dimostrata, non può essere precluso da una qualificazione presente nei dati catastali inidonea, in sé, a determinare la regolamentazione edilizia dell’immobile, ancor più ne... _OMISSIS_ ...o;accatastamento, nonché il linguaggio a tal fine allora utilizzato, devono essere contestualizzati in un’epoca risalente, addirittura, precedente alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150.

La destinazione d’uso edilizia, relativa al singolo edificio, è normalmente indicata nel titolo edilizio, corrisponde a specifiche categorie edilizie previste dagli strumenti urbanistici (PRG, Regolamento edilizio) ed esprime l’impiego funzionale del singolo immobile compatibile con la destinazione urbanistica e con la dotazione di servizi e infrastrutture previsti ciascuna zona omogenea.

Il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, tenuto conto che nell'ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi urbanistici, stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell'ambito della mede... _OMISSIS_ ...

La legislazione in materia urbanistica o, più in generale, in materia amministrativa, disciplinando il rapporto tra cittadino e norme di carattere pubblicistico non può comportare un automatico recepimento nell'ambito della disciplina dei rapporti tra privati dei criteri per i quali si stabilisce se una certa attività comporti o meno mutamento di destinazione ai fini della regolamentazione dell'assetto urbanistico-edilizio del territorio.

La modifica di destinazione d'uso, quando ha ad oggetto immobili che ricadono in zona sismica, anche nel caso di interventi non dichiaratamente strutturali (impiantistici, di ridistribuzione degli spazi, ecc), non è sottratta al controllo preventivo degli organi competenti e deve perciò essere preceduta dal deposito del progetto e autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 e seguenti.

Nel caso di mutamento di destinazione d’uso senza opere da ufficio a residenziale, è nec... _OMISSIS_ ... adeguate prove in ordine all’esistenza pregressa di tutti gli impianti, in specie idrosanitari, necessari a far acquisire all’immobile il requisito dell’abitabilità, perché solo in tal modo può perfezionarsi un effettivo mutamento di destinazione.

La presenza all'interno di un immobile di alcuni locali pienamente idonei ad assolvere una funzione abitativa incide sulla destinazione d'uso dello stesso.

Gli interventi edilizi che comportano modifiche alla destinazione d’uso del fabbricato sul quale incidono, nonché un aumento della superficie dello stesso, non possono essere ricondotti alla categoria della manutenzione straordinaria.

Le opere che determinano la modifica di destinazione d’uso ovvero un aumento di superficie dell’immobile vanno qualificate quale intervento di ristrutturazione edilizia.

Il mutamento di destinazione è una situazione di fatto che si verifica ogni qua... _OMISSIS_ ...atto assume la configurazione di un’opera con destinazione funzionale diversa.

Il mutamento di destinazione d'uso non è fatto da collegarsi all’efficacia o meno del titolo edilizio, ma una vicenda che, proprio per il suo carattere di abusività, trascende dal dato rilevato dal provvedimento amministrativo abilitativo.

La norma per la quale, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, gli interventi che comportino mutamenti della destinazione d’uso si qualificano in termini di ristrutturazione edilizia, è una previsione di particolare rigore per i centri storici, finalizzata ad evitare indebite alterazioni dei loro delicati equilibri abitativi e funzionali.

L’utilizzazione di fatto di un immobile non può essere fonte di modificazione della destinazione d’uso rilevante ai fini urbanistici.

Ai fini dell’aumento della superficie utile, nell’ipotesi di cambio d... _OMISSIS_ ...uo;uso, i depositi seminterrati vanno equiparati ai deposti interrati.

I mutamenti di destinazione di uso che siano posti in essere nelle z.t.o A (come nel caso di specie), per la sola detta circostanza, sono riconducibili alla nozione di ristrutturazione edilizia e necessitano di permesso di costruire, indipendentemente dall'esecuzione di opere edilizie, dall'aumento delle superfici utili o dalla modificazione del volume, della sagoma, dei prospetti.

Al di fuori delle z.t.o. A la modificazione della destinazione di uso integra la fattispecie della ristrutturazione edilizia e richiede il permesso di costruire soltanto quando comporti un aumento della superficie od una modificazione del volume, della sagoma, dei prospetti.

È urbanisticamente rilevante la modificazione a stalle di una destinazione abitativa o “rurale” in senso stretto (in quanto connessa all’utilizzazione dei manufatti per l’esercizi... _OMISSIS_ ...à agricole: cantina, rimessa attrezzi, fienile, etc.), in quanto comporta il passaggio categoria delle “industrie insalubri” ed implica una trasformazione territoriale ed ambientale che deve essere valutata nei suoi aspetti igienico-sanitari (soprattutto, per il regolare deflusso delle deiezioni ed il loro trattamento, fattore di criticità per la tutela ambientale).

La LR Lombardia 15 gennaio 2001 n. 1, seguita sul punto dalla LR 12 marzo 2005 n. 12, ha innovato la disciplina delle destinazioni d’uso statuendo che tutte quelle non escluse esplicitamente sono ammissibili, salva la necessità di integrare gli standard urbanistici.

La distinzione tra «modifica di destinazione d'uso» e «diverso uso» che emerge dall'art. 57 L.R. Calabria 19/2002 non implica affatto un regime differenziato quanto alla soggezione della modifica e del diverso uso alle prescrizioni dello strumento urbanistico, perché il rispet... _OMISSIS_ ...scrizioni è necessario in entrambi i casi.

I cambi di destinazione d’uso senza opere edilizie sono interventi assoggettati al potere di controllo comunale.

Le cubature degli edifici accessori o di pertinenza degli edifici principali hanno, salvo diversa previsione, la stessa destinazione d'uso dell'edificio principale.

In mancanza di disciplina regionale e tenuto conto del sistema delineato dalla l. n. 47 del 1985, il mutamento di destinazione d'uso degli immobili ha rilievo sotto il profilo urbanistico solo se accompagnato da opere edilizie.

Il mutamento di destinazione d'uso da ufficio pubblico a ludoteca non determina un incremento di carico urbanistico nella zona e, in quanto compatibile con lo strumento urbanistico vigente, è assentibile tramite D.I.A.

OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO --> ACCERTAMENTO DELLA DESTINAZIONE
... _OMISSIS_ ...bilire quando un locale abbia o meno funzione abitativa, non si deve effettuare una valutazione parcellizzata che abbia a riguardo a singole e specifiche caratteristiche dello stesso, ma occorre, al contrario, effettuare una valutazione globale che permetta di apprezzare se, nel concreto, siano presenti quegli elementi che denotino l’attitudine del locale ad essere utilizzato per lo svolgimento di vita domestica tanto che lo stesso sostenga, quindi, carico urbanistico.

Ai fini della individuazione della categoria funzionale di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 23 ter, l'attività fieristica va individuata quale attività commerciale, con la conseguenza che la modifica di destinazione d'uso, mediante opere, di un preesistente complesso immobiliare desinato ad insediamento produttivo richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire.

La classificazione dell’immobile ai fini catastali non rileva ai fini della sua qualificazi... _OMISSIS_ ...RLF|
Per verificare se vi sia stata, o meno, la modificazione delle destinazione d’uso di un edificio a seguito di lavori, si deve tenere conto non già del concreto uso del bene, bensì delle oggettive attitudini funzionali da esso acquisite dopo i lavori.

La mera cessazione dell’attività agricola non implica, di per sé, la modificazione della destinazione d’uso da agricola a residenziale, occorrendo all’uopo un effettivo utilizzo della cubatura a fini abitativi, da comprovare in modo rigoroso dalla parte privata che se ne intenda giovare ai fini dell’esercizio dello ius aedificandi.

Per determinare la destinazione d'uso di un immobile non si può escludere il ruolo fortemente indiziario che si accompagna alla qualificazione ai fini dell’ICI (nella specie, come industriale).

Le generiche dizioni di cambio di destinazione d'uso da locale-deposito ad abitazione non consentono di ... _OMISSIS_ ...tuale passaggio da una categoria edilizia all'altra tale da incidere sulla necessità o meno del permesso di costruire.

E' affetta dal vizio di deficit motivazionale l'ordinanza di demolizione che non indica gli elementi da cui l’amministrazione ha inteso desumere l’utilizzazione di un garage come locale deposito.

Non sono necessari interventi tesi ad aggiungere elementi strutturali in precedenza non esistenti perché si possa configurare un effettivo cambio di destinazione d’uso. Anche se non sono state realizzate opere, ovvero se sono state effettuate soltanto sostituzioni di elementi strutturali preesistenti, si ha comunque cambio di destinazione d’uso se, per l’effetto degli interventi considerati nel loro complesso, l’immobile è divenuto suscettibile in maniera stabile di un uso diverso da quello pregresso.

La destinazione d’uso non si identifica con l’impiego che in concreto ... _OMISSIS_ ...to utilizzatore, ma con la destinazione impressa dal titolo abilitativo, e ciò in quanto la nozione di “uso” urbanisticamente rilevante è ancorata alla tipologia strutturale dell’immobile – quale individuata nel titolo edilizio – senza che essa possa essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori.

Resta compito della P.A. verificare la destinazione d’uso dell’opera, in quanto trattasi pur sempre di un momento di verifica della sua compatibilità urbanistica.

Nel caso in cui la destinazione d'uso non sia ...


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