L’art.53 D.P.R. n.327/2001 e il principio di concentrazione dei giudizi

Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito...
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Sintesi: Deve riconoscersi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non solo quando si impugna un atto del procedimento espropriativo, ma anche quando si rivendica la tutela del diritto di proprietà in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica.

Estratto: «3.3.2 Piuttosto ritiene il Collegio di aderire alla censura di manifesta omessa considerazione del valore venale del bene acquisito, peraltro in assenza di accettazione definitiva e di sottoscrizione dell’atto di cessione bonaria, il tutto sulla base di una relazione istruttoria – che fa cenno ad un terreno e non ad un fabbricato - smentita dalla ricostruzione in fatto effettuata dal CTU e fatta propria dal Tribunale nei termini dianzi riassunti. Peraltro, anche alla luce di quanto successivamente evidenziato al punto 5.2, l’atto di acquisizione merita di dover formare oggetto di un rinnovato esercizio del potere amministrativo nella misura in cui, attraverso i motivi aggiunti, sono stati in maniera documentale contestati i criteri di liquidazione del risarcimento del danno; trattasi di aspetto che, per inciso, rientra nella giurisdizione esclusiva di questo giudice amministrativo quale deve riconoscersi non solo quando si impugna un atto del procedimento espropriativo, ma anche quando si rivendica la tutela del diritto di proprietà in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica.Si ritiene in questa sede di dare atto che la giurisprudenza (T.A.R. Toscana, I, n.817 del 2009 e T.A.R. Puglia, Lecce, I, n.548 del 2008, cit.; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 15.6.2006, n.345) ha ritenuto che le questioni relative al quantum del risarcimento del danno non incidono sulla legittimità del provvedimento di acquisizione, potendo al più derivarne l’obbligo per il Comune di rideterminarne l’ammontare dal momento che, mentre la previsione del risarcimento costituisce condizione di legittimità della delibera di acquisizione, ad analoghe conclusioni non può pervenirsi per quanto riguarda la congruità del risarcimento e l’adeguatezza dei criteri di valutazione adottati nella liquidazione del danno.»

Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione...
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Sintesi: Secondo le Sezioni Unite, la tutela risarcitoria relativa a materie comprese nel del d.lgs. citato, artt.33 e 34, va chiesta al G.A. a completamento della tutela demolitoria - sia contestualmente che dopo l'annullamento dell'atto amministrativo, ovvero in via esclusiva prescindendo dall'annullamento dell'atto - tutte le volte che la lesione della posizione giuridica dedotta in giudizio, sia essa di diritto soggettivo, che di interesse legittimo, derivi dall'esercizio illegittimo del potere da parte di una pubblica amministrazione o di altro soggetto ad essa equiparato.

Estratto: «III.b)- Sul Giudice competente alla definizione della causa.Anche questa è tematica complessa.In linea di principio, va ricordato che la C. C.le, con la sentenza nr. 204 del 2004 ha dichiarato in contrasto con la Costituzione la nuova formulazione (recata dall’art.7 della legge n.205 del 2000) dell’art.34 del d.lgs n.80 del 1998...
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Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
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Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: L’art. 53 del DPR n. 327 del 2001, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «In punto di giurisdizione deve pertanto ritenersi, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità - ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
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Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «3. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione...
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Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera...
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Sintesi: Sussiste la giurisdizione amministrativa in tutte le controversie concernenti provvedimenti o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di potere amministrativo, secondo quanto dichiarato dalla Corte costituzionale con sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, in specie con riferimento alle controversie riguardanti provvedimenti e/o comportamenti afferenti alla procedura espropriativa.

Estratto: «E difatti, quanto all’eccezione sub lett. a), mentre va esclusa la giurisdizione amministrativa con riguardo agli atti impugnati concernenti la determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio ed il deposito della stessa presso la Cassa Depositi e Prestiti...
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Sintesi: In forza del combinato disposto degli artt. 7 e 133 comma 1 lett. “g” del c.p.a., sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie riguardanti “i comportamenti” delle pubbliche amministrazioni riconducibili “anche mediatamente” all’esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione per pubblica utilità, con la sola esclusione di quelle relative alla determinazione e corresponsione delle indennità d’esproprio.

Estratto: «In forza del combinato disposto degli artt. 7 e 133 comma 1 lett. “g” del c.p.a. sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie riguardanti “i comportamenti” delle pubbliche amministrazioni riconducibili “anche mediatamente” all’esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione per pubblica utilità...
[...omissis...]

Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «2. Con riguardo alle eccezioni sollevate sul punto dalle Amministrazioni resistenti, sotto il profilo della giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto – devolute come tali alla giurisdizione ordinaria, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (Cons. Stato, IV, 4.4.2011, n.2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193). Mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria, così come il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione pure è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327, viceversa sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.2.1 Peraltro di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n.1222) che l’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi, anche quando trattasi di procedimenti espropriativi diretti alla esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modificazione di un’opera pubblica e di atti strumentali alla realizzazione di detta finalità pubblica (Cass. Civ., SS. UU., ord.za 16.12.2010, n.25393). Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.»

Sintesi: Rientrano nel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo non solo le controversie impugnatorie avverso gli atti del procedimento espropriativo per qualsiasi suo vizio (comprese nell’alveo della giurisdizione generale di legittimità), ma anche tutte le controversie intese ad ottenere la tutela del diritto di proprietà compromesso dall’esercizio del potere ablatorio della P.A., in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio, ovvero al mancato esercizio, dello specifico potere.

Estratto: «II. Va anzitutto esplicitamente affermata la giurisdizione di questo TAR relativamente alla istanza restitutoria/risarcitoria a seguito di “occupazione appropriativa”.II.1) La domanda proposta, configurante richiesta restitutoria, in via principale, e risarcitoria, in subordine per l’illegittima occupazione di suoli di proprietà privata...
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Sintesi: Ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. f) e lett. g), c.p.a. devono intendersi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie su materie determinate, in cui l'Amministrazione agisce come autorità, mediante l'esercizio di atti autoritativi o comportamenti che sono espressione di poteri amministrativi.

Estratto: «I) Va preliminarmente dichiarata l’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda con cui parte ricorrente chiede risarcirsi i danni per l’occupazione di aree non comprese nella dichiarazione di pubblica utilità e nel decreto di esproprio, occupate in via di mero fatto.Invero, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. f) e lett. g), c.p.a. devono intendersi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie su materie determinate, in cui l'Amministrazione agisce come autorità, mediante l'esercizio di atti autoritativi o comportamenti che sono espressione di poteri amministrativi (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato sez. V, 15 dicembre 2011, n. 6588; T.A.R. Milano Lombardia sez. II, 30 marzo 2011, nr. n. 854; Cons. Stato, A.P. 22 ottobre 2007, n. 12), mentre ne restano esclusi quei comportamenti meramente manipolativi del terreno posti in essere al di fuori di un'attività autoritativa (cfr. T.A.R. Salerno Campania sez. II, 3 ottobre 2011, n. 1606).Tale ultima circostanza ricorre nella fattispecie in esame, ove si assume che l’autorità esecutrice dell’espropriazione ha occupato materialmente lotti di terreno del tutto non compresi nella originaria dichiarazione di pubblica utilità (e nei relativi allegati tecnici descrittivi, tra cui il piano particellare) e neppure identificati nella redazione dello stato di consistenza, nel relativo decreto di occupazione d’urgenza ed, infine, nel decreto di esproprio che conclude la sequenza procedimentale.Manca, dunque, ogni collegamento tra l’essenziale formalizzazione dell’attività autoritativa costituita dai provvedimenti della sequenza procedimentale di esproprio e la lamentata occupazione di aree estranee agli elaborati progettuali ed ai provvedimenti menzionati, con la conseguenza che nessun riferimento, neppure mediato, può sussistere tra l’esercizio dell’attività autoritativa e l’occupazione di mero fatto così compiuta. Peraltro, anche a voler accedere ad una (peraltro non pacifica) impostazione sostanziale della questione dedotta in giudizio, non risulta (e non è prospettato) che l’occupazione sine titulo e la relativa apprensione siano oggettivamente destinate all’esecuzione dell’opera pubblica, anche in via meramente temporanea o transitoria, dovendosi anzi escludere tale circostanza perché, come lo stesso ricorrente afferma, non sono previste negli allegati progettuali occupazioni temporanee, con la conseguenza che manca anche la sola previsione del ricorso a tali tipologie di utilizzazione dei beni privati.In altri termini, l’occupazione sine titulo prospettata nella domanda e nella causa petendi del ricorso, nella parte in esame, è originata non in funzione, ma,in occasione della più ampia attività di espropriazione, e dunque trattasi di un’ipotesi rientrante nella figura della c.d. “occupazione usurpativa”, soggetta al sindacato del g.o. (Corte Cost. nr. 191/2006), che si verifica quando manca ab origine il titolo espropriativo ovvero quando tale mancanza investe porzioni di aree o di superfici di un più ampio lotto occupate sine titulo, accanto ad altre aree o superfici a loro volta oggetto della dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di esproprio.Trattandosi di domanda proposta al giudice sfornito di giurisdizione, non va disposta alcuna attività istruttoria, che potrà essere invece richiesta al giudice ordinario, una volta trasposta la domanda nella giusta sede processuale.»

Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ex art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.), in ipotesi di comportamento dell’Amministrazione riconducibile all'esercizio del pubblico potere, manifestato per il tramite della dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «Preliminarmente deve osservarsi che, anche a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale 8 ottobre 2010 n. 293 - che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 43 D.P.R. n. 327/2001 - rimane ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ex art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.) in ipotesi di comportamento dell’Amministrazione riconducibile all'esercizio del pubblico potere che, come nella fattispecie in esame, si è manifestato per il tramite della dichiarazione di pubblica utilità.»

Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «3. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis...]

Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità; una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Anche in presenza di comportamenti posti in essere dalla pubblica amministrazione, essi, in quanto direttamente o mediatamente collegati all'esercizio del pubblico potere (di espropriazione e di realizzazione di lavori pubblici), appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 53 DPR 327/2001.

Sintesi: Spetta al G.A. conoscere dell’azione risarcitoria mossa in riferimento a profili di danno ricollegabili all'esercizio in via materiale o provvedimentale, del pubblico potere (nel caso di specie a mancato controllo e culpa in vigilando nell’ambito dell’attività di esecuzione di lavori pubblici, nonché a profili d’incongruità e insufficienza previsionale nelle scelte progettuali a monte in ordine alle modalità di occupazione, esecuzione di lavori, predisposizione di percorsi alternativi d’accesso al fondo inciso dai lavori stessi).

Estratto: «II. Posto quanto sopra, il Collegio si deve anzitutto occupare della questione di giurisdizione. Al riguardo, come già sopra evidenziato, il Tribunale ordinario di Roma, con sentenza n. 37731 del 29.7.2008, ha ritenuto sussistere, in relazione alla richiesta risarcitoria, analoga a quella in questa sede azionata, dell’impresa ricorrente, la giurisdizione del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 53 commi 1 e 2 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327, “stante la diretta derivazione del danno lamentato da un procedimento amministrativo”.E dunque, premesso che l’azione risarcitoria era stata in quella sede proposta, ex artt. 696 e 696 bis del c.p.c., nei soli confronti di ANAS spa e non della società A & I Della Morte aggiudicataria dell’appalto ed esecutrice dei lavori, ritiene il Collegio, sostanzialmente condividendo in parte qua la sopra menzionata pronuncia del Tribunale ordinario di Roma, che effettivamente la potestas decidendi spetti a questo TAR con limitato riferimento all’azione risarcitoria proposta contro ANAS spa. Invero, la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia de qua sussiste per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico in materia di espropriazioni), nel testo vigente all’epoca del ricorso (“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico”). È sufficiente ricordare al riguardo che, anche in presenza di comportamenti posti in essere dalla pubblica amministrazione, essi, in quanto direttamente o mediatamente collegati all'esercizio del pubblico potere (di espropriazione e di realizzazione di lavori pubblici), appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi della ricordata norma, ritenuta costituzionalmente legittima, giusta la decisione 11 maggio 2006, n. 191, del giudice delle leggi (ciò quando i comportamenti causativi di danno ingiusto, come la realizzazione di un’opera pubblica, costituiscano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi - dichiarazione di pubblica utilità e/o indifferibilità ed urgenza- e siano quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere).È stato del resto già affermato in giurisprudenza che nel quadro venutosi a formare con l'art. 34 d. lgs. n. 80 del 1998 (come novellato dalla l. n. 205 del 2000) e con l'art. 53 del testo unico sull'esproprio n. 327 del 2001, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo va riconosciuta non solo quando si impugni un atto del procedimento amministrativo (per qualsiasi vizio), ma anche quando il ricorso miri ad ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell'amministrazione connesso all'esercizio della funzione pubblica (CdS, IV, n. 3026 del 18.6.2008). Lo stesso nuovo codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010 ha del resto ribadito, all’art. 134, lettera g), che sono tra le altre devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.”.Nel caso in esame spetta dunque a questo Tribunale Amministrativo conoscere dell’azione risarcitoria mossa contro Anas in riferimento (alla stregua delle prospettazioni dell’istante) a profili di danno ricollegabili a mancato controllo e culpa in vigilando nell’ambito dell’attività di esecuzione di lavori pubblici, nonché a profili d’incongruità e insufficienza previsionale nelle scelte progettuali a monte (in ordine alle modalità di occupazione, esecuzione di lavori, predisposizione di percorsi alternativi d’accesso al fondo inciso dai lavori stessi) ed a carenze comunicative e partecipative nella stessa attività di progettazione e di individuazione dei terreni espropriabili. Il che ricollega eziologicamente, in astratto, il danno lamentato, all’area coinvolta dall’esercizio, in via materiale o provvedimentale, del pubblico potere. In proposito dovendosi oltretutto precisare che la stessa azione risarcitoria per danno riveniente da provvedimenti illegittimi nemmeno presuppone necessariamente il previo annullamento dei provvedimenti stessi (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 13659 del 13.6.2006).»

Sintesi: Restano assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie, relative a situazioni di diritto soggettivo, in cui l’Amministrazione non sia coinvolta come autorità, ancorché le stesse scaturiscano da rapporti di tipo concessorio.

Estratto: «Rileva innanzi tutto il Collegio che, per costante giurisprudenza, gli impianti sportivi comunali per il nuoto rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile degli enti locali e, in particolare, giacché finalizzati a soddisfare l’interesse della collettività alle discipline sportive, sono ascrivibili ai beni destinati ad un pubblico servizio...
[...omissis...]

Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione...
[...omissis...]

Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «1.Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta tra l’altro la violazione della Legge n.64/1974, del DM n.39/1975, dell’art.13 della Legge n.2359/1865, dell’art.191 del Decr. Legisl. n.267/2000 e dell’art.3 della Legge n.1/1981.2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193).2.1 Da canto suo la giurisprudenza della Cassazione (es. SS.UU., 6.5.2003, n. 6853) ha individuato i caratteri nella cosiddetta occupazione appropriativa : a) nella trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, che determina l'acquisizione della proprietà alla mano pubblica; b) nel fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, che ha il carattere dell'illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e quindi legittima) se nel frattempo l'opera pubblica è stata realizzata, oppure al momento della trasformazione qualora l'ingerenza nella proprietà privata abbia già carattere abusivo o se essa acquisti tale carattere perché la trasformazione medesima avviene dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima; c) nell'acquisto a favore della P.A.. che si determina soltanto qualora l'opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica, e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità formale o connessa ad un atto amministrativo che, per legge, produca tale effetto, con conseguente esclusione dall'ambito applicativo dell'istituto di comportamenti della P.A. non collegati ad alcuna utilità pubblica formalmente dichiarata (cosiddetta occupazione usurpativa), o per mancanza “ab inizio” della dichiarazione di pubblica utilità o perché questa è venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini (in tal caso non si produce l'effetto acquisitivo a favore della P.A. ed il proprietario può chiedere la restituzione del fondo occupato e, se a tanto non ha interesse e quindi vi rinunzi, può avanzare domanda di risarcimento del danno, che deve essere liquidato in misura integrale); d) nella circostanza che il soggetto che ha subito l'ablazione di fatto, per ottenere il risarcimento del danno, ha l'onere di proporre domanda in sede giudiziale entro il termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), la cui decorrenza è ancorata alla data di scadenza dell'occupazione legittima se l'opera pubblica è realizzata nel corso di tale occupazione, oppure al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo se essa è avvenuta dopo quella scadenza (o in assenza di decreto di occupazione d'urgenza, ma sempre nell'ambito di valida dichiarazione di pubblica utilità). 2.2 Tuttavia tale ricostruzione giurisprudenziale dell’occupazione appropriativa (e usurpativa) è del tutto incompatibile con la disciplina normativa introdotta dal D.Lg.vo n. 327/2001 ed entrata in vigore il 30 giugno 2003. Quest’ultimo contiene, infatti, un capo VII, intitolato alle “Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio”, nel quale rientra soltanto l’art. 43, la cui rubrica è “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”.L’incompatibilità tra le attuali previsioni di legge e la ricostruzione “pretoria” del fenomeno occupazione appropriativa e usurpativa è evidente, se solo si considera che la disposizione sopra riportata subordina all’adozione di apposito provvedimento discrezionale il trasferimento di proprietà dei beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, a seguito di modificazione avvenuta in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità.Peraltro di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n.1222) che l’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi. Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio e – in caso positivo – sarebbe pur sempre applicabile l’art. 43 del DPR n.327/2001 che consente di adeguare lo stato di fatto a quello di diritto.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.