Giurisdizione sulle diverse forme di tutela contro l'esercizio illegittimo del potere ablativo

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> TUTELA RISARCITORIA E DEMOLITORIA

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.A. sulla domanda di risarcimento del danno proposta contro l'Amministrazione comunale dal soggetto al quale era stato rilasciato il titolo edilizio successivamente annullato in sede giurisdizionale.


Estratto: «Va innanzitutto esaminata la questione della giurisdizione: ritiene questo collegio che essa spetti al giudice amministrativo, alla luce degli articoli 7 e 133 lettera I del codice del processo amministrativo, in quanto si tratta di esercizio del potere amministrativo in materia edilizia ed urbanistica. Invero, il ricorso non si fonda su un mero comportamento dell’amministrazione comunale, ma sulla circostanza che essa aveva rilasciato un permesso a costruire sulla base di un’interpretazione poi rivelatasi errata di una sua norma regolamentare. Non di mero comportamento trattasi, ma di una vera e propria attività amministrativa procedimentalizzata.Questo Collegio non ignora certo autorevoli pronunce in senso contrario, in particolare delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, ad esempio, nella pronuncia 23 marzo 2011, n. 6594, ha affermato che la controversia nella quale il beneficiario di una concessione edilizia, annullata d'ufficio o su ricorso di altro soggetto in quanto illegittima, chieda il risarcimento dei danni subiti per avere confidato nella apparente legittimità della stessa, che aveva ingenerato l'incolpevole convincimento di poter legittimamente edificare, rientra nella giurisdizione del g.o., avendo ad oggetto un comportamento illecito della p.a. per violazione del principio del "neminem laedere", cioè di quei doveri di comportamento il cui contenuto prescinde dalla natura pubblicistica o privatistica del soggetto che ne è responsabile e che anche la p.a., come qualsiasi privato, è tenuta a rispettare; egli, pertanto, non è tenuto a domandare al g.a. un accertamento dell’illegittimità del suddetto comportamento, che ha invece interesse a contrastare nel giudizio di annullamento da altri provocato e che può solo subire.Tuttavia questo Collegio rileva come nella fattispecie in esame non ci si trovi in presenza di un atto nullo o inesistente, o assunto a termini scaduti e quindi in carenza di potere, nel qual caso l’operato dell’amministrazione potrebbe ricondursi ad un mero comportamento, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, ma di fronte ad un atto formale amministrativo assunto dal Comune sulla base di un’interpretazione consolidata della normativa comunale applicabile e condivisa dalla stessa ditta ricorrente. L’atto era perfettamente valido ed esistente nel mondo giuridico fino al suo annullamento in sede giudiziaria, per cui la questione non può assimilarsi ad un mero comportamento materiale dell’amministrazione. Il fatto che l’annullamento giudiziale opera ex tunc non cancella la circostanza che fino all’annullamento stesso il provvedimento amministrativo era vigente nel mondo giuridico ed era espressione del potere comunale di regolamentazione dell’attività urbanistico – edilizia.»

Sintesi: In forza delle nuove norme introdotte dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, la tutela risarcitoria (attraverso la proposizione di una domanda restitutoria-risarcitoria), deve essere chiesta al giudice amministrativo: e ciò deve essere fatto a completamento della tutela demolitoria, tanto contestualmente, quanto dopo l'annullamento dell'atto amministrativo, quanto ancora in via autonoma e prescindendo dall'annullamento dell'atto.

Estratto: «Quanto infine alle domande riconvenzionali avanzate dai convenuti va dichiarata, in accoglimento della eccezione al riguardo formulata dalla difesa di parte attrice, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. a nulla rilavando che il convenuto in riconvenzionale sia un soggetto privato avendo lo stesso agito come delegato del Comune nelle operazioni di espropriazione.Al riguardo è sufficiente il richiamo alla recente pronuncia Cass. Sez. Unite 28 gennaio 2010 n. 1787, la quale ha chiarito che in forza delle nuove norme introdotte dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, la tutela risarcitoria (attraverso la proposizione di una domanda restitutoria-risarcitoria) deve essere chiesta al giudice amministrativo: e ciò deve essere fatto a completamento della tutela demolitoria, tanto contestualmente, quanto dopo l'annullamento dell'atto amministrativo, quanto ancora in via autonoma e prescindendo dall'annullamento dell'atto.»

Sintesi: Anche le domande risarcitorie, nelle quali si fa questione di diritti soggettivi, nelle materie di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133 cod. proc.amm. (nella specie, lett. g), rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, sia che vengano proposte, unitamente all’impugnazione di atti amministrativi, sia che vengano proposte autonomamente (art. 30, comma 1).

Estratto: «I. Il ricorso merita accoglimento in parte, secondo i principi recentemente affermati dalla Sezione proprio con riferimento agli atti qui impugnati, in altro ricorso proposto da altri proprietari espropriati (T.A.R. Sicilia Sez. III di Catania, sent. n. 290/2011 del 10/02/2011).
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Sintesi: Spetta al giudice amministrativo disporre le diverse forme di tutela che l'ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall'esercizio illegittimo del potere ablativo: e tra queste forme di tutela rientra anche quella risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, che per il disposto del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35, non può più essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione.

Estratto: «Il ricorso è fondato limitatamente a queste ultime domande rivolte nei confronti delle società acquirenti del terreno, s.r.l. Sardegna Distribuzioni, s.a.s. Demela Tommaso e soc. Seridea 78.La Corte Costituzionale con la nota sentenza 191 del 2006, avente ad oggetto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53 appr. con D.P.R. n. 327 del 2001...
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Sintesi: Se il richiedente che si trova nelle condizioni previste dalla legge per il rilascio della concessione edilizia se la vede ingiustamente negare può insorgere contro l'illegittimo provvedimento di diniego chiedendo al giudice amministrativo sia il controllo della legittimità dell'atto sia il conseguente risarcimento del danno.

Estratto: «Il proprietario del suolo o il titolare di altro diritto reale, che legittimi a costruire, hanno, quindi, un interesse pretensivo al rilascio della concessione edilizia; se il richiedente che si trova nelle condizioni previste dalla legge per il rilascio di detta li concessione, se la veda ingiustamente negare, può insorgere contro l'illegittimo provvedimento di diniego chiedendo al giudice amministrativo sia il controllo della legittimità dell'atto sia il conseguente risarcimento del danno. In questo caso è ammissibile la concentrazione di entrambe le tutele dinanzi allo stesso giudice, potendo l'avente diritto al rilascio della licenza invocare entrambe le tutele. Diversa è la situazione del proprietario o di altro titolare dello ius aedificandi che ottenuta la concessione edilizia ed iniziata l'attività di edificazione sul fondo facendo affidamento (incolpevole) sulla (apparente) legittimità dell'atto, venga successivamente privato del diritto ad edificare a seguito di annullamento di ufficio della concessione o di annullamento giurisdizionale della stessa su ricorso di un soggetto (in tal caso titolare di un interesse oppositivo), che assuma la intervenuta lesione di un suo diritto da parte del provvedimento impugnato.In questo caso, intervenuto l'annullamento d'ufficio o giurisdizionale per la riscontrata illegittimità della concessione, il proprietario ed il titolare di altro diritto che lo legittima ad edificare, venendo giustamente privati del diritto ad edificare, non possono invocare, adducendo la perdita di tale facoltà, il risarcimento del danno. Sulla base di questa situazione non possono invocare né la tutela demolitoria di un qualche atto (a meno che non si ritenga di impugnare il provvedimento di ufficio, che, una volta riconosciuto legittimo non consente più di invocare lo ius aedificandi quale fondamento di una ulteriore tutela) né quella risarcitoria alla possibilità di quel tipo di tutela strettamente collegata. La legittima privazione del diritto ad edificare non autorizza nessuna delle due tutele e non consente, quindi, (non costituendo la tutela risarcitoria una autonoma ipotesi di giurisdizione esclusiva) che possa essere invocata dinanzi al giudice amministrativo la tutela risarcitoria.»

Sintesi: La domanda volta ad ottenere la condanna dell’Autorità al risarcimento dei danni derivati dall'illegittimo svolgimento della procedura espropriativa, spetta alla giurisdizione del G.A., che, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. n. 80/98 e dell'art. 7 della L. n. 205/2000, conosce (anche) della domanda di risarcimento dei danni consequenziali ad atti o provvedimenti illegittimi della P.A.

Estratto: «Il TAR della Campania, nella sentenza 6.6.08 resa inter partes, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a decidere sulle domande proposte dal Comune di Arzano, che sono le medesime svolte anche nel presente giudizio, rilevando che, attraverso l'impugnazione per nullità del decreto di esproprio e la denuncia del vizio procedimentale...
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Sintesi: Le nuove norme in tema di giustizia amministrativa, dettate dall'esigenza di concentrare la tutela davanti ad un unico giudice, hanno abolito la riserva di giurisdizione sui diritti consequenziali a favore del giudice ordinario, stabilendo che il potere cognitivo del giudice amministrativo si estenda al risarcimento non solo nelle materie di giurisdizione esclusiva, ma anche nell'ambito della giurisdizione di legittimità (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, comma 4, come modificato dalla L. 11 luglio 2000, n. 205, art. 7).

Estratto: «Con il primo motivo il Consorzio ricorrente ha infatti lamentato la indebita riforma della prima sentenza che aveva rettamente declinato in favore del G.A. la potestas judicandi. Il ricorrente contesta che la Corte di merito abbia collegato l'insorgenza della giurisdizione del G.A. sulle domande afferenti occupazioni illegittime, od usurpative, per annullamento della dichiarazione di p.u., alla sola entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, art. 7, dovendosi di contro ritenere radicata detta competenza anche per le azioni proposte nella vigenza del D.Lgs. 80 del 1998. Al proposito il ricorso invoca l'autorità della recente pronuncia di queste S.U. recante il n. 26374 del 2008.Il motivo è privo di fondamento, posto che ignora come la pronunzia invocata sia del tutto in continuità con quelle pur dalla stessa menzionate (e con quelle successive n. 30254 del 2008, n. 16093, n. 12245 e n. 8999 del 2009) e non avverte che la vicenda esaminata dalla pronuncia n. 26374 afferiva ad azione risarcitoria intrapresa il 22.7.2004 e quindi nel pieno vigore delle nuove norme. Può invero convenirsi con l'affermazione del citato arresto di queste Sezioni Unite per il quale le nuove norme in tema di giustizia amministrativa, dettate dall'esigenza di concentrare la tutela davanti a un unico giudice, hanno abolito la riserva di giurisdizione sui diritti consequenziali a favore del giudice ordinario, stabilendo che il potere cognitivo del giudice amministrativo si estenda al risarcimento non solo nelle materie di giurisdizione esclusiva, ma anche nell'ambito della giurisdizione di legittimità' (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, comma 4, come modificato dalla L. 11 luglio 2000, n. 205, art. 7, che ha sostituito il primo periodo della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, comma 3 dell'art. 7). La configurazione del risarcimento come strumento di tutela ulteriore, unitamente a ragioni di economia processuale ed a quelle afferenti la ragionevole durata del processo, hanno pertanto determinato la scelta della concentrazione, davanti a un unico giudice, delle pronunce sui diritti consequenziali all'annullamento.Tale scelta appare chiara e ragionevole non solo per le ipotesi in cui il riscontro di un collegamento con l'esercizio del potere farebbe ascrivere la controversia risarcitoria, comunque, al giudice amministrativo (ed è il caso della occupazione appropriativi, preceduta da valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità'), ma anche nel caso in cui l'annullamento ex tunc della dichiarazione di pubblica utilità abbia l'astratta idoneità a ripristinare la situazione di diritto soggettivo (sì da determinare l'appropriazione definita come occupazione usurpativa).Ebbene anche in tale seconda ipotesi, e proprio in forza di tale esigenza inequivoca quanto ragionevole della concentrazione, la tutela risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione, per il disposto del D.Lgs. 31 febbraio 1998, n. 80, art. 35, comma 4, come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, deve essere chiesta al giudice amministrativo: e ciò deve essere fatto a completamento della tutela demolitoria, tanto contestualmente, quanto dopo l'annullamento dell'atto amministrativo, quanto ancora anche in via autonoma e prescindendo dall'annullamento dell'atto (come da questa Corte affermato ex multis nelle sentenze nn. 14842 e 13659 del 2006 e n. 444 del 2008). E di qui la conseguenza per la quale, la cognizione di una domanda restitutoria-risarcitoria proposta - come nel caso sottoposto - nel novembre 1998, e quindi ben prima della entrata in vigore delle menzionate nuove norme, non può che spettare, come esattamente affermato dalla Corte di L'Aquila, al giudice ordinario. Va quindi rigettato il motivo e dichiarata la giurisdizione del G.O..»

Sintesi: La giurisdizione sulle azioni di risarcimento dei danni correlati non a provvedimenti o atti amministrativi, ma a meri comportamenti, attivi od omissivi, delle pubbliche amministrazioni, spetta al giudice amministrativo soltanto se trattasi di comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere. Tutti gli altri comportamenti, svincolati dall’esercizio di potestà pubblicistiche, non possono essere sindacati dal giudice amministrativo, ma soltanto dal giudice ordinario.

Estratto: «2.3 Costituisce ormai ius receptum, al quale si uniforma da tempo la giurisprudenza amministrativa, che la giurisdizione sulle azioni di risarcimento dei danni correlati non a provvedimenti o atti amministrativi, ma a meri comportamenti, attivi od omissivi, delle pubbliche amministrazioni...
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Sintesi: Al giudice amministrativo spetta la cognizione piena - in termini di potere annullatorio e risarcitorio - delle domande dirette a tutelare la posizione giuridica lesa dall’azione della pubblica amministrazione illegittima e talora illecita; ciò in considerazione del fatto che lo strumento del risarcimento del danno offerto al soggetto, ulteriormente alla demolizione dell’atto lesivo, concreta non una materia nuova assegnata al giudice amministrativo, ma solo il completamento delle forme di tutela poste a garanzia del privato a fronte dell’azione viziata della p.a..

Estratto: «Preliminarmente, come questa Sezione ha già avuto modo di evidenziare, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 12 del 2007, ha svolto un rinnovato esame della individuazione del giudice amministrativo quale giudice competente a decidere in ordine anche alla domanda risarcitoria.
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Sintesi: Il giudice amministrativo non è competente a pronunciarsi su una pretesa risarcitoria concernente danni conseguenti a procedimenti diversi da quello oggetto di contestazione.

Estratto: «3. – E’ invece inammissibile – per difetto di giurisdizione - la domanda con cui il ricorrente chiede i danni per la «irreversibile trasformazione» che i fondi di sua proprietà avrebbero subito «a seguito del procedimento nel complesso avviato dalla P.A. fin dal 1988».3.a - Il ricorrente sostiene in particolare che sarebbe stato abbattuto un fabbricato originariamente adibito a stalla; che alcuni terreni sarebbero stati alterati dal riporto di materiali di risulta; che sarebbe stata realizzata la viabilità di accesso allo scolmatore attualmente in opera, con la compromissione (diretta o per ragioni di distanze) di altri terreni. I danni lamentati, si sostiene, riguardano mappali indicati nel decreto impugnato, i quali – tenuto conto dell’opera infrastrutturale alla cui realizzazione è finalizzata l’espropriazione – dovrebbero essere considerati terreni a vocazione edificatoria, come confermato dalle valutazioni contenute nella relazione di stima prodotta dal ricorrente, il quale richiede comunque la nomina di un consulente tecnico d’ufficio al fine di una più esatta quantificazione del pregiudizio subito.3.b – Va subito rilevato che – come lo stesso ricorrente evidenzia nella memoria depositata in vista dell’udienza – «sui fondi espropriandi . . . non vi è stata alcuna occupazione, non vi è stato alcun inizio lavori».Sicché deve ritenersi esclusa in radice la possibilità che su tali terreni possa essersi verificata la lamentata “irreversibile trasformazione”.Ed invero - come ancora si chiarisce nella medesima memoria – il ricorrente ha inteso fare riferimento agli interventi compiuti nell’ambito del «procedimento nel complesso avviato dalla P.A. fin dal 1988», che consistono in «opere pregresse alla DGR 2521/2003, da tempo concluse, che quindi nulla hanno a che vedere con la dichiarazione di P.U. che ne occupa».Il danno lamentato dal ricorrente - come d’altra parte è emerso nel corso della discussione in udienza - deriva dunque da precedenti procedure espropriative, autonome e distinte rispetto a quella in esame, a nulla rilevando la circostanza che alcuni mappali già interessati da tali procedure ormai concluse siano indicati anche nell’impugnato decreto di esproprio.La domanda di risarcimento è quindi inammissibile perché riferita ad eventi pacificamente estranei alla procedura espropriativa oggetto di impugnazione.L’orientamento della giurisprudenza è infatti consolidato nell’affermare che «l'illegittimità dell'atto amministrativo, che si assume essere stato causa del danno, è un requisito necessario ma non sufficiente per la fondatezza dell'azione risarcitoria, poiché occorre altresì che il ricorrente dimostri a) la sussistenza di un evento dannoso; b) la qualificazione del danno come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento; c) il nesso di causalità con l'illegittimità o comunque con la condotta (positiva o omissiva) della p.a.; d) l'elemento soggettivo (colpa della p.a.)» (Cons. di St., sez. V, 6 maggio 2008, n. 2015; nello stesso senso, tra le altre, sez. V, 24 maggio 2007, n. 2620; sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5562). Nella specie il ricorrente non ha dimostrato – anzi, nemmeno ha affermato – la sussistenza del necessario nesso di causalità tra il procedimento espropriativo all’esame e il danno lamentato. Di conseguenza il giudice amministrativo non è competente a pronunciarsi su una pretesa risarcitoria concernente danni conseguenti a procedimenti diversi da quello oggetto di contestazione (e dunque nemmeno sulla domanda volta alla nomina di un consulente tecnico d’ufficio ai fini della valutazione dell’entità del pregiudizio subito).»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del G.A. la domanda di risarcimento del danno proposta da un soggetto che lamenti un danno alla propria attività economica esercitata mediante sfruttamento in concessione di bene demaniale dovuto alla realizzazione da parte della P.A. di opere pubbliche.

Estratto: «1. La società appellante, ricorrente in primo grado, espone di gestire un complesso turistico, denominato “Calanovella Mare”, sito in località Calanovella del comune di Piraino e di aver goduto, sino al momento dell’instaurazione del giudizio dinanzi al tribunale, di un’ampia spiaggia.L’interessata riferisce che tale tratto di costa per un verso rappresentava il maggiore polo di attrazione del villaggio e, per altro verso costituiva l’elemento indispensabile per l’incremento turistico e il mantenimento della clientela.A seguito di alcune scelte effettuate dalle amministrazioni resistenti, tutta la costa esistente tra Capo d’Orlando e Capo Calavà era stata progressivamente erosa, con la conseguente scomparsa della spiaggia antistante il villaggio e la produzione di diversi danni per il complesso turistico (sbancamento di opere murarie, lesioni a strade e aiuole, ecc.).(omissis)ha riproposto la domanda dinanzi al giudice amministrativo per ottenere la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti in ragione degli interventi realizzati dalle amministrazioni appellate, previo l’espletamento di apposita consulenza tecnica di ufficio.3. Con la sentenza appellata, il tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, in base a diversi argomenti:- “la pretesa azionata non trova tutela nell’ordinamento giuridico”; “sotto altro aspetto, anche a ragionare diversamente, occorre comunque partire dal dato incontestato (e oramai incontestabile) della legittimità degli atti amministrativi in questione e, quindi, dell’impossibilità di ottenere il risarcimento senza la preventiva impugnazione (ed il relativo annullamento) degli atti amministrativi asseritamente lesivi (Cons. Stato 30 agosto 2006 n. 5063);- “Anche a seguire l’orientamento giurisprudenziale citato in ricorso, vanno ricordati, per un verso, la clausola contenuta nella concessione e per altro verso, il recentissimo orientamento della S.C. nella parte in cui ha stabilito che deve essere attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario alla luce dei principi affermati dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006 “la controversia … incentrata unicamente sulla condotta dell’ente pubblico, di cui si contesta la liceità, in quanto il danno al patrimonio degli attori si assume come conseguenza del comportamento omissivo e colposamente inerte del … convenuto, che non ha provveduto al risanamento statico del terrapieno, poi franato, alla quale diversa attività, secondo i ricorrenti, il comune convenuto era tenuto sulla base delle leggi esistenti” (Cassazione, S.U., 20 ottobre 2006, n. 22521).”4. La pronuncia impugnata, quindi, basa la decisione di inammissibilità essenzialmente sull’asserito difetto di giurisdizione amministrativa, sotto tre distinti profili, pur affermando, ma solo incidentalmente, anche la sostanziale infondatezza della pretesa e la carenza di un interesse al ricorso (per assenza di una situazione giuridicamente tutelata dall’ordinamento), nonché l’irritualità della domanda risarcitoria, perché non preceduta dalla tempestiva impugnazione dei provvedimenti da cui è scaturito il danno.5. Nessuno dei tre profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione risulta condivisibile.(omissis)7. Non è condivisibile, poi, nemmeno la tesi del tribunale, incentrata sulla necessità della previa impugnazione dei provvedimenti amministrativi, che costituisce la fonte dei danni lamentati. Infatti, il Collegio deve prendere atto, al riguardo, dell’orientamento interpretativo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione.8. Va sottolineato, al proposito, che, secondo il citato indirizzo delle Sezioni anche la questione riguardante la necessità della “pregiudiziale amministrativa” attiene alla definizione dei limiti del potere di cognizione del giudice.9. Non è condivisibile nemmeno la tesi del tribunale, secondo cui la domanda risarcitoria si riferirebbe alla contestazione di meri comportamenti dell’amministrazione, slegati dall’esercizio di poteri pubblicistici.Al contrario, la pretesa è correlata alla contestazione delle decisioni riguardanti la localizzazione delle opere pubbliche concernenti la tutela della costa.»

Sintesi: Il giudice delle leggi, con le sentenze n. 292/2000 e n. 281/2004, ha rimodellato l'art. 34 d.lgs. n. 80/1998 e, dall'operazione manipolatrice, è scaturita una norma in virtù della quale l'ampliamento dei poteri del giudice amministrativo in tema di risarcimento del danno, risultante dall'art. 35, comma 1, rimane intatto, purché al giudice amministrativo sia in precedenza attribuita nella materia in questione una giurisdizione esclusiva (ma non piena), ovvero configurabile la sua giurisdizione generale di legittimità.

Sintesi: In ipotesi in cui, dopo il 30.6.1998 e fino al 9.8.00 (id est successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/1998 ed anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 205/2000) siano state instaurate domande con cui è stata dedotta l'illegittimità di provvedimenti ablatori (nel caso di specie decreto di asservimento) e dunque fatte valere posizioni d'interesse legittimo già tutelabili innanzi al GA in forza della normativa precedente al d.lgs. n. 80/1998 ed avanzate consequenziali pretese risarcitorie, a quest'ultime si estende la cognizione del medesimo giudice, a norma del D.Lgs. n. 80/1998, art. 34 e art. 35, comma 1, nel testo risultante dalle sentenze della Corte Cost. n. 292/2000 e n. 281/ 2004.

Estratto: «Per sola completezza di motivazione può aggiungersi che, se mai, con riferimento all'epoca dell'introduzione del giudizio, si sarebbe dovuto svolgere - ma non lo è stato né nei due gradi del giudizio di merito né in questa sede - l'unico diverso argomento in astratto pertinente, id est quello dell'inapplicabilità del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 in ragione non della pretesa qualificazione delle attività de quibus come comportamenti materiali e del dictum della Corte Costituzionale n. 204/2004, bensì dell'istituzione, illegittima per eccesso di delega, d'una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia d'urbanistica ed edilizia comprendente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, in luogo della sola estensione delle preesistenti giurisdizioni di legittimità ed esclusiva ai diritti patrimoniali consequenziali ivi compreso il risarcimento del danno, e dei dieta della stessa Corte costituzionale nn. 292/2000 e 281/ 2004.Tuttavia, neppure tale limitazione dell'ambito d'applicabilità del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 risulta conferente nella controversia in esame, dacchè, nel caso di procedimento ablativo normativamente previsto, già sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo (di legittimità, non esclusiva come erroneamente indicato dal giudice a quo, ma tale inesatta qualificazione della giurisdizione, che non influisce sulla conformità a diritto del dispositivo, può essere corretta in questa sede ex art. 384 c.p.c.) eppertanto questa poteva essere validamente estesa alla cognizione delle controversie relative ai diritti patrimoniali consequenziali compreso il risarcimento del danno proprio in virtù della norma in discussione.Come queste SS.UU. hanno già avuto occasione d'evidenziare, infatti, per le controversie in materia d'urbanistica ed edilizia, nella quale s'intendono compresi tutti gli aspetti dell'uso del territorio nessuno escluso, instaurate dopo il 30.6.1998 e fino al 9.8.00 (id est successivamente alla data d'entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998 ed anteriormente a quella dell'entrata in vigore della L. n. 205 del 2000), per effetto della dichiarazione d'illegittimità del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, non è configurabile una nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma deve, tuttavia, ritenersi che la norma, in ragione della portata solo parziale della detta dichiarazione, abbia conservato una sua limitata efficacia, dacchè il giudice delle leggi, nelle richiamate sentenze n. 292/00 e 281/04, ha rimodellato la norma, in conformità alla ricostruzione del contenuto della legge di delega, e, dall'operazione manipolatrice, è scaturita una norma in virtù della quale l'ampliamento dei poteri del giudice amministrativo in tema di risarcimento del danno nella menzionata materia, risultante dall'art. 35, comma 1, rimane intatto, purché al giudice amministrativo fosse in precedenza attribuita nella materia in questione una giurisdizione esclusiva (ma non piena), ovvero fosse configurabile la sua giurisdizione generale di legittimità in ragione della natura della controversia (in quanto volta a conseguire, avverso provvedimenti autoritativi della pubblica amministrazione lesivi d'interessi legittimi, la classica tutela demolitoria e/o conformativa); di tal che si è determinata, in materia, a far data dal 30.6.1998 e fino al 9.8.00, un'estensione della preesistente giurisdizione amministrativa, esclusiva o di legittimità, con consistenza di giurisdizione piena, in quanto estesa alla cognizione anche dei diritti patrimoniali consequenziali ivi compreso il risarcimento del danno, con la conseguente concentrazione, sia nella giurisdizione esclusiva che in quella generale di legittimità, della tutela classica demolitoria e/o conformativa, con la tutela risarcitoria e pluribus, Cass. SS.UU. 15.6.05 n. 12794, 14.1.05 n. 597, 26.11.04 n. 22274, 21.11.04 n. 22490, 17.11.04 n. 21710, 7.3.02 n. 3383).Donde, nella presente controversia, la giurisdizione del giudice amministrativo, dato che le domande dei ricorrenti sostanzialmente deducevano vizi sia del procedimento amministrativo adottato, sia dell'esercizio da parte del Prefetto del potere d'imporre l'asservimento e di determinarne l'indennità; il decreto d'asservimento del fondo privato è, infatti, atto di un procedimento ablatorio idoneo ad incidere sulla posizione di diritto soggettivo del proprietario di detto fondo, degradandola ad interesse legittimo, con la conseguenza che la domanda proposta da costui per far valere l'illegittimità di quell'asservimento e di quella determinazione, in relazione alla dedotta violazione delle norme che ne fissano i requisiti e le modalità, si traduce nella denuncia di uno scorretto esercizio dell'indicato potere, a tutela di una posizione non più di diritto soggettivo ma di interesse legittimo, che resta, quindi, devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo; la quale non viene meno, in favore di quella del giudice ordinario, per il fatto che l'attore abbia formulato nella propria domanda anche una richiesta di disapplicazione dell'atto amministrativo, invocando la L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, poiché detta disapplicazione è consentita da tale norma al giudice ordinario solo nelle controversie attinenti a diritti soggettivi, quale mezzo al fine della tutela dei diritti stessi.Essendosi, dunque, fatte valere posizioni d'interesse legittimo, che erano già tutelabili innanzi al giudice amministrativo secondo la normativa anteriore al D.Lgs. n. 80 del 1998, id est R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, ex art. 26 e L. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 2 e 3, ed essendosi introdotte pretese risarcitorie consequenziali alla denunziata illegittimità di provvedimenti amministrativi ablatori, a queste si estende la cognizione del medesimo giudice, a norma del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 e art. 35, comma 1, nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 292 del 2000 e n. 281 del 2004.»

Sintesi: Nelle cause devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo dispone anche il risarcimento del danno (D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35 come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7).

Estratto: «Cosi’ riassunte le posizioni delle parti, osserva il Collegio che in considerazione dell’epoca dei fatti e della data d’instaurazione del giudizio davanti al Tribunale, deve farsi riferimento al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, che a seguito della dichiarazione d’illegittimita’...
[...omissis...]

Sintesi: Il giudice amministrativo è carente di giurisdizione per la parte di domanda risarcitoria che veda quali legittimati passivi dei soggetti privati.

Estratto: «Del pari inammissibile, sia pur per distinta ragione, la domanda di condanna generica al risarcimento del danno, proposta - anche nelle conclusioni dell’atto di appello - sotto espressa salvezza di richiedere in separata sede la liquidazione in concreto del danno risentito per effetto dell’attività edilizia posta in essere dai confinanti nonché in conseguenza degli illegittimi provvedimenti abilitativi adottati dalla amministrazione comunale in relazione a detta attività. A parte il profilo della carenza di giurisdizione per la parte di domanda che vede quali legittimati passivi dei soggetti privati (venendo in gioco, anche in tal caso, una ipotesi di azione risarcitoria da lesione di diritti soggettivi, per asserita violazione delle disposizioni sulle distanze tra costruzioni ovvero di quelle inerenti la tutela dalle immissioni nocive provenienti dal fondo vicino), gli è che, in ogni caso, va ritenuta inammissibile dinanzi al giudice amministrativo la domanda di condanna generica al risarcimento del danno, non esistendo (come invece sussiste – cfr. art. 278 c.p.c. - in relazione alla giurisdizione civile) alcuna disposizione normativa, di carattere eccezionale e derogatorio, che abiliti il giudicante di questo plesso giurisdizionale ad adottare un tale tipo di pronuncia (in termini, Consiglio di Stato, IV, n. 3823/08). Infatti, l’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, novato dall’art. 7 21 luglio 2000 n. 205, in base al quale nel giudizio per il risarcimento dei danni, il giudice amministrativo può limitarsi a stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione deve formulare la proposta di risarcimento, rinviando a un eventuale giudizio successivo la determinazione della somma dovuta, non introduce nel processo amministrativo l'istituto della condanna generica previsto dall'art. 278 c.p.c., con la conseguenza che il giudice amministrativo non può circoscrivere la propria pronuncia all' "an debeatur" , ma deve decidere anche sul quantum, ancorché limitatamente ai criteri per la sua determinazione (ex pluribus, C.d.S., sez. IV, 28 aprile 2006, n. 2408).»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del GA in ipotesi di impugnazione di atti del procedimento, espressione di un potere finalizzato alla realizzazione di una opera pubblica, quindi connotato, nella propria causa, da evidenti elementi di autoritarietà; la giurisdizione del GA si estende anche alla domanda risarcitoria in quanto strettamente connessa all'illegittimità degli atti impugnati.

Estratto: «I) Il Collegio prende in esame, preliminarmente, l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la respinge.Secondo la tesi di parte resistente, la giurisdizione apparterrebbe al giudice ordinario perché, secondo il petitum, la fattispecie odierna andrebbe qualificata come un “comportamento” della P.A.
[...omissis...]

Sintesi: Alla luce dell’art. 7 Legge Tar e dell’art. 35 del d.lgs. n. 80/1998, delle pretese risarcitorie “conseguenziali” all’annullamento dei provvedimenti ablatori conosce il giudice amministrativo.

Estratto: «L’amministrazione comunale, con la propria memoria difensiva, deduce, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.Il Collegio osserva, al riguardo, che sulla questione della giurisdizione si è formato il “giudicato implicito”, conseguente all’accoglimento, nel merito, delle domande proposte in primo grado dal ricorrente (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n. 2483/2008), poiché l’amministrazione non ha impugnato ritualmente il capo della sentenza ad essa sfavorevole, limitandosi a prospettare la propria tesi con semplice memoria, nemmeno notificata alla controparte. In ogni caso, l’eccezione è destituita di fondamento, considerando l’evidente connessione della pretesa risarcitoria con le conseguenze dell’annullamento dei provvedimenti ablatori impugnati dall’interessato (Adunanza Plenaria 22 ottobre 2007, n. 12).La giurisdizione amministrativa sulla presene controversia, dunque, è radicata nell’articolo 7 della legge TAR e nell’articolo 35 del decreto legislativo n. 80/1998 (cognizione delle domande risarcitorie “conseguenziali”, prima ancora che nell’articolo 53 del testo unico dell’espropriazione e nell’articolo 34 del decreto legislativo n. 80/1998 (Cassazione civile, sez. un., 19 aprile 2007, n. 9324; Cassazione civile, sez. un., 19 febbraio 2007, n. 3725).»

Sintesi: E' al giudice amministrativo che spetta la cognizione piena - in termini di potere annullatorio e risarcitorio - delle domande dirette a tutelare la posizione giuridica lesa dall’azione della pubblica amministrazione illegittima e talora illecita; ciò in quanto lo strumento del risarcimento del danno offerto al soggetto, ulteriormente alla demolizione dell’atto lesivo, concreta non una materia nuova assegnata al giudice amministrativo, ma solo il completamento delle forme di tutela poste a garanzia del privato a fronte dell’azione viziata della p.a..

Estratto: «2. Non si pone più, con riferimento alla questione in oggetto, il problema dell’individuazione della giurisdizione, a fronte dell’esperimento del regolamento preventivo da parte della Società istante. In ogni modo, la Sezione , con la sentenza già menzionata aveva fatto riferimento all’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato...
[...omissis...]

Sintesi: Ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.

Estratto: «che le controversie in materia urbanistica ed edilizia (la quale comprende tutti gli aspetti dell'uso del territorio, inclusa l'acquisizione di beni attraverso procedimenti espropriativi) rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, - salvo che esse siano relative a comportamenti della pubblica amministrazione non riconducibili...
[...omissis...]

Sintesi: Qualora la lesione all'interesse legittimo sia causata da un atto che abbia ampliato la sfera giuridica del destinatario e da un successivo atto che abbia posto nel nulla il precedente, e quindi dalla combinazione di più atti, la lesione è cagionata dal comportamento complessivo della P.A. e la giurisdizione è del giudice amministrativo.

Estratto: «Tuttavia, la ricomprensione della presente domanda risarcitoria nell’alveo della giurisdizione amministrativa può avvenire ugualmente muovendo da una ricostruzione della posizione giuridica di cui è stata chiesta tutela. Come è universalmente noto (anche se non in maniera incontrastata in dottrina), l’interesse legittimo è la posizione giuridica soggettiva di cui è titolare il soggetto che è coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento amministrativo, il quale, proprio per essere titolare di tale posizione giuridica, dispone di una serie di facoltà esercitabili prima, durante e dopo il procedimento (l’interesse legittimo, ovviamente, a seconda dei casi si presenta collegato ad un’altra posizione giuridica soggettiva sottostante, di solito il diritto soggettivo, la quale non è però tutelabile di per sé, ma solo in via mediata). Ma se così è, ne consegue che tutto quello che accade nel corso del procedimento e che riguarda le modalità con cui la P.A. esercita il potere di cui è attributaria (a prescindere, cioè, dagli effetti che si producono sulla posizione giuridica sottostante) incide comunque sempre e solo sull’interesse legittimo, del che si ha una conferma solare proprio nel caso dell’esercizio dell’autotutela decisoria: infatti, se anche il provvedimento oggetto di riesame aveva consentito al destinatario di esercitare liberamente un diritto soggettivo perfetto (si pensi allo ius aedificandi o al diritto di iniziativa economica), nel momento in cui la P.A. sottopone a verifica postuma la legittimità dell’atto ampliativo, il privato può contrastare l’eventuale annullamento d’ufficio del provvedimento solo con lo strumentario delle facoltà insite nell’interesse legittimo; ed infatti, a riprova di ciò, basta osservare che anche la valutazione dell’incidenza del legittimo affidamento del destinatario dell’atto muove da presupposti diversi rispetto a ciò che accade nei rapporti interprivati, in cui l’affidamento del contraente fedele non va comparato con un interesse superiore, laddove in sede di autotutela ex art. 21-nonies della L. n. 241/1990 la P.A. deve invece comparare l’affidamento del destinatario del provvedimento sottoposto a riesame con l’interesse pubblico. Pertanto, la domanda con cui viene chiesto il ristoro dei danni che la P.A. ha cagionato al soggetto coinvolto nel procedimento agendo in violazione di una qualsiasi norma o principio che regola quel procedimento si deve intendere finalizzata alla tutela della posizione giuridica incisa, ossia, per quanto detto supra, dell’interesse legittimo. Se la posizione giuridica di un privato a fronte di un procedimento amministrativo che lo interessa ha la consistenza di interesse legittimo, il giudice che deve conoscere della lesione di questa situazione giuridica è quello amministrativo, in base all’art. 103 Cost.Se la lesione dell’interesse legittimo causa danni (patrimoniali e non), il risarcimento dei danni costituisce una forma di tutela dell’interesse legittimo e della relativa domanda conosce il giudice amministrativo, in base all’art. 7 della L. n. 205/2000. La limitazione delle controversie conosciute dal giudice amministrativo alla impugnazione di atti o provvedimenti (in base all’art. 3 della L. n. 1034/1971 e all’art. 26 del R.D. n. 1054/1924) o alla contestazione di comportamenti in specifici casi (ad esempio, nella fattispecie di cui all’art. 53 del DPR n. 327/2001) ha ragion d’essere quando la lesione sia cagionata da un atto o da un provvedimento o da uno specifico comportamento che non abbia attinto la consistenza di atto o provvedimento.La situazione è ben diversa quando, invece, la lesione dell’interesse legittimo è stata causata non da uno specifico atto, ma dal combinarsi di più atti (ad esempio, da un atto che abbia ampliato la sfera giuridica del destinatario e da un successivo atto che abbia posto nel nulla il precedente, come è accaduto nella specie). In tal caso, la lesione dell’interesse legittimo non è causata dal primo atto (che, anzi, è ampliativo, ossia favorevole per il destinatario), né dal secondo (che, essendo legittimo, non è idoneo ad arrecare un danno ingiusto), ma dal complessivo comportamento della P.A. agente. Se il privato è titolare di un interesse (legittimo) ad un comportamento coerente dell’amministrazione, la lesione di tale interesse non può non essere sindacata dal giudice (amministrativo) e non può non essere risarcita.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> TUTELA RISARCITORIA E DEMOLITORIA --> DOMANDA RISARCITORIA SEPARATA E SUCCESSIVA

Sintesi: Al giudice amministrativo può essere chiesta la tutela risarcitoria, senza dover osservare il termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento ed a maggior ragione la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva: a nulla rilevando in quest'ultimo caso la scelta di un momento successivo per proporre la domanda di risarcimento del danno.

Estratto: «Il ricorso è fondato limitatamente a queste ultime domande rivolte nei confronti delle società acquirenti del terreno, s.r.l. Sardegna Distribuzioni, s.a.s. Demela Tommaso e soc. Seridea 78.La Corte Costituzionale con la nota sentenza 191 del 2006, avente ad oggetto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53 appr. con D.P.R. n. 327 del 2001...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Ai fini del riparto della giurisdizione sulla domanda risarcitoria, risulta del tutto ininfluente la circostanza che si tratti di domanda proposta separatamente da quella di annullamento, perché la giurisdizione del giudice amministrativo non dipende dalla contemporaneità della richiesta, ma dalla riconducibilità del danno ad un provvedimento, per cui sussiste anche nel caso di domande avanzate prima o dopo o, addirittura, senza l'instaurazione di un giudizio di tipo demolitorio.

Estratto: «II. Preliminarmente va ritenuta l’infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo Giudice.Ed invero (cfr. Cassazione civile, sez. un., 10 novembre 2010, n. 22809), nell'ambito della sua giurisdizione, il giudice amministrativo conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno (D.Lgs n. 80 del 1998, art. 35 e L. n. 205 del 2000, art. 7).Secondo il Giudice della giurisdizione, del tutto ininfluente risulta in proposito la circostanza che si tratti di domanda proposta separatamente da quella di annullamento, perché la giurisdizione del giudice amministrativo non dipende dalla contemporaneità della richiesta, ma dalla riconducibilità del danno ad un provvedimento, per cui sussiste anche nel caso di domande avanzate prima o dopo o, addirittura, senza l'instaurazione di un giudizio di tipo demolitorio.Rileva il Collegio che la circostanza viene ulteriormente avvalorata dall’art. 30. comma 1, del c.p.a., a mente del quale, nei casi di giurisdizione esclusiva è possibile l’azione di condanna disgiunta da quella di accertamento.Trattandosi di fattispecie di edilizia e urbanistica, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), si versa in ipotesi, appunto, di giurisdizione esclusiva.Sicché, in applicazione dei principi sopra indicati, va riconosciuta la giurisdizione di questo Tribunale sulla richiesta di risarcimento dei danni derivati dal provvedimento illegittimamente denegato e tale ritenuto in diverso processo.»

Sintesi: Il risarcimento può essere disposto dal giudice amministrativo non soltanto se investito della domanda di annullamento dell'atto amministrativo, quale effetto ulteriore della riscontrata illegittimità di esso, ma anche - purché ricorra la giurisdizione esclusiva o generale di legittimità - nel caso in cui la parte interessata si limiti ad invocare la sola tutela risarcitoria.

Estratto: «la S.C. ha ulteriormente precisato che : “ il risarcimento può essere disposto dal giudice amministrativo non soltanto se investito della domanda di annullamento dell'atto amministrativo, quale effetto ulteriore della riscontrata illegittimità di esso, ma anche - purché ricorra la giurisdizione esclusiva o generale di legittimità - nel caso in cui la parte interessata si limiti ad invocare la sola tutela risarcitoria. Da un lato, infatti, il principio di precostituzione per legge del giudice naturale, di cui all'art. 25, comma 1, cost., non consente che la scelta del giudice resti rimessa alla parte; dall'altro, deve escludersi che il precedente sistema della duplice tutela (dinanzi al giudice amministrativo e poi davanti al giudice ordinario) possa essere fatto rivivere quando l'interessato, anziché invocare annullamento e risarcimento, preferisca chiedere soltanto quest'ultimo”.Alla luce di tali conclusioni viene meno anche il rilievo del profilo di inammissibilità della domanda sollevato dal Comune resistente per la mancata proposizione della domanda risarcitoria nel contesto del giudizio impugnatorio, non discendendo dal giudicato di annullamento alcuna preclusione in tal senso ( cfr circa l’ammissibilità di una domanda risarcitoria in via autonoma proponibile entro gli ordinari termini di prescrizione vd da ultimo C.d.S. sez. VI , 11.11.2010 n.8008).»

Sintesi: La tutela risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione, deve essere chiesta al giudice amministrativo a completamento della tutela demolitoria, tanto contestualmente, quanto dopo l'annullamento dell'atto amministrativo, quanto ancora anche in via autonoma e prescindendo dall'annullamento dell'atto.

Estratto: «Con il primo motivo il Consorzio ricorrente ha infatti lamentato la indebita riforma della prima sentenza che aveva rettamente declinato in favore del G.A. la potestas judicandi. Il ricorrente contesta che la Corte di merito abbia collegato l'insorgenza della giurisdizione del G.A. sulle domande afferenti occupazioni illegittime...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: La giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno da lesione dell'interesse legittimo spetta al G.A. anche se la domanda risarcitoria sia proposta in un autonomo e separato ricorso, successivo al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del provvedimento lesivo.

Estratto: «3.- Così sinteticamente ricostruita la posizione delle parti, il Collegio deve preliminarmente delibare l’eccepita questione del difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente, stante la sua portata pregiudiziale ed assorbente.L’eccezione è infondata e, come tale, va respinta, alla stregua della giurisprudenza, ormai pacifica, del giudice della giurisdizione che del Consiglio di Stato.3.a.- Il giudice della giurisdizione ha ripetutamente statuito, con un indirizzo che deve ormai ritenersi consolidato che, in tema di tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità della Pubblica Amministrazione da attività provvedi mentale illegittima, la giurisdizione sulla tutela dell’interesse legittimo spetta, in linea di principio, al giudice amministrativo, sia quando il privato invochi la tutela di annullamento, sia quando richieda la tutela risarcitoria in forma specifica o per equivalente, non potendo tali tecniche essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione e risultando perciò possibile richiedere al giudice amministrativo anche la sola tutela risarcitoria (Cassazione SS. UU. 17 luglio 2008 n. 19605; 16 maggio 2008 n. 12373; 7 gennaio 2008 n. 35.3.b.- Anche la giurisprudenza amministrativa ritiene la giurisdizione del G.A. sulla scorta dei principi, espressi ex multis nei termini che seguono da Cons. St n. 3621 del 2006 :“La censura non può essere condivisa, alla luce dei più recenti orientamenti emersi in sede giurisprudenziale (Ap. n. 2/2006). L’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80- quale va letto a seguito della pronuncia di parziale incostituzionalità (C.cost. 28 luglio 2004 n. 281) ha invero esteso la cognizione del giudice amministrativo alle controversie in materia di urbanistica ed edilizia, che hanno per oggetto diritti patrimoniali consequenziali alle pronunzie di illegittimità, ivi comprese quelle di risarcimento danni.La domanda in esame è stata proposta sotto il vigore della disposizione menzionata, dopo la sua sostituzione stabilita con l’art. 7 della l. n. 205 del 2000, che mantiene ferma la estensione della giurisdizione amministrativa alle controversie in esame.Costituisce, quindi, principio affermato quello secondo cui dei danni derivanti da provvedimenti autoritativi, riconosciuti illegittimi in sede di giurisdizione generale di legittimità, conosce, in via consequenziale, il giudice amministrativo.Come ritenuto dalla richiamata decisione dell’Adunanza plenaria, il venir meno, per annullamento giurisdizionale, di atti che sono espressione di una posizione di autorità, non rende rilevanti soltanto come comportamento gli effetti medio tempore prodottisi in loro esecuzione, ma ne fa concentrare la cognizione dinanzi allo stesso giudice amministrativo, che verifica il corretto esercizio del potere. Né appare decisivo, secondo l’A.P, a fini di giurisdizione, il fatto che la pretesa sia stata avanzata separatamente da quella che ha dato corso al sindacato di legittimità.La scelta di un momento successivo, per prospettare la domanda consequenziale, non giustifica una diversa competenza giurisdizionale, né sul piano testuale, giacché nessuna delle due norme in discorso (art.7 novellato della l. n. 1034/71 e l’art. 34, co.1, D.lgs. n. 80/1989 introduce una prescrizione di contestualità fra sindacato di legittimità e cognizione degli effetti di ordine patrimoniale, né sul piano logico-sistematico, essendo inaccettabile, in via di principio, una tesi che lasci al ricorrente la scelta del giudice competente, proponendo insieme o distintamente le due domande, senza che mutino i presupposti di fatto e di diritto sui quali si fondano.Ciò apparirebbe in contraddizione con la concezione di “strumento ulteriore”, rispetto a quello classico-demolitorio e/o conformativo, riconosciuto dal giudice costituzionale (sent. n. 204 del 2004) a giustificazione della concentrazione nel giudizio amministrativo della cognizione delle questioni consequenziali di ordine patrimoniale (Ap.cit.)Né la regola della concentrazione davanti al giudice dell’impugnazione anche della cognizione della pretesa risarcitoria conduce a diversa soluzione quando la controversia sul risarcimento sia prospettata (come nella fattispecie) con autonomo e successivo ricorso, ossia dopo che il giudizio sul provvedimento si sia concluso e la relativa decisione sia passata in giudicato. Secondo la ricordata decisione, invero, il nesso fra illegittimità dell’atto e responsabilità dell’autorità amministrativa che lo ha posto in essere non ha diversa natura, né è meno stretto o di diversa intensità se le due questioni dibattute sono esaminate e risolte in unico o separati giudizi.E’ stato, invero, sottolineato (Ap.n. 10 del 2004) che l’atto dalla cui illegittimità si origina la domanda di riparazione si manifesta come momento essenziale per la cognizione della ulteriore vicenda di ripristino della situazione del soggetto che ne è stato leso, perché deve verificarsi se è stato la causa diretta delle conseguenze negative lamentate e questa verifica spetta, anche in sede di esame della domanda risarcitoria, al giudice che già ne ha riconosciuto o è chiamato a conoscere l’illegittimità dell’azione amministrativa.Da ciò deriva che, una volta affermata in materia la giurisdizione esclusiva del G.A., nella stessa rientra anche la controversia avente per oggetto la domanda risarcitoria proposta in via autonoma dopo il 30/6/98, ancorché conseguente a giudizi impugnatori pendenti a detta data (C.S., VI sez., n. 4567/2003).”»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.