La vicinitas quale fondamento della legittimità del ricorrente

Sintesi: Il criterio della vicinitas comporta la legittimazione ad agire in capo a chiunque si trovi in rapporto non di stretta contiguità, bensì di stabile e significativo collegamento, da indagare caso per caso, del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende proteggere. La relativa disamina deve essere condotta “ex ante”, e quindi accertando se il ricorrente sia titolare di una posizione giuridica differenziata sulla quale l’attività dell’Amministrazione possa potenzialmente incidere, legittimamente o meno.

Estratto: «3. La declaratoria dell’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, pronunciata dal primo giudice, non può essere condivisa.3a. I due ricorrenti persone fisiche hanno fondato la propria legittimazione ad agire sulla base della qualità di (rispettivamente) proprietario ed affittuario di un fondo...
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Sintesi: La legittimazione ad impugnare un provvedimento che incida sul territorio va riconosciuta ai soggetti che possano vantare uno specifico pregiudizio, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'opera realizzata, della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche ed anche delle conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla qualità della vita di coloro che per residenza, attività lavorativa e simili, sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova opera.

Sintesi: La legittimazione ad impugnare un provvedimento che incida sul territorio va riconosciuta ai soggetti che possano vantare uno specifico pregiudizio ed essa potrà essere tanto più facilmente riconosciuta quanto maggiore è l’importanza dell’opera di cui si discute.

Estratto: «6. In quinto luogo, è infondata anche l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione dei ricorrenti, che va considerata sotto un triplice profilo, quanto all’associazione L., quanto al C. e quanto alle persone fisiche.7. La legittimazione dell’associazioni ambientaliste di livello nazionale ad impugnare atti amministrativi in materia appunto ambientale deriva com’è noto direttamente dalla legge, ovvero dal combinato disposto degli artt. 18 comma 5 e 13 della l. 8 luglio 1986 n°349, che la attribuisce alle associazioni iscritte nell’apposito elenco ministeriale, nel quale figura anche L., odierna ricorrente, come si può agevolmente verificare all’URL http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Associazioni_di_Protezione_Ambientale_Ri.html|elenco_associazioni_protezione_ambientale.html. La legittimazione in parola si ritiene poi estesa non solo agli atti dichiaratamente inerenti la materia ambientale, ma a tutti quegli atti, come quello per cui è causa, che in qualche modo influenzino la qualità della vita in un dato territorio: così ad esempio C.d.S. sez. IV 14 aprile 2011 n°2329.8. In ordine alla legittimazione del C., è noto al Collegio il contrasto di giurisprudenza esistente fra decisioni – ad esempio la recente C.d.S. sez. IV 28 maggio 2012 n°3137- le quali ritengono che la legittimazione dei soggetti inclusi nel citato elenco ministeriale sia esclusiva, nel senso che, intervenuto il legislatore a colmare un supposto vuoto di tutela, non sarebbe legittimo ampliarne ulteriormente l’ambito, e decisioni di segno opposto – in tal senso, sempre come esempio, C.d.S. sez. V 22 marzo 2012 n°1640- per cui la legittimazione va estesa anche agli enti non iscritti, purché volti per statuto a finalità di tutela ambientale e caratterizzati da presenza sul territorio e attività non episodiche. Il Collegio ritiene peraltro che vada seguito quest’ultimo indirizzo, in quanto maggiormente consono al principio di sussidiarietà orizzontale di cui agli artt. 5 comma 3 del Trattato dell’Unione e 118 Cost., per cui in sintesi i pubblici poteri devono promuovere, non limitare, la spontanea iniziativa dei privati.9. In tali termini, la legittimazione del C. odierno ricorrente va riconosciuta, atteso che esso per statuto si propone di agire in ordine ai “problemi di salvaguardia e tutela relativi all’impatto ambientale dell’aeroporto di O. al S.” (doc. 16 ricorrenti, copia statuto, p. 1 decimo rigo) e ciò in concreto ha fatto con continuità e con varie iniziative: si vedano gli atti allegati sotto il medesimo doc. 16 ricorrenti; è di rilievo, ad esempio, che l’A.G. penale abbia già nel 1999 riconosciuto ai fini di una archiviazione al Comitato la qualità di persona offesa dal reato di disturbo alle persone, e che il Prefetto di B., nel 2010, abbia ritenuto di invitarlo, al pari dei legali rappresentanti di ENAC, ENAV e SACBO, ad una riunione ufficiale su “questioni attinenti l’operatività dello scalo”. Il Comitato è poi citato come interlocutore della p.a. anche nel decreto di VIA relativa all’ampliamento dello scalo (cfr. doc. 4 ricorrenti, p. 15).10. Per quanto infine concerne la legittimazione dei ricorrenti singole persone fisiche, giurisprudenza del tutto pacifica, costantemente ribadita dal Consiglio di Stato e condivisa da questo Giudice, riconosce, com’è noto, la legittimazione ad impugnare un provvedimento che in qualche modo incida sul territorio in base al criterio denominato, con espressione sintetica, della “vicinitas” all’area interessata: da ultimo così, fra le molte, C.d.S. sez. IV 6 maggio 2013 n°2247. 11. La stessa giurisprudenza interpreta però tale formula -sorta a ben vedere più che altro per esigenze descrittive- senza accontentarsi della semplice prossimità, ma richiedendo requisiti ulteriori, segnatamente uno “specifico pregiudizio” alla situazione del ricorrente- come ritenuto da C.d.S. sez. IV 17 settembre 2012 n°4926- ovvero, in termini equivalenti, richiedendo “un giudizio che tenga conto della natura e delle dimensioni dell'opera realizzata, della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche ed anche delle conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla qualità della vita di coloro che per residenza, attività lavorativa e simili, sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova opera”: così in massima C.d.S. sez. IV 4 febbraio 2013 n°644 e, nella giurisprudenza della Sezione, sez. I 29 marzo 2011 n°483. 12. Ragioni di logica, prima che di legittimità, conducono poi a riconoscere la legittimazione con facilità tanto maggiore quanto maggiore è l’importanza dell’opera di cui si discute: per tutte, e per limitarsi alle decisioni recentissime, C.d.S. sez. V 16 aprile 2013 n°1608 richiede un danno anche solo potenziale per legittimare a impugnare gli atti di localizzazione di un termovalorizzatore, struttura le cui caratteristiche di ingente impatto sull’ambiente sono del tutto notorie.13. Ciò posto, nel caso di specie, che i ricorrenti persone fisiche siano residenti, ovvero titolari di diritti sui immobili, in zone prossime all’aeroporto risulta non specificamente contestato da alcuno; ne discende pacificamente la loro legittimazione, in quanto soggetti in potenza pregiudicati nella loro qualità di vita dalle emissioni acustiche del relativo traffico aereo.»

Sintesi: La vicinitas, intesa quale stabile e significativo collegamento del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende proteggere, fonda la legittimazione al ricorso, enucleando la titolarità di una posizione giuridica differenziata rispetto alla collettività.

Estratto: «1. - Deve anzitutto essere disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione attiva svolta dalla società controinteressata, nella considerazione che il “Comitato per la difesa dell’ambiente di R.” sia stato istituito in una forma associativa temporanea, e che gli altri ricorrenti non hanno dimostrato la loro situazione legittimante, a tale scopo non bastando il solo requisito della vicinitas.Ed invero, a parte il fatto che il sig. K.R. ha proposto il ricorso anche in proprio, comunque la controinteressata non contesta la qualità di proprietari di immobili confinanti in capo agli altri ricorrenti o la contiguità dell’azienda agrituristica “Le F.” e dell’azienda agricola “Fr.”.Ora, la vicinitas, intesa quale stabile e significativo collegamento del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende proteggere, fonda la legittimazione al ricorso, enucleando la titolarità di una posizione giuridica differenziata rispetto alla collettività (Cons. Stato, Sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1134), ma al contempo è difficilmente contestabile la sussistenza dell’interesse al ricorso, con riguardo al danno subendo, proprio alla stregua delle censure dedotte, nei confronti di provvedimenti autorizzatori della costruzione di un centro per lo svezzamento di suinetti. Può dunque ribadirsi la soluzione positiva in punto di sussistenza delle condizioni dell’azione a cui questo Tribunale Amministrativo è già pervenuto con la sentenza 18 maggio 2009, n. 251.»

Sintesi: La qualità di proprietario di un'area confinante con quella oggetto di autorizzazione è infatti di per sé sufficiente a dimostrare la sussistenza di una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta dall’attività autorizzata (c.d. vicinitas) ed a radicare la legittimazione e l'interesse all'impugnazione del titolo relativo all'immobile limitrofo.

Estratto: «2.1 Preliminarmente si deve esaminare l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse avanzata dalla controinteressata D. S. nei confronti di tutti i ricorrenti.Osserva al riguardo il Collegio che occorre valutare la fondatezza dell’eccezione per ciascun ricorrente.Quanto al sig. M., la legittimazione proviene dalla condizione di proprietario di un terreno confinante, e come tale interessato al corretto sviluppo edilizio delle zone circostanti il proprio fondo; la qualità di proprietario di un'area confinante con quella oggetto di autorizzazione è infatti di per sé sufficiente a dimostrare la sussistenza di una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta dall’attività autorizzata (c.d. vicinitas) ed a radicare la legittimazione e l'interesse all'impugnazione del titolo relativo all'immobile limitrofo; non occorre quindi che lo stesso sig.ra M. fornisca la dimostrazione di un interesse specifico e ulteriore, in quanto l'eventuale illegittimità del permesso edilizio e la conseguente utilizzazione del fondo contiguo in senso non conforme alla vigente disciplina è idonea, di per sé, ad arrecare pregiudizio al godimento del proprio fondo (cfr. da ultimo Cons. Stato 3750/2012).»

Sintesi: Il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla c.d. vicinitas, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione.

Estratto: «Tutte le questioni preliminari, esaminate anche alla luce delle censure svolte a mezzo del gravame, risultano correttamente decise dal Giudice di prime cure. In particolare quanto all’idoneità e sufficienza del criterio della vicinitas, a fondare, in materia edilizia, una posizione giuridica legittimante...
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Sintesi: Per il principio della vicinitas, che costituisce fonte di legittimazione ed interesse all’impugnazione delle concessioni edilizie, sussiste l'interessa a ricorrere in capo al titolare di un immobile ubicato a distanza di circa 60 metri da quello per cui è causa.

Estratto: «2.1. Vero è che non si può dubitare in ordine alla riscontrata sussistenza dell’interesse a ricorrere in capo agli appellati (titolari di un immobile ubicato a distanza di circa 60 metri da quello per cui è causa), in quanto per condivisibile e consolidata giurisprudenza della Sezione (Consiglio Stato , sez. IV, 24 gennaio 2011 , n. 485; sez. VI, 20 ottobre 2010, n. 7591, fra le varie) il principio della vicinitas costituisce fonte di legittimazione ed interesse all’impugnazione delle concessioni edilizie.»

Sintesi: La c.d. «vicinitas» integra senz’altro il presupposto processuale della legittimazione al ricorso avverso i provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia, ma non dimostra di per sé sola quel concreto interesse all’impugnazione che, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere ab initio e permanere sino al momento della decisione.

Estratto: «Come chiarito nelle premesse, il Tribunale – oltre a respingere nel merito le censure proposte dai ricorrenti – le ha contestualmente giudicate inammissibili per difetto di interesse.In tal senso il Tribunale ha rilevato in primo luogo che l’obiettivo realmente perseguito dai coniugi Musumeci...
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Sintesi: La vicinitas, intesa come prossimità fra immobili è condizione sufficiente a legittimare l’impugnazione di un concessione edilizia anche quella in sanatoria, sicché a maggior ragione non può negarsi un interesse processuale ad agendum da parte del proprietario di un immobile confinante.

Estratto: «Non può non rendersi applicabile, invero, nella specie il principio più volte affermato da questo Consesso ( ex plurimis, Cons Stato Sez V 7 luglio 2005 n.357; idem Sez IV 15 giugno 2010 n.3744 ) secondo cui la vicinitas , intesa come prossimità fra immobili è condizione sufficiente a legittimare l’impugnazione di un concessione edilizia anche quella in sanatoria, sicché a maggior ragione non può negarsi un interesse processuale ad agendum da parte del proprietario di un immobile confinante, come nel caso all’esame.»

Sintesi: Contro il titolo edilizio è legittimato alla proposizione del ricorso chiunque si trovi in una situazione di vicinitas, ossia di prossimità all'edificio costruendo e stabile collegamento con la zona incisa, tale da differenziare la sua posizione giuridica rispetto alla generalità dei consociati intesa come "quisque de populo".

Estratto: «1.1) Quanto all’eccezione di carenza di interesse al ricorso, parte ricorrente ha dedotto di essere proprietaria di una unità immobiliare sita nel fondo confinante con quello interessato dall’intervento, dolendosi tra l’altro del mancato rispetto delle distanze minime tra edifici imposte dal D.M. 1444/68.
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Sintesi: In ipotesi di stabile collegamento o vicinitas, sussiste la legittimazione attiva in capo ai soggetti titolari di immobili frontisti, confinanti o limitrofi, nonché versanti in situazioni differenziate tutelabili, in quanto almeno potenzialmente suscettibili di essere incise dall’adozione di un provvedimento autorizzativo.

Estratto: «Stante l’oggettiva contiguità tra l’immobile della M. e quello delle controinteressate, il Collegio non ravvisa, infatti, ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale che, in ipotesi simili (stabile collegamento o vicinitas), predica la legittimazione attiva in capo ai soggetti titolari di immobili frontisti, confinanti o limitrofi, nonché versanti in situazioni differenziate tutelabili, in quanto almeno potenzialmente suscettibili di essere incise dall’adozione di un provvedimento autorizzativo (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2005, n. 3757; 31 gennaio 2006, n. 354; sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2849; sez. V, 7 maggio 2008, n. 2086; 19 settembre 2008, n. 4528; sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2908; 29 luglio 2009, n. 4756; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 6 maggio 2005, n. 5552; sez. II, 6 maggio 2005, n. 5557; Salerno, sez. II, 21 novembre 2006, n. 2060; Napoli, sez. II, 23 aprile 2007, n. 4217; sez. IV, 22 maggio 2007, n. 5529; Salerno, sez. II, 20 giugno 2007, n. 775; Napoli, sez. IV, 31 dicembre 2007, n. 16690; 21 agosto 2008, n. 9955; sez. VIII, 9 settembre 2008, n. 10066; Salerno, sez. II, 3 ottobre 2008, n. 2823; Salerno, sez. II, 13 luglio 2009, n. 3987; TAR Lazio, Roma, sez. II, 4 ottobre 2005, n. 7749; sez. II bis, 21 ottobre 2005, n. 9333; sez. II, 2 novembre 2005, n. 10255; sez. I, 28 dicembre 2007, n. 14141; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 9 ottobre 2007, n. 1629; 4 novembre 2008, n. 1913; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 12 settembre 2005, n. 4238; Bari, sez. III, 7 maggio 2007, n. 1254; Lecce, sez. III, 18 agosto 2008, n. 2394; Bari, sez. III, 12 settembre 2008, n. 2090; TAR Liguria, Genova, sez. I, 1° giugno 2005, n. 790; 28 gennaio 2004, n. 104; 15 novembre 2005, n. 1460; 23 febbraio 2009, n. 261; TAR Trentino Alto Adige, Trento, 19 dicembre 2005, n. 391; TAR Molise, Campobasso, 5 settembre 2006, n. 723; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 8 marzo 2007, n. 371; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 3 luglio 2007, n. 1043; 3 luglio 2007, n. 1043; 28 febbraio 2008, n. 208; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 8 novembre 2007, n. 1674; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 18 dicembre 2007, n. 627).»

Sintesi: La legittimazione a ricorrere avverso i titoli abilitativi in materia edilizia non deriva necessariamente dalla proprietà di immobili residenziali limitrofi, ma anche dalla titolarità di un diritto dominicale sui terreni circostanti l’area della nuova edificazione.

Estratto: «3.4) Infine, non sussisterebbe, ad avviso della difesa comunale, il requisito della vicinitas.La medesima eccezione è proposta e più diffusamente argomentata dalla difesa delle controinteressate la quale, in particolare, rileva come alcuno dei ricorrenti abbia fornito elementi concreti in ordine alla collocazione territoriale delle proprie residenze rispetto ai nuovi fabbricati.Anche quest’ultima eccezione, peraltro, va disattesa, dovendosi ritenere comprovato, alla luce dei documenti prodotti in atti dalla stessa difesa comunale, che i ricorrenti sono proprietari di terreni adiacenti a quello interessato dall’intervento edificatorio e, in due casi, addirittura confinanti con esso.La legittimazione a ricorrere avverso i titoli abilitativi in materia edilizia non deriva necessariamente, d’altronde, dalla proprietà di immobili residenziali limitrofi, ma anche dalla titolarità di un diritto dominicale sui terreni circostanti l’area della nuova edificazione.»

Sintesi: Lo stabile collegamento territoriale tra la ricorrente e la zona interessata dall’attività edilizia assentita, che legittima “chiunque” a ricorrere contro le concessioni edilizie illegittime, deve essere tale che possa configurarsi, in concreto, la lesione attuale di uno specifico interesse di natura urbanistico-edilizia nella sfera dell’istante, quale diretta conseguenza della realizzazione dell’intervento contestato, il che postula che per l’effetto della realizzazione della costruzione la situazione dei luoghi, anche urbanistica, assuma caratteristiche tali da configurare una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto edilizio ed urbanistico, che il ricorrente intende conservare.

Estratto: «Sulla perimetrazione della legittimazione attiva all’impugnazione, per vizi di natura urbanistica, di atti amministrativi concernenti iniziative imprenditoriali lesive degli interessi commerciali della ricorrente, questo Tribunale si è recentemente pronunciato con sentenza n. 539 del 20 aprile 2009...
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Sintesi: Il concetto di vicinitas, al quale viene ancorata la valutazione in materia edilizia dell'interesse azionato, ha valore elastico, nel senso che si deve necessariamente estendere in ragione proporzionale all'ampiezza e rilevanza delle aree coinvolte, come nel caso di interventi rilevanti che incidono sulla qualità della vita dei residenti in gran parte del territorio.

Estratto: «5.- Questo Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare le eccezioni preliminari riproposte in appello (avverso il ricorso di primo grado della società C.B.F.) dal Comune di Monterotondo (nel ricorso n. 5915 del 2010) e dalla società Supermercati PAM (nel ricorso n. 6017 del 2010).6.- Il Comune e la Supermercati PAM hanno riproposto in primo luogo l’eccezione riguardante il difetto di legittimazione ad agire della società C.B.F. sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal TAR, la società C.B.F. non aveva interesse a ricorrere né sotto il profilo urbanistico-edilizio né sotto il profilo commerciale-concorrenziale, in quanto la distanza fra il nuovo centro commerciale e l’edificio dove la società C.B.F. svolge la sua attività è superiore a 4 Km, e in zona del tutto diversa del territorio comunale (perché il centro commerciale in località “Casale Sala” viene a situarsi sull’asse della Via Nomentana mentre la struttura della ricorrente, sita in Monterotondo Scalo, si trova sull’asse della Via Salaria). Inoltre, dal punto di vista commerciale, il Comune di Monterotondo sottolinea che il nuovo centro commerciale è stato autorizzato come grande struttura di vendita mentre diversa è la sfera di attività della società C.B.F. che è stata autorizzata come media struttura di vendita.6.1- Il motivo di appello avverso la decisione del TAR nella parte è stata respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per il difetto di legittimazione attiva della società C.B.F. non può ritenersi fondato. Occorre tuttavia fare alcune precisazioni in relazione ai diversi profili che l’interesse al ricorso può assumere in casi come quello in esame e valutarne quindi i limiti in ordine agli atti impugnati e all’ammissibilità delle relative censure.Si deve preliminarmente ricordare che, per l’impugnazione di atti abilitativi all’edificazione, la legittimazione ad agire è riconosciuta ricorrendo al principio della vicinitas che deve essere valutata in relazione alle dimensioni ed alla tipologia delle opere che con il titolo edilizio vengono assentite. In proposito questo Consiglio ha di recente affermato che il concetto di vicinitas, al quale viene ancorata la valutazione in materia edilizia dell'interesse azionato, ha valore elastico, nel senso che si deve necessariamente estendere in ragione proporzionale all'ampiezza e rilevanza delle aree coinvolte, come nel caso di interventi rilevanti che incidono sulla qualità della vita dei residenti in gran parte del territorio (Consiglio Stato, sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6554).6.2- Analogamente, per quanto riguarda la realizzazione di nuovi insediamenti commerciali, i soggetti titolari di un interesse all’impugnazione sono individuati utilizzando il requisito della vicinitas e del bacino commerciale, tanto più esteso quanto più è grande il nuovo insediamento commerciale che viene assentito con il titolo edilizio e la connessa autorizzazione commerciale.Questo Consiglio ha di recente, in proposito, affermato che l'apertura di un centro commerciale di notevoli dimensioni, in località caratterizzata dalla presenza di importanti collegamenti stradali e con ampia disponibilità di parcheggi, per effetto del grande richiamo esercitato sui consumatori dalla possibilità di procedere ad acquisti di ogni genere con un solo spostamento verso un unico centro ed a condizioni di prezzo spesso più vantaggiose, è in grado di esercitare un impatto economico che non può essere ristretto ai commercianti siti nell'area nella quale la nuova struttura commerciale è stata autorizzata a collocarsi, ma si riverbera sugli esercenti anche dei Comuni vicini ai quali va di conseguenza riconosciuta la legittimazione ad insorgere avverso il provvedimento che ne ha autorizzato l'apertura, atteso che la vicinitas costituisce, per i titolari e i proprietari di strutture di vendita, un collegamento stabile tra il ricorrente qualificato per l'attività esercitata e la zona interessata dall'intervento assentito e va valutata alla stregua di un giudizio che tenga conto della natura e delle dimensioni dell'opera programmata, della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche ed anche delle conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla qualità della vita di coloro che per la residenza o per l’attività lavorativa sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova opera, con la conseguenza che il bacino di utenza da prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento del pregiudizio che radica l'interesse al ricorso giurisdizionale, può estendersi anche per un raggio di decine di chilometri che può travalicare gli ambiti tracciati ai fini della programmazione degli insediamenti commerciali (Consiglio Stato, sez. V, 20 febbraio 2009, n. 1032).6.3- Facendo applicazione di tali principi il ricorso proposto in primo grado dalla società C.B.F., sia avverso il titolo edilizio rilasciato per la realizzazione del nuovo centro commerciale in località Casale Sala sia avverso l’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale, deve ritenersi certamente ammissibile e sul punto deve essere quindi confermata l’appellata decisione del TAR Lazio.Infatti, come affermato dal TAR nell’appellata sentenza, << la posizione della ricorrente è sufficientemente differenziata perché sicuramente pregiudicata dalla prospettata apertura di un’attività commerciale di forte ed evidente valenza attrattiva, avuto riguardo - in particolare - sia alle piccole dimensioni del territorio comunale, sia alle notorie modalità di fruizione automobilistica da parte della clientela dei supermercati e (ancor più) dei centri commerciali>>. Ed è chiaro, che nella fattispecie in esame, a prescindere da ogni questione sulle dimensioni del Comune di Monterotondo, una distanza di alcuni chilometri (3 o 4 Km. a seconda delle opposte prospettazioni) non rende certamente ininfluente per la società C.B.F. l’avvio di una nuova grande struttura commerciale concorrente. 6.4- Ritiene tuttavia questa Sezione di dover precisare che fra l’ampiezza dell’interesse (qualificato) ad impugnare il rilascio di una abilitazione commerciale e l’ampiezza dell’interesse (qualificato) ad impugnare il connesso (e presupposto) titolo edilizio può non esservi perfetta coincidenza. La vicinitas legata al bacino d’utenza commerciale può infatti coincidere o essere più ampia della vicinitas rilevante per i profili urbanistici dell’intervento assentito ed è quasi certamente più ampia della vicinitas che può legittimare la proposizione di un ricorso in relazione alla caratteristiche di natura più strettamente edilizia dell’intervento. Per tali profili infatti l’interesse al ricorso può essere riconosciuto solo ai soggetti legati da un rapporto di vicinitas effettiva con l’immobile oggetto di un nuovo titolo abilitativo edilizio nel quale dovrà essere poi esercitata la contestata attività commerciale.Al titolare di un esercizio commerciale posto ad una notevole distanza (anche di alcuni chilometri) da un contestato nuovo esercizio, mentre infatti deve essere riconosciuta una posizione di interesse qualificato a contestare la legittimità del titolo commerciale, se la dimensione del nuovo esercizio è tale da incidere seriamente sul bacino commerciale, può essere riconosciuta una posizione di interesse qualificato ad impugnare anche il titolo edilizio ma solo in relazione ai più generali profili urbanistici dell’intervento riguardanti il possibile contrasto del titolo con la destinazione di zona, che potrebbe non consentire per nulla in quell’area l’immobile assentito (con la relativa destinazione d’uso) o potrebbe consentire la realizzazione di un immobile a destinazione commerciale ma non con le dimensioni o le tipologie di attività assentite (che sono evidentemente rilevanti ai fini del relativo uso commerciale).Non si può però ritenere che l’interesse al ricorso riconosciuto ai soggetti titolari di un’attività commerciale concorrente possa estendersi fino a consentire l’impugnativa dell’atto di assenso edilizio per profili di natura strettamente edilizia, dovendosi ritenere (per tali aspetti) che la posizione soggettiva del titolare dell’esercizio commerciale non sia diversa da quella di un quisque de populo. Infatti, come questo Consiglio ha di recente ribadito, sussiste la legittimazione a ricorrere avverso i titoli edilizi per coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione e tale collegamento determina un interesse differenziato rispetto a quella posseduto dal quisque de populo al quale non è consentito contestare la legittimità di un titolo edilizio (Consiglio Stato, sez. VI, 6 luglio 2010, n. 4299).6.5- Per concludere sul punto si deve ritenere quindi sicuramente ammissibile il ricorso proposto dalla società C.B.F. avverso il rilascio dell’autorizzazione commerciale ad una impresa concorrente e sicuramente ammissibile, almeno per i profili generali di carattere urbanistico, anche il ricorso proposto avverso il permesso di costruire rilasciato per la realizzazione del centro commerciale. Come sarà meglio precisato in seguito, non possono però ritenersi ammissibili alcune delle censure sollevate avverso il rilascio del titolo edilizio.»

Sintesi: La legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia richiede una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dall'attività pianificatoria o costruttiva, che evidenzii una specifica lesione di posizioni giuridiche soggettive differenziate atta a distinguere la sfera del ricorrente rispetto alla collettività indistinta.

Sintesi: Il requisito della vicinitas costituisce titolo idoneo a sorreggere anche l'opposizione di terzo esperita contro una sentenza avente ad oggetto la legittimità di una concessione edilizia.

Estratto: «2. - Quanto, anzitutto, alle eccezioni in rito disattese dal Giudice di primo grado e riproposte con l’atto di appello, esse si appalesano tutte infondate.Ed invero:1) ad avviso di un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale la legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia...
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Sintesi: La distanza di circa trenta metri tra l'abitazione del ricorrente e l’erigendo fabbricato è di per sé ragione sufficiente a giustificare, in relazione alla sussistenza del requisito della viciniorità, la proposizione del ricorso.

Estratto: «I. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione in relazione all’assenza di un attuale e concreto interesse ad agire in capo agli attuali ricorrenti e, dunque, della carenza della loro legittimazione attiva all’azione.L’eccezione è infondata, posto che la distanza di circa trenta metri delle rispettive abitazioni dall’erigendo fabbricato è di per sé ragione sufficiente a giustificare, in relazione alla sussistenza del requisito della viciniorità, la proposizione del ricorso.»

Sintesi: Lo stabile collegamento è idoneo a radicare nel soggetto proprietario o possessore dell'immobile o al semplice residente o domiciliatario una posizione di interesse differenziata rispetto a quella posseduta dal "quisque de populo".

Estratto: «Per quanto concerne, innanzi tutto, la legittimazione e l’interesse ad agire dei ricorrenti, il Collegio rileva che, in materia edilizia, con specifico riferimento alla posizione dei terzi rispetto al rilascio di titoli ad aedificandum, la giurisprudenza ha tradizionalmente fatto ricorso, ai fini dell'individuazione delle posizioni legittimanti, al rapporto con l'erigendo immobile e all'ubicazione di questo.In quest’ottica è stato applicato il criterio della c.d. vicinitas così riconoscendosi la sussistenza della legittimazione per il fatto stesso che il terzo si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione (in tal senso Cons. Stato sez. IV n. 7491/09; Cons. Stato sez. IV n. 4756/09; Cons. Stato sez. VI n. 6674/07; Cons. Stato sez. IV n. 2849/07; TAR Toscana n. 536/10); in ragione di tale criterio, lo stabile collegamento è idoneo a radicare nel soggetto proprietario o possessore dell'immobile o al semplice residente o domiciliatario una posizione di interesse differenziata rispetto a quella posseduta dal "quisque de populo".Tale orientamento merita di essere condiviso e deve essere ritenuto applicabile anche nella fattispecie oggetto di causa in cui i ricorrenti impugnano gli atti di un procedimento edilizio repressivo emanati, a loro avviso, senza tenere conto dell’avvenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale.»

Sintesi: La legittimazione a impugnare una concessione edilizia deve essere riconosciuta al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione, o comunque a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, la quale non postula necessariamente l'adiacenza fra gli immobili, essendo sufficiente la semplice prossimità, senza che sia necessario dimostrare ulteriormente la sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale.

Sintesi: Ai fini dell'impugnazione di una concessione edilizia, la condizione della vicinitas, ossia dello stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata dall'intervento assentito, va valutata alla stregua di un giudizio che tenga conto della natura e delle dimensioni dell'opera realizzata, della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche ed anche delle conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla qualità della vita di coloro che per residenza, attività lavorativa e simili, sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova opera.

Sintesi: Il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla c.d. vicinitas, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione atteso che l'esistenza della suddetta posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche, che assuma violate, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione, che i lavori in concreto gli potrebbero arrecare.

Estratto: «La prima problematica che è doveroso affrontare concerne la esattezza della decisione del Tar che ha rilevato l’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di legitimatio ad causam.Sul punto è bene rilevare che il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “l'art. 31 comma 9 l. 17 agosto 1942 n. 1150...
[...omissis...]

Sintesi: Il concetto di vicinitas, cui ancorare la valutazione della differenziazione e qualificazione dell’interesse azionato, ha valore elastico, nel senso che si deve necessariamente estendere, in ragione proporzionale all’ampiezza e rilevanza delle aree coinvolte dall'intervento edilizio.

Estratto: «In via preliminare, il Collegio rileva la legittimazione dell’associazione “Fare verde onlus”.Mentre l’interesse diffuso è un interesse che riceve solo una generale (non soggettiva) protezione dall’ordinamento giuridico (attraverso norme di legge o di regolamento, o mediante l’attività amministrativa degli enti pubblici, specie quelli territoriali, che sono istituzionalmente rappresentativi degli interessi diffusi della comunità stanziale sul proprio territorio), e quindi non può essere azionato singolarmente (proprio perché è nella disponibilità dell’intero gruppo indifferenziato e non del singolo, che non può quindi arrogarsi il diritto di decidere per tutti); quello collettivo, invece, ha soprattutto rilievo sotto il profilo della legittimazione ad agire, da parte di enti che sono ritenuti, per legge o secondo la giurisprudenza, rappresentativi (ma non titolari) degli interessi di cui è diffusamente titolare un’indeterminata cerchia di soggetti, e quindi, in ultima analisi, sono legittimati a disporre degli interessi diffusi medesimi.Orbene, secondo quanto previsto dallo statuto (nonché dalla carta intestata dell’associazione medesima), contestato sul punto solo in maniera del tutto generica, “Fare verde è associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell’articolo 13 della legge n.349 del 1986”.Del resto, dalla semplice consultazione della gazzetta ufficiale (serie generale n.104 del 2003), come dedotto dalla ricorrente, risulta che “Con decreto ministeriale 26 febbraio 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio in data 6 marzo 2003, l'associazione denominata «Fare Verde», con sede in Roma, via Sommacampagna n. 29, e' individuata tra le associazioni di protezione ambientale”.Anche a voler ritenere che il riconoscimento di cui al citato articolo 13 della legge n.349 del 1986 conferisca solo il potere di disporre, mediante l’astratto potere di azione in sede giurisdizionale, dell’interesse diffuso ambientale (cioè, ai sensi dell’articolo 81 c.p.c., consista in un caso di sostituzione processuale espressamente previsto dalla legge, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 18 aprile 2002, n. 1601), e che, quindi, debba essere comunque verificato, in concreto, l’interesse ad agire (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 1 aprile 2009, n. 3481); nel caso in esame, secondo il Collegio, sussiste anche l’interesse ad agire, atteso che attraverso l’impugnazione dei provvedimenti in questione l’associazione mira, sostanzialmente, ad impedire quella che ritiene una eccessiva ed illegittima cementificazione del centro abitato, con conseguente pregiudizio di quei valori che sensibilmente incidono sulla qualità della vita di cittadini ed utenti (in questi termini, cfr. T.A.R. Marche Ancona, sentenza 29 agosto 2003, n. 980).Quanto alla mancanza di legittimazione in capo alle articolazioni territoriali, sollevata dal Comune resistente, che cita a tal fine giurisprudenza conforme, è sufficiente rilevare che, viceversa, nel caso in esame risulta in atti che il ricorso è stato proposto dal vice presidente dell’associazione nazionale, delegato dal presidente, come consentito, in via generale, dall’articolo 11 dello statuto (in combinazione con l’articolo 36 del codice civile).L’altro ricorrente, viceversa, agisce quale persona fisica, in proprio, ed è legittimato quale titolare di beni immobili adiacenti a quella zona della città che risentirebbe della modifica urbanistica in questione.Tanto più che, come noto, il concetto di vicinitas, cui ancorare la valutazione della differenziazione e qualificazione dell’interesse azionato, ha valore elastico, nel senso che si deve necessariamente estendere, in ragione proporzionale all’ampiezza e rilevanza delle aree coinvolte, che, nel caso di specie, incidono sulla qualità della vita dei residenti in gran parte del nucleo abitato (cfr. T.A.R. Lecce, sentenza 6 maggio 2008, n. 1290).»

Sintesi: Il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla c.d. vicinitas, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il ricorrente.

Estratto: «2.In relazione a quest’ultimo ricorso, il Collegio, deve procedere, prioritariamente, allo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e di interesse, sollevata dalla difesa dei controinteressati. Più in particolare, la difesa dei coniugi Laveder - De Toffol fonda l’eccezione sulla circostanza che i ricorrenti avrebbero prestato...
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Sintesi: La possibilità di ricorrere avverso il rilascio di una concessione edilizia da parte di ‘chiunque’, ai sensi dell'art. 31, comma 9, L. n. 1150/42, come modificato dall'art. 10 L. n. 765/1967, non configura un nuovo tipo di azione popolare, ma riconosce la posizione di interesse che consente l'impugnativa a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona, senza richiedere la prova di un danno specifico, essendo insito nella violazione edilizia il danno a tutti i membri di quella collettività.

Sintesi: Hanno titolo all'impugnazione della concessione edilizia i proprietari (persone fisiche o giuridiche) di immobili od abitazioni ubicate su un terreno confinante o fronteggiante o comunque in prossimità dell'area o di terreni limitrofi.

Estratto: «Al riguardo il Collegio ritiene nel caso di specie di prestare puntuale adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la possibilità di ricorrere avverso il rilascio di una concessione edilizia da parte di ‘chiunque’, ai sensi dell'art. 31, comma 9, l. n. 1150 del 42, come modificato dall'art. 10 l. n. 765 del 1967, non configura un nuovo tipo di azione popolare, ma riconosce la posizione di interesse che consente l'impugnativa a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona, senza richiedere la prova di un danno specifico, essendo insito nella violazione edilizia il danno a tutti i membri di quella collettività (in tal senso – ex plurimis -: Cons. Stato, Sez. V, sent. 4528 del 2008; id., Sez. V, sent. 7 maggio 2008, n. 2086).In particolare, il richiamato – e consolidato – orientamento giurisprudenziale ha chiarito che abbiano titolo all'impugnazione della concessione edilizia i proprietari (persone fisiche o giuridiche) di immobili od abitazioni ubicate su un terreno confinante o fronteggiante o comunque in prossimità dell'area (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 14 gennaio 1991, n. 44) o di terreni limitrofi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 3 giugno 1987, n. 362).Riconducendo i principi appena richiamati alle peculiarità del caso di specie, si osserva che non possa trovare accoglimento la richiamata eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione ad agire del primo ricorso (reiterata in sede di gravame nella forma dell’appello incidentale), atteso che risulta non contestato in atti che i ricorrenti in primo grado fossero proprietari di immobili legati all’area in cui era prevista la realizzazione del contestato intervento da un obiettivo nesso di ‘vicinitas’.»

Sintesi: I proprietari di immobili in zone confinanti o limitrofe con quelle interessate dalla nuova costruzione sono legittimati ad impugnare i titoli edilizi che possono pregiudicare la loro posizione sia per il maggior carico urbanistico, per il mancato rispetto degli standards, sia per la incisione delle condizioni ambientali dell’area e, più in generale, per le modifiche all’assetto urbanistico ed edilizio della zona ove sono ricompresi gli immobili di cui hanno la disponibilità.

Estratto: «3-2)Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario per difetto di interesse: è, infatti pacifico , in linea con indirizzi giurisprudenziali assolutamente consolidati, che i proprietari di immobili in zone confinanti o limitrofe con quelle interessate dalla nuova costruzione sono legittimati ad impugnare i titoli edilizi che possono pregiudicare la loro posizione sia per il maggior carico urbanistico, per il mancato rispetto degli standards, sia per la incisione delle condizioni ambientali dell’area e ,più in generale ,per le modifiche all’assetto urbanistico ed edilizio della zona ove sono ricompresi gli immobili di cui hanno la disponibilità.»

Sintesi: In materia di interesse all'impugnazione, laddove i ricorrenti, in quanto proprietari residenti negli appartamenti nello stesso stabile in cui si trova l’unità immobiliare oggetto del giudizio, vantano, in forza del principio della vicinitas, vale a dire dello stabile collegamento territoriale con l’immobile, un interesse diretto e concreto ad impugnare il titolo edilizio in sanatoria rilasciato alla controinteressata per un intervento realizzato nella suddetta unità immobiliare.

Estratto: «L’impugnativa è sorretta da motivi in diritto rilevanti: eccesso di potere sotto i profili del travisamento di fatto, dell’erroneità dei presupposti in fatto e in diritto e di carente attività istruttoria, nonché violazione dell’art. 32 e dell’art. 37, comma 1, L.R. Emilia – Romagna n. 23 del 2004.L’amministrazione comunale intimata, costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse dei ricorrenti e, in subordine, nel merito, chiede che il ricorso sia respinto, stante l’infondatezza dello stesso.Il Collegio deve innanzitutto rilevare l’infondatezza dell’eccezione sollevata dal Comune, poiché i ricorrenti, in quanto proprietari residenti negli appartamenti siti al primo e al secondo piano dello stesso stabile in cui, nel seminterrato, si trova l’unità immobiliare di cui è causa, vantano, in forza del principio della “vicinitas”, vale a dire dello stabile collegamento territoriale con l’immobile, un interesse diretto e concreto ad impugnare il titolo edilizio in sanatoria rilasciato alla controinteressata per un intervento realizzato nella suddetta unità immobiliare (v. “ex multis”: Cons. Stato, sez. IV, 22/12/2007 n. 6613; 12/9/2007 n. 4821; T.A.R. Liguria, sez. I, 23/2/2009 n. 261; T.A.R. Lombardia _MI- sez. II, 10/9/2008 n. 4039). Nel merito, il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento, essendo fondati i primi due mezzi d’impugnazione.»

Sintesi: Lo stabile collegamento territoriale fra il ricorrente e la zona interessata dall’attività edilizia assentita deve essere tale che possa configurarsi, in concreto, la lesione attuale di uno specifico interesse nella sfera dell’istante, quale diretta conseguenza della realizzazione dell’intervento contestato, il che postula che per l’effetto della realizzazione della costruzione la situazione dei luoghi, anche urbanistica, assuma caratteristiche tali da configurare un rilevante pregiudizio del preesistente assetto dei luoghi, che il ricorrente intende, invece, conservare.

Estratto: «La censura non ha pregio. Premesso che l’intervenuta successiva approvazione del PRG non incide sul potere di decidere della sua impugnazione, stante il principio “tempus regit actum”, va rilevato che la consolidata giurisprudenza in tema di impugnazione di concessioni edilizie ha interpretato la dizione di cui all’art. 31 della legge urbanistica...
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Sintesi: In presenza della legittimazione integrata dalla cosiddetta "vicinitas", non occorre procedere ad alcuna ulteriore indagine al fine di accertare se i lavori assentiti comportino un maggiore o minore pregiudizio per i soggetti che propongono l'impugnazione.

Estratto: «Infine, circa l’eccepito difetto di interesse, assuntamente provocato dalla non secondaria variante progettuale medio tempore introdotta mediante la D.I.A. presentata dalla controinteressata il 19.5.2008, che ha previsto l’abbassamento della fronte ovest dell’edificio di m. 6,80, il Collegio non condivide l’argomentazione secondo cui “per ovviare alla quale (situazione) in via bonaria sarebbe stato sufficiente anche la disponibilità ad un abbassamento dell’opera con eliminazione di un paio di fasce di pannelli”.In presenza, infatti, della legittimazione integrata dalla cosiddetta "vicinitas", nei termini sopra chiariti, non occorre procedere ad alcuna ulteriore indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dalla delibera consiliare e dalla concessione edilizia impugnati ocomportino, o meno, un maggiore o minore pregiudizio per i soggetti che propongono l'impugnazione. Invero, l'esistenza della posizione legittimante abilita di per sé i ricorrenti ad invocare la tutela in sede giurisdizionale per il rispetto delle norme urbanistiche, che assumano violate, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione che i lavori in concreto potrebbero arrecare (cfr. Cons. St., sez. V, 7 maggio 2008, n. 2086).»

Sintesi: La "vicinitas" che legittima all'impugnazione del titolo edilizio non può ritenersi adeguatamente documentata per mezzo della mera certificazione catastale.

Estratto: «4. Quanto precede, malgrado la natura assorbente, non esonera dal considerare che a fronte della eccepita carenza di interesse (ovvero di legittimazione) del Consoli ad impugnare la concessione edilizia, non può ritenersi documentata “la titolarità dell’immobile antistante l’area oggetto di controversia” per mezzo della mera certificazione catastale, trattandosi di documento inidoneo a fornire la prova della proprietà immobiliare.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.