Giurisdizione su revoca, riscatto e subconcessione di beni pubblici

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> REVOCA

Sintesi: La controversia sulla legittimità di un provvedimento di revoca della subconcessione per la gestione di un'area di servizio autostradale è devoluta alla giurisdizione del G.A..


Estratto: «Parimenti il Tribunale conviene circa la sua competenza a scrutinare il presente ricorso, così che deve preliminarmente respingersi l’eccezione avanzata dalla ricorrente, anche nella memoria prodotta in data 10 marzo 2013, circa la esclusiva competenza del giudice ordinario a valutare la presente vicenda processuale...
[...omissis...]

Sintesi: Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo, la controversia relativa ad una convenzione avente ad oggetto la concessione di un suolo comunale, in relazione alla quale la domanda giudiziale contesta la legittimità dell'esercizio del potere di revoca, non ponendo invece una questione di contenuto esclusivamente patrimoniale che apparterrebbe alla giurisdizione ordinaria.

Estratto: «Va in primo luogo affermato che appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo, l’odierna controversia, relativa ad una convenzione avente ad oggetto la concessione di un suolo comunale da utilizzare temporaneamente per l’installazione di un chiosco, accedendo tale convenzione ad atto di concessione di bene pubblico (di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 64 dell’8.10.2001) e in relazione alla quale la domanda giudiziale contesta la legittimità dell'esercizio del potere di revoca esercitato dal Comune, non ponendo invece una questione di contenuto esclusivamente patrimoniale che apparterrebbe alla giurisdizione ordinaria, ai sensi della medesima lettera dell'art. 133 evocato (in termini, con riguardo alla previgente disposizione di cui all’art. 5 della legge n. 1034 del 1971, cfr. tra le tante SS.UU., 26 gennaio 2009, n. 1848).»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> RISCATTO BENI

Sintesi: Con riguardo specifico ai casi in cui sia stato richiesto il riscatto dei beni in concessione, le controversie relative all'esercizio da parte della P.A. del riscatto del servizio pubblico, nonché dei beni in concessione, rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A., imponendosi al giudice la cognizione delle vicende del rapporto concessorio e, segnatamente, l'esatto contenuto di esso al fine di valutare la legittimità dei poteri discrezionali previsti dalla legge ed esercitati dalla P.A..

Estratto: «8. La controversia ha per oggetto l'accertamento, richiesto dalla SEA, della proprietà delle opere e delle infrastrutture eseguite dalla stessa società sui terreni tutti concessi in superficie dallo Stato, interessanti gli aeroporti di Linate e Malpensa e ancorché utilizzate per assicurare i servizi di assistenza al volo, con l'unica eccezione delle palazzine costruite in località Ciglione e Corno del Doge. E' in questa domanda principale che deve ravvisarsi il petitum sostanziale dell'azione, con la conseguenza che si tratta certamente di controversia esclusa dall'ambito dell'ordinaria giurisdizione amministrativa. La questione che si è posta, e che è all'origine del conflitto negativo di giurisdizione, è se la controversia non rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - a norma della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 5 e 7 - oggi trasfusi nel D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, lett. b) - per cui rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi a oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi.9. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di queste sezioni unite in tema di riparto di giurisdizione, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, la norma citata deve essere interpretata nel senso che la giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale sussiste anche in assenza d'impugnativa di un atto o provvedimento dell'autorità pubblica, purché la controversia, promossa per il rifiuto dell'autorità stessa di riconoscere il diritto preteso dal concessionario, coinvolga il contenuto dell'atto concessorio e cioè i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario (Cass. sez. un. 2 febbraio 2011 n. 2418; ord. 9 gennaio 2013 n. 301).Neppure v'è ragione di rimettere in discussione l'indirizzo risalente di questa corte per cui, con riguardo specifico ai casi in cui sia stato richiesto il riscatto dei beni in concessione, le controversie relative all'esercizio da parte della pubblica amministrazione del riscatto del servizio pubblico, nonché dei beni in concessione, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, imponendosi al giudice la cognizione delle vicende del rapporto concessorio e, segnatamente, l'esatto contenuto di esso al fine di valutare la legittimità dei poteri discrezionali previsti dalla legge ed esercitati dalla pubblica amministrazione (cfr. più di recente Cass. Sez. un. 18 novembre 2008 n. 27336).10. La fattispecie oggi sottoposta all'esame della corte, tuttavia, non rientra nei casi considerati dalla giurisprudenza citata al numero precedente, che la Corte d'appello di Milano ha richiamato in motivazione della sua sentenza di diniego di giurisdizione. Dalla lettura diretta dell'atto introduttivo del giudizio, alla quale la corte è abilitata nella sua funzione regolatrice della giurisdizione, si apprende che la SEA allega, a fondamento della sua domanda, la realizzazione di opere e infrastrutture dei due aerodromi privati su aree in precedenza - ma non più attualmente - appartenenti al demanioaeronautico, e sdemanializzate di diritto con la cessazione dei preesistenti aeroporti statali, come affermato dalla L. n. 194 del 1962. L'attrice, nel rivendicare la proprietà superficiaria dei fabbricati che ha realizzato sui terreni in concessione, fonda il suo titolo sulla legge, e precisamente sulla L. 18 aprile 1962, n. 194, art. 1. Questa disposizione stabilisce, al primo comma, che il ministro per la difesa è autorizzato a riconoscere ai sensi degli artt. da 704 a 713 c.n., e per la durata di anni trenta, la qualifica privata del sistema aeroportuale di Milano, articolato sui due nuovi aeroporti della Malpensa (Varese) e di Linate, in corso di realizzazione a spese S.E.A.; e, al secondo comma, che allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dalla società per azioni esercizi aeroportuali - S.E.A. - su parte delle aree pertinenti ai cessandi aeroporti statali della Malpensa e di Linate sarebbero divenute di proprietà dello Stato.La decisione sul diritto di proprietà superficiaria, rivendicato dalla SEA, dunque, non coinvolge il contenuto della convenzione, successivamente stipulata dalle parti in forza del terzo comma della disposizione citata, vale a dire i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione e della SEA che da quella convenzione derivano.La decisione richiesta dipende invece interamente dalle norme di legge invocate, essendo del resto indubbio che la citata convenzione non poteva, nel sistema gerarchico delle fonti del diritto, modificarne il contenuto, e che all'occorrenza, per il principio di legalità, e di tipicità degli atti amministrativi, quella convenzione dovrebbe essere in ogni caso interpretata in conformità della disciplina legale. L'osservazione che precede vale, in modo particolare, per l'interpretazione dei successivi atti dell'amministrazione, emessi in funzione dell'esecuzione della convenzione e con riguardo al suo contenuto concessorio, quali le sue proroghe.11. Neppure, tuttavia, influenzano la giurisdizione sulla controversia in oggetto gli atti amministrativi estranei ai rapporti autorizzativo e concessorio dell'amministrazione con la SEA. In particolare, le note del Ministero dei trasporti in data 17 gennaio 1984, aventi a oggetto l'individuazione dei beni mobili e immobili da trasferire al patrimonio dell'azienda autonoma di assistenza al volo, non costituivano esercizio di pubblici poteri nei confronti della SEA, trattandosi di comunicazioni - e per ciò stesso non di provvedimenti - dei risultati, approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei lavori della commissione interministeriale nominata con D.P.C.M. 28 aprile 1983 per l'individuazione dei beni da trasferire al patrimonio della nuova azienda. Le comunicazioni erano accompagnate dalla preghiera di predisposizione di documentazione descrittiva dei beni al fine della loro puntuale individuazione all'atto delle preventivate operazioni di consegna, ed erano finalizzate a un atto interno all'amministrazione, di trasferimento di beni in capo ad un'azienda autonoma costituita all'interno della medesima amministrazione. Ne consegue l'obiettiva estraneità delle note in questione al rapporto in corso tra lo stesso ministero e la SEA per la concessione di beni pubblici, e l'impossibilità giuridica di interpretare le note medesime - in contrasto con il quadro normativo al quale esse fanno riferimento - come riscatto anticipato esercitato dall'amministrazione a norma della convenzione.Ciò è poi tanto più evidente se si prendono in esame i decreti emessi il 18 dicembre 1989 dal Ministero delle Finanze di concerto con quelli dei Trasporti e della Difesa, di approvazione degli stati di consistenza dei beni trasferiti, in cui si fa espresso riferimento alla L. 23 maggio 1980, n. 242, art. 1, al D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, artt. 1 e 18 e ai successivi atti amministrativi di esecuzione di quelle norme di legge; vale a dire gli atti con i quali, secondo la tesi della SEA, sarebbe stato consumato lo spoglio dei beni sui quali essa fa valere il suo diritto.12. La giurisdizione sulla controversia avente a oggetto la proprietà rivendicata dalla SEA, dunque, deve essere individuata sulla base delle norme primarie regolanti la fattispecie, e allegate a fondamento del preteso diritto, contenute nella L. n. 164 del 1962, art. 1, e nelle disposizioni del codice della navigazione richiamate (artt. 704 a 713 c.n.); nonché nelle disposizioni del codice civile applicabili al caso, considerato l'insegnamento di questa corte, per il quale il codice della navigazione non contiene una specifica disciplina in materia di costruzioni autorizzate sul suolo demaniale e che, operando, in virtù del rinvio di cui all'art. 1 del codice, le norme del codice civile sul diritto di superficie, colui che costruisce acquista la proprietà superficiaria a titolo originario (Cass. Sez un. 13 febbraio 1997 n. 1324). Si tratta di accertamento di un diritto basato - secondo l'assunto - sulla legge, e come tale riservato alla giurisdizione del giudice ordinario. A questo giudice spetta pertanto il compito di verificare l'idoneità delle norme invocate dalla SEA a fondare il diritto reale rivendicato.Appartiene ugualmente al merito della controversia l'esame della contrapposta tesi dell'amministrazione, che fonda la legittimità dei suoi provvedimenti - di assegnazione di beni al patrimonio dell'agenzia autonoma di assistenza al volo - sulle disposizioni contenute nella L. 23 maggio 1980, n. 242 (nonché nel decreto delegato D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145), e L. 15 dicembre 1990, n. 385: queste disposizioni, infatti, concorrono a formare il quadro normativo entro il quale deve essere condotto l'accertamento del diritto della SEA, ma non giustificano l'assunto che la controversia verterebbe sull'accertamento del contenuto e degli effetti della convenzione tra l'amministrazione e la concessionaria.13. In conclusione deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere del diritto fatto valere in causa dalla SEA, non ricorrendo l'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 5 e 7 (oggi art. 133, lett. b) D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104). L'impugnata sentenza, con la quale la corte d'appello di Milano ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione, è cassata, e la causa deve essere rinviata alla medesima corte territoriale, in altra composizione, per l'esame del merito, anche ai fini del regolamento delle spese del presente regolamento.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> SUBCONCESSIONE

Sintesi: In tema di concessione ad uso esclusivo di beni demaniali, il G.O. conosce di ogni controversia relativa agli obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica che accedono a quello di concessione - come il rapporto di appalto o di subconcessione fra il concessionario ed il terzo per l'esercizio o l'utilizzazione del bene pubblico - quando la P.A. resti totalmente estranea a detto rapporto derivato e non possa quindi cogliersi alcun collegamento tra l'atto autoritativo concessorio ed il rapporto medesimo.

Sintesi: Quando la P.A. concedente è in qualche modo partecipe del rapporto di appalto o di subconcessione, per averlo espressamente autorizzato, opera l'art. 133, co. 1, lett. b), cod. proc. amm. che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative a concessioni amministrative di beni pubblici.

Estratto: «Ancora in via preliminare, pur dinanzi all’assenza di contrasto fra le parti sul punto, occorre svolgere alcune brevi considerazioni in ordine alla sussistenza della giurisdizione adita nella presente sede, non potendosi limitare la presente analisi alla muta accettazione delle odierne parti della (peraltro condivisibile) asserzione resa dal Tribunale di Savona, quantomeno per ragioni di certezza del diritto. La invocata giurisdizione esclusiva sussiste nel caso di specie sulla scorta del prevalente orientamento a mente del quale, in tema di concessione ad uso esclusivo di beni demaniali, il giudice ordinario conosce di ogni controversia relativa agli obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica che accedono a quello di concessione - come il rapporto di appalto o di sub - concessione fra il concessionario ed il terzo per l'esercizio o l'utilizzazione del bene pubblico - quando l'Amministrazione concedente resti totalmente estranea a detto rapporto derivato e non possa quindi cogliersi alcun collegamento tra l'atto autoritativo concessorio ed il rapporto medesimo; quando invece, come nel caso de quo, l'Amministrazione è in qualche modo partecipe del rapporto di appalto o di sub - concessione, per averlo espressamente autorizzato, opera la regola generale che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative a concessioni amministrative di beni pubblici, cristallizzata prima nell'art. 5 comma 1, l. n. 1034 del 1971 ed ora nel richiamato art. 133 comma 1 lett b) cod proc amm (cfr. ad es. Cass. Civ., SS.UU., 2 dicembre 2008 n. 28549 e T.A.R Campania Napoli, sez. I, 12 agosto 2010, n. 17237).»

Sintesi: La controversia relativa alla legittimità di un provvedimento di decadenza della subconcessione a suo tempo autorizzata dalla P.A. rientra nella giurisdizione del G.A..

Estratto: «CONSIDERATO, in via preliminare, che:- secondo una consolidata giurisprudenza in tema di concessione in uso esclusivo a privati di beni demaniali (Cass. Civ., Sez. un., 2 dicembre 2008, n. 28549; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 12 agosto 2010, n. 17237), il giudice ordinario conosce di ogni controversia relativa agli obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica che accedono a quello di concessione - come il rapporto di appalto o di sub-concessione fra il concessionario ed il terzo per l’utilizzazione del bene pubblico - quando l’Amministrazione concedente resti totalmente estranea a detto rapporto derivato e non possa quindi ravvisarsi alcun collegamento tra l’atto autoritativo concessorio e il rapporto medesimo. Quando, invece, l’Amministrazione è in qualche modo partecipe del rapporto di sub-concessione, per averlo espressamente previsto ed autorizzato nello schema del rapporto concessorio, opera la regola generale che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative a concessioni amministrative, di cui all’art. 5, comma 1, legge n. 1034/1971 (oggi sostituito dall’art. 133, comma 1, lett. b), del codice del processo amministrativo);- stante quanto precede, la presente controversia rientra nella giurisdizione di questo Tribunale in quanto dagli atti di causa risulta che l’E.N.A.C. è in qualche modo partecipe del rapporto di sub-concessione tra la GE.S.A.C. e la ATITECH sorto con il contratto sottoscritto in data 31 marzo 2005, per avere espressamente previsto ed autorizzato tale rapporto. Infatti dagli atti di causa risulta che, proprio a seguito degli accordi sottoscritti tra le aziende del disciolto gruppo Alitalia (tra cui la ATITECH) e le rappresentanze sindacali al fine di evitare le procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 23 della legge n. 223/1991, l’E.N.A.C. con nota in data 8 marzo 2005 ha rilasciato alla GE.S.A.C. un apposito nulla osta per consentire la sub-concessione in favore della O.A.N. di parte delle aree già oggetto di sub-concessione in favore della ATITECH;»

Sintesi: La sub-concessione a privati di aree appartenenti al demanio aeroportuale e il relativo affidamento non attengono a rapporti conoscibili dal giudice amministrativo ogniqualvolta l’amministrazione concedente resti totalmente estranea alla gestione del rapporto derivato, di tal che non possa ravvisarsi alcun collegamento funzionale tra l'atto autoritativo concessorio “a monte” e quello di sub-concessione, al di là del fatto che il primo costituisca l’essenziale presupposto giuridico del secondo.

Estratto: «La presente controversia non offre al Collegio ragioni per discostarsi dai riferiti e condivisibili principi di diritto enunciati nella riferita pronuncia delle Sezioni unite (alla quale sono conformi, tra gli altri, i precedenti di Cass. civ., sez. un., 24 febbraio 2003, n. 2817 e id., 23 luglio 2001, n. 10013). In sostanza, la sub-concessione a privati di aree appartenenti al demanio aeroportuale e il relativo affidamento non attengono a rapporti conoscibili dal giudice amministrativo ogniqualvolta l’amministrazione concedente resti totalmente estranea alla gestione del rapporto derivato, di tal che non possa ravvisarsi alcun collegamento funzionale (in disparte i profili genetici ed estintivi; su questi ultimi v. subito infra sub §. 9) tra l'atto autoritativo concessorio “a monte” e quello di sub-concessione, al di là del fatto che il primo costituisca l’essenziale presupposto giuridico del secondo.»

Sintesi: Quando la P.A. sia in qualche modo partecipe del rapporto di subconcessione, per averlo espressamente autorizzato, opera la regola generale che prevede la giurisdizione esclusiva del G.A. nelle controversie relative a concessioni amministrative, di cui all’art. 5, co. 1, legge 1034/1971.

Estratto: «2. - In via pregiudiziale deve rilevarsi che la questione proposto rientra nella giurisdizione di questo Tribunale.Ritiene, infatti, il Collegio di doversi attenere al recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 2 dicembre 2008 n. 28549, secondo cui il giudice ordinario conosce di ogni controversia relativa agli obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica, che accedono a quello di concessione, solo quando l'Amministrazione concedente resti totalmente estranea a detto rapporto derivato e non possa, quindi, ravvisarsi alcun collegamento fra l’atto autoritativo concessorio e il rapporto medesimo. Quando, invece, l’Amministrazione - come nel caso di specie - è in qualche modo partecipe del rapporto di sub concessione, per averlo espressamente autorizzato, opera la regola generale che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative a concessioni amministrative, di cui all’art. 5, primo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 (cfr. nello stesso senso, TAR Lazio, sede Roma. Sez. II, 15 gennaio 2008, n. 226 e III-ter 10 febbraio 2009, n. 1356, e TAR Toscana sez. IV, 26 novembre 2007, n. 6440.Deve, pertanto, ritenersi che la controversia in esame rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.