Ambiti di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche

Sintesi: Sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche tutte le controversie aventi ad oggetto l’occupazione di fondi che si renda necessaria per la costruzione di un’opera idraulica di derivazione, di utilizzazione o di regolamentazione di acque pubbliche (senza che sia dato distinguere, tra l’altro, tra occupazioni formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni prive dei requisiti di legittimità).

Estratto: «In ordine alla richiesta risarcitoria relativa all’occupazione (parimenti usurpativa) di metri quadri 3.240 (ricadenti, come indicato dal ricorrente, nella particella n. 71 o in quella n. 86, ovvero in entrambe) va, invece, affermata la giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, innanzi al quale il potrà essere parimenti riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, c.p.a..Ciò in quanto l’occupazione di cui si tratta sarebbe avvenuta per la realizzazione di opere di captazione e raccolta delle sorgenti in località Felci per l’approvvigionamento idrico dell’abitato.Come è noto, infatti, sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (sul punto cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 13358/2008) tutte le controversie aventi ad oggetto l’occupazione di fondi che si renda necessaria per la costruzione di un’opera idraulica di derivazione, di utilizzazione o di regolamentazione di acque pubbliche (senza che sia dato distinguere, tra l’altro, tra occupazioni formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni prive dei requisiti di legittimità).»

Sintesi: La controversia ove si chieda il risarcimento dei danni patiti per un incidente stradale asseritamente derivante dall'allagamento della sede stradale determinato dalla rottura di una tubatura di irrigazione di proprietà del Consorzio di Bonifica è di competenza del T.R.A.P..

Estratto: «1. - P.A. convenne dinanzi al tribunale di Latino il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno e la Allianz spa per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti per un incidente stradale del 30.5.04, da lui ascritto all'allagamento della sede stradale della SS (OMISSIS), a sua volta dovuto alla rottura di una tubatura di irrigazione di proprietà del Consorzio. Il tribunale di Latino dichiarò, peraltro, con sentenza 29.11.10 la propria incompetenza e la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli: il quale, a sua volta, con ordinanza 13.12.12, ha proposto di ufficio regolamento di competenza, ritenendo che la causa petendi, basata sulla addotta violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza e non su conseguenze della predisposizione di opere idrauliche o della loro manutenzione, radicasse la competenza del giudice non specializzato.(omissis)5. - In corretta applicazione di tale ultima giurisprudenza, va rilevato che è stata addotta genericamente la rottura della tubazione e dichiarata allora, richiamandosi in toto la motivazione di Cass. 172/12 (in forza della quale la domanda risarcitoria per danni da opere relative alle acque pubbliche è di competenza del tribunale delle acque, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, anche se l'illecito abbia ad oggetto un comportamento tenuto in violazione della comune diligenza e prudenza, atteso che tali condotte, commissive o omissive, implicano, in ogni caso, apprezzamenti circa le scelte della P.A., dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque), la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli.E appena il caso di precisare che il termine per la riassunzione per le parti, in difetto di loro costituzione, decorre dalla pubblicazione della presente (Cass., ord. 20 marzo 2010, n. 6823; Cass. 21 maggio 2003, n. 8024; Cass., ordd. nn. 1537 e 1538 del 2012); mentre non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.»

Sintesi: Il T.R.A.P. è organo specializzato della Magistratura ordinaria e non Giudice speciale, sicché la questione attinente alla devoluzione della controversia a tale tribunale ovvero ad altri organi della stessa Magistratura ordinaria, integrando un problema di competenza, non può essere dedotta con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione; questo, d'altro canto, in difetto del necessario presupposto di una sentenza sulla competenza, non è, in concreto, suscettibile di conversione in ricorso per regolamento di competenza.

Estratto: «2.- Tanto premesso, occorre, in primo luogo, rilevare l'inammissibilità del ricorso, laddove tende alla declaratoria del potere decisionale del Tribunale regionale delle Acque pubbliche, in contrapposizione all'affermazione del potere decisionale del Giudice ordinario (evocato dalle controricorrenti), in relazione alle domande (in narrativa descritte alle lett. a, b ed e), miranti all'esercizio del diritto al subentro nel governo dell'impianto e nella disponibilità del compendio dei beni non gratuitamente devolvibili.In proposito, deve, invero, osservarsi che il Tribunale regionale delle Acque pubbliche è organo specializzato della Magistratura ordinaria e non Giudice speciale, sicché la questione attinente alla devoluzione della controversia a tale tribunale ovvero ad altri organi della stessa Magistratura ordinaria, integrando un problema di competenza, non può essere dedotta con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione; questo, d'altro canto, in difetto del necessario presupposto di una sentenza sulla competenza, non è, in concreto, suscettibile di conversione in ricorso per regolamento di competenza (cfr. Cass., sez. un., 11299/03, 399/97, 2498/82).»

Sintesi: Il potere decisionale del T.R.A.P. è, ai sensi dell'art. 140 R.D. 1775/1933 circoscritto alle questioni che investano gli interessi pubblici connessi al regime delle acque strettamente inteso (demanialità delle acque, contenuto o limiti di una concessione di utenza, nonché quelle di carattere eminentemente tecnico relative alla distribuzione ed all'uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell'utenza nei confronti della P.A.) e si arresta nel momento in cui, completata la presa di derivazione, l'acqua si trasforma in energia motrice.

Estratto: «3.- Il regolamento proposto da E. è, invece, ammissibile, laddove tende alla declaratoria del potere decisionale del Tribunale regionale delle Acque pubbliche in contrapposizione all'affermazione del potere decisionale del Giudice amministrativo (evocato dalle controricorrenti), in relazione alle domande risarcitorie (in narrativa descritte alle lett. c, d ed f), avanzate nei confronti della Provincia autonoma di B., per i danni da ritardo nel subentro nella gestione della centrale idroelettrica di (OMISSIS), causati (da solo o in concorso con illeciti comportamenti di H.) dall'omesso esercizio, da parte dell'ente territoriale, di prerogative pubblicistiche.4.- In parte qua il ricorso per regolamento proposto da E. è, peraltro, infondato.4.1- L'art. 7 c.p.a. (approvato con D.Lgs. n. 104 del 2010, ed entrato in vigore il 16.9.2010) sancisce invero, al comma 4, che "sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma", con la puntualizzazione, riportata al comma successivo, che peraltro, nelle materie di giurisdizione esclusiva (nel cui ambito l'art. 133, comma , lett. b, annovera le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici), "il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi".In sintonia, sotto la rubrica "Azioni di condanna", il successivo art. 30, comma 2, - dopo aver previsto che "l'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma" - dispone che "può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria" e che "nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi".Se ne inferisce (cfr. cass., s.u., 25395/10) che, in tema di domande, anche autonomamente proposte, di risarcimento del danno conseguente all'asserito illegittimo esercizio o mancato esercizio di potestà pubblicistiche da parte della P.A., la giurisdizione è del Giudice amministrativo (nei casi di giurisdizione esclusiva pure con riguardo al ristoro della lesione di diritti soggettivi).4.2- Nè, nella specie, sono configurabili interferenze con la competenza giurisdizionale del Giudice ordinario, nell'articolazione specializzata costituita dal Tribunale regionale delle acque pubbliche (che, la previsione dell'art. 133, comma 1 lett. b e f, c.p.a. mantiene ferma pure di fronte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).Invero, il potere decisionale del Tribunale regionale delle acque pubbliche è, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, comma 1, circoscritto alle questioni che investano gli interessi pubblici connessi al regime delle acque strettamente inteso (demanialità delle acque, contenuto o limiti di una concessione di utenza, nonché quelle di carattere eminentemente tecnico relative alla distribuzione ed all'uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell'utenza nei confronti della P.A.) e si arresta nel momento in cui, completata la presa di derivazione, l'acqua si trasforma in energia motrice (Cass. 2656/12, 14906/00).Corrispondentemente, sul piano risarcitorio, detto potere investe le domande fondate su comportamenti che coinvolgono apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o, comunque, scelte dell'amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque implicanti valutazioni o apprezzamenti tecnici, ma non si estende alle domande risarcitorie, che, nelle vicende relative al governo delle acque, trovano solo mero indiretto presupposto (Cass. 9026/09, 368/07, 3755/06).Ciò, mentre le domande risarcitorie di E. qui esaminate si riferiscono incontrovertitamente a pretese omissioni della Provincia autonoma di B. nell'esercizio dei suoi poteri pubblicistici, che, prescindendo da profili strettamente attinenti al rapporto di derivazione e utilizzazione dell'acqua pubblica come sopra descritti, incidono, invece, su aspetti che, in detti rapporti, trovano solo mero indiretto presupposto.»

Sintesi: In materia di domande risarcitorie, il potere decisionale del T.R.A.P. investe le domande fondate su comportamenti che coinvolgono apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o, comunque, scelte della P.A. per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque implicanti valutazioni o apprezzamenti tecnici, mentre non si estende alle domande risarcitorie, che, nelle vicende relative al governo delle acque, trovano solo mero indiretto presupposto.

Estratto: «3.- Il regolamento proposto da E. è, invece, ammissibile, laddove tende alla declaratoria del potere decisionale del Tribunale regionale delle Acque pubbliche in contrapposizione all'affermazione del potere decisionale del Giudice amministrativo (evocato dalle controricorrenti), in relazione alle domande risarcitorie (in narrativa descritte alle lett. c, d ed f), avanzate nei confronti della Provincia autonoma di B., per i danni da ritardo nel subentro nella gestione della centrale idroelettrica di (OMISSIS), causati (da solo o in concorso con illeciti comportamenti di H.) dall'omesso esercizio, da parte dell'ente territoriale, di prerogative pubblicistiche.4.- In parte qua il ricorso per regolamento proposto da E. è, peraltro, infondato.4.1- L'art. 7 c.p.a. (approvato con D.Lgs. n. 104 del 2010, ed entrato in vigore il 16.9.2010) sancisce invero, al comma 4, che "sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma", con la puntualizzazione, riportata al comma successivo, che peraltro, nelle materie di giurisdizione esclusiva (nel cui ambito l'art. 133, comma , lett. b, annovera le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici), "il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi".In sintonia, sotto la rubrica "Azioni di condanna", il successivo art. 30, comma 2, - dopo aver previsto che "l'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma" - dispone che "può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria" e che "nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi".Se ne inferisce (cfr. cass., s.u., 25395/10) che, in tema di domande, anche autonomamente proposte, di risarcimento del danno conseguente all'asserito illegittimo esercizio o mancato esercizio di potestà pubblicistiche da parte della P.A., la giurisdizione è del Giudice amministrativo (nei casi di giurisdizione esclusiva pure con riguardo al ristoro della lesione di diritti soggettivi).4.2- Nè, nella specie, sono configurabili interferenze con la competenza giurisdizionale del Giudice ordinario, nell'articolazione specializzata costituita dal Tribunale regionale delle acque pubbliche (che, la previsione dell'art. 133, comma 1 lett. b e f, c.p.a. mantiene ferma pure di fronte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).Invero, il potere decisionale del Tribunale regionale delle acque pubbliche è, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, comma 1, circoscritto alle questioni che investano gli interessi pubblici connessi al regime delle acque strettamente inteso (demanialità delle acque, contenuto o limiti di una concessione di utenza, nonché quelle di carattere eminentemente tecnico relative alla distribuzione ed all'uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell'utenza nei confronti della P.A.) e si arresta nel momento in cui, completata la presa di derivazione, l'acqua si trasforma in energia motrice (Cass. 2656/12, 14906/00).Corrispondentemente, sul piano risarcitorio, detto potere investe le domande fondate su comportamenti che coinvolgono apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o, comunque, scelte dell'amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque implicanti valutazioni o apprezzamenti tecnici, ma non si estende alle domande risarcitorie, che, nelle vicende relative al governo delle acque, trovano solo mero indiretto presupposto (Cass. 9026/09, 368/07, 3755/06).Ciò, mentre le domande risarcitorie di E. qui esaminate si riferiscono incontrovertitamente a pretese omissioni della Provincia autonoma di B. nell'esercizio dei suoi poteri pubblicistici, che, prescindendo da profili strettamente attinenti al rapporto di derivazione e utilizzazione dell'acqua pubblica come sopra descritti, incidono, invece, su aspetti che, in detti rapporti, trovano solo mero indiretto presupposto.»

Sintesi: Le domande risarcitorie per omesso esercizio dei poteri pubblicistici relativi al subentro nella gestione di una centrale idroelettrica vanno proposte al G.A. e non al T.R.A.P..

Estratto: «3.- Il regolamento proposto da E. è, invece, ammissibile, laddove tende alla declaratoria del potere decisionale del Tribunale regionale delle Acque pubbliche in contrapposizione all'affermazione del potere decisionale del Giudice amministrativo (evocato dalle controricorrenti), in relazione alle domande risarcitorie...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. d), T.U. Acque, spettano alla cognizione dei tribunale delle acque pubbliche tutte le controversie in materia di derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e di beni a queste accessori, oltre che quelle di cui al punto a), relative alla demanialità delle acque e dei beni appartenenti ai vari demani idrici.

Sintesi: Sussiste la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche sulle opposizioni alla ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 e su tutte le controversie relative all'accertamento di canoni o indennità per uso di beni del demanio idrico in concessione o a derivazioni d'acque.

Estratto: «Ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. d), T.U. Acque, spettano alla cognizione dei tribunale delle acque pubbliche tutte le controversie in materia di derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e di beni a queste accessori, oltre che quelle di cui al punto a), relative alla demanialità delle acque e dei beni appartenenti ai vari demani idrici (v. anche S.U. 24.4.2007 n. 9843).In tale contesto devono applicarsi i principi enunciati da questa Corte, per i quali si è affermata espressamente la competenza del tribunale specializzato sulle opposizioni alla ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 (Cass. ord. 27.7.2010 n. 17564; Cass. 26.5.2005 n. 11200) e su tutte le controversie relative all'accertamento di canoni o indennità per uso di beni del demanio idrico in concessione o a derivazioni d'acque (S.U. 4.2.2009 n. 2632).In questo contesto, la domanda con la quale il privato si opponga all'ingiunzione - come nella specie - , emessa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, contenente l'intimazione di pagamento del corrispettivo per l'occupazione di aree del demanio lacuale e delle relative sanzioni, introduce una controversia avente ad oggetto natura, estensione e limiti di detto demanio e/o dei terreni contestati e rientra quindi nella specifica competenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, comma 1, lett. b) e c), al quale deve essere rimessa l'intera controversia e non solo la cognizione relativa ai limiti del demanio lacustre (Cass. ord. 21.9.2010 n. 19987). Ne deriva che l'opposizione proposta dall'odierno ricorrente avverso l'ingiunzione fiscale emessa dalla Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, avente ad oggetto l'intimazione ai pagamento dei residui canoni demaniali (anni 2001-2010) per l'occupazione di beni appartenenti al demanio idrico -lacuale appartiene alla competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche della Regione Piemonte.Nè per le ragioni che precedono può condividersi la tesi del ricorrente secondo cui la natura delle censure non poteva fondare la competenza del giudice specializzato, posto che, come più sopra rilevato, alla particolare competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche sono devolute tutte le controversie comunque attinenti - anche indirettamente -alla materia delle acque pubbliche nei suoi diversi profili. Conclusivamente, è dichiarata la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Regione Piemonte. Le spese seguono la soccombenza.»

Sintesi: La controversia promossa nei confronti della Pubblica Amministrazione, da parte del privato che deduca la lesione del proprio diritto dominicale, in conseguenza dell'illegittima inclusione di un fondo nell'ambito di un bacino lacustre, sì da implicare un'indagine sulla delimitazione delle sponde di detto bacino e della demarcazione fra proprietà privata e demanio idrico, è devoluta alla competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, a norma dell'art. 140, lett. b), del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

Estratto: «Secondo l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione:- la controversia promossa nei confronti della Pubblica Amministrazione, da parte del privato che deduca la lesione del proprio diritto dominicale, in conseguenza dell'illegittima inclusione di un fondo nell'ambito di un bacino lacustre...
[...omissis...]

Sintesi: Le domande risarcitorie aventi ad oggetto danni derivanti dalla mancata effettuazione di opere di manutenzione di un fosso di scolo di acque appartengono alla competenza del T.R.A.P., a condizione però che dette acque siano demaniali o pubbliche.

Estratto: «4. - La peculiarità della fattispecie sta in ciò, che la pretesa risarcitoria viene dagli attori basata sulle caratteristiche intrinseche - od originarie - e sullo stato di fatto - di carente manutenzione - delle opere pubbliche finalizzate al convogliamento delle acque piovane (intese come tali anche quelle connesse ad una sede stradale) e di quelle nere di un collettore fognario.5. - Al riguardo, questa Corte ha recentemente ribadito - con orientamento al quale ritiene il Collegio doveroso dare continuità - la competenza del tribunale delle acque pubbliche sulle domande risarcitorie aventi ad oggetto danni derivanti dalla mancata effettuazione di opere di manutenzione di un fosso di scolo di acque (Cass., ord. 11 gennaio 2012, n. 172), ma pur sempre a condizione che si tratti di acque demaniali o pubbliche: rimane quindi centrale la qualificazione come tali di quelle piovane o reflue e di quelle nere convogliate nelle fognature, qualificazione che il tribunale rimettente ed il procuratore generale escludono, non ravvisando in esse, nel momento in cui sono convogliate o prima che siano raccolte rispettivamente per la redistribuzione e la depurazione od altro analogo trattamento, quel carattere di risorsa idrica naturale pubblica, destinata cioè agli usi cui ordinariamente vengono destinate dall'uomo.»

Sintesi: Con particolare riferimento alle azioni risarcitorie, la competenza del T.R.A.P. sussiste solo quando i danni dipendano da qualunque opera eseguita dalla P.A., e cioè quando la pretesa risarcitoria si fondi su di un comportamento commissivo od omissivo che coinvolga apprezzamenti tecnici circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche e comunque esprimano scelte della P.A. per la tutela degli interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.

Estratto: «6. - Orbene, con particolare riferimento alle azioni risarcitorie, la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche si è affermata solo quando i danni dipendano da qualunque opera eseguita dalla P.A., e cioè quando la pretesa risarcitoria si fondi su di un comportamento commissivo od omissivo che coinvolga apprezzamenti tecnici circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche e comunque esprimano scelte dell'amministrazione per la tutela degli interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche (Cass., ord. 22 febbraio 2012, n. 2656).7. - In sostanza, la competenza del giudice specializzato delle acque pubbliche postula, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, la diretta derivazione del danno dall'esecuzione o manutenzione di opere riguardanti il regime delle acque pubbliche e quindi non anche di quelle relative alle acque pluviali scorrenti su pubbliche strade, non convogliate né disciplinate per un uso determinato, acque - queste ultime - che non possono essere considerate pubbliche; pertanto, la domanda di risarcimento per i danni che si assumono derivati al proprietario di un immobile in virtù della inadeguata efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane defluenti da strade comunali, riguardando la violazione del principio del neminem laedere, appartiene alla competenza del giudice ordinario (Cass. 6 febbraio 2007, n. 2566).8. - Del resto, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, le Sezioni Unite hanno poi prospettato la competenza del tribunale ordinario, qualora sia chiesto un risarcimento connesso a generica imperita od imprudente condotta non jure dei costruttori della strada pubblica, in alternativa a quella speciale del Tribunale regionale delle acque, qualora la domanda lamenti la violazione di specifiche regole tecniche nella costruzione delle opere idrauliche (Cass. Sez. Un., ord. 20 marzo 2008, n. 7442).»

Sintesi: La competenza del T.R.A.P. postula, ai sensi dell'art. 140 R.D. 1775/1933 la diretta derivazione del danno dall'esecuzione o manutenzione di opere riguardanti il regime delle acque pubbliche e quindi non anche di quelle relative alle acque pluviali scorrenti su pubbliche strade, le quali, non essendo né convogliate né disciplinate per un uso determinato, non possono essere considerate pubbliche.

Estratto: «6. - Orbene, con particolare riferimento alle azioni risarcitorie, la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche si è affermata solo quando i danni dipendano da qualunque opera eseguita dalla P.A., e cioè quando la pretesa risarcitoria si fondi su di un comportamento commissivo od omissivo che coinvolga apprezzamenti tecnici...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: La domanda di risarcimento per i danni che si assumono derivati al proprietario di un immobile in virtù della inadeguata efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane defluenti da strade comunali, riguardando la violazione del principio del neminem laedere, appartiene alla competenza del G.O. e non del T.R.A.P..

Estratto: «6. - Orbene, con particolare riferimento alle azioni risarcitorie, la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche si è affermata solo quando i danni dipendano da qualunque opera eseguita dalla P.A., e cioè quando la pretesa risarcitoria si fondi su di un comportamento commissivo od omissivo che coinvolga apprezzamenti tecnici...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: In tema di acque pubbliche, la nozione di «opere idrauliche», prevista dall'art. 140 R.D. 1775/1933 al fine della devoluzione al T.RA.P. delle controversie riguardanti l'occupazione, l'esecuzione o manutenzione delle opere medesime, non comprende tutti gli impianti che abbiano una qualsiasi attinenza con le acque pubbliche, ma è riferibile solo a quelli che rivelino una diretta influenza sul decorso, la disciplina o l'utilizzazione delle stesse, sì da incidere su interessi pubblici connessi al loro regime.

Estratto: «9. - Merita allora continuità, in quanto intrinsecamente coerente e rispondente agli interessi pubblici a tutela dei quali è stata prevista la normativa speciale in materia, l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in tema di acque pubbliche, la nozione di "opere idrauliche", prevista dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. d) ed e), (T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici) al fine della devoluzione ai tribunali regionali delle acque delle controversie riguardanti l'occupazione, l'esecuzione o manutenzione delle opere medesime, non comprende tutti gli impianti che abbiano una qualsiasi attinenza con le acque pubbliche, ma è riferibile solo a quelli che rivelino una diretta influenza sul decorso, la disciplina o l'utilizzazione delle stesse, sì da incidere su interessi pubblici connessi al loro regime. Ne consegue che a tal fine non è qualificabile come opera idraulica un depuratore di acque luride, il quale, in quanto destinato a ricevere i liquami trasportati dalle fogne ed a consentire un migliore e meno nocivo smaltimento dei medesimi, costituisce parte integrante del sistema fognario, ancorché per effetto dell'immissione delle acque depurate in un corso fluviale, possa indirettamente implicare una eliminazione o riduzione dell'inquinamento di quest'ultimo (Cass., ord. 14 febbraio 2004, n. 2899).10. - In altri termini, non possono ancora considerarsi pubbliche, come reso manifesto anche dall'esclusione dal demanio idrico proprio delle acque piovane non ancora convogliate in corso d'acqua o raccolte in invasi o cisterne (D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, art. 1, Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36), le acque piovane e quelle nere tracimanti o reflue da impianti fognari in occasione o dipendenza di precipitazioni atmosferiche, non potendo esse già considerarsi risorse suscettibili di sfruttamento a fini pubblici.11. - Una volta esclusa la natura pubblica di tali acque, la cui tracimazione è causa dei danni oggetto della domanda, è esclusa allora pure la peculiare natura pubblica, sola idonea a fondare la competenza speciale del tribunale ex R.D. n. 1775 del 1933, delle opere che le convogliano: e, con essa, è esclusa pure la competenza del tribunale rimettente, sicché va affermata quella del tribunale ordinario di Nola; ed è appena il caso di precisare che il termine per la riassunzione per le parti, in difetto di loro costituzione, decorre dalla pubblicazione della presente (Cass., ord. 20 marzo 2010, n. 6823; Cass. 21 maggio 2003, n. 8024; Cass., ordd. nn. 1537 e 1538 del 2012); mentre non è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, non avendovi le parti svolto attività difensiva.»

Sintesi: Al fine della competenza del T.R.A.P., non è qualificabile come opera idraulica un depuratore di acque luride, il quale, in quanto destinato a ricevere i liquami trasportati dalle fogne ed a consentire un migliore e meno nocivo smaltimento dei medesimi, costituisce parte integrante del sistema fognario, ancorché per effetto dell'immissione delle acque depurate in un corso fluviale, possa indirettamente implicare una eliminazione o riduzione dell'inquinamento di quest'ultimo.

Estratto: «9. - Merita allora continuità, in quanto intrinsecamente coerente e rispondente agli interessi pubblici a tutela dei quali è stata prevista la normativa speciale in materia, l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in tema di acque pubbliche, la nozione di "opere idrauliche", prevista dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. d) ed e)...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: La domanda di risarcimento del danno da tracimazione di acque nere e da mancata irrigementazione delle acque piovane in ragione di vizi di costruzione della strada va proposta davanti al tribunale ordinario e non al T.R.A.P.

Estratto: «9. - Merita allora continuità, in quanto intrinsecamente coerente e rispondente agli interessi pubblici a tutela dei quali è stata prevista la normativa speciale in materia, l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in tema di acque pubbliche, la nozione di "opere idrauliche", prevista dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. d) ed e)...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Le controversie relative alla corretta determinazione del confine tra demanio idrico e demanio marittimo lungo un corso d'acqua sono devolute alla cognizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

Estratto: «2. Questo Tribunale Amministrativo ritiene di essere carente di giurisdizione, come correttamente eccepito dalla difesa comunale. Deve rilevarsi in primo luogo che il provvedimento in esame incide sul regime delle acque pubbliche e pertanto, già sotto questo profilo, la sua cognizione esula dei limiti del competenza di questo Tribunale...
[...omissis...]

Sintesi: Rientra nella competenza dei Tribunali Regionali delle Acque la cognizione di tutte le controversie che incidono, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, restando affidate alla competenza degli organi ordinari dell'autorità giudiziaria le controversie tra privati, le quali, ancorché abbiano per presupposto l'utilizzazione dell'acqua pubblica non incidono sugli interessi della pubblica amministrazione.

Sintesi: Sussiste la competenza del Tribunale ordinario laddove, pacifica la natura pubblica delle acque, la causa riguardi i criteri di ripartizione delle spese di gestione tra i privati utilizzatori.

Sintesi: Per radicare la competenza del giudice specializzato, occorre che l'utilizzazione dell'acqua pubblica non sia soltanto il presupposto di fatto, ma costituisca l'oggetto della controversia, coinvolgendo gli interessi pubblici connessi al regime delle acque; nel caso contrario, quando gli interessi coinvolti siano esclusivamente privatistici, la controversia resta di competenza del giudice ordinario.

Estratto: «Ciò posto, va rilevato che l'oggetto della controversia riguarda soltanto la ripartizione degli oneri di gestione tra gli utenti della diga insistente sul fiume (OMISSIS), chiedendosene da parte del Consorzio attore l'inclusione anche del Consorzio convenuto. Ciò risulta dal ricorso introduttivo, ove il Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale di Nuoro, pacifica essendo la natura pubblica delle acque derivate dal fiume (OMISSIS), chiede che venga accertato l'obbligo di contribuzione alle spese di gestione della diga (OMISSIS) sul fiume stesso, nella misura del 50% a far data dall'anno 1984, da parte del Consorzio Acquedotto Govossai il quale dal 1983, pur prelevando acqua dall'invaso, rivendendola agli utenti, non ha più contribuito alle spese. Alla luce di siffatta premessa in punto di fatto va osservato che la giurisprudenza di questa corte ha ripetutamente affermato che rientra nella competenza dei Tribunali Regionali delle Acque la cognizione di tutte le controversie che incidono, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, restando affidate alla competenza degli organi ordinari dell'autorità giudiziaria le controversie tra privati, le quali, ancorché abbiano per presupposto l'utilizzazione dell'acqua pubblica non incidono sugli interessi della pubblica amministrazione. (Cass., sez. unite, 10 aprile 1994 n. 3520; cfr. anche Cass., sez. prima, 29 marzo 2001 n. 4591).In tal senso svariate pronunce hanno ritenuto la competenza del tribunale ordinario in un caso in cui, pacifica la natura pubblica delle acque, la causa riguardava i criteri di ripartizione delle spese di gestione tra i privati utilizzatori (Cass. 5277/00) ovvero nel caso di derivazioni di acque pubbliche per impianti di energia elettrica, allorquando, completata la presa di derivazione, l'acqua si trasforma in energia motrice perché immessa nelle condotte forzate, nelle vasche, nei bacini di carico e nei canali che formano le cascate sulle ruote e turbine idrauliche (Cass. 3520/94).In altri termini, per radicare la competenza del giudice specializzato, occorre che l'utilizzazione dell'acqua pubblica non sia soltanto il presupposto di fatto, ma costituisca l'oggetto della controversia, coinvolgendo gli interessi pubblici connessi al regime delle acque; nel caso contrario, quando gli interessi coinvolti siano esclusivamente privatistici, la controversia resta di competenza del giudice ordinario.Nel caso di specie ,in cui il Consorzio convenuto non ha posto in discussione la natura pubblica delle acque del fiume (OMISSIS), incentrando la sua contestazione, genericamente, sulla carenza di legittimazione attiva nonché sulla prescrizione dei crediti e sulla infondatezza della domanda non è dubbio che l'oggetto della controversia non è incentrato sulla demanialità delle acque, né su diritti di derivazione ed utilizzazione, essendo pacifica la natura pubblica delle acque e non contestandosi i diritti di derivazione ed utilizzazione di parte convenuta.Erroneamente dunque il tribunale di Nuoro non ha ravvisato la propria competenza, riferendosi la controversia ad interessi patrimoniali privati estranei a qualsiasi problematica idrica di natura pubblica.»

Sintesi: La rete fognaria non può essere considerata opera pubblica ai sensi dell'art. 140, lett. d), R.D. 1775/1933, pertanto le controversie relative al risarcimento del danno dall'errata esecuzione o dalla mancata manutenzione della stessa opera rientra nella competenza del G.O. e non del T.R.A.P.

Estratto: «Il secondo motivo di ricorso, che riveste carattere assorbente rispetto al primo, è fondato e merita accoglimento.Contrariamente a quanto si sostiene nelle memorie depositate dalle parti resistenti, secondo la prospettazione dell'attrice e dei convenuti (avallata dall'ATP disposto in corso di causa), l'allagamento del capannone non è stato causato in via diretta dall'esondazione del fiume (OMISSIS), ma da vizi di progettazione e/o dall'omessa manutenzione del sistema fognario, la cui inidoneità a far defluire sotterraneamente le acque del fiume che vi si erano convogliate in occasione della piena, ha determinato il rigurgito di tali acque, frammiste a quelle nere, dai tombino.Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, le acque - nere e meteoriche - convogliate nelle fognature urbane non rientrano nel novero delle acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 1, della loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse.La necessità di tale requisito, ai fini della qualificabilità delle acque come pubbliche, è rimasta ferma anche dopo l'entrata in vigore della L. 5 gennaio 1994, n. 36. Il D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, art. 1 (regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche) conferma - per espressa esclusione - la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, a mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse (Cass. sez. 1, 11/01/2001, n. 315).La rete fognaria non può pertanto considerarsi opera pubblica, ai sensi dell'art. 140, lett. d) del citato T.U..Difetta, in conclusione, il presupposto sul quale si fonda il principio enunciato da Cass. SU. n. 1066/2006, richiamato nella sentenza impugnata, in ordine ai criteri di individuazione delle competenza del Tribunale ordinario o del TRAP: la verifica che va a tal fine compiuta circa la dedotta dipendenza del danno dall'errata esecuzione, dalla mancata manutenzione o, comunque, dal mal funzionamento dell'opera postula infatti, pur sempre, che si tratti di opera idraulica realizzata nel regime delle acque pubbliche (Cass. n. 1451/2000).»

Sintesi: Rientra nella competenza dei Tribunali Regionali delle Acque la cognizione di tutte le controversie che incidono, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, restando affidate alla competenza degli organi ordinari dell'autorità giudiziaria le controversie tra privati, le quali, ancorché abbiano per presupposto l'utilizzazione dell'acqua pubblica, non incidono sugli interessi della pubblica amministrazione.

Estratto: «Osserva il collegio che, alla stregua della uniforme giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 4385 del 2000; Cass. n. 14906 del 2000; Cass. n. 16967 del 2005; Cass. n. 9026 del 2009), rientra nella competenza dei Tribunali Regionali delle Acque la cognizione di tutte le controversie che incidono, direttamente o indirettamente...
[...omissis...]

Sintesi: La domanda con la quale il privato si opponga all'ingiunzione, emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, contenente l'intimazione di pagamento del corrispettivo per l'occupazione di aree del demanio lacuale e delle relative sanzioni, introduce una controversia avente ad oggetto natura, estensione e limiti di detto demanio e/o dei terreni contestati e rientra quindi nella specifica competenza per materia del Tribunale regionale delle acque pubbliche, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, comma 1, lett. b) e c), al quale deve essere rimessa l'intera controversia e non solo la cognizione relativa ai limiti del demanio lacustre.

Estratto: «Considerato che il Collegio condivide le conclusioni del pubblico ministero e le argomentazioni che le sostengono;che le osservazioni critiche contenute nella memoria delle ricorrenti non colgono nel segno, perché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la domanda con la quale il privato si opponga all'ingiunzione, emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, contenente l'intimazione di pagamento del corrispettivo per l'occupazione di aree del demanio lacuale e delle relative sanzioni, introduce una controversia avente ad oggetto natura, estensione e limiti di detto demanio e/o dei terreni contestati e rientra quindi nella specifica competenza per materia del Tribunale regionale delle acque pubbliche, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, comma 1, lett. b) e c), al quale deve essere rimessa l'intera controversia e non solo la cognizione relativa ai limiti del demanio lacustre (Cass., Sez. 6^-1, 21 settembre 2010, n. 19987; Cass., Sez. 6^-1, 30 settembre 2010, n. 20468);che, pertanto, va dichiarata la competenza del giudice specializzato e il ricorso deve essere rigettato;»

Sintesi: Ai fini della discriminazione tra la competenza dell'autorità giudiziaria in sede ordinaria e quella dei tribunali regionali delle acque pubbliche, occorre aver riguardo all'oggetto della controversia, la quale rientra nella competenza del giudice specializzato solo quando involge questioni sulla demanialità delle acque pubbliche o sul contenuto o i limiti di una concessione di utenza, o sul diritto nei confronti dell'amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o che incida comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque.

Sintesi: Rientrano nella competenza degli organi ordinari dell'autorità giudiziaria le controversie tra privati che - pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza, a favore di una o di entrambe le parti contendenti, di una concessione di acqua pubblica - non investano la legittimità o la portata di quest'ultima e non tocchino, quindi, l'interesse della pubblica amministrazione, ma riflettano esclusivamente le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, da osservarsi nei rapporti interni tra le parti, nonché gli obblighi reciproci che ne derivano, di modo che non sia necessaria un'indagine sul contenuto e sui limiti della concessione alfine di individuarne la portata e gli effetti e di stabilire se essa abbia o meno l'attitudine ad incidere, modificandoli, su rapporti preesistenti tra le parti.

Sintesi: Con particolare riferimento alle azioni risarcitorie, la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche si profila solo quando i danni dipendano da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione, e cioè quando la pretesa risarcitoria si fondi su di un comportamento commissivo od omissivo che coinvolga apprezzamenti tecnici circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche e comunque esprimano scelte dell'amministrazione per la tutela degli interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.

Sintesi: Ne consegue deve escludersi la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche in ordine ad una controversia tra privati relativa alle molestie e ai danni arrecati dal proprietario del fondo servente al titolare di una servitù di acquedotto.

Estratto: «Il richiesto regolamento, a giudizio del relatore, è fondato, in quanto il Tribunale regionale delle Acque si è uniformato al principio secondo il quale, "Ai fini della discriminazione tra la competenza dell'autorità giudiziaria in sede ordinaria e quella dei tribunali regionali delle acque pubbliche, occorre aver riguardo all'oggetto della controversia, la quale rientra nella competenza del giudice specializzato solo quando involge questioni sulla demanialità delle acque pubbliche o sul contenuto o i limiti di una concessione di utenza, o sul diritto nei confronti dell'amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o che incida comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque. Rientrano, invece, nella competenza degli organi ordinari dell'autorità giudiziaria le controversie tra privati che - pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza, a favore di una o di entrambe le parti contendenti, di una concessione di acqua pubblica - non investano la legittimità o la portata di quest'ultima e non tocchino, quindi, l'interesse della pubblica amministrazione, ma riflettano esclusivamente le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, da osservarsi nei rapporti interni tra le parti, nonché gli obblighi reciproci che ne derivano, di modo che non sia necessaria un'indagine sul contenuto e sui limiti della concessione alfine di individuarne la portata e gli effetti e di stabilire se essa abbia o meno l'attitudine ad incidere, modificandoli, su rapporti preesistenti tra le parti. Con particolare riferimento, poi, alle azioni risarcitorie, la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche si profila solo quando i danni dipendano da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione, e cioè quando la pretesa risarcitoria si fondi su di un comportamento commissivo od omissivo che coinvolga apprezzamenti tecnici circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche e comunque esprimano scelte dell'amministrazione per la tutela degli interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Ne consegue che deve escludersi la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche in ordine ad una controversia tra privati relativa alle molestie e ai danni arrecati dal proprietario del fondo servente al titolare di una servitù di acquedotto (così Cass. 14906/2000).»

Sintesi: Ai sensi dell'art. 140 R.D. 1775/1933 la ripartizione della competenza fra il G.O. ed il T.R.A.P., nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei T.R.A.P. le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione ed al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del G.O. le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque.

Sintesi: La domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione delle opere idrauliche deve essere devoluta alla cognizione del T.R.A.P., anche se essa si fonda sull'art. 2051 c.c. e non sull'art. 2043 c.c..

Sintesi: Quando all'origine del danno oggetto della domanda risarcitoria venga prospettata la mancata effettuazione delle opere di manutenzione del fosso di scolo, la natura dell'attività di manutenzione delle condotte idriche pubbliche non esclude la competenza del T.R.A.P., anche se il comportamento è qualificabile come tenuto in violazione della comune prudenza e diligenza, atteso che anche tali comportamenti, commissivi od omissivi, implicano, in ogni caso, apprezzamenti circa le scelte della p.a., dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.

Estratto: «Ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140 "Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde:c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: La ripartizione della competenza fra G.A. e T.R.A.P. deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza di quest'ultimo le domande in relazione alle quali il petitum sia riconducibile alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del G.A., in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque.

Estratto: «È contestato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sotto il duplice (ed intrinsecamente contraddittorio) profilo che le questioni patrimoniali come quelle in esame spetterebbero per loro natura al Giudice Ordinario e comunque la materia della controversia atterrebbe a diritti soggettivi afferenti, latu sensu, alla realizzazione di opere idrauliche, con conseguente giurisdizione del Tribunale Superiore della Acque Pubbliche.Entrambe le osservazioni non risultano pertinenti al caso in esame, onde l’eccezione di difetto di giurisdizione non merita apprezzamento.Basta sul primo punto confermare quanto statuito in sede monitoria, nella quale la giurisdizione amministrativa è stata correttamente radicata in virtù dell’art. 11 ed art. 15 l. 241 del 1990 ed art. 133, comma 2, d. l.vo n. 104 del 2010 trattandosi di controversia vertente fra PP.AA. e tra queste e concessionario di pubblico servizio avente ad oggetto l’esecuzione di un accordo, trasfuso in OPCM, con il quale i soggetti pubblici intervenuti, tra cui la Gori, organismo di diritto pubblico, hanno regolato l’esercizio di funzioni ed azioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune (Cass., sez. un. ord. n. 15893 del 13.7.2006; Cons. Stato, sez. quarta, sentenza n. 7057 del 12.11.2009).Con la condivisibile precisazione che, non venendo in evidenza comportamenti della P.A. e, in connessione, mere pretese patrimoniali ad essi legati, separabili all’interno dell’unicum devoluto alla giurisdizione esclusiva di questo Giudice dall’art. 133, comma 1, lettera a, punto 2), cod. proc. amm., le considerazioni svolte dall’opponente sui principi stabiliti dalla Corte Costituzionale in tema di riparto di giurisdizione non scalfiscono la piana conclusione del giudice di prime cure.Sotto l’altro profilo, per la prima volta all’attenzione del Tribunale, ai sensi dell'art. 140, lett. e) r.d. 1775/1933, la ripartizione della competenza fra il Giudice Amministrativo (in sede di giurisdizione esclusiva) ed il Tribunale regionale delle acque pubbliche deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza di questi ultimi le domande in relazione alle quali il petitum sia riconducibile alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del Giudice Amministrativa, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque (Cassazione civile, sez. III, 15 aprile 2011, n. 87229).La competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti che implicano apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della p.a. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Pertanto, poiché si fa questione in ordine alle modalità di finanziamento degli interventi prioritari di costruzione, adeguamento e funzionalizzazione delle reti fognarie dei Comuni ricadenti nel bacino idrografico del fiume Sarno, la controversia non implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della p.a. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la mera domanda di pagamento delle somme dovute dagli opponenti rimane devoluta alla cognizione del Tribunale Amministrativo.Quanto al regime della competenza, lo speciale (ed eccezionale) criterio disciplinato dagli artt. 14, 135, comma 1, lettera e) e 133, comma 1, lettera p) del Codice del processo amministrativo, limita la competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sede in Roma, ai soli “provvedimenti” commissariali.Si impone, dunque, una esegesi restrittiva in ordine all’applicazione di tale derogatorio regime della competenza (cfr., C.d.S., sezione V, ord. 26 gennaio 2011, n. 586).In questa prospettiva la determinazione del sistema di reperimento delle risorse economiche destinate alle azioni di esecuzione delle reti fognarie ricadenti nel bacino idrografico del fiume Sarno non attiene alla gestione commissariale in senso stretto ma costituisce attività, di carattere finanziario, meramente preparatoria e strumentale rispetto ad essa, attività come tale autonomamente disciplinata secondo i criteri generali stabiliti dall’articolo 13 del codice del processo amministrativo (cfr. Tar Napoli, I, n. 1659 del 2011).»

Sintesi: Ai fini della disapplicazione dell'atto amministrativo d'imposizione del sovracanone, ai sensi dell'art. 53 R.D. 1775/1933, il giudice ordinario può rilevarne la carenza assoluta di istruttoria e motivazione trattandosi di vizio di legittimità e non di merito.

Estratto: «6.Con il quinto motivo si denuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 contraddittoria motivazione e travisamento dei fatti in relazione all'interpretazione della domanda e dei motivi di appello. Si lamenta che il TSAP abbia ritenuto il primo motivo d'appello inammissibile, per non essere chiaro se al TRAP fosse stata chiesta la disapplicazione del provvedimento determinativo del sovracanone perché non motivato. Si deduce che, invece, il motivo era stato formulato in primo grado, a pag. 18 del ricorso, dove si lamentava la mancanza d'istruttoria e di motivazione, in relazione alla determinazione del canone nella misura massima consentita, mentre la stessa imposizione del canone, oltre che la sua misura, erano discrezionali e andavano rapportati alla redditività dell'impianto e agl'ipotetici danni agli enti territoriali, come prescritto dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 53. Si formula il seguente quesito: "Dica la Corte se l'errore di avere considerato come esposta per la prima volta una domanda solo in grado di appello mentre invece era stata proposta in primo grado e averla conseguentemente non presa in considerazione non costituisca un motivo di nullità della sentenza, specie se concernente un motivo fondamentale".Con il sesto motivo si denuncia la violazione della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e del R.D. n. 1775 del 1933, art. 53 in relazione all'art. 200 dello stesso R.D., per avere il TSAP, esaminando il primo motivo del ricorso, relativo al difetto di motivazione del provvedimento impositivo del sovracanone, ritenuto che esso era infondato ponendosi con esso una domanda di disapplicazione non consentita riguardando un atto discrezionale dell'Amministrazione. Viceversa la disapplicazione, mentre non può riguardare il merito dell'atto amministrativo, può riguardare tutti i vizi di legittimità di esso e nel caso di specie era stato dedotto un vizio di motivazione e non una censura relativa al suo merito. Si formula il seguente quesito: "Dica la Corte se ai fini della disapplicazione in via incidentale dell'atto amministrativo il g.o. possa sindacare il difetto di motivazione dell'atto: e ciò anche in considerazione de fatto che la motivazione costituisce un requisito essenziale per la legittimità del relativo provvedimento amministrativo, soprattutto quando come nel presente caso il provvedimento non è obbligatorio ma solo eventuale e ampiamente discrezionale".I due motivi vanno esaminati congiuntamente. Il quinto va dichiarato inammissibile, non avendo in effetti, in concreto, il TSAP accertato che il difetto di motivazione non fosse stato dedotto in primo grado, avendo ciò affermato solo in via eventuale, prendendo poi in concreto in esame nel merito la censura.Il sesto è fondato. Erroneamente, infatti, il TSAP ha ritenuto che ai fini della disapplicazione dell'atto amministrativo il giudice ordinano non possa rilevare la carenza assoluta di istruttoria e motivazione in ordine all'atto amministrativo del quale si chiede la disapplicazione, trattandosi di vizio di legittimità e non di merito - come erroneamente affermato dal TSAP - ed essendo l'atto d'imposizione del sovracanone, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 53 dopo l'entrata in vigore della L. n. 925 del 1980 che ne ha determinato in misura predeterminata l'eventuale ammontare, un atto discrezionale nell'"an".(omissis)8. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, in relazione al motivo accolto, al TSAP in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese e farà applicazione del seguente principio di diritto: "Ai fini della disapplicazione dell'atto amministrativo d'imposizione del sovracanone, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 53 il giudice ordinario può rilevarne la carenza assoluta di istruttoria e motivazione trattandosi di vizio di legittimità e non di merito".»

Sintesi: In tema di riparto di competenza tra giudice ordinario e tribunale Regionale delle Acque, devono ritenersi riservate alla cognizione di quest'ultimo tutte (e solo) le questioni che incidano, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, segnatamente quelle di carattere tecnico relative alla distribuzione e all'uso delle acque pubbliche e ai diritti di derivazione o utilizzazione dell'utenza nei confronti della P.A., mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque, rientra nella competenza del giudice ordinario.

Estratto: «Va dichiarata la competenza del tribunale ordinario di Gela.E' principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello, per cui, in tema di riparto di competenza tra giudice ordinario ed organo specializzato, devono ritenersi riservate alla cognizione di quest'ultimo tutte (e solo) le questioni che incidano, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, segnatamente quelle di carattere tecnico relative alla distribuzione e all'uso delle acque pubbliche e ai diritti di derivazione o utilizzazione dell'utenza nei confronti della P.A., mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque, rientra nella competenza del giudice ordinario (v. per tutte Cass. 16.4.2009, n. 9026; Cass. 6.2.2007, n. 2566; Cass. ord. 11.1.2007 n. 368).Nella specie, il ricorrente ha proposto una domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, conseguente alla mancata somministrazione di acqua da parte della Soc. E.A.S. Ente Acquedotti Siciliani spa, ente gestore - a seguito di convenzione con il Comune di Gela - della rete interna di distribuzione delle acque agli utenti dell'intero territorio della città di Gela, con l'obbligo di fornire loro acqua destinata all'uso potabile.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.