Occupazione di fondo nel periodo di vigenza della dichiarazione di pubblica utilità: giurisdizione e competenza

Estratto: «Il problema del riparto della giurisdizione in materia, tra giudice ordinario e giudice amministrativo, è stato risolto dalla Corte costituzionale che, con la sentenza 11 maggio 2006 n. 191, ha statuito che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a "comportamenti" (di impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, mentre rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a quei “comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.Il caso di specie rientra nella prima ipotesi: comportamento che ha condotto all’impossessamento del bene dei ricorrenti, posto in essere in attuazione di provvedimenti amministrativi (delibera di approvazione del progetto contenente la dichiarazione di pubblica utilità e successivo decreto di occupazione di urgenza) ai quali, tuttavia, non è poi in seguito il provvedimento definitivo di esproprio.Deve invece ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle diverse fattispecie concernenti l’impossessamento di un terreno privato al di fuori dell’esercizio di una funzione pubblica, a seguito cioè di comportamento di mero fatto, non collegato ad alcun provvedimento amministrativo (c.d. occupazione usurpativa), rientrante, pertanto, sulla base della citata pronuncia della Corte costituzionale, nella giurisdizione del giudice ordinario.L’eccezione va pertanto respinta, in quanto l'occupazione delle aree in questione è originariamente avvenuta sulla base di atti di una procedura espropriativa, che non si è tuttavia conclusa con l’adozione del provvedimento definitivo di esproprio, da cui discende la devoluzione al giudice amministrativo della cognizione delle successive questioni concernenti – tra l’altro – la domanda risarcitoria.»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'azione con la quale i proprietari di un'area hanno chiesto la restituzione del fondo o in subordine il risarcimento dei danni, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione, ancorché originariamente avvenuti a seguito di una corretta dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «1. Ha carattere pregiudiziale l’esame del difetto di giurisdizione eccepito dalla difesa del Consorzio.L’eccezione è infondata perché la giurisprudenza consolidata ha precisato che “rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'azione con la quale i proprietari di un'area hanno chiesto la restituzione del fondo o in subordine il risarcimento dei danni, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione, ancorché originariamente avvenuti a seguito di una corretta dichiarazione di pubblica utilità; rientra, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima, senza che l'eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione” (così Cons. St., sez. IV, 4 febbraio 2011, n. 804. Nello stesso senso v. Cons. St., sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1521, Cons. St., sez. IV, 4 febbraio 2011, n. 804, Cass. civ., sez. un., 12 gennaio 2011, n. 509, Cass. civ., sez. un., 25 giugno 2010, n. 15327).»

Sintesi: In ipotesi di illecito conseguente alla mancata conclusione del procedimento, sussiste la cognizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 lettera g) c.p.a. che presenta un contenuto sostanzialmente ricognitivo del diritto vivente.

Estratto: «L’art. 133 c.p.a. recante “Materie di giurisdizione esclusiva” all’art 1, lettera g) dispone: “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:….g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;..”.Già prima della emanazione del codice del processo amministrativo la giurisprudenza era consolidata nel senso che fossero devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si facesse questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all’interno del quale erano state espletate non fosse poi sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero fosse stato caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 28 gennaio 2011, n. 676 e la giurisprudenza ivi richiamata: ex plurimis Cass. civ., sez. un., 9 febbraio 2010, nr. 2788; Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, nr. 6861; C.g.a.r.s., 26 maggio 2010, nr. 741).Anche questo Tribunale ha condivisibilmente ritenuto la sussistenza della giurisdizione esclusiva del G.A. non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo, ma anche quando il ricorso miri ad ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica; tale connessione è stata condisibilmente ritenuta sussistente quando l’Amministrazione tenga un comportamento omissivo contra ius e non restituisca il fondo, continuando a possederlo senza titolo, anche se il possesso a suo tempo sia stato acquistato secundum ius nel corso di una delle fasi di attuazione del vincolo preordinato all’esproprio (cfr. Sezione I, 14 settembre 2010, n. 3463).Nella fattispecie oggetto di gravame, non trattandosi di una controversia in materia di determinazione dell’indennità di espropriazione, che comporterebbe la devoluzione della relativa cognizione al giudice ordinario, ma considerato che non è contestato che via sia stata la dichiarazione di pubblica utilità, sebbene la sua efficacia sia venuta meno per decorso del tempo senza che il decreto di esproprio sia stato emesso, si è perciò al cospetto di un fatto illecito dell’Amministrazione, pur sempre riconducibile ad attività autoritativa espletata nell’esercizio dei poteri pubblicistici ad essa attribuiti dalla legge in relazione ai beni privati, rispetto al quale sussiste la cognizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 lettera g) c.p.a. che, per quanto sopra detto, presenta un contenuto sostanzialmente ricognitivo del diritto vivente.»

Sintesi: A seguito della sentenza della Corte costituzionale 204/04, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la domanda di risarcimento del danno sopportato dalla parte privata in conseguenza dello spossessamento dell’area di sua proprietà, sulla quale sia stata realizzata l’opera pubblica durante il periodo nel quale il provvedimento di occupazione ha esplicato i suoi effetti, senza però l’emanazione nel termine prescritto del decreto di espropriazione o altro atto idoneo a produrre l’effetto traslativo della proprietà.

Estratto: «5. Sulle eccezioni preliminari osserva il collegio che il difetto di giurisdizione – eccepito sotto vari profili dall’ente intimato – non sussiste dal momento che:a) a seguito della sentenza della Corte costituzionale 204/04, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo...
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Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'azione con la quale i proprietari di un'area abbiano chiesto il risarcimento dei danni, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione (nel caso di specie per effetto della mancata tempestiva adozione del decreto di esproprio), ancorché originariamente avvenuti a seguito di una corretta dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «___ 1.§. Nell’ordine logico delle questioni deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal Comune di Lignano Sabbiadoro, per cui le pretese risarcitorie collegate ad un’occupazione d’urgenza non seguita nei termini dal decreto espropriativo, con irreversibile trasformazione del bene, non rientrerebbero più nella giurisdizione di amministrativo in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 34 del d. lgs. n. 80/1998.Per contro si osserva che, mentre rientra, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima, resta nella giurisdizione del giudice amministrativo l'azione con la quale i proprietari di un'area hanno abbiano chiesto il risarcimento dei danni, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione, ancorché originariamente avvenuti a seguito di una corretta dichiarazione di pubblica utilità; (cfr. da ultimo Consiglio Stato , sez. IV, 04 febbraio 2011, n. 804).»

Sintesi: E’ ormai codificata ( art. 7, commi 1 e 5, cod.proc.amm.), la giurisdizione amministrativa in tutte le controversie concernenti provvedimenti o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di potere amministrativo, secondo quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 104/2004 e 191/2006, in specie con riferimento alle controversie riguardanti provvedimenti afferenti alla procedura espropriativa, ancorché gli atti e i comportamenti siano stati posti in essere in carenza di potere, ovvero dopo la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «I. Il ricorso merita accoglimento in parte, secondo i principi recentemente affermati dalla Sezione proprio con riferimento agli atti qui impugnati, in altro ricorso proposto da altri proprietari espropriati (T.A.R. Sicilia Sez. III di Catania, sent. n. 290/2011 del 10/02/2011).Preliminarmente va affermata la giurisdizione di questo Tribunale nella controversia de qua.
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Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di espropriazione aventi per oggetto i comportamenti che risultano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere e ciò anche se il procedimento all'interno del quale sono stati espletati non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo.

Estratto: «Occorre preliminarmente esaminare se sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.Deve essere rilevato come l’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo in tema di espropriazioni è stato delineato, a decorrere dall’anno 2004, con varie sentenze della Corte Costituzionale.Con le sentenze 6 luglio 2004, n. 204, e 28 luglio 2004, n. 281 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 34 del D. Lgs. 80/98, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia (sentenza 204/04) e nella parte in cui «istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno» (sentenza 281/04).Con la successiva sentenza 11 maggio 2006, n. 191, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 321/07 «nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni, non esclude i comportamenti non riconducibili neppure mediatamente, all’esercizio del pubblico potere».In seguito all’intervento della Corte Costituzionale rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di espropriazione aventi per oggetto i comportamenti che risultano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere (Cons. Stato, AA. PP. 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12; CGARS, 6 marzo 2008, n. 188; TAR Sicilia - Catania, Sez. II, 25 giugno 2008, n. 1230; Tar Sicilia - Catania, Sez. II, 3 aprile 2008 n. 611; TAR Campania – Napoli, Sez. V, 4 marzo 2008 n. 1095), e ciò «…anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo…» (Cons. Stato, AP 30 luglio 2007, n. 9).Nel caso di specie, l’azione della amministrazione è senz’altro riconducibile all’esercizio del potere, incardinandosi all’interno di un procedimento espropriativo nel corso del quale sono stati emanati pubblici provvedimenti da parte dell’Amministrazione intimata (CFR. TAR Sicilia - Catania, Sez. II, 17 gennaio 2008, n. 134; TAR Campania – Napoli, Sez. V, 4 marzo 2008 n. 1095).Sussiste quindi l’esercizio del potere pubblico, derivante dall’espletamento della procedura espropriativa (CFR Cons. Stato, AP 30 luglio 2007, n. 9).»

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si facesse questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia poi sfociato in un tempestivo atto traslativo.

Estratto: «6. A fronte di tale conclusione, non appaiono convincenti le ulteriori doglianze articolate nell’appello avverso le statuizioni del primo giudice in punto di risarcimento.6.1. Con un primo motivo di censura, l’Amministrazione reitera l’eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sull’azione risarcitoria.Tuttavia, pur senza approfondire la disciplina della giurisdizione in materia espropriativa oggi introdotta dal Codice del processo amministrativo, già in precedenza la giurisprudenza era consolidata nel senso che fossero devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si facesse questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non fosse poi sfociato in un tempestivo atto traslativo (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. un., 9 febbraio 2010, nr. 2788; Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, nr. 6861; C.g.a.r.s., 26 maggio 2010, nr. 741).»

Sintesi: A seguito degli interventi della Corte Costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di espropriazione aventi per oggetto i comportamenti che risultano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere e ciò anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo.

Estratto: «Occorre preliminarmente esaminare se sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.Deve essere rilevato come l’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo in tema di espropriazioni è stato delineato, a decorrere dall’anno 2004, con varie sentenze della Corte Costituzionale.Con le sentenze 6 luglio 2004, n. 204, e 28 luglio 2004, n. 281, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 34 del D. Lgs. 80/98, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia (sentenza 204/04) e nella parte in cui «istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno» (sentenza 281/04).Con la successiva sentenza 11 maggio 2006, n. 191, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 321/07 «nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni, non esclude i comportamenti non riconducibili neppure mediatamente, all’esercizio del pubblico potere».In seguito all’intervento della Corte Costituzionale rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di espropriazione aventi per oggetto i comportamenti che risultano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere (Cons. Stato, AA. PP. 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12; CGARS, 6 marzo 2008, n. 188; TAR Sicilia - Catania, Sez. II, 25 giugno 2008, n. 1230; Tar Sicilia - Catania, Sez. II, 3 aprile 2008 n. 611; TAR Campania – Napoli, Sez. V, 4 marzo 2008 n. 1095), e ciò «…anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo…» (Cons. Stato, AP 30 luglio 2007, n. 9).Nel caso di specie, l’azione della amministrazione è senz’altro riconducibile all’esercizio del potere, incardinandosi all’interno di un procedimento espropriativo nel corso del quale sono stati emanati pubblici provvedimenti da parte dell’Amministrazione intimata (CFR. TAR Sicilia - Catania, Sez. II, 17 gennaio 2008, n. 134; TAR Campania – Napoli, Sez. V, 4 marzo 2008 n. 1095).Sussiste quindi l’esercizio del potere pubblico, derivante dall’espletamento della procedura espropriativa (CFR Cons. Stato, AP 30 luglio 2007, n. 9).»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del GA in ordine alla domanda risarcitoria a fronte del pregiudizio asseritamente patito a causa di un procedimento ablatorio non definito con il necessario decreto di espropriazione.

Estratto: «A. – Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi n. 2748/1999 e n. 2078/2008, per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.B. – Quindi, sempre preliminarmente, ritiene il Collegio di dovere affermare la propria giurisdizione sulla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla procedura espropriativa non conclusa...
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Sintesi: E’ ormai codificata ( art. 7, commi 1 e 5, cod.proc.amm.), la giurisdizione amministrativa in tutte le controversie concernenti provvedimenti o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di potere amministrativo, secondo quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 104/2004 e 191/2006, in specie con riferimento alle controversie riguardanti provvedimenti afferenti alla procedura espropriativa, ancorché gli atti e i comportamenti siano stati posti in essere in carenza di potere, ovvero dopo la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «- Preliminarmente va affermata la giurisdizione di questo Tribunale nella controversia de qua.I ricorrenti impugnano gli atti della procedura espropriativa preordinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di aree destinate ad edilizia pubblica, meglio specificati in fatto, ed agiscono per il risarcimento dei danni derivati, a loro dire, dalla perdita della proprietà conseguente all’irreversibile trasformazione delle aree, nonché dei danni dovuti alla sottrazione dell’uso del bene durante il periodo di occupazione illegittima, successivamente allo scadere del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.E’ ormai codificata ( art. 7, commi 1 e 5, cod.proc.amm.) la giurisdizione amministrativa in tutte le controversie concernenti provvedimenti o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di potere amministrativo, secondo quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 104/2004 e 191/2006, in specie con riferimento alle controversie riguardanti provvedimenti afferenti alla procedura espropriativa, ancorché gli atti e i comportamenti siano stati posti in essere in carenza di potere, ovvero dopo la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Anche le domande risarcitorie, nelle quali si fa questione di diritti soggettivi, nelle materie di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133 cod. proc.amm. ( nella specie, lett. g), rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, sia che vengano proposte, come nella fattispecie, unitamente all’impugnazione di atti amministrativi, sia che vengano proposte autonomamente ( art. 30, comma 1).»

Sintesi: La giurisdizione compete al giudice amministrativo nel caso di occupazione successiva ad una dichiarazione di pubblica utilità poi annullata ed anche nel caso in cui l'occupazione sia seguita ad una dichiarazione di pubblica utilità, e dunque ad un iniziale esercizio di potere pubblicistico, anche se il procedimento non si è concluso con un decreto di esproprio, o si è concluso con un decreto di esproprio tardivo.

Sintesi: Ove l'occupazione del fondo si sia verificata nel periodo di vigenza della dichiarazione di pubblica utilità, l'illecito costituito dalla radicale trasformazione del suolo occupato ai fini della realizzazione dell'opera pubblica é direttamente riconducibile - ancorché la procedura ablatoria non abbia avuto la sua naturale conclusione mediante adozione di un tempestivo e valido decreto di esproprio - all'esercizio da parte della p.a. dei poteri ad essa attribuiti dalla legge per la cura del pubblico interesse, con la conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del g.a..

Estratto: «3.- L’appello è fondato e deve essere accolto.La giurisprudenza amministrativa, dopo le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 30 luglio 2007, n. 9 e 22 Ottobre 2007, n. 12, si è infatti oramai consolidata nel ritenere che, mentre la giurisdizione spetta al giudice ordinario nella ipotesi di occupazione quando la dichiarazione di pubblica utilità manca del tutto (prima ipotesi), la giurisdizione compete invece al giudice amministrativo nel caso di occupazione successiva ad una dichiarazione di pubblica utilità poi annullata (seconda ipotesi) ed anche nel caso in cui (terza ipotesi) la occupazione sia seguita ad una dichiarazione di pubblica utilità, e dunque ad un iniziale esercizio di potere pubblicistico, anche se il procedimento non si è concluso con un decreto di esproprio, o si è concluso con un decreto di esproprio tardivo.Anche questa Sezione ha di recente affermato in proposito che, nei procedimenti di esproprio per pubblico interesse sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi; invece, ove l'Amministrazione abbia occupato sine titulo un suolo altrui, in assenza del procedimento espropriativo o di altro titolo abilitativo di natura pubblicistica, si è in presenza di un comportamento illecito, neanche mediatamente riferibile all'esercizio di un potere pubblico, con la conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario (Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6861).Quindi, ove l'occupazione del fondo - e quindi l'immissione nel possesso di questo da parte della p.a. con avvio dei lavori - si é verificata nel periodo di vigenza della dichiarazione di pubblica utilità, l'illecito costituito dalla radicale trasformazione del suolo occupato ai fini della realizzazione dell'opera pubblica é direttamente riconducibile - ancorché la procedura ablatoria non abbia avuto la sua naturale conclusione mediante adozione di un tempestivo e valido decreto di esproprio - all'esercizio da parte della p.a. dei poteri ad essa attribuiti dalla legge per la cura del pubblico interesse, con la conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del g.a. di cui all'art. 53 t.u. n. 327 del 2001, risultando la vicenda sostanziale contrassegnata dal collegamento con l'esercizio, sia pure viziato, del potere amministrativo secondo le forme tipiche disegnate dall'ordinamento (Consiglio Stato, sez. IV, 26 febbraio 2009, n. 1136).4.- Considerato che, nella fattispecie in esame, il Comune dopo aver disposto l’occupazione d’urgenza dei suoli di proprietà degli appellanti non ha poi provveduto ad emettere il decreto di espropriazione, la questione può pacificamente farsi rientrare in quella che è stata prima indicata come “terza ipotesi”, risultando la vicenda sostanziale contrassegnata dal collegamento con l'esercizio, sia pure viziato, del potere amministrativo, e quindi deve ritenersi spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del GA in ordine alla domanda risarcitoria conseguente alla mancata conclusione del procedimento; se il procedimento non è sfociato in un tempestivo atto traslativo l’azione della amministrazione è infatti riconducibile all’esercizio del potere, incardinandosi all’interno di un procedimento espropriativo nel corso del quale sono stati emanati più provvedimenti, fra i quali la dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «Legificando il punto di arrivo di un lungo dibattito giurisprudenziale (si ricordino in proposito le sentenze della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, 28 luglio 2004, n. 281, e 11 maggio 2006, n. 191), il codice del processo amministrativo ha stabilito, all'articolo 133, comma 1, che «Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge (…) g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa».Nel caso di specie, anche se il procedimento non è sfociato in un tempestivo atto traslativo (sul punto, Cons. Stato, AP 30 luglio 2007, n. 9), l’azione della amministrazione è riconducibile all’esercizio del potere, incardinandosi all’interno di un procedimento espropriativo nel corso del quale sono stati emanati più provvedimenti, fra i quali la dichiarazione di pubblica utilità (derivante, come si evince dal citato provvedimento sindacale 1711/1996, dal «…Voto del Comitato Tecnico Amministrativo Regionale n. 528 del 4.07.1996…»), e l'autorizzazione alla occupazione d'urgenza, di cui al citato provvedimento sindacale 1711/1996.»

Sintesi: Va affermata la giurisdizione del G.A. nel caso in cui si faccia questione di una pretesa risarcitoria connessa ad una occupazione del bene, già legittima (poiché sorretta da idonea dichiarazione di pubblica utilità) che è poi tuttavia divenuta illecita per mancata emanazione nei termini di legge di un decreto definitivo di esproprio.

Estratto: «1.2-Deve altresì ribadirsi la sussistenza della giurisdizione di questo decidente in ordine ai fatti di causa e alla domanda ivi spiegata, in adesione a quanto per altro già deciso sulla specifica pretesa già avanzata dagli originali ricorrenti innanzi il Tribunale Civile di Palermo, giusta sentenza n.2703/99 del 18/6/99...
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Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto al risarcimento del danno da occupazione originariamente legittima, poi divenuta illegittima per la mancata conclusione nei termini previsti dalla legge delle procedure espropriative.

Estratto: «in ogni caso, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto al risarcimento del danno da occupazione originariamente legittima, poi divenuta illegittima per la mancata conclusione nei termini previsti dalla legge delle procedure espropriative (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03 giugno 2010 , n. 15015);dall’altra parte, l’azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto da lesione di diritto soggettivo può essere direttamente proposta innanzi al Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art.30, commi 2 e 3 del Cod. proc. amm.infine, in tema di sottrazione senza titolo della proprietà privata, indipendentemente dal fatto che ciò sia dovuto ad espropriazione appropriativa o ad espropriazione usurpativa, il danno subito dal privato per la trasformazione irreversibile del bene è permanente e quindi non soggetto alla prescrizione quinquennale ( Cons. Stato , sez. IV, 22 luglio 2010 , n. 4809; Cassazione civile , sez. I, 27 maggio 2010 , n. 13023).»

Sintesi: La sussistenza di un potere pubblico esercitato (dichiarazione della pubblica utilità ed occupazione d’urgenza) non completato (omissione del decreto espropriativo finale), è sufficiente ad incardinare la giurisdizione del G.A., in virtù del cattivo uso del potere ablativo.

Estratto: «In relazione al petitum ed ai motivi del terzo gravame (n.54/2009), è palese come la mancata emissione del decreto di esproprio, nonostante la realizzazione dell’opera pubblica e l’esaurimento dell’efficacia dell’occupazione, di cui alla determina n. prot. 12622/20.10.2000, costituisce il fatto tranciante che vizia l’intera procedura espropriativa, assorbendo le ragioni dei ricorsi precedenti n.n.541 e 850 del 2000.La sussistenza di un potere pubblico esercitato (dichiarazione della pubblica utilità ed occupazione d’urgenza) non completato (omissione del decreto espropriativo finale), è sufficiente ad incardinare la giurisdizione del G.A., in virtù del cattivo uso del potere ablativo.»

Sintesi: Va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, ove l’occupazione del suolo, già legittima poiché sorretta da idonea dichiarazione di pubblica utilità è, poi, divenuta illecita perché, entro la data di scadenza del termine di validità dell’occupazione (e della dichiarazione di pubblica utilità), non è stato emanato il decreto di espropriazione del suolo.

Estratto: «Giova ricordare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 dell’11 maggio 2006, nell’esaminare la questione d’illegittimità costituzionale dell’art. 53 del Testo Unico sulle espropriazioni n. 327/2001, ne ha dichiarato l’incostituzionalità, limitatamente alla parte in cui, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie...
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Sintesi: Sussiste la giurisdizione amministrativa quando il danno al diritto di proprietà viene inferto da un comportamento (non già "mero", bensì "amministrativo") dell'Autorità che, pur avendo avviato un complesso procedimento ablatorio volto alla realizzazione di un'opera pubblica, e pur avendo tale opera realizzata, ha poi omesso di completare la serie procedimentale lasciando decorrere il termine di legittimità della disposta occupazione d'urgenza.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione...
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Sintesi: Sussiste la giurisdizione amministrativa quando il danno al diritto di proprietà viene inferto da un comportamento (non già "mero", bensì "amministrativo") dell'Autorità che, pur avendo avviato un complesso procedimento ablatorio volto alla realizzazione di un'opera pubblica, e pur avendo tale opera realizzata, ha poi omesso di completare la serie procedimentale lasciando decorrere il termine di legittimità della disposta occupazione d'urgenza.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione...
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Sintesi: Nel caso di decreto di esproprio mancante, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, sebbene il procedimento non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo.

Estratto: «1. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle domande introdotte dai ricorrenti.Nel caso di decreto di esproprio mancante, sono infatti devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione...
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Sintesi: In presenza di una occupazione di suolo sine titulo, assistita inizialmente da dichiarazione di pubblica utilità, seguita da decreto di occupazione e non culminata però nell'indefettibile decreto di espropriazione, sussiste la giurisdizione del GA .

Estratto: «In relazione alla domande avanzate dai convenuti nei confronti del comune va invece affermata la giurisdizione del G.A.Infatti l'opera pubblica è stata comunque realizzata, sebbene il procedimento ablatorio dopo la sua instaurazione non abbia avuto un iter e una conclusione rituali (cioè non vi è stato l'intervento di un provvedimento espropriativo, né di un altro atto idoneo a trasferire al soggetto pubblico la proprietà del fondo interessato), per cui il diritto di proprietà della società ricorrente è risultato inciso solo in via "di fatto" (con conseguente spazio per una prospettiva risarcitoria, indipendentemente dalla verifica, peraltro non invocata, della legittimità della dichiarazione di P.U."a monte").In proposito, va ribadito che si è in presenza di una occupazione di suolo sine titulo, assistita inizialmente da dichiarazione di pubblica utilità, (che deve ritenersi automaticamente scaturente dall'approvazione del progetto esecutivo, di cui ai citati decreti del Ministero dei LL. PP.) seguita da decreto di occupazione e non culminata però nell'indefettibile decreto di espropriazione. Le figure dell'occupazione appropriativa e dell'occupazione usurpativa sono rispettivamente caratterizzate, l'una, dall'irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio e, l'altra, dalla trasformazione in assenza, originaria o sopravvenuta, di dichiarazione di pubblica utilità (Cass. sez. I, 17 giugno 2005, n. 13001; Corte Cost. 12 maggio 2006, n. 191).La fattispecie dell'occupazione appropriativa o accessione invertita, si colloca, in sede di riparto di giurisdizione, sul crinale del giudice amministrativo (Corte cost. n. 204/04; n. 281/04; n. 191/06), con la precisazione che "per l'assoluta somiglianza di fattispecie, restano accomunati sia le controversie caratterizzate dall'inefficacia retroattiva ex lege che investe l'atto degradatorio applicativo del vincolo preordinato all'esproprio, sia le ipotesi di annullamento dell'atto stesso (con proposizione in entrambi i casi - sul presupposto della caducazione degli effetti dell'atto autoritativo - della pretesa di carattere patrimoniale)" per cui "va considerata come controversia riconducibile all'esplicazione del pubblico potere - nel senso di cui parla l'art. 34 del D.Lgs. n. 80/98, come sostituito dall'art. 7, lett. b, L. 21 luglio 2000 n. 205, in contrapposizione ai "comportamenti materiali" - qualunque lite suscitata da lesioni del diritto di proprietà provocate, in area urbanistica, dalla esecuzione di provvedimenti autoritativi degradatori, venuti meno o per annullamento o per sopraggiunta inefficacia ex lege" (Consiglio di stato Ad. Plen. n. 4/05).Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. per appartenere la cognizione sulle domande avanzate dai convenuti per l'occupazione appropriativa nei conforti del comune al G.A.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla richiesta di risarcimento connesso ad occupazione divenuta senza titolo per effetto della mancata emanazione del decreto di esproprio.

Estratto: «Risulta infatti incontestato che il procedimento espropriativo di che trattasi è stato invero correttamente iniziato dall’Amministrazione e che le opere sono state realizzate: a tale attività amministrativa, chiara espressione di un ius publicum, non ha fatto seguito l’emanazione del decreto di esproprio.
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Sintesi: A seguito delle sentenze della Corte cost. 204/2004 e 191/2006, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno sopportato dalla parte privata in conseguenza dello spossessamento dell’area di sua proprietà, sulla quale sia stata realizzata l’opera pubblica durante il periodo nel quale il provvedimento di occupazione ha esplicato i suoi effetti, senza però l’emanazione nel termine prescritto del decreto di espropriazione o di altro atto idoneo a produrre l’effetto traslativo della proprietà.

Estratto: «2. Sussiste la giurisdizione di questo giudice in quanto a seguito delle sentenze della Corte cost. 204/2004 e 192/2006, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia urbanistica ed edilizia ex art. 34 d.lgs. 80/1998, la domanda di risarcimento del danno sopportato dalla parte privata in conseguenza dello spossessamento dell’area di sua proprietà, sulla quale sia stata realizzata l’opera pubblica durante il periodo nel quale il provvedimento di occupazione ha esplicato i suoi effetti, senza però l’emanazione nel termine prescritto del decreto di espropriazione o di altro atto idoneo a produrre l’effetto traslativo della proprietà.»

Sintesi: Del risarcimento del danno conseguente ad occupazione d'urgenza per la realizzazione dell'opera pubblica (consistente in un elettrodotto) non seguita dalla pronunzia del decreto di asservimento conosce il GA; la presenza della dichiarazione di pubblica utilità sottesa alla occupazione d'urgenza fa si che la condotta dell'Amministrazione, ancorché ingiusta ed illegittima, sia comunque riconducibile all'esercizio della PA per essere la stessa posta in essere nell'ambito di un procedimento ablativo e in esecuzione di atti e provvedimenti amministrativi viziati per illegittimità e non per radicale carenza di potere.

Estratto: «Orbene non vi è dubbio che nella fattispecie si è in presenza di una occupazione d'urgenza per la realizzazione dell'opera pubblica consistente nell'elettrodotto non seguita dalla pronunzia del decreto di asservimento. Proprio la presenza della dichiarazione di pubblica utilità sottesa alla occupazione d'urgenza fa si che la condotta della convenuta, ancorché ingiusta, ed illegittima sia comunque riconducibile all'esercizio della PA per essere la stessa posta in essere nell'ambito di un procedimento ablativo e in esecuzione di atti e provvedimenti amministrativi viziati per illegittimità e non per radicale carenza di potere, con conseguente assoggettamento della relativa controversia al giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 34 e 35 D.Lgs. n. 80/98.In tal senso si richiama la pronunzia del giudice di legittimità citata dalla convenuta (Cass. S.U. Ordinanza n. 27190/06) relativa alla domanda risarcitoria per occupazione di suolo privato avvenuta oltre il termine trimestrale di efficacia del decreto autorizzativo della occupazione d'urgenza e finalizzata alla costruzione di un impianto fognario sorretto da una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità. Sulla stessa linea si segnalano alcune pronunzie di giudici amministrativi dichiarative della giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 80, a conoscere delle domande risarcitorie conseguenti all'illegittima occupazione di beni immobili in presenza di provvedimenti amministrativi viziati per illegittimità e non per carenza di potere (cfr. Tar Piemonte n. 2099/02, relativa ad una domanda risarcitoria di danni per occupazione acquisitiva realizzata nel corso di un procedimento espropriativo concluso con un atto successivamente annullato e Tar Campania n. 5/01, relativa al provvedimento di espropriazione adottato dopo la scadenza del termine dell'occupazione d'urgenza). Parimenti fondata è l'eccezione di incompetenza per materia della domanda di determinazione della indennità di occupazione stante la speciale competenza in unico grado della Corte di Appello, prevista dagli artt. 19 e 20 legge n. 865 del 1971 che secondo quanto affermato dal giudice di legittimità "... non viene meno in caso di riconoscimento da parte del giudice di merito della mancanza di un valido decreto di esproprio e della irreversibile trasformazione del bene da parte della pubblica amministrazione a seguito della realizzazione dell'opera pubblica senza la tempestiva emissione del decreto di esproprio" ( cfr. Cass. civ., sez. I, n. 4323/99).In conclusione deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del GO relativamente alla domanda risarcitoria e di incompetenza per materia del Tribunale a decidere della domanda di determinazione dell'indennità di occupazione stante la competenza esclusiva della Corte di Appello.»

Sintesi: L’occupazione d'urgenza originariamente legittima, poi asseritamente divenuta illegittima per scadenza del termine previsto senza perfezionamento della procedura ablatoria, è riconducibile alla tipologia delle occupazioni cd."appropriative", seguenti a comportamenti "amministrativi", riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, come tali ascrivibili senz'altro alla sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Estratto: «La Corte Costituzionale, con sentenza 11 maggio 2006 n. 191, è intervenuta nella materia delle occupazioni appropriative della p.a., per esaminare il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del D. L.gvo 8 giugno 2001, n. 325 (trasfuso nel D..P.R. n. 327 del 2001), nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a «i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.Invero, la Consulta, con tale intervento, recuperando una distinzione già elaborata nella fase di vigenza dell'art. 34 del D.P.R. n. 80 del 1998, tra "comportamenti (appropriativi) amministrativi" e "comportamenti (appropriativi) meri", ovvero tra occupazione “appropriativa” ed occupazione “usurpativa”, ha, in sostanza, affermato il principio secondo cui è legittima (e resta ferma) l'attribuzione al G.A. della giurisdizione esclusiva sulle prime ipotesi (occupazione “appropriativa” da comportamento "amministrativo", cioè a dire basata su comportamenti riconducibili, sia pur mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quale una dichiarazione di pubblica utilità "a monte", ancorché "scaduta"), mentre è incostituzionale (e, dunque, cade) quella sulle seconde ipotesi (occupazione “usurpativa” da comportamento "mero", cioè a dire derivante da comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere).Calando le regole di diritto ora enunciate nella fattispecie concreta all'odierno esame del Collegio, emerge in tutta evidenza l'ascrivibilità del caso pratico di che trattasi - occupazione d'urgenza originariamente legittima, poi asseritamente divenuta illegittima per scadenza del termine previsto senza perfezionamento della procedura ablatoria di asservimento - alla prima tipologia di fattispecie, quella delle occupazioni cd."appropriative", seguenti a comportamenti "amministrativi", riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, come tali ascrivibili senz'altro alla sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo (Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12). Ne consegue che, quanto alla domanda risarcitoria, la giurisdizione Amministrativa sulla presente controversia è radicata nell'art. 7 della Legge TAR, e nell'art. 35 del D.lgs. n. 80/1998: cognizione delle domande risarcitorie consequenziali, prima ancora che nell'art. 53 del T.U. dell'espropriazione e nell'art. 34 del D.lgs. n. 80/1998 (Cass. Civ. Sez. Un. 19/4/2007 n. 9324).Esula, invece, dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella dell'A.G.O., ogni domanda intesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge), in relazione alla quale, infatti, continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001 ("Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa"), in base alla quale deve ritenersi tuttora applicabile la previsione del comma quarto dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971 (ancorché formalmente abrogata dal testo unico del 2001), la quale prevede: "Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili".»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.