Piscina: quale titolo edilizio

TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PISCINE

Ai sensi degli artt. 3 e 10 del d.p.r. 380/2001, è richiesto il permesso di costruire per tutte le attività qualificabili come interventi di nuova costruzione che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, come nell’ipotesi della realizzazione di una piscina.

Non costituisce opera pertinenziale l’impianto natatorio aperto al pubblico dotato di una propria autonomia funzionale ed economica dalla residenza agricola.

Anche la posa in opera della pavimentazione e la costruzione di una piscina costituiscono interventi di nuova costruzione su suolo inedificato, che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, per i quali occorre il permesso di costruire.

L’eliminazione di una piscina e successiva ricostruzione a distanza di 50 metri non integra un intervento di manutenzione ordinaria... _OMISSIS_ ...ria o di ristrutturazione dell’esistente bensì di un intervento del tutto nuovo suscettibile di alterare in modo significativo lo stato dei luoghi.

Le piscine e le pavimentazioni circostanti, pertinenziali ai relativi fabbricati principali, nella misura in cui non creano volumi, ma solo superfici, sono assentibili mediante DIA.

La costruzione di una piscina, in relazione alla sua consistenza modificativa e trasformativa dell’assetto del territorio, non si configura come riconducibile fra gli interventi di manutenzione straordinaria e fra gli interventi minori qualificandosi invece come nuova costruzione necessitante del previo rilascio del titolo edilizio.

La costruzione di una piscina determina un aumento volumetrico che preclude la compatibilità paesaggistica dell’opera.

La realizzazione di una piscina prefabbricata di dimensioni relativamente modeste in rapporto all'edificio a destina... _OMISSIS_ ...ale, sito in zona agricola, rientra nell'ambito delle pertinenze, cui fa riferimento l'art. 7, secondo comma, lett. a) del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella L. 25 marzo 1982, n. 94, il quale prevede la realizzabilità delle pertinenze con la semplice autorizzazione gratuita.

La realizzazione di una piscina e dei locali adibiti a spogliatoio e ricovero richiede il permesso di costruire e non è sufficiente la presentazione di una s.c.i.a..

La piscina non può essere intesa quale pertinenza.

La piscina di notevoli dimensioni (nella specie 60 mq.) che presuppone la realizzazione di una serie di lavori (scavi, muri in cemento armato, rivestimenti, impianti ecc.) di sicuro impatto edilizio e urbanistico, ha la capacità di alterare in modo durevole l’assetto del territorio e necessita conseguentemente del permesso di costruire.

Le piscine private poste al servizio esclusivo di abitazioni signorili o vill... _OMISSIS_ ...nsioni così limitate da non determinare un significativo impatto sull’assetto del territorio (nel caso di specie aventi lati di 10 e 3,50 metri) hanno carattere pertinenziale e sono sottratte al regime del permesso di costruire.

La piscina prefabbricata è sottoposta a permesso di costruire.

In generale la piscina va considerata opera pertinenziale che, per le sue caratteristiche, non implica consumo dei suoli, a maggior ragione se, per le dimensioni dell'intervento, non può essere considerata come costruzione di un impianto sportivo ed appare priva di impatto edilizio e urbanistico.
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

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