La richiesta dell'indennità di occupazione legittima è di giurisdizione del G.O.

Estratto: «6) Quest’ultima ha concluso, chiedendo, oltre l’annullamento dei provvedimenti impugnati, la restituzione dei beni illegittimamente espropriati e occupati, nonché il risarcimento del danno ingiusto sino al momento della restituzione. Tale domanda deve essere disattesa, posto che l’Ente parco appellato ha chiesto l’applicazione dell’art. 43, comma 3, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il quale dispone che “Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata un’azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l’amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo”.Né potrebbe opporsi che l’occupazione è anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001.Secondo un indirizzo giurisprudenziale della Sezione IV del Consiglio di Stato, condiviso dal Collegio, la procedura di acquisizione in sanatoria dell’area occupata senza titolo, descritta dall’art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, trova applicazione anche con riguardo alle occupazioni attuate prima dell’entrata in vigore dello stesso D.P.R. n. 327 (cfr. sent. n. 3509 dell’8 giugno 2009).In effetti, l’art. 57 del medesimo testo unico, richiamando i “procedimenti in corso” ha previsto norme transitorie unicamente per individuare l’ambito di applicazione della riforma in relazione alle diverse fasi fisiologiche del procedimento sostanziale, mentre l’atto di acquisizione ex art. 43 è emesso ab externo del procedimento espropriativo e non rientra, pertanto, nell’ambito di operatività della normativa transitoria.Alle considerazioni di ordine generale che precedono va aggiunto che il comma 3 dell’art. 43 introduce comunque uno "ius superveniens" di carattere processuale e, quindi, immediatamente applicabile.7) Stabilito, in base alle ragioni sopra esposte e come diretta conseguenza dell’accoglimento dei motivi di gravame come sopra esaminati, che sussistono i presupposti per la condanna dell’Ente appellato al risarcimento dei danni ingiusti subiti dall’appellante, per la loro quantificazione, il Collegio ritiene di avvalersi del sistema, disciplinato dall’art. 35, comma 2°, del D. Lgs. n. 80/98, secondo cui il giudice amministrativo, quando dispone il risarcimento del danno ingiusto, può stabilire i criteri in base ai quali l’Amministrazione deve proporre, a favore dell’avente titolo, il pagamento di una somma entro un congruo termine, con la possibilità di attivare il rimedio dell’ottemperanza, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le parti (cfr. C.d.S., Sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4325).In relazione alla controversia in esame, si indicano qui di seguito i criteri, in base ai quali la società appellante e l’Ente appellato dovranno raggiungere un accordo:I)- quanto al risarcimento del danno subito per effetto dell’ablazione del bene “sine titulo”, esso va riconosciuto in base al sesto comma dell’art. 43 del D.P.R. n. 327/01, a norma del quale “Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi, il risarcimento del danno è determinato: a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell’art. 3, 4, 5, 6 e 7;b) col computo degli interessi moratori a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo”.Relativamente all’affermazione della parte resistente secondo cui le particelle catastali di cui al foglio 22, nn. 149, 150 e 244, sarebbero state occupate in via provvisoria e d’urgenza per effetto dell’ordi-nanza sindacale dell’11 maggio 1999, n. 22, ragione per cui la richiesta di restituzione si collocherebbe al di fuori della “causa petendi” del giudizio, la stessa deve essere disattesa, perché l’indicazione delle suddette particelle compare nell’ordinanza di occupazione d’urgenza n. 2 del 3 luglio 2002, disposta dal Presidente dell’Ente Parco.Stante, pertanto, l’avvenuta, formale occupazione delle particelle in questione, non v’è ragione d’escluderle dal computo del risarcimento del danno;II) quanto al risarcimento del danno da illegittima occupazione dell’immobile, per il periodo successivo alla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità delle opere (mentre la domanda di riconoscimento delle indennità, dovute per il periodo di occupazione legittima sfugge alla giurisdizione del giudice amministrativo secondo quanto affermato da Cass. Civ., SS.UU., 5 agosto 2009, n. 17944), anche in tal caso deve riconoscersi la spettanza di tale voce di danno posto che anche l’occupazione degli immobili, in difetto del necessario presupposto, rappresentato da una valida dichiarazione di p.u. dell’opera, deve considerarsi eseguita abusivamente dalla P.A., e il relativo pregiudizio va calcolato, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 3169/01), in misura pari “agli interessi legali su una somma pari al valore venale” dell’immobile occupato, da computarsi “al tasso legale via via vigente”;»

Sintesi: Il diritto all'indennità di occupazione legittima va riconosciuto dalla corte di appello.

Estratto: «Con il terzo motivo si denuncia ancora violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, nonché della L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 20 e si deduce che erroneamente la Corte di appello non ha determinato l'indennità di occupazione legittima anche per la porzione di mq. 371, non prevista nel decreto di espropriazione, ma occupata in forza dell'iniziale decreto di occupazione e restituita dal Comune ai proprietari due anni dopo, ritenendo che l'occupazione di una maggiore estensione di suolo rispetto a quella prevista nel decreto di espropriazione potrebbe soltanto formare oggetto di una domanda di risarcimento danni.Sostengono altresì i ricorrenti che il decreto di espropriazione non è mai stato loro notificato.3.1. La censura è fondata.Risulta dalla sentenza impugnata ed è pacifico in atti che l'originario provvedimento di occupazione del 6 dicembre 1991, finalizzato alla realizzazione di lavori di costruzione di un asse viario di raccordo, aveva riguardato un area della superficie di mq.2245, ma che successivamente di tale maggiore superficie era stata restituita ai proprietari, con ordinanza del sindaco del 18 giugno 1993, un'area di minore estensione, pari a mq. 371. Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di merito, tale minore superficie era stata anch'essa oggetto di occupazione legittima, e non già di occupazione di fatto, in forza del provvedimento sindacale del 6 dicembre 199 ed è rimasta occupata a tale titolo fino al 27 agosto 1993, quando è stata restituita ai legittimi proprietari, a nulla rilevando, per escluderne la natura di occupazione legittima, che il provvedimento di espropriazione abbia riguardato una superficie di minore estensione. Infatti, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il diritto all'indennità di occupazione legittima va riconosciuto dalla corte di appello, all'uopo adita dal proprietario dell'immobile occupato, in conseguenza dell'emissione di un decreto di occupazione temporanea, atteso che, per un verso, è tale decreto che determina (dal momento della sua emissione) l'immediata ed automatica compressione del diritto dominicale che giustifica l'indennità e, per converso, è nel caso di mancata emissione del decreto che l'autorizzi, che l'occupazione determina un'attività materiale "sine titulo" lesiva di diritti soggettivi, che determina il sorgere non del diritto alla relativa indennità, bensì il diverso diritto al risarcimento del danno (v. Cass. 2004/3740; 2006/11890).3.2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con riferimento alla censura accolta e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1.»

Sintesi: La giurisdizione su una controversia riguardante il quantum dell'indennità di occupazione spetta al giudice ordinario.

Estratto: «Nelle conclusioni si chiede anche la “indennità di occupazione d’urgenza legittima”. La domanda come formulata è inammissibile.Invero, da un lato, in fatto, non è chiara la sorte della somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, a disposizione degli istanti sin dal 2004, dall’altro, in diritto, non è comprensibile il senso della domanda (visto che l’indennità non è mai stata contestata), anche in rapporto alla richiesta principale, una volta che, nell’ordinamento, è venuta meno la possibilità di porre fine all’illecito con l’irreversibile trasformazione dei suoli. In ogni caso, poiché i ricorrenti sembrano innanzitutto contrastare tale indennità soprattutto nel quantum, occorre ricordare che la giurisdizione su una controversia di tal genere spetta al giudice ordinario.»

Sintesi: In ordine alla determinazione della indennità di occupazione sussiste la speciale competenza in unico grado della Corte di Appello, prevista dagli artt. 19 e 20 legge n. 865 del 1971.

Estratto: «Orbene non vi è dubbio che nella fattispecie si è in presenza di una occupazione d'urgenza per la realizzazione dell'opera pubblica consistente nell'elettrodotto non seguita dalla pronunzia del decreto di asservimento. Proprio la presenza della dichiarazione di pubblica utilità sottesa alla occupazione d'urgenza fa si che la condotta della convenuta...
[...omissis...]

Sintesi: In ordine al pagamento di indennità di occupazione vige la giurisdizione dell’AGO in forza dell’art.53, comma 3, DPR 327/2001.

Estratto: «II.7) A diversa conclusione, in punto di giurisdizione, deve pervenirsi quanto al capo di domanda relativa al pagamento dell’indennità da occupazione legittima per la durata dell’occupazione prevista nel decreto del Sindaco.In ordine al pagamento di indennità o canoni in materia espropriativa, vige invero la giurisdizione dell’AGO in forza dell’art.53, c.3, del T.U. EspropriPer tale capo di domanda, la causa va riassunta nel termine di legge innanzi all’AGO competente per territorio, come meglio indicato in dispositivo.»

Sintesi: Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie per il mancato pagamento al soggetto espropriato dell'indennità per mancato godimento del terreno oggetto del procedimento ablatorio durante il periodo di legittima occupazione dello stesso.

Estratto: «E’ infondata anche la censura sull’assenza del finanziamento, in quanto è agli atti la concessione del mutuo 27.1.1994 da parte della Cassa Depositi e Prestiti (doc.6 Comune).IV. Quanto al decreto di occupazione di urgenza, esso è atto di mera attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori (Consiglio Stato, IV, 8.6.2007, n. 2999), ed è legittimamente vincolato dalle valutazioni discrezionali compiute in tale sede.Infine, per costante giurisprudenza ( Consiglio Stato sez. IV, 25 marzo 2003 n. 1545), la determinazione dell' indennità di occupazione d' urgenza può essere effettuata in epoca successiva al provvedimento di occupazione, che quindi può legittimamente limitarsi solo a prevederla, come appunto è avvenuto nel caso di specie (fermo restando che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie mancato pagamento al soggetto espropriato dell'indennità per mancato godimento del terreno oggetto del procedimento ablatorio durante il periodo di legittima occupazione dello stesso: T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 1 aprile 2008 , n. 1718; T.A.R. Basilicata Potenza, 27 dicembre 2007, n. 868).»

Sintesi: In ordine alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione legittima, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. b), D. Lgs. 80/98, come modificato dall’art. 7, Legge 205/2000, e dell’art. 20, Legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Estratto: «Di seguito, va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione della domanda di condanna al pagamento della indennità di occupazione legittima, proposta dal Comune di Avola.L’eccezione deve essere accolta sussistendo, al riguardo, pacificamente, la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. b), D. Lgs. 80/98, come modificato dall’art. 7, Legge 205/2000, e dell’art. 20, Legge 22 ottobre 1971, n. 865 (ex multis, Cassazione, SU civili, 5 agosto 2009, n. 17944; TAR Lazio – Roma, Sez. I, 15 gennaio 2009, n. 220; TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 24 novembre 2009, n. 1945).Il periodo di occupazione legittima, riguardo al quale sussiste la giurisdizione della Corte di Appello in ordine alla determinazione della indennità, va dalla immissione in possesso, avvenuta il 31 maggio 1990, giusto verbale redatto dall’incaricato del Comune di Avola (all. n. 10 al ricorso nr. 2697/2000), fino al 22 febbraio 1997.»

Sintesi: La domanda diretta a conseguire il pagamento dell'indennità di occupazione legittima esula dalla giurisdizione del GA.

Estratto: «6. Non è neppure dovuto alcun risarcimento dei danni derivanti da mancata utilizzazione del bene durante l’occupazione, ossia dal 6 novembre 1999 al 6 novembre 2004, così come domandato in ricorso. Per quel lasso temporale la perdita del possesso è, infatti, conseguente ad un’attività legittima dell’amministrazione, perché sorretta dal decreto d’occupazione d’urgenza (i cui termini, secondo quanto riferito dalla difesa del Sindaco, sarebbero stati pure prorogati). Nessun risarcimento può, dunque, essere liquidato per quel periodo, per il quale spetterebbe, invece, l’indennità da occupazione legittima (qui non domandata e rispetto alla quale, comunque, il giudice amministrativo non ha giurisdizione).»

Sintesi: Per la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento dell’indennità di occupazione anche per il periodo in cui la stessa è da ritenere legittima, permane la giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «5E’, invece, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo l’ulteriore domanda , per la verità formulata passim dai ricorrenti, di condanna del Comune al pagamento in loro favore dell’indennità di occupazione anche per il periodo in cui la stessa è da ritenere legittima.Per tale domanda, infatti, ai sensi dell'art. 34 comma 3 lett. b), D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80, permane la giurisdizione del giudice ordinario (Cfr. Cass. SS.UU. 15 ottobre 2003 n. 15471, 24 aprile 2007 n. 9847, T.A.R. Campania Napoli, sez. V 26 ottobre 2004 n. 15428, T.A.R. Puglia Lecce, sez. I 23 settembre 2003 n. 6200).»

Sintesi: La domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione, ratione temporis, della L. n. 80 del 1998, art. 34, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, comma 1, lett. b); ciò anche in ipotesi di connessione con domanda risarcitoria rientrante nella giurisdizione del GA.

Estratto: «Quanto alla domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima, essa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione, ratione temporis, della L. n. 80 del 1998, art. 34, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, comma 1, lett. b), (Cass., sez. un., 15 ottobre 2003, n. 15471, m.567471, Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29527, m. 605957).Nè l'evidente connessione tra le due domande può giustificare l'attribuzione di entrambe allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza "il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione" (Cass., sez. un., 15 maggio 2003, n. 7621, m. 563148).»

Sintesi: La domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione, ratione temporis, della L. n. 80 del 1998, art. 34, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, comma 1, lett. b); ciò anche in ipotesi di connessione con domanda risarcitoria rientrante nella giurisdizione del GA.

Estratto: «2. Come già chiarito, gli attori hanno fatto valere nel giudizio di merito due distinte pretese, avendo richiesto la condanna dell'A.N.A.S. s.p.a. sia al pagamento dell'indennità di occupazione legittima sia al risarcimento dei danni per l'occupazione appropriativa.Delle due domande la prima, quella relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima, rientra nella giurisdizione del giudice ordinarie, in applicazione, ratione temporis, della L. n. 80 del 1998, art. 34, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, comma 1, lett. b), (Cass., sez. un., 15 ottobre 2003, n. 15471, m. 567471, Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29527, m. 605957).Rientra invece nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, posto che, secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza sia costituzionale sia di legittimità, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l'agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario in casi del tutto marginali, perché la dedotta illegittimità dei provvedimenti dannosi non esclude di per sé la giurisdizione amministrativa, cui sono sottratti solo i comportamenti tenuti in carenza di potere o in via di mero fatto (C. cost., n.. 204/2004, C. cost., n. 191/2006, C. cost., n,. 140/2007, Cass., sez. un., 13 giugno 2006, n. 13659, m. 589535, Cass., sez. un., 15 giugno 2006, n. 13911, m. 590679, Cass., sez. un., 28 novembre 2007, n. 24668, m. 600716).Nè l'evidente connessione tra le due domande può giustificare l'attribuzione di entrambe allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza "il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione" (Cass., sez. un., 15 maggio 2003, n. 7621, m. 563148).»

Sintesi: L'indennizzo da occupazione d'urgenza rientra nella competenza giurisdizionale attribuita al giudice ordinario dall’articolo 53, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001.

Estratto: «8) L’accertata infondatezza delle censure di legittimità dedotte dalla parte ricorrente comporta la reiezione della domanda di annullamento degli atti amministrativi impugnati.La pretesa alla liquidazione del danno provocato dall’occupazione d’urgenza, invece, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto rientrante nella competenza giurisdizionale attribuita al giudice ordinario dall’articolo 53, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001 in materia di indennizzo da attività lecita, e dovrà essere riproposta a quest’ultimo giudice nel termine e con le modalità previste dall’articolo 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.»

Sintesi: Esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella dell'A.G.O., la domanda relativa al riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge), in relazione alla quale, infatti, continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001.

Estratto: «1. Va, in primo luogo, esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione, svolta nella fattispecie in esame, dalla difesa erariale, con riferimento alla domanda del ricorrente, ritenuta comprensiva della liquidazione dell’indennità di occupazione, che ricadrebbe nella sfera di giurisdizione della Corte d’Appello.Va premesso che subito dopo l’emanazione della sentenza del Tribunale Civile di Catanzaro n. 282 depositata il 20.5.2004, declinatoria della giurisdizione ordinaria in relazione alla vicenda in esame, è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale 6.7.2004 n. 204, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nella parte in cui prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia (pronuncia ribadita dalla stessa Corte Costituzionale, con sentenza 28 luglio 2004, n. 281, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, del medesimo D. Lgvo n. 80 del 1998, nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno).Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 11 maggio 2006 n. 191, è intervenuta sul tema del riparto nella materia delle occupazioni appropriative della p.a., per esaminare il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), in tema di devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del D. L.gvo 8 giugno 2001, n. 325 (trasfuso nel D..P.R. n. 327 del 2001), nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a «i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.Invero, la Consulta, con tale intervento, recuperando una distinzione già elaborata nella fase di vigenza dell'art. 34 del D.P.R. n. 80 del 1998 tra "comportamenti (appropriativi) amministrativi" e "comportamenti (appropriativi) meri", ovvero tra occupazione “appropriativa” ed occupazione “usurpativa”, ha, in sostanza, affermato il principio secondo cui è legittima (e resta ferma) l'attribuzione al G.A. della giurisdizione esclusiva sulle prime ipotesi (occupazione “appropriativa” da comportamento "amministrativo", cioè a dire basata su comportamenti riconducibili, sia pur mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quale una dichiarazione di pubblica utilità "a monte", ancorché "scaduta"), mentre è incostituzionale (e, dunque, cade) quella sulle seconde ipotesi (occupazione “usurpativa” da comportamento "mero", cioè a dire derivante da comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere).Orbene, calando le regole di diritto ora enunciate nella fattispecie concreta all'odierno esame del Collegio, emerge in tutta evidenza l'ascrivibilità del caso pratico di che trattasi - occupazione d'urgenza originariamente legittima, poi asseritamente divenuta illegittima per scadenza del termine quinquennale senza perfezionamento della procedura ablatoria di asservimento - alla prima tipologia di fattispecie, quella delle occupazioni cd."appropriative", seguenti a comportamenti "amministrativi", riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, come tali ascrivibili senz'altro alla sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo (Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12).Esula, invece, dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella dell'A.G.O., il capo della domanda relativo al riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge), in relazione alla quale, infatti, continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001 ("Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa"), in base alla quale deve ritenersi tuttora applicabile la previsione del comma quarto dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971 (ancorché formalmente abrogata dal testo unico del 2001), la quale prevede: "Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili".»

Sintesi: Resta esclusa dalla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di liquidazione dell’indennità relativa al periodo di occupazione legittima del fondo, operando al riguardo la riserva al giudice ordinario disposta dall’art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001.

Estratto: «2.2. Resta, invece, esclusa dalla giurisdizione del giudice amministrativo, come rilevato dall’amministrazione provinciale con riferimento al capo di domanda dei ricorrenti inerente la pretesa di inclusione nel quantum debeatur anche delle somme relative al periodo di occupazione legittima, sempre seguendo pacifica giurisprudenza, la domanda di liquidazione dell’indennità relativa al periodo di occupazione legittima del fondo.Per tale periodo, infatti, resta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, continuando ad operare, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall’art. 53, comma 3, del d.p.r. n. 327 del 2001 (“Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”), disposizione in base alla quale deve ritenersi tuttora applicabile la previsione del comma quarto dell’art. 20 della legge n. 865 del 1971 – ancorché formalmente abrogata dal testo unico del 2001 – in base alla quale “Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.”.»

Sintesi: Resta esclusa dalla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di liquidazione dell’indennità relativa al periodo di occupazione legittima del fondo.

Estratto: «3.2. Resta, invece, esclusa dalla giurisdizione del giudice amministrativo, sempre seguendo pacifica giurisprudenza, la domanda di liquidazione dell’indennità relativa al periodo di occupazione legittima del fondo.E ciò, si osserva, con riferimento al capo di domanda, poi sviluppato dalla ricorrente nella memoria difensiva finale, inerente la pretesa di inclusione nel quantum debeatur anche delle somme relative al periodo di occupazione legittima (e con gli esiti di cui anche al punto 7). Per tale periodo, infatti, resta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, continuando ad operare, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall’art. 53, comma 3, del d.p.r. n. 327 del 2001 (“Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”), disposizione in base alla quale deve ritenersi tuttora applicabile la previsione del comma quarto dell’art. 20 della legge n. 865 del 1971 – ancorché formalmente abrogata dal testo unico del 2001 – in base alla quale “Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.”.»

Sintesi: In ordine alla domanda volta a chiedere il risarcimento del danno per il periodo quinquennale di occupazione di urgenza (indennità dovuta per occupazione legittima), sussiste la giurisdizione del GO.

Estratto: «Parte ricorrente nella sua richiesta prima risarcitoria e poi restitutoria viene anche a chiedere il risarcimento per il periodo quinquennale di occupazione di urgenza (indennità dovuta per occupazione legittima); a riguardo vi è un difetto di giurisdizione in capo all’adito G.A. e ciò a vantaggio di quella del G.O., giusta lettera b) terzo comma art. 34 del d.lgs. n. 80/98 del seguente tenore: “Nulla è innovato in ordine … alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione della indennità, in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”. Sul punto ed in applicazione del principio della translatio iudicii di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 12 marzo 2007 n. 77, il processo deve essere riassunto dinanzi a quello munito di giurisdizione ed entro 6 mesi dalla comunicazione della presente, restando impregiudicati gli effetti sostanziali e processuali prodottisi dinanzi al giudice non competente (CdS Sez. VI, n. 474/2009).»

Sintesi: Della domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione legittima conosce il GO.

Estratto: «Da ultimo, non appare discutibile la permanenza della potesta’ giurisdizionale in capo al giudice ordinario competente a conoscere della proposta domanda di pagamento della indennita’ di occupazione legittima (D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 3, lett. B nel testo di cui alla L. n. 205 del 2000, art 7, comma 1, lett. B; D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, comma 3).»

Sintesi: Nell’attuale riparto di giurisdizione, qualsiasi controversia relativa all’indennità da occupazione legittima deve essere proposta innanzi al giudice ordinario.

Estratto: «Occorre preliminarmente dichiarare il difetto di giurisdizione per ciò che attiene alla domanda relativa al pagamento della indennità di occupazione legittima (si veda a pagina 8 del ricorso); invero, nell’attuale riparto di giurisdizione, qualsiasi controversia relativa all’indennità da occupazione legittima deve essere proposta innanzi al giudice ordinario (tra le tante, T.A.R. Abruzzo Pescara, 28 novembre 2008, n. 948; T.A.R. Campania Napoli, 1 aprile 2008, n. 1718).»

Sintesi: Della domanda di pagamento dell’indennità riferita a porzione di terreno occupato in forza di decreto autorizzatorio, conosce il G.O.

Estratto: «Con riferimento alla domanda di pagamento dell’indennità stabilita con la determinazione n. 1027/96, per la porzione di superficie occupata in forza del provvedimento in questione, la stessa, ferma restando la sua assoluta genericità, è da dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione poiché la cognizione sulla stessa...
[...omissis...]

Sintesi: Qualsiasi controversia relativa all’indennità da occupazione legittima deve essere proposta innanzi al giudice ordinario.

Estratto: «Deve invece essere accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione per la parte relativa alla richiesta dell’indennità di occupazione legittima protratta tra il 22 febbraio 1986 e il 22 febbraio 1995. Ed invero, nell’attuale riparto di giurisdizione, qualsiasi controversia relativa all’indennità da occupazione legittima deve essere proposta innanzi al giudice ordinario (tra le tante, T.A.R. Abruzzo Pescara, 28 novembre 2008, n. 948; T.A.R. Campania Napoli, 1 aprile 2008, n. 1718).»

Sintesi: In ordine alla richiesta di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea, sussiste la giurisdizione del GO.

Estratto: «Entrambe le parti hanno dedotto la seguente situazione di fatto: A) con Delib. n. 2 del 2000, del direttore Generale della ASL (OMISSIS) è stato riapprovato il progetto esecutivo del 1^ lotto del nuovo ospedale di (OMISSIS) e sono stati stabiliti i termini per il compimento delle opere (23 marzo 2002) e delle espropriazioni...
[...omissis...]

Sintesi: Ogni doglianza relativa al quantum dell’indennità di occupazione non attiene alla legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza, né alla logicità e congruità della motivazione che lo stesso deve contenere; tali doglianze si concretano necessariamente in un'opposizione alla stima di detta indennità che, in base al combinato disposto degli artt. 50 (cui rinvia l'art. 22 bis) e 53 DPR 327/2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «5. D'altra parte la stessa decisione ha accertato che il provvedimento di occupazione ex art. 22 bis, conteneva la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, calcolata in base alla pacifica natura agricola del terreno.E tanto era sufficiente ad escludere i vizi di legittimità dedotti dai ricorrenti posto che ogni altra doglianza relativa al quantum di detto indennizzo, ai criteri stabiliti per quantificarlo dagli art. 37 e segg., alla possibilità di includervi il valore dei materiali di cava estratti ed estraibili, nonché in caso contrario di denunciare il contrasto di dette norme con il precetto contenuto nell'art. 42 Cost., nonché con l'art. 1 del protocollo 1 aggiuntivo alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, non attiene alla legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza, - né alla logicità e congruità della motivazione che lo stesso deve contenere. Ma si concreta necessariamente in un'opposizione alla stima di detta indennità che in base al combinato disposto degli artt. 50 (cui rinvia l'art. 22 bis) e 53 del citato T.U. appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (comma 3), e quindi alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello (art. 50, u.c., e art. 54), ovvero al Tribunale regionale delle acque pubbliche ove la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea dei fondi avvenga "in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque" (T.U. sulle acque appr. con R.D. n. 1775 del 1933, art. 140 lett. d).»

Sintesi: In merito alla pretesa relativa all’indennità dovuta per i periodi di occupazione legittima, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la relativa giurisdizione al giudice ordinario.

Estratto: «9. Per quanto invece riguarda la pretesa relativa all’indennità dovuta per i periodi di occupazione legittima, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la relativa giurisdizione al giudice ordinario (Cass. Sez. Un. N. 26044 del 30.10.2008), considerato altresì che nell’ordinanza sul regolamento preventivo di giurisdizione la Corte si è pronunciata soltanto con riferimento alle pretese risarcitorie e non già con riferimento alla domanda volta al conseguimento dell’indennità.»

Sintesi: La domanda avente ad oggetto l’indennità per l’occupazione legittima, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «A tale data occorre fare riferimento per determinare la misura del risarcimento derivante dalla occupazione dell’immobile, divenuta senza titolo in seguito alla inefficacia della procedura ablatoria, non conclusa con un tempestivo provvedimento espropriativo.L’appellante afferma di avere diritto all’indennità per l’occupazione legittima, nel periodo quinquennale compreso tra il 2 dicembre 1992 e il 2 (rectius 1) dicembre 1997. Detta domanda, tuttavia, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.»

Sintesi: La domanda volta alla quantificazione ed al pagamento della giusta indennità di occupazione legittima, rientra nella competenza in unico grado della Corte di appello.

Estratto: «Oggetto del presente giudizio è la domanda avanzata dagli attori di risarcimento del danno sia per la perdita della proprietà di parte del fondo di cui in premessa - in ragione della irreversibile trasformazione del medesimo a seguito della esecuzione sullo stesso di opera pubblica - sia per la occupazione illegittima.Deve ritenersi, invece, estranea al thema decidendum la quantificazione della indennità di occupazione legittima atteso l'esclusivo riferimento in atto di citazione ad una domanda di natura risarcitoria e la mancata accettazione del contraddittorio da parte dei convenuti della domanda nuova. Per altro la domanda volta alla quantificazione ed al pagamento della indennità esula dalla competenza per materia del tribunale adito, intatti, che in tema di espropriazione per pubblica utilità, la domanda di risarcimento del danno derivante da occupazione appropriativa rientra nella ordinaria competenza del tribunale, mentre quella di determinazione della giusta indennità di occupazione legittima, ove la procedura, come nel caso di specie, sia avvenuta secondo le forme di cui alla L. n. 865/1971, espressamente richiamata nel decreto di occupazione di urgenza, rientra nella competenza in unico grado della corte di appello. Va aggiunto che la incompetenza per materia, ex art. 38 c.p.c. nella formulazione precedente alle modifiche apportate con la L. n. 353/1990, applicabile ratione temporis al giudizio, e sollevabile di ufficio in ogni stato e grado.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.