Realizzazione di opere private e applicabilità dell'occupazione acquisitiva

PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> IN OPERE PRIVATE

Sintesi: Sulla base della ricostruzione e limitazione dell'istituto dell'occupazione acquisitiva nonché dei suoi limiti operativi, esulano dal suo ambito applicativo le costruzioni che, pur assolvendo a finalità di pubblico interesse, restano di appartenenza privata (nel caso di specie capannoni e gli altri manufatti industriali nell'ambito di zona PEEP).


Estratto: «Le Sezioni Unite di questa Corte,fin dalle lontane, note decisioni che... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...ass. 7643/2003; 17252/2002; 15710/2001; 15687/2001; 4451/2001; 1266/2001).»

Sintesi: Esulano dallo schema applicativo dell'istituto della c.d. occupazione acquisitiva le costruzioni che, pur assolvendo a finalità di pubblico interesse, restano di appartenenza privata (nel caso di specie infrastrutture industriali ex art. 49 D.P.R. n. 218 del 1978).

Estratto: « 2.3. - Il sesto motivo del ricorso è privo di fondamento, an... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...tribuire loro la qualifica di bene demaniale o patrimoniale indisponibile.»

PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> IN OPERE PRIVATE --> CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

Sintesi: In ipotesi in cui la società lottizzante abbia occupato area di proprietà privata per la realizzazione di strada a servizio della lottizzazione convenzionata, in ottemperanza agli obblighi assunti nella convenzione dalla quale non emerga altresì alcun obbligo né alcuna previsione a carico del lottizzante di richiesta di promovimento di procedure espropriative per acquisizione di aree su cui realizzare la strada, non sussistono le condizioni perché possa dirsi verificata l'occupazione acquisitiva.

Estratto: «Sulla base di tali elementi correttamente la società appellante incidentale afferma che non è pertinente il richiamo all'occupazione acquisitiva effettuato dal giudice di primo grado. Ciò non solo in quanto non è stato adottato alcun atto della procedura espropriativa e, quindi, l'attività di irreversibile trasformazione del suolo di proprietà delle appellate, in quanto non riconducibile all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione, dovrebbe, nel caso, qualificarsi come "occupazione usurpativa", ma perché non vi è alcun dato emergente dagli atti che consenta di affermare che la strada di collegamento con la lottizzazione fosse di proprietà del Comune. Al contrario dagli atti risulta che la strada, all'epoca della consulenza e, quindi, ancor più al momento della domanda, risultava ancora non del tutto completata (il consulente afferma che il tronco viario in esame era in fase di "costruzione avanzata") e nell'art. 21 della convenzione, prima riprodotto per la parte che interessa (va peraltro precisato che la copia della convenzione depositata in atti dalla Si. manca della parte finale dell'art. 21 nonché degli artt. da 22 a 24), non si fa riferimento alla proprietà dell'area su cui era prevista la strada alla cui realizzazione i lottizzanti si impegnavano. Deve quindi ritenersi, in assenza di ulteriori dati che le parti non hanno fornito, che la strada, al momento in cui è stata proposta la domanda dalla Sa. (citazione notificata il 28/05/1996), fosse nella disponibilità della Si. S.r.l. nei cui confronti la Sa. ha proposto l'azione di rivendicazione della proprietà. Va inoltre precisato, se pure,la circostanza non è di diretto interesse per la posizione del Comune stante la pronuncia sulla giurisdizione di cui al punto 1, che dal testo della convenzione, contrariamente a quanto afferma la difesa dell'ente pubblico, non emerge alcun obbligo né alcuna previsione a carico della Si. di richiesta di promovimento di procedure espropriative per acquisizione di aree su cui realizzare la strada.In ogni caso, essendo stato accertato che l'area su cui è stata realizzata la strada prevista dall'art. 21 della convenzione è di proprietà della Sa. (la circostanza in realtà non è sostanzialmente contestata dalla Si. che ha solo fatto riferimento al proprio diverso convincimento all'epoca della sottoscrizione della convenzione e della costruzione), la domanda di rivendicazione va accolta con ordine alla Si. di restituzione dell'area occupata dalla strada realizzata dalla stessa società a servizio della lottizzazione convenzionata sita in Civitavecchia località Bo. e insistente sulla proprietà Sa., censita nel C.T. dello stesso Comune al f. (omissis) particella (omissis) p. La restituzione dovrà essere effettuata previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi stante il diritto del proprietario di ottenere la disponibilità del bene nello stato in cui si trovava all'atto dello spossessamento.Va quindi accolto il primo motivo dell'appello incidentale della Sa.»

PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> INTERVENTI NORMATIVI --> L. 458/1988

Sintesi: Non può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 3, comma 1, l. 27 ottobre 1988, n. 458 qualora l’ultimazione delle opere sia avvenuta in epoca successiva all’abrogazione di detta disposizione intervenuta a decorrere dal 30 giugno 2003, ad opera dell'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «3.1.2 I ricorrenti chiedono inoltre la restituzione dei fondi occupati prima dall’Amministrazione comunale intimata, poi dalla Cooperativa Forze dell’Ordine e attualmente in possesso degli assegnatari degli alloggi edificati.A tale proposito deve rilevarsi che nel caso di specie non è applicabile la disposizione di cui all’art. 3, comma 1, l. 27 ottobre 1988, n. 458. Risulta infatti dal certificato del Direttore lavori che l’ultimazione delle opere è avvenuta il 12 novembre 2007, quindi in epoca successiva all’abrogazione di detta disposizione intervenuta a decorrere dal 30 giugno 2003, ad opera dell'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso in esame, mancando una normativa interposta tra la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e l’ordinamento interno, devono trovare applicazione diretta le disposizioni di quest’ultima come interpretate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Non può quindi pronunciarsi l’occupazione acquisitiva a favore del Comune intimato (ex multis, C.E.D.U. 30 marzo 2006) e l’assenza di un titolo idoneo a trasferire il diritto dominicale dai proprietari all’autorità espropriante non può essere superata, con la conseguenza che gli stessi devono ritenersi tuttora titolari della proprietà sui fondi oggetto di rivendica.»

Sintesi: Alla luce della norma di cui all’art. 3, comma 1, l. 458/1988, come interpretata dalla sentenza della Corte Costituzionale 27 dicembre 1991, n. 486, deve ritenersi applicabile l’istituto dell’accessione invertita ad una fattispecie in cui le opere di edilizia convenzionata risultino realizzate in vigenza della suddetta normativa che rendeva operante ex lege, nella materia in esame, il principio dell’accessione invertita.

Sintesi: Il richiamo alla giurisprudenza della Corte Europea che ha eliminato l'istituto della accessione invertita, può valere in situazioni nelle quali l’apprensione dei terreni sia avvenuta per finalità diverse da quelle connesse all’edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionate poiché al di fuori di questa materia non esiste, né è mai esistita, una legislazione interna che sancisse il principio dell’accessione invertita. Al contrario non può essere invocata in vicende concernenti tali tipologia di interventi, che si sono esaurite sotto la vigenza della legge n. 458/1998 in virtù di una normativa interna che era pienamente applicabile e idonea a produrre la traslazione della proprietà in capo all’autorità espropriante di terreni irreversibilmente trasformati.


Estratto: «3. La trattazione di merito deve prendere in esame la domanda restitutoria e quella risarcitoria, logicamente cominciando dalla prima.3.1 Ai fini della soluzione della presente controversia è pregiudiziale verificare se sia avvenuta l’accessione invertita a favore dell’Amministrazione intimata. A suo dire, nella fattispecie dovrebbe essere applicato il disposto di cui all’art. 3, comma 1, l. 458/1988, in base al quale “il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene”. Nella rappresentazione comunale, essendo la dichiarazione di pubblica utilità scaduta il 18 dicembre 1991 quando la citata norma era ancora in vigore, dovrebbe ritenersi anche ratione temporis che in tale momento sia avvenuta l’acquisizione dei terreni a suo favore in conseguenza della loro irreversibile trasformazione.Giova ricordare che con sentenza della Corte Costituzionale 27 dicembre 1991, n. 486, la normativa in questione è stata dichiarata anticostituzionale nella parte in cui non prevedeva che al proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, senza che fosse stato emesso alcun provvedimento di esproprio, potesse applicarsi la disciplina dalla stessa prevista per l'ipotesi in cui - nella medesima situazione - il provvedimento espropriativo fosse stato dichiarato illegittimo. Nell’interpretazione fornita dal supremo giudice della legge la suddetta norma appare quindi applicabile alla fattispecie in esame.Questo Collegio concorda con la rappresentazione della difesa comunale.La citata normativa era ritenuta espressione di un principio generale operante nel diritto vivente secondo il quale l’irreversibile trasformazione dei terreni comportava l’acquisizione dei medesimi in capo all’autorità espropriante, anche qualora questa non avesse emanato il provvedimento di esproprio nel termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, oppure gli atti della procedura fossero stati ritenuti illegittimi. Tale principio generale era stato affermato dalla giurisprudenza, ma oggi deve ritenersi espunto dall’ordinamento, a seguito delle note pronunce della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo che ha ritenuto contrastante l’istituto dell’occupazione appropriativa con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.Il caso in esame presenta però una peculiarità costituita dalla presenza di una norma interna applicabile alla fattispecie in esame, la quale inibiva la restituzione dei terreni appresi dall’Amministrazione comunale e trasformati irreversibilmente per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata. Tale disposizione, a giudizio del Collegio, vale a rendere applicabile alla fattispecie l’istituto dell’accessione invertita.E’ circostanza non controversa che le opere progettate sono state eseguite entro il 18 dicembre 1991, data di scadenza ultima dei provvedimenti di occupazione. A tale data era pienamente vigente l’art. 3, comma primo, l. 458/1988, che rendeva operante ex lege, nella materia che qui interessa, il principio dell’accessione invertita, e sotto il suo impero si sono svolti i fatti di causa.Non possono in questa sede trovare ingresso argomentazioni relative alla difformità tra il suddetto disposto di legge e la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo. Le norme convenzionali, infatti, a differenza di quelle del Trattato Comunitario e del diritto derivato, non prevalgono sulle norme interne difformi degli stati aderenti le quali pertanto non possono essere disapplicate, ma devono essere impugnate per incostituzionalità (Corte Cost. 26 novembre 2009, n. 311 e 5 aprile 2012, n. 78). La norma in esame non lo è stata e pertanto, all’epoca dei fatti, era pienamente applicabile e idonea a definire i rapporti giuridici nella materia che regolamentava. Il completamento delle opere entro il 18 dicembre 1991 è quindi fatto che è valso a definire il rapporto giuridico in esame.Non si ritiene che in tal modo venga data illegittimamente ultrattività all’istituto dell’accessione invertita, poiché il presente giudizio interviene su fatti che si sono svolti sotto il dominio di una normativa, il citato art. 3, comma primo, l. 458/1988, che era idonea a produrre la traslazione della proprietà in capo all’autorità espropriante di terreni irreversibilmente trasformati in assenza (o annullamento) del provvedimento di esproprio, sicché il completamento delle opere (sulla cui datazione, si ripete, non vi è contestazione tra le parti) sui fondi de quibus ha determinato tale effetto con conseguente definizione dei rapporti giuridici tra le parti attualmente in causa.La giurisprudenza della Corte Europea opera alla stregua di quella costituzionale ed è applicabile a tutti, ma solo per i rapporti giuridici non ancora esauriti al momento dell’emanazione della pronuncia. Nel caso di specie si sta invece giudicando su rapporti che si sono definiti, quantomeno, al 18 dicembre 1991 in virtù di una normativa interna che era pienamente applicabile e idonea a produrre tale effetto.Il richiamo alla giurisprudenza della Corte Europea non può quindi valere nel caso di specie, ma in situazioni nelle quali l’apprensione dei terreni sia avvenuta per finalità diverse da quelle connesse all’edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionate poiché al di fuori di questa materia non esiste, né è mai esistita, una legislazione interna che sancisse il principio dell’accessione invertita. Nel caso in esame, invece, la legge interna poneva una base normativa per l’applicazione dell’istituto e fino alla sua abrogazione era idonea a definire detti rapporti. Il completamento delle opere destinate all’edilizia residenziale pubblica ha quindi definito il rapporto tra il Comune di Carmignano e la ricorrente determinando la traslazione della proprietà dei medesimi, e delle opere ivi realizzate, in capo al Comune medesimo. Ne segue che, avendo quest’ultimo legittimamente acquisito il titolo di proprietà dei terreni in discussione, non possono essere messi in discussione gli acquisti successivamente effettuati dalle cooperative intimate a seguito di ordine di questo Tribunale. La domanda restitutoria deve quindi essere respinta con efficacia soggettiva anche nei loro confronti.»

Sintesi: La disposizione della L. n. 458 del 1988 ha regolato per il settore della edilizia residenziale pubblica l'ipotesi dell'occupazione acquisitiva, condizionandola al duplice requisito A) della previa esistenza ed efficacia della dichiarazione di p.u. B) della rimozione giurisdizionale del decreto di esproprio. La legalizzazione dell'istituto ha quindi avuto - inizialmente - una base applicativa assai limitata. La sentenza n. 486 del 18.12.1991 della Corte Costituzionale ha però rimosso l'irragionevole limitazione della ipotesi dell'annullamento dell'esproprio, ad essa aggiungendo l'ipotesi della mancata emissione del provvedimento espropriativo.

Estratto: «Giova infatti prendere le mosse dall'esigenza avvertita da questa Corte... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...er manifesta infondatezza della censura articolata nel ricorso del Comune.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.