Il licenziamento discriminatorio nell'ordinamento italiano

squo;interno dell’ampio apparato sanzionatorio previsto per i casi di discriminazione sul lavoro tutela specifica è apprestata al licenziamento discriminatorio. Specifica in quanto lo strumento mediante il quale viene attuata minaccia l’esistenza stessa del rapporto di lavoro, ed impone un intervento ad hoc, che dovrebbe garantire la maggior efficienza ed efficacia possibile.

Per prima la l. n. 7/1963 ha sancito il divieto di licenziamento per causa di matrimonio.

L’art. 4 della legge n. 604 del 1966 ha sancito la nullità del licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Mediante la citata norma, nella sua formulazione originaria, rimasta sostanzialmente inalterata fino ad oggi, la figura del licenziamento c.d. discriminatorio vede per la prima volta la luce ne... _OMISSIS_ ...mento, sebbene non in maniera esplicita.

Nel tempo poi il contenuto sostanziale ne è stato progressivamente arricchito da una serie di interventi del legislatore.
In primis dall’art. 15 dello Statuto dei Lavoratori che originariamente comminava la nullità di qualsiasi patto od atto diretto a recare pregiudizio al lavoratore, nelle diverse fasi del rapporto, a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero; dopo le modifiche apportate dalla legge di parità del 1977, anche nell’ipotesi di ragioni di natura politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso. Ed a seguito del recepimento delle direttive comunitarie di seconda generazione del 2003 di handicap, età, orientamento sessuale e convinzioni personali del lavoratore.
L’art. 15 è stato quello che per primo ha introdotto l’espresso riferimento alla discriminazione.

Nel 1971 con la l. n. 1204 è stato... _OMISSIS_ ...sancito il divieto di licenziamento per causa di maternità.
L’ intervento della l. 108/1990 ha poi ulteriormente inciso sulla fattispecie prevedendo che questa comportasse, in tutti i casi, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall’art. 18 St. Lav.

L’art. 3 della legge in questione nel disporre ciò ha fatto espresso riferimento al «licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’art. 4 della l. 604/1966 e dell’art. 15 della l. 300/70» sollevando una serie di quesiti di cui si tratterà a breve.
La tecnica adottata dal legislatore, anche allora, è stata quella del richiamo ad altre norme.

Lo stesso avverrà per le più recenti riforme che hanno rivoluzionato il mercato del lavoro pur lasciando sostanzialmente invariati i presupposti per l’applicazione delle singole fattispecie di licenziamento e andand... _OMISSIS_ ...occare il conseguente regime sanzionatorio.
In questo modo la delimitazione dell’ambito applicativo del licenziamento discriminatorio, ora come allora, dev’essere ricavata da un’attenta lettura della normativa, stratificatasi nel corso del tempo.

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