Opere ed interventi edilizi: ruderi

OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> RUDERI

Incombe a chi intende procedere alla ricostruzione di un rudere, un’attività che la legge citata qualifica appunto come ristrutturazione edilizia, provare la pregressa ampiezza del manufatto, così da rispettare l’inciso normativo che richiede il rispetto della preesistenza.

La relazione del tecnico di parte, l’allegazione della mappa catastale e la dichiarazione autocertificata di un testimone non risultano sufficienti per dimostrare la pregressa consistenza di un rudere da ricostruire.

La ricostruzione dei ruderi va considerata, quando la parte dell'opera muraria ancora esistente non consente la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario, realizzazione di una nuova costruzione, in quanto tale non equiparabile alla ristrutturazione edilizia.

La ricostruzione dei ruderi costituisce sempre nuova costruzione, in... _OMISSIS_ ...etto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l’esistenza e la consistenza dell’edificio da consolidare ed ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un’area non edificata.

Con la locuzione di rudere si deve intendere il manufatto costituito da alcune rimanenze di mura perimetrali ovvero l'immobile in cui sia presente solo parte della muratura perimetrale, con assenza di copertura e di strutture orizzontali.

La ricostruzione di un rudere non è ascrivibile ad ipotesi di ristrutturazione edilizia e meno che meno di risanamento conservativo, integrando in sostanza un'attività di nuova costruzione, attesa la mancanza di elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell... _OMISSIS_ ...cuperare; sicché si intende per rudere un manufatto costituito da alcune rimanenze di mura perimetrali, ovvero un immobile in cui sia presente solo parte della muratura perimetrale, vi è assenza di copertura e di strutture orizzontali, onde non può certamente parlarsi di un edificio allo stato esistente.

Per gli interventi edilizi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. d), D.P.R. 380/2001, così come modificato dal d.l. 69/2013, è necessario dimostrare la preesistente consistenza dell’edificio stesso, ossia dare contezza della destinazione d'uso e dell'ingombro planivolumetrico complessivo del fabbricato crollato, profilo quest'ultimo che richiede certezza in punto di murature perimetrali e di strutture orizzontali di copertura, ai fini del calcolo del volume preesistente occupato dal fabbricato crollato.

La pre... _OMISSIS_ ...rumentale della rete elettrica è necessaria per qualsiasi progetto che preveda il superamento della condizione di rudere di un manufatto: il relativo divieto palesa dunque una irrazionalità manifesta anche per l’inutile disagio che determinerebbe nelle economie dell’iniziativa, costringendo ex post ad intervenire sulle strutture già ripristinate, mediante danneggiamenti di muri et similia.

Anteriormente al D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d."decreto del fare"), convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98, la ricostruzione di un "rudere" costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione di edificio preesistente, atteso che il concetto di ristrutturazione edilizia sottende necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, inteso quale organismo edilizio dotato delle mura perimetrali, delle strutture orizzontali e della copertura.

I ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edifi... _OMISSIS_ ...o che non presentano le caratteristiche di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura: pertanto, la loro ricostruzione non costituisce "ristrutturazione", ma "nuova costruzione".

Un manufatto non può essere considerato un rudere se è possibile identificare con chiarezza le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio originario.

Il bene tutelato che costituisce, nel suo aspetto consolidato, un rudere, come tale dovesse essere conservato e assicurato alla pubblica fruizione.

L'intervento di risanamento presuppone la preesistenza di un organismo edilizio e cioè di una struttura fornita di copertura, tamponature esterne e strutture orizzontali interne: di conseguenza, laddove è ammesso il risanamento, non possono sussistere dei semplici ruderi.

Non costituisce un rudere (e la relativa ricostruzione non dà luogo a nuova costruzione) il fabbri... _OMISSIS_ ...conservato, nel periodo antecedente l’intervento, le caratteristiche minime strutturali richieste per poter procedere ad un risanamento (vale a dire mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura).

Gli interventi di ripristino di edifici diruti, che sono organismi edilizi dotati di sole mura perimetrali e privi di copertura e non totalmente da ricostruire, non possono essere classificati come restauro e risanamento conservativo.

Una ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura: di conseguenza, la ricostruzione su ruderi o su un edificio già da tempo demolito, anche se soltanto in parte, costituisce una nuova opera e, come tale, è soggetta alle comuni regole edilizie vigenti al momento della riedificazione.
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.