Estratto: «L’eccezione deve essere invece disattesa riguardo alla domanda di restituzione dell’area.Il collegio ritiene di muovere dalla considerazione, esposta dai ricorrenti in memoria, che il Comune, prima della domanda riconvenzionale proposta in questa sede, non aveva azionato il suo diritto all’accertamento di tale acquisto, essendosi limitato nel giudizio pregresso a resistere alla domanda risarcitoria di controparte. Non vi è, cioè, una sentenza che dichiari la proprietà comunale del bene; vi è invece un giudicato che esclude che i ricorrenti abbiano diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’illecita occupazione.Il fatto illecito da cui scaturiva il diritto al risarcimento è stato tuttavia qualificato come estintivo della proprietà, e se il collegio fosse vincolato da tale qualificazione dovrebbe accogliere la domanda del Comune e dichiarare l’avvenuto acquisto a titolo originario delle aree in questione, escludendo qualunque tipo di indennizzo o risarcimento, nonostante l’ormai acclarato contrasto di tale modo di acquisto della proprietà con l’art.1 del protocollo n.1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.”).Nel tempo intercorrente tra la citazione civile ed il ricorso in esame si è infatti verificato il totale mutamento della qualificazione del fatto illecito e si è escluso che dal medesimo potessero scaturire effetti incidenti sul diritto di proprietà. Il passaggio non è stato tuttavia caratterizzato da un susseguirsi di disposizioni che hanno mutato la precedente disciplina alla materia. Non vi erano, infatti, norme scritte che stabilissero che il fatto illecito produceva, in via istantanea ed a determinate condizioni, l’acquisto a titolo originario della proprietà occupata. Si trattava, invece, di una prassi interpretativa secondo cui la realizzazione dell’opera (l’irreversibile trasformazione del suolo) determinava il meccanismo, opposto nei risultati ma identico nella struttura, descritto dagli artt. 934 e ss. c.c., per cui, in presenza di determinate condizioni, dal fatto illecito si generavano diritti: da un lato l’acquisto a titolo originario della proprietà del suolo, dall’altro il diritto al risarcimento del danno che ne derivava (cfr. SS.UU. 1464/1983).Tale elaborazione giurisprudenziale è stata tuttavia considerata idonea a provocare risultati imprevedibili e arbitrari, in grado di privare gli interessati di una protezione efficace dei loro diritti, consentendo l'ingerenza nel diritto di proprietà senza predisporre il "giusto equilibro" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (CEDU 30maggio 2000, in ric. 31524/1996; 24638/1994), ponendosi perciò in diretto contrasto con l’art. 1, prot. 1, della Convenzione (cfr. CEDU, Sez. IV, 17 maggio 2005; Sez. IV, 15 novembre 2005, ric. 56578/00; Sez. IV, 20 aprile 2006). Corte cost. 8 ottobre 2010, n. 293 evidenzia d’altronde che la Corte di Strasburgo, causa Sciarrotta ed altri c. Italia - Terza Sezione - sentenza 12 gennaio 2006 - ricorso n. 14793/02, “sia pure incidentalmente, ha precisato che l'espropriazione indiretta si pone in violazione del principio di legalità … e ciò sia allorché essa costituisca conseguenza di un'interpretazione giurisprudenziale, sia allorché derivi da una legge…”.In assenza di norme (riguardo al periodo considerato) con previsioni opposte a quelle affermate dalla Corte europea, nell’ordinamento interno ciò necessariamente determina l’obbligo di interpretazione conforme, vale a dire l’abbandono dell’interpretazione che invece ammetteva la possibilità di espropriazione indiretta (“al giudice nazionale, in quanto giudice comune della Convenzione, spetta il compito di applicare le relative norme, nell’interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo, alla quale questa competenza è stata espressamente attribuita dagli Stati contraenti”: Corte cost. 311/2009). In mancanza di una esplicita regolamentazione normativa degli effetti dalla costruzione dell’opera pubblica sul suolo occupato in base alla Convenzione deve infatti comunque escludersi che ciò potesse comportare l’acquisto della proprietà da parte dell’autore dell’illecito (“dalla Convenzione europea e dal diritto comunitario già emerge il principio che preclude di ravvisare una ‘espropriazione indiretta’ o ‘sostanziale’: Cons. St., IV, 16 novembre 2007 n. 5830).Non è quindi avvenuto il subentro di una nuova regolamentazione ad un preesistente assetto normativo che stabilisse in modo sufficientemente chiaro l’acquisto a titolo originario della proprietà come conseguenza del fatto illecito, con le connesse questioni di diritto intertemporale. L’acquisto della proprietà di un’area a titolo originario non deriva cioè da una norma all’epoca vigente e poi abrogata, ma da un’interpretazione superata dall’evolversi del sistema. Trattandosi di prassi interpretativa, per quanto uniforme e prolungata nel tempo, essa non ha potuto produrre effetti sostanziali, non ha cioè prodotto l’acquisto e la perdita di proprietà al di fuori dei rapporti in tali termini definiti con sentenze passate in giudicato, cosicché l’interpretazione della CEDU (e l’applicazione del testo unico) necessariamente si impone in tutte le vicende in cui l’amministrazione non dispone di un titolo di origine giudiziale che abbia accertato il suo diritto. Il giudicato finirebbe altrimenti per vincolare una successiva decisione non perché è stato accertato un diritto incompatibile con quello azionato dalla controparte, ma in quanto è stata effettuata, ai fini dell’esclusivo esame della domanda risarcitoria, una qualificazione giuridica al fatto illecito in linea con la suddetta prassi interpretativa.Le uniche situazioni che possono considerarsi definite sono, pertanto, quelle in cui tale prassi si è materializzata con un giudicato di accoglimento della domanda proposta dal Comune di accertamento dell’avvenuto acquisto della proprietà. Il che delinea preclusioni ed ambito di applicazione dell’art. 42bis t.u. nonché della giurisdizione esclusiva in materia ex art. 133, comma 1 lett. g), del codice.Nella fattispecie deve constatarsi che non vi è stata né domanda del Comune né statuizione che ne abbia accertato l’acquisto della proprietà, tant’è che il giudizio di merito è definito dalla Corte d’appello con sentenza che si limita a rigettare (tutta) la domanda proposta dagli attori, nulla disponendo in ordine alla proprietà dell’area.Il collegio ritiene quindi di condividere le conclusioni a cui è da ultimo pervenuto il Consiglio di Stato, allorché ha ritenuto che il giudicato formatosi sul giudizio risarcitorio, in assenza di una esplicita statuizione sul punto, non estende il suo ambito oggettivo all’accertamento del diritto di proprietà.»
Sintesi: Il giudicato che abbia accertato ai fini dell’esclusivo esame della domanda risarcitoria, una qualificazione giuridica al fatto illecito in linea con la prassi interpretativa dell'accessione invertita, non è preclusivo della domanda restitutoria; il giudicato formatosi sul giudizio risarcitorio, in assenza di una esplicita statuizione sul punto, non estende infatti il suo ambito oggettivo all’accertamento del diritto di proprietà. Ne consegue che le uniche situazioni che possono considerarsi definite sono quelle in cui suddetta prassi si sia materializzata con un giudicato di accoglimento della domanda proposta dall'Amministrazione occupante di accertamento dell’avvenuto acquisto della proprietà. Il che delinea preclusioni ed ambito di applicazione dell’art. 42bis t.u.
Sintesi: L’art. 42 bis d.P.R. 327/2001 può essere applicato anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, ma con tale espressione il comma 8 dell’art. 42 bis intende, evidentemente, riferirsi alle situazioni di fatto di utilizzo di un bene immobile sine titulo, avvenute o iniziate anche prima dell’entrata in vigore della norma; ma non può essere interpretato nel senso di travolgere un giudicato già formato che abbia disposto l'accessione invertita.
Estratto: «Pertanto, è pacifico che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2421/2002, abbia dichia... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...di terreno in questione è stata acquisita dall’Amministrazione.»
Sintesi: Lo ius superveniens al quale sia attribuita efficacia retroattiva non si applica ai soli rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo. Qualora non sia più in discussione tra le parti, ed il punto debba ritenersi coperto da giudicato interno, l'avvenuta perdita della proprietà, da ciò consegue anche la risarcibilità del danno per la perdita della proprietà alla stregua della disciplina anteriore a quella dettata dal l’art. 42 bis TU.
Estratto: «Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione della L. n. 848 d... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...e opportune autorizzazioni amministrative (Cass. 28 maggio 2012, n. 8442).»
Sintesi: L'art. 42 bis DPR 327/2001 va interpretata nel senso dell’applicabilità di esso ai fatti materiali in relazione ai quali la vicenda traslativa della proprietà non sia già stata definita da atti amministrativi definitivi o da decisioni giurisdizionali passate in giudicato che abbiano statuito circa l’acquisto della proprietà da parte dell’amministrazione e il diritto del privato alle somme dovute per risarcimento e indennizzo.
Estratto: «C) Il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo.Da un lato, l’atto impugnato - che i ricorrenti qualificano come “una sorta di completamento del procedimento espropriativo (ora per allora)” - non ha contenuto lesivo, attesa la sua natura ricognitiva dell’assetto degli interessi determinato dal giudicato civile; in esso si enumerano le statuizioni contenute nelle pronunce di cui trattasi, delle quali il Comune afferma di prendere atto, stabilendo inoltre di “procedere a formalizzare l’acquisizione al patrimonio pubblico del bene realizzato con il trasferimento del diritto di proprietà…”.Sotto altro profilo, essendo passate in giudicato le sentenze civili sopra più volte richiamate, non possono più essere messi in discussione gli accertamenti e le statuizioni in esse contenuti sicché la vicenda ablatoria in questione va considerata definitivamente conclusa - tanto più che dalle sentenze civili è scaturito il pagamento di somme secondo il giudicato formatosi dovute - senza che possa utilmente essere invocato, in contrario, l’art. 42-bis del T.U. Espropriazioni, nella parte in cui viene disposta l’applicabilità di esso ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; tale disposizione va infatti interpretata nel senso dell’applicabilità di essa ai fatti materiali in relazione ai quali la vicenda traslativa della proprietà non sia già stata definita da atti amministrativi definitivi o da decisioni giurisdizionali passate in giudicato.»
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.