La nuova fattispecie autonoma di omicidio stradale

La legge 23 marzo 2016, n. 41 si compone di otto articoli e le innovazioni più significative sono le seguenti:

1. Il nuovo reato di omicidio stradale. La novella legislativa attribuisce autonomia giuridica alle ipotesi precedentemente qualificate come omicidio colposo, aggravato dalle violazioni delle norme in materia di circolazione stradale. Il legislatore ha introdotto l’art. 589 bis c.p., appositamente dedicato all’omicidio stradale, che contempla una molteplicità di fattispecie: in quella base viene comminata la pena della reclusione, da un minimo di due ad un massimo di sette, a chiunque cagioni la morte di una persona per colpa, consistita nella violazione di una disposizione che disciplina la circolazione stradale. Questa prima ipotesi è caratterizzata dalle seguenti peculiarità: innanzitutto la colpa tipizzata può concernere indifferentemente una delle tante regole che costituiscono il codice della strada; inoltre il reato base non richiede che il sinistro sia causato da un veicolo a motore. L’art. 589 bis c.p. contempla una prima ipotesi aggravata, caratterizzata dall’avere accomunato situazioni tra loro molto eterogenee: infatti il legislatore punisce con la reclusione da un minimo di cinque ad un massimo di dieci anni sia coloro che provochino l’incidente mortale ponendosi alla guida di un veicolo a motore con un tasso alcolemico intercorrente tra 0,8 ed 1,5 g/l, che quanti cagionino tale tipo di sinistro commettendo una delle più pericolose violazioni del codice della strada: procedere in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio rispetto a quella consentita e comunque non inferiore ai 70 km/h, ovvero procedere su una strada extraurbana ad una velocità di almeno 50 km/h maggiore rispetto a quella prescritta dalla segnaletica stradale; passare un incrocio con il rosso o circolare contromano; effettuare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza d’intersezioni, curve o dossi, ovvero sorpassare un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua. L’art. 589 bis c.p. contempla poi un’ipotesi ulteriormente aggravata [Omissis - versione integrale presente nel testo].

2. La disciplina sul concorso di reati: la novella legislativa stabilisce che debba applicarsi la pena che dovrebbe irrogarsi per la più grave delle violazioni, moltiplicata fino al triplo, qualora l’incidente abbia provocato più di una vittima, ovvero la morte ed il ferimento di più di una persona; in ogni caso la reclusione non può essere superiore a diciotto anni.

3. Introduzione di circostanze speciali: la novella legislativa del 2016 stabilisce un aumento di pena fino ad un terzo se il guidatore non abbia conseguito la patente o quest’ultima sia stata sospesa o revocata, ovvero se il conducente sia proprietario del mezzo e questo sia sprovvisto della copertura assicurativa. La sanzione penale è innalzata da un terzo a due terzi, non potendo in ogni caso essere inferiore a cinque anni di reclusione, qualora il conducente scappi dopo avere provocato un sinistro mortale. La pena è diminuita fino alla metà qualora quest’ultimo non sia stata conseguenza esclusiva dell’azione o dell’omissione addebitata al colpevole.

4. Il nuovo reato di lesioni stradali. La legge 23 marzo 2016, n. 41 ha riformulato l’art. 590 bis c.p. che ora prevede un reato base e delle fattispecie circostanziate: la norma sancisce la reclusione da tre mesi ad un anno in caso di lesione colposa grave e da uno a tre anni per quella gravissima, qualora il colpevole abbia determinato quest’ultime nel corso di un incidente stradale e sia ravvisabile una sua responsabilità colposa, consistente nella violazione di una norma in materia di circolazione stradale. La reclusione va da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di tre anni, in caso di lesione colposa grave e da due a quattro anni in caso di lesione colposa gravissima, se ricorre una delle seguenti circostanze aggravanti: [Omissis - versione integrale presente nel testo].

5. La trasposizione della disciplina attualmente contenuta nell’art. 590 bis c.p. nell’art. 590 ter c.p. La legge 23 marzo 2016, n. 41 traspone il contenuto delle disposizioni attualmente contenute all’art. 590 bis c.p. in un nuovo articolo: l’art. 590 quater c.p. prevede che se ricorre una delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 589 bis secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma c.p., 589 ter e 590 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma c.p., le eventuali circostanze attenuanti, diverse da quelle contemplate agli artt. 98 e 114 c.p., non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette aggravanti.

6. La disciplina sul concorso di reati: la novella legislativa stabilisce che debba applicarsi la pena che dovrebbe irrogarsi per la più grave delle violazioni, moltiplicata fino al triplo, qualora l’incidente [Omissis - versione integrale presente nel testo].

7. Introduzione di circostanze speciali: la novella legislativa del 2016 stabilisce un aumento di pena fino ad un terzo se il guidatore non ha conseguito la patente o quest’ultima sia stata sospesa o revocata, ovvero se il conducente sia proprietario del mezzo e questo sia sprovvisto della copertura assicurativa. La sanzione penale è innalzata da un terzo a due terzi, non potendo in ogni caso essere inferiore a cinque anni di reclusione, qualora il conducente scappi dopo avere provocato un sinistro dal quale sia derivata una lesione grave o gravissima. La pena è diminuita fino alla metà qualora l’incidente non sia stata conseguenza esclusiva dell’azione o dell’omissione addebitata al colpevole.


8. La previsione di pene accessorie. La legge 23 marzo 2016, n. 41 ha introdotto nuove pene accessorie ed ha trasformato la natura giuridica di taluni istituti; la trasformazione della natura della revoca della patente è sicuramente la novità più importante: essa diviene una sanzione penale. Infatti il legislatore stabilisce espressamente come la stessa trovi applicazione anche in caso di sospensione condizionale della pena, in deroga a quanto previsto dagli artt. 163 e ss c.p. Se tale sanzione non avesse natura penale, la precisazione non avrebbe alcun senso, visto che le sanzioni amministrative trovano di per sé applicazione, qualora venga concesso tale beneficio di legge. La revoca della patente consegue alla condanna per il reato di cui all’art. 589 bis o per quello di cui all’art. 590 c.p., qualora l’incidente stradale cagioni lesioni personali gravi o gravissime. Il legislatore ha modificato la natura della revoca, stabilendo come quest’ultima comporti l’impossibilità di conseguire un nuovo titolo abilitativo per un determinato periodo di tempo: [Omissis - versione integrale presente nel testo].

9. L’introduzione dell’omicidio stradale tra le tra i reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e della fattispecie di lesioni stradali tra i reati per i quali è previsto l’arresto facoltativo in flagranza. La legge 23 marzo 2016, n. 41 ha introdotto un nuovo reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; la lettera m bis dell’art. 380 c.p.p. stabilisce come gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria debbano procedere all’arresto di chi sia colto in flagrante a commettere il reato di omicidio stradale . Il codice di procedura penale subordina questa misura precautelare coercitiva, all’esistenza cumulativa di una pluralità di condizioni: in primo luogo la persona da arrestare deve essere colta in uno stato di flagranza o di quasi flagranza. La flagranza è la condizione di chi venga colto nell’atto di commettere il reato, ovvero di chi subito dopo la commissione dello stesso sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, o sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. La giurisprudenza è intervenuta per chiarire cosa si debba intendere per scoperta del reo con cose o tracce del reato: siffatto requisito richiede l’esistenza di una stretta continuità tra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore dello stesso, con le cose o le tracce del reato. Quindi codesta condizione presuppone il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell’intervento degli operatori, a seguito della percezione delle cose o delle tracce . La Suprema Corte ha avuto modo di precisare altresì cosa si debba intendere per inseguimento [Omissis - versione integrale presente nel testo].

10. La previsione della possibilità di eseguire coattivamente i prelievi sui conducenti coinvolti in sinistri, volti ad accertare l’eventuale ebbrezza alcolica o l’eventuale alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Infine la novella legislativa in commento prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria debbano accompagnare l’interessato presso il più vicino ospedale, dove si procederà anche coattivamente al prelievo dei campioni necessari per i suddetti esami, qualora la persona non collabori. Se l’attesa può pregiudicare le indagini, il decreto autorizzativo di cui all’art. 359 bis c.p.p. può essere emesso oralmente dal Pubblico Ministero e poi confermato per iscritto.