Ammissibilità dell'invocazione della doppia tutela per i provvedimenti di delimitazione ex art. 32 Cod. Nav.

Sintesi: L'atto di delimitazione previsto dall’art. 32 cod. nav. si pone in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione quindi di un potere discrezionale della P.A., permanendo la posizione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo; ne consegue che la relativa tutela, per la contestazione dell’accertata demanialità del bene, è conseguibile esclusivamente dinanzi al G.O., abilitata alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, senza che rilevi in contrario la potestà di annullamento che il comma 4 di detta norma indica come propria del Ministero della marina mercantile.

Sintesi: In materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà privata, la P.A. non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si limita ad accertare l’esatto confine demaniale. Siffatto accertamento, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non comporta la spendita di potere amministrativo discrezionale ed è inidoneo a degradare il diritto di proprietà privata in interesse legittimo, trattandosi, per l’appunto, di un atto di accertamento e non di un atto ablatorio, da qualificare come autotutela privatistica speciale e non come attività provvedimentale discrezionale. Pertanto, secondo l’ordinario criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla distinzione tra diritto soggettivi e interessi legittimi, le controversie di cui all’art. 32 cod. nav., rientrano nella giurisdizione del G.O..

Estratto: «Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.In materia, la Corte di Cassazione (Sezz.Un., 11 marzo 1992, n.2956) aveva già chiarito che “l’atto di delimitazione previsto dall’art. 32 c.nav. si pone in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione quindi di un potere discrezionale della P.A., permanendo la posizione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo; ne consegue che la relativa tutela, per la contestazione dell’accertata demanialità del bene, è conseguibile esclusivamente dinanzi all’autorità giurisdizionale ordinaria, abilitata alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, senza che rilevi in contrario la potestà di annullamento che il comma quarto di detta norma indica come propria del Ministero della marina mercantile”.Più recentemente, con sentenza 9 novembre 2010, n.7975, il Consiglio di Stato (sez.VI) si è pronunciato nel senso che “in materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà privata, la P.A. non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si limita ad accertare l’esatto confine demaniale. Siffatto accertamento, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non comporta la spendita di potere amministrativo discrezionale ed è inidoneo a degradare il diritto di proprietà privata in interesse legittimo, trattandosi, per l’appunto, di un atto di accertamento e non di un atto ablatorio, da qualificare come autotutela privatistica speciale e non come attività provvedimentale discrezionale. Pertanto, secondo l’ordinario criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla distinzione tra diritto soggettivi e interessi legittimi, le controversie di cui all’art. 32 c.nav., rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario”.Quest’ultimo costituisce l’orientamento consolidato in materia (cfr., ex pluris, Cons. di Stato, sez.VI, n.5357/2011), da cui questo TAR non ha ragione di discostarsi.»

Sintesi: Con riferimento alla giurisdizione sul provvedimento di delimitazione di cui all'art. 32 cod. nav., non può invocarsi il criterio della c.d. «doppia tutela», secondo il quale in materia di demanio marittimo sussisterebbe la giurisdizione del G.A. per le violazioni di carattere meramente procedimentale che vadano ad incidere su situazioni di interesse legittimo dell’interessato, e quella del G.O. per le pretese che trovino fondamento nel diritto di proprietà delle aree coinvolte dal procedimento amministrativo di delimitazione, poiché tale atto ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del provvedimento finale.

Estratto: «La natura pacificamente dichiarativa dell’atto che concorre a far assumere rilevanza giuridica alla pubblicità dei beni, come è l’atto scaturente dal procedimento amministrativo di delimitazione di zone del demanio marittimo previsto dall’art. 32 cod. nav. (cfr. Cons, di Stato. 9 novembre 1965, n.788 e Cons. di Stato, sez.V, 14 novembre 1980, n.934), integra, invero, mero accertamento di una preesistente qualifica giuridica, nella specie la demanialità dei tali beni (cfr. Cass. Pen., 25 giugno 1986, e Pretura Vallo della Lucania, 5 febbraio 1987, nel senso che “i terreni interessati dall’azione erosiva del mare, anche se formalmente appartenenti a privati, acquistano ipso iure carattere demaniale senza che sia all’uopo necessario attendere l’esito del procedimento di delimitazione del demanio marittimo, di cui all’art. 32 cod. nov., che ha natura meramente dichiarativa”).Sotto altro profilo, la demanialità necessaria di un bene marittimo è qualità che deriva originariamente ad esso dalla corrispondenza con uno dei tipi normativamente definiti (Cass. pen., 1 febbraio 1985), ovvero ad un accertamento fattuale affatto collegato all’esercizio di poteri discrezionali.Né rileva che vengano censurate, nella specie, “irregolarità procedimentali dell’atto finale e degli atti presupposti” , per cui potrebbe invocarsi il criterio, di formazione giurisprudenziale, della c.d. “doppia tutela” (Cass. Sezz. Un., 9 giugno 1997, n.5140), secondo il quale in materia di demanio marittimo sussisterebbe la giurisdizione dell’A.G.A. per le violazioni di carattere meramente procedimentale che vadano ad incidere su situazioni di interesse legittimo dell’interessato, e quella dell’A.G.O. per le pretese che trovino fondamento nel diritto di proprietà delle aree coinvolte dal procedimento amministrativo di delimitazione; su tale orientamento ha da ultimo preso esplicita posizione contraria Cons. di Stato, Sez.VI, n.9836/2011, sul rilievo già sopra ampiamente esplicitato, e non controverso, della natura meramente dichiarativa e non costitutiva del provvedimento finale.In termini, l’atto di delimitazione si configura come “proiezione specifica della normale azione di regolamento dei confini di cui all’art. 950 c.c.”, con conseguente possibilità del privato di invocare la propria posizione soggettiva innanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell’atto Amministrativo (Cass. Sez.II 11 maggio 12009, n.10817), stante la permanenza, a dispetto dell’intervenuta delimitazione, della situazione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo, con conseguente esperibilità della relativa tutela esclusivamente dinanzi all’A.G.O., in difetto di una norma attributiva al giudice amministrativo di giurisdizione esclusiva (cfr. Cons. di Stato, cit.).Precisa il Consiglio di Stato che “la funzione prettamente strumentale delle contestazioni di carattere procedimentale rivolte alla delimitazione operata ai sensi dell’art. 2 co. nav. non viene meno per la circostanza che esse siano isolatamente proposte, ben lasciando esse trasparire la reale posta in gioco, relativa a diritto soggettivo” (cfr. Cons. di Stato, nn.7975/2010 e 9836/2011, cit.).Per tale ragioni, la giurisdizione non può che appartenersi all’A.G.O.»

Sintesi: L'atto di delimitazione di cui all'art. 32 cod. nav. si configura come proiezione specifica della normale azione di regolamento dei confini di cui all’art. 950 c.c., con conseguente possibilità del privato di invocare la propria posizione soggettiva innanzi al G.O., abilitato alla disapplicazione dell’atto amministrativo, stante la permanenza, a dispetto dell’intervenuta delimitazione, della situazione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo, con conseguente esperibilità della relativa tutela esclusivamente dinanzi al G.O., in difetto di una norma attributiva al G.A. di giurisdizione esclusiva.

Estratto: «La natura pacificamente dichiarativa dell’atto che concorre a far assumere rilevanza giuridica alla pubblicità dei beni, come è l’atto scaturente dal procedimento amministrativo di delimitazione di zone del demanio marittimo previsto dall’art. 32 cod. nav. (cfr. Cons, di Stato. 9 novembre 1965, n.788 e Cons. di Stato, sez.V, 14 novembre 1980, n.934)...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: La funzione prettamente strumentale delle contestazioni di carattere procedimentale rivolte alla delimitazione operata ai sensi dell’art. 32 cod. nav. non viene meno per la circostanza che esse siano isolatamente proposte, ben lasciando esse trasparire la reale posta in gioco, relativa a diritto soggettivo: la giurisdizione, di conseguenza, è del G.O. anche in questo caso.

Estratto: «La natura pacificamente dichiarativa dell’atto che concorre a far assumere rilevanza giuridica alla pubblicità dei beni, come è l’atto scaturente dal procedimento amministrativo di delimitazione di zone del demanio marittimo previsto dall’art. 32 cod. nav. (cfr. Cons, di Stato. 9 novembre 1965, n.788 e Cons. di Stato, sez.V, 14 novembre 1980, n.934)...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Spetta al G.O. la cognizione sulle domande di accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali, o comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti della P.A. poiché tali domande hanno ad oggetto la verifica dell'esistenza e dell’estensione del diritto soggettivo di proprietà in capo all’attore, in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico.

Sintesi: Le controversie sull'accertamento dei confini tra aree demaniali è rimessa alla giurisdizione del G.O. anche qualora i confini vengano contestati da amministrazioni pubbliche per rivendicare la propria competenza su alcuni di essi, che si asserisce siano malamente attribuiti ad una categoria anziché ad un’altra del demanio, poiché in tale caso non vengono in rilievo atti autoritativi incidenti su interessi legittimi, ma atti a carattere paritetico, che non effettuano bilanciamenti tra interessi pubblici e privati contrapposti ma accertamenti vincolati alle risultanze istruttorie che definiscono i limiti delle rispettive competenze e diritti su beni pubblici.

Estratto: «2. Questo Tribunale Amministrativo ritiene di essere carente di giurisdizione, come correttamente eccepito dalla difesa comunale. Deve rilevarsi in primo luogo che il provvedimento in esame incide sul regime delle acque pubbliche e pertanto, già sotto questo profilo, la sua cognizione esula dei limiti del competenza di questo Tribunale ed appartiene all’organo giudiziario competente in materia di acque pubbliche. La Provincia ricorrente ha azionato una domanda di accertamento tendente a identificare i corretti confini tra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico lungo un corso d’acqua. Nella fattispecie non entrano in gioco provvedimenti autoritativi della pubblica amministrazione, con cui viene effettuato un bilanciamento tra interessi contrapposti nell’esercizio di facoltà autoritative. Quello impugnato è invece un atto a carattere dichiarativo, come dimostra la circostanza che si fonda non su valutazioni attinenti al pubblico interesse, ma sulle risultanze (oggettive) del sopralluogo effettuato il 13 febbraio 2002 e delle indagini condotte dalla Delegazione di Spiaggia di Marina di Grosseto. Per consolidata giurisprudenza sia civile che amministrativa, spetta al Giudice Ordinario la cognizione sulle domande di accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali, o comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti della pubblica amministrazione poiché tali domande hanno ad oggetto la verifica dell'esistenza e dell’estensione del diritto soggettivo di proprietà in capo all’attore, in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico (Cass. SS. UU. 15 marzo 2012 n. 4127; C.d.S. IV, 5 giugno 2012 n. 3298). La situazione non muta laddove i confini tra diverse tipologie di beni demaniali vengano contestati da amministrazioni pubbliche per rivendicare la propria competenza su alcuni di essi, che si asserisce siano malamente attribuiti ad una categoria anziché ad un’altra del demanio. Neanche in tale circostanza infatti vengono in rilievo atti autoritativi incidenti su interessi legittimi bensì atti a carattere paritetico, che non effettuano bilanciamenti tra interessi pubblici e privati contrapposti ma accertamenti vincolati alle risultanze istruttorie che definiscono i limiti delle rispettive competenze e diritti su beni pubblici. E’ poi appena il caso di ricordare che la proprietà degli enti pubblici sui beni demaniali non costituisce un genus particolare rispetto a quella civilistica. Nel caso di specie si aggiunge la particolarità che l’oggetto della controversia involge questioni sulla demanialità delle acque pubbliche e pertanto, ai sensi dell’art. 140, comma primo, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, rientra nella competenza del Giudice specializzato (Cass. civ. VI, 22 febbraio 2012 n. 2656). Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e le parti sono rimesse al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.»

Sintesi: Appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia in cui il privato, pur impugnando l'ordinanza di sgombero adottata ai sensi dell'art. 54 cod. nav., metta in discussione la proprietà demaniale della porzione occupata, asserendo che essa è di proprietà privata e non faccia questione del corretto uso di un potere discrezionale da parte della P.A..

Estratto: «7. In via prioritaria va delibata la questione di giurisdizione, già rilevata d’ufficio dalla Sezione all’udienza camerale del 29 settembre 2011, come risultante dal relativo verbale.7.1 Tale questione va esaminata, in considerazione del suo carattere pregiudiziale, prima della disamina della questione del difetto di legittimazione passiva...
[...omissis...]

Sintesi: Nel caso in cui vengano proposte censure riguardanti sia l’assetto dominicale, sia l’eventuale violazione di regole del procedimento (di delimitazione dei confini ai sensi dell’art. 32 cod. nav.), l’individuazione del giudice avente giurisdizione, anche a volere ammettere l’esistenza di un sistema a (c.d.) doppia tutela, deve avere comunque riguardo all’effettivo e maggior interesse del ricorrente.

Estratto: «8. Ciò constatato, ritiene il collegio di non avere ragione di discostarsi da quell’orientamento in base al quale nel caso in cui vengano proposte censure riguardanti sia l’assetto dominicale, sia l’eventuale violazione di regole del procedimento (di delimitazione dei confini ai sensi dell’art. 32 cod. nav.), l’individuazione del giudice avente giurisdizione, anche a volere ammettere l’esistenza di un sistema a (c.d.) doppia tutela, deve avere comunque riguardo all’effettivo e maggior interesse del ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2010, n. 7975; 24 settembre 2010, n. 7147).8.1. In questa direzione, non vi è dubbio che nella specie la posta in gioco è la qualificazione di determinate aree come private o demaniali: si tratta dunque di questione relativa a diritti soggettivi che rientra, come tale, nella giurisdizione del giudice ordinario.Tale giurisdizione, come affermato nelle citate decisioni del Consiglio di Stato, non può che attrarre anche le strumentali questioni di carattere procedurale.»

Sintesi: Le controversie di cui all’art. 32 c. nav. rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «9.1. Invero, in materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà privata, la pubblica amministrazione non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si limita ad accertare l’esatto confine demaniale. Siffatto accertamento, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non comporta la spendita di potere amministrativo discrezionale ed è inidoneo a degradare il diritto di proprietà privata in interesse legittimo, trattandosi per l’appunto di un atto di accertamento e non di un atto ablatorio, da qualificare come autotutela privatistica speciale e non come attività provvedimentale discrezionale.Pertanto, secondo l’ordinario criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, in difetto di norma attributiva al g.a. di giurisdizione esclusiva, le controversie di cui all’art. 32 c. nav. rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.»

Sintesi: Concluso il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, qualora gli interessati non intendono accettare il provvedimento ministeriale e diano origine ad una controversia in sede giurisdizionale, questa continua ad avere per oggetto il diritto soggettivo di proprietà dei beni, la cui demanialità è in contestazione e perciò rientra nella giurisdizione del G.O., a prescindere dai vizi, gli errori e le violazioni sostanziali o procedurali in cui sia incorsa la P.A..

Sintesi: Qualora, con riferimento al provvedimento di delimitazione ex art. 32 cod. nav., il privato non si dolga della lesione del suo diritto soggettivo di proprietà da parte della P.A., né contesti la natura demaniale del bene e/o il potere dell'autorità marittima di delimitarne-modificarne i confini, ma deduca unicamente vizi del procedimento di delimitazione, la giurisdizione è del G.A.; negli casi, invece, in cui si ponga direttamente o indirettamente, la questione della proprietà dell'immobile, sia che se ne debba accertare o negare la natura demaniale o ancora, se ne contesti in radice il potere dell'amministrazione di modificarla sussiste la giurisdizione del G.O., a prescindere dalle doglianze del privato.

Estratto: «5. Queste regole non mutano per la sussistenza, nella specie, del provvedimento 73/2009 della Direzione marittima di Venezia che ha concluso il procedimento di delimitazione della zona demaniale ex art. 32 c.n., in modo sfavorevole per la proprietà privata della ricorrente; ed è stato perciò dalla stessa impugnato per i tradizionali vizi dell'atto amministrativo di cui alla L. n. 1034 del 1971, art. 2. In quanto la dottrina e la giurisprudenza anche più lontane nel tempo (Cass. sez. un. 848/1962; 1636/1970; 4449/1976) sono saldissime sui seguenti principi: 1) l'art. 823 cpv. cod. civ. ammette espressamente che la pubblica amministrazione possa, anzicchè esercitare poteri di autotutela, avvalersi dei mezzi ordinari apprestati dal codice civile a tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico; e tale tutela giurisdizionale deve ritenersi comprensiva di quella di chiedere al giudice ordinario l'accertamento della loro natura demaniale che il privato disconosca anche facendo a sua volta valere il diritto di proprietà sul medesimo immobile; 2) siffatto principio non soffre deroga ove la controversia verta sulla appartenenza o meno del bene al demanio marittimo, in quanto anche tale demanialità consegue direttamente dalla legge (art. 822 cod. civ. e art. 28 c.n.), e non postula l'emanazione di atti amministrativi: necessari solo nella diversa ipotesi in cui si discuta non sulla natura demaniale del bene, ma sull'esatta delimitazione dei suoi confini (artt. 31 e segg. c.n.), rendendo necessario il suddetto procedimento amministrativo di cui al successivo art. 32 ed all'art. 58 del Regolamento a causa dell'incertezza oggettiva sul confine tra il demanio e le proprietà private; 3) anche detto procedimento ed il relativo provvedimento di delimitazione, infatti, si pongono non già quale esplicazione di poteri autoritativi della P.A. cui corrisponde una posizione di soggezione del proprietario (equiparata dalla Pozzatini a quella del destinatario del decreto di espropriazione), bensì in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private: con esclusione di ogni facoltà discrezionale dell'amministrazione una volta che permane la posizione giuridica de proprietario in termini di diritto soggettivo; e d'altra parte, tendendo a rendere evidente la demarcazione tra il demanio predetto e le proprietà private finitime (senza, tuttavia, che ne resti alterata la situazione giuridica preesistente), si presentano quale proiezione specifica, nel campo del demanio marittimo, della normale actio finium regundorum, di cui all'art. 950 cod. civ. (Cass. sez. un. 4362/1996; 4146/1995; 2956/1992; 3965/1987; 3068/1976; 2592/1976). Pertanto le Sezioni Unite, nel dare continuità a questi principi, devono ribadire che, concluso il procedimento amministrativo, qualora gli interessati non intendono accettare il provvedimento ministeriale e danno origine ad una controversia in sede giurisdizionale, i relativi termini non si spostano continuando ad avere per oggetto il diritto soggettivo di proprietà dei beni, la cui demanialità è in contestazione: perciò rientrando nella giurisdizione ordinaria quali che siano i vizi, gli errori e le violazioni sostanziali o procedurali in cui sia incorsa l'amministrazione, contrariamente a quanto mostra di ritenere la ricorrente, inidonei a modificare la consistenza della sua situazione soggettiva disciplinata direttamente dalla legge.Il che trova ulteriore conferma nei poteri-doveri attribuiti al giudice ordinario tenuto principalmente a controllare - ed ancor prima dei vizi del procedimento impugnato dalla ricorrente - i caratteri obiettivi, con i quali il bene discusso si presenta al momento della decisione giudiziale, onde accertare se i predetti caratteri siano o meno aderenti allo schema legislativamente previsto per il demanio naturale: con la conseguenza, nella ipotesi di progressiva ed obiettiva trasformazione degli stessi, che ove il bene abbia assunto la natura intrinseca di bene demaniale, il preesistente diritto di proprietà privata ne subisce una correlativa contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, in quanto quel bene si presenta ormai con caratteri, che, secondo l'ordinamento giuridico vigente, precludono che esso possa formare oggetto di proprietà privata.6. Nel sistema così istituito dal combinato disposto degli artt. 822 segg. cod. civ., nonché artt. 31 segg. c.n. non resta spazio per a doppia tutela invocata dalla Pozzatini: tanto nel senso di un riparto della giurisdizione prescelto direttamente dal proprietario in funzione del suo interesse a far valere i vizi degli atti del procedimento di delimitazione ovvero a richiedere soltanto l'accertamento del suo confine con il demanio pubblico; che la stessa ricorrente ha riconosciuto incompatibile con la regola per la quale la giurisdizione va determinata in base al "petitum" sostanziale, da identificare non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (causa petendi) ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. Quanto nel senso di una prevalenza della giurisdizione amministrativa tutte le volte in cui sia opportuno concentrare il giudizio impugnatorio con quello sul rapporto (pag. 43 rie), come è peculiare delle materie per le quali il legislatore ha previsto la giurisdizione esclusiva del G.A.: posto che non rientra in alcuna di esse il regolamento dei confini tra proprietà privata e proprietà demaniale, derivi dalla mancanza di qualsiasi limite, ovvero dalla modificazione di quelli esistenti.E' vero, soltanto, al di là dell'impropria terminologia utilizzata dalla ricorrente, che nelle rare decisioni in cui il privato non si doleva affatto della lesione del suo diritto soggettivo di proprietà da parte dell'autorità amministrativa, né contestava la natura demaniale di un bene e/o il potere dell'autorità marittima di delimitarne-modificarne i confini, le Sezioni unite ed il Consiglio di Stato, chiamati a stabilire se apparteneva al giudice ordinario od a quello amministrativo conoscere di una domanda il cui unico oggetto era la deduzione di vizi del procedimento di delimitazione, hanno affermato che di una tale domanda doveva conoscere il giudice amministrativo (cfr. le fattispecie esaminata da Cass. sez. un. 5140/1997; nonché Cons. St. 5567/2006; 6655/2004; 3266/2004). Per cui le Sezioni Unite devono conclusivamente ribadire che in ogni altro caso in cui si ponga direttamente o indirettamente, la questione della proprietà dell'immobile, sia che se ne debba accertare o negare la natura demaniale o ancora, se ne contesti in radice il potere dell'amministrazione di modificarla, la giurisdizione unica del giudice ordinano non può arrestarsi o venire limitata per il fatto che le doglianze del privato siano dirette essenzialmente a denunciare errori inerenti la non corretta delimitazione, sul piano sostanziale, tra area pubblica e privata, ad impugnare i relativi provvedimenti o ancora a denunciarne i vizi procedurali per carenza o incompletezza dell'attività istruttoria, ~ infine per errori di valutazione:non avendo neppure la ricorrente posto in dubbio che nel compiere il relativo accertamento la cui finalità ultima è quella di individuare l'area di competenza pubblica e di riconoscere in essa la relativa qualità, il giudice ordinario possa e debba tenerne conto nei limiti dell'art. 5, della L. abol. cont. amm. che lo abilita alla disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi.In definitiva il Collegio deve respingere il ricorso, dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario»

Sintesi: Le controversie di cui all'art. 32 cod. nav. rientrano nella giurisdizione del G.O.

Estratto: «5. Parte appellante invoca la giurisprudenza della Cassazione secondo cui dall’art. 32 cod. nav. si desumerebbe una «doppia tutela»: «Il privato che, dolendosi della sua mancata partecipazione al procedimento amministrativo di delimitazione dell'aria demaniale ed, in particolare, della sua omessa convocazione quale interlocutore necessario nel predetto procedimento, chieda l'annullamento sia del verbale, sia del successivo decreto di delimitazione, non contesta in radice il potere esercitato dalla P.A., né impugna un provvedimento avente ad oggetto la titolarità della proprietà. Pertanto, la relativa controversia rientra nella competenza giurisdizionale del giudice amministrativo» (Cass., sez. un., 9 giugno 1997 n. 5140). 6. L’appello è da respingere ritenendo il Collegio di doversi uniformare al proprio precedente 24 settembre 2010 n. 7147 reso su identiche questioni.6.1. L’invocata tesi della doppia tutela potrebbe al più essere condivisa se vengano proposte esclusivamente censure dell’un tipo o dell’altro.Nel caso in cui, come nella specie, vengano proposti entrambi i tipi di censure, l’individuazione del giudice avente giurisdizione deve avere riguardo all’effettivo e maggior interesse del ricorrente.Non vi è dubbio che nella specie la posta in gioco è la qualificazione di determinate aree come private o demaniali, e si tratta di questione relativa a diritti soggettivi, che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.6.2. Tale giurisdizione non può che attrarre anche le strumentali questioni di carattere procedurale.In tal senso, si ricorda l’orientamento delle sezioni unite secondo cui, quando vi sono cause connesse rientranti in giurisdizioni diverse, pur non potendo applicarsi la disciplina dettata dal c.p.c. sulla connessione (che non può incidere sulla giurisdizione), tuttavia principi di logica processuale (nonché di economia processuale e concentrazione della tutela) impongono di ritenere che dell’intera causa debba decidere il giudice con maggiori competenze e poteri (nella specie il g.a.) (Cass., sez. un., «sul piano logico prima che su quello giuridico, (…) anche senza applicare le norme sulla connessione, che non possono incidere sulla giurisdizione né determinano deroghe alle norme che la regolano, in assenza di una disciplina legale che lo consenta, il giudice del riparto ha sempre tenuto presenti i principi sottesi alla concreta disciplina delle cause connesse, relativa però alla competenza, per risolvere con logica fondata su analoghi principi, la questione di giurisdizione che in tali fattispecie si evidenzi. (…) E' l'applicazione dei principi di logica processuale per cui è il giudice con maggiori competenze, quello cui spetta decidere più cause unite e/o strettamente connesse aventi ad oggetto in astratto interessi e diritti (…)» (Cass., sez. un., 24 giugno 2009 n. 14805).6.3. Più in generale si deve osservare che la tesi della doppia tutela ricostruita sulla scorta dell’art. 32 cod. nav. non è convincente.Invero, in materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà privata, la pubblica amministrazione non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si limita ad accertare l’esatto confine demaniale. Siffatto accertamento, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non comporta la spendita di potere amministrativo discrezionale ed è inidoneo a degradare il diritto di proprietà privata in interesse legittimo, trattandosi appunto, di un atto di accertamento e non di un atto ablatorio, da qualificare come autotutela privatistica speciale e non come attività provvedimentale discrezionale.Pertanto, secondo l’ordinario criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, in difetto di norma attributiva al g.a. di giurisdizione esclusiva, le controversie di cui all’art. 32 c. nav. rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.In tal senso la Corte di cassazione ha affermato:- il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall’art. 32 cod. nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione fra tale demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica della normale azione di regolamento di confini di cui all’art. 950 c.c., e si conclude con un atto di delimitazione, il quale ha una funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà dei privati, senza l’esercizio di un potere discrezionale della p.a.; ne consegue che il privato, il quale contesti l’accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell’atto amministrativo, se ed in quanto illegittimo (Cass., sez. II, 11 maggio 2009 n. 10817);- l’atto di delimitazione previsto dall’art. 32 cod. nav. si pone in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione quindi di ogni potere discrezionale della p. a., permanendo la posizione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo; ne consegue che la relativa tutela, per la contestazione dell’accertata demanialità del bene è conseguibile esclusivamente dinanzi all’ago, abilitata alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, senza che rilevi in contrario la potestà di annullamento che il 4º comma di detta norma indica come propria dell’Amministrazione (Cass., sez. un., 11 marzo 1992 n. 2956).»

Sintesi: Con riferimento ai provvedimenti di delimitazione tra l'area demaniale e la proprietà privata, la giurisdizione spetta al G.O. quando si contesti l'esistenza di proprietà demaniale e, quindi, il potere in sé, mentre spetta al G.A. quando invece ci si dolga di aspetti procedimentali (mancata convocazione, mancata partecipazione), visto che si censura la normativa di azione delimitante il potere.

Estratto: «7) - Queste essendo le censure svolte in primo grado, l’appello appare fondato.Per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. tra le altre, SS.UU., 14 giugno 2006, n. 13691; 18 aprile 2003, n. 6347; 22 novembre 2001, n. 14848; n. 4362 del 1996), spetta, al giudice ordinario la giurisdizione su domande di accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali, o comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti della pubblica amministrazione, avendo tali domande per oggetto la verifica dell'esistenza ed estensione di un diritto soggettivo - il diritto di proprietà - dell'attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico demaniale.Nella specie, in particolare, l’accertamento è stato richiesto dal titolare di una concessione demaniale posta sull’area oggetto di controversia ed ha interessato il soggetto (originario ricorrente e odierno appellato) che di tale area assumeva essere proprietario, sicché si verte proprio in tema di corretta delimitazione tra l’area demaniale (considerevolmente arretrata, per erosione marina, rispetto a quella che era l’originaria situazione dei luoghi, con arretramento, quindi, della linea di battigia) e la retrostante area di proprietà privata. Il Collegio conosce, invero, la giurisprudenza che, sia pure con qualche oscillazione, a proposito delle delimitazioni di cui all'art. 32 Cod. Nav., adotta la tesi c.d. della doppia tutela, nel senso che, con riguardo ad atto ritenuto di tipo accertativo, con qualche spunto volto ad evidenziare una certazione, ritiene che, quando si contesti che l'esistenza di proprietà demaniale e, quindi, il potere in sé, la cognizione appartiene al giudice ordinario, peraltro abilitato alla disapplicazione; quando invece ci si dolga di aspetti procedimentali (mancata convocazione, mancata partecipazione) la cognizione è del giudice amministrativo, censurandosi la normativa di azione delimitante il potere (cfr., Sez. VI, 04 dicembre 2001 , n. 6054, e, nei vari sensi e per le varie posizioni, fra le molte, Cons. G. amm. R. si. 25 maggio 1998, n. 322; Cass., ss.uu., 9 giugno 1997, n. 5140; idem, 11 marzo 1992, n. 2956; Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 1985, n. 206; idem, 16 febbraio 1979, n. 80; Cons. Giust. Amm., 25 maggio 1998, n. 322). È, perciò, indispensabile cogliere con esattezza il contenuto delle censure svolte con il ricorso originario; ebbene (salvo quelle – la prima e la quinta - di effettivo carattere meramente formale, di cui si dirà), basti rilevare che le illegittimità con esse denunciate non evidenziano profili procedurali, ma sono volte, essenzialmente, a denunciare errori inerenti alla non corretta delimitazione, sul piano sostanziale, tra area pubblica e privata e, quindi, a denegare l’appartenenza al demanio del bene contestato, rivendicandone, per converso, la proprietà in capo al ricorrente; e non rileva il fatto che tali vizi seguirebbero ad un’incompleta attività istruttoria o ad errori di valutazione e incompletezza di motivazione, in quanto si tratta, comunque, di asseriti vizi pur sempre ridondanti sull’esattezza delle valutazioni tecniche effettuate dalla P.A. nell’individuare l’area di competenza pubblica e nel riconoscere in essa la relativa qualitas; e ciò vale sia con riguardo al secondo che al quarto motivo (che adducevano vizi di istruttoria e di motivazione, ovvero di travisamento; il che significa dire: non c'erano le basi per accampare titolo al demanio), sia con riguardo al terzo, dal momento che il vizio ivi dedotto è pur sempre inteso a far valere una contraddittorietà (peraltro, postuma rispetto alla data di adozione del provvedimento impugnato) volta ad evidenziare, ancora una volta, l’illegittimità degli apprezzamenti tecnici posti a base dell’atto impugnato e conseguente inserimento dell’area in questione nell’ambito del demanio marittimo.Per tali motivi appare fondato e va accolto l’appello laddove volto alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al secondo, terzo e quarto motivo dell’originario ricorso sulla cui base il TAR, assorbendo, di fatto, il primo e quinto motivo di gravame, ha accolto il ricorso stesso.»

Sintesi: Il riparto di giurisdizione in ordine alle controversie sull'esatta determinazione del confine tra demanio marittimo e aree di proprietà privata segue la regola della "doppia tutela": quando si intende contestare l’esistenza della proprietà demaniale e quindi il potere in sé, la cognizione appartiene al G.O., che potrà eventualmente disapplicare il procedimento che illegittimamente ha decretato la demanialità delle aree, mentre, ove si contestino esclusivamente aspetti procedimentali, la giurisdizione resta incardinata davanti al G.A..

Sintesi: In una controversia sull'esatta determinazione del confine tra demanio marittimo e proprietà privata, ove il ricorrente, tramite censure di carattere procedimentale, contesti l’appartenenza delle aree alle categorie di beni che, secondo il Codice della Navigazione, rientrano nella nozione di bene demaniale marittimo, la giurisdizione è del G.O..

Estratto: «Preliminarmente il Collegio deve valutare l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa del Ministero, che ha osservato come tutte le contestazioni avversarie, anche se rivolte in parte ad evidenziare la violazione delle garanzie procedimentali, abbiano quale principale obiettivo la tutela del diritto di proprietà su tali aree, di cui è titolare parte ricorrente, da cui la devoluzione della giurisdizione all’autorità giudiziaria ordinaria.A tale riguardo il Collegio, dando atto della giurisprudenza in materia che, a proposito delle delimitazioni di cui all’art. 32 Cod. Nav., adotta la tesi della cd. doppia tutela (in base alla quale, quando si intende contestare l’esistenza della proprietà demaniale e quindi il poter in sé, la cognizione appartiene al giudice ordinario, che potrà eventualmente disapplicare il procedimento che illegittimamente ha decretato la demanialità delle aree, mentre, ove si contestino esclusivamente aspetti procedimentali, la giurisdizione resta incardinata davanti al giudice amministrativo), ritiene che la fattispecie in oggetto, tenuto conto del petitum sostanziale (consistente nella declaratoria dell’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per affermare la demanialità delle aree di proprietà della ricorrente), appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario ed in questo senso debba essere accolta l’eccezione sollevata dalla difesa resistente.A tale proposito va richiamato e condiviso quanto ricordato dall’Avvocatura in ordine alla possibilità di ricondurre il procedimento di delimitazione del demanio marittimo all’azione di regolamento dei confini, così come disciplinata dall’art. 950 Cod. Civ.Come avviene, infatti, in occasione dell’esperimento dell’actio finium regundorum, anche nell’ambito del peculiare procedimento disciplinato dal Codice della Navigazione, l’obbiettivo è l’accertamento della situazione di fatto per stabilire con un atto di delimitazione, escluso ogni potere discrezionale da parte dell’amministrazione, gli esatti confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private.Il che comporta che il soggetto privato, già proprietario dei beni oggetto dell’accertamento, laddove intenda contestare l’accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria posizione giuridica soggettiva davanti al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell’atto amministrativo, se assunto in violazione delle regole che disciplinano la procedura di accertamento. Orbene, nel caso in esame, esaminate le specifiche doglianze dedotte avverso le risultanze degli accertamenti effettuati dall’amministrazione, non si può non rilevare come le principali censure siano rivolte a contestare proprio i contenuti ed i presupposti, quali le metodologie di indagine, dei verbali di accertamento della demanialità delle aree, denunciando sotto diversi profili il difetto di istruttoria e la carenza della motivazione.Pur essendo stati espressamente sollevati motivi di illegittimità riconducibili alla violazione delle garanzie di partecipazione, è tuttavia evidente che tali doglianze siano del tutto strumentali e finalizzate a concludere in ordine all’inidoneità ed adeguatezza degli accertamenti effettuati da parte della Commissione, che attraverso l’apporto partecipativo in sede istruttoria degli interessati, sarebbe potuta giungere a diverse conclusioni.Risulta quindi chiaro che anche le contestazioni circa l’osservanza delle prescrizioni disciplinanti il procedimento amministrativo finalizzato all’accertamento della demanialità dei luoghi, siano del tutto riconducibili alla tutela principale cui tende la difesa istante, che è quella di affermare, o meglio confermare, la proprietà privata delle aree, escludendo che le stesse abbiano acquisito per effetto del fenomeno della subsidenza il carattere di “laguna” ed appartengano, di conseguenza, al demanio marittimo, così come stabilito dall’art. 28 Cod. Nav.Al di là, quindi, della formale riconducibilità di parte delle censure dedotte a violazioni delle disposizioni regolanti il procedimento di delimitazione, il petitum sostanziale fatto valere in giudizio da parte ricorrente attiene alla tutela di un diritto soggettivo di proprietà sulle aree che, in conseguenza degli accertamenti effettuati (di cui si contesta l’attendibilità), sono state comprese entro il confine demaniale.»

Sintesi: La controversia sull'esatta determinazione del confine tra demanio marittimo e aree di proprietà privata, quantunque sia adottato un provvedimento ex art. 32 cod. nav., è di cognizione del G.O..

Estratto: «In merito, il precedente di questo Tribunale (sent. n. 181/2006) è pertinente e puntuale, essendosi chiarito come le contestazioni formali si sostanziano nel fatto che le aree delimitate come marittime, non potevano essere ricomprese come tali nel demanio e, quindi, trattasi di una domanda di accertamento dei confini tra terreno privato e demanio marittimo, proposto dal privato che ha il suo giudice naturale nel G.O., dovendosi necessariamente verificare l’estensione della proprietà privata rispetto a quella demaniale.La P. A. ha una discrezionalità nel procedere o meno al confinamento (art. 32, comma 1^, e C.S., VI, n. 3266/2004) , ma una volta che stabilisce la nuova delimitazione, il privato è legittimato a sostenere la propria proprietà violata; affermare di avere interesse a contestare il solo uso corretto del potere in ordine alla delimitazione, senza poterne ricavare alcun vantaggio in merito alla proprietà delle aree interessate, viene a privare di concretezza lo stesso interesse a ricorrere ed il tutto si risolverebbe in un puro esercizio retorico; anche il semplice interesse strumentale esige, invero, l’accertamento del contro-diritto sostanziale, che è l’esattezza del confine demaniale da parte del G.O (Cass. Civ. I, n. 17737/2009; sez. II, n. 10817/2009; C.S., VI, n. 3266/2004).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.