Giurisdizione sul danno derivante dall'approvazione di uno strumento urbanistico

Sintesi: Non rientrano nella materia «urbanistica ed edilizia» di giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie instaurate tra un privato ed un Ente pubblico relative a rapporti tra proprietà finitime, alla loro effettiva estensione nonché al regolamento dei rispettivi confini.

Estratto: «3. Il ricorso è infondato.Dalla decisione del TAR, che è consentito esaminare essendo stata la Corte investita della risoluzione di una questione di giurisdizione, risulta che la controversia attiene al peculiare procedimento, disciplinato dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento, per la delimitazione dei confini del demanio marittimo...
[...omissis...]

Sintesi: Nella materia edilizia ed urbanistica, la giurisdizione esclusiva sulle controversie aventi per oggetto gli atti ed i provvedimenti delle Amministrazioni pubbliche include altresì la cognizione degli aspetti risarcitori, per equivalente od in forma specifica, della lesione cagionata da atti o provvedimenti illegittimi.

Estratto: «1.2 Va in primo luogo disattesa poiché infondata la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente. Sussiste nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo adito, non solo in virtù dell’art. 30 di cui al c.p.a. approvato con d.lgs 104/2010, (che troverebbe comunque applicazione per effetto del principio della perpetuatio jurisdictionis), ma, in subiecta materia, anche sulla base della nella normativa vigente all’epoca della proposizione del ricorso, e precisamente degli artt. 34 e 35 del dlgs. n.80/1998 come modificati dalla legge n. 205 del 2000 e poi rimodulati in seguito all’intervento manipolativo di cui alla sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale. Ed infatti, come ampiamente chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.13028 dell’1.06.2006, nella materia edilizia ed urbanistica, la giurisdizione esclusiva sulle controversie aventi per oggetto gli atti ed i provvedimenti delle Amministrazioni pubbliche include altresì la cognizione degli aspetti risarcitori, per equivalente od in forma specifica, della lesione cagionata da atti o provvedimenti illegittimi. Ha precisato al riguardo la Corte che le sentenze della Corte Costituzionale 11/07/2000 n. 292, 06/07/2004 n. 204 e 28/07/2004 n. 281 non hanno “affatto investito anche la L. n. 205 del 2000, art. 7 nella parte in cui, con il sostituire il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35, ha riconosciuto al giudice amministrativo, in via generale per tutte le controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il potere di disporre il risarcimento del danno ingiusto, per equivalente od in forma specifica, dacchè, in tale disposizione doveva essere ravvisata l'attribuzione non d'una nuova "materia", bensì d'uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), attraverso il quale realizzare la pienezza e la concentrazione della tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione”.»

Sintesi: Del danno asseritametne derivante dall'approvazione di uno strumento urbanistico conosce il giudice amministrativo.

Estratto: «2. - In via pregiudiziale debbono esaminarsi le eccezioni proposte dall’Amministrazione resistente, anche oralmente alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011. Questa, invero, ha innanzi tutto evidenziato che - non derivando il danno da un atto illegittimo, ma, in ipotesi, da un mero comportamento - Tribunale sarebbe privo di giurisdizione in relazione a quanto precisato dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 6 luglio 2004, n. 204; inoltre, ha eccepito la mancata impugnativa del silenzio-rifiuto e la prescrizione del diritto al risarcimento richiesto. Il primo di tali rilievi non è sono fondato. Va, invero, al riguardo precisato che nella specie il danno che il ricorrente asserisce di aver subito non deriva da un mero comportamento dell’Amministrazione, ma dall’adozione di un atto, in ipotesi, illegittimo (approvazione di uno strumento urbanistico, che nel plano-volumetrico prevedeva la possibilità di realizzare una palazzina senza rispettare il limite di inedificabilità dalle autostrada) e dal mancato esercizio di una attività obbligatoria (mancato rilascio della richiesta concessione edilizia), relativamente ai quali - così come oggi espressamente previsto dall’art. 30 del codice del processo amministrativo - sussiste di certo la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della richiesta di condanna al risarcimento dei danni.»

Sintesi: L’art. 133 lett. f) del codice del processo amministrativo, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto atti e provvedimenti dell’amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, incluse le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori, che risultano infatti al rilascio del titolo abilitativo e pertanto discendono dall’adozione di un provvedimento amministrativo.

Estratto: «2. In limine litis deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.Sul punto il Collegio ritiene che non sussistano ragioni valide per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000 n. 205 ed in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204), nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto atti e provvedimenti dell’Amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 26 giugno 2008 n. 6283, T.A.R. Campania, Salerno, 4 aprile 2008 n. 475, T.A.R. Piemonte, 17 luglio 2008 n. 1646).Sicché, come già previsto dall’art. 16 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, rientrano in tale giurisdizione anche le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori che risultano infatti connessi al rilascio del titolo abilitativo e pertanto discendono dall’adozione di un provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2006 n. 2258).In altri termini, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie attinenti alla corresponsione dei suddetti oneri concessori discende dallo stretto collegamento funzionale tra il rilascio delle concessioni edilizie ed i contributi conseguenti a carico del privato, trattandosi appunto di pretesa del Comune fondata su provvedimenti amministrativi non gravati e divenuti inoppugnabili.Tali argomentazioni sono state svolte anche dalla Corte di Cassazione, secondo cui “la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste anche a prescindere dall'instaurazione di una controversia in via di impugnazione diretta del provvedimento amministrativo, di concessione o di determinazione del contributo, purché fra la controversia ed il provvedimento vi sia uno stretto collegamento funzionale”, aggiungendo inoltre che “rientrano quindi nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in genere aventi ad oggetto l'inadempimento di obblighi nascenti da una concessione. Né rileva che il rapporto concessorio si sia esaurito per decorrenza del termine di durata di esso, poiché la riserva di giurisdizione operata dalla norma a favore del giudice amministrativo riguarda il rapporto di concessione indipendentemente dal fatto che esso sia ancora in vita o sia cessato, purché la controversia ponga in discussione il rapporto nel suo momento genetico o funzionale” (Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 novembre 2007 n. 24009).Il Collegio ritiene inoltre che le conclusioni esposte in ordine alla sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ad oneri concessori non mutano a seconda della natura giuridica pubblica o privata del ricorrente, con la conseguenza che appare del tutto indifferente la circostanza che nel presente giudizio a ricorrere sia il Comune di Caserta e non un privato.Esse valgono inoltre anche per quanto riguarda la garanzia fideiussoria rilasciata dalla società assicurativa Allianz, trattandosi di contratto stipulato solo ed esclusivamente in relazione al rapporto pubblicistico sotteso al rilascio della concessione edilizia e al solo fine di garanzia di adempimento degli oneri concessori collegati. Pertanto detta connessione è prettamente funzionale e non occasionale, per cui il rapporto di fideiussione è attratto nell’alveo della materia pubblicistica urbanistica, con conseguente giurisdizione di questo Tribunale.»

Sintesi: La giurisdizione esclusiva della P.A. in materia urbanistica sussiste soltanto con riferimento ai comportamenti che siano sia pure "mediatamente" correlati all'esercizio di un potere amministrativo: sicché, allorquando si tratti di comportamenti positivi ovvero omissivi meramente materiali, che non risultino espressione di una volontà provvedimentale né alla stessa comunque collegabili, detti comportamenti, pur se implicanti un uso del territorio non sono riconducibili alla materia urbanistica.

Estratto: «La Corte deve osservare che i ricorrenti hanno addebitato il lamentato pregiudizio al loro diritto alla salute (nonché ai loro ceni) non già al provvedimento del 2005 con cui il comune di Salussola, ottenuta da essi l'autorizzazione (per la porzione di terreno di cui sono proprietari), aveva disposto la posa di alcuni puntelli a sostegno di un rudere precedentemente adibito a chiesa; e neppure al successivo provvedimento 11 novembre 2006 della stessa amministrazione che aveva revocato la precedente disposizione di posa dei puntelli e disposto L'abbattimento del rudere: costituendo entrambi gli atti la cui validità ed esecutorietà è fuor di dubbio in questo giudizio, meri antecedenti storici che hanno esaurito ogni effetto in relazione alla vicenda denunciata che si concreta esclusivamente nella precaria situazione sanitaria por l' I., i propri familiari ed i proprì beni a causa della successiva inerzia del comune che aveva consentito il nidificare e proliferare di volatili e di ratti intorno al rudere abbandonato, facendo divenire insalubre l'intero ambiente circostante.Nella fattispecie non è allora dedotta la lesione del loro diritto come effetto di un comportamento materiale espressione di poteri autoritativi e conseguente ai menzionati atti dell'ente pubblico di cui venga denunciata l'illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi (come quella della gestione del territorio; cfr. Cass. sez. un. 27187/2007), ma gli è addebitata la cattiva gestione e l'omessa manutenzione di un proprio bene in violazione delle disposizioni di legge e di regolamento nonché delle generali norme di prudenza e diligenza, imposte dal precetto del neminem laedere a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio.Per cui le Sezioni Unite devono dare continuità al principio ripetutamente affermato che, in caso di inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici (delle regole tecniche, ovvero) dei comuni, canoni di diligenza e prudenza, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario: in quanto anche la manutenzione di detti beni pubblici deve adeguarsi alle regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quelle, del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., in applicazione del. quale la pubblica amministrazione è tenuta a far sì che il bene pubblico non sia fonte di danno per il privato (Cass. sez. un. 7442/2008; 22521/2006; 25036/2005).Non vale in tal caso invocare la giurisdizione esclusiva introdotta nella materia urbanistica dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, (nel testo sostituito dalla L. n. 205 del 2000), perché il dato normativo, ivi contenuto, rimanda ad attività che esprimano l'esercizio del potere amministrativo nella forma tipica degli atti o provvedimenti attraverso i quali si esterna l'attività amministrativa, ovvero attraverso comportamenti, che però devono pur sempre essere ancorati sia pure "mediatamente" all'esercizio di un potere amministrativo: sicché, allorquando si tratti,come nel caso concreto, di comportamenti (positivi ovvero emissivi) meramente materiali, che non risultino "espressione di una volontà provvedimentale" né alla stessa comunque collegabili,detti comportamenti, pur se implicanti un uso del territorio non sono riconducibili alla materia urbanistica (Cass. sez. un.9139/2003 e succ.; Corte Costit. 191/2006).»

Sintesi: La materia dell'urbanistica, anche largamente intesa, non può essere estesa fino a ricomprendere la manutenzione e gestione dei beni della P.A. e gli obblighi che la legge comune pone a carico del proprietario pubblico a tutela di proprietà confinanti.

Estratto: «E' opportuno preliminarmente ricordare che la competenza del giudice specializzato delle acque pubbliche postula, ai sensi dell'art. 140 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, la diretta derivazione del danno dall'esecuzione o manutenzione di opere o dall'emissione di provvedimenti riguardanti il regime delle acque pubbliche, e non da acque pluviali scorrenti su pubbliche strade, non convogliate né disciplinate per un uso determinato, che non possono essere considerate acque pubbliche: pertanto la domanda di risarcimento per i danni che si assumono derivati al proprietario di un fondo dalla infiltrazione di acque piovane o di scolo, defluenti da una strada pubblica, riguardando la violazione del principio generale del "neminem laedere", rientra nella competenza del giudice ordinario e non del Tribunale delle Acque Pubbliche (cfr. Cass. 16.7.86 n. 4586; Cass. 23.3.91 n. 3182).Giova altresì ribadire che l'inosservanza della pubblica amministrazione, nella sistemazione e manutenzione di una strada, delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, e1 denunciabile davanti al giudice ordinario, da parte del privato che ne riceva pregiudizio, anche al fine di conseguire condanna ad un facere, in quanto la relativa domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione medesima, ma mera attività materiale di essa, soggetta al rispetto del principio del neminem laedere (cfr. Cass. S.U. 7.8.91 n. 8584).Più in particolare, l'amministrazione è tenuta a far si che le acque provenienti da una strada di sua proprietà aperta al pubblico transito siano idoneamente convogliate in modo non solo da impedire che l'irregolare deflusso possa creare una situazione di pericolo per i terzi, ma da evitare anche che esse si riversino nei terreni privati, venendo in tal modo a gravare l'altrui proprietà del peso corrispondente ad una vera e propria servitù degli scoli (cfr. Cass. 21.11.2003 n. 17727).La giurisdizione del giudice ordinario nella fattispecie non è venuta meno a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 34 del D.Lgs n. 80/98, come modificato con L. n. 205/2000.Infatti gli attori, proprietari di un fondo confinante con la via (...) di Castelpoto, hanno fatto valere pretese risarcitorie conseguenti al ruscellamento delle acque meteoriche, non debitamente incanalate, provenienti dalla strada limitrofa.La controversia è dunque relativa a rapporti tra proprietà finitime, e pertanto non è invocabile l'art. 34 citato: la materia dell'urbanistica, anche largamente intesa, non può essere estesa fino a ricomprendere la manutenzione e gestione dei beni della P.A. e gli obblighi che la legge comune pone a carico del proprietario pubblico a tutela di proprietà confinanti (cfr. Cass. S.U. 22.11.01 n. 14848).»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di edilizia ed urbanistica (art. 34 d. lgs. 80/1998) la controversia avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal P.R.G. per l'esercizio del diritto alla presentazione alla P.A. di un piano di urbanizzazione.

Estratto: «che con la controversia insorta tra la Finleonardo s.p.a. e la società a r.l. Aree Urbane si chiede al giudice:di accertare quale sia la interpretazione da dare all'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione al nuovo Piano Regolatore ed, in particolare, di dichiarare che, nel riferirsi alla maggioranza assoluta dei valori catastali dei terreni e dei fabbricati, ricadenti nelle aree interessate dalla presentazione di un progetto urbano, detta norma ha interso riferirsi ai soli valori attualmente desumibili dalle rendite dichiarate al Catasto Urbano di quei stessi terreni e fabbricati;di dichiarare, conseguentemente, che la società a r.l. Aree Urbane non ha la maggioranza assoluta dei valori catastali degli immobili ricadenti nell'area indicata dal Nuovo Piano Regolatore come Centralità (OMISSIS) e che, pertanto, non ha i requisiti richiesti dall'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione al Nuovo Piano Regolatore del Comune di Roma per presentare al Comune un progetto di urbanizzazione dell'intera area ed, in caso di approvazione del progetto, per provvedere alla realizzazione del nuovo quartiere, interessante detta area, denominato Centralità Metropolitana di (OMISSIS);di dichiarare, per l'effetto, che lo schema di progetto, presentato dalla Aree Urbane s.r.l., avente ad oggetto la pianificazione del nuovo assetto urbanistico e la individuazione della cubatura da realizzare su tutta detta area, è inammissibile, improponibile e, comunque, improcedibile;che, da quanto precede, emerge chiaramente che la controversia tra la Finleonardo e le Aree Urbane riguarda la materia urbanistica ed edilizia, che, ai sensi degli artt. 34 del D.Lgs. n. 80 del 998, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, ed emendato dalla sentenza n. 204 del 2004, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo diretta ad ottenere la interpretazione di una disposizione delle Norme Tecniche di Attuazione del Nuovo Piano Regolatore; ad escludere, sulla base di una proposta interpretazione di detta norma, che il soggetto, che presenti un progetto riguardante l'assento urbanistico di una zona individuata dal piano regolatore per la realizzazione di un nuovo quartiere, abbia il diritto di farlo; ad escludere che possa essere legittimamente esaminato dall'amministrazione interessata al fine di ottenerne l'approvazione:»

Sintesi: In base all'art. 34 d. lgs. 80/1998, così come interpolato da Corte Cost. 204/2004, esulano dalla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie in materia urbanistica ed edilizia aventi per oggetto i «comportamenti», nei quali le pubbliche amministrazioni non esercitano, nemmeno mediatamente, cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici, alcun pubblico potere: pertanto sussiste la giurisdizione del G.O. sulla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del Comune che, con l'attività urbanistica illegittimamente svolta, abbia indotto il privato ad acquistare aree successivamente oggetto di confisca.

Estratto: «ritenuto che con sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, comma 1, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b), nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti", anziché soltanto "gli atti e i provvedimenti", delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia;ritenuto che in base al testo della citata norma, come risultante dalla pronuncia del Giudice delle leggi, esulano conseguentemente dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia urbanistica ed edilizia aventi per oggetto i "comportamenti", nei quali le pubbliche amministrazioni non esercitano, nemmeno mediatamente, cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici, alcun pubblico potere;ritenuto che dai fatti esposti ed allegati nell'atto di citazione risulta che il giudizio promosso dalla ricorrente non ha per oggetto l'accertamento della legittimità o meno di uno o più atti o provvedimenti amministrativo, ma della responsabilità del Comune, che ne ha a sua volta attribuito l'eventuale eziologia alla condotta degli altri soggetti chiamati in garanzia, perché con l'illegittima attività urbanistica svolta aveva indotto la società ad acquistare le aree, successivamente oggetto di confisca, facendo affidamento sulla loro edificabilità; ritenuto che oggetto della domanda è conseguentemente una situazione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo ed autonoma rispetto ai comportamenti dichiarati illegittimi, in quanto radicata sull'art. 2043 c.c., e che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 34 cit., perché non richiede direttamente al Tribunale verifiche o controlli su profili riconducigli alla pubblica amministrazione-autorità e non e configurabile come diritto patrimoniale consequenziale, in quanto riferita ai comportamenti (accertati come illeciti) del convenuto (cfr. in termini: Cass. civ., sez. un., sent. 7 marzo 2005, n. 4805);ritenuto che, stante la consistenza di diritto soggettivo della situazione giuridica fatta valere, la controversia non appartiene neppure alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo e che deve essere conseguentemente dichiarata a giurisdizione del giudice ordinario;ritenuto che la mancata adozione di provvedimenti atti ad impedire il prodursi del danno della società costituisce un mero comportamento materiale, non essendo correlata ad una specifica potestà amministrativa del Comune, e che anche la sua denuncia non è conseguentemente idonea a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo;»

Sintesi: L'art. 34 d.lgs. n 80/1998, come riformulato dall'art. 7 della L. n. 205/2000 e come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 204/2004, ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia ed ha esteso la giurisdizione amministrativa anche a tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali

Estratto: «In primo luogo occorre affrontare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa comunale.Essa non merita accoglimento.Dalla relazione allegata alla deliberazione impugnata ed accettata, nell’elencazione dei fatti, anche dalla ricorrente, risulta infatti che l’irreversibile trasformazione dei mappali di proprietà della ricorrente...
[...omissis...]

Sintesi: Il riparto di giurisdizione in materia espropriativa ha conosciuto un tormentato percorso, in specie dopo la pronuncia caducatoria, ad opera della sentenza della Corte cost. n. 204/2004, dell’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, la cui ampia previsione affidava alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie in materia edilizia ed urbanistica, indipendentemente dalla circostanza che oggetto del giudizio fossero atti, provvedimenti o comportamenti della pubblica amministrazione

Estratto: «Anche le previsioni degli artt. 33, 34 e 35 sono state sottoposte allo scrutinio della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 204 del 5/6 luglio 2004, ha travolto per illegittimità costituzionale, l’art. 33, commi 1 e 2, del D. Lg.vo n. 80/98, nel testo novellato dall’art. 7, lett. a L. 21 luglio 2000 n. 205...
[...omissis...]

Sintesi: L’art. 34 D.Lgs. 80/1998 nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto atti e provvedimenti dell’Amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso.

Estratto: «2. In limine litis deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.Sul punto il Collegio ritiene che non sussistano ragioni valide per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000 n. 205 ed in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie aventi per oggetto atti e provvedimenti dell’Amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso.

Estratto: «Invero il Collegio ritiene che non sussistano ragioni valide per discostarsi dal prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000 n. 205 ed in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204), nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto atti e provvedimenti dell’Amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 26 giugno 2008 n. 6283, T.A.R. Campania, Salerno, 4 aprile 2008 n. 475, T.A.R. Piemonte, 17 luglio 2008 n. 1646).Sicché, come già previsto dall’art. 16 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, rientrano in tale giurisdizione anche le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori che involgono diritti soggettivi delle parti, considerato anche che il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione (in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae) connesso al rilascio della concessione edilizia e pertanto discendente dall’adozione di un provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2006 n. 2258).»

Sintesi: Il D.Lgs n. 80/1998, art. 34, come sostituito dalla L. n. 205/2000, art. 7, lett. b), a seguito della dichiarazione d'illegittimità pronunciata da Corte Cost. n. 204/2004, va letto nel senso che le controversie in materia urbanistica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo salvo che non si riferiscano a comportamenti non riconducibili, neppure in via mediata e indiretta, all'esercizio di un pubblico potere (Corte cost. 2006/191).

Estratto: «che a questo proposito giova premettere che in considerazione dell'epoca dei fatti e della data d'instaurazione del giudizio davanti al TAR, deve farsi riferimento al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b), che a seguito della dichiarazione d'illegittimità pronunciata da Corte cost. 2004/204, va letto nel senso che le controversie in materia urbanistica - quale è quella di cui si discute - rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo salvo che non si riferiscano a comportamenti non riconducibili, neppure in via mediata e indiretta, all'esercizio di un pubblico potere (Corte cost. 2006/191);che alla luce delle predette norme nonché di quella secondo cui nelle cause devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo dispone anche il risarcimento del danno (D.Lgs n. 80 del 1998, art. 35, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7), queste Sezioni Unite hanno già ripetutamente stabilito che il ristoro del pregiudizio conseguito all'irreversibile trasformazione di terreni occupati con ordinanze sindacali emesse sulla base di precedenti dichiarazioni di pubblica utilità dev'essere chiesto al giudice amministrativo (C. Cass. 2008/2030), restando riservate al giudice ordinario soltanto le controversie in tema di danni da occupazione usurpativa (C. Cass. 2007/26737) ed indennità di occupazione od esproprio (C. Cass. 2007/24632); che in applicazione di tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce, va perciò dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla causa proposta dalla B. che, come si è visto, ha richiesto il risarcimento dei danni a lei derivati dall'occupazione e trasformazione del terreno sulla base di una preesistente dichiarazione di pubblica utilità, della cui validità ed efficacia la ricorrente non ha minimamente dubitato; che ne consegue la condanna del Comune di Noto al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, Euro 200,00, dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.»

Sintesi: In materia edilizia, la giurisdizione di annullamento del giudice amministrativo concorre con quella del giudice ordinario in tema di risarcimento e riduzione in pristino.

Estratto: «4. Ad avviso del Collegio l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente è infondata, in quanto in materia edilizia la giurisdizione di annullamento del giudice amministrativo concorre con quella del giudice ordinario in tema di risarcimento e riduzione in pristino (art. 872, secondo comma, c.c.).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.