Giurisdizione sul diritto alla successione nell'assegnazione del terzo familiare

Sintesi: In materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sussiste la giurisdizione del G.O. per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, nella quale la P.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione.

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del G.O. la controversia avente ad oggetto il diritto alla successione nell'assegnazione del terzo familiare, ove tale subentro derivi direttamente dalla legislazione regionale, in presenza di alcune condizioni riguardo alle quali manca qualsiasi valutazione discrezionale della P.A..

Estratto: «il ricorso è fondato;la L.R. Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (artt. 15 ed 1) e L.R. Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (artt. 13 e 4) predeterminano le condizioni che consentono il subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale, senza lasciare alla P.A. alcun margine di discrezionalità valutativa, attribuendole bensì un ruolo meramente ricognitivo del diritto soggettivo al rientro; la tesi del ricorrente (secondo cui la configurabilità del silenzio-assenzo comporterebbe la giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell'art. 133, lett. a bis, c.p.a.) è destituita di fondamento, nella considerazione che l'istanza di subentro della quale si discute non è volta a sollecitare l'esercizio di un potere discrezionale della P.A., bensì ad esercitare un diritto soggettivo; altrettanto infondata è la tesi che considera trasformata la domanda di subentro in domanda di sanatoria/regolarizzazione, con conseguente emersione in capo alla P.A. di un potere discrezionale di valutazione in precedenza inesistente, posto che tale alternativa non è neppure prevista dalla menzionata legislazione regionale;assolutamente inconferente nella fattispecie in trattazione (nella quale è invocata il diritto al subentro ad un precedente assegnatario) è il riferimento del resistente a Cass. SU n. 3623/12, la quale afferma la giurisdizione del G.A. nella diversa fattispecie di annullamento della determina di un dirigente comunale contenente il parere contrario all'istanza di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato dall'istante, oltre all'annullamento di un successivo decreto di rilascio;la circostanza, poi, che nella specie sia stato emesso un provvedimento di rilascio dell'alloggio siccome occupato senza titolo conferma la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SU n. 14956/11);in conclusione, occorre ribadire il principio secondo cui, in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, nella quale la P.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il diritto alla successione nell'assegnazione del terzo familiare, ai sensi della L.R. Piemonte n. 46 del 1995 e L.R. Piemonte n. 3 del 2010, in forza delle quali tale subentro deriva direttamente dalla previsione legislativa, in presenza di alcune condizioni riguardo alle quali manca qualsiasi valutazione discrezionale della P.A. (cfr. Cass. SU n. 757/07, nonché, tra le più recenti SU n. 15977/11).»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogni qual volta il ricorrente, ingiunto da un ordine di rilascio o di sgombero di alloggi abusivamente occupati, opponga un diritto al subentro nel rapporto concessorio, qualunque sia il titolo accampato in ricorso.

Estratto: «Preliminarmente - condividendo l’eccezione sul punto sollevata dal resistente I.A.C.P. - il ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito G.A., per essere titolare della giurisdizione sulla controversia il G.O.Invero con l’impugnata nota/provvedimento (a ribadire quanto già in precedenza comunicato con la del tutto analoga nota/provvedimento del 3.8.2000 prot. 18055) il resistente I.A.C.P. contesta l’occupazione e la detenzione sine titulo dell’alloggio da parte di Pillo Francesco per averlo sottratto illegittimamente al legittimo assegnatario Gentile Pasquale, la qual cosa rendendo improponibile qualsiasi domanda di regolarizzazione.Inoltre a rafforzare la giurisdizione del G.O. nella presente controversia concorre anche l’asserita qualità di proprietario nella quale dichiara di agire in giudizio Pillo Raffaele, intervenuto in giudizio a seguito del decesso di Pillo Francesco. Né a radicare la giurisdizione di questo giudice amministrativo varrebbe la circostanza che la domanda giudiziale è stata introdotta con ricorso impugnatorio, sulla base dei vizi per suo tramite dedotti in relazione all’atto amministrativo impugnato, in quanto circostanza coerente con l’antica c.d. teoria della prospettazione (petitum formale), ormai da lungo tempo ripudiata in quanto tale da lasciare libera la parte di individuare il giudice avente giurisdizione. Sul punto sempre attuale è l’insegnamento della Suprema Corte per il quale, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, cioè della intrinseca natura della controversia dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione (Cfr.: Cass. Civ. SS.UU., Ordinanza n. 10180/2004) e, anche seguendo la direttiva ermeneutica indicata dalla Corte Costituzionale a partire dalla rilevante sentenza 204/2004, l’elemento decisivo per radicare la giurisdizione amministrativa, al di là della prospettazione del ricorrente, è indubbiamente costituito in ogni caso dall’esistenza di un potere autoritativo dell’amministrazione espresso nel provvedimento impugnato. Ciò precisato, gli ordini di rilascio o di sgombero di alloggi occupati, come nel caso in esame, abusivamente, in mancanza, dunque, di qualsivoglia titolo concessorio dell’Autorità titolare del bene pubblico, si pongono all’esterno della materia dell’assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, sicché, per le controversie ad essi relative, non può valere la regola di riparto della giurisdizione elaborata dalla giurisprudenza per la testé detta materia (per cui, dopo Corte cost. n. 204 del 2004, torna attuale e condivisibile il tradizionale criterio di riparto bene chiarito dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato 5 settembre 1995, n. 28, in base al quale, ad eccezione dell’ipotesi speciale dell’art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, le controversie sull’annullamento e sulla revoca, per quanto vincolata, dell’assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971, attualmente art. 133 lett. b) cod. proc. amm. Infatti, che nei casi di occupazione senza titolo deve escludersi l’applicabilità della normativa da ultimo richiamata (non essendovi, per l’appunto, alcuna concessione di bene in atto, e deve farsi riferimento al criterio base di riparto, imperniato sulla consistenza della posizione giuridica sostanziale fatta valere dall’attore (petitum sostanziale);In base a tale ultimo criterio, come indicato dal giudice della giurisdizione, spetta al G.O. la cognizione della controversia ogni qual volta il ricorrente ingiunto opponga un diritto al subentro nel rapporto concessorio, qualunque sia il titolo (più o meno fondatamente o plausibilmente) accampato in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare e/o assistenziale, subentro per esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, quali il pagamento del canone e delle utenze dei servizi etc., sanatoria e/o regolarizzazione - in Campania, peraltro, in astratto configurabile solo per situazioni di fatto anteriori all’anno 2000).Infatti in tal senso è costante l’orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione (<<In tema di opposizione a provvedimento di rilascio di un alloggio di E.R.P., l'opponente è titolare di una posizione di diritto soggettivo tutte le volte in cui l'opposizione non incida sul provvedimento amministrativo di assegnazione dell'alloggio che si assume, da parte della P.A., occupato "sine titulo", ma miri a contrapporre all'atto amministrativo di autotutela un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio, della quale occorre soltanto riscontrare la fondatezza, con conseguente predicabilità, in tal caso, della giurisdizione del giudice ordinario>>: Cass., SS.UU., ord. 11 marzo 2004, n. 5051; Id., 16 luglio 2001, n. 9647; 23 febbraio 2001, n. 67; 7 novembre 2000, n. 1155; 10 agosto 2000, n. 564, nonché, conformi, n. 1908 del 1989, n. 821 del 1995, n. 1029 del 1996); Inoltre tale indirizzo sembra condiviso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 aprile 2006, n. 1618; Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2005, n. 3111; T.A.R. Marche, 12 aprile 2005, n. 293; T.A.R. Veneto, sez. II, 29 novembre 2004, n. 4154; T.A.R. Valle d'Aosta, 19 marzo 2004, n. 38; Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2003, n. 5890)..Tale orientamento si pone, inoltre, in linea con quello, analogo, in tema di ordine di rilascio di bene demaniale occupato sine titulo (orientamento secondo cui spetta all’A.G.O. la controversia sull’opposizione del privato che contesti la demanialità e accampi un proprio diritto sul bene: Cass., SS.UU., 15 luglio 1999, n. 391, 6 giugno 1997, n. 5089, 17 giugno 1996, n. 5522, 11 aprile 1994, n. 4146, 27 ottobre 1994, n. 8837; Cons. Stato , sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7982).Invero ragioni di uniformità nell’applicazione del diritto e di semplicità e chiarezza nella regola del riparto della giurisdizione inducono questo giudice ad aderire a questa autorevole indicazione, ancorché in linea teorica essa sia opinabile sotto il profilo della possibile riconducibilità della pretesa alla prosecuzione e/o subentro nel rapporto concessorio all’area di cui al ripetuto art. 5 della legge n. 1034 del 1971.»

Sintesi: In materia di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra G.A. e G.O. trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato.

Estratto: «- secondo l'ormai consolidato indirizzo delle sezioni unite di questa corte, nella materia in esame, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato (tra le altre, S.U. ord. 8.3.2012 n. 3623; S.U. ord. 9.7.2009 n. 16094; S.U. ord. 17.10.2006 n. 22248; S.U. 12.6.2006 n. 13527);- tale criterio deve trovare continuità anche dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, emanato con il D.Lgs. n. 104 del 2010, in relazione a quanto disposto dall'art. 133 detto codice;- nel caso in esame, pertanto, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, perché la controversia, avendo per oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla pubblica amministrazione alla richiesta di assegnazione in "regolarizzazione" di un alloggio di edilizia residenziale già occupato dalla richiedente, si colloca nella prima delle due fasi indicate;- vero è che l'attrice ha anche chiesto l'annullamento del decreto di rilascio di detto alloggio, e che una controversia avente ad oggetto la pretesa di restituzione di un bene da altri detenuto senza titolo rientrerebbe, in sé sola considerata, nell'ambito della giurisdizione ordinaria (tra le varie S.U. ord. 8.3.2012 n. 3623;S.U. ord. 7.7.2011 n. 14956; S.U. ord. 25.11.2009 n. 24764);- ma, nel caso in esame, la discussione sulla legittimità del decreto di rilascio si configura come strettamente consequenziale a quella sul diniego di assegnazione dell'alloggio "in regolarizzazione", come richiesto dall'occupante;- ne deriva che il ridurre la questione del petitum sostanziale alla mera richiesta di annullamento del provvedimento di rilascio dell'immobile non coglie il complessivo thema disputandum, ed, in particolare, quello che ne costituisce il presupposto e che consiste nello stabilire se sia o meno legittimo il rifiuto dell'amministrazione di pervenire alla richiesta assegnazione dell'alloggio occupato dalla originaria ricorrente;- deve perciò essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità, del resto, ad un orientamento espresso, in tempi relativamente recenti, anche dal Consiglio di Stato, che ha ricondotto nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il diniego di regolarizzazione di occupazione senza titolo rapportabile all'ipotesi di assegnazione (o mancata assegnazione) di alloggi di edilizia economica e popolare (Cons. Stato, 31 marzo 2009, n. 2001);»

Sintesi: Per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione - a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall'art. 11, comma 13, DPR 30 settembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall'assegnazione per mancata occupazione dell' alloggio nel termine prescritto - è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all'assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente, ad esempio, al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione.

Sintesi: Le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase del procedimento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria quelle sorte dopo l'assegnazione.

Sintesi: La giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, giacché detta fase è segnata dall'operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione.

Sintesi: Investendo il quantum del corrispettivo della cessione ovvero il quantum del riscatto dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, la fattispecie in cui l'Amministrazione, ferma la propria volontà di vendita dell'immobile, interviene sulle modalità di determinazione del prezzo di cessione investe posizioni che hanno consistenza di diritto soggettivo, trattandosi molto semplicemente di accertare se, sulla scorta della vigente disciplina, sussista o meno il diritto soggettivo patrimoniale dell’Agenzia a conseguire quale controvalore dell’alloggio in cessione una determinata somma ovvero una somma appunto maggiorata in ragione dell’aggiornamento di cui alla avversate note.

Estratto: «Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di vicenda ove sono in gioco diritti soggettivi e non interessi legittimi, in presenza di atti dell’Agenzia del Demanio intervenuti in una fase dei rapporti intercorrenti tra ente proprietario e soggetto assegnatario dell'alloggio successiva al provvedimento di assegnazione e non caratterizzata dall'esercizio di poteri autoritativi.È noto, infatti, che per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione - a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall'art. 11, comma 13, DPR 30 settembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall'assegnazione per mancata occupazione dell' alloggio nel termine prescritto - è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all'assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente, ad esempio, al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione (Cass. civ., S.U., 23 febbraio 2001, n. 65; Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949).Pertanto, nel complessivo procedimento per l'assegnazione degli alloggi in questione, va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell'assegnatario, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario assume una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume il carattere di diritto soggettivo.Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria quelle sorte dopo l'assegnazione (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949; 11 agosto 2010, n. 5617; 2 ottobre 2009, n. 5140; sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2001; Cass.civ., S.U., 2 giugno 1997, n. 4908).Si è aggiunto che in base alla disciplina di cui all'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell'edilizia residenziale pubblica - senz'altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici - la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall'operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione (Cass.civ., S.U., 23 dicembre 2004, n. 23830; 12 giugno 2006, n. 13527).Il difetto di giurisdizione si estende anche alle ipotesi (come appunto quella di specie) in cui l'Amministrazione, ferma la propria volontà di vendita dell'immobile, interviene sulle modalità di determinazione del prezzo di cessione. Investendo il quantum del corrispettivo della cessione ovvero il quantum del riscatto dell’alloggio, la questione prospettata investe posizioni che hanno consistenza di diritto soggettivo, trattandosi molto semplicemente di accertare se, sulla scorta della vigente disciplina, sussista o meno il diritto soggettivo patrimoniale dell’Agenzia a conseguire quale controvalore dell’alloggio in cessione una determinata somma ovvero una somma appunto maggiorata in ragione dell’aggiornamento di cui alla avversate note. Nella descritta vicenda, in altri termini, non vi è nulla di autoritativo né il contenuto delle note è il frutto di un discrezionale apprezzamento condotto dall’amministrazione.Per le ragioni che precedono il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.»

Sintesi: In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'Amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potére discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse.

Estratto: «Ciò premesso, occorre innanzitutto rilevare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente.In un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza 14956/11 ha, infatti, enunciato il seguente principio: "In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'Amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge (art. SO della L.R. Campania 2 luglio 1997, n. 18) e non come esercizio di un potére discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse".In particolare, le Sezioni Unite rilevano: "La controversia in relazione alla quale sì è posta la questione di giurisdizione ha ad oggetto il rilascio di un immobile ad uso abitativo, appartenente al Comune di Napoli, il quale pretende di recuperarne la disponibilità nei confronti di un occupante senza titolo che a quella pretesa si oppone.E principio già affermato da questa corte quello secondo il quale le vertenze aventi ad oggetto il rilascio di alloggi di edilizia pubblica residenziale occupati senza titolo rientrano nella giurisdizione ordinaria (cfr., tra le altre, Sez. un n. 3389 del 2002 e n. 24764 del 2009), in quanto non offeriscono alla disciplina della concessione di beni pubblici ed implicano la decisione su contrapposte posizioni di diritto soggettivo: il diritto dell'ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio potere dominicale e quello eventualmente vantato sul medesimo bene dall'occupante. Il ricorrente fa notare che, nella presente fattispecie, egli non ha però mai asserito di essere titolare di un diritto che lo legittimi all'occupazione dell'immobile, ma ha solo contestato la legittimità dei provvedimenti mediante i quali l'amministrazione comunale ha agito per recuperarne la disponibilità. L'assunto del sig. T., infatti, è che l'originaria diffida a rilasciare l'alloggio sia illegittima, in quanto non preceduta dall'avviso di inizio del procedimento, e che il comune avrebbe ecceduto nei suoi poteri ordinando successivamente lo sgombero dell'immobile e fissandone la data senza tener conto ne' della circostanza - acclarata attraverso un processo penale dal quale lo stesso ricorrente era uscito assolto - che l'occupante aveva ottenuto la disponibilità dell'appartamento convinto che il privato concedente ne avesse titolo, ne' dell'ulteriore procedimento in corso preordinato all'acquisto da parte sua del medesimo immobile. Non della lesione di un diritto soggettivo egli, dunque, si sarebbe doluto, bensì dell'interesse legittimo al regolare espletamento dell'attività amministrativa, messo in dubbio anche in considerazione della natura solo patrimoniale (e non demaniale) dell'immobile di cui si tratta, in relazione al quale l'amministrazione non disporrebbe di poteri di autotutela. Ad ulteriore conferma dell'invocata giurisdizione amministrativa il ricorrente richiama ì principi espressi dalle sezioni unite di questa corte nelle ordinanze n. 16095 e n. 23675 del 2009.Tali argomentazioni non sembrano però idonee ad incardinare la giurisdizione del giudice amministrativo, dovendosi aver riguardo al contenuto effettivo della controversia indipendentemente dal modo in cui essa è presentata dalla parte. A differenza delle situazioni esaminate dalle due ordinanze appena citate, nelle quali si faceva questione del mancato esercizio del potere dell'amministrazione di ordinare lo sgombero di alloggi occupati senza titolo, qui viene in evidenza la posizione del destinatario di un provvedimento di sgombero che invece è stato emanato, ed al quale egli si oppone. Occorre allora tener conto del fatto che l'iniziativa del comune si radica nella previsione della L.R. Campania n. 18 del 1997, art. 30, inforza del quale il sindaco "dispone con propria ordinanza il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo " (comma 1), "anche nei confronti di chi fruisca di un alloggio ceduto illegalmente" (comma 2), diffidando preventivamente l'occupante a rilasciare il bene con un preavviso di non oltre sessanta giorni; e la diffida - aggiunge il comma 3 - "costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 cod. proc. civ., titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo". L'ordine di rilascio, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, non si configura come l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta esplicazione richieda di volta in volta una valutazione di pubblico interesse, bensì come un atto imposto dalla norma stessa. Ne fa fede non solo la forma verbale "dispone", ma anche la previsione che limita la possibilità di accordare un preavviso superiore a quello indicato dal legislatore: previsione che non avrebbe senso se l'amministrazione fosse libera addirittura di valutare se avvalersi o meno dell'ordinanza di rilascio e della conseguente diffida come di un qualsiasi possibile mezzo di autotutela. A ciò si aggiunge che, per espressa indicazione del legislatore, la diffida è destinata ad operare come titolo esecutivo "ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 cod. proc. civ.". La posizione dell'occupante chi si opponga al rilascio sostenendo, per qualsiasi motivo, l'illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione pretende di conseguire la disponibilità dell'alloggio sembra perciò assumere la consistenza di diritto soggettivo: il diritto di resistere ad una attività esecutiva illegittimamente posta in esser da altri nei suoi confronti, non diverso da quello da cui è connotata la situazione di chiunque proponga opposizione ad un titolo esecutivo (o agli atti esecutivi in base ad esso compiuti). Nè a ciò pare potersi fondatamente contrapporre la circostanza che, in questo caso, il titolo esecutivo è apprestato unilateralmente dalla pubblica amministrazione, volta che quel che viene contestato è pur sempre il diritto di agire esecutivamente, nella specifica situazione, in un contesto nel quale gli eventuali vizi di legittimità dell'atto rilevano solo al fine di pretenderne la disapplicazione da parte del giudice chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalle legge per dare corso forzato al rilascio del bene. Se si condividono tali considerazioni, deve concludersi per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario".Tali condivisibili statuizioni trovano applicazione nel caso di specie in cui la determinazione dirigenziale 19.4.2011, avente ad oggetto il "rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in via L. 99/14 occupato senza titolo dal Signor C.S.", è stata adottata ai sensi dell'art. 17 della L.R. Liguria n. 10 del 2004, secondo cui "L'ente gestore o il comune, qualora accerti l'occupazione senza tìtolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attiva le procedure stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. Liguria n. 10 del 2004 per il rilascio dell'alloggio (comma 1). Il provvedimento emanato dal comune a seguito di quanto previsto dal comma 1, costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'alloggio e stabilisce un termine per il suo rilascio (comma 2)".Anche alla luce di queste disposizioni deve, infatti, ritenersi che la determinazione di rilascio opposta costituisca non già l'esercizio di un potere discrezionale del Comune, la cui concreta esplicazione richieda di volta in volta una valutazione di pubblico interesse, ma un atto imposto dalla legge stessa ("attiva").»

Sintesi: La competenza a conoscere dei provvedimenti che incidono negativamente sull’assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare (decadenza, annullamento, revoca e ordine di rilascio dell’alloggio) spetta al G.A. (tranne il caso della decadenza pronunciata per mancata occupazione dell’alloggio nel termine prescritto dall’art. 11 D.P.R. 1035/1972, per il quale lo stesso articolo stabilisce la giurisdizione del G.O.), sia perché la posizione del privato assegnatario nei confronti di un’attività amministrativa che persegue fini pubblici è essenzialmente di interesse legittimo, sia perché in ogni caso tali controversie vanno ricondotte alla fattispecie di giurisdizione esclusiva, disciplinata dall’art. 133, lett. b), c.p.a..

Estratto: «1.Innanzitutto, va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame, alla stregua di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cons. St. Ad. Plen. n. 28 del 5.9.1995 e la conforme Giurisprudenza successiva come da ultimo C.d.S., Sez. VI, Sent. n. 3035 del 9.6.2005; idem n. 6711 del 19.10.2004; C.d.S., Sez. IV, Sent. n. 2107 del 14.4.2004; idem. n. 3477 del 17.6.2003; idem n. 6187 dell’11.11.2002; idem. n. 2645 del 15.5.2002;), che questo Tribunale condivide (cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 652 del 18.10.2008, nn. 345 e 346 del 5.5.2007 e n. 1038 del 20.12.2005), secondo cui la competenza a conoscere dei provvedimenti che incidono negativamente sull’assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare (decadenza, annullamento, revoca e ordine di rilascio dell’alloggio) spetta al Giudice Amministrativo (tranne il caso della decadenza pronunciata per mancata occupazione dell’alloggio nel termine prescritto dall’art. 11, commi 9, 10 e 11, D.P.R. n. 1035/1972, per il quale il successivo comma 13 dello stesso articolo stabilisce la giurisdizione del Giudice Ordinario), sia perché la posizione del privato assegnatario nei confronti di un’attività amministrativa che persegue fini pubblici è essenzialmente di interesse legittimo, sia perché in ogni caso tali controversie vanno ricondotte alla fattispecie di giurisdizione esclusiva, disciplinata dall’art. 133, lett. b), Cod. Proc. Amm..»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.A. con riguardo alla controversia in cui sono impugnati atti relativi al procedimento amministrativo di conversione dell'assegnazione di un alloggio E.R.P. da temporanea a definitiva.

Estratto: «Va, inoltre, preliminarmente affermata la giurisdizione di questo giudice con riguardo al ricorso rubricato sub R.G. 1108/2008, dato che – come si avrà modo di meglio chiarire in seguito - i provvedimenti e gli atti impugnati, pur prefiggendosi il fine di ottenere il rilascio dell’alloggio occupato da parte della ricorrente, sono da ricondursi più correttamente al procedimento amministrativo per la conversione dell’assegnazione, da temporanea a definitiva, dell’alloggio stesso, all’epoca disciplinato dall’art. 35, comma 2, della L.R. n. 46 del 1995, nell’ambito del quale vengono in rilievo posizioni di interesse soggettivo e l’esercizio di poteri di carattere autoritativo rivolti, in via immediata, alla realizzazione di interessi pubblici, trattandosi, all’evidenza, di un procedimento analogo a quello volto all’assegnazione dell’immobile.»

Sintesi: Sono devolute al giudice ordinario le questioni relative ad un alloggio concesso in locazione ad un privato in base ad un contratto di diritto privato, la cui valenza non può essere travolta da un provvedimento amministrativo che prescinda totalmente dalla esistenza di un titolo scaturente da un incontro di volontà sostanziatosi in un contratto, come tale e perché tale regolato dalla disciplina privatistica.

Estratto: «Con il primo motivo, si lamenta falsa applicazione del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 11 e disapplicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998 e della L. n. 205 del 2000. La estrema sinteticità dell'argomentazione svolta nel mezzo in esame consente di riportarne quasi letteralmente il senso; se può essere discutibile che nella materia edilizia possa farsi rientrare l'edilizia residenziale pubblica, è certo però che la materia dell'assegnazione e delle vicende di circolazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica rientra nel concetto di pubblico servizio. Ne consegue che in detta materia, per quanto emerge dalla Legge, la giurisdizione è del giudice amministrativo.La considerazione appare del tutto aliena da una valutazione della fattispecie concreta: l'astratta esattezza del concetto esposto non si applica nella fattispecie, atteso che l'alloggio in questione, non rileva per quali ragioni, è stato concesso in locazione ad un privato in base ad un contratto di diritto privato, la cui valenza non può essere travolta da un provvedimento amministrativo che prescinda totalmente dalla esistenza di un titolo scaturente da un incontro di volontà sostanziatosi in un contratto, come tale e perché tale regolato dalla disciplina privatistica; il motivo non può pertanto trovare accoglimento.»

Sintesi: Spettano alla giurisdizione amministrativa le controversie relative alla fase dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Estratto: «Con il secondo mezzo si lamenta violazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, art. 33 e della L. 21 luglio 2000, n. 205.La ripartizione della giurisdizione è senza dubbio stata applicata in ragione di criteri non coincidenti con quelli previgenti, ma il presupposto per l'applicazione della normativa sopravvenuta, rimane sempre la differenza tra una attività espletata dall'Ente pubblico iure imperii ed un'attività posta in essere con le forme del diritto privato.Il ricorrente Comune, nell'invocare la disciplina attuale, sembra ignorare che nella specie non vi è stata alcuna assegnazione, né al riguardo è quindi ipotizzabile quella "serie di poteri e facoltà di ordine pubblicistico nella fase di concreta gestione degli alloggi assegnati" che connoterebbe l'attività gestionale in toto dell'alloggio assegnato.Se può in ultima analisi, convenirsi nel senso che spettano alla giurisdizione amministrativa le controversie relative alla fase dell'assegnazione degli alloggi, deve escludersi che nella fattispecie concreta vi sia stata una assegnazione, dato il diverso strumento privatistico adottato dalle parti. Anche tale motivo deve essere pertanto respinto.»

Sintesi: In caso di controversia in cui sia dedotta la nullità del contratto di compravendita di un alloggio ERP per violazione delle norme imperative che vietano agli acquirenti di alloggi di edilizia popolare ed economica di alienarli a loro volta, se non al prezzo determinato secondo i criteri stabiliti dall'ente concedente, il giudice competente è quello civile, a prescindere dall'esistenza di una clausola compromissoria nella convenzione di concessione.

Estratto: «Tra le censure rivolte da D.N.N. e C.G. alla sentenza impugnata, appare senz'altro manifestamente fondata quella formulata con il terzo motivo di ricorso, con il - quale si sostiene che questa controversia è estranea alle previsioni della clausola compromissoria contenuta nella convenzione di concessione intercorsa tra il Comune di Modena e la s.r.l. Edilizia. In effetti tale negozio - di cui non sono stati parti né F.G. e B.C., né D.N.N. e C.G. - costituisce un antecedente, ma non il titolo del diritto fatto valere dagli attori, il quale deriva direttamente dall'art. 1419 cod. civ., comma 2, essendo stata dedotta la violazione delle norme imperative che vietano agli acquirenti di alloggi di edilizia popolare ed economica di alienarli a loro volta, se non al prezzo determinato secondo i criteri stabiliti dall'ente concedente (cfr., da ultimo, Cass. 10 Febbraio 2010 n. 3018).»

Sintesi: In tema di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo soggiace alle comuni regole correlate alla posizione fatta valere in giudizio.

Sintesi: In tema di edilizia residenziale pubblica, spettano alla giurisdizione del G.A. le controversie relative a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella fase di natura pubblicistica caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e correlativamente da posizioni di interesse legittimo del privato.

Sintesi: In tema di edilizia residenziale pubblica, spettano alla giurisdizione del G.O. le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento della P.A., e quindi non solo quelle di opposizione al decreto di decadenza per mancata occupazione dell'alloggio, secondo la specifica previsione di cui all'art. 11 D.P.R. 1035/1972, ma anche tutte quelle dirette a contrapporre a provvedimenti di decadenza per altri motivi o di revoca, una posizione di diritto soggettivo relativa a detto rapporto.

Estratto: «L'eccezione di carenza di giurisdizione è stata sollevata dall'At. sul presupposto che la presente controversia si ricolleghi ad interessi legittimi e che la deroga al riparto di giurisdizione prevista in materia dall'art. 11 comma 13 del D.P.R. n. 1035/1972 riguarda soltanto l'ipotesi ivi contemplata di violazione dell'obbligo di occupare stabilmente l'alloggio...
[...omissis...]

Sintesi: Ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 80/1998, come risultante dalla sentenza 204/2004 della Corte Cost., nella materia dell'edilizia residenziale pubblica - senz'altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici - la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall'operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge.

Estratto: «Occorre premettere che nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite può ritenersi ormai pacifico il principio secondo cui in base alla disciplina di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte Cost., nella materia dell'edilizia residenziale pubblica - senz'altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici - la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall'operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. Rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell'alloggio, fondata sulla deduzione della qualità di ospite dell'assegnatario e sulla negazione che quest'ultimo avesse abbandonato l'alloggio (tra le tante, sentenza 12/6/2006 n. 13527).»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del G.O. la controversia in esame avente ad oggetto l'accertamento del diritto a subentrare nell'alloggio vantato dalla un soggetto quale figlio dell'assegnatario defunto, non diversamente da quella conseguente ad opposizione al decreto di decadenza per mancata occupazione dell'alloggio medesimo, secondo la specifica previsione di cui all'art. 11 D.P.R. 1035/1972.

Estratto: «In particolare questa Corte - con riferimento a situazioni analoghe a quella in esame - ha avuto modo di affermare che:- in base alla disciplina di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, nella materia dell'edilizia residenziale pubblica - senz'altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici - la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall'operare della P.A., non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto la legittimità o meno della pretesa del figlio dell'assegnatario, che prospetti di avere i requisiti di legge - tra cui quello della convivenza - per il subingresso nel rapporto, di subentrare al genitore deceduto nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ordinanza 23/12/2004 n. 23830);- in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, lett. a), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché nell'ambito di detta fase la P.A. non esercita un potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione (ordinanza n. 757 del 16/01/2007);- in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in seguito alla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché nell'ambito di detta fase la p.a. non esercita un potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto a subentrare nell'alloggio vantato da un congiunto dell'assegnatario defunto, non diversamente da quella conseguente ad opposizione al decreto di decadenza per mancata occupazione dell'alloggio medesimo, secondo la specifica previsione di cui al D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 11 (sentenza 26/5/2006 n. 12546).Alla luce dei riportati principi giurisprudenziali rientra certamente nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia in esame avente ad oggetto l'accertamento del diritto a subentrare nell'alloggio vantato dalla C. quale figlia dell'assegnatario defunto, non diversamente da quella conseguente ad opposizione al decreto di decadenza per mancata occupazione dell'alloggio medesimo, secondo la specifica previsione di cui al D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 11.»

Sintesi: In tema di edilizia residenziale pubblica, l'azione proposta contro l'ordine di rilascio dell'immobile per occupazione senza valido titolo, reso dal presidente dell'I.A.C.P. ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 1035/1972, spetta alla cognizione del G.O., in applicazione delle regole generali sul riparto di giurisdizione qualora l'occupante, contestando il diritto al rilascio azionato dall'Istituto, faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell’alloggio.

Sintesi: Gli ordini di rilascio o di sgombero di alloggi occupati abusivamente sono adottati in mancanza di qualsivoglia titolo concessorio dell'Autorità titolare del bene pubblico e si pongono, per tale ragione, all'esterno della materia dell'assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, con la conseguenza che per le relative controversie non può applicarsi la regola dell'art. 5 legge 1034/1971, che invece presuppone l'instaurazione di un rapporto concessorio.

Sintesi: In tema di opposizione a provvedimento di rilascio di un alloggio di E.R.P., l'opponente è titolare di una posizione di diritto soggettivo tutte le volte in cui l'opposizione non incida sul provvedimento amministrativo di assegnazione dell'alloggio che si assume, da parte della P.A., occupato sine titulo, ma miri a contrapporre all'atto amministrativo di autotutela un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio, della quale occorre soltanto riscontrare la fondatezza, con conseguente predicabilità, in tal caso, della giurisdizione del G.O..

Estratto: «Ciò doverosamente stabilito e venendo alla questione di giurisdizione, sembra opportuno prendere le mosse dall’orientamento della Corte di Cassazione, secondo la quale: “In tema di edilizia residenziale pubblica, l'azione proposta contro l'ordine di rilascio dell'immobile per occupazione senza valido titolo, reso dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari ai sensi dell'art. 18 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto di giurisdizione (e non del disposto dell'art. 11, comma 13, dello stesso d.P.R., riguardante esclusivamente il caso dell'opposizione avverso il decreto di decadenza dall'assegnazione) qualora l'occupante, contestando il diritto al rilascio azionato dall'Istituto, faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell’alloggio (nella specie: quale erede convivente dell'assegnatario.” (Cassazione civile, sezioni unite, 16 luglio 2001, n. 9647).Osserva, in generale, il Collegio che gli ordini di rilascio o di sgombero di alloggi occupati abusivamente sono adottati in mancanza di qualsivoglia titolo concessorio dell'Autorità titolare del bene pubblico e si pongono, per tale ragione, all'esterno della materia dell'assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare: con la conseguenza che per le relative controversie non può valere la regola di riparto della giurisdizione elaborata dalla giurisprudenza per la testé detta materia (per cui, dopo Corte cost. n. 204 del 2004, torna attuale e condivisibile il tradizionale criterio di riparto confermato dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato 5 settembre 1995, n. 28, in base al quale, ad eccezione dell'ipotesi speciale dell'art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, le controversie sull'annullamento e sulla revoca, per quanto vincolata, dell'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971). E’ stato, infatti, correttamente affermato che nei casi di occupazione senza titolo deve escludersi l'applicabilità del suddetto art. 5 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, non essendovi, per l'appunto, alcuna concessione di bene in atto e deve farsi riferimento al criterio base di riparto, imperniato sulla consistenza della posizione giuridica sostanziale fatta valere dall'attore (petitum sostanziale), alla stregua del quale spetta al G.O. la cognizione della controversia ogni qual volta il ricorrente ingiunto opponga un diritto al subentro nel rapporto concessorio, qualunque sia il titolo (più o meno fondatamente o plausibilmente) accampato in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare e/o assistenziale, subentro per esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, quali il pagamento del canone e delle utenze dei servizi etc., sanatoria). In tema di opposizione a provvedimento di rilascio di un alloggio di E.R.P., l'opponente è titolare di una posizione di diritto soggettivo tutte le volte in cui l'opposizione non incida sul provvedimento amministrativo di assegnazione dell'alloggio che si assume, da parte della P.A., occupato "sine titulo", ma miri a contrapporre all'atto amministrativo di autotutela un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio, della quale occorre soltanto riscontrare la fondatezza, con conseguente predicabilità, in tal caso, della giurisdizione del giudice ordinario (Cfr., Cassazione civile, sezioni unite, 12 giugno 2006, n. 135; ord. 11 marzo 2004, n. 5051; Id., 16 luglio 2001, n. 9647; 23 febbraio 2001, n. 67; 7 novembre 2000, n. 1155; 10 agosto 2000, n. 564, nonché, conformi, n. 1908 del 1989, n. 821 del 1995, n. 1029 del 1996). Occorre aggiungere che questo indirizzo della Suprema Corte di cassazione è condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr., T.A.R Lazio, III ter, nn. 7960/08, 9162/08 e 10952/08; T.A.R Calabria, n. 547/08; T.A.R Campania, V, n. 5865/07; T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 aprile 2006, n. 1618; Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2005, n. 3111; T.A.R. Marche, 12 aprile 2005, n. 293; T.A.R. Veneto, sez. II, 29 novembre 2004, n. 4154; T.A.R. Valle d'Aosta, 19 marzo 2004, n. 38; Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2003, n. 5890) e si pone in linea con quello, analogo, in tema di ordine di rilascio di bene demaniale occupato sine titulo (secondo cui spetta all'A.G.O. la controversia sull'opposizione del privato che contesti la demanialità ed accampi un proprio diritto sul bene: cfr., Cass., SS.UU., 15 luglio 1999, n. 391, 6 giugno 1997, n. 5089, 17 giugno 1996, n. 5522, 11 aprile 1994, n. 4146, 27 ottobre 1994, n. 8837; Cons. Stato , sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7982), sicché militano a favore della tesi esposta anche ragioni di uniformità nell'applicazione del diritto e di semplicità e chiarezza nella regola del riparto della giurisdizione.»

Sintesi: La materia dell’edilizia abitativa pubblica rientra nel novero dei servizi pubblici come definiti dall’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 e, perciò, risulta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Estratto: «Ad avviso del Collegio l’esame del gravame deve essere preceduto da una breve premessa, relativa alla riconducibilità o meno della causa entro i confini della giurisdizione del giudice amministrativo ed, in tale ambito, nella sfera della giurisdizione generale di legittimità, o non, piuttosto, in quella della giurisdizione esclusiva.
[...omissis...]

Sintesi: La materia dell'edilizia residenziale pubblica è da qualificare come servizio pubblico, tuttavia la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione degli alloggi, giacché in detta fase la P.A. opera non come autoritò, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione.

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del G.O. la cognizione della controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, fondata sulla deduzione della qualità di ospite dell'assegnatario e sulla negazione che quest'ultimo avesse abbandonato l'alloggio.

Estratto: «Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.La questione all’esame involge, infatti, sia l’atto di diffida per il rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ritenuto occupato abusivamente dalla ricorrente sia quello di diniego di voltura del medesimo alloggio già dato in locazione alla madre dell’odierna ricorrente, signora Teresa Caterina Mezzalira.Entrambi i provvedimenti ineriscono alla gestione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica.In particolare,secondo la ricostruzione fatta dalla ricorrente, avendo la medesima rinunziato a diritti ereditari sui beni del coniuge defunto, risulterebbe priva di beni, anche mobili, di importo superiore al limite stabilito dall’articolo 21 del regolamento della Regione Lazio n. 2 del 20 settembre 2000 e si troverebbe, pertanto, nella condizione giuridica prevista per il subentro nell’alloggio già condotto dalla madre defunta con la quale riferisce di aver convissuto fino al decesso.La ricostruzione della vicenda e l’ esatta definizione dei provvedimenti impugnati, relativi alla conduzione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e al subentro nel contratto scaduto con l’originario titolare, comportano il richiamo a quanto statuito, a tale proposito, dalla Corte di cassazione la quale ha precisato, al riguardo, che: “In base alla disciplina di cui all'art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell'edilizia residenziale pubblica - senz'altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici - la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall'operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. Rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell'alloggio, fondata sulla deduzione della qualità di ospite dell'assegnatario e sulla negazione che quest'ultimo avesse abbandonato l'alloggio” (Cassazione civile, sezioni unite, 23 dicembre 2004, n. 23830; 12 giugno 2006, n. 13527).»

Sintesi: Nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, i provvedimenti assunti dalla P.A., variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario degli obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge: di conseguenza, la giurisdizione su tali atti va attribuita al G.O.

Estratto: «Va, altresì, ricordato che l'attribuzione al giudice amministrativo, con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 80 del 1998, poi sostituito dalla legge n. 205 del 2000, della giurisdizione esclusiva nella materia dei pubblici servizi ha comportato il superamento del precedente criterio di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario...
[...omissis...]

Sintesi: Nel caso in cui la controversia attenga esclusivamente alle vicende del rapporto di locazione sorto per effetto del provvedimento di assegnazione al padre del soggetto che tende a far valere il diritto soggettivo al godimento dell'alloggio nella prospettata sussistenza dei requisiti di legge per il subingresso nel rapporto la giurisdizione è del G.O..

Estratto: «Va, altresì, ricordato che l'attribuzione al giudice amministrativo, con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 80 del 1998, poi sostituito dalla legge n. 205 del 2000, della giurisdizione esclusiva nella materia dei pubblici servizi ha comportato il superamento del precedente criterio di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: La giurisdizione sulle controversie relative ad alloggi di E.R.P. spetta al giudice ordinario per le questioni concernenti l'esecuzione del contratto che sorgono nella fase successiva all'assegnazione dell'alloggio, mentre spetta al giudice amministrativo per le questioni concernenti l'esercizio della potestà pubblicistica di assegnazione e dunque il relativo procedimento amministrativo di evidenza pubblica.

Estratto: «7. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate che hanno eccepito pregiudizialmente l’inammissibilità del proposto gravame per difetto di giurisdizione.8. La presente controversia concerne l’impugnativa di un avviso pubblico promanante dalla Prefettura di Cagliari per l’assegnazione dell’alloggio di proprietà della parte ricorrente in favore di categorie di dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.Orbene, il Collegio rileva che i provvedimenti gravati attengono al procedimento di assegnazione dell’immobile sopra indicato e dunque ad atti relativi a procedura selettiva riguardo alla quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.Difatti, in merito alle controversie relative ad alloggi di edilizia residenziale pubblica la giurisdizione spetta al giudice ordinario per le questioni concernenti l'esecuzione del contratto sorgenti nella fase successiva all'assegnazione dell'alloggio ossia nella cosiddetta fase meramente privatistica susseguente a quella di assegnazione del bene secondo le regole dell’evidenza pubblica nella quale il rapporto intercorrente fra le parti si configura come obbligatorio e dunque costitutivo di reciproci diritti ed obblighi, mentre deve ritenersi riservata alla cognizione del giudice amministrativo per le questioni concernenti, come nel caso di specie. l'esercizio della potestà (pubblicistica) di assegnazione e dunque il relativo procedimento amministrativo di evidenza pubblica.Ne discende, pertanto, che l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo deve ritenersi insuscettibile di accoglimento. In relazione agli ulteriori profili di inammissibilità dedotti dalla Difesa erariale il Tribunale ritiene di poterne prescindere, stante l’infondatezza nel merito del ricorso.»

Sintesi: La giurisdizione sulle controversie relative ad alloggi di E.R.P. spetta al giudice ordinario per le questioni concernenti l'esecuzione del contratto che sorgono nella fase successiva all'assegnazione dell'alloggio, mentre spetta al giudice amministrativo per le questioni concernenti l'esercizio della potestà pubblicistica di assegnazione e dunque il relativo procedimento amministrativo di evidenza pubblica.

Estratto: «1. Il Collegio ritiene di poter procedere a riunire i ricorsi ( nn. 4672/2004 e 6292/2007) per ravvisati profili di connessione soggettiva ed oggettiva esistenti che ne consentono la definizione con un’unica pronuncia.2. Per ragioni di ordine processuale il Tribunale ritiene, altresì, doversi pronunciare preliminarmente sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. 2.1 Occorre osservare, al riguardo, che l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice adito si fonda sulla rilevata natura della posizione giuridica di diritto soggettivo propria della parte ricorrente che assume di essere stata lesa nel suo diritto di proprietà sull’immobile innanzi indicato, nonché della natura strettamente privatistica della domanda azionata avente ad oggetto l’accertamento e l’operatività del vincolo di locazione esistente a carico del proprietario dell’immobile medesimo in favore dell’Amministrazione dell’interno in virtù di atti negoziali di diritto privato attuativi di disposizioni normative rispetto alle quali il ricorrente ha manifestato la propria adesione.2.2 La presente controversia concerne l’impugnativa di un avviso pubblico promanante dalla Prefettura di Cagliari per l’assegnazione dell’alloggio di proprietà della parte ricorrente in favore di categorie di dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.Orbene, il Collegio rileva che i provvedimenti gravati attengono al procedimento di assegnazione dell’immobile sopra indicato e dunque ad atti relativi a procedura selettiva riguardo alla quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.Difatti, in merito alle controversie relative ad alloggi di edilizia residenziale pubblica la giurisdizione spetta al giudice ordinario per le questioni concernenti l'esecuzione del contratto sorgenti nella fase successiva all'assegnazione dell'alloggio ossia nella cosiddetta fase meramente privatistica susseguente a quella di assegnazione del bene secondo le regole dell’evidenza pubblica nella quale il rapporto intercorrente fra le parti si configura come obbligatorio e dunque costitutivo di reciproci diritti ed obblighi, mentre deve ritenersi riservata alla cognizione del giudice amministrativo per le questioni concernenti, come nel caso di specie. l'esercizio della potestà (pubblicistica) di assegnazione e dunque il relativo procedimento amministrativo di evidenza pubblica.Ne discende, pertanto, che l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo deve ritenersi insuscettibile di accoglimento.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.