Inammissibili dinanzi al G.A. le azioni nunciatorie di danno temuto

Sintesi: La semplice previsione o il mero timore del verificarsi di una lesione derivante dall'esecuzione di un’opera pubblica, non è sufficiente a giustificare il ricorso alla giurisdizione del GA, non essendo possibile, nel sistema di giustizia amministrativa del nostro paese, un'azione per temuto pericolo o danno.

Sintesi: Sono inammissibili dinanzi al giudice amministrativo le azioni nunciatorie di pericolo di nuova opera o di danno temuto di cui agli articoli 1171 e 1172 codice civile, caratterizzate dalla loro natura preventiva rispetto al danno, dirette cioè a prevenire o arrestare un danno (la c.d. giurisdizione preventiva), che sono cosa ben diversa dalla fase incidentale di tipo cautelare nel giudizio principale di merito, tipica invece del processo amministrativo e che risponde alla esigenza che il lungo tempo del processo non danneggi colui che ha ragione.

Estratto: «1. Il Collegio fa presente che gli attuali appellan... _OMISSIS_ ...tanza impugnato due atti: il decreto di stima e il decreto di occupazione.Essi in relazione alla prospettazione di parte però lamentano, più che la ingiusta e illegittima espropriazione, la pericolosità, per la loro proprietà, della galleria progettata e realizzata.Il Collegio fa presente che se l’azione è diretta a introdurre un ricorso di danno temuto o una azione di urgenza, essa va come tale proposta soltanto dinanzi al giudice ordinario.La semplice previsione o il mero timore del verificarsi di una lesione derivante dalla esecuzione di un’opera pubblica non è sufficiente a giustificare il ricorso alla giurisdizione, non essendo possibile, nel sistema di giustizia amministrativa del nostro paese, un' azione per temuto pericolo o danno (in tal senso, per esempio, T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 08 giugno 2004 , n. 1565).Esulava anche dalla prima lettura estensiva di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 80 del 1998 il pr... _OMISSIS_ ...telare di danno temuto (in tal senso per esempio, TAR Friuli Venezia Giulia n.154 del 21 agosto 1998).Sono inammissibili dinanzi al giudice amministrativo le azioni nunciatorie di pericolo di nuova opera o di danno temuto di cui agli articoli 1171 e 1172 codice civile, caratterizzate dalla loro natura preventiva rispetto al danno, dirette cioè a prevenire o arrestare un danno (la c.d. giurisdizione preventiva), che sono cosa ben diversa dalla fase incidentale di tipo cautelare nel giudizio principale di merito, tipica invece del processo amministrativo e che risponde alla esigenza che il lungo tempo del processo non danneggi colui che ha ragione.Sotto tale aspetto, va pertanto confermata la parte della sentenza nel punto in cui ritiene inammissibile la proposizione dell’azione nunciativa dinanzi al giudice amministrativo.»

Sintesi: L’azione con cui il privato si duole dell’eccessiva vicinanza del rilevato autostradale alla sua abita... _OMISSIS_ ...lloca ad una distanza inferiore a quella indicata nei progetti dell’opera pubblica, si configura come un’azione di denuncia di nuova opera; qualora proposta a tutela di un diritto soggettivo perfetto per non avere nessun provvedimento amministrativo abilitato l’Amministrazione alla realizzazione del progetto nei suddetti termini, dell’azione conosce il giudice ordinario.

Estratto: «4) Nell’appello la difesa del signor D’Apuzzo contesta tale decisione riponendo la questione del difetto di giurisdizione di questo giudice con argomenti che il Collegio condivide nei seguenti termini.4-1) Va in primo luogo chiarito in punto di fatto ,che come risulta dalla perizia redatta dal Consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale Amministrativo Regionale con ordinanza n. 4799/ 2001, la distanza del muro di contenimento della autostrada A/3 nella sua attuale consistenza dal fabbricato di proprietà del sig. Capuzzo v... _OMISSIS_ ...,03 (avendo riguardo allo spigolo esterno lato via Astolelle) a metri 2,98 (prendendo in considerazione lo spigolo esterno) e che, quindi, da un lato la strada non è parallela all’edificio ed, inoltre, si colloca ad una distanza inferiore a quella prevista nei progetti posto che secondo le valutazione del consulente dalla planimetria del progetto esecutivo dell’ottobre 1988 (con scala 1:2000) la distanza avrebbe dovuto essere di 4 metri mentre dalla planimetria del progetto datato febbraio – luglio 1996 (con scala 1:1000) non è desumibile. Inoltre dal grafico sezioni trasversali (sezioni 49-54) avrebbe dovuto essere di metri 3,60. 4-2) Le considerazioni svolte sia nella sentenza appellata che negli atti difensivi delle parti resistenti secondo cui la notevole approssimazione della lettura data dal consulente tecnico di ufficio ed ammessa nella perizia priverebbe di significato l’accertamento eseguito non convince perché nessun elemento concreto v... _OMISSIS_ ...r ritenere che la distanza prevista negli atti progettuali fosse inferiore a quella stimata dal consulente tecnico d’ufficio.4-3) Queste considerazioni in punto di fatto consentono al Collegio di ritenere che l’azione proposta dal sig. D’Apuzzo, che si duole della eccessiva vicinanza del rilevato autostradale alla sua abitazione che si colloca ad una distanza inferiore a quella indicata nei progetti dell’opera pubblica in questione, si configuri come un’azione di denuncia di nuova opera proposta a tutela di un diritto soggettivo perfetto dell’appellante posto che nessun provvedimento amministrativo ha abilitato le Amministrazioni pubbliche intimate, né la concessionaria della gestione ed esercizio dell’Autostrada, né l’impresa che ha effettuato i lavori , a realizzare l’opera così in prossimità del fabbricato del sig. D’Apuzzo.5)Ciò posto va qui richiamato l’indirizzo recentemente assunto dalle Sezi... _OMISSIS_ ... Corte di Cassazione, al quale il Collegio ritiene di doversi uniformare , secondo cui quando la lesione della posizione soggettiva del privato discende da atti materiali non sorretti da specifici provvedimenti amministrativi costituenti manifestazione dell’esercizio di poteri autoritativi, la giurisdizione sulle relative controversie è del giudice ordinario ( vedi la sentenza n. 23561 del 12 settembre 2008 e le decisioni citate nella stessa).Con specifico riguardo alle azioni di nunciazione è utile richiamare anche la decisione n. 5474 del 18 maggio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, confermata anche con la decisione n. 11170 del 27 ottobre 1995 che ha affermato il principio qui sinteticamente richiamato , della esperibilità di tali azioni innanzi al giudice ordinario quando il comportamento della Pubblica Amministrazione non si ricolleghi ad atti o provvedimenti amministrativi, oltre che alle azioni di nunciazione anche in ordine alle azioni p... _OMISSIS_ ...telari e petitorie.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.