Competenza giurisdizionale sulla richiesta di accertamento del diritto al risarcimento del danno

Estratto: «Preliminarmente in rito occorre dare atto della sussistenza della giurisdizione di questo adito giudice amministrativo (per il che è sufficiente il rinvio alle condivisibili statuizioni di Cons. Stato, ad. plen., 22 ottobre 2007, n. 12, nonché 30 agosto 2005, n. 4, 9 febbraio 2006, n. 2 e 30 luglio 2007, n. 9) e della irrilevanza, nella fattispecie, della questione della cd. pregiudizialità amministrativa, che invero non viene in rilievo in un caso, come quello in esame, in cui non si contesta la legittimità illo tempore della disposta occupazione, ma se ne contesta la sopravvenuta abusività (secondo il noto meccanismo della cd."occupazione appropriativa"). La controversia, dunque, ha ad oggetto non già il danno da lesione di un interesse legittimo dipendente dall'illegittimità di un provvedimento dell'Autorità, bensì il danno al diritto di proprietà inferto da un comportamento (non già "mero", bensì "amministrativo") dell'Autorità che, pur avendo avviato un complesso procedimento ablatorio volto alla realizzazione di un'opera pubblica, e pur avendo tale opera realizzata, ha poi omesso di completare la serie procedimentale lasciando decorrere il termine quinquennale di legittimità della disposta occupazione d'urgenza.La ritenuta giurisdizione di questo adito T.A.R. soffre però l'eccezione del capo della domanda, come si è già rilevato, con il quale si è chiesta la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'indennità relativa al periodo di occupazione legittima, domanda per la quale continua a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001.»

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.

Estratto: «Va però a tal proposito rilevato che, laddove, come pare prospettato dall'attore, le trattative sull'ammontare dell'indennità di esproprio non siano seguite né da cessione volontaria né da decreto di esproprio, l'Amministrazione che ha iniziato il procedimento non è obbligata per legge a completarlo né può configurarsi in capo al privato...
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Sintesi: Sussiste la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, in ipotesi di richiesta dell’accertamento del diritto al risarcimento del danno non già da occupazione usurpativa, ma da occupazione originariamente legittima, poi divenuta illegittima per la mancata conclusione nei termini previsti dalla legge delle procedure espropriative.

Estratto: «Occorre premettere che la ricorrente fonda la propria pretesa risarcitoria sull’istituto, di creazione giurisprudenziale, della c.d. occupazione appropriativa o acquisitiva, ritenendo quindi che, a seguito della irreversibile trasformazione delle aree di sua proprietà, per effetto della realizzazione dell’opera pubblica descritta in gravame, si sia determinato l’acquisto della proprietà a titolo originario in capo alla Provincia di Roma, con conseguente maturazione del suo diritto al risarcimento del danno. Ciò in ragione della mancata adozione del decreto di esproprio.Il dato dell’irreversibile trasformazione delle aree, peraltro, non è oggetto di contestazione da parte della resistente Provincia di Roma.Ciò premesso, sussiste con riguardo alla controversia in esame la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, trattandosi nel caso di specie della richiesta dell’accertamento del diritto al risarcimento del danno non già da occupazione usurpativa, ma da occupazione originariamente legittima, poi divenuta illegittima per la mancata conclusione nei termini previsti dalla legge delle procedure espropriative (cfr. Consiglio di Stato adunanza plenaria 22 ottobre 2007 n. 12; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 1 settembre 2009 , n. 4865).»

Sintesi: Sussiste la cognizione amministrativa in ipotesi non già di un’occupazione puramente usurpativa (relativa a comportamenti “meri”), ma di un’occupazione originariamente legittima, ma poi divenuta illegittima per la mancata conclusione nei termini delle procedure espropriative (relativa, dunque, a comportamenti cd. “amministrativi”).

Estratto: «E’ infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A. sollevata dalla difesa comunale, sussistendo, nella fattispecie, la cognizione amministrativa della controversia, trattandosi non già di un’occupazione puramente usurpativa (relativa a comportamenti “meri”), ma di un’occupazione originariamente legittima, ma poi divenuta illegittima per la mancata conclusione nei termini delle procedure espropriative (relativa, dunque, a comportamenti cd. “amministrativi”), secondo quanto bene chiarito da Cons. Stato. ad. plen. 22 ottobre 2007; n. 12, nonché 30 agosto 2005, n. 4; 9 febbraio 2006, n. 2 e 30 luglio 2007, n. 9; sulla scorta di Corte cost. n. 191 del 2006).»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del g. a. nel caso di azione risarcitoria proposta dai proprietari di un'area occupata ed irreversibilmente trasformata allorquando l’occupazione e la susseguente realizzazione dell’opera siano state inizialmente supportate dalla dichiarazione di pubblica utilità, dalla fissazione dei termini per l’espropriazione e dall’emissione del decreto di occupazione di urgenza, e la procedura ablatoria è solo susseguentemente divenuta illegittima in dipendenza della mancata emissione del decreto di esproprio.

Estratto: «Va preliminarmente affermata la giurisdizione del G. A. a conoscere, in linea generale, della presente controversia, conformemente all’indirizzo giurisprudenziale, espresso, “ex multis”, nella massima che segue: “Sussiste la giurisdizione del g. a. nel caso di azione risarcitoria proposta dai proprietari di un’area occupata ed irreversibilmente trasformata allorquando l’occupazione e la susseguente realizzazione dell’opera siano state inizialmente supportate dalla dichiarazione di pubblica utilità, dalla fissazione dei termini per l’espropriazione e dall’emissione del decreto di occupazione di urgenza, e la procedura ablatoria è solo susseguentemente divenuta illegittima in dipendenza della mancata emissione del decreto di esproprio” (T. A. R. Veneto, sez. I, 12 febbraio 2009, n. 347).»

Sintesi: Alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 191/2006, sussiste la giurisdizione del GA in ipotesi di occupazione d'urgenza originariamente legittima, poi asseritamente divenuta illegittima per scadenza del termine previsto senza perfezionamento della procedura ablatoria di asservimento; ciò in quanto rientrante nella fattispecie delle occupazioni cd."appropriative", seguenti a comportamenti "amministrativi", riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.

Estratto: «1.Con il presente giudizio, i ricorrenti agiscono per ottenere il risarcimento dei danni per i terreni di loro proprietà, irreversibilmente trasformati e non espropriati, interessati dai lavori di costruzione della variante al cementificio dal KM. 13+300 della SS 522 di Tropea al KM 0+500 della SS 182, ai sensi del Decreto n. 2070 del 5.11.1991 del Prefetto di Catanzaro...
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Sintesi: Va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla domanda di risarcimento relativa all’illegittima occupazione del terreno di proprietà privata, a seguito della vana scadenza del termine assegnato per l’emissione del decreto di esproprio; ciò in quanto le attività esplicate risultano riconducibili all'esercizio del potere espropriativo per la realizzazione di un fine pubblico.

Estratto: «1. Deve esaminarsi, in via preliminare, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente, sia in ordine alla domanda risarcitoria, sia in ordine alla domanda di condanna del Comune all’indennità dovuta in relazione al periodo di occupazione legittima.Quanto alla domanda di risarcimento relativa all’illegittima occupazione del terreno di proprietà della ricorrente, a seguito della vana scadenza del termine assegnato per l’emissione del decreto di esproprio, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo e, quindi, l’infondatezza dell’eccezione della resistente.L’apprensione dell’area di proprietà della ricorrente ha avuto luogo sulla base di un provvedimento implicante dichiarazione di pubblica utilità ed in forza di decreto che ha disposto l’immissione in possesso da parte del Comune. Le attività esplicate risultano riconducibili all'esercizio del potere espropriativo per la realizzazione di un fine pubblico. Si tratta, pertanto, di controversia avente ad oggetto comportamenti dell’amministrazione connessi all’esercizio dei pubblici poteri, che, in considerazione delle previsioni dell’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 e dell’art. 53 del DPR 327/2001 e sulla base dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con le sentenze 6 luglio 2004 n. 204 ed 11 maggio 2006 n. 191, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ( cfr. Cass., SS. UU., 20 marzo 2008, n. 7442; id., 24 aprile 2007, n. 9847; Cons. St., Ad. Plen., 30 agosto 2005, n. 4; id., 16 novembre 2005, n. 9).Riguardo alla parte in cui è chiesta la condanna del Comune al pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima va, invece, rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia, precisa al terzo comma che nulla è innovato, tra l’altro, alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.Analogamente, l’art. 53 del DPR n. 327/2001, prevista la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico, specifica, al terzo comma, che resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.Per tale parte, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando al giudice ordinario la cognizione della controversia.»

Sintesi: L’attività posta in essere dall’amministrazione è collegata all’esercizio del potere di espropriazione, anche se il decreto di esproprio non risulta mai intervenuto, per cui deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «2.2 Viceversa, la domanda risarcitoria è fondata e va accolta nei limiti di quanto di seguito indicato.In primo luogo, occorre premettere che, dalla documentazione in atti, risulta che i lavori per la costruzione dell’impianto di CdR di Battipaglia sono stati ultimati...
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Sintesi: Alla luce della decisione della Corte Cost. n. 191/2006 e dell’art. 53 del D.P.R. n. 327/2001, sussiste la giurisdizione del GA, nella veste esclusiva, ogni qualvolta la richiesta risarcitoria la cui fondatezza è oggetto del giudizio tragga origine da una procedura espropriativa avviata e non conclusa, anche nell’ipotesi in cui vi sia stata l’apprensione del bene per effetto di una legittima occupazione con irreversibile trasformazione dei suoli e non si sia completata, sotto il profilo della formalità amministrativa, l’operazione ablatoria con l’adozione del relativo provvedimento di esproprio.

Estratto: «3. – In via preliminare e solo per incidens il Collegio rammenta che nessun dubbio si pone in ordine alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo nella controversia de qua atteso che, come ha ben chiarito la Corte costituzionale nella decisione 11 maggio 2006 n. 191 e come è ben specificato nell’art. 53 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, detta competenza giurisdizionale sussiste, nella veste esclusiva, ogni qualvolta la richiesta risarcitoria la cui fondatezza è oggetto del giudizio tragga origine da una procedura espropriativa avviata e non conclusa, anche nell’ipotesi in cui vi sia stata l’apprensione del bene per effetto di una legittima occupazione con irreversibile trasformazione dei suoli e non si sia completata, sotto il profilo della formalità amministrativa, l’operazione ablatoria con l’adozione del relativo provvedimento di esproprio (in tal senso si veda anche Cons. Stato, Ad. pl., 30 luglio 2007 n. 9).Sul punto è sufficiente richiamare , la puntuale ricostruzione operata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la decisione 27 giugno 2007 n. 14794 - seguita tra le altre dalle sentenze 15 luglio 2008 n. 19500 e 23 aprile 2008 n. 10444, sempre delle Sezioni Unite - là dove viene delineato, riguardo alla giurisdizione in tema di azioni di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva (o appropriativa), un esauriente quadro di ricostruzione del succedersi delle ipotesi di giurisdizione correlate a ormai note vicende normative e giurisprudenziali.Il predetto quadro è stato così delineato:a) le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi;b) le stesse controversie, se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nell’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, anteriormente alla riscrittura operata con l’art. 7 della legge n. 205 del 2000, un eccesso di delega, dichiarò l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva;c) le predette controversie sono invece attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore dell’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, come riformulato dall’art. 7 della citata legge n. 205 del 2000;d) la stessa giurisdizione, infine, sarà giustificata dalla previsione dell’art. 53 del D.P.R. n. 327 del 2001, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni.In sostanza, solo il ristoro discendente da mere condotte illecite ex art. 2043 c.c. – come è il caso, ad esempio, dell' occupazione di aree non comprese nell'originario progetto dell'opera pubblica - e non anche dall'adozione di atti illegittimi costituisce un’ipotesi di risarcimento da comportamento materiale ingiusto, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario (cfr. Cons. stato, Sez. IV, 20 luglio 2009 n. 4571 il quale richiama anche Cass. civ., SS.UU., 20 marzo 2008 n. 7442, 19 aprile 2007 n. 9323 e 15 giugno 2006 n. 13911).»

Sintesi: Va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla domanda di risarcimento relativa all’illegittima occupazione del terreno di proprietà privata, a seguito della vana scadenza del termine assegnato per l’emissione del decreto di esproprio; ciò in quanto le attività esplicate risultano riconducibili all'esercizio del potere espropriativo per la realizzazione di un fine pubblico.

Estratto: «1. Deve esaminarsi, in via preliminare, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente, sia in ordine alla domanda risarcitoria, sia in ordine alla domanda di condanna del Comune all’indennità dovuta in relazione al periodo di occupazione legittima.
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.

Estratto: «4 –Inammissibili sono le censure con le quali si lamenta la occupazione usurpativa di aree non oggetto di dichiarazione di pubblica utilità.Lamentano, infatti, i ricorrenti l'usurpativa appropriazione anche dell'area ove era ubicata la rampa di accesso carrabile al fabbricato, utilizzata dai residenti con riduzione e spostamento del cancello di ingresso...
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Sintesi: Sussiste la giurisdizione del GA qualora, dopo l’emanazione del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d’urgenza, l’amministrazione non ha provveduto a completare la procedura emanando il necessario decreto di esproprio.

Estratto: «Occorre preliminarmente esaminare la dedotta questione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’eccezione è infondata trattandosi nella fattispecie in esame di richiesta risarcitoria per l’illegittima espropriazione intervenuta senza regolare emissione del decreto di espropriazione. Nel quadro venutosi a formare con l'art. 34 d. lg. n. 80 del 1998 e con l'art. 53 del testo unico sull'esproprio n. 327 del 2001, infatti, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo va riconosciuta ogni qual volta l'amministrazione abbia occupato il fondo privato in assenza del previo decreto di esproprio ai sensi di legge ed abbia continuato ad utilizzare il suolo altrui per scopi di interesse pubblico.Con riferimento poi alle altre eccezioni proposte in rito dall’amministrazione resistente - pur non essendo questa la sede per ripercorrere la controversa questione relativa alla c.d. pregiudiziale amministrativa - va rilevato che, nel caso di specie, dopo l’emanazione del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d’urgenza, l’amministrazione non ha provveduto a completare la procedura emanando il necessario decreto di esproprio. A seguito dell’assetto delineato con le decisioni della Corte Cost. 204/2004 e 191/2006, non v’è dubbio che la relativa controversia spetti al giudice amministrativo e che questi possa emettere sentenza di condanna al risarcimento dei danni (“la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo va riconosciuta non solo quando si impugni un atto del procedimento amministrativo -per qualsiasi vizio-, ma anche quando il ricorso miri ad ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell'amministrazione connesso all'esercizio della funzione pubblica; tale connessione sussiste quando l'amministrazione abbia occupato il fondo privato in assenza del previo decreto di esproprio ai sensi di legge ed abbia continuato ad utilizzare il suolo altrui per scopi di interesse pubblico” (CFR: Cons. Stato 18 giugno 2008, n. 3026).Da quanto sopra detto risulta evidente l’insussistenza della fondatezza delle eccezioni di decadenza e/o di prescrizione proposte dal Comune resistente.»

Sintesi: L’occupazione d'urgenza originariamente legittima, poi asseritamente divenuta illegittima per scadenza del termine quinquennale senza perfezionamento della procedura ablatoria è riconducibile alla tipologia di occupazioni c.d."appropriative", seguenti a comportamenti "amministrativi", riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, come tali ascrivibili senz'altro alla sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Estratto: «La Corte Costituzionale, con sentenza 11 maggio 2006 n. 191, è intervenuta sul tema del riparto nella materia delle occupazioni appropriative della p.a., per esaminare il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), in tema di devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del D. L.gvo 8 giugno 2001, n. 325 (trasfuso nel D..P.R. n. 327 del 2001), nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a «i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.Invero, la Consulta, con tale intervento, recuperando una distinzione già elaborata nella fase di vigenza dell'art. 34 del D.P.R. n. 80 del 1998, tra "comportamenti (appropriativi) amministrativi" e "comportamenti (appropriativi) meri", ovvero tra occupazione “appropriativa” ed occupazione “usurpativa”, ha, in sostanza, affermato il principio secondo cui è legittima (e resta ferma) l'attribuzione al G.A. della giurisdizione esclusiva sulle prime ipotesi (occupazione “appropriativa” da comportamento "amministrativo", cioè a dire basata su comportamenti riconducibili, sia pur mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quale una dichiarazione di pubblica utilità "a monte", ancorché "scaduta"), mentre è incostituzionale (e, dunque, cade) quella sulle seconde ipotesi (occupazione “usurpativa” da comportamento "mero", cioè a dire derivante da comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere).Calando le regole di diritto ora enunciate nella fattispecie concreta all'odierno esame del Collegio, emerge in tutta evidenza l'ascrivibilità del caso pratico di che trattasi - occupazione d'urgenza originariamente legittima, poi asseritamente divenuta illegittima per scadenza del termine quinquennale senza perfezionamento della procedura ablatoria di asservimento - alla prima tipologia di fattispecie, quella delle occupazioni cd."appropriative", seguenti a comportamenti "amministrativi", riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, come tali ascrivibili senz'altro alla sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo (Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12). Esula, invece, dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella dell'A.G.O., il capo della domanda relativo al riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge), in relazione alla quale, infatti, continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001 ("Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa"), in base alla quale deve ritenersi tuttora applicabile la previsione del comma quarto dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971 (ancorché formalmente abrogata dal testo unico del 2001), la quale prevede: "Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili".»

Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e n 291/2005 e dell'art. 53 DPR 327/2001, la domanda di risarcimento per l’illegittima occupazione di suoli di proprietà privata da parte dell’Amministrazione, da questa utilizzati per la realizzazione di opere qualificate pubbliche dalla dichiarazione di pubblica utilità resa a monte del provvedimento, non concluso per mancata emanazione del decreto di esproprio nei termini dal provvedimento stesso previsti, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «II. Va anzitutto esplicitamente affermata la giurisdizione di questo TAR relativamente alla istanza risarcitoria per “occupazione appropriativa”.II.1) La domanda proposta, configurante richiesta di risarcimento per l’illegittima occupazione di suoli di proprietà privata da parte dell’Amministrazione, da questa utilizzati per la realizzazione di opere qualificate pubbliche dalla dichiarazione di pubblica utilità resa a monte del provvedimento, non concluso per mancata emanazione del decreto di esproprio nei termini dal provvedimento stesso previsti, rientra nella giurisdizione del giudice amministrazione in forza dell’art. 34 D.lgs n.80/1998, nella lettura fattane dalla Corte Costituzionale con le note sentenza n.204/2004 e 191/2005, e, ancora, per effetto dell’entrata in vigore del Testo unico in materia di esproprio, in forza dell’art. 53 del D.P.R. n.327/2001.II.2) Invero, sussiste la giurisdizione del G.A. non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo per qualsiasi suo vizio ma anche quando il ricorso miri ad ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica.Tale connessione deve ritenersi sussistente allorché l’amministrazione ponga in essere un comportamento omissivo contra jus continuando a detenere sine titulo un fondo, di cui si sia conseguito inizialmente il possesso secundum jus.Il conseguimento del possesso è avvenuto, nella specie, per effetto di rituale e legittimo provvedimento di occupazione d’urgenza, preceduto da dichiarazione di pubblica utilità, situazione, di fatto e giuridica, evidentemente diversa da quella in cui l’Amministrazione apprenda la proprietà privata in forza di strumenti intrinsecamente privatistici ovvero non sorretti da atti emanati nell’esercizio di un pubblico potere.Né rileva, ai fini del radicamento della giurisdizione, che l’occupazione, originariamente disposta iure, sia “divenuta” sine titulo per l’annullamento o la perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (cfr. Cons.di Stato, sez.IV, n.2582/2007, ex pluris), posto che il discrimine è individuato, come sopra detto, nella connessione dell’attività con l’esercizio di un potere pubblico.II.3) E’ a dirsi che la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva, come detto evincibile dal vigente quadro normativo, trova razionale giustificazione poiché, nella specie, l’Ente pubblico: a) ha occupato il fondo ed ha eseguito lavori in esecuzione di atti autoritativi, espressione di poteri pubblicistici; b) non ha emesso il decreto di esproprio entro il prescritto termine, così rilevando la mancata, doverosa, conclusione del procedimento ed il mancato esercizio della funzione pubblica, volta a far acquisire al patrimonio pubblico il bene già realizzato nel corso del procedimento; c) ha continuato ad utilizzare il suolo altrui per scopi di interesse pubblico, come valutati nei precedenti atti del procedimento.»

Sintesi: Le vicende patologiche del procedimento, quali la mancata adozione del provvedimento espropriativo entro il termine fissato a monte della dichiarazione di pubblica utilità (ovvero, la protrazione dell’occupazione oltre il termine di efficacia), non sembrano poter dequalificare la valenza giuridica di un'attività espletata nel corso e in virtù di un procedimento, che la dichiarazione ha ab origine funzionalizzato a scopi specifici e concreti di pubblica utilità; ne consegue la giurisdizione del GA.

Estratto: «7.2 – In secondo luogo e per completezza il Collegio deve chiarire quanto segue sulla giurisdizione del giudice amministrativo:a. la questione della giurisdizione per le controversie come quella in esame, può ormai considerarsi definitivamente risolta a favore del G.A., a seguito della decisione 30 luglio 2007 n. 9 dell'Adunanza Plenaria...
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Sintesi: La mancata conclusione del procedimento mediante la pronuncia del decreto di esproprio connota la precedente attività dell’Ente in termini materiali o comportamentali, ma, pur privato del suo naturale sbocco, l’attività d'irreversibile modifica dell’area resta riconducibile all’esercizio del pubblico potere; ne consegue la giurisdizione del GA in ordine alla conseguente domanda risarcitoria.

Estratto: «Il Comune resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento del danno derivante dall’occupazione illegittima.L’assunto è infondato.Nel caso di specie il Comune ha approvato il progetto dell’opera e adottato il provvedimento dichiarativo della pubblica utilità della stessa, e, prima della scadenza del termine di efficacia della dichiarazione medesima, ha ultimato i lavori. La dichiarazione di pubblica utilità è quindi divenuta inefficace, stante l’omessa adozione del decreto di esproprio, dopo l’occupazione e la definitiva trasformazione del fondo da parte del Comune.Orbene, la dichiarazione di pubblica utilità è l’atto autoritativo dal quale emerge il potere pubblicistico in rapporto al bene privato e costituisce al tempo stesso origine funzionale della successiva attività, giuridica e materiale, di utilizzazione dello stesso per scopi di interesse collettivo previamente individuati. In tale contesto, la mancata conclusione del procedimento mediante la pronuncia del decreto di esproprio connota la precedente attività dell’Ente in termini materiali o comportamentali, ma, pur privato del suo naturale sbocco, l’attività di irreversibile modifica dell’area resta riconducibile all’esercizio del pubblico potere: il collegamento con l’esercizio del potere (manifestatosi con l’approvazione del progetto e la contestuale declaratoria di pubblica utilità) si svolge di fatto.Su tale premessa un ormai costante orientamento giurisprudenziale ritiene che appartengono alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie aventi ad oggetto pretese risarcitorie originate dall’occupazione e trasformazione conseguente ad una dichiarazione di pubblica utilità, anche se sia mancato il necessario decreto di esproprio e sia sopravvenuta l’inefficacia della dichiarazione medesima (Cons. Stato, A.P., 30/7/2007, n. 9; Cass., S.U., 23/12/2008, n. 30254; Tar Sicilia, Palermo, I, 19/4/2007, n. 1143). In altre parole, vanno devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti comportamenti collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, indipendentemente dalla considerazione dell’idoneità dell’atto a produrre o meno i propri effetti, in quanto anche nell’ipotesi di annullamento o inefficacia del provvedimento presupposto (nel caso in esame costituito dalla dichiarazione di pubblica utilità e dal decreto di occupazione d’urgenza) il comportamento dannoso deve reputarsi connesso all’esercizio di un pubblico potere (Tar Sicilia, Catania, III, 29/4/2009, n. 813).»

Sintesi: L'ipotesi di occupazione d'urgenza originariamente legittima, poi asseritamente divenuta illegittima per scadenza del termine quinquennale senza tempestivo perfezionamento della procedura ablatoria, è ascrivibile alla tipologia delle occupazioni cosiddette "appropriative", seguenti a comportamenti "amministrativi", riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, come tali ascrivibili senz'altro alla sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Estratto: «La Corte Costituzionale, con sentenza 11 maggio 2006 n. 191, intervenuta sulla questione del riparto nella materia delle cosiddette “occupazioni appropriative” della p.a., per esaminare il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), in tema di devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del D. L.gvo 8 giugno 2001, n. 325 (trasfuso nel D..P.R. n. 327 del 2001), nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a «i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.Invero, la Consulta, con tale intervento, recuperando una distinzione già elaborata nella fase di vigenza dell'art. 34 del D.P.R. n. 80 del 1998, tra "comportamenti (appropriativi) amministrativi" e "comportamenti (appropriativi) meri", ovvero tra occupazione “appropriativa” ed occupazione “usurpativa”, ha, in sostanza, affermato il principio secondo cui è legittima (e resta ferma) l'attribuzione al G.A. della giurisdizione esclusiva sulle prime ipotesi (occupazione “appropriativa” da comportamento "amministrativo", cioè a dire basata su comportamenti riconducibili, sia pur mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quale una dichiarazione di pubblica utilità "a monte", ancorché "scaduta"), mentre è incostituzionale (e, dunque, cade) quella sulle seconde ipotesi (occupazione “usurpativa” da comportamento "mero", cioè a dire derivante da comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere).Calando le regole di diritto ora enunciate nella fattispecie concreta all'odierno esame del Collegio, emerge in tutta evidenza l'ascrivibilità del caso pratico di che trattasi - occupazione d'urgenza originariamente legittima, poi asseritamente divenuta illegittima per scadenza del termine quinquennale senza tempestivo perfezionamento della procedura ablatoria di asservimento - alla prima tipologia di fattispecie, quella delle occupazioni cosiddette "appropriative", seguenti a comportamenti "amministrativi", riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, come tali ascrivibili senz'altro alla sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo (Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12). Esula, invece, dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella dell'A.G.O., il capo della domanda relativo al riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge), in relazione alla quale, infatti, continua a valere, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario, disposta dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001 ("Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa"), in base alla quale deve ritenersi tuttora applicabile la previsione dell'art. 20, 4° comma, della legge n. 865 del 1971 (ancorché formalmente abrogata dal testo unico del 2001), la quale prevede: "Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili”.Pertanto, va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda intesa ad ottenere l’indennizzo con riferimento al periodo di occupazione legittima.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del GA in ordine alla richiesta di risarcimento per l’illegittima occupazione di suoli di proprietà privata da parte dell’Amministrazione, da questa utilizzati per la realizzazione di opere qualificate pubbliche dalla dichiarazione di pubblica utilità resa a monte del procedimento, non concluso per mancata emanazione del decreto di esproprio.

Estratto: «II. Va anzitutto disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.II.1) La domanda proposta, configurante richiesta di risarcimento per l’illegittima occupazione di suoli di proprietà privata da parte dell’Amministrazione, da questa utilizzati per la realizzazione di opere qualificate pubbliche dalla dichiarazione...
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «1.Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta tra l’altro l’illegittimità della procedura di esproprio per avvenuta decorrenza del termine di cinque anni dall’occupazione.2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193).»

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione – naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria – di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo.

Estratto: «Come esposto in precedenza, nella fattispecie in esame, l’Amministrazione procedente, dopo aver adottato regolare dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, non ha mai emanato idoneo decreto di esproprioLa questione della giurisdizione per le controversie come quella in esame può ormai considerarsi definitivamente risolta a favore del giudice amministrativo a seguito della decisione 30 luglio 2007, n. 9 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ribadita dalla successiva pronuncia n. 12/2007 della stessa Adunanza.Ha osservato al riguardo l’Adunanza Plenaria che nei procedimenti – come quello in esame – non governati, ratione temporis, dalle norme sostanziali del T.U n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità è l’atto autoritativo che fa emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato e costituisce, al tempo stesso, origine funzionale della successiva attività, sia essa giuridica che materiale,di utilizzazione dello stesso per scopi pubblici previamente individuati.In questo quadro, le vicende patologiche del procedimento, quali la mancata adozione del provvedimento espropriativo entro il termine fissato a monte dalla predetta dichiarazione non sembrano poter dequalificare la valenza giuridica di un’attività appunto espletata nel corso e in virtù di un procedimento che la dichiarazione ha ab origine funzionalizzato a scopi specifici e concreti di pubblica utilità.Ben distinto invece è il caso in cui la dichiarazione di pubblica utilità manchi del tutto, venendo allora in rilievo un mero comportamento per vie di fatto, in nessun modo e nemmeno mediatamente funzionalizzato e rapportato all’esercizio di un effettivo potere degradatorio.E’ stato, pertanto, ritenuto che nella materia dei procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione – naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria – di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo (oltre alle già citate, si segnalano Consiglio di Stato, sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6705; id 8 giugno 2009, n. 3509; id, 3 settembre 2008, n. 4112; id, 30 novembre 2007, n. 6124).»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.A. in ordine alla richiesta condanna alla restituzione del bene o al risarcimento dei danni, qualora l’occupazione del bene sia riconducibile all’esercizio di un potere amministrativo, in quanto disposta in esecuzione della dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza, cui non ha fatto seguito l'emanazione del decreto di esproprio.

Estratto: «In particolare, ritiene il Collegio che - così come, del resto, emerge dagli atti versati in giudizio dalla parte ricorrente – il 10 gennaio 2001 erano stati occupati mq. 585 della particella n. 255 e mq. 610 della particella n. 775 di proprietà dei ricorrenti, che su dette aree erano stati realizzate delle opere pubbliche...
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Sintesi: La domanda risarcitoria conseguente ad occupazione divenuta illegittima per mancata conclusione nei termini del procedimento espropriativo, proposta dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n.80/1998, rientra nella giurisdizione del G.A.

Estratto: «Ai sensi dell’art. 5 c.p.c. giurisdizione e competenza si determinano con riguardo alla legge vigente alla data della proposizione della domanda e su di esse non rilevano i successivi mutamenti normativi, in deroga alla regola dell'art. 11 disp. gen. : “ tempus regit actum “.La domanda di risarcimento risulta invero proposta dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n.80/1998, essendo stato il ricorso notificato il 21/05/1999, sicché sussiste la giurisdizione di questo TAR adito ( cfr., ex plurimis Cons. Stato , sez. IV, 06 novembre 2008 , n. 5498 ).La domanda di risarcimento del danno, avanzata dai ricorrenti, è pertanto soggetta all'applicazione degli att. 34 e 35 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo originario, comunque poi confermato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, intervenuta a colmare la lacuna determinatasi per effetto della nota sentenza n. 292 del 2000 della Corte costituzionale.Quand’anche si ritenesse corretta la premessa della difesa Erariale ( fattispecie sorta prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 80/98 ) parimenti dovrebbe essere confermata la giurisdizione esclusiva di questo TAR essendo stato il G.A. dotato dalla citata legge, al momento della pronuncia, del potere di decidere sulla domanda ( Cassazione civile , sez. un., 16 aprile 2009 , n. 8999 ).»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del GA nella vertenza caratterizzata da una fattispecie di occupazione cd. appropriativa, nella quale la realizzazione dell’opera pubblica è avvenuta in costanza di una efficace dichiarazione di pubblica utilità, alla quale non è poi seguito il decreto di esproprio.

Estratto: «Come correttamente affermato nel gravame, sussiste la giurisdizione del GA nella presente vertenza, caratterizzata da una fattispecie di occupazione cd. appropriativa, nella quale la realizzazione dell’opera pubblica è avvenuta in costanza di una efficace dichiarazione di pubblica utilità (alla quale non è poi seguito il decreto di esproprio).
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Sintesi: Qualora l'occupazione del bene e la susseguente costruzione dell'opera pubblica siano state inizialmente supportate dalla dichiarazione di pubblica utilità, dalla fissazione dei termini per l'espropriazione e dall'emissione del decreto di occupazione di urgenza e la procedura ablatoria sia solo susseguentemente divenuta illegittima in dipendenza della mancata emissione del decreto di esproprio, è ravvisabile un'ipotesi di "comportamento" della P.a. riconducibile all'esercizio di una pubblica funzione, con conseguente sussistenza della giurisdizione del GA.

Estratto: «Poiché nel caso di specie l'occupazione dell'area e la susseguente costruzione della strada sono state inizialmente supportate dalla dichiarazione di pubblica utilità, dalla fissazione dei termini per l'espropriazione e dall'emissione del decreto di occupazione di urgenza e la procedura ablatoria è solo susseguentemente divenuta illegittima in dipendenza della mancata emissione del decreto di esproprio, è ravvisabile un'ipotesi di "comportamento" della Pubblica Amministrazione riconducibile all'esercizio di una pubblica funzione (Corte costituzionale 191/2006), con conseguente sussistenza al riguardo della giurisdizione di questo giudice.D’altra parte Cons. Stato, Ad.plen., 30 luglio 2007 n. 9, evidenzia che “nei procedimenti non governati "ratione temporis" dalle norme sostanziali del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001, la dichiarazione di pubblica utilità è l'atto autoritativo che fa emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato e costituisce al tempo stesso origine funzionale della successiva attività, giuridica e materiale, di utilizzazione dello stesso per scopi pubblici previamente individuati; in questo quadro, pertanto, la omessa, tempestiva pronuncia del decreto di esproprio connota la precedente attività dall'Amministrazione come attività materiale ma il comportamento di impossessamento e irreversibile modifica del bene altrui resta pur sempre riconducibile all'esercizio del pubblico potere il quanto la lesione del diritto di proprietà, sul piano eziologico, deriva da fattori causali riconducibili all'esplicazione del pubblico potere, con la conseguenza che sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi”. Nei medesimi termini si esprimono Cass., SS.UU., 7 febbraio 2007 n. 2688 (che limita le questioni devolute alla giurisdizione del giudice ordinario a quelle risarcitorie o restitutorie promosse per occupazioni effettuate dall'Amministrazione in mancanza di dichiarazione di pubblica utilità, o in presenza di dichiarazione nulla, nel mentre sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi in cui l'occupazione e l'irreversibile trasformazione del fondo siano avvenute anche in assenza o a seguito dell'annullamento del decreto di esproprio ma in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità), Cass., SS.UU. 17 luglio 2008, n. 19614, Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2007 n. 2582 (secondo cui nel quadro normativo venutosi a formare con l'art. 34 del D.L.vo 80 del 1998 come novellato dalla L. 205 del 2000 e con l'art. 53 del D.P.R. 327 del 2001 come inciso, unitamente al predetto art. 34 dalle sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell'Amministrazione connesso all'esercizio della funzione pubblica).Alla luce di tale orientamento, da cui non ha motivo di discostarsi, il collegio ritiene pertanto che nel caso di specie sussista la giurisdizione del giudice amministrativo.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del GA nel caso in cui l'attività posta in essere dall’amministrazione è collegata all’esercizio del potere di espropriazione, anche se il decreto di esproprio non risulta mai intervenuto.

Estratto: «4.1 In primo luogo, occorre premettere che l’art. 53 d.P.R. 327/2001 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati e conseguenti all’applicazione delle disposizioni del testo unico...
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Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.