La domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione legittima: giurisdizione e competenza

Sintesi: In ordine alla richiesta di liquidazione della indennità di occupazione legittima, sussiste la giurisdizione del GO; la situazione che viene in rilievo si pone, infatti, al di fuori dell’ambito cognitivo del giudice amministrativo proprio perché non si controverte in ordine alla spettanza o meno di un ristoro patrimoniale per attività illegittima posta in essere dalla P.A ( ipotesi per la quale è sancita dall’art.35 del dlgs n.80/98 la giurisdizione del g.a.), ma unicamente della contestazione di una questione patrimoniale per la quale sussiste da sempre la giurisdizione del giudice civile.

Estratto: «Rimane da esaminare il sesto motivo del gravame principale con cui parte appellante deduce la erroneità della statuizione con cui il Tar ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla richiesta di liquidazione della indennità per occupazione legittima.Il motivo è privo di pregio, risultando corretta la decisione di declinare da parte del giudice amministrativo la propria giurisdizione.Invero, la situazione che viene in rilievo si pone al di fuori dell’ambito cognitivo del giudice amministrativo proprio perché non si controverte in ordine alla spettanza o meno di un ristoro patrimoniale per attività illegittima posta in essere dalla P.A ( ipotesi per la quale è sancita dall’art.35 del dlgs n.80/98 la giurisdizione del g.a. ) ma unicamente della contestazione di una questione patrimoniale per la quale sussiste da sempre la giurisdizione del giudice civile.»

Sintesi: In ipotesi di occupazione senza titolo di un bene del demanio, ogni questione circa il pagamento delle somme dovute da parte dell'occupante attiene esclusivamente a questioni di diritto soggettivo, con conseguente sussistenza al riguardo della giurisdizione del giudice ordinario, poiché si tratta di una questione che concerne la quantificazione dell'indennizzo preteso dalla p.a. per l'occupazione "sine titulo" del bene e in cui è assente qualsiasi profilo di esercizio autoritativo del potere della pubblica amministrazione.

Estratto: «In via preliminare deve essere affrontata la questione concernente la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice amministrativo adito. E, al riguardo, si puntualizza che, in sede di trattazione orale del ricorso, il Collegio ha provveduto a dare alle parti il relativo avviso ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., prendendone contestualmente atto a verbale.Il ricorrente, preliminarmente alla trattazione dei singoli motivi di censura, si è premurato di argomentare approfonditamente la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo adito, sostenendo la tesi che, nel caso di specie, questa sarebbe fondata sulla circostanza che si tratterebbe di una concessione amministrativa avente ad oggetto un bene demaniale statale ancora in corso di validità al momento dell’intimazione e soprattutto nell’arco temporale preso a riferimento dalla predetta intimazione.L’amministrazione ha, invece, mostrato di ritenere che l’occupazione di cui trattasi fosse abusiva proprio in quanto non sorretta da un legittimo titolo di godimento dell’immobile rappresentato dalla relativa concessione amministrativa.E, tuttavia, la tesi del ricorrente non persuade per le considerazioni che seguono.Si premette che il periodo interessato dal provvedimento impugnato è esclusivamente quello successivo alla classificazione dell’immobile di cui trattasi nei beni appartenenti al demanio pubblico dello Stato a decorrere dalla data del 4.6.1990 (con il passaggio dal patrimonio indisponibile al demanio).E, tuttavia, già con la nota dell’Ufficio del Registro del 20.10.1979 - quando il bene è stato acquisito per eredità al patrimonio indisponibile dello Stato- il ricorrente è stato invitato al pagamento dell’ “indennizzo d’occupazione” in attesa delle determinazioni della Direzione generale del demanio in ordine all’utilizzazione dell’intero immobile ovvero “all’eventuale concessione amministrativa in favore della S.V.”. Con la nota di cui al prot. n. 2885 del 7.11.1995 il Dipartimento delle entrate ha comunicato l’intervenuta classificazione, dando atto altresì che “gli eventuali contratti di locazione stipulati quando il bene era annoverato nel Patrimonio dello Stato, scaduti o ancora vigenti, non si intendono/intenderanno tacitamente rinnovabili ed ogni futura regolarizzazione contrattuale dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione Compartimentale in indirizzo e si configurerà come “concessione” a tempo determinato e non “locazione”.”.Nel caso di specie manca, tuttavia, un atto formale di concessione amministrativa dell’immobile di cui trattasi; è, pertanto, comprovato in atti, che il ricorrente abbia continuato ad occupare l’immobile, successivamente al 1979 e ancora successivamente al 1990, senza alcun provvedimento formale di concessione dello stesso in suo favore.Risulta, inoltre, dalla nota dell’Intendenza di Finanze di cui al prot. n. 78228/90 del 26.2.1993, che il contratto di locazione è scaduto in data 31.12.1989 e che è stata data regolare disdetta da parte dell’amministrazione, con la conseguenza che, a decorrere dalla data dell’1.1.1990, effettivamente il ricorrente si trova nella situazione di occupante abusivo dell’immobile.Infine in tutte le note intercorse tra le parti e con le quali è stato richiesto il pagamento, si fa espresso riferimento all’indennizzo da abusiva occupazione a decorrere dalla data dell’1.1.1990.Né può fondatamente ritenersi che la qualificazione in termini di occupazione legittima sorretta da idoneo titolo concessorio possa conseguire, come espressamente dedotto in ricorso, dal contenuto dell’ordinanza cautelare di accoglimento n. 1292/1993 del 27.5.1993, resa nel giudizio di cui al rg. n. 7285/1993, con il quale è stata, appunto, impugnata l’ordinanza di rilascio dell’immobile di cui trattasi del 1993, adottata dall’amministrazione proprio sulla base del presupposto che si trattasse di un’occupazione abusiva; premesso che non è stata depositata in copia agli atti la richiamata ordinanza, al fine di verificare con quale argomentazione specifica l’istanza cautelare sia stata in concreto accolta, giova, comunque , rilevare che il relativo ricorso è stato dichiarato perento con decreto presidenziale n. 21593/2010 del 28.6.2010 non opposto e l’ordinanza cautelare ha, pertanto, perso efficacia.Conclusivamente deve fondatamente ritenersi che si tratti effettivamente, come sostenuto da parte dell’amministrazione, di un’occupazione abusiva dell’immobile.E, per giurisprudenza consolidata nella materia, nell'ipotesi di occupazione senza idoneo titolo di bene del demanio ogni questione circa il pagamento delle somme dovute da parte dell'occupante attiene esclusivamente a questioni di diritto soggettivo, con conseguente sussistenza al riguardo della giurisdizione del giudice ordinario, proprio poiché si tratta di questione che investe nella sostanza la quantificazione dell'indennizzo preteso dalla p.a. per l'occupazione "sine titulo" del bene e in cui è assente qualsiasi profilo di esercizio autoritativo del potere della pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012, n. 3456; T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 4 novembre 2008, n. 9569). In sostanza la controversia avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento del canone dovuto per l'occupazione abusiva di area demaniale attiene a questioni meramente patrimoniali, senza alcun coinvolgimento di discrezionalità amministrativa o di poteri esercitati dall’amministrazione procedente a tutela di interessi generali.»

Sintesi: La controversia avente a oggetto la debenza dell’indennizzo a titolo di occupazione abusiva di area demaniale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, riguardando essa i rispettivi diritti soggettivi delle parti nell’ambito di un rapporto paritetico.

Estratto: «1. – La società ricorrente domanda l’annullamento del provvedimento, di cui epigrafe, con il quale l’Agenzia del Demanio, sede di Cagliari, ha richiesto il pagamento di quanto dovuto dalla società per l’abusiva occupazione di terreni demaniali, a titolo di indennità di occupazione e di interessi legali, in località Cala Battistoni nel territorio del Comune di Arzachena (catasto fabbricati, fg. 10, mappale 3088).2. – Avverso il predetto provvedimento, nonché gli altri atti meglio indicati in epigrafe, con il ricorso in esame la società ricorrente deduce cinque articolate censure. 3. – Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si tratta di controversia che ha per oggetto la quantificazione e riscossione degli indennizzi da abusiva occupazione di arre demaniali marittime. Nel merito, conclude per il rigetto del ricorso in ragione della sua infondatezza.4. - All’udienza pubblica del 17 luglio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.5. - Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.6. - Come emerge dalla esposizione in fatto, l’atto impugnato riguarda la richiesta di pagamento di indennità per occupazione abusiva La controversia ha dunque per oggetto la contestazione di somme che si affermano dovute a titolo di risarcimento del danno subito dall'amministrazione, al di fuori di un rapporto autoritativo, nella specie inesistente.La giurisprudenza sul punto è ormai puntuale e diffusa nell'affermare la giurisdizione della magistratura ordinaria in tutti i casi nei quali le pretese dell'amministrazione riguardino somme dovute per l'occupazione senza titolo di beni del demanio come avvenuto nella specie. Si veda Cass. SS.UU. Civili, 19 novembre 2001, n. 14543, secondo cui «È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia attinente a pretesa creditoria dell'Amministrazione finanziaria, per somme che si assumano dovute in dipendenza della occupazione senza titolo di un bene del demanio, pure se detta controversia riguardi sanzioni amministrative applicate a carico dell'occupante, ed insorga in via di opposizione ad ingiunzione di pagamento, dovendosi escludere sia la giurisdizione delle commissioni tributarie, venendo in discussione materia diversa da quelle di pertinenza delle stesse, sia quella del giudice amministrativo, trattandosi di problematica relativa a rapporti di dare - avere, senza alcuna interferenza su atti o provvedimenti relativi a concessione del bene pubblico».7. - Della questione si è occupato recentemente anche il Consiglio di Stato, decidendo sull’appello proposto nei confronti di un precedente della sezione (si trattava di T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 settembre 2004, n. 1399), rammentando che «la S.C. ha chiarito che la controversia avente a oggetto la debenza dell’indennizzo a titolo di occupazione abusiva di area demaniale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, riguardando essa i rispettivi diritti soggettivi delle parti nell’ambito di un rapporto paritetico; né rileva, in contrario, la prospettazione, da parte dell’occupante, dell’esistenza di una concessione desumibile dal comportamento per facta concludentia della p.a., tale prospettazione non potendo di per sé valere a mutare l’oggetto della controversia in un accertamento relativo all’esistenza di una concessione (cfr. Cass. Civ., sez. un., 8 luglio 2003, nr. 10731). In altri termini, in un caso del genere l’esistenza o meno della concessione addotta quale fatto impeditivo di una pretesa patrimoniale avanzata dall’Amministrazione può essere accertata incidentalmente dal giudice ordinario, non costituendo l’oggetto principale del giudizio (cfr. Cass. Civ., sez. un., 16 gennaio 2009, nr. 953). Ciò si ricava, del resto, proprio dall’art. 5 della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034 (applicabile ratione temporis alla fattispecie e oggi sostituito dall’art. 133, comma 1, lettera b), cod. proc. amm.), il quale, nel devolvere al giudice amministrativo la cognizione esclusiva delle controversie relative ai rapporti di concessione di beni pubblici, riserva però all’Autorità giudiziaria ordinaria quelle relative alle pretese patrimoniali ad esse connesse (indennità, canoni e altri corrispettivi), senza che rilevi il titolo in base al quale queste sono azionate (cfr. Cass. Civ., sez. un., 5 marzo 2008, nr. 5912)».»

Sintesi: Va dichiarato il difetto di giurisdizione del G. A. a conoscere della domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima quinquennale, maggiorata dei relativi accessori di legge, spettando tale domanda alla cognizione del G. O.

Estratto: «Preliminarmente, in accoglimento della corrispondente eccezione di parte resistente, va dichiarato il difetto di giurisdizione del G. A. a conoscere della domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima quinquennale, maggiorata dei relativi accessori di legge, spettando tale domanda alla cognizione del G. O., come sancito dalla legge e come confermato dall’analisi della giurisprudenza consolidata, per la quale si veda, tra le tante, la massima che segue: “Ai sensi dell’art. 133 lett. g) c. p. a. rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle P. A. in materia di espropriazione per pubblica utilità; tuttavia, è lasciata ferma la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. Ne consegue che sulla domanda relativa alla condanna al pagamento dell’indennità nel periodo di occupazione legittima non sussiste la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo” (T. A. R. Calabria – Catanzaro – Sez. I, 25 giugno 2013, n. 707).»

Sintesi: La domanda ad oggetto l'indennità di occupazione legittima non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo invece alla cognizione del giudice ordinario.

Estratto: «3) Un terzo punto controverso è dato dalla mancata inclusione tra le voci di danno del mancato godimento del bene, sottratto alla disponibilità della parte ricorrente, nonché del maggior danno ex art. 1224 cod.civ., che i CTU considerano assorbito nel calcolo degli interessi sui mancati redditi.La difesa di parte ricorrente chiede applicarsi l’art. 50 del DPR n. 327/2001, commisurando l’indennità per il periodo di occupazione legittima in ragione del 12° annuo del valore venale del bene, domanda che non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo invece alla cognizione del giudice ordinario.Chiede poi il riconoscimento dell’indennizzo per indisponibilità e mancato godimento del bene, pari al 5% annuo del valore venale dal momento della presa di possesso fino alla restituzione, ed il danno non patrimoniale, entrambe le voci ex art. 42 bis DPR n. 327/2001.Chiede infine su tali somme l’applicazione dell’indennizzo ex art. 1224 cod.civ., con interessi e rivalutazione monetaria per ciascuna annualità, costituendo il risarcimento da occupazione illegittima un debito di valore.Quanto alle prime due voci di danno, non può farsi riferimento all’art. 42 bis del DPR 327/2001, poiché quest’ultimo presuppone il trasferimento della proprietà a favore dell’Ente che utilizza senza titolo il bene privato, mentre nel caso sottoposto all'esame del Collegio il terreno va restituito al proprietario.Spetta dunque a quest’ultimo offrire la prova dell’esistenza di danni ulteriori rispetto a quelli derivanti dal mancato reddito del terreno, presi in considerazione dai CTU.Mancando tale dimostrazione, va ritenuto esaustivo quanto affermato dai CTU, ovvero che in tale ristoro “nel contesto rurale, dimensionale ed applicativo della vertenza .. sono già contenute sia la realtà economica che le categorie ..imprenditoriali di riferimento”.Invece, quanto alle somme riconosciute a titolo di risarcimento danni, rappresentate dalla mancata percezione del reddito del terreno, va ritenuto che “il danno per mancata utilizzazione del bene deve essere calcolato assumendo come valore base il mancato reddito ritraibile per ciascun anno del periodo di occupazione illegittima e fino alla data dell'atto con il quale si realizzerà l'effetto traslativo della proprietà ….; a tali somme andranno aggiunti la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice Istat e gli interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate. Dalla somma complessivamente determinata dovrà essere detratta, naturalmente, ogni altra somma che sia stata corrisposta al ricorrente a titolo indennitario o risarcitorio, come ad esempio somme già versate a titolo di indennità di esproprio nonché l'indennità di occupazione d'urgenza eventualmente riscossi.»

Sintesi: In relazione alla domanda di pagamento dell’indennità prevista per il periodo di occupazione legittima, è pacifico in giurisprudenza che si tratta di domanda devoluta alla cognizione del G.O. e non del G.A.

Estratto: «Evidenziato che, nella fattispecie per cui è causa, la questione va risolta nel senso della declaratoria del difetto di giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo, per le seguenti ragioni:- come rileva la difesa comunale, la deliberazione della Giunta Municipale di S. Giorgio a Liri n. 84 del 13 giugno 1978, recante autorizzazione all’occupazione d’urgenza di aree...
[...omissis...]

Sintesi: In ordine alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione legittima sussiste pacificamente la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. b), D. Lgs. 80/98, come modificato dall’art. 7, Legge 205/2000, e dell’art. 20, Legge 22 ottobre 1971, n. 865. Pertanto, tale domanda ricade nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario, e specificamente in quella della Corte d’Appello in unico grado competente per territorio.

Estratto: «Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione della domanda di condanna al pagamento della indennità di occupazione legittima, proposta dal Comune resistente.L’eccezione deve essere accolta sussistendo, al riguardo, pacificamente, la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. b), D. Lgs. 80/98, come modificato dall’art. 7, Legge 205/2000, e dell’art. 20, Legge 22 ottobre 1971, n. 865 (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 22 dicembre 2011, n. 28456; Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2010, n. 4825; Cassazione, SU civili, 5 agosto 2009, n. 17944; TAR Lazio – Roma, Sez. I, 15 gennaio 2009, n. 220; TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 24 novembre 2009, n. 1945).Il periodo di occupazione legittima, riguardo al quale sussiste la giurisdizione della Corte di Appello in ordine alla determinazione della indennità, va dalla immissione in possesso, avvenuta il 18 luglio 2001, giusto verbale redatto dall’incaricato del Comune resistente (allegato al ricorso sub 4), fino al 18 luglio 2006.Infatti, l'ordinanza sindacale n. 5682 del 21 giugno 2001 (allegata al ricorso sub 3) ha stabilito che l’occupazione d’urgenza «…dovrà avvenire entro tre mesi dalla data della presente Ordinanza e non potrà protrarsi oltre il termine di anni 5 (cinque) dalla data di immissione in possesso…».In proposito, il Consiglio di Stato ha avuto condivisibilmente modo di affermare che «…In relazione al termine iniziale [del periodo di occupazione illegittima], questo deve essere identificato nel momento in cui l'occupazione dell'area privata è divenuta illegittima, il che significa che decorre dalla prima apprensione del bene, ossia dalla sua occupazione, qualora l'intera procedura espropriativa sia stata annullata, oppure dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora invece questa prima fase sia rimasta integra. Ciò in considerazione che il fatto iniziale di occupazione, se non sono stati annullati tutti gli atti a decorrere dalla dichiarazione di pubblica utilità, diviene illegittimo solo successivamente, ed in ragione degli ulteriori vizi del procedimento, normalmente collegati alla mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio…» (Cons. Stato, Sez. IV, 20 luglio 2011, n. 4408; in tema, anche TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 3 agosto 2012, n. 1988).Pertanto, tale domanda ricade nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario, e specificamente in quella della Corte d’Appello in unico grado competente per territorio, avanti alla quale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cpa, è consentito riproporre il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.»

Sintesi: La censura ad oggetto la violazione dell’art. 22 bis DPR 327/2001, che si concreta in un'opposizione alla stima, in base al combinato disposto degli art. 50 e 53 del D.P.R. 327/2001, nonché dell’ art. 133, lett. g) del c.p.a., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «6.3.2. Il terzo ricorso per motivi aggiunti è anzitutto inammissibile per difetto di giurisdizione, nella parte in cui contesta l’ipotetica violazione dell’art. 22 bis del d.P.R. 327/01.La censura si concreta, infatti, in un'opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli art. 50 e 53 del D.P.R. 327/2001, nonché dell’ art. 133, lett. g) del c.p.a., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.»

Sintesi: Costituisce ius receptum, il principio che esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella del giudice ordinario, ogni domanda tesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge), in relazione alla quale continua a valere a tutti gli effetti la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, c. 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (ora, art. 133 comma 1, lett. g), c.p.a.).

Estratto: «Rileva in via preliminare il Collegio la parziale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di condanna al pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima.Invero, costituisce ius receptum, il principio che esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella del giudice ordinario, ogni domanda tesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge) in relazione alla quale continua a valere a tutti gli effetti la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, c. 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (ora, art. 133 comma 1, lett. g), c.p.a.).»

Sintesi: Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario quanto alla domanda di risarcimento per occupazione legittima, avente la stessa natura indennitaria.

Estratto: «I) Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario quanto alla domanda di risarcimento per occupazione legittima, avente quest’ultimo natura indennitaria.»

Sintesi: Esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella del giudice ordinario, la domanda tesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima in relazione alla quale continua a valere a tutti gli effetti la riserva disposta dall'art. 53 comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (ora, art. 133 comma 1, lett. g, c.p.a.).

Estratto: «Va, liminarmente, respinta l’articolata eccezione di difetto di giurisdizione alla luce del consolidato orientamento che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un'occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia...
[...omissis...]

Sintesi: Va individuato nel giudice ordinario quello cui compete provvedere sulla domanda avente ad oggetto la determinazione dell'indennità per il periodo di occupazione legittima dei terreni, poiché è destinato a trovare applicazione il D.Lgs. n. 325 del 2001, art. 53, comma 2 (come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010), anche qualora la domanda volta a far determinare l'indennità di occupazione non sia stata proposta in via alternativa a quella per risarcimento dei danni, ma è cumulata con essa.

Estratto: «Nel merito non v'è dubbio che il conflitto debba essere risolto in conformità alla statuizione del tribunale amministrativo, cioè individuando nel giudice ordinario quello cui compete provvedere sulla domanda avente ad oggetto la determinazione dell'indennità spettante ai ricorrenti per il periodo di occupazione legittima dei terreni di loro proprietà, poiché è destinato a trovare applicazione nel caso in esame il D.Lgs. n. 325 del 2001, art. 53, comma 2 (come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010), e perché la domanda dei ricorrenti volta a far determinare l'indennità di occupazione loro spettante non è stata proposta in via alternativa a quella per risarcimento dei danni, ma è stata cumulata con essa.»

Sintesi: Costituisce ius receptum, il principio che esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella del giudice ordinario, ogni domanda tesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge, in relazione alla quale continua a valere a tutti gli effetti la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, c. 2, d.p.r. n. 327 del 2001 (ora, art. 133 comma 1, lett. g, c.p.a.).

Estratto: «Rileva in via preliminare il Collegio la parziale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di condanna al pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima.Invero, costituisce ius receptum, il principio che esula dalla giurisdizione amministrativa...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Costituisce ius receptum il principio per cui esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella del giudice ordinario, ogni domanda tesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge), in relazione alla quale continua a valere a tutti gli effetti la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, c. 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (ora, art. 133 comma 1, lett. g), c.p.a.).

Estratto: «Rileva in via preliminare il Collegio la fondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Comune in ordine alla domanda di condanna al pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima.Invero, costituisce ius receptum, il principio che esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella del giudice ordinario, ogni domanda tesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge) in relazione alla quale continua a valere a tutti gli effetti la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, c. 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (ora, art. 133 comma 1, lett. g), c.p.a.).»

Sintesi: La domanda diretta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell’indennità di occupazione legittima esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, spettando a quella del giudice ordinario ogni domanda tesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge) in relazione alla quale continua a valere a tutti gli effetti la riserva in favore del giudice ordinario disposta dall’art. 53 comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 e dall’art. 133 comma 1, lett. g, CPA.

Estratto: «Quanto alla domanda, formulata in ricorso, diretta ad ottenere la condanna del Comune resistente al pagamento dell’indennità di occupazione legittima, si rileva che, come noto, esula dalla giurisdizione di questo giudice, spettando a quella del giudice ordinario, ogni domanda tesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge) in relazione alla quale continua a valere a tutti gli effetti la riserva in favore del giudice ordinario disposta dall’art. 53 comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 e dall’art. 133 comma 1, lett. g, CPA (questo Tribunale, sez. II, 1 febbraio 2012, n. 132; TAR Campania, Napoli, sez. V, 14 giugno 2012, n. 2831; TAR Basilicata, sez. I, 6 aprile 2012, n. 144; TAR Toscana, sez. I, 1 marzo 2012, n. 407; CGA Sicilia, 9 febbraio 20120, n. 132; TARCampania, Salerno, sez. II, 7 novembre 2011, n. 1762).»

Sintesi: Della richiesta di indennizzo spettante ai destinatari di un provvedimento di occupazione di urgenza ex art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001 conosce il giudice ordinario in forza di quanto previsto dall’art. 53 del D.P.R. n. 327/2001.

Estratto: «Passando all’esame delle due ulteriori domande accessorie, il Collegio ritiene che la richiesta formulata al precedente punto 1) non attenga ad una ipotesi di risarcimento del danno, ma di indennizzo. Il valore perduto dai soggetti ricorrenti corrisponde infatti alla remunerazione garantita ai soggetti destinatari di un provvedimento di occupazione di urgenza dall’art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001. Di conseguenza il giudice adito non può che declinare la propria giurisdizione, essa appartenendo piuttosto al giudice ordinario in forza di quanto previsto dall’art. 53 del D.P.R. n. 327/2001, alla cui stregua “ Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” (ex plurimis e da ultimo, Cassazione Civile, SS.UU., ord. 22 dicembre 2011, n. 28343).»

Sintesi: Va devoluta al giudice ordinario la domanda di corresponsione del corrispettivo da occupazione legittima, considerato che essa riguarda somme dovute a titolo di mera indennità e non di risarcimento dl danno.

Estratto: «Su entrambe le domande dev’essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.Ed invero, il petitum della domanda di risarcimento del danno riguarda un’ipotesi di occupazione c.d. “usurpativa”, ossia realizzata al di fuori di un normale procedimento espropriativo...
[...omissis...]

Sintesi: Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda con cui i ricorrenti chiedono l’indennità per il periodo di occupazione legittima, atteso che, come oggi sancito dall’art. 133, primo comma, lett. f), cod. proc. amm., che ha confermato sul punto le previsioni di cui all’art. 34 d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7, primo comma, lett. b), legge n. 205/2000, spetta al giudice ordinario la cognizione della controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

Estratto: «Va, invece, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda con cui i ricorrenti chiedono l’indennità per il periodo di occupazione legittima, atteso che, come oggi sancito dall’art. 133, primo comma, lett. f), cod. proc. amm., che ha confermato sul punto le previsioni di cui all’art. 34 d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7, primo comma, lett. b), legge n. 205/2000, spetta al giudice ordinario la cognizione della controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. Va, quindi, indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm..»

Sintesi: Per il periodo di occupazione legittima spetta al proprietario non il risarcimento del danno, ma l’ordinaria tutela indennitaria, su cui, peraltro, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «Anche se per ragioni in larga misura diverse da quelle prospettate dal ricorrente, deve, invece, condividersi la tesi del Gurrieri secondo cui l’Amministrazione non ha dato corretta esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 1278 in data 7 giugno 2007.Al riguardo va, innanzitutto, precisato che, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, nessun risarcimento è dovuto per il periodo di occupazione legittima del suolo, in quanto, sebbene il procedimento espropriativo non sia stato definito nel termine previsto, la fase relativa all’occupazione, in difetto di qualsiasi impugnativa, risulta legittima ed efficace sino alla scadenza del termine previsto nei singoli decreti di occupazione.Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St., IV, n. 4408/2011), l’iniziale occupazione, qualora non siano stati annullati tutti gli atti a decorrere dalla dichiarazione di pubblica utilità, diviene illegittima solo dopo la scadenza del proprio termine di efficacia ed in ragione di ulteriori vizi del procedimento, normalmente collegati alla mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio.Ne consegue che per il periodo di occupazione legittima spetta al ricorrente, non il risarcimento del danno, ma l’ordinaria tutela indennitaria, su cui, peraltro, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.»

Sintesi: L'occupazione di urgenza è un momento normale del procedimento espropriativo, con la conseguenza che anche riguardo al procedimento di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. n. 865 del 1971, deve affermarsi la competenza, in unico grado, della corte di appello.

Estratto: «Invero, le domande promosse dal privato di condanna dell'ente pubblico al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e al risarcimento del danno da irreversibile trasformazione del suolo a seguito di esecuzione su di esso di un'opera pubblica, ancorché proposte nello stesso giudizio, spettano rispettivamente alla corte di appello, in unico grado, ed al giudice di primo grado, perché l'illecito aquiliano non può concettualmente realizzarsi durante il periodo di occupazione legittima.L'occupazione di urgenza, infatti, è un momento normale del procedimento espropriativo, con la conseguenza che anche riguardo al procedimento di determinazione dell'indennità , di occupazione temporanea ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. n. 865 del 1971, deve affermarsi la competenza, in unico grado, della corte di appello (cfr. Cass. 1412000 n. 350; Cass. 15122000 n. 15838; 1052001 n. 6480; Cass. 2092001 n. 11864).Deve, pertanto, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Salerno a decidere sulla domanda di indennizzo, essendo di contro competente, in unico grado, la Corte di Appello di Salerno.»

Sintesi: La domanda relativa all’accertamento della correttezza della determinazione della somma spettante a titolo di occupazione legittima, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 53, comma 3 d.p.r. n. 327/2001 (cfr. ora art. 133, comma 1, lett. g) ed f) cod. proc. amm.).

Estratto: «Per quanto riguarda la domanda di parte ricorrente relativa all’accertamento della correttezza della determinazione - operata dal decreto n. 36/2009 - della somma (pari ad €. 1.489,44) spettante a titolo di occupazione legittima, rileva il Collegio che detta controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 53, comma 3 d.p.r. n. 327/2001 (cfr. ora art. 133, comma 1, lett. g) ed f) cod. proc. amm.).Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. IV, 4.2.2011, n. 804 “In materia di espropriazione per pubblica utilità, l’attuale assetto del riparto di attribuzioni tra le due magistrature è nel senso di ritenere che, anche nel caso di procedimento espropriativo non soggetto alle norme del d.p.r. n. 327/2001, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo un’azione con la quale i proprietari di un’area hanno chiesto la restituzione del fondo, o in subordine il risarcimento dei danni, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione, ancorché originariamente avvenuti a seguito di una corretta dichiarazione di pubblica utilità. Rientra, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla richiesta dell’indennità di occupazione legittima, senza che l’eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno può giustificare l’attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.”.Analogamente Cass. civ., Sez. Un., 5.8.2009, n. 17944 ha rimarcato che “Si dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento danni da occupazione acquisitiva e del giudice ordinario sulla domanda di condanna al pagamento dell’indennità da occupazione legittima.”.Da quanto esposto discende la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda relativa all’accertamento della correttezza della determinazione - operata dal decreto n. 36/2009 - della somma spettante a titolo di occupazione legittima, in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.»

Sintesi: La domanda di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione d'urgenza deve essere conosciuta dal giudice ordinario.

Estratto: «Fondata è invece l’eccezione di difetto di giurisdizione in ordine alla richiesta di condanna del comune al pagamento dell’indennizzo per il periodo di occupazione legittima (dal 27.7.1988 al 28.7.1995).In effetti, la domanda di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione d'urgenza deve essere conosciuta dal giudice ordinario, ex art. 20 comma 4 L. n. 865 del 1971 (nel testo derivante dalla sentenza della Corte costituzionale 22.10.1990, n. 470), in quanto il legislatore, nel devolvere con l'art. 34 D. Lgs. 31.3.1998, n. 80 del 1998 (confermato, in materia espropriativa, dall’art. 53 comma 3 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327) al giudice amministrativo tutte le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia, ha espressamente escluso da tale ampio ambito giurisdizionale ("nulla è innovato") la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (Cass., SS.UU., 24.4.2007, n. 9847; T.A.R. Lombardia, I, 22.1.2004, n. 84).»

Sintesi: Ai sensi dell'art. 53 comma 3 DPR 327/2001 la giurisdizione del Giudice Ordinario comprende anche le indennità che devono essere corrisposte nel periodo di occupazione legittima, in quanto conseguenti all’emanazione di appositi provvedimenti di occupazione d’urgenza.

Estratto: «In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità per difetto di giurisdizione della domanda, volta ad ottenere il pagamento dell’indennità di occupazione d’urgenza, la quale, ai sensi dell’art. 50, comma 1, DPR n. 327/2001, va determinata in un dodicesimo dell’indennità di espropriazione spettante per ogni anno (ed in un dodicesimo della predetta indennità di occupazione per ogni mese o frazione di mese), in quanto tale domanda spetta, ai sensi dell’art. 53, comma 3, DPR n. 327/2001, alla cognizione del Giudice Ordinario. Al riguardo, va precisato che il predetto art. 53, comma 3, DPR n. 327/2001 statuisce la giurisdizione del Giudice Ordinario “per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”, per cui tale giurisdizione del Giudice Ordinario comprende anche le indennità, che devono essere corrisposte nel periodo di occupazione legittima, in quanto conseguenti all’emanazione di appositi provvedimenti di occupazione d’urgenza, non impugnati.»

Sintesi: Per quanto concerne l’indennità relativa all’occupazione legittima, la cognizione spetta al giudice ordinario, e deve dunque essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, secondo quanto evincibile anche dall’art. 133, lett. g), del cod. proc. Amm..

Estratto: «2. - Per quanto concerne, poi, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, svolta nell’assunto che la giurisdizione spetti al giudice ordinario, occorre distinguere tra le varie domande svolte in questa sede.In particolare, per quanto concerne l’indennità relativa all’occupazione legittima, la cognizione spetta al giudice ordinario, e deve dunque essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, secondo quanto inferibile anche dall’art. 133, lett. g), del cod. proc. amm., con conseguente inammissibilità, in parte qua, del ricorso (in termini T.A.R. Lazio, Sez. II, 3 giugno 2010, n. 15015; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9 febbraio 2010, n. 722; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 10 maggio 2010, n. 5911).3. - Analogamente, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda di risarcimento per occupazione usurpativa, ovvero per la manipolazione del fondo di proprietà privata non preceduta da un originario provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità (Cass., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19501; Cons. Stato, Sez. IV, 6 novembre 2008, n. 5498; Cons. Stato, Sez. IV, 4 aprile 2011, n. 2113).4. - Al contrario, anche prima dell’entrata in vigore del cod. proc. amm., si intendevano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali si facesse questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non fosse poi sfociato in un tempestivo atto traslativo, ovvero fosse stato caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi (tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 676; Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2010, n. 2788; Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6861).»

Sintesi: La domanda avente ad oggetto la corresponsione dell’indennità di occupazione, può essere conosciuta solo dal giudice ordinario, in applicazione, ratione temporis, dell'art. 34 della l. n. 80/1998 e s.m.i., (e oggi l’art. 53 del d.P.R. n. 327/01, come sostituito dall’art. 3, comma 10, dell’allegato 4 al d. lgs. n. 104/10).

Estratto: «A. – Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi n. 2748/1999 e n. 2078/2008, per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.B. – Quindi, sempre preliminarmente, ritiene il Collegio di dovere affermare la propria giurisdizione sulla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla procedura espropriativa non conclusa; e di doverla, invece, declinare limitatamente alla domanda, contenuta nel ricorso n. 2748/1999, volta ad ottenere il pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima.B.1. – Va, invero, considerato che la ridetta giurisdizione trova la sua fonte normativa, ratione temporis, nell’art. 34 del D. Lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7, lett. b) della l. n. 205/2000, il quale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Consulta con la sentenza n. 204/2004, va letto nel senso che le controversie in materia urbanistica - nella quale si fanno pacificamente rientrare le procedure espropriative - rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, con esclusione, peraltro, di quelle relative a comportamenti non riconducibili, neppure in via mediata e indiretta, all'esercizio di un pubblico potere (cfr. anche Corte Cost. n. 191/2006; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 13 maggio 2008, n. 11848; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 luglio 2007, n. 9; 16 novembre 2005, n.9; sez. IV, 6 novembre 2008, n. 5498; sez. VI, 20 febbraio 2008, n. 584, C.g.a. in sede giurisdizionale, 25 maggio 2009, n. 486).In applicazione della richiamata normativa, nonché di quella secondo cui nelle cause devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il Giudice Amministrativo dispone anche il risarcimento del danno (art. 35 d. lgs. n. 80/1998, abrogato dall’art. 4, co. 10, dell’allegato 4 al d. lgs. n. 104/10; oggi artt. 30 e 34 d. lgs. n. 104/10), le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno più volte stabilito che il risarcimento dei danni conseguenti all'irreversibile trasformazione di terreni occupati con provvedimenti emessi sulla base di precedenti dichiarazioni di pubblica utilità deve essere chiesto al Giudice Amministrativo (da ultimo: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13 maggio 2008 n. 11848), restando riservate al Giudice Ordinario soltanto le controversie in tema di danni da occupazione usurpativa (cfr. anche Corte di Cassazione, n.2007/26737) ed indennità di occupazione legittima od esproprio (C. Cass. 2007/24632; 2007/9847).Nel caso in specie, va notato che il petitum sostanziale si connota come finalizzato ad ottenere, oltre all’indennità per il periodo di legittima occupazione, anche il ristoro – come esercizio di un autonomo diritto al risarcimento del danno – del pregiudizio asseritamente patito dai ricorrenti a causa di un procedimento ablatorio non definito con il necessario decreto di espropriazione.Va, altresì, considerato che, come risulta dalla memoria di parte resistente, i lavori sono stati ultimati entro il periodo previsto dal decreto di occupazione, di talché non può neppure sotto tale profilo dubitarsi della sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale, avuto riguardo ai casi – diversi da quello in esame – in cui l’attività di irreversibile trasformazione del fondo si sia protratta oltre il periodo di occupazione legittima.B.2. – Il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario va, invece, affermato limitatamente alla domanda avente ad oggetto la corresponsione dell’indennità di occupazione, in applicazione, ratione temporis, del già citato art. 34 della l. n. 80/1998 e s.m.i., potendo detta domanda essere conosciuta solo dal giudice ordinario, cui la richiamata normativa (e oggi l’art. 53 del d.P.R. n. 327/01, come sostituito dall’art. 3, co. 10, dell’allegato 4 al d. lgs. n. 104/10) riserva le questioni indennitarie (cfr.: Cass. Civ., sez. un., 9 febbraio 2010, n. 2788; 18 dicembre 2008, n. 29527, m. 605957; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 15 gennaio 2009, n. 220; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 22 gennaio 2004, n. 84).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.