Giurisdizione e competenza sulla classificazione delle strade

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE

Sintesi: Spetta al G.O. l’accertamento giurisdizionale dell’effettiva natura di una strada ed, in particolare, dell’esistenza di una servitù di pubblico passaggio su una strada privata trattandosi di accertare l’esistenza di diritti soggettivi e non di interessi legittimi; mentre il G.A. può esercitare, al riguardo, esclusivamente una cognizione incidentale sulla questione (art. 8 c.p.a.), al solo fine di pronunciarsi sul corretto esercizio del potere amministrativo che forma oggetto specifico del ricorso e necessaria al fine di accertare la legittimità di un provvedimento che è stato impugnato (ad es. un permesso di costruire), senza poter fare stato sulla medesima con la propria decisione.


Estratto: «2. - In via pregiudiziale deve evidenziarsi che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della controversia, così come proposta. Tale ricorso, infatti, non è volto ad ottenere l’accertamento della natura della strada in questione, ma con il gravame è stata contestata la legittimità di un titolo edilizio (un permesso di costruire) in materia riservata alla giurisdizione esclusiva di questo Tribunale (art. 133, n. 1, lett. f) del codice del processo amministrativo).Va, infatti, ricordato che spetta al giudice ordinario l’accertamento giurisdizionale dell’effettiva natura di una strada ed, in particolare, dell’esistenza di una servitù di pubblico passaggio su una strada privata trattandosi di accertare l’esistenza di diritti soggettivi e non di interessi legittimi; mentre il Giudice amministrativo può esercitare, al riguardo, esclusivamente una cognizione incidentale sulla questione (art. 8, comma 1, del codice del processo amministrativo), al solo fine di pronunciarsi sul corretto esercizio del potere amministrativo che forma oggetto specifico del ricorso e necessaria al fine di accertare la legittimità del provvedimento impugnato, senza poter fare stato sulla medesima con la propria decisione (Cons. St., sez. V, 14 febbraio 2012, n. 728, e sez. IV, 15 maggio 2012, n. 2760).»

Sintesi: Se è vero che ogni questione relativa al riconoscimento della proprietà pubblica o privata di una strada appartiene alla giurisdizione del G.O., investendo essa l’accertamento della esistenza o estensione di diritti soggettivi, è da rimarcare che il G.A., ai sensi dell’art. 8 c.p.a., nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva, resta investito della cognizione incidentale, non coperta da giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.

Estratto: «2.2. Il Comune di Caserta e la M. s.p.a. hanno eccepito il difetto di giurisdizione del T.a.r. adito limitatamente alla questione relativa alla natura pubblica o privata della strada denominata Onofrio Teti, costituente unico accesso al complesso immobiliare erigendo sulla base dei permessi di costruire impugnati.Rileva il Collegio che il presente giudizio ha ad oggetto principalmente l’annullamento del permesso di costruire n. 68/2010 e della successiva variante n.112/2011 impugnata con motivi aggiunti per illegittimità derivata. Ciò premesso, se è vero che ogni questione relativa al riconoscimento della proprietà pubblica o privata di una strada appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario investendo essa l’accertamento della esistenza o estensione di diritti soggettivi (Cass. S.S.U.U 27.01.2010 n. 1624), è da rimarcare che il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 8 comma 1 c.p.a., nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva, resta investito della cognizione incidentale, non coperta da giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.Peraltro, come si illustrerà di seguito, ciò che assume rilievo pregiudiziale nella fattispecie in esame ai fini dell’accertamento della legittimità del titolo edilizio, non è tanto la questione proprietaria della strada in oggetto quanto l’esistenza o meno di una destinazione pubblica della strada medesima, che prescinde dall’aspetto relativo alla sua appartenenza al privato istante o al patrimonio pubblico comunale. Sulla base di tali premesse, l’eccezione deve essere quindi disattesa.»

Sintesi: E' devoluto al giudice amministrativo l’accertamento della proprietà per esigenze di carattere amministrativo, inteso come complesso di poteri pubblici e di obblighi, di polizia e manutenzione del manufatto stradale.

Estratto: «3.1. Come condivisibilmente affermato dalla difesa del Consorzio ASI, la controversia non ha ad oggetto neppur incidentalmente l’accertamento del diritto di proprietà civilistico sulle strade - rientrante comunque nel potere di cognizione incidentale del giudice amministrativo ex art. 8 cod. proc. amm., in quanto strumentale all’accertamento della legittimità del provvedimento impositivo di opere di manutenzione (Consiglio di Stato sez. V 28 dicembre 2006, n. 8058) - bensì l’accertamento della proprietà “per esigenze di carattere amministrativo, inteso come complesso di poteri pubblici e di obblighi, di polizia e manutenzione del manufatto stradale” (Consiglio di Stato sez. V 28 dicembre 2006, n. 8058).»

Sintesi: L’accertamento sulla natura pubblica o privata di una strada o sull’uso pubblico della stessa può avvenire incidentalmente nell’ambito di un giudizio amministrativo se tale elemento costituisce il presupposto per l’adozione di provvedimenti amministrativi in contestazione.

Estratto: «3. L’appellante collega il profilo della legittimazione all’ulteriore motivo, con cui sostiene che la proprietà della strada è pubblica.Al riguardo, in primo luogo si rileva come l’accertamento sulla natura pubblica o privata di una strada o sull’uso pubblico della stessa può avvenire incidentalmente nell’ambito di un giudizio amministrativo, quale quello di specie, in cui tale elemento costituisce il presupposto per l’adozione di provvedimenti amministrativi in contestazione.Il Comune fa riferimento a un impegno a cedere l’area all’amministrazione, assunto dai dante causa dei ricorrenti nel 1963 e accettato dal Comune nel 1964.Si osserva che i ricorrenti di primo grado hanno provato la proprietà dell’area, attraverso gli atti di acquisto dell’immobile, comprensivi delle parti condominiali e della quota del viale di accesso, mentre il Comune non ha dimostrato che l’impegno a cedere l’area, assunto da altri soggetti nel 1963, si sia poi perfezionati con atti di compravendita (anzi tale perfezionamento è escluso dalla nota del 18.5.1989, citata in seguito).Deve, quindi, ritenersi accertata incidentalmente la proprietà privata dell’area.»

Sintesi: Sussistono dubbi sulla giurisdizione del G.A. in caso di un’azione volta a negare radicalmente il carattere pubblico di una strada, dopo l’inserimento della stessa nell’elenco comunale ad opera di una deliberazione consiliare, in quanto si tratterebbe di una contestazione sull’inesistenza del diritto di proprietà o di servitù a favore del Comune, riconducibile all’azione negatoria di cui all’art. 949 c.c. e alla giurisdizione del G.O..

Estratto: «1.5 Le società intervenienti hanno invece eccepito (cfr. pag. 5 della loro memoria dell’11.11.2011), la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti alla decisione del gravame, visto che con deliberazione n. 67 del 30.11.2010, il Consiglio Comunale di Limbiate ha aggiornato l’elenco delle strade comunali pubbliche e di uso pubblico, inserendovi la strada vicinale della “Stradella”, di cui è causa (cfr. doc. “d” del Comune, depositato il 14.11.2011 ed in particolare l’allegato “A” alla delibera consiliare).L’eccezione non merita accoglimento, per le ragioni che seguono.La qualificazione di una strada comunale come pubblica o di uso pubblico non può che avvenire in concreto, tenendo conto delle effettive condizioni del bene ed in particolare di una serie di elementi, quali l’utilizzo da parte di una collettività di persone, l’idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, oltre ad un titolo valido a sorreggere l’affermazione di un diritto di uso pubblico, vale a dire l’uso da tempo immemorabile (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 28.6.2011, n. 3868; 24.5.2007, n. 2621; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 1.6.2011, n. 999; TAR Campania, Salerno, sez. II, 11.4.2011, n. 660; si noti che gli elementi di cui sopra sono i medesimi che il Consiglio di Stato, adito in sede di appello cautelare nella presente fattispecie, ha ritenuto di accertare tramite verificazione).Ciò premesso, l’inserimento di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o soggette ad uso pubblico, effettuato dagli stessi Comuni, ha un valore meramente ricognitivo e non costitutivo, potendo così dare luogo - tutt’al più - ad una mera presunzione, superabile mediante prova contraria (cfr., fra le più recenti, TAR Lazio, Latina, 13.5.2011, n. 410; TAR Campania, Salerno, sez. II, 11.4.2011, n. 660, oltre a Consiglio di Stato, sez. IV, 24.3.2009, n. 1769 e sez. V, 24.5.2007, n. 2621).La deliberazione del Consiglio Comunale di Limbiate n. 67 del 30.11.2010, adottata fra l’altro in pendenza dell’appello contro l’ordinanza di accoglimento della sospensiva della scrivente Sezione ed in particolare il giorno successivo al deposito della relazione del verificatore (29.11.2010, cfr. doc. 33 dei ricorrenti), dispone l’aggiornamento dell’elenco delle strade comunali pubbliche o di uso pubblico, inserendovi anche la strada di cui è causa (via della “Stradella”).Tale inserimento, osserva il Collegio, è stato effettuato, peraltro, non solo in corso di causa ma anche senza una particolare istruttoria, visto che nelle premesse della delibera consiliare si dà semplicemente atto della necessità dell’aggiornamento, rinviando a non meglio specificate “verifiche” che sarebbero state eseguite, senza però alcun cenno al contenzioso esistente con gli esponenti.Di conseguenza, visto il carattere di mera presunzione derivante dall’inserimento della strada di cui è causa nell’elenco delle pubbliche vie, l’omessa impugnazione della deliberazione consiliare davanti al giudice amministrativo non determina l’improcedibilità del ricorso, permanendo invece l’interesse dei ricorrenti ad una pronuncia di merito; pronuncia che è volta all’annullamento del provvedimento di rimozione/demolizione dei cancelli non solo per la questione attinente il carattere pubblico o privato della strada, ma anche per questioni riguardanti il corretto esercizio del potere di autotutela (ex art. 21 nonies della legge 241/1990), nei confronti del titolo formatosi su una DIA presentata dai ricorrenti oltre nove anni prima dell’ordinanza ivi gravata.Si aggiunga ancora, da ultimo, che sussistono dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo in caso di un’azione volta a negare radicalmente il carattere pubblico di una strada, dopo l’inserimento della stessa nell’elenco comunale ad opera di una deliberazione consiliare, in quanto si tratterebbe di una contestazione sull’inesistenza del diritto di proprietà o di servitù a favore del Comune, riconducibile all’azione negatoria di cui all’art. 949 del codice civile (cfr., per la giurisdizione del giudice ordinario in analoga fattispecie, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27.1.2010, n. 1624 e TAR Liguria, sez, II, 27.11.2008, n. 2053).»

Sintesi: In caso di provvedimenti diretti al ripristino della viabilità, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per l’accertamento, in via principale, della natura vicinale, pubblica o privata, della strada, o della servitù pubblica di passaggio, essendo dette questioni devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Sintesi: L’accertamento, in via principale, della natura vicinale, pubblica o privata, di una strada ovvero di una servitù pubblica di passaggio rientra nella giurisdizione del G.O., mentre la natura comunale o privata della strada può essere valutata, incidenter tantum, dal G.A. in sede di esame della legittimità di un provvedimento di autotutela possessoria, il cui esercizio non si sottrae al sindacato di legittimità del G.A., trattandosi di verificare la presenza dei necessari presupposti e la conformità alle norme che lo disciplinano, non sussistendo al riguardo alcuna pregiudiziale obbligatoria, in materia, a favore del G.O..

Estratto: «2. - Fatta tale premessa, va in via pregiudiziale evidenziato che i provvedimenti diretti al ripristino della viabilità si configurano quali atti di autotutela possessoria juris publici e che in siffatte ipotesi non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per l’accertamento, in via principale, della natura vicinale, pubblica o privata, della strada, o della servitù pubblica di passaggio, essendo dette questioni devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.In altri termini, l’accertamento, in via principale, della natura vicinale, pubblica o privata, di una strada ovvero di una servitù pubblica di passaggio rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre la natura comunale o privata della strada può essere valutata, incidenter tantum, dal giudice amministrativo in sede di esame della legittimità di un provvedimento di autotutela possessoria, il cui esercizio non si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, trattandosi di verificare la presenza dei necessari presupposti e la conformità alle norme che lo disciplinano, non sussistendo al riguardo alcuna pregiudiziale obbligatoria, in materia, a favore del giudice ordinario (cfr. da ultimo, T.A.R. Sardegna, sez. II, 17 marzo 2010, n. 312, T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 7 giugno 2010, n. 8536, e T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 3 novembre 2009, n. 10781).Per cui relativamente alla controversia in parola, così come dedotta, sussiste di certo la giurisdizione di questo Tribunale.»

Sintesi: La domanda di risarcimento per i danni che si assumono derivati al proprietario di un immobile in virtù della inadeguata efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane defluenti da strade comunali, riguardando la violazione del principio del "neminem laedere", appartiene alla competenza del g.o..

Estratto: «Quanto alla prima doglianza, una siffatta eccezione, però, non da vita ad una questiono di giurisdizione, in quanto i tribunali regionali delle acque pubbliche non sono giudici speciali, ma organi specializzati della giurisdizione ordinaria: sicché attiene alla competenza, e non alla giurisdizione...
[...omissis...]

Sintesi: Se la strada vicinale è iscritta negli elenchi, si deve comunque ritenere sussistente il diritto della collettività, ai sensi dell’art. 20 comma 1, della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F) e il Sindaco in tale evenienza ben può emanare provvedimento di autotutela possessoria, con cui è ordinato il ripristino del pubblico transito; ne consegue che colui che contesta l’esistenza del diritto della collettività può agire dinanzi al giudice ordinario, eventualmente esperendo l’actio negatoria servitutis, giusta quanto stabilito dall'art. 20 comma 2 cit., il cui contenuto è stato ribadito dall’art. 18, comma 1, del D. Lgt.1 settembre 1918 n. 1446.

Sintesi: Nel caso in cui il Sindaco ordini il ripristino del pubblico transito su una strada vicinale non iscritta nei relativi elenchi, il provvedimento può essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo anche chiedendo l’accertamento in via incidentale dell’insussistenza del diritto della collettività.

Estratto: «7.1. Il Collegio deve innanzitutto affrontare la questione dei limiti della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia sulla quale hanno inciso i provvedimenti qui resi oggetto di impugnativa.7.2. Come è ben noto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogni qual volta, in relazione al petitum sostanziale della sottostante pretesa di merito...
[...omissis...]

Estratto: «Occorre innanzitutto osservare che con il ricorso proposto al Tar Piemonte S.G. ed altri comproprietari del tratto di strada privata in questione impugnarono la Delib. Consiglio Comunale di Poirino 15 febbraio 2008, n. 2 - avente ad oggetto la classificazione quale strada ad uso pubblico di detto tratto di strada - sostenendo che nella specie erano "insussistenti i presupposti fattuali, affinché il segmento stradale di proprietà dei ricorrenti possa essere classificato quale strada ad uso pubblico"". In particolare ad avviso dei ricorrenti: a) la strada in questione, per natura e destinazione, non era "mai stata soggetta al transito di persone diverse dai proprietari frontisti" per cui era da escludersi "che il segmento stradale in questione possa servire alle esigenze di una collettività indeterminata di individui, sì da giustificarne la classificazione quale strada ad uso pubblico"; b) nessun beneficio poteva trarre la collettività da una eventuale apertura al pubblico transito della strada in questione non comunicante con altre strade comunali o vicinali; c) la detta strada non era mai stata soggetta al transito di altri soggetti in quanto priva di qualsiasi utilità pubblica.Ciò posto risulta evidente che nella specie si debba affermare la giurisdizione del giudice ordinario in applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte - sentenze 13/12/1993 n. 12267; 29/8/1990 n. 8978; 13/10/1980 n. 5447 - secondo cui la controversia promossa dal privato per negare che il proprio fondo sia gravato da una servitù di pubblico transito affermata da un provvedimento della P.A. (avente efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva) appartiene al giudice ordinario trattandosi di questione avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, sia di privati che della P.A. In tale ipotesi l'attore contesta in radice il potere dell'amministrazione comunale di "classificazione" delle strade di uso pubblico, per mancanza del suo presupposto e non si limita a dolersi dei criteri seguiti dall'amministrazione per la classificazione delle strade o delle modalità di esercizio del relativo potere essenzialmente sotto il profilo dell'eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per difetto di istruttoria (ipotesi riguardanti la giurisdizione del giudice amministrativo).Applicando i detti principi al caso in esame si deve affermare che con il ricorso al Tar Piemonte S.G. e gli altri comproprietari del tratto di strada in questione hanno contestato in radice il potere del Comune di Poirino di qualificare "ad uso pubblico" tale tratto di strada e ciò per la insussistenza dei necessari "presupposti fattuali". La tesi dei ricorrenti circa l'asserita carenza di potere del Comune di Poirino di emettere il provvedimento impugnato innanzi al Tar si risolve essenzialmente nell'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi il che esula dalla cognizione del giudice amministrativo.La devoluzione al giudice ordinario della giurisdizione sulla controversia in esame non è contraddetta da quanto disposto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, in base al quale è attribuita al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alle controversie in materia urbanistica salvo, però, che si riferiscano a situazioni non collegabili all'esercizio di un pubblico potere e che rivestano carattere esclusivamente patrimoniale essendo ravvisabile la lesione di un diritto soggettivo. Per rientrare nei confini della giurisdizione esclusiva nella indicata materia è necessario che la p.a."agisca come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi" (così sentenza n. 35 del 2010 della Corte Costituzionale).Nella specie la domanda proposta dai ricorrenti con il ricorso al Tar Piemonte sostanzialmente ha ad oggetto la contestazione dell'esistenza del potere autoritativo in capo alla p.a. ed è volta ad accertare l'inesistenza di diritti della p.a. concorrenti con quelli dei ricorrenti-proprietari, per cui è devoluta, come una normale actio negatoria servitutis, alla competenza del giudice ordinario, quale giudice dei diritti soggettivi non degradati da un provvedimento adottato in carenza dell'attribuzione astratta del relativo potere.»

Sintesi: La controversia promossa dal privato per negare che il proprio fondo sia gravato da una servitù di pubblico transito affermata da un provvedimento della P.A. (avente efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva) appartiene al G.O. trattandosi di questione avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, sia di privati che della P.A..

Sintesi: Appartiene alla giurisdizione del G.O. ai sensi dell'art. 211 d. lgs. 285/1992 la controversia relativa all'ordine di rimozione di impianti pubblicitari abusivamente installati su strade demaniali emesso ex art. 23, co. 14-quater, d. lgs. cit., in quanto detta installazione comporta anche la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 dello stesso art. 23.

Estratto: «Con i primi quattro motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, il Comune di Roma deduce, in sostanza, con riferimento al problema della giurisdizione, che: a) il provvedimento di cui all'art. 23 C.d.S., comma 13 quater, costituisce esercizio di potere di autotutela della P.A. con riferimento a beni demaniali, che il privato, titolare di un semplice interesse legittimo, può impugnare, secondo i principi generali, innanzi al giudice amministrativo; b) non opera la deroga prevista dall'art. 211 C.d.S., in quanto il provvedimento in questione non è connesso alla applicazione di una sanzione amministrativa. Ritiene il Collegio che tale impostazione non possa essere condivisa.E' decisiva la considerazione che l'art. 23 C.d.S., comma 11, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per "chiunque viola le disposizioni del presente articolo".E' evidente che anche la installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, se comporta la rimozione "senza indugio" ad opera del proprietario della strada in danno del proprietario di tali impianti pubblicitari, deve considerarsi vietata e quindi comporta anche la sanzione amministrativa di cui al comma 11 cit., anche se ciò non sia espressamente previsto, forse in considerazione del fatto che il comma 13 quater, è stato aggiunto successivamente.Diversamente opinando, si avrebbe la assurda conseguenza che la apposizione dei manufatti di cui all'art. 23 C.d.S., comma 1, lungo le strade o in vista di esse sarebbe soggetta a sanzione amministrativa e ad ulteriore (pesante) sanzione (comma 13 bis), nel caso di mancata ottemperanza alla diffida di rimozione, mentre l'apposizione degli stessi manufatti sulle strade (che costituisce un comportamento illegittimo di maggiore gravità) sarebbe sanzionata dalla sola rimozione a spese del contravventore.Nè può sostenersi che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario vada affermato con riferimento al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, trattandosi di impugnazione di provvedimento in materia urbanistica.Non si verte, invero, nel caso di specie, in tema di uso del territorio, ma di godimento abusivo di beni demaniali, con riferimento al quale il legislatore detta una disciplina specifica (vedi Cass. S.U. sent. n. 13230/2007, n. 27334/2008, n. 563/2009).Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi infondata la tesi del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.»

Sintesi: Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie in tema di proprietà, pubblica o privata, delle strade e circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su strade private, in quanto tali questioni hanno ad oggetto l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, sia dei privati che della pubblica Amministrazione.

Estratto: «Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dal Comune resistente.Al riguardo si deve ricordare che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie in tema di proprietà, pubblica o privata, delle strade e circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su strade private, in quanto tali questioni hanno ad oggetto l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, sia dei privati che della pubblica Amministrazione (fra le più recenti T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 27 novembre 2008 , n. 2053; T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 6 novembre 2007, n. 3599). Quando quindi si nega che il proprio fondo sia attraversato da una strada pubblica e si contesta in radice il potere di "classificazione" delle strade per la mancanza del suo stesso presupposto (non limitandosi a contestare i criteri seguiti dall'Amministrazione per la classificazione delle strade), la relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.Sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle controversie aventi ad oggetto non la contestazione in radice del potere dell’amministrazione comunale di procedere alla "classificazione" delle strade di uso pubblico ma riguardanti le modalità di esercizio di siffatto potere, essenzialmente sotto il profilo dell'eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per difetto di istruttoria (in termini: T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 22 luglio 2008, n. 926; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 14 febbraio 2007, n. 1079; 29 giugno 2006, n. 7221; Consiglio di Stato, sez. VI, 8 marzo 2006, n. 1270). 4.- Applicando tali principi al caso di specie si deve ritenere che il ricorso del signor Franzese, nella parte i cui contesta in radice il potere dell’amministrazione comunale di procedere alla "classificazione" fra le strade interne del Comune della via Giovanni XXIII (perché di proprietà privata e non demaniale), non può essere esaminato da questo TAR in quanto la questione appartiene alla giurisdizione del giudice dei diritti e quindi al giudice ordinario.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE --> CLASSIFICAZIONE DI STRADE

Sintesi: La materia della classificazione delle strade non ricade nella giurisdizione esclusiva del G.A..

Estratto: «2. I ricorrenti hanno chiesto, altresì, “l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, dell’esistenza di tutti i presupposti di legge per classificare la p.f. 3227/249 quale strada vicinale di uso pubblico”.La domanda è infondata.Osserva il Collegio, anzitutto, che la giurisdizione esclusiva può essere esercitata soltanto nelle materie indicate dalla legge. E non risulta che la materia della classificazione delle strade ricada in tale giurisdizione.Semmai, la domanda di accertamento avrebbe dovuto essere fatta valere dai ricorrenti in sede di giurisdizione di merito, ai sensi dell’art. 27, comma 1, n. 11, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (in vigore al momento in cui i ricorrenti hanno proposto il ricorso giurisdizionale), in base al quale il giudice amministrativo può decidere nel merito “dei ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali e comunali”.In ogni caso, a prescindere dalla questione della sua ammissibilità, la domanda di accertamento è infondata nel merito.Invero, i ricorrenti chiedono l’accertamento dei presupposti per classificare la strada privata come “strada vicinale di uso pubblico”.Il citato art. 7 della legge provinciale n. 24 del 1991 definisce strade vicinali tutte le strade che non sono incluse nelle precedenti categorie, che sono soggette al transito pubblico.Sennonché, è pacifico che la strada di cui si tratta è una strada di collegamento tra la strada statale 241 e la strada provinciale Ponte Isarco - Passo di Carezza, ancorché non la strada principale di collegamento tra le due strade; di talché, la strada in questione, accertato l’uso pubblico, rientrerebbe nella categoria delle strade comunali, ai sensi del citato art. 4, comma 1, lett. e), della citata legge n. 24 del 1991, non nella categoria delle strade vicinali di cui al citato art. 7.Per queste ragioni non sussistono comunque i presupposti per fare rientrare la strada in esame nelle strade vicinali ad uso pubblico, come richiesto dai ricorrenti.In conclusione, la domanda di annullamento dell’atto impugnato va accolta, con conseguente annullamento della deliberazione del Consiglio comunale n. 244 del 27 giugno 2005, mentre va rigettata la domanda di accertamento dei presupposti per la classificazione della p.f. 3727/249 come strada vicinale ad uso pubblico.»

Sintesi: Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per l'accertamento, in via principale, della natura vicinale, pubblica o privata, della strada, o della servitù pubblica di passaggio, essendo dette questioni devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «4.a.1.- In linea di diritto va osservato che l’autotutela possessoria in via amministrativa “iure publico” finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento del bene, costituisce l'espressione di un potere generale desumibile dagli articoli 823 e 825 del codice civile nonché dall'articolo 378, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F, da esercitare nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendono disagevole il normale godimento del passaggio pubblico.In particolare, i provvedimenti diretti al ripristino della viabilità costituiscono esercizio del potere sindacale contemplato dall’art.378 della legge 20 marzo 1865 n.2248 all.F, il quale configura una ipotesi di autotutela possessoria iuris publici in tema di strade sottoposte all’uso pubblico.In siffatte ipotesi, tuttavia, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per l'accertamento, in via principale, della natura vicinale, pubblica o privata, della strada, o della servitù pubblica di passaggio, essendo dette questioni devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.»

Sintesi: Sono attribuite al giudice ordinario le controversie circa la demanialità delle strade e la loro inclusione nei relativi elenchi nonché, con riferimento alle cc.dd. “vie vicinali”, le questioni concernenti la proprietà del bene; rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al provvedimento che dispone la classificazione come strada comunale extraurbana di una strada già vicinale di pubblico transito, ossia la controversia volta a contestare in radice l’esistenza di un diritto di pubblico transito su una strada vicinale e ad affermare la proprietà sulla stessa libera da oneri.

Estratto: «7.1. Il Collegio deve innanzitutto affrontare la questione dei limiti della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia sulla quale hanno inciso i provvedimenti qui resi oggetto di impugnativa.7.2. Come è ben noto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogni qual volta, in relazione al petitum sostanziale della sottostante pretesa di merito...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Ove il privato contesti in radice il potere dell'amministrazione comunale di "classificazione" delle strade di uso pubblico, per mancanza del suo presupposto, la giurisdizione è del G.O.; ove invece si limiti a dolersi dei criteri seguiti dall'amministrazione per la classificazione delle strade o delle modalità di esercizio del relativo potere essenzialmente sotto il profilo dell'eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per difetto di istruttoria la giurisdizione è del G.A..

Estratto: «Occorre innanzitutto osservare che con il ricorso proposto al Tar Piemonte S.G. ed altri comproprietari del tratto di strada privata in questione impugnarono la Delib. Consiglio Comunale di Poirino 15 febbraio 2008, n. 2 - avente ad oggetto la classificazione quale strada ad uso pubblico di detto tratto di strada...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Poiché rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie in tema di proprietà, pubblica o privata, delle strade e circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su strade private, quando si nega che il proprio fondo sia attraversato da una strada pubblica e si contesta in radice il potere di classificazione delle strade per la mancanza del suo stesso presupposto, la relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Sintesi: In materia di strade, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle controversie aventi ad oggetto non la contestazione in radice del potere dell’amministrazione comunale di procedere alla classificazione delle strade di uso pubblico ma riguardanti le modalità di esercizio di siffatto potere, essenzialmente sotto il profilo dell'eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per difetto di istruttoria.

Estratto: «Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dal Comune resistente.Al riguardo si deve ricordare che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie in tema di proprietà, pubblica o privata, delle strade e circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su strade private...
[...omissis: vedi sopra...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.