Le controversie sul godimento di beni del demanio o del patrimonio indisponibile sono di giurisdizione esclusiva del G.A.

Sintesi: Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, in materia di concessioni amministrative, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario quando sono contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali.

Estratto: «La questione, invero, risultava disciplinata dal secondo comma dell’art. 5 della L. n. 1034 del 1971, secondo cui le controversie sulla determinazione dei canoni per l'uso di beni demaniali sono devolute al giudice ordinario.In ossequio a tale statuizione, infatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, si è orientata ad individuare la giurisdizione del giudice ordinario anche quando, nell'ambito di un rapporto concessorio, i (maggiori) canoni pretesi dalla P.A. formino oggetto di provvedimenti autoritativamente determinati dalla stessa.Infatti la puntuale interpretazione dell’art. 5 cit., individua - nel primo comma - la competenza dei T.A.R. esclusivamente per : "i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici", mentre nel comma 2 chiarisce che : "resta salva" la giurisdizione del giudice ordinario "per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi", nonché per le controversie affidate ai tribunali delle acque pubbliche (regionali e superiore). Quindi, trattandosi di controversia relativa ad un singolo rapporto, in cui si discuta tra P.A. e concessionario ( ovvero occupante abusivo) se un dato canone sia dovuto o meno, la controversia stessa avrebbe ad oggetto sempre il diritto soggettivo a pagare la misura di legge e non più del dovuto. Una diversa opinione comporterebbe e determinerebbe una insanabile contraddizione con l'intero art. 5 cit.: nel comma 1, sarebbe istituita una giurisdizione esclusiva, mentre nel comma 2, le controversie relative ai canoni andrebbero distribuite tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, a seconda che si faccia questione di diritto o d'interesse legittimo (così Cass., Sez. Un., 10 dicembre 1993, n. 12164; Cass., Sez. Un., 15 luglio 1991, n. 7839).In altri termini, le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario quando sono contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali.il Collegio non ignora un diverso orientamento espresso dal giudice di legittimità nel senso che, quando, invece, la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. e concessionario si configura secondo il binomio "potere-interesse" e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo ( Cass. S.U., 6 maggio 1994, n. 4389; Cass. S.U. 11 giugno 2001 n. 7861 e, da ultima, Cass. S.U. 23 ottobre 2006 n. 22661).Si tratta di criteri la cui applicazione postula l'esercizio di discrezionalità tecnica ed amministrativa e non una fissazione automatica o predeterminata del canone.Il corretto esercizio di tale potere è soggetto al controllo del giudice degli interessi legittimi sia per quanto riguarda l'osservanza dei (pur prescritti) procedimenti, sia in ordine al rispetto dei criteri di legge (cfr. Cons. Stato, Sez. 6, 14 ottobre 1998, n. 1387; 13 dicembre 1990, n. 1057, 3 agosto 1989, n. 981). Tanto chiarito, il Collegio ritiene che nella presente vicenda la questione si conformi ad una relazione “ pretesa/obbligo “, proprio perché l’accertata natura demaniale del bene impone alla p.a, pena le possibili azioni di responsabilità contabile, una conseguente reazione tesa a recuperare il canone non corrisposto, la cui esatta quantificazione attiene a questioni di diritto soggettivo nella misura in cui il cittadino è chiamato a non corrispondere più del dovuto e non implicano punto l’esercizio di potestà amministrative che, invece, sarebbero in grado di comprimere la situazione giuridica con definizione autoritativa del dovuto.»

Sintesi: È devoluta alla giurisdizione del G.O. la controversia relativa ad atti che richiedano somme di denaro in mera applicativo del regolamento scavi, in quanto si tratta di controversie meramente patrimoniali sottratte alla giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di concessione di beni pubblici.

Estratto: «Per quanto riguarda il primi due ricorsi per motivi aggiunti si deve osservare che gli stessi hanno carattere meramente applicativo del regolamento limitandosi a quantificare e richiedere somme di danaro.Tali atti, quindi, sfuggono alla cognizione del Giudice Amministrativo essendo devoluti alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/1994, in materia concessoria le controversie che hanno per oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi quando, come nel caso di specie, attengono alla mera applicazione di atti presupposti di carattere generale, sono devolute alla Giurisdizione del Giudice Ordinario in forza dell’art. 5 della L. n. 1034/1971 ( si veda TAR Emilia-Romagna, Bologna, II, n. 496/2013).»

Sintesi: Le controversie attinenti godimento di beni del demanio o del patrimonio indisponibile sono riservate alla giurisdizione esclusiva del G.A., quando non abbiano ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi.

Estratto: «Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, tenuto conto che la delibera giuntale si presenta come atto per così dire “inutile”, poiché il contratto di locazione aveva già esaurito i suoi effetti in virtù dell’intervenuta disdetta del 30.10.2003D’altro canto come precisato dalla Corte di Cassazione...
[...omissis...]

Sintesi: Le controversie sull'imposta regionale sulle concessioni demaniali sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, ancorché l'ammontare del tributo sia determinato sulla base dell'importo del canone demaniale.

Estratto: «1. Nella sua essenzialità il ricorso della Regione Veneto sostiene la necessità che la controversia in oggetto sia devoluta - almeno nella parte in cui concerne l'imposta regionale sulle concessioni - alla giurisdizione del giudice tributario, argomentando sulla base della natura tributaria che, riguardo alla predetta imposta, avrebbe la controversia che oppone la società attrice all'ente regionale.2. Orbene nessun dubbio può esservi circa il fatto che l'imposta regionale sulle concessioni abbia la natura e la caratteristica di un tributo e che pertanto le controversie alla stessa relative siano da devolvere alla giurisdizione del giudice tributario sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, (come sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 3, comma 37).2.1. Secondo la predetta disposizione appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio ad eccezione delle controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.2.2. Invero la Corte costituzionale ha affermato che la giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto (cfr., in particolare, le sentenze nn. 64 e 130 del 2008, 238 del 2009, 39 del 2010). Può anche osservarsi che la L.R. Veneta n. 2 del 1971, che ha, tra le altre, istituita la "tassa sulle concessioni regionali", regolata poi dalla L.R. Veneta n. 1 del 1972, rinvia alle leggi dello Stato, per la individuazione delle regole applicabili ai tributi regionali.»

Sintesi: Ove sia in contestazione solo l'ammontare del canone demaniale e questo sia predeterminato sulla base di parametri rigidamente definiti dalla legge, la giurisdizione appartiene al G.O.; nessuna conseguenza, ai fini della giurisdiizone, può avere il fatto che la legge regionale preveda che l'imposta sulle concessioni sia determinata sulla base della misura del canone, ove la potestà impositiva della Regione non sia in discussione.

Estratto: «3. Fatto è che, ragionando sul petitum e sulla causa petendi che sono alla base del giudizio in esame, emerge con chiarezza che la controversia in oggetto non può definirsi una controversia di natura tributaria, in quanto in alcun modo è messo in discussione il potere impositivo della Regione o la legittimità dell'imposta sulle concessioni demaniali. In verità, ai sensi della L.R. Veneta n. 1 del 1972, art. 3 come sostituito dalla L.R. Veneta n. 5 del 1986, art. 12 l'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni è pari al 100% del canone di concessione statale (o al 5% del medesimo canone se si tratta di concessioni demaniali marittime) con finalità turistico-ricreative. Sicchè la misura del canone è allo stesso tempo la misura dell'imposta.4. Ciò significa indubbiamente che un aumento del canone - la cui rispondenza ad una corretta interpretazione della L. n. 296 del 2007, art. 1, comma 251, costituisce l'oggetto della domanda azionata dalla società concessionaria - comporta automaticamente l'aumento dell'imposta che alla misura del canone è collegata. Ma non per questo solo fatto la controversia sulla misura del canone può trasformarsi in una controversia di natura tributaria.4.1. La misura dell'imposta è una conseguenza, non di una azione diretta (o di una scelta autonoma) esercitata dal potere impositivo dell'amministrazione regionale, ma esclusivamente di un "calcolo meramente matematico" connesso ad una scelta della medesima amministrazione di commisurare l'importo dell'imposta ad un elemento, il canone di concessione, da altri determinato e la cui determinazione è ad altri affidata dalla legge.5. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la controversia concerne esclusivamente la determinazione del canone di concessione in relazione a parametri predeterminati dalla legge e la cui corretta applicazione è contestata nella fattispecie.»

Sintesi: Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale; quando, invece la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della p.a. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza del giudice amministrativo. In quest'ultima ipotesi, infatti, la controversia ha per oggetto non soltanto la misura del canone di concessione di un bene demaniale, bensì la qualificazione giuridica o la natura intrinseca dell'atto concessorio, sicché le conseguenze patrimoniali (cioè la misura del canone) sono meramente accessorie rispetto alla questione principale.

Estratto: «Quanto all’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione si rileva che le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale; quando, invece la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della p.a. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza del giudice amministrativo. In quest'ultima ipotesi, infatti, la controversia ha per oggetto non soltanto la misura del canone di concessione di un bene demaniale , bensì la qualificazione giuridica o la natura intrinseca dell'atto concessorio, sicché le conseguenze patrimoniali (cioè la misura del canone ) sono meramente accessorie rispetto alla questione principale (cfr. Cons. Stato, VI, 17 febbraio 2004, n. 657). Nel caso di specie, l’oggetto principale della controversia non è la quantificazione del canone, ma, senz’altro, la qualificazione del rapporto di concessione, trattandosi di stabilire se possa venire in considerazione o meno una concessione per scopo di pubblico interesse ai sensi dell’art. 39 Cod. nav. La questione relativa alla quantificazione del canone (se quello ordinario o quello di mero riconoscimento del carattere demaniale del bene) è solo il riflesso di tale verifica che investe l’intera economia del rapporto concessorio.»

Sintesi: La giurisdizione sulle controversie relative all'aumento del canone demaniale spetta al G.O., qualora manchi ogni valutazione discrezionale in capo alla P.A..

Estratto: «Il Collegio osserva che, pur non essendo ancora stato dato adempimento all’ordinanza istruttoria da parte del Comune di L., in ogni caso l’adempimento dell’Agenzia del Demanio già ha permesso di appurare che il contestato aumento del canone demaniale risulta essere derivato dalle modalità con cui nel caso di specie si è ritenuto di dover applicare la normativa vigente senza che ciò abbia comportato l’effettuazione di valutazioni discrezionali contestabili di fronte a questo Giudice. Comunque, anche a prescindere da tale osservazione, il Collegio ritiene che l’art. 133, 1^ c. lett. B) , sottraendo espressamente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi nell’ambito dei rapporti di concessione di beni pubblici abbia operato la scelta di riservare l’intera materia al Giudice Ordinario, per cui non vi è dubbio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il processo potrà essere quindi riproposto dinanzi al Giudice Ordinario nei termini previsti dall’art.11, c. 2 del C.P.A.»

Sintesi: Alla giurisdizione esclusiva del G.A. sulle controversie relative ad atti e provvedimenti in materia di concessioni di beni pubblici prevista dall'art. 133, co. 1, lett. b), c.p.a. non corrisponde una forma di giurisdizione esclusiva del G.O. sulle controversie relative a indennità,canoni e altri corrispettivi.

Sintesi: È indiscussa la giurisdizione del G.A. sulle controversie che attengono all’esercizio della discrezionalità nella determinazione del canone demaniale, sia essa amministrativa o tecnico-amministrativa.

Sintesi: Le controversie attinenti alla applicazione dell’art.1, co. 251, legge 296/2006, cioè alla determinazione della nuova misura del canone in base alla qualificazione della situazione di fatto in applicazione della varia tipologia prevista dalla norma, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A..

Estratto: «Deve essere preliminarmente affermata la giurisdizione di questo Giudice.A tale proposito questa Sezione ha già avuto modo di precisare, con motivazioni che si condividono, che <<L’art. 133, primo comma lett. b), c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici,ad eccezione delle controversie concernenti indennità,canoni ed altri corrispettivi…” , ripetendo sostanzialmente il dettato dell’art. 5 della legge n.1034 del 1971. Come ha rimarcato la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 11 giugno 2001 n.7861, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ad atti e provvedimenti in materia di concessioni di beni pubblici non corrisponde “una forma di giurisdizione, a sua volta” esclusiva “per il giudice ordinario” in ordine alle controversie relative a indennità,canoni e altri corrispettivi. E’ quindi indiscussa la giurisdizione amministrativa per le controversie che attengono all’esercizio della discrezionalità nella determinazione del canone,sia essa amministrativa o tecnico – amministrativa ( Cass. SS. UU., 31 marzo 2005, n.6744 ). L’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 17 giugno 2010, n. 14614 ha poi ritenuto che, ove la misura dei canoni sia fissata direttamente dalla legge, la controversia non investe “i poteri autoritativi della P.A. espressi nella concessione fonte del rapporto patrimoniale da accertare,della quale si chiede solo la lettura,per chiarire la natura del provvedimento concessorio e non una sentenza che lo modifichi o lo annulli o lo disapplichi”, sicché la controversia deve essere conosciuta dal giudice ordinario. Della esattezza di tale conclusione è, tuttavia, lecito dubitare. Ove si prendano le mosse dalla devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in tema di concessione di beni pubblici sia che involgano diritti sia che attengano a interessi legittimi, la sfera attribuita al giudice ordinario in tema di indennità, canoni o altri corrispettivi si giustifica solo con l’attinenza della controversia alla fonte contrattuale della pretesa, sicché la stessa è riconducibile al binomio pretesa-obbligo che trova nel contratto la sua consacrazione. Se la modifica unilaterale del contenuto del contratto è possibile solo quando è espressamente prevista e la modifica del canone, per di più di tale entità da stravolgere il contenuto economico del rapporto, non è prevista dalla convenzione che accede alla concessione, la legittimità di un intervento di tal fatta sull’entità del canone è giustificata, anche se operata dal legislatore,solo se la stessa soddisfa esigenze primarie dell’interesse pubblico e si sostanzia (sia essa riconducibile alla sola volontà del concedente o all’applicazione da parte del concedente di una disposizione di legge) nella revoca, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, della determinazione relativa alla misura originaria del canone. Tale misura è espressamente prevista dall’art. 21 quinquies della legge non 241 del 1990 ed è produttrice di effetti sul rapporto negoziale ai sensi del comma 1 bis della citata disposizione. Per queste ragioni si deve ritenere che le controversie attinenti alla applicazione dell’art.1, comma 251, della legge n.296 del 2006, cioè alla determinazione della nuova misura del canone in base alla qualificazione della situazione di fatto in applicazione della varia tipologia prevista dalla norma,siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (in tal senso ,sostanzialmente, Cass. SS. UU. ord. 1 luglio 2010 n.15644).>> (sent. n. 549/2012).»

Sintesi: L'art. 133, co. 1, lett. b), c.p.a. nell'assegnare al G.A. la giurisdizione esclusiva in materia di concessione di beni pubblici, facendo però salva la giurisdizione del G.O. per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. rimette a quest'ultimo solo le controversie di contenuto meramente patrimoniale, non anche la qualificazione del rapporto concessorio e la conseguente identificazione dei parametri applicabili per la predetta quantificazione, ravvisandosi in tal caso un'attività autoritativa, implicante la cognizione del G.A. in presenza sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi.

Sintesi: L'apprezzamento discrezionale della P.A. circa i parametri da applicare per la determinazione del canone concessorio è rimesso alla giurisdizione del G.A., specie quando si contesti altresì la legittimità dei criteri approvati con D.M. sulla base dei quali la P.A. deve determinare il canone.

Estratto: «In limine, il Collegio rileva, ex officio, la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia.Il combinato disposto degli articoli 5 e 7 della legge 6.12.1971, n. 1034, come modificati ed integrati dall'art. 33 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21.7.2000, n. 205...
[...omissis...]

Sintesi: La giurisdizione sulle controversie in materia di canoni demaniali appartiene alla giurisdizione orginaria anche se si contesta l'illegittimità dell'attività amministrativa volta alla determinazione della somma da corrispondere alla P.A.

Estratto: «Rileva il Collegio che la cognizione del ricorso in esame rientra nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario.Non può infatti condividersi l’assunto di parte ricorrente secondo cui la questione rientrerebbe nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo adito...
[...omissis...]

Sintesi: Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del G.O. sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sull’intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza del G.A..

Sintesi: Nel caso in cui la controversia abbia la misura del canone di concessione di un bene demaniale, bensì la qualificazione giuridica o la natura intrinseca dell’atto concessorio (ad es. se venga in considerazione una concessione per scopi di pubblico interesse), le conseguenze patrimoniali (cioè la misura del canone) sono meramente accessorie rispetto alla questione principale e la giurisdizione è del G.A..

Estratto: «Il Collegio, poi, ritiene che sulla controversia sussista la giurisdizione del giudice amministrativo.In proposito occorre, infatti, rilevare che le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della p.a. sull’intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza del giudice amministrativo. In quest’ultima ipotesi, infatti, la controversia ha per oggetto non soltanto la misura del canone di concessione di un bene demaniale, bensì la qualificazione giuridica o la natura intrinseca dell’atto concessorio, sicché le conseguenze patrimoniali (cioè la misura del canone) sono meramente accessorie rispetto alla questione principale (cfr. Cons. Stato, VI, 17 febbraio 2004, n. 657).Nel caso di specie, l’oggetto principale della controversia non è la quantificazione del canone, ma, senz’altro, la qualificazione del rapporto di concessione, trattandosi di stabilire se possa venire in considerazione o meno una concessione per scopo di pubblico interesse ai sensi dell’art. 39 cod. nav. La questione relativa alla quantificazione del canone (se quello ordinario o quello di mero riconoscimento del carattere demaniale del bene) è solo il riflesso di tale verifica che investe l’intera economia del rapporto concessorio.Osserva, inoltre, il Collegio che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per cui è proponibile sia l’azione di annullamento, che quella di accertamento del diritto al pagamento del corretto canone da parte dell’Ente ricorrente.Nel merito, il Collegio ritiene che ricorrano entrambe le condizioni poste dalle norme citate per fruire del canone di mero riconoscimento. Da un lato, la concessione è di pubblico interesse, perché strumentale alla fornitura di energia elettrica ad edifici siti all’interno dell’area demaniale; dall’altro, Enel non ricava alcun utile diretto ed immediato dall’occupazione delle aree demaniali. Sotto tale ultimo profilo, infatti, il prezzo che l’Enel ricava dagli utenti del servizio elettrico non risente in alcun modo dell’occupazione degli spazi demaniali, nel senso che la tariffa sarebbe la stessa anche se l’occupazione non vi fosse.»

Sintesi: La controversia concernente la rideterminazione del canone di occupazione di beni del demanio marittimo da parte dell'Autorità portuale, a seguito di una differente interpretazione e di una mutata classificazione della tipologia di occupazione, spetta alla giurisdizione amministrativa, presupponendo un provvedimento amministrativo con cui l'Autorità suddetta incide sull'economia del rapporto concessone attraverso l'esercizio di poteri autoritativi.

Estratto: «Il Collegio ritiene di dover aderire al riguardo all'orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui la controversia concernente la rideterminazione del canone di occupazione di beni del demanio marittimo da parte dell'Autorità portuale, a seguito di una differente interpretazione e di una mutata classificazione della tipologia di occupazione, spetta alla giurisdizione amministrativa, presupponendo un provvedimento amministrativo con cui l'Autorità suddetta incide sull'economia del rapporto concessone attraverso l'esercizio di poteri autoritativi (Cass. S.U. Ord. 1-7-2010 n. 15644).»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla doglianza che non investe l’ammontare del canone concessorio o le modalità del suo pagamento, ma la necessità di instaurare lo stesso rapporto di concessione.

Sintesi: Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sull’accertamento della prescrizione del canone concessorio.

Estratto: «Al riguardo si giudica che:- sussiste la giurisdizione per la parte del ricorso che non investe l’ammontare del canone concessorio o le modalità del suo pagamento, ma la necessità di instaurare lo stesso rapporto di concessione il che radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1°, lettera b, C.P.A.)- per contro, non sussiste la giurisdizione di questo Tribunale sull’accertamento della prescrizione del canone per gli anni 1995, 1996 ;- sussiste la competenza territoriale e la notifica del ricorso presso la locale Avvocatura dello Stato è rituale: difatti, ancorché le sedi territoriali Anas non abbiano personalità giuridica, riconosciuta solo all’Ente con sede in Roma, si tratta dell’impugnazione di atti aventi efficacia regionale (Cons. Stato Sez. IV 8 novembre 2011 n.5904)- il gravame è tempestivo poiché la notifica del provvedimento presso la sede territoriale dell’Anas, non è idonea, per la rilevata carenza di personalità giuridica, a far decorrere il termine d’impugnazione (Cons. Stato, Sez. IV, 3 settembre 2001 n.4627; TT.AA.RR. Abruzzo, Pescara 4 marzo 2006 n. 145; Campania-Napoli 17 maggio 2005 n. 6348; arg da Cass. Civ. Sez. III 19 marzo 2009 n. 6659) e non si dimostra la piena conoscenza del provvedimento da parte della sede centrale in tempi tali da produrre la tardività del ricorso»

Sintesi: Non è meramente patrimoniale la controversia avente per oggetto la richiesta di modifica dell’atto di concessione, coinvolgendo la decisione di inquadramento/classificazione dell’attività effettivamente esercitata.

Estratto: «A)ECCEZIONE di DIFETTO DI GIURISDIZIONE per la quantificazione dei “canoni” La questione di diritto presuppone l’analisi della richiesta (dell’agosto 2011) di “modifica della concessione” (destinazione/scopo), in particolare in relazione ad un attuato concreto ampliamento/integrazione dell’attività; elemento che legittimava il ricorrente a formulare istanza di modifica del titolo concessorio.Il profilo economico (canone) si pone dunque solo come «elemento consequenziale» rispetto all’ “inquadramento” dell’attività esercitata (applicazione della pertinente Tabella).La controversia non è quindi “meramente patrimoniale” , ma ha per oggetto la “richiesta di modifica” dell’atto di concessione e dell’atto suppletivo e coinvolge la decisione di inquadramento/classificazione dell’attività effettivamente esercitata.Considerato che occorre analizzare la fondatezza o meno della richiesta di modifica nell’oggetto dell’attività (con incremento per la “costruzione imbarcazioni”) la fattispecie va inquadrata nella “giurisdizione esclusiva” del G.A. in materia di concessioni, comprendente l’individuazione del parametro di riferimento (“categoria”) per l’applicazione del canone, in relazione all’attività in concreto espletata (come documentata e dimostrata). La controversia non implica quindi solo profili di natura patrimoniale (che restano esclusi per il g.a., rimanendo in capo al g.o.), ma implica l’analisi del rapporto sussistente (concessione/contratto), come disciplinato dalle parti e, soprattutto, come parte ricorrente vorrebbe modificato/integrato.L’eccezione sollevata dall’Avvocatura va quindi respinta in quanto la contestazione verte sulla mancata attuazione del procedimento di “modifica della concessione”, con assegnazione della correlata categoria (elemento avente effetti conseguenti in relazione all’ applicazione del canone: A anziché E).L’art. 133 lett. b del c.p.a. conferisce la giurisdizione esclusiva al g. a. per le concessioni e prevede che:“Sono devolute alla GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO, salvo ulteriori previsioni di legge le CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO ATTI E PROVVEDIMENTI RELATIVI A RAPPORTI DI CONCESSIONE di beni pubblici, AD ECCEZIONE DELLE CONTROVERSIE CONCERNENTI INDENNITÀ, CANONI ED ALTRI CORRISPETTIVI”.E tale norma è stata così interpretata dalla giurisprudenza:“La previsione normativa, secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici non si estende alle controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (art. 133, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010), va interpretata nel senso che LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO HA PER OGGETTO LE CONTROVERSIE DI CONTENUTO MERAMENTE PATRIMONIALE, OVVERO INERENTI QUANTIFICAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI in questione, e PURCHÉ NON ENTRI IN DISCUSSIONE LA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO CON ESERCIZIO DI POTERI DISCREZIONALI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE, DOVENDOSI RICONOSCERE IN TAL CASO LA COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO, in presenza sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi “(Sez. VI, sent. n. 2371 del 18-04-2011, sentenza che annulla T.a.r. Lazio - Roma, sez. II, n. 2623/2008). “La previsione normativa secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici, non si estende alle controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (art. 133, co. 1, lett. b, d.lgs. n. 104/2010) va interpretata nel senso che la giurisdizione del giudice ordinario ha per oggetto le controversie di contenuto meramente patrimoniale, ovvero inerenti quantificazione e pagamento dei corrispettivi in questione, e purché non entri in discussione la qualificazione del rapporto concessorio, con esercizio di poteri discrezionali da parte dell'Amministrazione, dovendosi riconoscere in tal caso la cognizione del giudice amministrativo, in presenza sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi (Annulla la sentenza breve del T.a.r. Puglia - Lecce, sez. I, n. 2062/2010)”. (Sez. VI, sent. n. 787 del 03-02-2011) “Ai sensi dell'art. 5 l. n. 1034 del 1971, sono devoluti alla competenza dei Tar i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti i concessione di beni, mentre resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. La giurisprudenza offre un'interpretazione di queste norme tale da individuare tre ambiti di giurisdizione: a) la giurisdizione esclusiva del g.a. di cui al comma 1, sugli atti inerenti la concessione; b) la giurisdizione del g.o. sui canoni, indennità ed altri corrispettivi, CHE È RIFERITA TUTTAVIA ALLE IPOTESI NELLE QUALI NON VENGANO IN CONTESTAZIONE PROFILI ATTINENTI AL CATTIVO ESERCIZIO DEL POTERE PUBBLICISTICO DI DETERMINAZIONE DEI CANONI MEDESIMI, IN PRESENZA QUINDI DI CONTROVERSIE AVENTI UN CARATTERE ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALE; c) la giurisdizione INVECE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO, COME GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITÀ, ALLORQUANDO LA CONTROVERSIA SUL CANONE COINVOLGA LA VERIFICA DELL'AZIONE AUTORITATIVA DELLA P.A. SUL RAPPORTO CONCESSORIO SOTTOSTANTE OVVERO L'ESERCIZIO DI POTERI DISCREZIONALI NELLA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ (nel caso di specie, la controversia atteneva a questioni aventi un contenuto meramente patrimoniale, come la determinazione del canone e il suo pagamento, senza che vi fosse alcun coinvolgimento di profili attinenti all'esercizio di potestà pubbliche, con la conseguenza che competente a conoscerla era il g.o.).” (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 19 gennaio 2010 , n. 72)“Le controversie in materia di concessione di beni pubblici hanno costituito oggetto di un riparto della giurisdizione in due sfere asimmetriche: l'una del giudice amministrativo, a carattere generale e con i tratti della giurisdizione esclusiva , nella quale riceve tutela ogni situazione soggettiva (interesse legittimo o diritto soggettivo) che si correla alla costituzione, gestione e risoluzione del rapporto; l'altra del giudice ordinario, a carattere speciale, nella quale rientrano tutte le controversie nelle quali vengono in rilievo situazioni di diritto soggettivo, che si correlano agli aspetti patrimoniali dello stesso rapporto, con esclusione di quelle in cui sia coinvolto il potere discrezionale dell'amministrazione volto a stabilire in concreto la misura del canone .” (Consiglio Stato, sez. VI, 20 luglio 2004 n. 5239).In questo caso il rigetto della modifica del titolo concessorio (uso/destinazione) e le motivazioni del diniego, rientrano in valutazioni che ben possono essere oggetto di sindacato giurisdizionale (analisi del RAPPORTO CONCESSORIO SOTTOSTANTE e dell’ ESERCIZIO dei POTERI DISCREZIONALI NELLA DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CANONE.»

Sintesi: Una autonoma domanda patrimoniale (sganciata da impugnazioni tempestive) appartiene al giudice ordinario.

Estratto: «Per quanto concerne invece la richiesta “restituzione dei canoni” pregressi (applicati con l’atto suppletivo 1/2009), la domanda non può essere accolta in quanto la norma (art. 133 lett. b c.p.a.) che conferisce la giurisdizione esclusiva al g. a. per le concessioni prevede che:“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, AD ECCEZIONE DELLE CONTROVERSIE CONCERNENTI INDENNITÀ, CANONI ED ALTRI CORRISPETTIVI”.Una autonoma domanda patrimoniale (sganciata da impugnazioni tempestive) appartiene al giudice ordinario.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.A. anche in tema di canoni, laddove la discrezionalità dell’amministrazione è esercitata nella determinazione del canone che il privato deve corrispondere per utilizzare il bene ottenuto in concessione, poiché in tal caso la natura della posizione giuridica soggettiva non è di diritto soggettivo ma di interesse legittimo.

Estratto: «La concessione cimiteriale rientra pacificamente tra le concessioni di beni pubblici e, pertanto, va applicato al caso di specie l’art. 133, co. 1, lett. b), cod. proc. amm., secondo cui appartengono alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessioni di beni pubblici...
[...omissis...]

Sintesi: La controversia relativa all'ammontare del canone per il godimento di una casa cantoniera a titolo di alloggio di servizio appartiene alla giurisdizione del G.O..

Sintesi: Qualora la controversia riguardi il pagamento di un corrispettivo per l'occupazione dell'immobile dato in concessione, la relativa giurisdizione, trattandosi di diritto, appartiene al G.O., qualunque sia il titolo in forza del quale tale somma fosse dovuta, e cioè sia essa un canone o un'indennità sostitutiva.

Sintesi: Sussiste giurisdizione del G.A. quando la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante, ovvero la verifica dell'esercizio di poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi.

Estratto: «L’odierna controversia ha per oggetto i provvedimenti con cui l’ANAS determinava (con decorrenza dal giorno 1.2.2008) il canone per il godimento della casa cantoniera (alloggio di servizio) già concesso al ricorrente in qualità di dipendente della stessa Azienda.Il Collegio, svolti gli opportuni approfondimenti riservati all'esito dell'esame dell'istanza cautelare circa la sussistenza della giurisdizione di questo giudice (come eccepito dall’Amministrazione resistente e indicato nell’ordinanza n. 185/2009), ritiene che la stessa appartenga al giudice ordinario.Al riguardo va osservato che le controversie riguardanti la durata del rapporto di concessione o la stessa esistenza del rapporto o la rinnovazione della concessione, erano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 1034/1971 (cfr. Cass. SSUU, 19.5.1995 n. 7816; 3.2.1993 n. 1314; 11.5.1998 n. 4749; 15.12.2000 n. 1265).Quando, invece, la controversia riguarda il pagamento di un corrispettivo per l'occupazione dell'immobile, la relativa giurisdizione, trattandosi di diritto, apparteneva al giudice ordinario sensi dell’art. 5 comma 2 della Legge n. 1034/1971, qualunque sia il titolo in forza del quale tale somma fosse dovuta, e cioè sia essa un canone o un'indennità sostitutiva (cfr. Cass. SSUU, 6.6.2002 n. 8227).Poiché l’unico profilo in contestazione concerne la misura del canone o comunque del corrispettivo per l’utilizzo dell’immobile, sia per il periodo già trascorso che in vista di un possibile rinnovo della concessione scaduta nel 2007, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.Al riguardo il Collegio ritiene che non siano applicabili i principi secondo cui sussiste giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante, ovvero la verifica dell'esercizio di poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi (cfr. Cass. SSUU, 18.11.2008 n. 27333; 27.3.2008 n. 7946; 31.1.2008 n. 2273; 22.8.2007 n. 17829;13.2.2007 n. 3046). Sul punto va osservato che, nel caso in esame, la determinazione del canone avveniva non sulla base di poteri pubblicistici discrezionali e unilaterali dell'Amministrazione, ma in applicazione di criteri determinati in data 3.4.2007 di concerto con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente.»

Sintesi: Le controversie attinenti alla applicazione dell’art.1, co. 251, della legge 296/2006, cioè alla determinazione della nuova misura del canone in base alla qualificazione della situazione di fatto in applicazione della varia tipologia prevista dalla norma, siano devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A..

Estratto: «1.- In via preliminare e per esigenze di completezza, il Collegio intende ancora una volta ribadire la sussistenza della propria giurisdizione a conoscere della determinazione dei canoni demaniali in applicazione dell’art. 1, commi 251 e 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come già affermato nella sentenza del 13 aprile 2012 n. 637 e in precedenti pronunce tra le stesse parti (cfr. le sentenze di questa Sezione del 5 maggio 2011 n. 814 e della Sezione Seconda del 9 febbraio 2012 n. 246), nonché nella decisione del Consiglio di Stato – Sez. VI, del 3 febbraio 2011 n. 787, anch’essa resa inter partes.In funzione motivazionale si riportano, inoltre, le considerazioni svolte in proposito nella sentenza di questo Tribunale n. 549 del 2012:<< L’art. 133, primo comma lett. b), c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi…”, ripetendo sostanzialmente il dettato dell’art. 5 della legge n.1034 del 1971.Come ha rimarcato la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 11 giugno 2001 n. 7861, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ad atti e provvedimenti in materia di concessioni di beni pubblici non corrisponde “una forma di giurisdizione, a sua volta, “esclusiva” per il giudice ordinario” in ordine alle controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi.E’ quindi indiscussa la giurisdizione amministrativa per le controversie che attengono all’esercizio della discrezionalità nella determinazione del canone, sia essa amministrativa o tecnico – amministrativa ( Cass. SS. UU., 31 marzo 2005, n. 6744 ).L’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 17 giugno 2010, n. 14614 ha poi ritenuto che, ove la misura dei canoni sia fissata direttamente dalla legge, la controversia non investe “i poteri autoritativi della P.A. espressi nella concessione fonte del rapporto patrimoniale da accertare, della quale si chiede solo la lettura, per chiarire la natura del provvedimento concessorio e non una sentenza che lo modifichi o lo annulli o lo disapplichi”, sicché la controversia deve essere conosciuta dal giudice ordinario.Della esattezza di tale conclusione è, tuttavia, lecito dubitare.Ove si prendano le mosse dalla devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in tema di concessione di beni pubblici sia che involgano diritti sia che attengano a interessi legittimi, la sfera attribuita al giudice ordinario in tema di indennità, canoni o altri corrispettivi si giustifica solo con l’attinenza della controversia alla fonte contrattuale della pretesa, sicché la stessa è riconducibile al binomio pretesa-obbligo che trova nel contratto la sua consacrazione.Se la modifica unilaterale del contenuto del contratto è possibile solo quando è espressamente prevista e la modifica del canone, per di più di tale entità da stravolgere il contenuto economico del rapporto, non è prevista dalla convenzione che accede alla concessione, la legittimità di un intervento di tal fatta sull’entità del canone è giustificata, anche se operata dal legislatore, solo se la stessa soddisfa esigenze primarie dell’interesse pubblico e si sostanzia (sia essa riconducibile alla sola volontà del concedente o all’applicazione da parte del concedente di una disposizione di legge) nella revoca , per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, della determinazione relativa alla misura originaria del canone.Tale misura è espressamente prevista dall’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 ed è produttrice di effetti sul rapporto negoziale ai sensi del comma 1-bis della citata disposizione.Per queste ragioni si deve ritenere che le controversie attinenti alla applicazione dell’art.1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, cioè alla determinazione della nuova misura del canone in base alla qualificazione della situazione di fatto in applicazione della varia tipologia prevista dalla norma, siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (in tal senso, sostanzialmente, Cass. SS. UU. ord. 1 luglio 2010 n. 15644). >>.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.A. per le controversie che attengono all’esercizio della discrezionalità nella determinazione del canone, sia essa amministrativa o tecnico – amministrativa.

Sintesi: Le controversie attinenti alla applicazione dell’art.1, co. 251, legge 296/2006, cioè alla determinazione della nuova misura del canone in base alla qualificazione della situazione di fatto in applicazione della varia tipologia prevista dalla norma, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A..

Estratto: «Va anzitutto esaminata la preliminare eccezione della resistente, di difetto di giurisdizione del giudice adito, ai sensi dell’art. 133 co. 1 c.p.a.L’eccezione è infondata.L’art. 133,primo comma lett. b),c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ” le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici,ad eccezione delle controversie concernenti indennità,canoni ed altri corrispettivi…” ,ripetendo sostanzialmente il dettato dell’art. 5 della legge n.1034 del 1971.Come ha rimarcato la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 11 giugno 2001 n.7861,alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ad atti e provvedimenti in materia di concessioni di beni pubblici non corrisponde “ una forma di giurisdizione, a sua volta “ esclusiva “ per il giudice ordinario” in ordine alle controversie relative a indennità,canoni e altri corrispettivi.E’ quindi indiscussa la giurisdizione amministrativa per le controversie che attengono all’esercizio della discrezionalità nella determinazione del canone,sia essa amministrativa o tecnico – amministrativa ( Cass. SS. UU.,31 marzo 2005, n.6744 ).L’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 17 giugno 2010,n. 14614 ha poi ritenuto che ,ove la misura dei canoni sia fissata direttamente dalla legge,la controversia non investe “i poteri autoritativi della P.A. espressi nella concessione fonte del rapporto patrimoniale da accertare,della quale si chiede solo la lettura,per chiarire la natura del provvedimento concessorio e non una sentenza che lo modifichi o lo annulli o lo disapplichi “,sicché la controversia deve essere conosciuta dal giudice ordinario.Della esattezza di tale conclusione è,tuttavia,lecito dubitare.Ove si prendano le mosse dalla devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in tema di concessione di beni pubblici sia che involgano diritti sia che attengano a interessi legittimi,la sfera attribuita al giudice ordinario in tema di indennità,canoni o altri corrispettivi si giustifica solo con l’attinenza della controversia alla fonte contrattuale della pretesa,sicché la stessa è riconducibile al binomio pretesa-obbligo che trova nel contratto la sua consacrazione.Se la modifica unilaterale del contenuto del contratto è possibile solo quando è espressamente prevista e la modifica del canone, per di più di tale entità da stravolgere il contenuto economico del rapporto, non è prevista dalla convenzione che accede alla concessione, la legittimità di un intervento di tal fatta sull’entità del canone è giustificata,anche se operata dal legislatore,solo se la stessa soddisfa esigenze primarie dell’interesse pubblico e si sostanzia ( sia essa riconducibile alla sola volontà del concedente o all’applicazione da parte del concedente di una disposizione di legge) nella revoca , per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, della determinazione relativa alla misura originaria del canone.Tale misura è espressamente prevista dall’art. 21 quinquies della legge non 241 del 1990 ed è produttrice di effetti sul rapporto negoziale ai sensi del comma 1 bis della citata disposizione.Per queste ragioni si deve ritenere che le controversie attinenti alla applicazione dell’art.1,comma 251, della legge n.296 del 2006,cioè alla determinazione della nuova misura del canone in base alla qualificazione della situazione di fatto in applicazione della varia tipologia prevista dalla norma,siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ( in tal senso,sostanzialmente, Cass. SS. UU.ord. 1 luglio 2010 n.15644).»

Sintesi: E’ indiscussa la giurisdizione amministrativa per le controversie che attengono all’esercizio della discrezionalità nella determinazione del canone, sia essa amministrativa o tecnico–amministrativa.

Sintesi: E' lecito dubitare dell'esattezza delle conclusioni raggiunte dall'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 17 giugno 2010, n. 14614, la quale ha ritenuto che, ove la misura dei canoni sia fissata direttamente dalla legge, la controversia non investe “i poteri autoritativi della P.A. espressi nella concessione fonte del rapporto patrimoniale da accertare, della quale si chiede solo la lettura, per chiarire la natura del provvedimento concessorio e non una sentenza che lo modifichi o lo annulli o lo disapplichi “, con la conseguenza che la controversia dovrebbe essere conosciuta dal giudice ordinario.

Sintesi: Le controversie attinenti alla applicazione dell’art.1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, cioè alla determinazione della nuova misura del canone in base alla qualificazione della situazione di fatto in applicazione della varia tipologia prevista dalla norma, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Estratto: «L’art. 133,primo comma lett. b),c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ” le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici,ad eccezione delle controversie concernenti indennità,canoni ed altri corrispettivi…” ,ripetendo sostanzialmente il dettato dell’art. 5 della legge n.1034 del 1971.Come ha rimarcato la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 11 giugno 2001 n.7861,alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ad atti e provvedimenti in materia di concessioni di beni pubblici non corrisponde “ una forma di giurisdizione, a sua volta “ esclusiva “ per il giudice ordinario” in ordine alle controversie relative a indennità,canoni e altri corrispettivi.E’ quindi indiscussa la giurisdizione amministrativa per le controversie che attengono all’esercizio della discrezionalità nella determinazione del canone,sia essa amministrativa o tecnico – amministrativa ( Cass. SS. UU.,31 marzo 2005, n.6744 ).L’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 17 giugno 2010,n. 14614 ha poi ritenuto che ,ove la misura dei canoni sia fissata direttamente dalla legge,la controversia non investe “i poteri autoritativi della P.A. espressi nella concessione fonte del rapporto patrimoniale da accertare,della quale si chiede solo la lettura,per chiarire la natura del provvedimento concessorio e non una sentenza che lo modifichi o lo annulli o lo disapplichi “,sicché la controversia deve essere conosciuta dal giudice ordinario.Della esattezza di tale conclusione è,tuttavia,lecito dubitare.Ove si prendano le mosse dalla devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in tema di concessione di beni pubblici sia che involgano diritti sia che attengano a interessi legittimi,la sfera attribuita al giudice ordinario in tema di indennità,canoni o altri corrispettivi si giustifica solo con l’attinenza della controversia alla fonte contrattuale della pretesa,sicché la stessa è riconducibile al binomio pretesa-obbligo che trova nel contratto la sua consacrazione.Se la modifica unilaterale del contenuto del contratto è possibile solo quando è espressamente prevista e la modifica del canone, per di più di tale entità da stravolgere il contenuto economico del rapporto, non è prevista dalla convenzione che accede alla concessione, la legittimità di un intervento di tal fatta sull’entità del canone è giustificata,anche se operata dal legislatore,solo se la stessa soddisfa esigenze primarie dell’interesse pubblico e si sostanzia ( sia essa riconducibile alla sola volontà del concedente o all’applicazione da parte del concedente di una disposizione di legge) nella revoca , per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, della determinazione relativa alla misura originaria del canone.Tale misura è espressamente prevista dall’art. 21 quinquies della legge non 241 del 1990 ed è produttrice di effetti sul rapporto negoziale ai sensi del comma 1 bis della citata disposizione.Per queste ragioni si deve ritenere che le controversie attinenti alla applicazione dell’art.1,comma 251, della legge n.296 del 2006,cioè alla determinazione della nuova misura del canone in base alla qualificazione della situazione di fatto in applicazione della varia tipologia prevista dalla norma,siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ( in tal senso,sostanzialmente, Cass. SS. UU.ord. 1 luglio 2010 n.15644).»

Sintesi: Se la determinazione della misura del canone non consegue all’applicazione di criteri predeterminati, ma presuppone la corretta qualificazione del rapporto concessorio (es. natura attività esercitata, sussistenza o meno di pertinenze demaniali a seguito effetto devolutivo, considerazione delle opere realizzate come amovibili o meno, etc.), viene in rilievo l'esercizio di un potere discrezionale della p.a. e si verte in tema di interessi legittimi, con conseguente giurisdizione del g.a.

Estratto: «10. Con riferimento poi alla giurisdizione sulla determinazione del canone, si rammenta che ai sensi dell’art. 133, comma 1, lette. b), c.p.a., sulle concessioni di beni demaniali vi è la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie in tema di canoni, indennità e altri corrispettivi.10.1. Nell’esegesi di quest’ultima previsione, che ricalca nella sostanza quella di cui all’art. 5 della Legge TAR, la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è orientata nel senso che le controversie riservate alla competenza dell'AGO sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della p.a. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della p.a. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull’an che sul quantum), la medesima è in effetti attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cassazione civile , sez. un., 23 ottobre 2006, n. 22661; T.A.R. Puglia Lecce, 19 ottobre 1987, n. 945; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 12 febbraio 2009 , n. 225).In questa prospettiva, la giurisdizione del giudice ordinario non riguarda “tutte” le controversie in materia di indennità, canoni e altri corrispettivi (non è, altrimenti detto, una giurisdizione “piena”) ma solo quelle relative a diritti soggettivi, restando riservate al giudice amministrative quelle che, implicando l'esercizio di poteri discrezionali della p.a., attengono a interessi legittimi.Se, dunque, la determinazione della misura del canone non consegue all’applicazione di criteri predeterminati, ma presuppone la corretta qualificazione del rapporto concessorio (es. natura attività esercitata, sussistenza o meno di pertinenze demaniali a seguito effetto devolutivo, considerazione delle opere realizzate come amovibili o meno, etc.), viene in rilievo l'esercizio di un potere discrezionale della p.a. e si verte in tema di interessi legittimi, con conseguente giurisdizione del g.a. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2006, n. 4090).»

Sintesi: Appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del G.A. la controversia avente ad oggetto la contestazione dell’esercizio del potere autoritativo di determinazione di diritti o tariffe.

Sintesi: La giurisdizione deferita al G.A. trova base e ragione nell’esercizio della pubblica potestà di determinazione di diritti e tariffe, restando invece devoluta ad altro giudice quella con la quale il contribuente contesti la correttezza della individuazione e qualificazione dei presupposti della obbligazione che investe il rapporto tributario con l'ente locale, attenendo i relativi atti all'an ed al quantum del tributo medesimo.

Estratto: «II.1. In primo luogo, in ordine alla sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, sulla base dell’assunto che la questione agitata in ricorso afferisce ad una imposizione di natura tributaria, osserva il Collegio che la delibera di Giunta comunale, indicata in epigrafe sub a), costituisce un atto generale dall’intrinseca natura autoritativa. Si applicano quindi i principi generali che tracciano i confini della sfera giurisdizionale del giudice amministrativo, in virtù dei quali restano devolute alla sua giurisdizione generale di legittimità le controversie aventi ad oggetto la contestazione dell’esercizio di un potere autoritativo quale quello di determinazione di diritti o tariffe, secondo il generale criterio di riparto fondato sulla natura delle posizioni sostanziali dedotte in giudizio, avente consistenza nella fattispecie di interesse legittimo. Dalla pretesa natura tributaria della prestazione patrimoniale imposta dal Comune di Centola non discende quindi la riconduzione della controversia alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto “la giurisdizione deferita al giudice amministrativo trova base e ragione nell’esercizio di una pubblica potestà, restando invece devoluta ad altro giudice quella con la quale il contribuente contesti la correttezza della individuazione e qualificazione dei presupposti della obbligazione che investe il rapporto tributario con l'ente locale, attenendo i relativi atti all'an ed al quantum del tributo medesimo” (cfr. T.A.R Lombardia Milano, sez. I, 26 aprile 2011, n. 1047). Va conclusivamente affermata la giurisdizione del giudice adito.»

Sintesi: L'azione con cui il concessionario chiede l’esatta quantificazione dei canoni di concessione dell’area appartiene alla giurisdizione del G.O., anche se sia introdotta come domanda contro il silenzio della P.A. sull'istanza di rideterminazione e dell’esatto ammontare dei canoni.

Estratto: «Ritenuto che nell’odierno giudizio parte ricorrente chiede, mediante più azioni (di accertamento e di condanna), che sia accertata l’esatta quantificazione dei canoni di concessione dell’area demaniale marittima scoperta della superficie di mq 1200,00 ubicata sull’arenile del Comune di Bova Marina (RC)...
[...omissis...]

Sintesi: L'art. 133 del codice processo amministrativo radica la giurisdizione del Giudice Amministrativo anche quando la controversia concerne canoni la cui entità viene rideterminata unilateralmente dall’amministrazione in modo tale da alterare incisivamente l’equilibrio sinallagmatico e il significato complessivo dell’assetto di interessi tra le parti, il che permette di configurare addirittura una nuova concessione.

Estratto: «Il Collegio , soffermandosi sulla questione della giurisdizione del G.A. in materia , di cui si è dubitato in passato, ritiene che essa sia attribuibile al G.A., ai sensi dell’133 del codice processo amministrativo .Detta norma stabilisce che “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:..b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;La disposizione in argomento va decifrata, ad avviso del Collegio, nel senso che essa radica la giurisdizione del Giudice Amministrativo anche quando la controversia concerne canoni la cui entità viene rideterminata unilateralmente dall’amministrazione in modo tale da alterare incisivamente l’equilibrio sinallagmatico e il significato complessivo dell’assetto di interessi tra le parti , il che permette di configurare addirittura una nuova concessione.»

Sintesi: La controversia avente ad oggetto la determinazione del canone concessorio per l'estrazione di acque minerali e termali appartiene alla giurisdizione del G.A. qualora l'oggetto del giudizio sia non un mero obbligo di pagamento, ma l'apprezzamento discrezionale della pubblica Autorità, circa i parametri da applicare per la determinazione del canone.

Estratto: «Deve essere preliminarmente affrontata la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito.A tale proposito appare necessario ricordare che il comma 1, lett. b) dell’art. 133 del d. lgs. 104/2010, ha riprodotto, nella sostanza, l’art. 5 della legge T.A.R., attribuendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”.La prospettazione secondo cui anche la vicenda in esame esulerebbe dall’ambito della giurisdizione esclusiva non può essere condivisa, essendo oggetto principale del presente giudizio non un mero obbligo di pagamento (peraltro rimesso alla cognizione del Giudice Ordinario, nei termini in precedenza chiariti), ma l'apprezzamento discrezionale della pubblica Autorità, circa i parametri da applicare per la determinazione del canone concessorio nel caso di specie: un apprezzamento espresso poi in forma autoritativa e da contestare, come in effetti avvenuto, in sede di giudizio di legittimità innanzi al giudice amministrativo (in senso conforme Consiglio di Stato, sez. VI, 14 ottobre 2010 , n. 7505, nella quale si legge: <<Sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. di cui all’art. 5, 2° comma della L. TAR sulle controversie in materia di concessioni di beni demaniali relative ad "indennità, canoni ed altri corrispettivi", nel caso in cui la controversia sia stata proposta non già avverso un provvedimento amministrativo di carattere generale, determinativo dell’obbligo di versamento del canone (nel qual caso, venendo in contestazione la stessa ratio essendi del potere impositivo, la giurisdizione sarebbe devoluta al Giudice amministrativo, configurandosi una contrapposizione di posizioni qualificabili come di ‘potere/interesse’), ma la pretesa sia comunque limitata entro l’ambito di una vicenda processuale incentrata su un singolo rapporto fondato sul binomio ‘obbligo/pretesa’. In tal caso, infatti, la corretta configurazione della struttura stessa dell’obbligo (secondo i modelli alternativi del canone meramente ricognitorio, ovvero del canone di merito) non attiene alla contestazione del potere impositivo in se inteso, quanto piuttosto all’esatta sussunzione del rapporto in questione nell’ambito del proprio paradigma legale, al fine di tutelare "il diritto soggettivo a pagare la misura di legge e non più del dovuto”>>.Poiché, nel caso di specie, si controverte della interpretazione della legge operata dalla Regione con riferimento ad un profilo generale e cioè il criterio di determinazione della base di calcolo del canone (ovvero l’inclusione nella stessa dell’intero fatturato della concessionaria).Oggetto sostanziale del ricorso, infatti, è, pur essendo impugnati, naturalmente, i concreti atti impositivi notificati alla ricorrente, la pretesa illegittima interpretazione della norma operata dalla Regione laddove per “fatturato annuo delle aziende termali”, ha ritenuto dovesse essere inteso l’intero fatturato della società che gestisce l’azienda termale.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.