Nei casi di inesistenza e nullità della dichiarazione di pubblica utilità la giurisdizione è del G.O.

Sintesi: Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in tema di danni cagionati dall'occupazione della proprietà privata da parte della pubblica amministrazione, nei casi in cui il decreto di espropriazione sia stato emesso in relazione ad un bene, la cui destinazione ad opera di pubblica utilità sia venuta meno, per sopravvenuta scadenza del suo termine di efficacia dopo lo spirare del termine di dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «Da ciò discende che la detenzione e la trasformazione del fondo di proprietà privata, dopo la cessazione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, costituiscono comportamenti tenuti dalla pubblica amministrazione in carenza assoluta di potere.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità...
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Sintesi: Le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario nei casi (pacifici) d’inesistenza e nullità della dichiarazione di p.u., nonché in quelli di sopravvenuta inefficacia della stessa limitatamente però alle ipotesi in cui “l’attribuzione del potere ablativo sia già venuta meno all’epoca dell’utilizzazione della proprietà privata”.

Estratto: «Il Collegio ben sa che in passato il criterio di riparto della giurisdizione in materia di espropriazioni per pubblica utilità era tutt’altro che di agevole identificazione, soprattutto con riferimento alle fattispecie in cui la giurisprudenza configurava la c.d. accessione invertita (o occupazione acquisitiva).
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Sintesi: Appartengono alla giurisdizione del G.A. le domande di risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell’illegittima apprensione di terreni privati ad eccezione delle sole occupazioni riconducibili a “mere vie di fatto”, anche quindi in ipotesi di occupazione originariamente legittima ma divenuta illecita per effetto della perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «Preliminarmente va esaminata la sussistenza della giurisdizione del G.A. sulla domanda proposta, anche in riferimento alla parziale eccezione sollevata dalla difesa dell’ANAS, non essendo questo giudice vincolato dalla statuizione sulla giurisdizione contenuta nelle sentenza del Tribunale civile (art 11 c.3 c.p.a.).Ritiene il Collegio di poter condividere quanto rilevato dal giudice ordinario, ad eccezione della domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima, rientrante nella generale giurisdizione del G.O. sulle questioni patrimoniali indennitarie.Infatti, è oramai principio consolidato sia nella giurisprudenza amministrativa che della Cassazione come nella materia dei procedimenti di esproprio siano devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi (ex multis Consiglio Stato Adunanza Plenaria 30 luglio 2007, n. 9, id. 22 ottobre 2007 n.12, T.A.R. Lombardia Milano 30 marzo 2011 n.854, T.A.R. Sicilia Catania III 10 febbraio 2011 n.290, Consiglio di Stato sez IV 28 gennaio 2011, n.676, id. sez V 2 novembre 2011, n.5844, Cassazione Sezioni Unite 9 luglio 2009, n.16093).Tale assunto, maturato a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 2004 n.204 e 11 maggio 2006 n.191 (dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art 53 comma 1 d.p.r. 327/2001) trova oggi riscontro anche sul piano normativo, in ragione della previsione contenuta nella lett. g) comma 1, dell'art. 133 del Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, ai sensi del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”Ragion per cui costituisce ormai ius receptum l’appartenenza alla giurisdizione del G.A. delle domande di risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell’illegittima apprensione di terreni privati (T.A.R. Lombardia Milano sez II 30 marzo 2011 n.854, Consiglio di Stato sez V 2 novembre 2011, n.5844) ad eccezione delle sole occupazioni riconducibili a “mere vie di fatto”, anche quindi in ipotesi di occupazione originariamente legittima ma divenuta illecita per effetto della perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, circostanza che concreta un illecito di carattere permanente (ex plurimis Consiglio di Stato sez VI 9 giugno 2010, n.3655, id. sez IV 21 aprile 2009, n.2420).»

Sintesi: Qualora il comportamento illegittimo che si contesta all’Amministrazione scaturisca da una dichiarazione di pubblica utilità e si colleghi all’esercizio della potestà espropriativa, tale attività, seppur non più legittima, ricade nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, nel pieno rispetto della sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006.

Estratto: «5. Deve, però, essere preliminarmente chiarito che, nel caso di specie, non si è in presenza di un caso di occupazione usurpativa, il configurarsi della quale, peraltro, determinerebbe la giurisdizione del giudice ordinario.La giurisprudenza, infatti, ha elaborato il concetto di occupazione usurpativa riferendosi a quel caso in cui l’occupazione dei terreni di proprietà privata è intervenuta in assenza non solo di un provvedimento legittimante quest’ultima, ma, in primo luogo, della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera: provvedimento il cui effetto è quello di degradare il diritto di proprietà ad interesse legittimo.In assenza della dichiarazione di pubblica utilità, quindi, secondo la giurisprudenza costante ed uniforme, si è in presenza di un comportamento della pubblica amministrazione posto in essere “iure privatorum” e, quindi, non nell’esercizio della potestà amministrativa di natura ablatoria, convenzionalmente conosciuto come “occupazione usurpativa”.Nel caso di specie, invece, il comportamento illegittimo che si contesta all’Amministrazione scaturisce da una dichiarazione di pubblica utilità e si collega all’esercizio della potestà espropriativa, con la conseguenza che tale attività, seppur non più legittima, ricade nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, nel pieno rispetto della sentenza della Corte Costituzionale 204 del 2004 e del principio secondo cui «deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a "comportamenti" (di impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto» (sentenza n. 191 del 2006).»

Sintesi: In caso di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità non si verifica una fattispecie di carenza di potere bensì di cattivo uso del potere, che dà luogo ad occupazione appropriativa, relativamente alla quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «4.- L’appellata si duole, in sostanza, della destinazione della strada al traffico veicolare, in via di fatto ed in assenza di procedura espropriativa, ed in particolare in mancanza della dichiarazione di pubblica utilità, ma solo a seguito di ordinanza sindacale (n. 49 del 6.3.1998)...
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Sintesi: Appare oramai davvero arduo sostenere che l'agire dell'amministrazione in virtù ed in esecuzione di una dichiarazione di p.u., priva dei termini o successivamente scaduta, non sia connesso in alcun modo al pregresso esercizio della funzione e alla "cura dell'interesse pubblico" che giustifica - anzi sarebbe più corretto dire, impone - in ossequio al principio costituzionale della concentrazione delle tutele, l'attribuzione al giudice amministrativo della cognizione della domanda risarcitoria; tale impostazione, sebbene nel perdurare dell'equivoco circa le classificazioni definitorie di occupazione usurpativa o appropriativa, pare recepita dalle più recenti sentenze della Suprema Corte.

Estratto: «Così stando le cose, l'analisi circa la verifica della sussistenza della giurisdizione di questo giudice riguardo all'oggetto della presente controversia, potrebbe stimarsi conclusa, ove si consideri che questa origina dall'assunto subito prospettato in citazione, che il provvedimento di occupazione dei suoli è stato annullato dal giudice amministrativo...
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Sintesi: Sussiste la giurisdizione del GA anche nelle ipotesi in cui i lavori relativi alla realizzazione di un'opera pubblica siano stati ultimati dopo la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di p.u. per scadenza dei termini da essa previsti; ciò in quanto la mancata adozione del provvedimento traslativo entro il prescritto termine non sembra poter dequotare la valenza giuridica di un'attività espletata nel corso e in virtù di un procedimento che la dichiarazione ha ab origine funzionalizzato a scopi specifici e concreti di pubblica natura o utilità.

Estratto: «Occorre, infatti, osservare che, nel caso in esame, questo TAR non giudica in sede di legittimità bensì di giurisdizione esclusiva. Ai fini dell’affermazione o del diniego della giurisdizione non opera, quindi, il criterio del petitum sostanziale, bensì quello della materia, dovendosi verificare se la controversia rientra nell’ambito della materia dell’urbanistica...
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Sintesi: Appartiene alla giurisdizione del GA la controversia in cui la domanda risarcitoria si fonda sulla sopravvenuta perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e sulla mancata emanazione del decreto di esproprio; ciò in quanto il comportamento di impossessamento ed irreversibile modifica del bene altrui resta pur sempre riconducibile all’esercizio del “pubblico potere” pur se in un momento nel quale quest’ultimo risulta ormai mutilato della sua forza autoritativa per la sopraggiunta inefficacia disposta dalla legge per la mancata conclusione del procedimento.

Estratto: «In primo luogo occorre affrontare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa comunale.Essa non merita accoglimento.Dalla relazione allegata alla deliberazione impugnata ed accettata, nell’elencazione dei fatti, anche dalla ricorrente, risulta infatti che l’irreversibile trasformazione dei mappali di proprietà della ricorrente...
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Sintesi: Sussiste la giurisdizione del GA in ordine alla pretesa risarcitoria conseguente ad occupazione illegittima qualora l’occupazione del terreno sia comunque conseguente ad una dichiarazione di pubblica utilità, seppure cessata d’efficacia senza che il procedimento sia pervenuto a conclusione.

Estratto: «1. - La controversia in esame trae origine da un procedimento espropriativo avviato dal Comune di Valderice (TP) relativamente ad un terreno (divenuto nel corso del procedimento) di proprietà del ricorrente, per la realizzazione di un parco urbano attrezzato.2. - In via preliminare, anche con riferimento alla relativa eccezione sollevata dalla difesa del Comune, va chiarito che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 80/1998, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205/2000, sul punto non inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004. Ed invero, l’occupazione del terreno del ricorrente è comunque conseguente ad una dichiarazione di pubblica utilità, seppure cessata d’efficacia senza che il procedimento pervenisse a conclusione (cfr. Cons. St., IV, 27 novembre 2008, n. 5852; Cons. St., IV, 16 novembre 2007, n. 5830); e anche a seguito dell’assetto conseguente all’intervento del Giudice delle leggi (sentenze n. 204/2004 cit., e n. 196/2006), tali casi rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. St., Ad. Plen., 9 febbraio 2006, n. 2).»

Sintesi: A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n.204/2004 e n. 191/2006, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno sopportato dalla parte privata in conseguenza dello spossessamento dell'area di sua proprietà, sulla quale sia stata realizzata l'opera pubblica durante il periodo nel quale il provvedimento di occupazione ha esplicato i suoi effetti, senza però l'emanazione nel termine prescritto del decreto di espropriazione o altro atto idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà.

Estratto: «Preliminarmente il Collegio esamina l’eccezione di carenza di giurisdizione del G.A. formulata dalla difesa del Comune. L’eccezione è infondata. Invero, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n.204/04 e n. 191 del 2006, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia urbanistica ed edilizia ex art. 34 d.lg. 80/1998, la domanda di risarcimento del danno sopportato dalla parte privata in conseguenza dello spossessamento dell'area di sua proprietà, sulla quale sia stata realizzata l'opera pubblica durante il periodo nel quale il provvedimento di occupazione ha esplicato i suoi effetti, senza però l'emanazione nel termine prescritto del decreto di espropriazione o altro atto idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà.(vedasi tra le tante: Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 04 luglio 2008 , n. 578, Cassazione civile , sez. un., 07 novembre 2008 , n. 26798).»

Sintesi: Ai sensi dell'art. 53 DPR 327/2001 ed alla luce dei principi esposti dalla Corte Cost. con le sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006, sussiste la giurisdizione del GA in ordine alla tutela risarcitoria conseguente ad occupazione divenuta illegittima per effetto dell'intervenuta inefficacia della dichiarazione di PU per scadenza dei termini; ciò in quanto, in suddetta ipotesi, appare indiscutibile il collegamento fattuale e formale tra la domanda risarcitoria proposta e l’esercizio del potere pubblico.

Estratto: «L’amministrazione sostiene, anzitutto, che l’azione risarcitoria proposta in primo grado avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, “anche per difetto di giurisdizione” del giudice amministrativo, prospettando la tesi secondo cui la domanda formulata si riferirebbe a controversie relative a “meri comportamenti dell’amministrazione”, affidati alla cognizione del giudice ordinario.Tale profilo dell’appello deve essere respinto.Non vi è dubbio, infatti, che, nel caso di specie, la parte ricorrente in primo grado abbia ritualmente contestato la condotta dell’amministrazione strettamente correlata al procedimento ablatorio avviato dall’amministrazione regionale, ma poi non concluso nei termini prescritti, finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica, sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera divenuta inefficace, per scadenza dei termini.Il comportamento dell’amministrazione produttivo del pregiudizio subito dall’interessato, quindi, si connette esplicitamente alla procedura espropriativa iniziata sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità, poi divenuta inefficace per scadenza dei termini.Tale circostanza è sufficiente per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 53 del testo unico dell’espropriazione, secondo i principi esposti dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006 e sviluppati dall’Adunanza Plenaria, con decisione 22 ottobre 2007, n. 12. Quindi, il collegamento fattuale e formale tra la domanda risarcitoria proposta e l’esercizio del potere pubblico risulta, nella presente fattispecie, del tutto indiscutibile.»

Sintesi: Una condotta d'impossessamento del bene (nel caso di specie non seguita dall’emissione del decreto di esproprio), posta in essere in attuazione di provvedimenti amministrativi espressione di un pubblico potere (delibera di approvazione del progetto contenente la dichiarazione di pubblica utilità e decreto di occupazione d'urgenza), rientra nella giurisdizione del GA.

Estratto: « -Preliminarmente, prima di esaminare il merito della controversia è opportuno illustrare gli aspetti che radicano la giurisdizione di questo Tribunale, pur non avendo il ricorso ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti, bensì esclusivamente domande risarcitorie. È opportuno ricordare, al riguardo, le due distinte pronunce...
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Sintesi: Alla luce delle sentenze Corte Cost. n. 204/2004 e n.191/2006, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle domande di risarcimento del danno cagionato da occupazione preordinata all’espropriazione e non seguita da rituale provvedimento ablatorio; ciò in quanto il danno si connette eziologicamente non ad un comportamento mero, ma esecutivo di un efficace provvedimento amministrativo, cui non è seguito, secondo lo schema legale della fattispecie, un tempestivo provvedimento di esproprio.

Estratto: «Ebbene, nel quadro normativo formatosi con l’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (come novellato dalla legge n. 205 del 2000) e con l’art. 53 del testo unico sull’esproprio n. 327 del 2001 (come incisi dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006) sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento connesso all’esercizio della funzione pubblica, come avviene quando l’Amministrazione abbia a suo tempo disposto l’occupazione d’urgenza ed abbia sottratto il possesso di un’area nel corso di una delle fasi di attuazione del vincolo preordinato all’esproprio (Cons. Stato, Ad. Plen., dec. n. 4 e 9 del 2005, n. 2 del 2006, n. 9 e 12 del 2007).Occorre ricordare che l’ordinamento italiano non consente che una Amministrazione, mediante un proprio illecito e in assenza di un atto ablatorio, acquisti a titolo originario la proprietà di un’area altrui, sulla quale sia stata realizzata un’opera pubblica o di interesse pubblico (anche se prevista in una dichiarazione della pubblica utilità) e, anche se l’opera pubblica o di interesse pubblico è ultimata, non comincia a decorrere alcun termine di prescrizione per il risarcimento del danno.In relazione alla giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande di risarcimento del danno cagionato da occupazione preordinata all’espropriazione e non seguita da rituale provvedimento ablatorio, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il danno si connette eziologicamente non ad un comportamento mero, ma ad un comportamento esecutivo di un efficace provvedimento amministrativo (il decreto di occupazione), cui non è seguito, secondo lo schema legale della fattispecie, un tempestivo provvedimento di esproprio.Con provvedimento prefettizio del 10.06.1978 è stata disposta l'occupazione temporanea del bene fino al 7.5.1982, decreto che seguiva alla specifica approvazione del progetto ed alla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dell’opera.Tali atti e provvedimenti costituiscono indici sintomatici dell'esercizio di pubblici poteri sufficienti a far sì che la controversia sull'occupazione appropriativa sia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, giurisdizione che permane anche nel caso in cui la domanda di risarcimento o di restituzione sia stata proposta autonomamente rispetto a quella d'annullamento (Cons. St, ad. plen., 9 febbraio 2006 n. 2).»

Sintesi: Rientrano nella giurisdizione esclusiva del GA le controversie inerenti al risarcimento del danno conseguente all'occupazione da parte della pubblica amministrazione di un fondo di proprietà di privati a seguito di dichiarazione di pubblica utilità con irreversibile trasformazione dello stesso e ultimazione dei lavori, senza che nelle more sia intervenuto il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà.

Estratto: «Osserva il Collegio che l’Autorità amministrativa ha emesso, riguardo al terreno sopra specificato apposito decreto di occupazione d’urgenza cui è seguita l’immissione in possesso del bene avvenuta in data 15.1.2002.Parte ricorrente afferma che i lavori di realizzazione del potenziamento della linea ferroviaria risultano essere stati ultimati nel 1999 senza che l’Amministrazione abbia adottato, entro il prescritto quinquennio, il decreto definitivo di espropriazione del terreno in discorso.Orbene, al fine del decidere occorre rilevare che la controversia inerisce, in particolare, alla domanda di risarcimento dei danni al diritto di proprietà inferti dal comportamento della Italferr – Sis T.A.V. S.p.A. che, pur avendo avviato un procedimento ablatorio volto alla realizzazione di un'opera pubblica e pur avendo tale opera realizzata, avrebbe poi omesso di completare la serie procedimentale lasciando decorrere il termine quinquennale di legittimità della disposta occupazione d'urgenza.Trattasi, nella fattispecie in esame, di occupazione acquisitiva od appropriativa che si verifica allorquando l’area sia stata occupata, nell’ambito di una procedura espropriativa, a seguito dell’adozione del provvedimento di dichiarazione della pubblica utilità, con conseguente realizzazione dell’opera pubblica ed irreversibile trasformazione del fondo, senza che sia stato adottato il decreto definitivo d’esproprio.Secondo un costante insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo rientrano nella giurisdizione esclusiva di quest’ultimo le controversie inerenti al risarcimento del danno, conseguente all'occupazione da parte della pubblica amministrazione di un fondo di proprietà di privati a seguito di dichiarazione di pubblica utilità con irreversibile trasformazione dello stesso e ultimazione dei lavori, senza che nelle more sia intervenuto il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà (ex multis C. Stato Ad. Plen. 22 ottobre 2007, n. 12; C. Stato, Sez. VI, 20.2.2008, n. 584).»

Sintesi: Alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004 e del disposto di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, rientrano nella giurisdizione del GA le controversie risarcitorie, qualora i comportamenti della P.A. risultati successivamente illeciti (nel caso di specie per mancata conclusione del procedimento), siano comunque avvenuti in esecuzione di una manifestazione di poteri autoritativi (dichiarazione di PU e decreto di occupazione).

Estratto: «1.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, comma 1, lett. b, e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, come successivamente modificato, in relazione all'art. 111 Cost., all'art. 362 c.p.c., comma 1, e alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 36, ponendo il seguente quesito di diritto, a conclusione del motivo ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.: se, nel caso considerato, in cui l'ANAS, in base a valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, ha occupato un suolo delle controparti per realizzare lavori stradali, eseguendoli senza completare l'iter procedimentale e emettere il decreto ablativo sulla pretesa dei danneggiati di restituzione delle aree occupate, salvo che nel caso in cui la P.A. stessa provveda ad un atto di acquisizione come stabilito dalla sentenza, in base alla lettura dell'art. 43 cit. T.U., espropri data dal Consiglio di Stato, sulla domanda di risarcimento, intesa come richiesta di atto di acquisizione, debba riconoscersi la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, artt. 34 e 35, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, oppure quella del giudice ordinario. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, artt. 34 e 35, nel testo novellato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, come poi modificato, in relazione all'art. 111 Cost., u.c., all'art. 362 c.p.c., comma 1, e alla L. n. 1034 del 1971, art. 36, ponendosi in conclusione tale quesito di diritto: se, nel caso considerato, per il risarcimento dei danni derivante dalla impossibilità per le controparti di recuperare le aree occupate e rimaste nel possesso dell'ANAS, anche dopo il termine finale delle previste occupazioni, le pretese di risarcimento del danno per tali condotte restano riservate alla cognizione dell'A.G.O., invece di essere attribuite a quella del G.A., ai sensi delle medesime norme sopra citate". 2. La relazione richiamata ha opinato per la manifesta infondatezza del ricorso, da decidere quindi con ordinanza in sede camerale ex art. 375 c.p.c., n. 5. 2.1. In ordine ad entrambi i motivi di ricorso, questa Corte a sezioni unite ritiene di poter condividere l'opinamento del relatore in conformità al seguente principio di diritto, più volte enunciato in sede di legittimità: "sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie risarcitorie per le occupazioni per pubblica utilità, iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, non già perché la dichiarazione di pubblica utilità sia dì per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà, leso dall'occupazione e trasformazione delle aree dei danneggiati intervenute in assenza di decreto ablatorio, ma perché le stesse sono ricomprese nella materia urbanistico-edilizia, proprio in ragione della valida dichiarazione di pubblica utilità, che fa riferire le condotte illecite al potere espropriativo e legittima quindi l'estensione della giurisdizione del giudice amministrativo anche sui diritti soggettivi oltre che sugli interessi legittimi, come chiarito dalla sentenza della C. Cost. n. 204 del 2004 e, con riferimento al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, se la dichiarazione di pubblica utilità è successiva al 1 luglio 2003, dalla pronuncia del giudice della L. n. 191 del 2006" (così Cass. S.U. ord. 27 giugno 2007 n. 14794, con le sentenze delle S.U. 23 dicembre 2008 n. 30254, 7 novembre 2008 n. 26792 e le ordinanze S.U. 5 marzo 2008 n. 5925 e 20 marzo 2008 n. 7442, 13 giugno 2006 n. 13659, 20 dicembre 2006 n. 27191). In applicazione del principio reiteratamente enunciato, che nel caso è applicabile, non essendosi avuta solo una dichiarazione di pubblica utilità come manifestazione dei poteri autoritativi della P.A., in esecuzione della quale sono stati tenuti i comportamenti risultati successivamente illeciti, cioè quelli dell'occupazione per pubblica utilità costituente causa petendi della domanda dei controricorrenti, ma pure un decreto che ha autorizzato l'occupazione stessa sufficiente ad affievolire i diritti dei danneggiati prima ancora della immissione in possesso degli occupanti nelle aree poi trasformate, deve di conseguenza riconoscersi la estensione dei poteri cognitivi del giudice amministrativo adito anche ai diritti e sull'intera controversia per cui è causa. Devono quindi ritenersi manifestamente infondati i due motivi di ricorso che attengono alla giurisdizione con la presente ordinanza in Camera di consiglio, perché l'illecito causa petendi dell'azione, indipendentemente dalla extrapetizione dedotta dalla ricorrente e irrilevante quale mero error in procedendo per queste Sezioni unite, comunque è indirettamente collegato alla dichiarazione di pubblica utilità, che caratterizza e qualifica la condotta materiale dell'ANAS, tanto che, solo per tale tipo di occupazione per causa di pubblica utilità, vi era una espressa disciplina normativa, cioè la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della C. Cost. 24 ottobre 2007 n. 348. La norma citata regolava le sole "occupazioni illegittime per causa di pubblica utilità", di regola qualificate come appropriative e le distingueva dalle medesime vicende materiali intervenute senza titolo o di mero fatto, ricondotte alla tutela aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c., e definite in genere di occupazione usurpativa.»

Sintesi: Il ristoro del pregiudizio conseguito all'irreversibile trasformazione di terreni occupati con ordinanze sindacali emesse sulla base di precedente dichiarazione di pubblica utilità (nel caso di specie non seguita dalla tempestiva emanazione del decreto di esproprio), dev'essere chiesto al giudice amministrativo.

Estratto: «che a questo proposito giova premettere che in considerazione dell'epoca dei fatti e della data d'instaurazione del giudizio davanti al TAR, deve farsi riferimento al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b), che a seguito della dichiarazione d'illegittimità pronunciata da Corte cost. 2004/204...
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguente ad una dichiarazione di pubblica utilità, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo; ciò in quanto si è comunque in presenza di un potere validamente sorto, colpito da nullità sopravvenuta che va a sanzionare ex nunc una disfunzione dell’andamento amministrativo per il suo cattivo esercizio.

Estratto: «3.1. La Sezione si è anzitutto dichiarata competente in ordine alla materia del risarcimento del danno derivante da occupazione appropriativa. La statuizione si è resa necessaria a fronte dell’eccezione di carenza di giurisdizione spiegata dall’amministrazione resistente (poi “rinunziata” dall’amministrazione medesima con la memoria dell’11 dicembre 2008, sulla base della recente sentenza Cass., SS. UU. 3 novembre 2008, n. 26374). Non appare superfluo, comunque, rammentare che “nella materia dei procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione – naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria – di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguente ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi” (C. Stato, Ad. Plen, 30 luglio e 22 ottobre 2007, decisioni nn. 9 e 12). Infatti, rispetto al diritto reale vantato dal proprietario, è evidente la sostanziale differenza dei casi in cui l’amministrazione è carente sin dall’inizio di ogni potere ablatorio da quelli relativamente ai quali il decreto di esproprio è mancante o tardivo perché emesso dopo la scadenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità. In un caso, facendo difetto la causa pubblica che possa sorreggere l’attività posta in essere ovvero mancando il titolo legale o la norma attributiva del potere ablativo esercitato (vincolo urbanistico o dichiarazione di pubblica utilità), la restituzione del bene sottratto, a termini dell’art.2033 del codice civile, si pone in termini di indebito oggettivo con riguardo alla disfunzione di un potere ex tunc non spettante e, correlativamente, ad una prestazione privata non dovuta. Nell’altra ipotesi, invece, si è in presenza di un potere validamente sorto ma, in relazione alla sua struttura essenzialmente di durata, colpito da nullità sopravvenuta che va a sanzionare ex nunc una disfunzione dell’andamento amministrativo per il suo cattivo esercizio, non essendo stati rispettati i termini e operando dunque essa inefficacia sugli effetti futuri o meglio sulla operatività dei suoi presupposti (vincolo urbanistico o dichiarazione di p.u.). Conclusivamente, non si può dubitare della giurisdizione  amministrativa “concentrata” in materia di espropriazioni, estesa anche ai comportamenti appropriativi, con la sola eccezione delle “vie di fatto” materiali e per le questioni indennitarie (C, Stato, 26 settembre 2008, n. 4660).»

Sintesi: Alla luce dell’art. 53 del D.P.R. 327/01, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto comportamenti che risultano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere, come nell’ipotesi di occupazione di aree in presenza di valido titolo dichiarativo della pubblica utilità, anche se lo stesso titolo abbia successivamente perduto efficacia per effetto dell’inutile decorso del tempo per il completamento dei lavori.

Estratto: «Con riferimento ai fatti posti a base dell’atto impugnato, si rileva la sussistenza di un atto amministrativo, il decreto assessoriale n.225 del 22/2/1997 dichiarativo della pubblica utilità dell’opera, sul quale poggia l’intervenuto spossessamento e il successivo decreto di espropriazione definitiva, impugnato, quest’ultimo, col ricorso introduttivo..Tale decreto, secondo le prospettazioni del ricorrente, avrebbe perduto efficacia per effetto dell’infruttuoso decorso del termine finale per l’esecuzione dei lavori in esso contenuto. Il provvedimento dirigenziale n. 21 del 16/1/2001, impugnato con il ricorso introduttivo, col quale è stata disposta l’espropriazione definitiva, non sarebbe pertanto supportato da valida e perdurante nell’efficacia dichiarazione di pubblica utilità dell’opera la cui realizzazione sarebbe stata intrapresa in area di proprietà della ricorrente. Ciò determinerebbe, seguendo l’argomentata eccezione di difetto di giurisdizione prospettata dal comune, la degradazione a mero comportamento dell’azione dell’Amministrazione che avrebbe appreso sine titulo il terreno in questione con la conseguenza che, secondo le disposizioni di cui all’art. 34 del D.L.vo 80/92, nel testo modificato dalla l. n. 205/2000, che, con sent. N. 204/04 è stato dichiarato dalla Corte Costituzionale illegittimo nella parte in cui devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto meri comportamenti della P.A., la competenza a decidere sulla controversia all’esame sarebbe del giudice ordinario.Rilevato però che, aggiustando il tiro la Corte Costituzionale, con riferimento all’art. 53, C.1 del D.P.R. 327/01, ne ha dichiarato la illegittimità nella parte in cui devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni, non esclude i comportamenti non riconducibili neppure mediatamente, all’esercizio del pubblico potere, può oggi affermarsi che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto comportamenti che risultano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere, come nell’ipotesi qui all’esame di occupazione di aree in presenza di valido titolo dichiarativo della pubblica utilità, anche se lo stesso titolo avesse perduto efficacia per effetto dell’inutile decorso del tempo per il completamento dei lavori, prima dell’adozione dell’atto conclusivo della procedura ablativa, atto che viene in questa sede impugnato.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.