OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> SBANCAMENTO DEL TERRENO
Lo scavo all'interno di un locale non può essere considerato edilizia libera, ma integra quanto meno una ristrutturazione edilizia, in quanto determina un aumento di volumetria.
Di regola, l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini di cui all'art. 2050 c.c.
Il proprietario che fa eseguire nel suo fondo opere di escavazione, risponde direttamente del danno che a causa di essi sia derivato al fondo confinante, anche se l'esecuzione dei lavori sia stata data in appalto, e dunque indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell'appaltatore la cui responsabilità verso i terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostitui...
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Lo sbancamento di terreno con successiva realizzazione di platea in calcestruzzo, quando siano di proporzioni rilevanti, comportano la trasformazione edilizia dell’area e quindi necessitano di permesso di costruire.
Nel caso in cui lo sbancamento di un terreno sia parte di un più esteso intervento edificatorio, esso deve ritenersi ricompreso nel titolo abilitativo legato al complessivo intervento da attuare, sicché non richiede autonomo permesso di costruire.
Nel caso in cui lo sbancamento di un terreno non sia parte di un più esteso intervento edificatorio, i relativi lavori, pur in assenza di opere in muratura, ove modifichino in modo durevole l'ambiente circostante necessitano di permesso di costruire.