Estratto: «Da ciò discende che la detenzione e la trasformazione del fondo di proprietà privata, dopo la cessazione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, costituiscono comportamenti tenuti dalla pubblica amministrazione in carenza assoluta di potere.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità, infatti, nel sistema normativo conseguente alla L. 21 luglio 2000, n. 205, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l'agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l'azione della P.A. non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto. In particolare, nel settore delle occupazioni illegittime, sono ascrivibili alla giurisdizione ordinaria le forme di occupazione "usurpativa" (giacché la trasformazione irreversibile del fondo si produce in una situazione in cui una dichiarazione di pubblica utilità manca affatto), e così pure i casi in cui il decreto di espropriazione è pur stato emesso, e però in relazione ad un bene, la cui destinazione ad opera di pubblica utilità si debba dire mai avvenuta giuridicamente od ormai venuta meno, per mancanza iniziale o - come nella fattispecie di causa - per sopravvenuta scadenza del suo termine di efficacia (Cass. sez. un. 13 giugno 2006 n. 13659; v. anche la recente Sez. un. 23 gennaio 2012 n. 832).Nella presente controversia deve pertanto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, in forza del principio di diritto per il quale:spetta al giudice ordinario la giurisdizione in tema di danni cagionati dall'occupazione della proprietà privata da parte della pubblica amministrazione, nei casi in cui il decreto di espropriazione sia stato emesso in relazione ad un bene, la cui destinazione ad opera di pubblica utilità sia venuta meno, per sopravvenuta scadenza del suo termine di efficacia dopo lo spirare del termine di dichiarazione di pubblica utilità.»
Sintesi: Nel sistema normativo conseguente alla L. 21 luglio 2000, n. 205, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l'agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l'azione della P.A. non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto.
Sintesi: Restano riservate al giudice ordinario le controversie in tema di danni da occupazione usurpativa ed indennità di occupazione od esproprio.
Estratto: «7. Il ricorso è fondato nei sensi di seguito specificati.Preliminarmente va rilevata l’infondatezza dell’eccezione tesa a revocare in dubbio la giurisdizione del giudice amministrativo sull’odierna controversia sul rilievo che la stessa attiene ad un’ipotesi di procedimento espropriativo comunque assistito da una precedente dichiarazione di pubblica utilità.
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Sintesi: L'ambito dei comportamenti posti in essere in carenza di potere nella materia ablativa, rimasti in via residuale alla giurisdizione ordinaria va individuato: 1) nelle fattispecie in cui il provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. sia giuridicamente inesistente o radicalmente nullo fra cui l'ipotesi in cui lo stesso non contenga l'indicazione dei termini previsti dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13; 2) nei casi di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di p.u. individuate dalla L. n. 2359, art. 13, comma 3 nell'inutile decorso dei termini finali in essa fissati (senza che sia intervenuto il decreto ablativo o si sia verificata la irreversibile trasformazione dell'immobile fonte della c.d. occupazione espropriativa) e dalla L. n. 1 del 1978, art. 1, comma 3 in caso di mancato inizio delle opere "nel triennio successivo all'approvazione del progetto.
Estratto: «La Corte Costituzionale con la nota sentenza 191 del 2006, avente ad oggetto il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53 T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità, che tuttavia ha contenuto sostanzialmente corrispondente a quello del D.Lgs. 205 del 2000, art. 34 come recepito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, ha ulteriormente ristretto l'area della giurisdizione...
[...omissis...]
Sintesi: La domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, conseguente alla mancata somministrazione di acqua da parte dell'ente gestore della rete interna di distribuzione delle acque agli utenti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Estratto: «Va dichiarata la competenza del tribunale ordinario di Gela.E' principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello, per cui, in tema di riparto di competenza tra giudice ordinario ed organo specializzato, devono ritenersi riservate alla cognizione di quest'ultimo tutte (e solo) le questioni che incidano, direttamente o indirettamente...
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Sintesi: La giurisdizione ordinaria è invocabile soltanto quando l'amministrazione espropriante abbia agito nell'assoluto difetto di una potestà ablativa, intesa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale.
Estratto: «Motivi della decisioneche, i ricorrenti - a sostegno del promosso regolamento di giurisdizione - osservano: a) in punto di ammissibilità del ricorso, che essi sono portatori di un interesse concreto ed immediato alla risoluzione definitiva od immodificabile della questione di giurisdizione, tenuto segnatamente conto che, a fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Acerenza, il giudice istruttore della causa, senza procedere ad alcuna istruzione probatoria, ha adottato provvedimenti palesemente contraddittori su tale eccezione affermando da ultimo, con l'ordinanza del 17 dicembre 2008, che la decisione della questione pregiudiziale di giurisdizione appare prima facie idonea a definire il giudizio; b) in punto di diritto, che il giudizio a quo concerne una tipica ipotesi di occupazione cosiddetta "usurpativa", in quanto la Delib. Giunta comunale 24 giugno 1996, n. 339 - con la quale era stato approvato il progetto tecnico esecutivo dell'opera pubblica ed era stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera pubblica - non stabiliva i termini iniziale e finale della espropriazione e dei lavori, termini fissati solo successivamente, a distanza di circa otto mesi, e comunque non rispettati, non essendo stato peraltro mai emanato il decreto di espropriazione, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere le domande da essi proposte, in ragione del "comportamento" posto in essere dal Comune in assoluta carenza di potere e concretatosi nella irreversibile trasformazione delle aree di loro proprietà, preceduta da una dichiarazione di pubblica utilità "insanabilmente" priva dei requisiti di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13 essendo a tal fine irrilevante la indicazione successiva di termini;che la giurisdizione a conoscere la controversia de qua - promossa con citazione del 22 dicembre 2005 - spetta al giudice amministrativo;che, in particolare, la competenza giurisdizionale a conoscere le domande che investano la legittimità degli atti del procedimento di espropriazione in generale - con le quali vengano dedotte scorrettezze commesse dall'espropriante nell'esercizio del potere ablativo, di cui peraltro non venga posta in discussione la spettanza alla Pubblica Amministrazione - apparteneva già prima della L. n. 205 del 2000 al giudice amministrativo, deputato a verificare la lesione dell'interesse legittimo della parte alla regolarità dell'azione amministrativa;che ciò è quanto accade in tutte le ipotesi - quale (quella di specie - in cui il proprietario faccia valere i possibili vizi della dichiarazione di pubblica utilità, ovvero l'incompetenza dell'organo amministrativo che l'ha emessa, o ancora l'illegittimità dei provvedimenti ablatori ad essa successivi e, comunque, denunci l'illegittimità di atti e comportamenti dell'amministrazione attuati in esecuzione di poteri pubblicistici che abbiano sacrificato o compresso il suo diritto dominicale;che, invece, la giurisdizione ordinaria è invocabile soltanto quando l'amministrazione espropriante abbia agito nell'assoluto difetto di una potestà ablativa, intesa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale di. elidere o comprimere detto diritto;che, a maggior ragione, la presente controversia introdotta con citazione del 22 dicembre 2005 - rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo per effetto della L. n. 205 del 2000, art. 7 che, recependo e modificando le disposizioni del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 84 ha devoluto in via esclusiva al giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia;che tale disposizione infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. l'ordinanza n. 2766 del 2008), in considerazione della sua espressa onnicomprensività, include la totalità degli aspetti dell'uso del territorio e, quindi, riserva alla nuova categoria di giurisdizione esclusiva anche i procedimenti espropriativi diretti alla esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modificazione di un'opera pubblica, ciò sia perché il concreto modo di realizzarla a seguito della dichiarazione di pubblica utilità e della approvazione del relativo progetto costituisce estrinsecazione di una potestà della Pubblica Amministrazione nell'ambito di una funzione concernente l'urbanistica, sia perché i provvedimenti diretti all'esecuzione di un'opera pubblica mediante trasformazione del territorio si risolvono nell'occupazione, permanente o temporanea, di fondi privati e costituiscono, perciò, atti strumentali alla realizzazione di detta finalità pubblica;che, pertanto, non giova ai ricorrenti il rilievo che uno dei vizi attribuiti alla dichiarazione di pubblica utilità sia ravvisato nella asserita mancanza dei termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13 in quanto tale situazione è dedotta per dimostrare una delle ragioni della prospettata invalidità di tale provvedimento (peraltro successivamente integrato con l'apposizione di detti termini), con la conseguenza che la situazione giuridica dedotta in giudizio deriva dall'esercizio illegittimo del potere da parte del Comune di Acerenza e, più in particolare, da un provvedimento illegittimo che ha tuttavia esplicato tutti i suoi effetti quale espressione sia pure illegittima di un precedente esercizio del potere, riconoscibile come tale perché deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti dalla legge e non quale espressione del ricorso ad una mera via di fatto;che dalle considerazioni che precedono consegue che, nel caso di specie, spetta al giudice amministrativo disporre lo diverse forme di tutela che l'ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall'esercizio illegittimo del potere ablativo;»
Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogni qual volta, in relazione al petitum sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo.
Estratto: «7.1. Il Collegio deve innanzitutto affrontare la questione dei limiti della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia sulla quale hanno inciso i provvedimenti qui resi oggetto di impugnativa.7.2. Come è ben noto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogni qual volta, in relazione al petitum sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo (cfr., ad es., Cass., SS.UU., 7 novembre 1994 n. 9206); e, in tal senso, la controversia promossa dal proprietario di un fondo nei confronti del Comune, per denunciare –ad esempio - l’abusiva occupazione del bene con la realizzazione di una variante di strada vicinale e ottenere sia la rimozione della situazione di asservimento, sia il risarcimento del danno, ancorché contenga la contestuale richiesta di accertamento dell’illegittimità della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione della variante e di iscrizione della via nell’elenco delle strade vicinali spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto è rivolta a tutelare il diritto di proprietà, non affievolito - in assenza, come nella specie, di un provvedimento di espropriazione – dalla deliberazione medesima (cfr., ad es., Cass., SS.UU., 3 febbraio 1988 n. 1072).Conseguentemente, sono attribuite al giudice ordinario le controversie circa la demanialità delle strade e la loro inclusione nei relativi elenchi nonché, con riferimento alle cc.dd. “vie vicinali”, le questioni concernenti la proprietà del bene; e rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al provvedimento che dispone la classificazione come strada comunale extraurbana di una strada già vicinale di pubblico transito (cfr., ad es., la sentenza n. 835 dd. 1 giugno 1999 resa da questa stessa Sezione); ossia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia volta a contestare in radice l’esistenza di un diritto di pubblico transito su una strada vicinale e ad affermare la proprietà sulla stessa libera da oneri (cfr. sul punto, ex multis, Cons. Stato, Sez., 4 novembre 1999 n. 1809).Tuttavia, non va sottaciuto che il provvedimento con il quale il Sindaco ordina il ripristino del pubblico transito su di una strada vicinale che non sia iscritta nel relativo elenco configura comunque un’autotutela possessoria in via amministrativa iure publico, finalizzata all’immediato ripristino dello stato di fatto preesistente di una strada in modo da reintegrare la collettività nel godimento del bene; e, pertanto, l’emanazione del provvedimento stesso va ricondotta all’espressione di un potere generale desumibile dagli art. 823 e 825 c.c. nonché dall’art. 378, comma 2, della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, da esercitare nell’ipotesi di turbative che impediscano o rendono disagevole il normale godimento del passaggio pubblico, con la conseguenza che, a prescindere dall’effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dall’esistenza di una pubblica via vicinale – che, come si evidenzierà appresso, tra l’altro prescinde anche dall’inclusione della via stessa dagli elenchi comunali - sussiste il potere dell’Amministrazione Comunale di rimuovere i materiali ostativi al libero transito con le modalità esistenti anteriormente e, quindi, il ripristino dello stato dei luoghi, ove sussista quantomeno una situazione di fatto di oggettivo possesso di un pubblico passaggio (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 7 settembre 2006 n. 5209). In tale ipotesi, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 8, primo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 ben può pertanto essere chiesto al giudice amministrativo l’annullamento del provvedimento medesimo previo accertamento incidentale dell’insussistenza del diritto della collettività (cfr. ibidem); ovvero – e più esattamente - se la strada vicinale è iscritta negli elenchi, in sede amministrativa si deve comunque ritenere sussistente il diritto della collettività, a’ sensi dell’art. 20 comma 1, della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F) e il Sindaco in tale evenienza ben può emanare il provvedimento di autotutela possessoria, con la conseguenza che colui che contesta l’esistenza del diritto della collettività può agire dinanzi al giudice ordinario, eventualmente esperendo l’actionegatoria servitutis, giusta quanto stabilito dall'art. 20 comma 2 cit., il cui contenuto è stato ribadito dall’art. 18, comma 1, del D. Lgt.1 settembre 1918 n. 1446; viceversa, nel caso in cui - come, per l’appunto, nel caso di specie - il Sindaco ordini il ripristino del pubblico transito su una strada vicinale non iscritta nei relativi elenchi, il provvedimento può essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo anche chiedendo l’accertamento in via incidentale dell’insussistenza del diritto della collettività (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 1995 n. 522 e T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 7 settembre 1999 n. 769).»
Sintesi: Quando la lesione della posizione soggettiva del privato discende da atti materiali non sorretti da specifici provvedimenti amministrativi costituenti manifestazione dell’esercizio di poteri autoritativi, la giurisdizione sulle relative controversie è del giudice ordinario.
Sintesi: Le azioni di nunciazione, possessorie, cautelari e petitorie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando il comportamento della Pubblica Amministrazione non si ricolleghi ad atti o provvedimenti amministrativi.
Estratto: «4) Nell’appello la difesa del signor D’Apuzzo contesta tale decisione riponendo la questione del difetto di giurisdizione di questo giudice con argomenti che il Collegio condivide nei seguenti termini.4-1) Va in primo luogo chiarito in punto di fatto ,che come risulta dalla perizia redatta dal Consulente tecnico d’ufficio...
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Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo la controversia tra enti pubblici avente ad oggetto la domanda di rilascio di un bene immobile, rientrante nel patrimonio disponibile dell'Ente proprietario e la cui utilizzazione da parte dell'Ente non proprietario tragga titolo da un rapporto contrattuale non inserito né collegato ad un provvedimento amministrativo di concessione del bene.
Estratto: «Nessun rilievo hanno la deliberazione della giunta esecutiva dell'ONMI del 5.6.1964, richiamata nelle premesse della convenzione per la cessione in uso gratuito dello stabile di via dei (OMISSIS) (che dispone la cessione stessa) o la delibera richiamata nelle premesse della convenzione per l'uso gratuito dello stabile di via (OMISSIS) (con cui si approva lo schema della convenzione) o la delibera del consiglio di amministrazione del 4.6.1970 (che autorizzava il presidente dell'ONMI a stipulare la convenzione per l'uso gratuito).Si tratta, infatti, di atti formativi della volontà contrattuale dell'Ente ed autorizzativi della formalità della stipula, ma non di atti emanati per dare una destinazione agli immobili, al fine di farli rientrare nel patrimonio indisponibile, né di atti autoritativi della Pubblica Amministrazione di concessione dei beni.5.1. Ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo la controversia tra enti pubblici avente ad oggetto la domanda di rilascio di un bene immobile, rientrante nel patrimonio disponibile dell'Ente proprietario e la cui utilizzazione da parte dell'Ente non proprietario tragga titolo da un rapporto contrattuale (nella specie di comodato), non inserito né collegato ad un provvedimento amministrativo di concessione del bene (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30/11/2006, n. 25514).»
Sintesi: Il sindacato della sezioni unite della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale riguarda esclusivamente il rispetto dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo e non può estendersi alle censure volte a far valere un error in iudicando, in quanto il vizio lamentato, ove pure sussistente, atterrebbe all'esplicazione interna del potere giurisdizionale riservato al giudice amministrativo.
Estratto: «Per sostenere la tesi del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo la ricorrente ha dovuto, pertanto, contestare quanto affermato dal Consiglio di Stato circa la necessità della autorizzazione, contrapponendo alla interpretazione, che detto giudice ha dato del comma 56, lett. a), ritenuta erronea, una propria interpretazione.Pertanto il ricorso per cassazione della Kerotris non riguarda il rispetto dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ma in realtà contiene censure volte a far valere un "error in iudicando" del giudice amministrativo.Come costantemente affermato da questa Suprema Corte il sindacato della sezioni unite della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale riguarda esclusivamente il rispetto dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo e non può estendersi alle censure volte a far valere un "error in iudicando", in quanto il vizio lamentato, ove pure sussistente, atterrebbe all'esplicazione interna del potere giurisdizionale riservato al giudice amministrativo (cfr. tra le più recenti: cass. sez. un. n. 27335 del 2008; cass. sez. un. n. 10971 del 2008; cass. sez. un. n. 12643 del 2008).»
Sintesi: Nell’ipotesi in cui la P.a. emetta una ingiunzione di pagamento di canoni per l’utilizzazione di beni demaniali, sul presupposto della loro appartenenza al demanio pubblico e il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, la giurisdizione spetterà al Giudice ordinario laddove il privato contesti unicamente la misura del canone applicato dall’amministrazione, in assenza di alcun profilo di discrezionalità amministrativa, ovvero neghi la demanialità delle aree e/o delle relative pertinenze, per affermare tout court la non spettanza del predetto canone.
Estratto: «Dalla documentazione versata in atti emerge, da un lato, la diretta attinenza della controversia in esame alla materia delle concessioni di beni pubblici e, dall’altro, la connotazione in termini di diritto soggettivo delle posizioni giuridiche fatte valere dalle parti. La giurisdizione, infatti, a norma dell’art. 386 c.p.c., va determinata in base all’oggetto della domanda, dovendo essere preso in considerazione il cosiddetto petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice (c.d. petitum formale), quanto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio con riguardo, in particolare, ai fatti indicati a sostegno della pretesa ivi avanzata (cfr., tra le altre, Cass. SS.UU. 3 marzo 2003, n. 3077). L’applicazione del suesposto principio giurisprudenziale all’ipotesi in cui la P.a. emetta una ingiunzione di pagamento di canoni per l’utilizzazione di beni demaniali, sul presupposto della loro appartenenza al demanio pubblico e il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, comporta che la cognizione della controversia spetti al Giudice amministrativo (ai sensi del primo comma dell’art. 5 legge 6.12.1971 n.1034), ove il privato deduca vizi di legittimità dell’atto amministrativo, invocando il cattivo uso del potere autoritativo in materia di concessioni di beni pubblici; mentre, la predetta giurisdizione spetterà al Giudice ordinario (ai sensi del secondo comma della cit. norma) laddove, come nel caso di specie, il privato contesti unicamente la misura (quantum) del canone applicato dall’amministrazione, in assenza di alcun profilo di discrezionalità amministrativa, ovvero, neghi la demanialità delle aree e/o delle relative pertinenze, per affermare tout court la non spettanza del predetto canone (an).»
Sintesi: La controversia tra un'impresa concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle imposte comunali ed il Comune concedente, avente ad oggetto la misura del corrispettivo contrattualmente spettante al concessionario, in base alle pattuizioni contenute nell'accordo annesso alla concessione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Sintesi: Va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso volto al riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione di somme dovute per prestazioni specialistiche effettuate considerato che la controversia, relativa al pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo sia pur nell'ambito di un rapporto riguardante un servizio pubblico, esula dalla giurisdizione del g.a. ai sensi dell'art. 33 comma 1 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80.
Estratto: «Per completezza si richiama una recente pronuncia della cassazione civile a sezioni unite n. 12640 del 19 maggio 2008 che ha affermato:“Alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 33 del d.lg. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, recata dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte cost. - per effetto della quale le controversie relative a concessioni di pubblici servizi sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, secondo un criterio di riparto della giurisdizione già presente nell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, prima delle modifiche apportate con il suddetto art. 33 - la controversia, tra un'impresa concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle imposte comunali ed il Comune concedente, avente ad oggetto la misura del corrispettivo contrattualmente spettante al concessionario, in base alle pattuizioni contenute nell'accordo annesso alla concessione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, giacché essa, pur implicando una delibazione sulla portata applicativa delle clausole contrattuali relative a detto corrispettivo, non richiede un accertamento in via principale (ma soltanto una delibazione meramente incidentale) del contenuto e della disciplina del rapporto di concessione, né, tanto meno, si risolve in una valutazione sul modo in cui la P.A. si è avvalsa della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione dell'esercizio diretto del proprio potere autoritativo.”Rilevante anche un'altra decisione, sempre della Cassazione civile, sezioni unite, n. 14.824 del 5 giugno 2008 che ha affermato:" In tema di revisione del prezzo di appalto di opera pubblica, compete al g.o. la controversia inerente alla revisione di aspetti quantitativi del corrispettivo dell'appalto (nella specie, l’amministrazione non contestava di dover procedere alla revisione del prezzo, ma contrapponeva all’appaltatore un sistema di calcolo differente).”Infine, si richiama Tar Puglia-Lecce, II, 3.7.2007 n. 2648:“Va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso volto al riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione di somme dovute per prestazioni specialistiche effettuate considerato che la controversia, relativa al pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo sia pur nell'ambito di un rapporto riguardante un servizio pubblico, esula dalla giurisdizione del g.a. ai sensi dell'art. 33 comma 1 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, secondo il quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, in ordine alle quali non vi è ragione di derogare alla regola tradizionale di riparto della giurisdizione, con conseguente devoluzione al giudice dei diritti soggettivi.”»
Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, a mente dell'art. 5, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modifiche, la cognizione delle controversie relative al canone di concessione per l'occupazione di aree pubbliche (Cosap).
Estratto: «Dato atto che la sentenza di primo grado appellata ha statuito so-lamente sul merito della controversia ed esclusa la formazione di un giudicato implicito sulla giurisdizione, questo Giudice d’ appello preliminarmente pone d’ ufficio la questione sull’ esistenza di una propria “cognitio”.
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Sintesi: Spetta al giudice ordinario la verifica circa la legittimità dell'esercizio del diritto ad escutere la fideiussione, quale che sia lo scopo per il quale questa sia stata prestata, e quindi anche laddove lo stesso trovi il proprio presupposto in una fattispecie sulla quale si sia pronunciato, in via principale, il giudice amministrativo.
Estratto: «Deve in tale contesto escludersi, salvo quanto si osserverà in relazione a specifici aspetti della questione, che possa trovare ingresso nel giudizio la domanda di annullamento degli atti indicati, e ciò essenzialmente per la ragione che i medesimi non hanno natura provvedimentale. Appare infatti evidente che la determinazione dirigenziale che ha occasionato il ricorso si limita a preannunciare la decadenza del permesso di costruire nonché futuri atti diretti ad assicurare l’esecuzione d’ufficio delle opere, mentre per il resto essa contiene unicamente l’espressione della volontà di escutere le polizze ed è perciò manifestazione della volontà di esercitare un diritto originato da una fonte negoziale, e dunque palesemente priva di valenza provvedimentale. Sussiste perciò sul punto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, “giacché l'escussione della fideiussione, quale che sia lo scopo per il quale questa sia stata prestata, costituisce espressione di un diritto potestativo fondato su un rapporto civilistico, dal quale è assente ogni carattere autoritativo pubblicistico, di tal che la verifica circa la legittimità dell'esercizio di detto diritto non può che spettare all'A.G.O., ancorché lo stesso trovi, come nella specie, il proprio presupposto in una fattispecie sulla quale si sia pronunciato, in via principale, il giudice amministrativo” (Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2004 n. 709). Ed infatti nella fattispecie il Comune ha azionato la relativa pretesa nei confronti del fideiussore innanzi al Tribunale di Pesaro, ed è del tutto escluso che questo giudice abbia il potere di paralizzare quel giudizio attraverso l’annullamento di tale determinazione, come variamente richiesto dalle parti anche a giustificazione delle domande cautelari a suo tempo proposte.»
Sintesi: Anche dopo la riforma introdotta dalla l. 21 luglio 2000 n. 205, il riparto della giurisdizione in materia di concessione dei beni pubblici resta regolato dall'art. 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, che distingue i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni, che sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, dalle controversie concernenti indennità, canoni e altro corrispettivi, per i quali resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Estratto: «Rilevato che: - i ricorrenti sono soggetti privati inseriti in graduatoria dal Comune di Foggia per la concessione, di durata novantanovennale, di suoli cimiteriali al fine di realizzare cappelle gentilizie;- il Comune di Foggia, con i provvedimenti impugnati, determinava il costo del suolo a metro quadrato...
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