Gli elementi qualificanti l'istituto della c.d. occupazione acquisitiva

Sintesi: L'occupazione c.d. espropriativa si distingue dal fenomeno, indiscriminato e generico dell'apprensione sine titulo per qualsivoglia ragione e fine (pur se di interesse collettivo) di un bene immobile altrui, in quanto necessariamente caratterizzato "quale suo indefettibile punto di partenza" da una dichiarazione di p.u. dell'opera e "quale suo indefettibile punto di arrivo" dalla realizzazione dell'opera pubblica medesima, perciò necessariamente appartenente alla categoria dei beni demaniali o a quella dei beni patrimoniali indisponibili, e strettamente sottoposta al relativo regime pubblicistico indicato dall'art. 822 cod. civ. e segg..

Estratto: «Dimenticano, infatti, gli enti esproprianti che questa Corte, fin dalle note decisioni che ... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...; 4088/2001): perciò correttamente dichiarata dalla Corte di appello.»

Sintesi: In ipotesi di procedimenti di espropriazione per pubblica utilità qualificati da un esito patologico, si è tradizionalmente negata al privato la tutela possessoria riconoscendosi solo una limitata tutela risarcitoria. L'acquisto della proprietà dell'opera pubblica realizzata si è fatta risalire all'istituto di creazione pretoria dell'accessione invertita, elaborata in base ai principi di diritto desumibili per analogia iuris dall'art.938 c.c..

Estratto: «Essa prende le mosse da un procedimento espropriativo che, sulla base del... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...i un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito.»

Sintesi: Il fenomeno della cosiddetta occupazione acquisitiva o appropriativa presentava i seguenti caratteri: a) la trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, determinava l'acquisizione della proprietà alla mano pubblica; b) il fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, aveva il carattere dell'illiceità, che si consumava alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e, quindi, legittima) se nel frattempo l'opera pubblica era stata realizzata.

Estratto: «Il fenomeno della cosiddetta occupazione acquisitiva o appropriativa presentava, infatti, i seguenti caratteri: a) la trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, determinava l'acquisizione della proprietà alla mano pubblica; b) il fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, aveva il carattere dell'illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e, quindi, legittima) se nel frattempo l'opera pubblica è stata realizzata.Il ricorrente, in difetto della trasformazione dell’immobile al momento della scadenza dell’occupazione, avrebbe potuto richiedere a quella data la restituzione del bene non utilizzato nel corso dei lavori ma non il risarcimento per equivalente monetario della perdita della proprietà dello stesso, non avvenuta; presupposto e ragione fondante di tale configurazione giuridica, infatti, è il prioritario soddisfacimento dell’interesse posto a base della realizzazione dell’opera pubblica, che giustificava, secondo il sistema previgente, l’acquisto della proprietà in capo all’amministrazione a seguito dell’utilizzazione dello stesso per il soddisfacimento del pubblico interesse.»

Sintesi: L'irreversibile trasformazione di un fondo di proprietà privata per effetto della realizzazione di un'opera pubblica, non preceduta da un decreto di occupazione o non seguita dall'emissione del decreto di espropriazione entro la data di cessazione dell'occupazione legittima, comporta, in correlazione con la dichiarazione di pubblica utilità, l'irreversibile destinazione dell'immobile al pubblico interesse, con la conseguente acquisizione del relativo diritto a titolo originario da parte dell'ente costruttore, secondo lo schema della c.d. accessione invertita.

Estratto: «Al riguardo, appare sufficiente richiamare l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, secondo cui l'irreversibile trasformazione di un fondo di proprietà privata per effetto della realizzazione di un'opera pubblica, non preceduta da un decreto di occupazione o non seguita dall'emissione del decreto di espropriazione entro la data di cessazione dell'occupazione legittima, comporta, in correlazione con la dichiarazione di pubblica utilità, l'irreversibile destinazione dell'immobile al pubblico interesse, con la conseguente acquisizione del relativo diritto a titolo originario da parte dell'ente costruttore, secondo lo schema della c.d. accessione invertita; tale vicenda, configurandosi al tempo stesso come un fatto illecito, abilita il privato a chiedere il risarcimento del danno subito per la perdita del proprio diritto, nel termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2947 cod. civ., il quale decorre dalla scadenza dell'occupazione legittima o, se successiva, dalla data in cui ha avuto luogo la predetta trasformazione, che segnano il momento della consumazione dell'illecito, avente effetti permanenti ma carattere istantaneo (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. 30 marzo 2007, n. 7981; 26 maggio 2006, n. 12626, 6 aprile 2006, n. 8037).Nella giurisprudenza di legittimità, non hanno avuto seguito alcune pronunce, ormai piuttosto risalenti, le quali hanno escluso l'applicabilità del termine breve previsto dall'art. 2947 cit. in favore dell'ordinario termine decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ., affermando che l'illecito spossessamelo del privato resta estraneo alla fattispecie generatrice dell'acquisto del diritto da parte dell'Amministrazione, il quale avviene esclusivamente in conseguenza, dell'effettiva realizzazione dell'opera di pubblica utilità e da luogo ad un'obbligazione che, svolgendo una funzione riequilibratrice rispetto ad un ingiustificato trasferimento di ricchezza, riveste natura non già risarcitoria, ma indennitaria, diversamente da quella avente ad oggetto il ristoro dovuto per la privazione del possesso del bene nella fase anteriore all'acquisto del diritto (cfr. Cass., Sez. 1^, 20 novembre 1991, n. 12432; 17 luglio 1991, n. 7952, 11 luglio 1990, n. 7210). In contrario, si è infatti osservato che l'acquisto a titolo originario del diritto da parte della Pubblica Amministrazione è effetto dell'impossibilità di restituzione del bene, a sua volta dipendente dal comportamento illecito consistente nella realizzazione dell'opera pubblica in violazione delle norme che fissano i casi ed i modi in cui la proprietà privata può essere sacrificata per fini di interesse generale, con la conseguenza che l'azione proposta dal privato non può essere ricollegata ad un credito di controvalore corrispondente ad un lecito acquisto del diritto a titolo originario, trovando invece fondamento in un credito risarcitorio per fatto illecito (cfr. Cass., Sez. Un., 26 gennaio 1998, n. 761, 25 novembre 1992, ti. 12546; Cass., Sez. 1, 4 maggio 1995, n. 4853).Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento, avendo rilevato che la relativa domanda era stata proposta ad oltre cinque anni di distanza dalla cessazione dell'occupazione legittima, nel corso della quale aveva avuto luogo la costruzione dell'elettrodotto, con raffermata trasformazione irreversibile del fondo occupato.»

Sintesi: Qualora, compiuto il quinquennio di occupazione legittima, l'opera pubblica sia stata realizzata senza che sia stato emesso il decreto di esproprio, con irreversibile trasformazione del bene occupato, si configura la fattispecie della c.d. accessione invertita (detta anche occupazione acquisitiva o appropriativa), con l'acquisto della proprietà a titolo originario a favore della P.A. e corrispondente estinzione del diritto del proprietario, previa determinazione della somma dovuta a quest'ultimo a titolo di risarcimento.

Estratto: «Ed, invero, in tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora, compiuto il quinquennio di occupazione legittima, l'opera pubblica sia stata realizzata senza che sia stato emesso il decreto di esproprio, con irreversibile trasformazione del bene occupato, si configura la fattispecie della c.d. accessione invertita (detta anche occupazione acquisitiva o appropriativa) con l'acquisto della proprietà a titolo originario a favore della P.A. e corrispondente estinzione del diritto del proprietario, previa determinazione della somma dovuta a quest'ultimo a titolo di risarcimento (Cass. 6195/08).Nella fattispecie è stata posta in essere una occupazione appropriativa (e non usurpativa, mancando qualsiasi provvedimento presupposto della PA) in quanto il Comune ebbe ad emettere la dichiarazione formale di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza dei lavori (v. Deliberazioni del Consiglio comunale n. 171 e n. 174 del 20.12.1985) e ad occupare, quindi, legittimamente, in origine, il terreno del B. per un quinquennio.Ne deriva, quindi, che non essendo pacificamente, poi, intervenuto il decreto definitivo di esproprio dell'area, il fatto illecito denunziato dall'attore si è verificato -per concorde riconoscimento delle parti (v. comparsa conclusionale del Comune e memoria di replica dell'appellante stesso) - alla scadenza del periodo quinquennale di occupazione legittima del fondo, decorrente dall'immissione in possesso dell'Amministrazione (30.8.1988) - ovvero quando l'occupazione è diventata illegittima (30.8.1993) - con realizzazione "medio tempore" dell'opera e con irreversibile trasformazione del terreno per cui è causa.Ne discende che - contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, mal calcolando i termini di decorrenza della prescrizione che maturavano, ripetesi, il 30 agosto 1993-la pretesa risarcitoria del B. è stata tempestivamente fatta valere nel quinquennio, con la notifica dell'atto di citazione all'Amministrazione comunale di Latina in data l aprile 1998.»

Sintesi: L’accessione invertita, istituto di conio giurisprudenziale, era stata la risposta alle espropriazioni sine titulo poste in essere dalle Amministrazioni pubbliche, per cui la trasformazione irreversibile dell’area comportava l’acquisto della relativa proprietà da parte dell’Amministrazione procedente e, contestualmente, il sorgere in capo al privato illegittimamente espropriato del diritto al risarcimento dei danni per equivalente.

Estratto: «2.- La questione ruota intorno all’annosa problematica dei rimedi esperibi... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...estioni molto dibattute, possono quindi essere in qualche modo recuperati.»

Sintesi: Con la “storica” sentenza del 26 febbraio 1983 n. 1464 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione delineavano il concetto di “occupazione appropriativa”. L’opera pubblica, una volta realizzata, accedeva al suolo quale parte essenziale della sua struttura fisica, sicché, la trasformazione materiale - che di quest’ultimo la prima realizzava – determinava anche la trasformazione giuridica del bene privato, mutandone il suo regime giuridico.

Estratto: «Il tema dell’espropriazione “fallita”, ossia dell’ut... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...ione di un provvedimento di acquisizione c.d. sanante ex art. 42 bis TUEs.»

Sintesi: Deve ritenersi che la proprietà del terreno sia acquisita dall'Amministrazione titolo originario, in virtù dell'occupazione acquisitiva o accessione invertita, poiché l'irreversibile trasformazione della proprietà privata con la realizzazione dell'opera pubblica fa si che la prima acceda alla seconda.

Estratto: «Si deve evidenziare che nel caso in cui la P.A. proceda alla realizzazione di un'opera pubblica, in quanto destinata a soddisfare la realizzazione di pubblici interessi, senza il rispetto dell'iter procedimentale stabilito dal legislatore per la dichiarazione di pubblica utilità, per l'adozione del decreto di espropriazione con conseguente pagamento delle indennità nella misura legalmente dovuta, nel rispetto delle fasi e dei tempi disciplinati ex lege, si verifica, ad opera della P.A. stessa un illecito che abbisogna di ristoro attraverso il risarcimento del danno per equivalente, nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, il bene non possa essere restituito per essere stato irreversibilmente trasformato con la realizzazione dell'opera. Nella fattispecie che ci occupa è stata realizzata un'opera pubblica in assenza di qualsivoglia provvedimento ablatorio, oltre che in violazione di tutte le regole vigenti in materia di espropriazione per pubblico interesse, in quanto l'iter amministrativo non è stato mai concluso, non essendo stata rinvenuta né la relazione sul conto finale né il certificato di collaudo dell'opera, e non risultando emesso il decreto di esproprio.Risulta anche provato che in data 20.04.1995 era stato redatto il frazionamento, ma successivamente non era stato adottato alcun provvedimento espropriativo o di cessione volontaria dei suoli. Pertanto il CTu, alla luce della documentazione appena illustrata, ha correttamente fatto risalire il momento di irreversibile trasformazione dei suoli alla redazione del frazionamento datato 20.04.1995 in quanto tale documentazione è l'unica che rappresenta i luoghi come si presentano attualmente. Pertanto deve ritenersi che la proprietà del terreno in premessa descritto, sia stata acquisita dal Comune convenuto a titolo originario, in virtù dell'occupazione acquisitiva o accessione invertita, poiché la irreversibile trasformazione della proprietà privata con la realizzazione dell'opera pubblica fa si che la prima acceda alla seconda. L'irreversibile trasformazione della proprietà privata rappresenta un momento importante in quanto rappresenta il momento in cui la P.A. acquisisce a titolo originario la proprietà del bene non legittimamente ablato e perché segna il dies a quo per il computo del termine prescrizionale di cinque anni previsto per la richiesta di qualsivoglia pretesa risarcitoria, riconducibile alla previsione di cui all'art. 2043 c.c..»

Sintesi: L'occupazione appropriativa o acquisitiva, o accessione invertita, si ha quando la P.A., occupato il fondo del privato per la realizzazione di un'opera pubblica sulla scorta della dichiarazione di pubblica utilità, non porta a compimento il procedimento espropriativo con la tempestiva adozione del decreto di esproprio entro i termini dell'occupazione legittima, ma diventa ugualmente titolare a titolo originario in conseguenza dell'irreversibile trasformazione che il bene ha subito in conseguenza dell'intervento pubblico.

Estratto: «La prima questione da dirimere, sollevata dal Comune appellato nella comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di appello, è quella relativa alla ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni per espropriazione usurpativa siccome proposta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale.Prima di esaminare nel merito questa eccezione sembra opportuno illustrare, per sommi capi, cosa debba intendersi per occupazione appropriativa e cosa, invece, per espropriazione usurpativa.L'occupazione appropriativa o acquisitiva, o accessione invertita, si ha quando la P.A., occupato il fondo del privato per la realizzazione di un'opera pubblica sulla scorta della dichiarazione di pubblica utilità, non porta a compimento il procedimento espropriativo con la tempestiva adozione del decreto di esproprio entro i termini dell'occupazione legittima, ma diventa ugualmente titolare a titolo originario in conseguenza dell'irreversibile trasformazione che il bene ha subito in conseguenza dell'intervento pubblico.Elemento indefettibile per la configurabilità dell'istituto è l'emanazione della dichiarazione di pubblica utilità, atto in cui si sostanzia l'apprezzamento del fine pubblico; la ratio dell'istituto, infatti, risiede nell'esigenza di contemperare gli interessi del cittadino, illegittimamente privato di un bene di sua proprietà, con quelli della P.A. di veder salvaguardata la parte dell'opera pubblica già realizzata. Al privato spetta quindi soltanto il diritto al risarcimento del danno. L'espropriazione usurpativa è, invece, quella caratterizzate dalla radicale mancanza di un titolo legittimante, che avviene, cioè, in assenza della valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità ovvero senza che in tale dichiarazione siano indicati i termini per il completamento dei lavori o a seguito dell'annullamento della dichiarazione in sede di giurisdizionale.In tali casi, annoverati quali illeciti materiali permanenti, il privato ha diritto alla restituzione del bene e, solo in caso di sua rinunzia, al risarcimento del danno integrale, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed eventualmente al maggior danno ex art. 1224, 2° c.Così ricostruita la materia, ritiene la Corte, aderendo alla difesa spiegata dal Comune convenuto, che trova il conforto della prevalente giurisprudenza di legittimità, che la diversità dei due tipi di illecito determina, ove si sia agito per il risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, la preclusione in appello della domanda di risarcimento per l'occupazione usurpativa (cfr. Cass. Sez. I, 26.3.2004 n. 6081; Cass. Sez. I, 21.4.2006 n. 9410).Non ignora questa Corte la recente pronunzia del giudice di legittimità secondo cui nel giudizio di risarcimento del danno conseguente alla occupazione e trasformazione irreversibile di un fondo senza titolo, la qualificazione della domanda risarcitoria da parte del giudice in primo grado come di accessione invertita non esclude l'ammissibilità di una riqualificazione della stessa in occupazione usurpativa da parte del giudice di appello, anche tenuto conto che la differenza pratica tra le due forme di illecito si è quasi dissolta dopo le sentenze della corte cost. n. 348 e 349 del 2007 (cfr. Cass. Sez. I, 16.7.2010 n. 16750).Questa pronunzia, che trova il suo fondamento nella condivisibile affermazione secondo cui rientra nel potere officioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile (cfr. Cass. Sez. I, 18.7.2011 n. 15724) non incrina l'altro fondamentale principio del divieto della mutatio libelli ove la domanda, come nel caso presente, risulti ab origine, ben individuata.»

Sintesi: Ricorre l'ipotesi di occupazione appropriativa quando vi siano: a) la trasformazione irreversibile del fondo con destinazione ad opera pubblica; b) il carattere illecito del fenomeno c) l'acquisto a favore della pubblica amministrazione che si verifica solo a condizione che l'opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «La domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Trento è chiaramente riferibile a... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...nfronti del Comune di Trento, effettivo possessore dell'area in questione.»

Sintesi: L’elemento qualificante l'istituto c.d. della occupazione acquisitiva era "l'azzeramento" del contenuto sostanziale del diritto di proprietà, conseguente all’illecito integrato dall’irreversibile trasformazione del fondo e comportante, da un lato, la perdita del diritto di proprietà per il privato, dall'altro, l'acquisto del nuovo bene risultante da quella trasformazione in capo all’amministrazione, a titolo originario e per effetto della realizzazione dell'opera pubblica con connessa impossibilità di restituzione del suolo ormai incorporato nell’opera.

Estratto: «5) Una volta riconosciuta la fondatezza della domanda costitutiva di annullame... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...rea, oltre al risarcimento per i danni comunque cagionati al proprietario.»

Sintesi: Il fenomeno della cosiddetta occupazione acquisitiva o appropriativa presenta, in sintesi, i seguenti caratteri: a) la trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, determina l'acquisizione della proprietà alla mano pubblica; b) il fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, ha il carattere dell'illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e, quindi, legittima) se nel frattempo l'opera pubblica è stata realizzata, c) l'acquisto a favore della p.a. si determina soltanto qualora l'opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità formale.

Estratto: «In fatto relativamente al terreno oggetto di controversia, è emerso:a) che, ai sensi del Titolo 8^ della L. n. 219 del 1981, con ordinanza n. 1471/Est del 15.11.1989, del Funzionario Delegato CIPE, ne era stata disposta in via temporanea e d'urgenza per il tempo di 12 mesi, scaduto nel novembre del 1990;b) che la prevista opera pubblica viaria era stata dichiarata di pubblica utilità e che era stata ultimata prima della scadenza del termine annuale di occupazione temporanea, di cui sub a);c) che, nonostante che i lavori e le procedure espropriative delle aree di cui alla ordinanza sub a) dovessero essere portati a termine entro il 31.12.1991, il decreto definitivo di espropriazione del terreno in questione non era stato mai emanato.Il fenomeno della cosiddetta occupazione acquisitiva o appropriativa presenta, in sintesi, i seguenti caratteri: a) la trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, determina l'acquisizione della proprietà alla mano pubblica; b) il fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, ha il carattere dell'illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e, quindi, legittima) se nel frattempo l'opera pubblica è stata realizzata, c) l'acquisto a favore della p.a. si determina soltanto qualora l'opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità formale (cfr, tra le altre, cass. 200306853). Ove la fattispecie estintiva - acquisitiva della proprietà dell'area occupata si perfezioni alla scadenza del termine di occupazione legittima, il proprietario del bene occupato, oltre al diritto all'indennità per il periodo di occupazione autorizzata, consegue il diritto al risarcimento del danno da occupazione appropriativa, ma non anche al risarcimento del danno da occupazione illegittima per il periodo successivo a tale evento, in cui è ormai venuto meno il suo diritto dominicale sul bene.Dalle esposte premesse deriva che nella specie il terreno del M. era stato acquisito dalla P.A. per occupazione acquisitiva, nel novembre del 1990, alla scadenza del periodo annuale di occupazione autorizzata, avesse o meno tale occupazione assunto natura preespropriativa.In siffatta ipotesi, inoltre, è da escludere l'applicabilità della proroga di cui al D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9 alla luce del consolidato principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte (cfr Cass 200403966; 200507544; sezioni unite 200813358; 200903225; 200928332) e di recente anche ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6769 del 2009, principio secondo cui in tema di attuazione dei procedimenti espropriativi per la realizzazione degli interventi di cui al titolo ottavo della L. 14 maggio 1981, n. 219, il D.Lgs. 20 settembre 1999, art. 9 che proroga i termini relativi alle occupazioni d'urgenza, se prescinde dalla legittimità o illegittimità dell'occupazione al tempo della sua entrata in vigore, riguarda comunque solo i procedimenti espropriativi che siano in corso alla stessa data; ne deriva che la norma può valere a restituire legittimità ad occupazioni divenute inefficaci o illegittime solo se l'obiettivo di recupero della procedura espropriativa - costituente la "ratio" dichiarata della norma - sia conseguibile per non essersi già perfezionato il fatto (illecito) acquisitivo per effetto del concorrere dell'illegittimità dell'occupazione e dell'irreversibile trasformazione del fondo.".»

Sintesi: La giurisprudenza aveva creato la figura dell’occupazione appropriativa in forza della quale l’Amministrazione, che per la realizzazione di un’opera di pubblica utilità occupa un suolo del privato in modo illegittimo per assenza ab initio del provvedimento autorizzativo o per decorso dei termini di efficacia dello stesso, ne acquista a titolo originario la proprietà per effetto della trasformazione irreversibile arrecata al suolo stesso.

Estratto: «Risulta incontestato in giudizio che alla data di scadenza del te... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...e prevedibili, e che il meccanismo acquisitivo nasce da un fatto illecito.»

Sintesi: Secondo l’impostazione tradizionale, l'istituto dell'occupazione acquisitiva opera nell’ipotesi in cui, sebbene si sia in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità valida ed efficace (e ciò a prescindere dall’eventuale successivo annullamento di questa), il decreto di esproprio non venga affatto adottato, ovvero non sia emanato nel termine fissato per il completamento della procedura: in tal caso, si afferma, l’irreversibile trasformazione del fondo segna il momento in cui il diritto di proprietà del privato deve considerarsi estinto lasciando sussistere la tutela nella esclusiva forma del ristoro patrimoniale, sub specie di risarcimento del danno per equivalente.

Estratto: «Può, a questo punto, passarsi all’analisi dell’istituto dell’acquisi... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...tivo” (cfr. T.A.R Lazio Roma, sez. I, 18 gennaio 2010, n. 302).»

Sintesi: La figura dell' "occupazione acquisitiva" o "accessione invertita", elaborata dalla giurisprudenza e basata sull'applicazione analogica dell'art. 938 c.c., si realizzava quando la P.A., dopo aver occupato il fondo del privato per la realizzazione di un'opera pubblica sulla scorta di una dichiarazione di pubblica utilità, non promuoveva regolare procedimento espropriativo, ma cagionava in ogni caso la radicale trasformazione del bene occupato, con irreversibile sua destinazione alle finalità pubblicistiche in ragione delle quali esso era stato materialmente appreso (costruzione di opera pubblica).

Estratto: «Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito.Giova premet... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...gennaio 2005 n. 1235; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/03/2007).»

Sintesi: L'occupazione acquisitiva si verifica quando il suolo già occupato legittimamente a seguito di dichiarazione di pubblica utilità e quindi nell'ambito della procedura espropriativa, subisce un'irreversibile trasformazione per l'esecuzione dell'opera pubblica senza che però intervenga decreto di esproprio idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà alla data della scadenza dell'occupazione.

Estratto: «E' documentalmente provato che l'occupazione degli immobili degli attori è avvenuta, per quelli di cui al decreto del Prefetto di Pescara n. 1737 emanato il 2/4/1979, in occasione della compilazione dello stato di consistenza il 22 gennaio 1980, per quelli di cui al decreto prefettizio n. 5195 del 30 luglio 1983 in data 14/9/1983.Alla scadenza del termine indicato per la durata dell'occupazione temporanea d'urgenza, prorogato fino al 22/12/1986 per i terreni di cui al decreto n. 1737 del 2/4/1979, non ha comunque fatto seguito il decreto di esproprio e pertanto non risulta portato a compimento il procedimento espropriativo pur essendosi verificata, durante l'occupazione del fondo sotto la vigenza del decreto di occupazione d'urgenza, l'irreversibile trasformazione dello stesso. Si è quindi in presenza di un'occupazione acquisitiva che si verifica, appunto, quando il suolo già occupato legittimamente a seguito di dichiarazione di pubblica utilità e quindi nell'ambito della procedura espropriati va, subisce una irreversibile trasformazione per l'esecuzione dell'opera pubblica senza che però intervenga decreto di esproprio idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà alla data della scadenza dell'occupazione. Condotta illecita che rende la P.A. responsabile del relativo risarcimento ex art. 2043 c.c.Al riguardo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 349/2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis comma 7 bis D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992 n. 359, richiamando l'affermazione costante nella giurisprudenza della Corte Europea per cui il risarcimento del danno deve essere integrale e comprensivo di rivalutazione monetaria a far tempo dal provvedimento illegittimo.Il CTU ha accertato che sono stati occupati ed irreversibilmente trasformati complessivi mq. 3480 ed ha individuato quale anno dell'irreversibile trasformazione degli immobili per cui è causa l'anno 1981 per le particelle di cui al foglio (...) nn. (...), e l'anno 1985 per la particella foglio (...) n. (...), date stabilite sulla base delle informazioni rese dagli stessi attori; il consulente ha valutato i terreni tenendo conto della loro edificabilità di fatto trattandosi di terreni che ricadono all'interno del centro abitato di Pescara ed ha stimato il valore delle porzioni immobiliari all'epoca dell'irreversibile trasformazione (1981/1985) in Lire 147.100.000 e alla scadenza delle occupazioni legittime (1983/1987) in Lire 189.800.000 alla stregua dei parametri rappresentati dal prezzo corrente di mercato riferito all'epoca dell'irreversibile trasformazione per immobili aventi caratteristiche e destinazioni similari, sulla base di atti pubblici di compravendita di immobili simili.Lo stesso CTU ha determinato l'indennità spettante per il periodo di occupazione legittima (scadenza 24/12/1983 per il decreto n. 1737 e 14/9/1987 per il decreto n. 5195) pari a Lire 155.080.000.In ordine poi alla diminuzione di valore della proprietà residua, l'illegittima usurpazione dei terreni comporta non soltanto il risarcimento dei danni per la perdita degli immobili, ma anche l'integrale refusione del pregiudizio consistente nel deprezzamento del terreno rimasto in proprietà quale conseguenza diretta ed immediata della condotta illecita dell'ente espropriante. Il consulente, con valutazione corretta e non sottoposta a censura da nessuna delle parti, ha ritenuto che la sola porzione di terreno di cui alla part. (...) sub/c di are 12.60 abbia subito una rilevante diminuzione di valore a causa della distanza da osservare, per una ipotetica edificazione sulla stessa, dal ciglio stradale, diminuzione di valore determinata in ragione del 30% del valore del fondo con riferimento all'anno 1983 e pari a Lire 22.680.000.Il Tribunale ritiene di doversi uniformare al parere espresso dal ctu, fondato su indagini approfondite ed argomentazioni esaurienti.Il credito risarcitorio degli attori va pertanto determinato alla data della scadenza dell'occupazione legittima (1983/1987), quale momento di consumazione dell'illecito, in Lire 212.480.000 (Lire 189.800.000 + 22.680.000) pari ad Euro 109736,76 di cui Lire 175.480.000 per i terreni indicati nel decreto prefettizio n. 1737 del 2/4/1979, considerata anche la diminuzione di valore della porzione della particella n. (...), e Lire 37.000.000 per il terreno indicato nel decreto n. 5195 del 30/7/1983.»

Sintesi: La c.d. occupazione acquisitiva fa sì che l’occupazione illegittima di un fondo di proprietà privata per la costruzione di un’opera pubblica e la radicale trasformazione dello stesso comporti l’estinzione del diritto di proprietà e la contestuale acquisizione a titolo originario in capo alla pubblica amministrazione del diritto stesso, abilitando il privato a richiedere, nel termine di prescrizione quinquennale dalla data della trasformazione, il risarcimento del danno.

Estratto: «2. Va, preliminarmente, affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, anche dopo ed alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004.Nella fattispecie, come risulta dalla documentazione depositata in giudizio, il procedimento di espropriazione è iniziato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità del progetto dell’opera pubblica del 7 luglio 2000, che ha fissato in tre anni il termine per l’ultimazione delle procedure di esproprio; ad essa è seguita l’emissione di un decreto di occupazione d’urgenza del 15 dicembre 2000, che ha previsto un’occupazione fino a cinque anni dalla data di immissione in possesso, avvenuta in data 12 febbraio 2001.L’opera pubblica cui era preordinata la procedura espropriativa consisteva nell’adeguamento degli argini preesistenti del fosso Meldancione. E, ai fini dell’individuazione della data in cui la realizzazione dell’opera in questione ha determinato l’irreversibile trasformazione del fondo occorre avere riguardo al momento in cui l’opera è venuta ad esistenza nei suoi elementi oggettivi ed essenziali alla funzione della stessa, senza che, al contrario, sia necessaria l’ultimazione anche delle componenti accessorie.Ciò premesso, si è dell’avviso di poter concordare con l’amministrazione resistente nel ritenere che tale data vada individuata nel 7 dicembre 2001 – data peraltro individuata dall’amministrazione in via subordinata rispetto al giugno del 2001, che è quella che risulterebbe dalla documentazione fotografica dalla stessa prodotta, dalla quale tuttavia non emerge in maniera incontrovertibile l’esecuzione dei lavori - sulla scorta delle considerazioni che seguono.Dal certificato di pagamento del 13 marzo 2002, relativo al terzo stato di avanzamento, si evince che con il terzo stato di avanzamento i lavori erano già praticamente completati. Difatti, da tale documento emerge che su un ammontare totale dei lavori pari a 1.110.809.672 lire, erano stati eseguiti lavori per un ammontare di 1.110.783.675 lire. E tale certificato non può che riferirsi alle prestazioni eseguite al 7 dicembre 2001 di cui ai disegni di contabilità versati in atti, atteso che il precedente certificato di pagamento, relativo al secondo stato di avanzamento, era del 5 luglio 2000 e, quindi, anteriore ai suindicati disegni di contabilità.Pertanto, può convenirsi con l’amministrazione che l’irreversibile trasformazione dell’area per cui è causa sia avvenuta il 7 dicembre 2001, e, quindi, durante il periodo di validità della dichiarazione di pubblica utilità e della relativa occupazione d’urgenza.Nel termine fissato dalla dichiarazione di pubblica utilità (7 luglio 2003) non è intervenuto l’atto finale di esproprio, mancante anche all’epoca di proposizione del ricorso in esame.Siamo, quindi, in presenza di una c.d. accessione invertita o occupazione acquisitiva, in base alla nota giurisprudenza della Corte Suprema, riconducibile alla irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio, pur a seguito di una dichiarazione di pubblica utilità e, quindi, nell’ambito di una procedura di espropriazione. La c.d. occupazione acquisitiva fa sì che l’occupazione illegittima - come nel caso di specie, in cui l’occupazione è divenuta tale a seguito della mancata emanazione del decreto di esproprio - di un fondo di proprietà privata per la costruzione di un’opera pubblica e la radicale trasformazione dello stesso comporti l’estinzione del diritto di proprietà e la contestuale acquisizione a titolo originario in capo alla pubblica amministrazione del diritto stesso, abilitando il privato a richiedere, nel termine di prescrizione quinquennale dalla data della trasformazione, il risarcimento del danno (cfr., Corte europea dir. uomo, 6 aprile 2004; Cons. Stato, sez. IV, 10 novembre 2003 n. 7135).Pur dopo l’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 204 del 6 luglio 2004) deve ritenersi che permanga la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva, collocandosi tale fattispecie nell’ambito del risarcimento derivante da atti e comportamenti della pubblica amministrazione ex art. 34 del D. Lgs. n. 80/1998 (cfr., Cons. Stato, Ad. plen. 9 febbraio 2006 n. 2; TAR Campania, Napoli, sez. V, 26 ottobre 2004 n. 15428; TAR Toscana, sez. I, 13 aprile 2006 n. 1291).»

Sintesi: La c.d. accessione invertita nel caso di occupazioni abusiva di terreno privato per la realizzazione di un’opera pubblica, facendo applicazione dei principi di cui all’articolo 939 c.c., individuava il rapporto di principalità ed accessorietà in senso funzionale, fondandosi sulla prevalenza dell’opera pubblica rispetto al terreno privato, tanto da determinare l’accessione dell’area di sedime all’edificazione, in spregio ai principi consolidati espressi dagli artt. 936 e ss. c.c.

Estratto: «2. Accessione in virtù del collegamento delle aree private con l’area demaniale ... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...#242; sarà opportuno rammentarsi nel prosieguo di questa esposizione.»

Sintesi: Secondo la ricostruzione giurisprudenziale elaborata dalle Sezioni Unite della Cassazione, la cosiddetta accessione invertita si perfeziona quando, in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità, si sia verificata l'irreversibile trasformazione del bene occupato (e sia eventualmente scaduto il termine di occupazione legittima), senza che l'autorità competente abbia emesso il decreto d'esproprio.

Estratto: «Ciò detto, e ormai pacifica la ricostruzione giurisprudenziale dell'i... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...alla proprietà pubblica in ragione della sua illecita trasformazione.»

Sintesi: In base all'istituto di matrice giurisprudenziale della “accessione invertita” o “occupazione acquisitiva”, anche in assenza di un atto di natura ablatoria, l'Amministrazione acquista a titolo originario la proprietà dell'area altrui, quando su di essa ha realizzato in tutto o in parte un'opera pubblica, in attuazione della dichiarazione della pubblica utilità.

Estratto: «Le argomentazioni dell’amministrazione comunale muovono da un presuppo... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...evisto dalla legge (cfr. Cons. di Stato, Ad. plen., 29 aprile 2005, n. 2).»

Sintesi: Secondo l'elaborazione giurisprudenziale della Cassazione, la c.d. occupazione acquisitiva presuppone la sussistenza di una dichiarazione di PU, è caratterizzata dalla trasformazione irreversibile del fondo, che determina l'acquisizione della proprietà alla mano pubblica ed è fenomeno che ha il carattere dell'illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata se nel frattempo l'opera pubblica è stata realizzata, oppure al momento della trasformazione qualora l'ingerenza nella proprietà privata abbia già carattere abusivo o se essa acquisti tale carattere perché la trasformazione medesima avviene dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi (Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193).2.1 Da canto suo la giurisprudenza della Cassazione (es. SS.UU., 6.5.2003, n. 6853) ha individuato i caratteri nella cosiddetta occupazione appropriativa : a) nella trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, che determina l'acquisizione della proprietà alla mano pubblica; b) nel fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, che ha il carattere dell'illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e quindi legittima) se nel frattempo l'opera pubblica è stata realizzata, oppure al momento della trasformazione qualora l'ingerenza nella proprietà privata abbia già carattere abusivo o se essa acquisti tale carattere perché la trasformazione medesima avviene dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima; c) nell'acquisto a favore della P.A.. che si determina soltanto qualora l'opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica, e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità formale o connessa ad un atto amministrativo che, per legge, produca tale effetto, con conseguente esclusione dall'ambito applicativo dell'istituto di comportamenti della P.A. non collegati ad alcuna utilità pubblica formalmente dichiarata (cosiddetta occupazione usurpativa), o per mancanza “ab inizio” della dichiarazione di pubblica utilità o perché questa è venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini (in tal caso non si produce l'effetto acquisitivo a favore della P.A. ed il proprietario può chiedere la restituzione del fondo occupato e, se a tanto non ha interesse e quindi vi rinunzi, può avanzare domanda di risarcimento del danno, che deve essere liquidato in misura integrale); d) nella circostanza che il soggetto che ha subito l'ablazione di fatto, per ottenere il risarcimento del danno, ha l'onere di proporre domanda in sede giudiziale entro il termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), la cui decorrenza è ancorata alla data di scadenza dell'occupazione legittima se l'opera pubblica è realizzata nel corso di tale occupazione, oppure al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo se essa è avvenuta dopo quella scadenza (o in assenza di decreto di occupazione d'urgenza, ma sempre nell'ambito di valida dichiarazione di pubblica utilità).»

Sintesi: Sulla base dell'elaborazione giurisprudenziale, l'istituto della c.d. occupazione espropriativa o acquisitiva è necessariamente caratterizzata "quale suo indefettibile punto di partenza" da una dichiarazione di p.u. dell'opera e "quale suo indefettibile punto di arrivo" dalla realizzazione dell'opera pubblica medesima, appartenente alla categoria dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili.

Estratto: «Non è allora oggetto del presente giudizio, il risarcimento integrale del danno subito per effetto dell'occupazione degli immobili attorei, in misura corrispondente al loro valore integrale. La giurisprudenza della Cassazione è infatti fermissima nel ritenere fin dalle note decisioni delle Sezioni unite che hanno definito presupposti e confini dell'istituto (cfr. sent. 3940/1988; 3963/1989; 4619/1989), che la cd. occupazione espropriativa o acquisitiva resta del tutto distinta dal fenomeno, indiscriminato e generico dell'apprensione sine titulo per qualsivoglia ragione e fine (pur se di interesse collettivo) di un bene immobile altrui da parte della P.A.: essendo necessariamente caratterizzata "quale suo indefettibile punto di partenza" da una dichiarazione di p.u. dell'opera e "quale suo indefettibile punto di arrivo" dalla realizzazione dell'opera pubblica medesima, appartenente alla categoria dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili; e perciò strettamente sottoposta al relativo regime pubblicistico che ne impedisce alla stessa amministrazione la dismissione e la restituzione del suolo all'originario proprietario.Il proprietario può cioè rinunciare alla restituzione dell'immobile prevista dall'art. 2058 cod. civ., comma 1, disinteressarsi della sua sorte, e chiedere in luogo di questa la condanna dell'ente occupante autore dell'illecita detenzione,al risarcimento per equivalente, nella misura del suo valore venale, soltanto se (ed a condizione che), a cagione della irreversibilità della trasformazione del fondo, la valenza restitutoria dell'azione del privato possa trovare ostacolo o nell'eccessiva onerosità di essa per il debitore (art. 2058 c.c., comma 2) o nel pregiudizio per l'economia nazionale (art. 2933 c.c., comma 2), o essere irragionevolmente antieconomica. Per cui la relativa azione non può trovare accoglimento allorché difetti il menzionato presupposto e l'immobile sia rimasto nelle condizioni originarie, come nella fattispecie hanno ammesso gli stessa proprietari, i quali proprio per tale ragione avevano potuto avanzare istanza di retrocessione.Nel caso concreto, infatti, già il contenuto della citazione introduttiva ha dedotto che la strada pubblica Croce - Costantinopoli non ha più interessato il fondo F.; di tale risultanza si trae conferma dalla domanda di retrocessione che gli attori presentarono al Comune di Paiano. Ciò induce a ribadire che non sia stata realizzata alcuna trasformazione del fondo F.,neppure di destinazione, escludendosi non solo che esso sia servito a realizzare lavori od opere o a divenirne pertinenze, ma anche che abbia costituito una componente dell'opera stradale pubblica ritenuta, dall'occupante, indispensabile per il suo completamento e per la sua funzionalità (Cass. 699/1998; 2897/1997).Non è, allora sufficiente che il fondo compreso nelle particelle n. 309 e 40 beni abbia avuto una destinazione pubblica attestata dai due decreti di occupazione d'urgenza del 1981 e del 1988, perché la circostanza comporta soltanto che esse siano state oggetto di una dichiarazione di p.u., avente, come è noto, la sola funzione di costituire il necessario presupposto onde procedere al trasferimento coattivo di un immobile mediante espropriazione per p.u.; e di assolvere alla funzione di porre l'amministrazione espropriante in grado di esercitare il relativo potere avvalendosi del procedimento ablativo e degli istituti all'uopo previsti onde acquisire la titolarità degli immobili. Ma non anche di sostituire detti istituti, in mancanza dei quali dunque non si opera il trasferimento coattivo della proprietà degli immobili all'amministrazione espropriante e gli stessi restano nella titolarità dell'originario proprietario: perciò escludendone il diritto a percepire l'indennizzo di cui all'art. 42 Cost., che nel caso di occupazione appropriativa assume la consistenza di risarcimento del danno commisurato al loro controvalore integrale.Per cui, siccome l'acquisto coattivo caratterizzante quest'ultimo istituto si verifica soltanto nel momento in cui l'immobile per l'avvenuto svolgimento dei lavori che ne comportano una radicale trasformazione nel suo aspetto materiale, muta fisionomia strutturale e funzionale per assumere quella di un bene pubblico (artt. 822 e 826 cod. civ.), di modo che l'ipotetica restituzione riguarderebbe tutt'altro bene, prendendosi atto che siffatto presupposto nella fattispecie non si sia verificato, in definitiva esclusa la configurabilità dell'occupazione appropriativa, va accertato che gli attori siano rimasti proprietari dell'immobile concernente le particelle nn. 39 e 40, accogliendosi la domanda principale dell'obbligo del Comune di Praiano alla restituzione del fondo.»

Sintesi: Secondo la giurisprudenza della Cassazione, l'istituto dell'occupazione acquisitiva si caratterizza per la trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, in assenza di formale decreto di esproprio e per tradursi in fenomeno che ha il carattere dell'illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione legittima se nel frattempo l'opera pubblica è stata realizzata, oppure al momento della trasformazione qualora l'ingerenza nella proprietà privata abbia già carattere abusivo o se essa acquisti tale carattere perché la trasformazione medesima avviene dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima.

Estratto: «2.1 Da canto suo la giurisprudenza della Cassazione (es. SS.UU., 6.5.2003, n. 6853) ha individuato i caratteri nella cosiddetta occupazione appropriativa : a) nella trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, che determina l'acquisizione della proprietà alla mano pubblica; b) nel fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, che ha il carattere dell'illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e quindi legittima) se nel frattempo l'opera pubblica è stata realizzata, oppure al momento della trasformazione qualora l'ingerenza nella proprietà privata abbia già carattere abusivo o se essa acquisti tale carattere perché la trasformazione medesima avviene dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima; c) nell'acquisto a favore della P.A.. che si determina soltanto qualora l'opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica, e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità formale o connessa ad un atto amministrativo che, per legge, produca tale effetto, con conseguente esclusione dall'ambito applicativo dell'istituto di comportamenti della P.A. non collegati ad alcuna utilità pubblica formalmente dichiarata (cosiddetta occupazione usurpativa), o per mancanza “ab inizio” della dichiarazione di pubblica utilità o perché questa è venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini (in tal caso non si produce l'effetto acquisitivo a favore della P.A. ed il proprietario può chiedere la restituzione del fondo occupato e, se a tanto non ha interesse e quindi vi rinunzi, può avanzare domanda di risarcimento del danno, che deve essere liquidato in misura integrale); d) nella circostanza che il soggetto che ha subito l'ablazione di fatto, per ottenere il risarcimento del danno, ha l'onere di proporre domanda in sede giudiziale entro il termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), la cui decorrenza è ancorata alla data di scadenza dell'occupazione legittima se l'opera pubblica è realizzata nel corso di tale occupazione, oppure al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo se essa è avvenuta dopo quella scadenza (o in assenza di decreto di occupazione d'urgenza, ma sempre nell'ambito di valida dichiarazione di pubblica utilità). 2.2 Tuttavia tale ricostruzione giurisprudenziale dell’occupazione appropriativa (e usurpativa) è del tutto incompatibile con la disciplina normativa introdotta dal D.Lg.vo n. 327/2001 ed entrata in vigore il 30 giugno 2003. Quest’ultimo contiene, infatti, un capo VII, intitolato alle “Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio”, nel quale rientra soltanto l’art. 43, la cui rubrica è “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”.L’incompatibilità tra le attuali previsioni di legge e la ricostruzione “pretoria” del fenomeno occupazione appropriativa e usurpativa è evidente, se solo si considera che la disposizione sopra riportata subordina all’adozione di apposito provvedimento discrezionale il trasferimento di proprietà dei beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, a seguito di modificazione avvenuta in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità.»

Sintesi: Secondo l'elaborazione giurisprudenziale, costituiscono presupposti indefettibili ed ineliminabili per la configurazione della c.d. occupazione acquisitiva da un lato, la materiale attività di totale trasformazione dell'immobile privato nella sua fisicità, e, dall'altro, l'impossibilità, per il vigente ordinamento, di assoggettare il nuovo compendio ad un regime di doppia appartenenza e di doppia qualificazione giuridica, circa i diritti di proprietà del privato ed i diritti sui beni indisponibili dell'ente pubblico.

Estratto: «Occorre ricordare che la giurisprudenza ha ripetutamente osservato che costituiscono presupposti indefettibili ed ineliminabili per la configurazione della c.d. occupazione acquisitiva ( la cui sopravvivenza è peraltro dubbia alla luce del recente radicarsi dell’insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale, nel caso di occupazione sine titulo, si realizza un illecito, in forza del quale il suo autore ha l’obbligo di restituire il suolo e di risarcire il pregiudizio cagionato, salvo il potere dell’Amministrazione, oggi sancito dall’art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, di far venir meno l’obbligo di restituzione con l’atto di acquisizione del bene al suo patrimonio, sì che alla stessa è precluso di diventare proprietaria di un bene in mancanza di un titolo previsto dalla legge: Cons. St., IV, 21 maggio 2007, n. 2582 e 27 giugno 2007, n. 3752 ), da un lato, la materiale attività di totale trasformazione dell'immobile privato nella sua fisicità, si da comportare l'azzeramento di ogni e qualsivoglia forma di disponibilità e di godimento del bene, riducendo a vuoto nome l'originario diritto dominicale e precludendo irreversibilmente l'eventualità che quel diritto possa riespandersi per sua naturale elasticità; e, dall'altro, l'impossibilità, per il vigente ordinamento, di assoggettare il nuovo compendio ad un regime di doppia appartenenza e di doppia qualificazione giuridica ( circa i diritti di proprietà del privato ed i diritti sui beni indisponibili dell'ente pubblico ).Per cui, dopo iniziali perplessità, la stessa giurisprudenza ha escluso l'estensione dell'istituto alle ipotesi, quale quella qui in considerazione, in cui la realizzazione dell'opera pubblica si traduca in un esercizio illegittimo di fatto di servitù, che determina una mera limitazione delle facoltà di godimento dell'immobile da parte del proprietario, in quanto: a) nella situazione suddetta non ricorre sicuramente l'impossibilità di coesistenza dei due contrapposti diritti del proprietario sul fondo e dell'amministrazione sull'opera pubblica, dato che la servitù, quale che sia, postula, per la sua stessa funzione, la coesistenza, su di un medesimo oggetto, di un diritto di proprietà limitata in capo ad un soggetto e di un diritto reale che limita il primo in capo ad un soggetto diverso: non certo l'assorbimento del primo diritto nel secondo o la riduzione ad unità di essi, con la creazione di un regime unitario di appartenenza tale da far qualificare come "nuovo", sul piano giuridico e fisico, il bene, che ne costituisce oggetto; b) tale coesistenza di posizioni giuridiche diverse è del resto consentita dal legislatore e considerata come normale dall'art. 825 cod. civ. relativamente a diritti reali spettanti ad enti pubblici sui beni appartenenti ad altri soggetti, per cui è semmai normativamente esclusa la possibilità di assimilare tale situazione a quella peculiare dell'occupazione appropriativa inerente alla sola costruzione di opera pubblica, che sottrae il diritto di proprietà e questo fa risorgere "ex novo" in capo all'ente pubblico occupante;c) l'imposizione della servitù, inoltre, quale che ne sia il titolo, non determina mai l'annullamento di ogni facoltà di godimento o di utilizzazione da parte del proprietario del bene asservito e può operare senza che il fondo servente subisca manomissione fisica alcuna e tanto meno radicali trasformazioni e senza provocare una riduzione delle possibilità di sfruttamento ( anche edilizio ) dell'intero immobile, conservando altresì al proprietario la facoltà di eseguire sul suolo qualunque innovazione, costruzione o impianto; d) dalla situazione di compressione, che il diritto di proprietà soffre in dipendenza del peso reale, deriva la possibilità della sua riespansione sino alla pienezza originaria quando il diritto reale "in re aliena" sia estinto totalmente, oppure in forme e gradi minori allorché le modalità di esercizio della servitù, valutate nel quadro di esigenze sopravvenute, ne impongano la modificazione od il trasferimento ( Cass., n. 250/1995; n. 3573/1992; sez. un., n. 2724/1991; nn. 4619 e 3963/1989; da ultimo, Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2008, n. 11477 ).Orbene, anche nel caso di specie la accertata occupazione sine titulo va considerata del tutto inidonea a far scaturire gli effetti peculiari dell'occupazione espropriativa, contemporanei e interdipendenti - l'acquisitivo del diritto dominicale e l'esaustivo dell'illecito - in quanto gli stessi esigono la compresenza dell'elemento fisico della trasformazione dell'immobile privato (che sia "radicale" e che, agendo sulla specie del bene, lo rende nuovo e diverso, facendo cessare, per carenza sopravvenuta dell'oggetto, la precedente signoria giuridica privata) e di quello, oggettivato nell'opera pubblica, della necessità, di un unico e non frazionabile regime di appartenenza del "nuovo bene", espressione giuridica dell'intima, irreversibile trasformazione che l'opera pubblica ha comportato di quello privato preesistente.Pertanto, devesi qui trarre la conseguenza tipica di ogni utilizzazione senza titolo di beni altrui: e cioè quella che tanto la costruzione del manufatto, quanto il suo esercizio concretano un illecito comune a carattere permanente ( art. 2043 cod. civ. ), che perdura nel tempo fino a quando la situazione di illegittimità non venga meno o con la rimozione dell'impianto dal fondo abusivamente occupato, o con la cessazione del suo esercizio, o, infine, con la costituzione di una regolare servitù mediante contratto o provvedimento amministrativo o sentenza del giudice.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.