Titolo edilizio per l'apertura di porte, finestre e lucernari

TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> FOROMETRIA - PORTE, FINESTRE E LUCERNARI

L’apertura di porte finestrate e di finestre sul prospetto di un edificio va qualificato sempre come intervento di ristrutturazione edilizia comportante modifica dei prospetti, assoggettato (tuttora) al regime del permesso di costruire ex art. 10 primo comma lett. c) del d.P.R. 380/2001, che sul punto non è stato modificato dal decreto legge “Sblocca Italia” 12 Settembre 2014 n. 133 (convertito in legge 11 novembre 2014 n. 164).

L’installazione di vetrate e serramenti analoghi comportano l’incremento della volumetria dell’edificio nel caso in cui realizzino la chiusura di porticati o altri spazi in origine progettati per rimanere aperti su almeno un lato.

La sostituzione della vetrata scorrevole con una parete finestrata, consistendo nella modifica del prospetto dell’edificio, richiede... _OMISSIS_ ...isizione del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 380/01.

La creazione di balconi e l'apertura di finestre nella misura in cui alterano la sagoma dell’edificio richiedono il previo rilascio del permesso di costruire.

La trasformazione dei prospetti del fabbricato, l’apertura di nuovi vani tramite l’apertura di due lucernari nelle falde del tetto, la creazione di un localino per alloggio caldaia, la trasformazione della pensilina e l’abbassamento del piano di calpestio del sottotetto non determinando un aumento di volumi né mutamenti della sagoma esterna del fabbricato non necessitano del permesso di costruire.

L'intervento edificatorio, comportante la creazione di una nuova superficie abitabile creata mediante la realizzazione di aperture e conseguente comunicazione delle pregresse porzioni dell’immobile prima distinte e separate, e, dunque, la modifica della sagoma esterior... _OMISSIS_ ..., presuppone il previo rilascio del permesso di costruire.

La d.i.a. è sufficiente per l'apertura di un lucernario sul lastrico solare di proprietà esclusiva, anche ove il lucernario funga da accesso all'appartamento sottostante.

La chiusura di preesistenti finestre e la loro apertura in altre parti, nonché l'allargamento del portone di ingresso costituisce un intervento di ristrutturazione edilizia che determina la modifica dei prospetti e richiede il permesso di costruire.

Le opere che comportino una modifica della facciata (vani finestra, vani porta, vani ingresso) sono sottoposte a «super d.i.a.» o a permesso di costruire.

La modifica della facciata costituisce intervento di ristrutturazione edilizia da assentire col permesso di costruire ex art. 10, co. 1, lett. c), D.P.R. 380/2001.

L’incremento di volumetria e la modifica dei prospetti mediante l’apertura di finestra ... _OMISSIS_ ...ortano la necessità del previo permesso di costruire e non possono essere classificati come difformità parziale.

In tema di reati edilizi, l'apertura di una porta al posto di una preesistente finestra necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia d'inizio attività poiché si tratta di intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti, in quanto tale non qualificabile come ristrutturazione edilizia «minore».
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

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