Le controversie su gestione/rilascio di beni confiscati sono di giurisdizione dell’A.G.O.

Sintesi: La pretesa diretta a ottenere la gestione in regime di concessione di fabbricati confiscati alla criminalità organizzata va qualificata in termini di interesse legittimo, essendo correlata ad attività amministrativa discrezionale.

Estratto: «confiscati alla criminalità organizzata per osservare, come ai sensi della normativa stessa (cfr., in particolare, art. 2, comma 2-undecies), il regime giuridico dei beni in questione è assimilabile a quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile.Nel caso di specie, il petitum sostanziale della controversia è costituito dalla pretesa dell’appellante diretta a ottenere la gestione in regime di concessione di due fabbricati confiscati.Detta pretesa va qualificata in termini di interesse legittimo, essendo correlata ad attività amministrativa discrezionale.È, quindi, errato il riferimento, operato dalla difesa dell’Amministrazione comunale, sia al rapporto concessorio che alla correlata giurisdizione esclusiva del giudice amministrativa, perché, come giova far presente, la controversia in esame si inserisce in una fase che è precedente all’instaurazione della concessione.»

Sintesi: Va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sull'impugnazione del provvedimento di sgombero attuativo della misura repressiva e sanzionatoria patrimoniale della confisca, comminata a norma della legislazione speciale vigente in materia.

Estratto: «Con l'emanazione del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4 convertito nella L. 31 marzo 2010, n. 50, istitutivo della Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è stata mantenuta ferma la disposizione (art. 5, lett. e) secondo cui "anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione per la tutela dei beni confiscati si applica il comma 2, art. 823 c.c.", traslata nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 47, comma 2 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma della L. 13 agosto 2010, n. 136, artt. 1 e 2).E' quindi palese che il provvedimento di sgombero impugnato, emesso nel marzo 2007 a seguito del provvedimento di confisca del 1997 a norma della L. n. 575 del 1965 e successive modificazioni e divenuto irrevocabile nel 2001, antecedentemente alla seconda controversia instaurata dal S. a seguito del provvedimento del giudice penale del novembre 2007 di rimessione davanti al giudice civile per l'accertamento del diritto di proprietà sull'immobile, costituisce esercizio dei poteri autoritativi contemplati nell'art. 823 cod. civ., - il cui secondo comma dispone: "Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà di procedere in via amministrativa a difesa della proprietà e dei possesso" - conferiti alla P.A. per i beni confiscati a norma delle precitate leggi speciali, come è argomentarle anche dal D.L. n. 4 del 2010, art. 9 secondo cui è competente il Tar del Lazio "Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente decreto (D.L. n. 4 del 2010), ivi incluse quelle cautelari".Dalla narrativa inoltre emerge che sia il petitum sostanziale, sia la causa petendi sono i vizi dell'atto e del procedimento all'esito del quale è stato adottato, e dunque non è ravvisabile nessuna violazione né del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 28, né del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sopravvenuto art. 7, mentre la questione sulla titolarità della proprietà, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, è stata introdotta con il giudizio civile promosso a seguito del nuovo incidente di esecuzione sul provvedimento di confisca, in relazione al quale la P.A. si è difesa invocando il precitato art. 823 cod. civ.. Peraltro il giudice amministrativo, anziché decidere incidenter tantum sull'opponibilità allo Stato dei diritti del S. sull'immobile confiscato - L. n. 1034 del 1971, art. 8 - ha disposto la sospensione del procedimento dinanzi a sé a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. fino alle definizione di quello pendente su detta questione.Pertanto va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sull'impugnazione del provvedimento di sgombero notificato nel marzo 2007, attuativo della misura repressiva e sanzionatoria patrimoniale della confisca, comminata a norma delle succitate leggi speciali.»

Sintesi: La controversia relativa promossa dal conduttore di un immobile confiscato al suo dante causa contro il provvedimento del'Agenzia del Demanio che ne intima il rilascio è di cognizione del G.O..

Estratto: «Il provvedimento impugnato è infatti una intimazione al rilascio di un immobile detenuto dagli odierni ricorrenti sulla base di un contratto di locazione, stipulato dal dante causa dell’amministrazione intimata.Come si desume anche dalla stessa narrativa del ricorso, l’immobile de quo è stato confiscato all’originario proprietario (che aveva stipulato il contratto di locazione con i ricorrenti), e a seguito di detta confisca è subentrata nella titolarità del diritto dominicale l’Agenzia del Demanio.Quest’ultima, con la nota impugnata, ne ha intimato il rilascio per intervenuta scadenza del termine finale del rapporto di locazione.Ne consegue che l’amministrazione suddetta ha agito – mediante la predetta intimazione – iure privatorum, esercitando poteri squisitamente negoziali, che trovano titolo nella successione all’originario locatore.Se tali poteri siano stati esercitati legittimamente meno, è questione che esula dall’ambito della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (non avendo l’amministrazione, come già osservato, esercitato alcun potere autoritativo), e che non risulta neppure ricompresa in una ipotesi di giurisdizione esclusiva.Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con ogni conseguenza di legge (art. 59, legge 18 giugno 2009, n. 69).»

Sintesi: In tema di misure di prevenzione, sussiste il difetto della giurisdizione penale, in favore di quella civile, a conoscere della controversia tra l'Agenzia del Demanio, alla quale è stato trasferito un immobile a seguito di confisca ex legge 575/1965, ed il proprietario della pertinente area di sedime in ordine all'esercizio dei diritti reali e dei diritti personali di godimento relativi ai suddetti beni.

Estratto: «5. Il decreto deve essere annullato senza rinvio, come correttamente richiesto dal P.G. presso questa Corte, per difetto di giurisdizione del giudice penale. Ed invero la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito come la giurisdizione penale abbia già esaurito la funzione sua propria con la disposta confisca, divenuta irrevocabile, e con il conseguente trasferimento al patrimonio dello Stato della proprietà dei beni in questione. Per l'effetto, la controversia tra la società ricorrente e l'Agenzia del Demanio, nella fattispecie in ordine allo sfratto ordinato da quest'ultima, appartiene inevitabilmente al giudice civile, facendosi questione di situazione giuridica governata dal diritto privato, senza che alcun rilievo possa rivestire l'origine genetica (confisca) dell'acquisto del titolo in capo all'Erario, trattandosi di situazione in sé già definita e, come tale, incontestata tra le parti. In tal senso si è espressa questa Corte (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 20793 in data 28.04.2009, Rv. 244172, Frangiamore), nei termini riassunti dalla relativa massima: "In tema di misure di prevenzione, sussiste il difetto della giurisdizione penale, in favore di quella civile, a conoscere della controversia tra l'Agenzia del Demanio, alla quale è stato trasferito un immobile a seguito di confisca ex L. n. 575 del 1965, ed il proprietario della pertinente area di sedime in ordine all'esercizio dei diritti reali relativi ai suddetti beni". Tale principio, in sé assorbente, dovrà valere, anche a più forte ragione, ove si tratti - come nella presente fattispecie - di un diritto personale di godimento, non assistito da garanzia reale, vertente sul medesimo bene. Tanto rilevato, poiché il difetto assoluto della giurisdizione penale deve essere rilevato d'ufficio ex art. 609 c.p.p., comma 2, (in tal senso cfr. Cass. Pen. SS.UU. n.25 in data 24.11.1999, Rv. 214694, Di Dona), l'impugnato decreto dovrà essere annullato senza rinvio per difetto di giurisdizione del giudice penale. Tanto supera le deduzioni della ricorrente società, confinate nell'ambito della prospettiva penalistica.»

Sintesi: Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e devono farsi valere a mezzo di incidente di esecuzione, ai sensi degli articoli 665 e segg. del cod. proc. pen., tutte le questioni che riguardano la confisca di un bene di proprietà di un soggetto ritenuto appartenente ad organizzazione criminale, mentre spettano al giudice amministrativo le questioni sulla destinazione pubblicistica del bene acquisito al patrimonio indisponibile del soggetto pubblico, compreso l’eventuale ordine di sgombero dell’immobile.

Estratto: «Deve essere in primo luogo esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato.Al riguardo si deve osservare che, per giurisprudenza pacifica, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e devono farsi valere a mezzo di incidente di esecuzione, ai sensi degli articoli 665 e segg. del cod. proc. pen., tutte le questioni che riguardano la confisca di un bene di proprietà di un soggetto ritenuto appartenente ad organizzazione criminale, mentre spettano al giudice amministrativo le questioni sulla destinazione pubblicistica del bene acquisito al patrimonio indisponibile del soggetto pubblico, compreso l’eventuale ordine di sgombero dell’immobile (fra le più recenti, TAR Campania, Napoli Sez. VII n. 1513 del 2008).Considerato che, nel caso di specie, esaurite le possibili forme di impugnazione della confisca nella competente sede giudiziaria (la Corte di Appello di Napoli, Sez. VIII Penale, ha infatti respinto con decreto n. 75/00 del 26 aprile 2000 il ricorso proposto dal ricorrente mentre la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza dell’8 febbraio 2001 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal proprietario dei beni sig. Apicella Dante, con la conseguente definitività della confisca disposta), parte ricorrente ha contestato davanti a questo giudice l’ordine di sgombero dell’immobile trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Casal di Principe, la questione deve ritenersi attribuita alla competenza di questo TAR, involgendo il corretto uso dei poteri autoritativi dell’amministrazione pubblica (in termini fra le più recenti si veda TAR Campania, Napoli Sez. VII n. 1513 del 2008 cit.; Sez. V, n. 10937 del 2007; Tar Campania Napoli sez. VIII . sent. N. 1633/2009).L’eccezione di difetto di giurisdizione deve essere quindi respinta.»

Sintesi: Sfuggono alla giurisdizione del giudice amministrativo le doglianze relative alla legittimità del provvedimento di confisca del giudice penale, la cui cognizione spetta al giudice stesso.

Sintesi: E' riservata al giudice ordinario la cognizione delle doglianze che concernono la titolarità di diritti sui beni oggetto di confisca.

Estratto: «4.1 Prima di esaminare i successivi due motivi di ricorso è necessario fare una breve premessa in ordine all’estensione della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle questioni concernenti gli atti di confisca ed i provvedimenti successivi.
[...omissis...]

Sintesi: Le doglianze attinenti agli effetti del provvedimento di confisca sul contratto di fitto a suo tempo stipulato e, quindi, alla tutela dei diritti dei terzi sull’immobile oggetto di confisca, sfuggono alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «La ricorrente evidenzia una serie di profili di eccesso di potere che determinerebbero l’illegittimità dell’atto impugnato.Risulta, tuttavia, evidente che le doglianze esposte in ricorso attengono, in realtà, alla questione relativa agli effetti del provvedimento di confisca sul contratto di fitto a suo tempo stipulato e, quindi, alla tutela dei diritti dei terzi sull’immobile oggetto di confisca.Ritiene il Collegio che quelle esposte non siano doglianze attinenti al corretto esercizio del potere, al pari, ad esempio, di quelle relative alla comunicazione di avvio del procedimento, ma piuttosto rilievi relativi alla dedotta lesione dei diritti dei terzi sull’immobile. Le affermazioni secondo cui sarebbero stati trascurati i diritti dei terzi, e quindi vi sarebbe difetto di motivazione o di istruttoria, o vi sarebbe contrasto con precedenti manifestazioni che presuppongono la perdurante esistenza del rapporto di fitto evidenziano, in effetti, non vizi del provvedimento, ma la violazione di diritti che si assumono esistenti sui beni di cui si tratta.E non si tratta, si badi, di questioni pregiudiziali o incidentali concernenti diritti, di cui il giudice amministrativo può conoscere ai sensi dell’art. 8 della legge n. 1034/1971, in quanto ciò di cui si controverte è la capacità stessa del provvedimento impugnato di incidere su posizioni di diritto soggettivo.Le questioni dedotte, concernendo la tutela di posizioni di diritto soggettivo, sfuggono alla giurisdizione del giudice amministrativo.»

Sintesi: Esula dalla giurisdizione amministrativa la domanda con la quale il destinatario dell’ordine di rilascio insorga affermando che taluni beni non sono stati oggetto di confisca, facendo così valere non vizi di legittimità dell’atto amministrativo, bensì posizioni di diritto soggettivo collegate all’indagine sulla titolarità della proprietà, rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario in base al normale canone di riparto.

Estratto: «4. Il quarto ed il quinto motivo sono viceversa inammissibili per difetto di giurisdizione.Con essi, infatti, la ricorrente da un lato lamenta la violazione degli artt. 27 e 28 della legge n. 392 del 1978 (per aver l’Agenzia del Demanio intimato nell’ambito del provvedimento di sfratto, peraltro a soli fini cautelativi, formale disdetta della locazione in essere); dall’altro denuncia che l’atto impugnato sarebbe illegittimo per genericità ed inesattezza dell’indicazione degli estremi catastali, che sarebbero difformi da quelli contenuti nel presupposto provvedimento di confisca.Le censure riferite a presunte violazioni della normativa sulle locazioni di immobili adibiti ad attività alberghiera rientrano, infatti, nella cognizione del giudice ordinario, siccome attinenti a rapporti contrattuali di diritto privato.Allo stesso modo, esula dalla giurisdizione amministrativa la domanda con la quale il destinatario dell’ordine di rilascio insorga affermando che taluni beni non sono stati oggetto di confisca, facendo così valere non vizi di legittimità dell’atto amministrativo, bensì posizioni di diritto soggettivo collegate all’indagine sulla titolarità della proprietà, rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario in base al normale canone di riparto (cfr. in tal senso Cass. Civ., sez. un., 6 giugno 1997 n. 5089).»

Sintesi: Ai fini del riparto di giurisdizione nella cognizione dei provvedimenti di diffida al pagamento delle indennità per l'occupazione abusiva di un immobile e di intimazione del rilascio del bene confiscato entro un dato termine, occorre distinguere, tra i motivi proposti, quelli che attengono specificamente all'atto di gestione del bene divenuto pubblico - ascrivibili alla cognizione del giudice amministrativo secondo le regole generali di riparto in tema di autotutela su beni del demanio o del patrimonio indisponibile - rispetto a quelli che, invece, risolvendosi in sostanza in una contestazione dei presupposti e delle condizioni della confisca, ridondano nella cognizione riservata al giudice ordinario della prevenzione.

Sintesi: In caso di confisca di beni immobili, gli atti posti in essere dal direttore del Demanio sono solo soggettivamente atti amministrativi, ma non oggettivamente, dovendo essi essere più esattamente qualificati come atti del processo di esecuzione della misura di prevenzione; pertanto, la tutela giurisdizionale nei loro confronti non si iscrive all’interno del sistema di giustizia amministrativa.

Estratto: «CONSIDERATO che il ricorso è palesemente inammissibile, sussistendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;che, infatti, come da costante giurisprudenza, “Ai fini del riparto di giurisdizione nella cognizione dei provvedimenti di diffida al pagamento delle indennità per l'occupazione abusiva di un immobile e di intimazione del rilascio del bene confiscato entro un dato termine, occorre distinguere, tra i motivi proposti, quelli che attengono specificamente all'atto di gestione del bene (divenuto pubblico) - ascrivibili alla cognizione del giudice amministrativo secondo le regole generali di riparto in tema di autotutela su beni del demanio o del patrimonio indisponibile - rispetto a quelli che, invece, risolvendosi in sostanza in una contestazione dei presupposti e delle condizioni della confisca, ridondano nella cognizione riservata al giudice ordinario della prevenzione” (Tar Campania, Napoli, V, 10937/2007); che in tal senso si è pronunziato anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con una articolata pronuncia (Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, Sez. Giur., 11 giugno 2008, n. 518) nella quale è stato evidenziato che il bene confiscato, se immobile, è devoluto al Demanio dello Stato, ma solo in funzione strumentale e provvisoria, poiché la sorte naturale di tali immobili è la riassegnazione a soggetto pubblico o privato per determinati scopi di utilità collettiva e che, pertanto, l’immobile entra a far parte del Demanio cui è formalmente devoluto, ma ciò avviene solo in senso formale e temporaneamente ed al solo fine di rendere giuridicamente possibile la sua gestione attraverso l’organo dello Stato istituzionalmente e professionalmente competente alla gestione stessa (Agenzia del Territorio - Demanio);Che l’ente gestore agisce, quindi, utilizzando gli strumenti propri della gestione demaniale, ma non emette veri e propri atti amministrativi, bensì atti rientranti nella esecuzione della misura di prevenzione: si tratta di atti che seguono lo schema formale e sostanziale dei provvedimenti amministrativi ordinari (nella specie di autotutela possessoria), ma non sono finalizzati alla cura di un interesse pubblico proprio dello Stato e per esso del Demanio; che nel caso della confisca l’immobile non è finalizzato al raggiungimento di scopi istituzionali o al soddisfacimento di interessi pubblici concreti ed attuali, ma solo alla realizzazione ed esecuzione della misura di prevenzione; che, pertanto, gli atti posti in essere dal direttore del Demanio sono solo soggettivamente atti amministrativi, ma non oggettivamente, dovendo essi essere più esattamente qualificati come atti del processo di esecuzione della misura di prevenzione;che, pertanto, la tutela giurisdizionale nei loro confronti non si iscrive all’interno del sistema di giustizia amministrativa, ma nell’ambito del procedimento di esecuzione incardinato nella autorità giudiziaria ordinaria procedente;»

Sintesi: Le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di gestione/rilascio di beni confiscati devono essere attribuite alla giurisdizione dell’A.G.O., trattandosi di controversie relative ad atti solo soggettivamente amministrativi, ma non oggettivamente tali, giacché essi devono più esattamente qualificarsi come atti del processo di esecuzione della misura di prevenzione.

Estratto: «Ritenuto che sussistono i presupposti (integrità del contraddittorio e compiutezza delle allegazioni difensive delle parti) per la definizione nel merito della presente controversia;Considerato che la Sezione - con numerose recenti pronunzie (nn. 4208, 4209 e 4210 del 2009) rese in recepimento di un recente orientamento del C.G.A. (Sez. Giur., 11 giugno 2008, n. 518) - ha ritenuto che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di gestione/rilascio di beni confiscati debbano essere attribuiti alla giurisdizione dell’A.G.O., trattandosi di controversie relative ad atti solo soggettivamente amministrativi, ma non oggettivamente tali, giacché essi devono più esattamente qualificarsi come atti del processo di esecuzione della misura di prevenzione.Ritenuto che detto orientamento debba essere applicato anche alla presente controversia, a nulla rilevando la qualità del ricorrente di soggetto titolare di un contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile del quale è stato disposto il rilascio, giacché siffatto profilo eventualmente attiene alla legittimazione ad agire ma non alla individuazione del giudice avente giurisdizione;Ritenuto, quindi, che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e che, ai sensi dell’art. 59 l. 69/2009, deve essere indicato come giudice dotato di giurisdizione il giudice ordinario, presso il quale le parti potranno riproporre la domanda entro il termine indicato dallo stesso art. 59 l. 69/2009.»

Sintesi: I provvedimenti di autotutela possessoria emanati dall'Agenzia del Demanio con riferimento ai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 575/1965 sono atti solo soggettivamente amministrativi, in quanto preordinati alla conservazione alla tutela dei beni per assicurare il buon fine della procedura preventiva rientrante nella funzione giurisdizionale: la cognizione su di essi è pertanto devoluta al giudice ordinario.

Estratto: «Innanzi tutto, il Collegio osserva che la questione della giurisdizione sui provvedimenti di autotutela possessoria emessi dall’Autorità amministrativa per beni confiscati ai sensi della legge n. 575/1965 è stata recentemente approfondita dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con una articolata pronuncia (Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, Sez. Giur., 11 giugno 2008, n. 518) nella quale è stato evidenziato quanto segue: «la confisca di beni è disposta dalla Autorità Giudiziaria ordinaria e costituisce misura di prevenzione applicata in funzione accessoria delle indagini penali su persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad alcuna delle associazioni previste dall’articolo 1 della legge n. 575/1965.Il bene confiscato, se immobile, è devoluto al Demanio dello Stato, ma solo in funzione strumentale e provvisoria, poiché la sorte naturale di tali immobili è la riassegnazione a soggetto pubblico o privato per determinati scopi di utilità collettiva.L’articolo 2 nonies, comma primo dalla legge n. 575 affida al competente Ufficio del Territorio (Demanio) il compito di vigilare sulla amministrazione del bene affidato all’amministratore, e l’articolo 2 decies, primo comma contempla la successiva necessaria destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati, effettuata con provvedimento del direttore centrale del Demanio del Ministero delle Finanze (oggi Agenzia del Territorio). Dopo il provvedimento di assegnazione il bene segue il regime giuridico proprio della proprietà pubblica (Demanio o patrimonio) o privata, ma prima di tale provvedimento esso è sostanzialmente assunto in consegna dallo Stato e gestito nell’ambito del procedimento originario di prevenzione.È pur vero che l’immobile entra, in tal caso, a far parte del Demanio cui è formalmente devoluto, ma ciò avviene solo in senso formale e temporaneamente ed al solo fine di rendere giuridicamente possibile la sua gestione attraverso l’organo dello Stato istituzionalmente e professionalmente competente alla gestione stessa (Agenzia del Territorio - Demanio).L’ente gestore agisce, quindi, utilizzando gli strumenti propri della gestione demaniale, ma non emette veri e propri atti amministrativi, bensì atti rientranti nella esecuzione della misura di prevenzione. Si tratta di atti che seguono lo schema formale e sostanziale dei provvedimenti amministrativi ordinari (nella specie di autotutela possessoria), ma non sono finalizzati alla cura di un interesse pubblico proprio dello Stato e per esso del Demanio. Il Demanio, per quanto sottoposto a regime giuridico particolare, è pur sempre una forma di proprietà. La cura del Demanio per gli altri beni demaniali, quindi, si sostanzia nella cura da parte del proprietario (lo Stato o comunque l’ente pubblico) di beni di proprietà inseriti in un regime particolare, ma pur sempre assimilabile, in termine atecnico, ad un patrimonio proprio. Tali beni, quindi, sono oggetto di utilizzazione diretta dello Stato per i propri fini istituzionali, anche nel caso in cui si tratti di Demanio necessario, o naturale, ed anche se tale utilizzazione si concretizzi in un mancato esercizio delle facoltà di godimento, poiché, come è noto, il diritto di proprietà comprende nella sua ampiezza anche la facoltà del non uso. Tra tali fini si annovera altresì quello della conservazione e tutela (ad esempio del patrimonio culturale), il che conferma che la gestione dei beni è funzionale al raggiungimento di fini propri dell’ente proprietario del Demanio, nell’esempio lo Stato rispetto al patrimonio artistico storico.I provvedimenti amministrativi emanati dalla Agenzia del Territorio costituiscono dunque espressione della discrezionalità amministrativa nell’uso del bene di proprietà in funzione dei diversi scopi ed interessi pubblici da soddisfare, tutti però rivolti all’esercizio di una potestà puramente amministrativa, e per ciò stesso di ponderazione degli interessi in gioco e di scelta delle soluzioni più opportune.Nel caso della confisca, viceversa, l’immobile non è finalizzato al raggiungimento di scopi istituzionali o al soddisfacimento di interessi pubblici concreti ed attuali, ma solo alla realizzazione ed esecuzione della misura di prevenzione. Ogni atto o provvedimento, quindi, è finalizzato non già alla cura del bene da parte del proprietario (Stato Amministrazione) per i propri fini, ma alla conservazione e tutela di esso per assicurare il buon fine della procedura preventiva rientrante nella funzione giurisdizionale e non amministrativa.Pertanto gli atti posti in essere dal direttore del Demanio sono solo soggettivamente atti amministrativi, ma non oggettivamente. Sotto questo ultimo profilo, infatti, essi possono più esattamente qualificarsi come atti del processo di esecuzione della misura di prevenzione.Ne consegue che la tutela giurisdizionale nei loro confronti non si iscrive all’interno del sistema di giustizia amministrativa, ma nell’ambito del procedimento di esecuzione incardinato nella autorità giudiziaria ordinaria procedente.La giurisdizione del Giudice ordinario, oltre che dalle considerazioni su esposte e dai principi, si deduce anche indirettamente dalla disposizione dell'articolo 2 ter comma quinto della legge n. 575 il quale prevede che perfino i diritti soggettivi di coloro che rivendichino la proprietà del bene, e dunque sostanzialmente la mancanza del presupposto per il sequestro e la confisca, sono tutelati dinanzi al Giudice dell’esecuzione. Ciò segna, con evidenza, la funzionalizzazione della giurisdizione in capo al Giudice dell’esecuzione a prescindere dalle situazioni giuridiche soggettive che possono essere lese dalla procedura di prevenzione».3. Tenuto conto di tale pronuncia, il Collegio ritiene di dover rimeditare la posizione in passato assunta da questa Sezione in merito alla giurisdizione sui provvedimenti di autotutela possessoria emessi dall’Autorità amministrativa per beni confiscati ai sensi della legge n. 575/1965 (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 12 dicembre 2007, n. 16208; 20 maggio 2008, n. 4810), pervenendo alla conclusione che la cognizione di tali provvedimenti spetti al Giudice ordinario.»

Sintesi: La tutela giurisdizionale nei confronti degli atti di gestione degli immobili confiscati non si iscrive all’interno del sistema di giustizia amministrativa, ma nell’ambito del procedimento di esecuzione, incardinato nella autorità giudiziaria ordinaria procedente.

Sintesi: Spetta al Giudice ordinario la giurisdizione sui provvedimenti di autotutela possessoria emessi dall’Autorità amministrativa per beni confiscati ai sensi della legge n. 575/1965.

Estratto: «I provvedimenti amministrativi emanati dalla Agenzia del Territorio costituiscono dunque espressione della discrezionalità amministrativa nell’uso del bene di proprietà in funzione dei diversi scopi ed interessi pubblici da soddisfare, tutti però rivolti all’esercizio di una potestà puramente amministrativa, e per ciò stesso di ponderazione degli interessi in gioco e di scelta delle soluzioni più opportune.Nel caso della confisca, viceversa, l’immobile non è finalizzato al raggiungimento di scopi istituzionali o al soddisfacimento di interessi pubblici concreti ed attuali, ma solo alla realizzazione ed esecuzione della misura di prevenzione. Ogni atto o provvedimento, quindi, è finalizzato non già alla cura del bene da parte del proprietario (Stato Amministrazione) per i propri fini, ma alla conservazione e tutela di esso per assicurare il buon fine della procedura preventiva rientrante nella funzione giurisdizionale e non amministrativa.Pertanto gli atti posti in essere dal direttore del Demanio sono solo soggettivamente atti amministrativi, ma non oggettivamente. Sotto questo ultimo profilo, infatti, essi possono più esattamente qualificarsi come atti del processo di esecuzione della misura di prevenzione.Ne consegue che la tutela giurisdizionale nei loro confronti non si iscrive all’interno del sistema di giustizia amministrativa, ma nell’ambito del procedimento di esecuzione incardinato nella autorità giudiziaria ordinaria procedente.La giurisdizione del Giudice ordinario, oltre che dalle considerazioni su esposte e dai principi, si deduce anche indirettamente dalla disposizione dell'articolo 2 ter comma quinto della legge n. 575 il quale prevede che perfino i diritti soggettivi di coloro che rivendichino la proprietà del bene, e dunque sostanzialmente la mancanza del presupposto per il sequestro e la confisca, sono tutelati dinanzi al Giudice dell’esecuzione. Ciò segna, con evidenza, la funzionalizzazione della giurisdizione in capo al Giudice dell’esecuzione a prescindere dalle situazioni giuridiche soggettive che possono essere lese dalla procedura di prevenzione».Tenuto conto di tale pronuncia, il Collegio ritiene di dover rimeditare la posizione in passato assunta da questa Sezione in merito alla giurisdizione sui provvedimenti di autotutela possessoria emessi dall’Autorità amministrativa per beni confiscati ai sensi della legge n. 575/1965 (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 12 dicembre 2007, n. 16208; 20 maggio 2008, n. 4810), pervenendo alla conclusione che la cognizione di tali provvedimenti spetti al Giudice ordinario.»

Sintesi: Appartengono alla giurisdizione del G.O., e devono farsi valere a mezzo di incidente di esecuzione, ai sensi degli articoli 665 e ss. c.p.p., tutte le questioni che riguardano la confisca di un bene di proprietà di un soggetto ritenuto appartenente ad organizzazione criminale, mentre spettano al G.A. le questioni sulla destinazione pubblicistica del bene acquisito al patrimonio indisponibile del soggetto pubblico, compreso l’eventuale ordine di sgombero dell’immobile.

Estratto: «4.- Deve essere in primo luogo esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato.Al riguardo si deve osservare che, per giurisprudenza pacifica, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e devono farsi valere a mezzo di incidente di esecuzione, ai sensi degli articoli 665 e segg. del cod. proc. pen., tutte le questioni che riguardano la confisca di un bene di proprietà di un soggetto ritenuto appartenente ad organizzazione criminale mentre spettano al giudice amministrativo le questioni sulla destinazione pubblicistica del bene acquisito al patrimonio indisponibile del soggetto pubblico, compreso l’eventuale ordine di sgombero dell’immobile (fra le più recenti, TAR Campania, Napoli Sez. VII n. 1513 del 2008).Considerato che, nel caso di specie, esaurite le possibili forme di impugnazione della confisca nella competente sede giudiziaria (la Corte di Appello di Napoli, Sez. VIII Penale, ha infatti respinto con decreto n. 75/00 del 26 aprile 2000 il ricorso proposto dalla società ricorrente mentre la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza dell’8 febbraio 2001 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal proprietario dei beni sig. Apicella Dante, con la conseguente definitività della confisca disposta), la ricorrente ha contestato davanti a questo giudice l’ordine di sgombero dell’immobile trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Casal di Principe, la questione deve ritenersi attribuita alla competenza di questo TAR involgendo il corretto uso dei poteri autoritativi dell’amministrazione pubblica (in termini fra le più recenti si veda TAR Campania, Napoli Sez. VII n. 1513 del 2008 cit.; Sez. V, n. 10937 del 2007).L’eccezione di difetto di giurisdizione deve essere quindi respinta.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.