Espropriazione illegittima per erronea individuazione del reale proprietario del bene interessato

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> RICONDUCIBILITÀ ALLA PROCEDURA

Sintesi: Qualora l’area interessata all’attività acquisitiva del Comune sia stata per la gran parte oggetto di dichiarazione di pubblica utilità in sede di approvazione del progetto dell’opera pubblica da realizzare, si versa in una ipotesi di esercizio originario di un potere autoritativo della P.A., la cui esistenza, pur difettando il decreto di esproprio, riconduce all’alveo della giurisdizione amministrativa la domanda risarcitoria relativa all’intera superficie occupata in considerazione del fatto che i lavori effettuati rientrano nell’ambito dell’intervento di cui alle delibere di approvazione del progetto e di dichiarazione della pubblica utilità dei lavori.


Estratto: «La fattispecie, sottoposta all’attenzione del Collegio, è qualificabile, in termini di occupazione appropriativa , atteso che l’area interessata all’attività acquisitiva del Comune era stata per la gran parte oggetto di dichiarazione di pubblica utilità in sede di approvazione del progetto dell’opera pubblica da realizzare. Pertanto, si versava in una ipotesi di esercizio originario di un potere autoritativo della P.A., la cui esistenza, pur difettando il decreto di esproprio, riconduce all’alveo della giurisdizione amministrativa la domanda risarcitoria relativa all’intera superficie occupata in considerazione del fatto che i lavori effettuati rientrano nell’ambito dell’intervento di cui alle reiterate delibere di approvazione del progetto e di dichiarazione della pubblica utilità dei lavori per la realizzazione di una via di fuga dal centro urbano nel Comune di Palagonia; tali delibere, in quanto concreto riconoscibile atto di esercizio del potere, valgono a connotare l’intervento di cui si tratta come avente connotati pubblicistici, con conseguente radicamento della giurisdizione di questo Giudice Amministrativo (sul punto, Corte cost. 11 maggio 2006, n. 191; Cons. Stato, AA. PP. 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12; CGARS, 6 marzo 2008, n. 188; Cons. Stato, Sez. IV, 4 aprile 2011, n. 2113; Cass. Civ, SU, 5 maggio 2011, n. 9844; Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2010, n. 1222).La sussistenza della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, difatti, è circostanza implicitamente ricavabile e desumibile - ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 1/1978 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, comma 1, lettera a) - dall’approvazione, da parte dell’autorità espropriante (la G.M. del Comune resistente, con deliberazione n. 136 dell’1/4/2003 e degli altri atti indicati nella parte narrativa della sentenza), del progetto definitivo dell’opera, che consiste, nello specifico, nell’esecuzione dei lavori, poi attuati, della “via di fuga”; né, nella fattispecie di cui in causa risulta che il provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. sia giuridicamente inesistente o radicalmente nullo, non risultando tale circostanza comprovata dagli atti di causa.In termini analoghi, per altro, la Sezione si è recentemente pronunziata con sentenza n. 1075/2012.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del GA qualora oggetto del giudizio sia la riconducibilita’ (o meno) del comportamento della PA agli atti di una procedura espropriativa fondata su una dichiarazione di pubblica utilita’, per essere stata addotta, a fondamento della domanda di risarcimento, l’occupazione di terreni che non sarebbero ricompresi nei decreti di esproprio emessi a seguito della dichiarazione di PU.

Estratto: «3. Venendo all’esame del conflitto, va considerato quanto segue.La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 1, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nella parte in cui comprendeva nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo...
[...omissis...]

Sintesi: Qualora sia incontroversa non solo l'esistenza della declaratoria di pubblica utilità delle opere, ma anche il completamento delle opere stesse prima della scadenza del termine per l'espropriazione, deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo, ancorché sia dedotta anche l'occupazione e utilizzazione di una porzione di terreno maggiore di quella prevista dal progetto dell'opera, essendosi comunque in presenza di un comportamento dell'amministrazione collegato con l'esercizio di un potere autoritativo.

Estratto: «La controversia è iniziata nel 2007, ma si riferisce a procedura ablativa conseguente a dichiarazione di pubblica utilità anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, cosicché è regolata dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 nel testo di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 7, comma 1, lett. b) come modificato per effetto della sentenza n. 2004 del 2004...
[...omissis...]

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> RICONDUCIBILITÀ ALLA PROCEDURA --> ACCERTAMENTO PROPRIETÀ

Sintesi: Qualora la questione giuridica posta non consista nella prospettata illegittimità della procedura di approvazione del progetto dell'opera, bensì nell'erronea individuazione del reale proprietario del bene interessato, la stessa non può essere considerata attinente all’esercizio di una procedura espropriativa, che non vi è stata, per essere lo stesso stato considerato sulla base delle risultanze catastali di proprietà dell'ente pubblico, ma solo alla carenza di legittimazione sul bene; la questione ha una palese consistenza tutta civilistica, sia sotto il profilo dell’accertamento dell’assetto proprietario del bene, sia sotto quello della responsabilità derivante (da ricondursi solo a comportamenti materiali della PA).

Estratto: «In punto di fatto, il Collegio deve rilevare che l’immobile di cui al fg. 13 p.lla 201 - che l’odierna ricorrente afferma essere di sua proprietà – è stato fatto oggetto (unitamente ad altri) di uno specifico atto - a rogito del notaio Roberto Carino in data 27.6.2007 - di cessione del diritto di superficie da parte del Comune di Polignano a Mare (che ne risulta intestatario catastale) alla Cala Ponte SPA (cfr. il doc. n. 4 del fascicolo della contro interessata) ed è interessato dai lavori di realizzazione del porto turistico di cui agli atti deliberativi qui impugnati.In punto di diritto, va rilevato che la normativa in tema di procedure espropriative prevede (cfr. l'art. 3, c. 2 del D.P.R. n. 327 del 2001) che “tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo”.Al riguardo la consolidata giurisprudenza ha rilevato che “L'Amministrazione non è infatti tenuta ad alcuna indagine ulteriore finalizzata ad accertare l'identità di coloro che sono effettivamente proprietari dei terreni, ma deve limitarsi a prendere in considerazione quanto viene indicato nei registri catastali, senza che per ciò risulti compromessa la legittimità della procedura (si veda, tra molte, Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2000, n. 3850; Id., sez. IV, 28 febbraio 2002, n. 1200; Id., sez. IV, 30 novembre 2006, n. 7014). Il principio, invero pacifico, trova oggi conferma nell'art. 3 del D.P.R. n. 327 del 2001. Il soggetto passivo della procedura è sempre l'intestatario catastale del bene, in quanto la necessità di provvedere celermente all'approvazione del progetto ed all'acquisizione dell'area mal si concilia con le indagini sulla proprietà effettiva, e ciò tanto più vale quando si rendano necessari complessi accertamenti sulla successione ereditaria, come nella fattispecie..." (TAR Puglia - Bari, Sez. I, 5 aprile 2011, n. 548; sul punto, anche Cass. civ. Sez. I, 6 luglio 2012, n. 11407).Ciò premesso, va osservato che la fattispecie all’esame si caratterizza per la peculiarità che non vi è stata una procedura espropriativa nei confronti di privati, ma la cessione in diritto di superficie delle aree interessate alla realizzazione dell’infrastruttura a favore della società Cala Ponte, da parte del Comune, in qualità di proprietario delle stesse.Fra dette aree - oggetto dell’atto notarile in data 27.6.2007 – era anche quella qui in rilievo (fg. 13, particella 201), che in catasto risulta indicato (cfr. le certificazioni storiche versate in atti sia dalla contro interessata sia dal Comune) come ente urbano.In tale contesto, va dunque chiarito che la questione giuridica posta non consiste nella prospettata illegittimità della procedura di approvazione del progetto delle opere del porto turistico, bensì nella erronea individuazione del reale proprietario del bene immobile in questione.Ed infatti – come è stato sostanzialmente chiarito nelle memorie finale della ricorrente- si sostiene che il notaio Rotondo, che ha redatto l’atto di acquisto in data 2.4.1971 (cfr. il doc. n. 2 dep. il 21.5.2013 dalla ricorrente) avrebbe errato nella sola indicazione della particella catastale.Invero, ove dovesse essere accertato che così è (tesi peraltro contestata dalle controparti), da ciò deriverebbe che il Comune, in quanto non proprietario, non era legittimato a cedere la p.ll. n. 201 in diritto di superficie e che, a catena, Cala Ponte Spa non avrebbe avuto valido titolo per operare la demolizione del fabbricato in questione.Senza dubbio una simile fattispecie determinerebbe in astratto una responsabilità delle PA ma non pare che questa possa essere considerata attinente all’esercizio di una procedura espropriativa, che non vi è stata, ma solo alla carenza di legittimazione sul bene di cui è stato ceduto il diritto di superficie e del quale era prevista la demolizione per la realizzazione della struttura portuale approvata con gli atti qui impugnati.In altri termini, il collegamento con l’esercizio (astratto) della potestà amministrativa è del tutto indiretto. La questione che la ricorrente pone è in realtà una vera e propria questione proprietaria, che solo occasionalmente è collegata con l’esercizio del potere amministrativo (nella specie le delibere qui impugnate di approvazione dei progetti delle opera pubblica in base ai quali è stata eseguita la demolizione). Certamente ove fosse emerso che il bene immobile in questione apparteneva ad un privato sarebbe stato necessario prevederne l’espropriazione, ma poiché catastalmente lo stesso risultava intestato al Comune ciò non è avvenuto.Correttamente la ricorrente si era in prima battuta rivolta (seppur sotto il solo aspetto della tutela possessoria) al G.O. La mera circostanza che il Tribunale civile abbia (in sede possessoria) opinato diversamente non abilitava di per sé sola la ricorrente ad introdurre innanzi al TAR una vertenza che di pubblicistico ha ben poco ed ha una palese consistenza tutta civilistica, sia sotto il profilo dell’accertamento dell’assetto proprietario del bene, sia sotto quello della responsabilità derivante (da ricondursi solo a comportamenti materiali della PA). In tale contesto non v’è dunque spazio per un accertamento incidentale ex art. 8 c.p.a. sulla proprietà del bene.»

Sintesi: La domanda con cui i ricorrenti non si limitano a chiedere al giudice di accertare chi sia proprietario del bene occupato, ma di accertare l'inesistenza di un valido titolo in capo alla P.A. per l'esercizio di atti di disposizione sul bene medesimo, si pone non come un accertamento volto a stabilire esclusivamente la proprietà, ma come un accertamento necessario al fine di valutare se sussista la denunciata illegittimità dell'attività espropriativa; tale controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del G.A. (che si estende anche a questioni che involgono diritti soggettivi), ai sensi del D.Lgs. n. 80/1998, art. 34, venendo in considerazione comportamenti della P.A. riconducibili all'esercizio di un pubblico potere.

Estratto: «Da quanto precede emerge, con riferimento alla questione attinente al mancato inserimento del ponte tra i beni da espropriare, che il giudice amministrativo ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario.Con l'azione promossa dinanzi al Tribunale di Velletri gli attori hanno chiesto di accertare la inesistenza di un valido titolo in capo al Comune di Segni per l'esercizio di atti di disposizione sul ponte posto sul fiume (OMISSIS) e di accertare la proprietà, in capo agli attori, del ponte stesso.Il giudice ordinario ha affermato che la questione circa la appartenenza del ponte rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non in quella del giudice ordinario, trattandosi di questione connessa alla procedura ablativa, oggetto del giudizio dinanzi al TAR. I ricorrenti affermano testualmente nel ricorso proposto ex art. 362 c.p.c.: "Da rimarcare è che l'Amministrazione, nel procedere all'individuazione del piano particellare d'esproprio delle aree e delle particelle catastali oggetto di occupazione d'urgenza e successiva espropriazione ometteva di ricomprendervi il ponte di cui si è detto sin qui, evidentemente considerandolo un bene di sua proprietà o comunque in sua disponibilità.Ritenendo illegittimo il procedimento espropriativo avviato dall'amministrazione qui convenuta, i sigg. C. e M. proponevano un ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio, con il quale contestavano l'azione amministrativa sotto molteplici profili, relativi sia .....sia anche (ed è quest'ultimo il punto rilevante ai fini della presente azione) alla errata individuazione dei beni da sottoporre ad esproprio, con particolare riferimento alla mancata inclusione nel relativo piano particellare del ponte sul fiume (OMISSIS), che i ricorrenti hanno sempre e (correttamente) considerato come privato".Nel ricorso ex art. 362 c.p.c., i ricorrenti danno atto altresì che nel corso della esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica, di cui sopra, il ponte era stato demolito ad opera del Comune.Da quanto precede si evince chiaramente che al T.A.R. è stato chiesto di stabilire se l'azione espropriativa della P.A. potesse ritenersi legittima nonostante il provvedimento di occupazione d'urgenza dei fondi necessari per la realizzazione dell'opera pubblica non prevedesse l'occupazione del ponte, che era stato poi demolito, e di cui i ricorrenti si ritenevano proprietari.Si evince, altresì, che la questione della appartenenza del ponte si poneva, non come un accertamento volto a stabilire esclusivamente chi fosse proprietario del ponte, ma come un accertamento necessario al fine di valutare se sussistesse la denunciata illegittimità dell'attività espropriativa posta in essere dalla pubblica amministrazione.Anche dinanzi al giudice ordinario gli attuali ricorrenti non si sono limitati a chiedere al giudice di accertare chi fosse proprietario del ponte, ma di accertare l'inesistenza di un valido titolo in capo al Comune di Segni per l'esercizio di atti di disposizione sul ponte posto sul fiume (OMISSIS) e venisse accertata la proprietà, in capo agli attori, del ponte stesso, il che equivale a chiedere di accertare se la P.A., potesse procedere legittimamente alla demolizione del ponte senza includerlo tra i beni oggetto del provvedimento di occupazione di urgenza.In siffatto contesto non si può ritenere, come vorrebbero i ricorrenti, che la questione della appartenenza del ponte deve essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario, atteso che nel caso in questione la controversia non si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà (in tal caso non vi è dubbio che la controversia apparterrebbe alla giurisdizione del giudice ordinario), ma ha ad oggetto la legittimità del procedimento espropriativo avviato dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione di un'opera dichiarata di pubblica utilità, cui si addebita di non avere incluso nel provvedimento di occupazione di urgenza un ponte, che i ricorrenti affermano essere di loro proprietà.Tale controversia, introdotta per la prima volta dinanzi al T.A.R. nel 2002 (la causa promossa dinanzi al giudice ordinario è stata introdotta nel 2004), appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (che si estende anche a questioni che involgono diritti soggettivi - art. 103 della Costituzione) ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, come emendati dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 204 del 2004, 281 del 2004 e 191 del 2006, venendo in considerazione, nel caso che ne occupa, comportamenti della P.A. riconducibili all'esercizio di un pubblico potere.Per quanto precede va dichiarato che spetta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, stabilire se il ponte in questione sia di proprietà pubblica o privata;»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.