Occupazione illegittima da parte della P.A.: ammissibilità della domanda risarcitoria

PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMPORTAMENTO DEL CREDITORE

La mancata impugnazione del decreto definitivo di esproprio se non rileva ai fini dell’ammissibilità della domanda risarcitoria, incide sulla sua fondatezza; la scelta di non avvalersi della forma di tutela specifica e non (comparativamente) complessa che, grazie anche alle misure cautelari previste dall’ordinamento processuale, avrebbe plausibilmente (ossia più probabilmente che non) evitato, in tutto o in parte il danno, integra violazione dell’obbligo di cooperazione, che spezza il nesso causale e, per l’effetto, impedisce il risarcimento del danno evitabile.

A fronte di documentazione (originariamente) presentata dall’interessato, dal cui esame l’Amm.ne poteva trarre conclusioni ostative all’accoglimento della sua istanza, la mancata trasmissione di documentazione più precisa e di segno diverso, tale da rimuovere ogni impe... _OMISSIS_ ...lutazione positiva della pretesa, non può non rilevare ai fini dell'art. 1227 c.c. in ordine all'accertamento della spettanza del risarcimento.

La scelta di non partecipare al procedimento e non integrare la documentazione in atti mediante rilievi più precisi e favorevoli al privato (nella specie, dimostrando che l'ampliamento della concessione non avrebbe interessato un fondale marino protetto) spezza il nesso causale fra provvedimento e pregiudizio e, per l'effetto, in forza del principio di auto-responsabilità codificato dall'art. 1227, comma 2, c.c., comporta la non risarcibilità del danno evitabile.

La regola dell’articolo 30, comma 3, c.p.a., pur essendo testualmente riferita alla responsabilità per lesione di interessi legittimi, esprime un principio di carattere generale, che è anche applicabile alla responsabilità per danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato (che è una responsabilità che consegue alla violazione ... _OMISSIS_ ...oggettivo).

Alla luce del principio sancito dall’art. 1227, comma 2, cod. civ., secondo il quale “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”, a partire dal giorno della pubblicazione della sentenza che individua come ammissibile la tutela risarcitoria in forma specifica, non può più essere accordata la tutela risarcitoria per i danni medio tempore subìti, perché ogni ulteriore ritardo dell’avente diritto nell’attivazione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento per far cessare l’abusiva occupazione e rientrare in possesso degli stessi si configurerebbe come un “concorso colposo” nel fatto illecito.

Se, da un lato, il dovere di evitare un danno ed il suo aggravamento incombe innanzitutto sull’Amministrazione che agisce, da un altro lato, non si può non dare rilievo, sulla quantificazione del d... _OMISSIS_ ...cimento, al comportamento del danneggiato, se questi a suo tempo ha pretermesso, in modo colpevole, di attivarsi per contenere gli effetti dannosi della condotta della controparte, dovendosi pur sempre tener presente che, ai fini della tutela riparatoria conseguente all’annullamento di un provvedimento sfavorevolmente emesso dalla P.A., assume rango privilegiato la modalità del risarcimento specifico, con l’eventuale restituzione dell’utilità diretta perduta, ove possibile.

Si possono ravvisare gli estremi di una condotta non rispettosa dell’ordinaria diligenza richiesta al creditore nel comportamento omissivo di chi, dopo aver ottenuto l'annullamento del diniego di titolo edilizio ed aver visto mutare la destinazione urbanistica dell'area, non abbia chiesto all’Amministrazione l’adozione di una variante al PRG al fine di dare eventuale attuazione al giudicato.

L’operato dell’amministrazione, a... _OMISSIS_ ...rizzato da una certa contraddittorietà, non integra gli estremi di un fatto illecito suscettibile di risarcimento se le incertezze (nella specie, sul materiale utilizzabile e sulla conseguente natura “amovibile” delle opere realizzate) sono stati determinati dal comportamento della parte ricorrente (che nella specie ha presentato due diverse versioni progettuali per la medesima opera, concorrendo - con la propria condotta - ad ingenerare confusione sui materiali utilizzabili).

Nella quantificazione del danno conseguente ad occupazione divenuta illegittima per effetto dell'annullamento giudiziale del titolo legittimante, occorre considerare il comportamento della parte istante che con la tempestiva richiesta di tutela cautelare a mezzo di provvedimento monocratico inaudita altera parte avrebbe ragionevolmente evitato lo spossessamento.

L'applicazione dei principi di "causalità ipotetica" impedisce di fatto di ritenere am... _OMISSIS_ ...sarcimento del danno tutte le volte che lo stesso danno non si sarebbe prodotto se il “creditore” avesse tenuto il comportamento collaborativo di cui ai criteri di correttezza e buona fede sanciti dall'art. 1227 c.c..

La violazione dei principi di buona fede di cui all’art. 1227, co. 2, c.c. va individuato anche nel mancato utilizzo del rimedio appropriato previsto dall’ordinamento per raggiungere gli obiettivi della tutela specifica delle situazioni incise.

Per poter escludere l'applicazione dell'art. 1227 c.c. in sede di liquidazione del danno da emanazione di provvedimento illegittimo non basta ad integrare un comportamento attivo di ordinaria diligenza, l’invito e la messa in guardia della P.A. sull’ingiustizia dei danni che l’atto causa, né basta esperire un rimedio interno, come un ricorso gerarchico, occorrendo piuttosto l’interessato si spinga al rimedio giustiziale disponibile contro l... _OMISSIS_ ...inistrativo illegittimo per ottenerne l’annullamento e dunque la cessazione della produzione degli effetti lesivi.

L’art. 1227 c.c. prevede testualmente due ipotesi in tema di danno risarcibile. Nel primo comma il danno è causato con il concorso del fatto colposo del creditore, mentre nel secondo comma il danno avrebbe potuto essere evitato dal creditore con l’uso dell’ordinaria diligenza. Il primo principio, quindi, limita od esclude il risarcimento del danno che è causato in tutto o in parte dallo stesso danneggiato secondo la comune imputazione causale: il secondo principio, invece, impone al danneggiato uno specifico dovere di correttezza inteso ad evitare il danno causato dal comportamento illecito del danneggiante.

L’art. 1227 c.c. esclude che il risarcimento sia dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, atteso che il dovere del danneggiato di attivarsi ... _OMISSIS_ ...danno secondo l'ordinaria diligenza va inteso come sforzo di evitare il danno attraverso un'agevole attività personale, o mediante un sacrificio economico relativamente lieve.

La disposizione di cui all’art. 30, comma 3, del c.p.a., secondo il quale il giudice esclude “il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”, pur inserita dal codice nell’alveo del risarcimento del danno correlato all’azione di condanna, costituisce un principio di indifferenziata applicazione, mutuabile da quello più generale espresso dall’art. 1227 cod. civ..

Il comma secondo dell'art. 1227 C.C. stabilisce che “il risarcimento del danno non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”. La norma, inserita nell’alveo della responsabilità contrattu... _OMISSIS_ ...mente estesa in tema di valutazione del danno anche alla responsabilità extracontrattuale dall’art. 2056, primo comma, cod. civ..

La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 1227 C.C., lungi dal prevedere un’ipotesi concausativa del danno da parte del danneggiato (prevista dal primo comma), è rivolta a prevedere la diversa situazione in cui il danneggiato sia estraneo alla produzione dell'evento, ma - dopo il suo verificarsi - abbia omesso di far uso della normale diligenza per circoscrivere l'incidenza negativa sul proprio patrimonio dell'evento stesso

La partecipazione al procedimento deve essere vista non soltanto quale momento esclusivo di tutela del cittadino, ma anche, nel quadro di cooperazione e di privatizzazione del rapporto procedimentale, come confine della responsabilità della pubblica amministrazione, da limitare a fronte della colpevole mancanza di una dovuta collaborazione del privato, secondo i criteri generali e... _OMISSIS_ ...ncipio di autoresponsabilità.

La disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 1227, formalizza un principio, altrettanto rilevante e contrario rispetto a quello della risarcibilità del danno per l’inadempimento o per il fatto illecito consacrato nelle disposizioni di cui agli artt. 1218, 1223, 2043 e 2059 cod. civ.

La scelta di non avvalersi della forma di tutela specifica e non (comparativamente) complessa che, grazie anche alle misure cautelari previste dall’ordinamento processuale, avrebbe plausibilmente (ossia più probabilmente che non) evitato, in tutto o in parte il danno, integra violazione dell’obbligo di cooperazione, che spezza il nesso causale e, per l’effetto, impedisce il risarcimento del danno evitabile.

A fronte della pretesa risarcitoria per deprezzamento di edificio conseguente alla vicinanza della nuova opera viabilistica, può essere utile ad escludere il riconoscimento del... _OMISSIS_ ...rcitoria la prova che il danno derivante dalla vicinanza della nuova strada realizzata sia imputabile al cosciente (da parte della proprietà) avvicinamento, in sede di ampliamento dell’edificio preesistente, al sedime della futura strada, già prevista dal Piano regolatore (anche solo in adozione) alla data del rilascio della concessione edilizia.

L'obbligo di diligenza gravante sul creditore, che rappresenta espressione del più generale dovere di correttezza nei rapporti fra gli obbligati, tendendo a circoscrivere il danno derivante dall'altrui inadempimento entro i limiti che rappresentino una diretta conseguenza dell'altrui colpa, non comprende anche l'obbligo di esplicare una straordinaria o gravosa attività, nella forma di un "facere" non corrispondente all'"id quod plerumque accidit".

Tra la pretermissione dell’azione giudiziale per la restituzione del terreno e l’insorgenza del danno (la mancata di... _OMISSIS_ ... bene) non sussiste affatto un nesso di conseguenzialità diretta, in quanto è ben noto che, fino ai tempi recenti, in presenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità la giurisprudenza negava comunque la restituzione del bene, addirittura affermando che l’irreversibile trasformazione del bene avesse determinato un effetto traslativo della proprietà (così detta occupazione acquisitiva). Non invocabile pertanto l’irrisarcibilità, ex art. 1227 comma 2 c.c. ed art. 30 c.p.a.,

La colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato.

Al fine di integrare la fattispecie di cui all'art. 1227 c.c., comma 1 il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non è solo quello tenuto in violaz... _OMISSIS_ ...ma di legge, ma anche più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza.

Occorre valorizzare - al fine di escludere la restituzione dei beni (e quindi il risarcimento in forma specifica), privilegiando, invece, la modalità risarcitoria formulata in via subordinata – la sostanziale rinuncia ad una piena tutela della propria proprietà da parte dei titolari della stessa, allorché i medesimi non abbiano tempestivamente agito in via possessoria, per impedire una nuova occupazione e, quindi, la trasformazione dei terreni già in precedenza occupati ma non ancora trasformati.

Il mancato ricorso alla tutela possessoria appare suscettibile di apprezzamento nell’ottica di cui al terzo comma dell’art. 30 del c.p.a.; il danno conseguente alla realizzazione dell'opera pubblica, che gli stessi proprietari attestano avere definitivamente privato gli stessi della disponibilità dei terreni, può essere infatti evitato us... _OMISSIS_ ...dinaria diligenza nel fare ricorso ai mezzi di tutela garantiti dall’ordinamento per pretendere l’avvio di una legittima procedura espropriativa.

La mancata adozione nei termini del decreto di espropriazione da parte del Comune non lo esime dal risarcire il danno, la cui misura, tuttavia, deve essere limitata, tenendo conto del comportamento tenuto dalle parti, cui vanno ascritti profili di responsabilità, conseguenti (nel caso di specie) al rifiuto di addivenire alla stipulazione dell’atto di cessione pur dopo l'accettazione e riscossione dell'indennità.
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