La determinazione della indennità aggiuntiva del fittavolo è di competenza della Corte d'appello in unico grado

Sintesi: In sede di gravame avverso la sentenza con cui il tribunale, nell'accogliere la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima, abbia provveduto anche alla determinazione dell'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima, in contrasto con la L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, che attribuisce la relativa competenza in unico grado alla corte d'appello, quest'ultima, proprio in qualità di giudice funzionalmente competente, è legittimata a riesaminare la domanda di liquidazione dell'indennità, per la cui riproposizione non è neppure necessario l'appello incidentale, ma è sufficiente la richiesta di conferma della sentenza del primo giudice.

Estratto: «In sede di gravame avverso la sentenza con cui il tribunale, nel l'accogliere la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima, abbia provveduto anche alla determinazione dell'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima, in contrasto con la L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, che attribuisce la relativa competenza in unico grado alla corte d'appello, quest'ultima, proprio in qualità di giudice funzionalmente competente, è legittimata a riesaminare la domanda di liquidazione dell'indennità, per la cui riproposizione non è neppure necessario l'appello incidentale, ma è sufficiente la richiesta di conferma della sentenza del primo giudice (cfr. Cass., Sez. 1, 11 dicembre 2009. n. 25966: 25 giugno 2007, n. 14687; 24 novembre 2006, n. 25013).»

Sintesi: Per un legittimo principio di concentrazione processuale, l'esame della domanda di indennità di occupazione legittima può essere cumulato alla disamina dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale che aveva negato il risarcimento- danni per l'occupazione appropriativa.

Estratto: «Quanto alla domanda di indennità di occupazione legittima, la stessa deve intendersi proposta innanzi a questa Corte, quale giudice di unico grado, competente funzionalmente a provvedere ex art. 20 L. 865 del 1971: per un legittimo principio di concentrazione processuale (affermato da Cass. 13615/2010), contrariamente a quanto dedotto dal Comune, l'esame di detta autonoma domanda può essere cumulato alla disamina dell'appello proposto dal B. avverso la sentenza 1555/08 del Tribunale di Latina che aveva negato il risarcimento- danni per l'occupazione appropriativa del terreno de quo.Ciò posto, per il quinquennio di occupazione legittima (30.8.1988/30.8.1993) occorre riconoscere all'odierno appellante, per l'intero periodo, gli interessi legali su quello che è stato determinato come il valore venale del terreno e pari ad Euro 97.189,05.»

Sintesi: La domanda di determinazione della indennità aggiuntiva in favore del fittavolo, appartiene alla competenza funzionale alla Corte d'appello in unico grado; detta domanda per ragioni di economia processuale, può ben essere proposta alla Corte come giudice di unico grado, nel contesto di giudizio che la vede anche come giudice di secondo grado investito dell'impugnazione riguardo ad altre questioni.

Estratto: «Sotto un primo profilo,va osservato che la deduzione relativa all'omesso esame della questione della competenza non assume alcun rilievo, sia perché, come nello stesso ricorso si afferma, la stessa risulta implicitamente risolta dalla corte territoriale, sia perché, pur essendo stata la relativa eccezione tempestivamente formulata nel giudizio di primo grado...
[...omissis...]

Sintesi: Siccome è configurabile in materia d'indennità di occupazione legittima la competenza della Corte d'appello in unico grado, ben può, davanti a detto giudice, resistendo all'appello da altri proposto, contestualmente riproporsi domanda per la determinazione dell'indennità, per la quale, non essendo richiesta la forma dell'appello incidentale, è sufficiente la richiesta di conferma della sentenza del primo giudice.

Estratto: «1) Occorre premettere che l'appellante si duole della violazione del criterio di competenza funzionale, avendo il Tribunale provveduto a liquidare l'indennità di occupazione legittima pur essendo competente la Corte di Appello in unico grado di merito. Rileva, però, questa Corte che ove il Tribunale abbia disposto il risarcimento del danno da occupazione appropriativa e determinato l'indennità di occupazione legittima, siccome riguardo a quest'ultima è configurabile la competenza della Corte d'appello in unico grado, ben può, davanti a detto giudice, resistendo all'appello da altri proposto dall'occupante avverso la statuizione concernente l'indennità, per l'incompetenza del Tribunale, contestualmente riproporsi (come è avvenuto nel caso di specie, pur se, impropriamente, sotto forma di appello incidentale) domanda per la determinazione dell'indennità, per la quale, non essendo richiesta la forma dell'appello incidentale, è sufficiente la richiesta di conferma della sentenza del primo giudice (per tutte: Cass. n. 14687/2007; Cass. n. 25966/2009).»

Sintesi: La Corte d'Appello che, unitamente all'impugnazione della sentenza di primo grado, sia investita della domanda di determinazione delle indennità sulla quale il primo giudice si è dichiarato incompetente a delibare e che la parte proprietaria del bene sottoposto ad esproprio ha riproposto, ben può esaminarla e deciderla quale giudice competente in unico grado a conoscerla. La L. n. 865 del 1971, art. 20 (al pari dell'art. 19 concernente l'indennità di esproprio) non richiede, infatti, che la domanda sia introdotta con separala citazione, ma solo che sia rivolta alla Corte d'Appello.

Estratto: «Come ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. nn. 14687/07, 11684/01, 10617/98), la Corte d'Appello che, unitamente all'impugnazione della sentenza di primo grado, sia investita della domanda di determinazione delle indennità sulla quale il primo giudice si è dichiarato incompetente a delibare e che la parte proprietaria del bene sottoposto ad esproprio ha riproposto, ben può esaminarla e deciderla quale giudice competente in unico grado a conoscerla. La L. n. 865 del 1971, art. 20 (al pari dell'art. 19 concernente l'indennità di esproprio) non richiede, infatti, che la domanda sia introdotta con separala citazione, ma solo che sia rivolta alla Corte d'Appello. Nulla osta, pertanto, a che, per ragioni di economia processuale, essa venga avanzata nell'ambito di un processo nel quale, per il resto, la Corte è giudice di secondo grado.»

Sintesi: Ove il Tribunale abbia provveduto nel merito in ordine a domanda ad oggetto la determinazione dell'indennità, riservata alla competenza in grado unico della Corte d'appello, questa non può limitarsi alle statuizioni proprie del giudice di secondo grado, dovendo, ove richiestane, provvedere autonomamente alla determinazione dell'importo dovuto.

Estratto: «Il motivo attiene alla competenza ed è sostenuto in relazione ad una giurisprudenza della S.C. più recente rispetto a quella richiamata nella decisione impugnata.Leggesi in Cass. Sez. I 9 maggio 2000 n. 5848 (in motivazione): "La sent. 7191/97 delle sezioni unite di questa Corte...
[...omissis...]

Sintesi: Non può la Corte d'appello dichiarare la propria incompetenza a esaminare in grado di appello le questioni dedotte dalle parti in relazione all'indennità di occupazione legittima, sul presupposto che quest'ultima rientra nella propria competenza solo quale giudice di unico grado adito con opposizione alla stima dell'indennità, ma in presenza, comunque, della domanda dell'interessato, che si proceda "ex novo" alla determinazione dell'indennità, deve provvedere in tale qualità sulla richiesta.

Estratto: «Ingiustificata appare invero la pronuncia della Corte d'appello di difetto di competenza a pronunciarsi sulla domanda di indennità per l'occupazione legittima già proposta innanzi al Tribunale e sul quale quest'ultimo si era dichiarato incompetente: ed alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in sede di appello di sentenza del Tribunale che abbia liquidato il danno da occupazione appropriativa e insieme determinato l'indennità per il periodo di occupazione legittima (ovvero si sia dichiarato incompetente su quest'ultima), non può la Corte d'appello dichiarare la propria incompetenza a esaminare in grado di appello le questioni dedotte dalle parti in relazione all'indennità di occupazione legittima, sul presupposto che quest'ultima rientra nella propria competenza solo quale giudice di unico grado adito con opposizione alla stima dell'indennità, ma in presenza, comunque, della domanda dell'interessato, che si proceda "ex novo" alla determinazione dell'indennità, deve provvedere in tale qualità sulla richiesta. (Cass. 25013/06; Cass. 19644/05; Cass. 25966/09).»

Sintesi: In sede di appello avverso sentenza del Tribunale che abbia liquidato il danno da occupazione appropriativa e insieme determinato l'indennità per il periodo di occupazione legittima, non può la Corte d'appello dichiarare la propria incompetenza a esaminare in grado di appello le questioni dedotte dalle parti in relazione all'indennità di occupazione, sul presupposto che quest'ultima rientri nella propria competenza solo quale giudice di unico grado adito con opposizione alla stima dell'indennità.

Estratto: «La Corte d'appello, nel ritenere esatta la pronuncia del tribunale dichiarativa della propria incompetenza a pronunciarsi sulla indennità di occupazione legittima, ha,a sua volta, affermato la propria incompetenza a pronunciarsi sulla detta domanda.Tale pronuncia è erronea alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che, in sede di appello avverso sentenza del Tribunale che abbia liquidato il danno da occupazione appropriativa e insieme determinato l'indennità per il periodo di occupazione legittima, non può la Corte d'appello dichiarare la propria incompetenza a esaminare in grado di appello le questioni dedotte dalle parti in relazione all'indennità di occupazione, sul presupposto che quest'ultima rientra nella propria competenza solo quale giudice di unico grado adito con opposizione alla stima dell'indennità. Pertanto, in presenza, comunque, della domanda dell'interessato, che si proceda "ex novo" alla determinazione dell'indennità, deve provvedere in tale qualità sulla richiesta. (Cass 25013/06; Cass. 14687/07).»

Sintesi: La domanda diretta ad ottenere l’indegnità di occupazione temporanea, per ragioni di economia processuale, può ben essere proposta alla Corte d'Appello come giudice di unico grado, nel contesto di giudizio che la vede anche come giudice di secondo grado investito dell'impugnazione riguardo ad altre questioni.

Estratto: «Attesa, infatti, la competenza funzionale della Corte d'appello in unico grado, posto che nessuna delle parti ha mai dedotto che il procedimento di stima si fosse discostato da quello stabilito nel menzionato art. 20 e che gli immobili si trovavano nel comune di Casaluce (perciò escludendosi la competenza della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello), si trattava di domanda proposta al giudice competente, e non già dell'impugnazione delle statuizioni suddette, che abbisognava dell'appello incidentale: domanda che, per ragioni di economia processuale, può ben essere proposta alla Corte come giudice di unico grado, nel contesto di giudizio che la vede anche come giudice di secondo grado investito dell'impugnazione riguardo ad altre questioni (Cass. 10617/1998; 11864/2001).Ragion per cui, in accoglimento non certamente dell'appello, ma di detta domanda che, d'altra parte non abbisognava di formule sacramentali né doveva essere avanzata necessariamente con separata citazione - non richiedendo né la L. n. 865, art. 20, ora menzionato né il precedente art. 19 concernente l'indennità di espropriazione, tale ulteriore formalità, ma soltanto che le relative domande siano rivolte alla Corte di appello - la sentenza impugnata doveva provvedere a liquidare l'indennità in esame posto che neppure il Consorzio ha mostrato di dubitare pur nelle difese spiegate in questa sede di legittimità che la relativa richiesta sia stata effettivamente e ritualmente formulata dalla proprietaria nella ricordata comparsa di costituzione: in conformità del resto al principio più volte enunciato da questa Corte anche in controversie aventi il medesimo oggetto (Cass. 14687/2007) che proposte contestualmente, davanti al Tribunale, domande di risarcimento del danno da occupazione appropriativa e di determinazione dell'indennità d'occupazione legittima, siccome riguardo a quest'ultima è configurabile la competenza della Corte d'appello (in unico grado), ben può, davanti a detto giudice, resistendo all'appello da altri proposto avverso la statuizione concernente il risarcimento, contestualmente riproporsi domanda per la determinazione dell'indennità; per la quale, non essendo richiesta la forma dell'appello incidentale, è sufficiente il generico richiamo alle conclusioni in primo grado o alle statuizioni contenute nella sentenza del primo giudice: senza che dette statuizioni assumano carattere preclusivo al riguardo attesa la già rilevata autonomia della domanda proposta (o riproposta) davanti alla Corte d'appello.»

Sintesi: Sussistendo in ordine alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima la competenza della Corte d'appello in unico grado, ben può, davanti a detto giudice, resistendosi all'appello da altri proposto, contestualmente riproporsi domanda per la determinazione dell'indennità, per la quale, non essendo richiesta la forma dell'appello incidentale, è sufficiente la richiesta di conferma della sentenza del primo giudice.

Estratto: «Il terzo motivo del ricorso principale è infondato così come il motivo di ricorso incidentale che, sotto diversi profili, propone la medesima questione.Il tribunale di Nuoro aveva riconosciuto ai ricorrenti la somma di L. 298 milioni a titolo di risarcimento danno per occupazione appropriativa e L. 74.500.000 a titolo di indennità per occupazione legittima. Il Comune di (OMISSIS), con il primo motivo di appello ha eccepito l'incompetenza del tribunale a provvedere su quest'ultima indennità in quanto sulla domanda era competente in via esclusiva in unico grado la Corte d'appello. Quest'ultimo ha giudicato fondata la censura e, ritenendo la propria competenza, ha provveduto ex novo a liquidare l'indennità in questione.La decisione della Corte territoriale è del tutto corretta alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha in ripetute occasioni affermato che, ove il Tribunale abbia disposto il risarcimento del danno da occupazione appropriativa e determinato l'indennità di occupazione legittima, siccome riguardo a quest'ultima è configurabile la competenza della Corte d'appello in unico grado, ben può, davanti a detto giudice, resistendosi all'appello da altri proposto avverso la statuizione concernente l'indennità, per l'incompetenza del Tribunale, contestualmente riproporsi domanda per la determinazione dell'indennità, per la quale, non essendo richiesta la forma dell'appello incidentale, è sufficiente la richiesta di conferma della sentenza del primo giudice. (Cass. 14687/07; Cass. 25013/06).E' esattamente quanto avvenuto nel caso di specie in cui, a fronte della dedotta incompetenza da parte dell'appellante comune di (OMISSIS), gli attuali ricorrenti hanno chiesto il rigetto dell'appello, in tal modo ribadendo la propria domanda di riconoscimento della indennità di occupazione legittima che era già stata accolta dal giudice di primo grado.»

Sintesi: La domanda di determinazione dell'indennità di occupazione, per ragioni di economia processuale, può ben essere proposta alla Corte d'Appello come giudice di unico grado, nel contesto di giudizio che la vede anche come giudice di secondo grado investito dell'impugnazione riguardo ad altre questioni.

Estratto: «Con il secondo motivo, infine, la Pratolungo, deducendo violazione dei principi in tema di interpretazione della domanda, sì duole che i giudici di merito abbiano ritenuto rinunciata la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione senza considerare che la rinuncia doveva risultare da un comportamento incompatibile con il mantenimento della richiesta avanzata;e non poteva essere ricavata dalla omessa menzione della stessa nelle conclusioni genericamente precisate.Anche questa censura è fondata per ragioni diverse da quella esposta dalla società E' vero, infatti, che l'interpretazione del contenuto della domanda giudiziale rientra nei compiti del giudice del merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se correttamente motivata;e che detta interpretazione non è soggetta alle regole di ermeneutica contrattuale, ma deve essere condotta tenendo conto sia della formulazione letterale, sia del contenuto sostanziale dell'atto stesso in relazione alla finalità che la parte intende perseguire.Ma nel caso la stessa sentenza impugnata ha riferito che la proprietaria aveva lamentato la mancata determinazione da parte della sentenza di primo grado dell'indennità di occupazione; ed insistito espressamente per la sua liquidazione da parte della Corte di appello. Pertanto, a fronte di tale espressa richiesta della Pratolungo, a nulla più rilevava stabilire se il Tribunale avesse o meno bene interpretato l'asserita rinuncia della proprietaria a conseguirne la stima in primo grado;ed infine se la Corte di appello dovesse provvedere quale giudice di secondo grado sull'impugnazione proposta dalla società su tale profilo tessendo decisiva esclusivamente la circostanza che quest'ultima avesse espressamente richiesto alla Corte territoriale di procedere alla stima dell'indennità di occupazione temporanea e che la competenza a liquidarla appartenesse della L. n. 865 del 1971, ex art. 20, proprio alla Corte adita, seppure in unico grado. La quale dunque doveva provvedere in tale qualità sulla richiesta (Cass. 25013/2006; 11322/2005; 18067/2004; 11864/2001) anche perché nessuna contestazione al riguardo era stata sollevata dal Comune di Roma.Attesa, infatti, la competenza funzionale della Corte d'appello in unico grado, si trattava di domanda proposta al giudice competente, e non già dell'impugnazione delle statuizioni suddette, che abbisognava dell'appello incidentale: domanda che, per ragioni di economia processuale, può ben essere proposta alla Corte come giudice di unico grado, nel contesto di giudizio che la vede anche come giudice di secondo grado investito dell'impugnazione riguardo ad altre questioni (Cass. 14687/2007; 10617/1998; 11864/2001 cit.).Ragion per cui, in accoglimento non certamente dell'appello, ma di detta domanda che, d'altra parte non abbisognava di formule sacramentali né doveva essere avanzata necessariamente con separata citazione - non richiedendo né la L. n. 865, art. 20, ora menzionato né il precedente art. 19 concernente l'indennità di espropriazione, tale ulteriore formalità, ma soltanto che le relative domande siano rivolte alla Corte di appello - la sentenza impugnata doveva provvedere alla liquidazione dell'indennità di occupazione temporanea; ed in luogo di essa dovrà provvedervi il giudice di rinvio. Assorbito, pertanto, il primo motivo del ricorso principale, la Corte deve cassare la sentenza impugnata e rinviare alla stessa Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi esposti e provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.»

Sintesi: La domanda ad oggetto l’indennità di occupazione, per ragioni di economia processuale, può ben essere proposta alla Corte d’Appello come giudice di unico grado, nel contesto di giudizio che la vede anche come giudice di secondo grado investito dell'impugnazione riguardo ad altre questioni. Non essendo richiesta la forma dell'appello incidentale, è sufficiente il generico richiamo alle conclusioni in primo grado o alle statuizioni contenute nella sentenza del primo giudice, senza che dette statuizioni assumano carattere preclusivo, attesa al riguardo l’autonomia della domanda proposta (o riproposta) davanti alla Corte d'appello.

Estratto: «Come, infatti, accertato dalla decisione impugnata e confermato dalle conclusioni della controricorrente riportate nella parte iniziale della sentenza, quella di primo grado è stata impugnata dalla sola Provincia di Enna; mentre la L.F., costituitasi nel giudizio di appello aveva resistito all'accoglimento dell'impugnazione e chiesto la conferma della decisione di primo grado che in accoglimento della propria domanda, aveva determinato l'indennità a costei spettante per il periodo di occupazione temporanea autorizzata con decreto assessoriale del 2 dicembre 1978 e non seguita da regolare decreto di esproprio.Pertanto, a fronte di tale espressa richiesta dell'espropriata (di conferma della stima dell'indennità di occupazione), a nulla più rilevava stabilire se il Tribunale avesse o meno avuto competenza a provvedere sulla domanda di determinazione di questo indennizzo, o se su di essa la Provincia di Enna avesse accettato o meno il contraddittorio; ed infine che la Corte di appello dovesse provvedere quale giudice di secondo grado sull'impugnazione proposta dall'ente pubblico su tali profili:essendo decisiva esclusivamente la circostanza che la L.F. avesse espressamente richiesto (anche) alla Corte territoriale di procedere alla stima dell'indennità di occupazione temporanea e che la competenza a liquidarla appartenesse della L. n. 865 del 1971, ex art. 20, proprio alla Corte adita, seppure in unico grado.La quale dunque doveva provvedere in tale qualità sulla richiesta (Cass. 25013/2006 ; 11322/2005; 18067/2004; 11864/2001) anche perché nessuna contestazione al riguardo era stata sollevata dalla Provincia che aveva invece censurato la ritenuta implicita competenza del primo giudice su detta indennità.Attesa, infatti, la competenza funzionale della Corte d'appello in unico grado, si trattava di domanda proposta al giudice competente, e non già dell'impugnazione delle statuizioni suddette, che abbisognava dell'appello incidentale: domanda che, per ragioni di economia processuale, può ben essere proposta alla Corte come giudice di unico grado, nel contesto di giudizio che la vede anche come giudice di secondo grado investito dell'impugnazione riguardo ad altre questioni (Cass. 10617/1998; 11864/2001).Ragion per cui, in accoglimento non certamente dell'appello, ma di detta domanda che, d'altra parte come riconosce la stessa Provincia, non abbisognava di formule sacramentali né doveva essere avanzata necessariamente con separata citazione -non richiedendo né la L. n. 865, art. 20 ora menzionato né il precedente art. 19 concernente l'indennità di espropriazione, tale ulteriore formalità, ma soltanto che le relative domande siano rivolte alla Corte di appello- la sentenza impugnata ha provveduto a liquidare l'indennità in esame del tutto correttamente, posto che neppure la Provincia ha mostrato di dubitare pur nelle difese spiegate in questa sede di legittimità che la relativa richiesta sia stata effettivamente e ritualmente formulata (o reiterata) dalla proprietaria (anche) nella comparsa di costituzione in appello: in conformità del resto al principio più volte enunciato da questa Corte che proposte contestualmente, davanti al Tribunale, domande di risarcimento del danno da occupazione appropriativa e di determinazione dell'indennità d'occupazione legittima, siccome riguardo a quest'ultima è configurabile la competenza della Corte d'appello (in unico grado), ben può, davanti a detto giudice, resistendo all'appello da altri proposto avverso la statuizione concernente il risarcimento, contestualmente riproporsi domanda per la determinazione dell'indennità.Per la quale, non essendo richiesta la forma dell'appello incidentale, è sufficiente il generico richiamo alle conclusioni in primo grado o alle statuizioni contenute nella sentenza del primo giudice: senza che dette statuizioni assumano carattere preclusivo al riguardo attesa la già rilevata autonomia della domanda proposta (o riproposta) davanti alla Corte d'appello.»

Sintesi: Benché a norma dell'art 20 L. n. 865 del 1971 sia devoluta alla Corte d'Appello in un unico grado la competenza a conoscere della domanda diretta a ottenere l'indennità in presenza di una occupazione temporanea e d'urgenza, ove il tribunale abbia determinato l'indennità di occupazione legittima, invece della Corte d'Appello in unico grado, ben può, davanti a detto giudice, l'occupato, resistendo all'appello da altri proposto, contestualmente riproporre domanda per la determinazione dell'indennità, per la quale, non essendo richiesta la forma dell'appello incidentale, è sufficiente la richiesta di conferma della sentenza del primo giudice.

Estratto: «Come accennato, il secondo motivo di appello risulta superato dalle intervenute pronunce del Tar e del Consiglio di Stato in atti alle quali si rimanda, così come il terzo motivo di appello, per il quale non può non evidenziarsi, comunque, l'infondatezza delle doglianze proposte, alla luce di un consolidato orientamento della S.C., secondo cui, benché a norma dell'art 20 L. n. 865 del 1971 sia devoluta alla Corte d'Appello in un unico grado la competenza a conoscere della domanda diretta a ottenere l'indennità in presenza di una occupazione temporanea e d'urgenza, ove il tribunale abbia determinato l'indennità di occupazione legittima, in vece della Corte d'Appello in unico grado, ben può, davanti a detto giudice, l'occupato, resistendo all'appello da altri proposto avverso la statuizione concernente l'indennità per l'incompetenza del tribunale, contestualmente riproporre domanda per la determinazione dell'indennità, per la quale, non essendo richiesta la forma dell'appello incidentale, è sufficiente la richiesta di conferma della sentenza del primo giudice (cfr. per tutte Cass. n. 14687/2007).»

Sintesi: In sede di appello di sentenza del tribunale che abbia determinato l'indennità per il periodo di occupazione legittima, non può la Corte d'appello dichiarare la propria incompetenza a esaminare le questioni dedotte dalle parti in relazione all'indennità di occupazione, sul presupposto che quest'ultima rientra nella propria competenza solo quale giudice di unico grado adito con opposizione alla stima dell'indennità, ma in presenza, comunque, della domanda dell'interessato, che si proceda ex novo alla determinazione dell'indennità, deve provvedere in tale qualità sulla richiesta, prescindendo dalle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.

Estratto: «In ogni caso si deve sottolineare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione "le domande del privato di condanna dell'ente pubblico al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e al risarcimento del danno per irreversibile trasformazione del suolo a seguito dell'esecuzione su di esso di un'opera pubblica, ancorché cumulativamente proposte nello stesso giudizio, spettano rispettivamente alla Corte di Appello, in unico grado, e al giudice di primo grado" (Cass. 15 ottobre 2004, n. 20231; Cass. 14 gennaio 2000, n. 350; Cass. 5 settembre 1997, n. 8607; Cass. 29 aprile 1999, n. 4323; ecc.). Peraltro, in sede di appello di sentenza del tribunale che abbia liquidato il danno da occupazione appropriativa e insieme determinato l'indennità per il periodo di occupazione legittima, non può la Corte d'appello dichiarare la propria incompetenza a esaminare in grado di appello le questioni dedotte dalle parti in relazione all'indennità di occupazione, sul presupposto che quest'ultima rientra nella propria competenza solo quale giudice di unico grado adito con opposizione alla stima dell'indennità, ma in presenza, comunque, della domanda dell'interessato, che si proceda ex novo alla determinazione dell'indennità, deve provvedere in tale qualità sulla richiesta (Cass. 24 novembre 2006, n. 25013); pertanto la Corte deve comunque rilevare l'incompetenza per materia del tribunale adito in primo grado in ordine alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima e, per effetto delle istanze implicite nell'atto di appello (oltre che esplicitate in alcuni passaggi dello stesso), procedere all'integrale rivalutazione della questione prescindendo dalle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.»

Sintesi: Qualora sia stata investita come giudice d'appello, oltre che su altra statuizione, sulla statuizione con cui il giudice di primo grado abbia dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla domanda di liquidazione dell'indennità per il periodo di occupazione legittima, la Corte d'Appello - ove la parte che domanda tale indennità abbia proposto nella citazione introduttiva dell'appello un'autonoma domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, rivolgendola alla Corte quale giudice competente in unico grado, può esaminare ed accogliere detta domanda.

Estratto: «Questa Suprema Corte ha affermato più volte, orientamento giurisprudenziale che il collegio condivide, che, qualora sia stata investita come giudice d'appello, oltre che su altra statuizione, sulla statuizione con cui il giudice di primo grado abbia dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla domanda di liquidazione dell'indennità per il periodo di occupazione legittima, la Corte d'Appello - ove la parte che domanda tale indennità (come avvenuto nel caso di specie), abbia proposto nella citazione introduttiva dell'appello un'autonoma domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, rivolgendola alla Corte quale giudice competente in unico grado - può esaminare ed accogliere detta domanda, in quanto la sua proposizione non abbisogna di formule sacramentali e non deve avvenire necessariamente con una separata citazione, giacché la L. n. 865 del 1971, art. 20, esige solo che la relativa domanda sia rivolta alla Corte d'Appello (cfr. Cass. n. 14687 del 2007; Cass. n. 25013 del 2006; Cass. n. 11322 del 2005;Cass. n. 11864 del 2001).»

Sintesi: Per ragioni di economia processuale, in materia di opposizione alla stima l'adita Corte di Appello in sede di impugnazione deve ritenersi investita della questione anche come giudice competente sulla stessa per materia in unico grado.

Estratto: «Peraltro, per chiare ragioni di economia processuale, non contestandosi che la domanda è stata proposta ritualmente in primo grado al Tribunale, nella presente fattispecie, poiché con il gravame si insiste nella medesima domanda, l'adita Corte deve ritenersi investita della questione anche come giudice competente sulla stessa per materia in unico grado ed, essendosi pronunciata sul merito di essa, la sentenza impugnata assorbe ogni problema di competenza (così, tra altre, Cass. 25 giugno 2007 n. 14687 e 24 novembre 2006 n. 25013).Il primo motivo di ricorso deve quindi rigettarsi perché la domanda già proposta al Tribunale, giudice incompetente, è stata riprospettata alla Corte d'appello, che su di essa aveva il potere di pronunciarsi in unico grado invece che come giudice del gravame, dovendosi ritenere la stessa investita dell'azione che le spetta decidere, dal medesimo attore che ha insistito nella sua domanda già erroneamente proposta ad altro giudice e nuovamente prospettata a quello competente con l'atto d'appello.»

Sintesi: La domanda ad oggetto la determinazione della indennità di occupazione, può ben essere proposta, per ragioni di economia processuale, alla Corte come giudice di unico grado, nel contesto di giudizio che la vede anche come giudice di secondo grado investito dell'impugnazione riguardo ad altre questioni.

Estratto: «L'amministrazione comunale non dubita, infatti, che anche nel giudizio di appello la M. abbia chiesto alla Corte di merito la determinazione dell'indennizzo per l'occupazione temporanea del proprio fondo; per cui, a fronte di tale espressa richiesta, a nulla più rilevava stabilire se il Tribunale avesse o meno avuto competenza a provvedere sulla domanda di determinazione di questa indennità, e se su di essa il Comune avesse accettato o meno il contraddittorio;ed infine che la Corte di appello dovesse provvedere quale giudice di secondo grado sull'impugnazione proposta dall'ente pubblico sugli altri capi della decisione di primo grado: essendo decisiva esclusivamente la circostanza che la competenza a liquidarla appartenesse L. n. 865 del 1971, ex art. 20, proprio alla Corte adita, seppure in unico grado. (Cass. 25013/2006; 11322/2005; 18067/2004; 11864/2001). Attesa, infatti, la competenza funzionale della Corte d'appello in unico grado, si trattava di domanda proposta al giudice competente, e non già dell'impugnazione della statuizione al riguardo del Tribunale, che abbisognava dell'appello incidentale:domanda che, per ragioni di economia processuale, può ben essere proposta alla Corte come giudice di unico grado, nel contesto di giudizio che la vede anche come giudice di secondo grado investito dell'impugnazione riguardo ad altre questioni (Cass. 10617/1998; 11864/2001).Ragion per cui, in accoglimento non certamente dell'appello, ma di detta domanda che, d'altra parte non abbisognava di formule sacramentali; né doveva essere avanzata necessariamente con separata citazione - non richiedendo né la L. n. 865, art. 20, ora menzionato né il precedente art. 19, concernente l'indennità di espropriazione, tale ulteriore formalità, ma soltanto che le relative domande siano rivolte alla Corte di appello - la sentenza impugnata ha provveduto a liquidare l'indennità in esame del tutto correttamente.»

Sintesi: La competenza a liquidare l’indennità di occupazione appartiene ex art. 20 L. n. 865 del 1971, alla Corte di appello, seppure in unico grado, che è tenuta a provvedere in tale qualità a fronte dell'espressa richiesta dei proprietari, a nulla rilevando stabilire se la relativa richiesta sia stata avanzata nella citazione introduttiva del giudizio oppure tardivamente nella comparsa di costituzione depositata in appello.

Estratto: «Per tale ragione è incorsa nelle violazioni di legge denunciate dai G. posto che il decreto di occupazione temporanea di un immobile privato attribuisce alla P.A. il diritto di disporne allo scopo di eseguire l'opera pubblica per la quale è stato emanato ed incide in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare del bene, privandolo (temporaneamente) in tutto o in parte delle facoltà di godimento. Produce, per converso, un'obbligazione indennitaria volta a compensare, per tutta la durata dell'indisponibilità del bene, fino all'esproprio (legittimo o illegittimo), il detrimento dato dal suo mancato godimento (piuttosto che dal ritardo con cui viene corrisposta l'indennità di espropriazione), ossia una perdita reddituale che, essendo diversa da quella patrimoniale della perdita della proprietà del bene, postula un ristoro separato ed aggiuntivo, non assorbibile nell'indennità di espropriazione ovvero nel prezzo della cessione volontaria, - né allorquando si tratta come nel caso concreto della c.d. occupazione acquisitiva, nel risarcimento del danno dovuto per tale illegittima ablazione (Cass. sez. un. 493/1998 7324/96, 5804/95, 6083/94 ed altre).Pertanto, a fronte dell'espressa richiesta dei proprietari e dell'accertata sussistenza dell'unica condizione richiesta dalla legge per l'insorgenza del loro diritto a percepire l'indennizzo, costituita dall'avvenuta adozione dei decreti di occupazione temporanea di cui si è detto (Corte Costit. 470/1990), a nulla più rilevava stabilire se il Tribunale avesse o meno inteso provvedere su tale diritto ovvero su altre poste risarcitorie, se la relativa richiesta fosse stata avanzata nella citazione introduttiva del giudizio oppure tardivamente nella comparsa di costituzione depositata in appello tessendo decisiva esclusivamente la circostanza che i G. avessero espressamente richiesto alla Corte territoriale di procedere alla stima dell'indennità di occupazione temporanea e che la competenza a liquidarla appartenesse L. n. 865 del 1971, ex art. 20, proprio alla Corte adita, seppure in unico grado. La quale dunque doveva provvedere in tale qualità sulla richiesta (Cass. 25013/2006; 11322/2005; 18067/2004; 11864/2001) anche perché nessuna contestazione al riguardo era stata sollevata dal Comune di S. Martino.»

Sintesi: La Corte di Appello investita della questione da un atto di appello anziché da un atto di riassunzione a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale, è comunque tenuta a pronunciarsi sulla domanda di determinazione dell'indennità di esproprio.

Estratto: «Attività illecita, peraltro, volta a dimostrare, non già l'avvenuta realizzazione dell'ipotesi di accessione invertita di cui, come testé si è sottolineato, il ricorrente non ha fatto alcun cenno, ma a giustificare la richiesta di risarcimento del danno "per la distruzione dei frutti pendenti, del soprassuolo arboreo e dei manufatti esistenti nel fondo", vale a dire per eventi che non rientrano in linea di principio nella nozione di danno e non comportano propriamente alcun risarcimento, ma costituiscono più semplicemente - nell'ipotesi di una regolare procedura espropriativa come prospettata dal ricorrente con la richiesta nelle conclusioni di riconoscimento dell'indennità - una componente dell'indennità medesima.Pertanto, sebbene sia stata investita da un atto di appello anziché da un atto di riassunzione a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata sostanzialmente dal Tribunale, la Corte d'Appello avrebbe potuto ugualmente, in base ai principi più volte espressi da questa Corte, pronunciarsi sulla domanda di determinazione dell'indennità di esproprio, ma a tal fine sarebbe stato necessario esporre in detto atto tutti gli elementi di fatto idonei a giustificarla e non già, come è avvenuto, ragioni (illegittimità delle proroghe) di segno contrario.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.