L'interesse di proprietari confinanti e vicini a censurare il mutamento della disciplina urbanistica

Sintesi: Il radicamento nelle immediate vicinanze di un sito prescelto per una nuova edificazione, ossia una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione, rende il soggetto titolare di un interesse qualificato, concreto ed attuale, a conoscere la concessione edilizia al fine di verificarne la rispondenza alla normativa in tema di uso del territorio.

Estratto: «In via preliminare, il Comune di Erbusco ed i controinteressati eccepiscono la carenza di legittimazione al ricorso di tale Società, rilevando che il vicino o confinante non avrebbe alcuna legittimazione a sindacare il contenuto della sanzione irrogata per un abuso edilizio, tanto più che va esclusa la violazione di norme sul rispetto delle distanze sia sulla tutela della salubrità dei luoghi.L’eccezione va disattesa.Sotto un profilo d’ordine generale, va ricordato che, per pacifico orientamento della giurisprudenza (cfr. ex multis: Cons. St. Sez. IV, 19 ottobre 2007 n. 5466), il proprietario di un' area o di un fabbricato, nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell'organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all'esercizio dei medesimi poteri (da tale principio discende poi, il postulato, che qui non viene in rilievo, che tale soggetto può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull'istanza integra gli estremi del silenzio inadempimento, sindacabile in sede giurisdizionale).Siffatta conclusione costituisce un corollario del più generale principio che riconosce legittimazione ed interesse ad impugnare i provvedimenti edilizi ai soggetti residenti nella zona sulla base del criterio della cosiddetta vicinitas. Invero, per un verso, è stato posto in luce che il radicamento nelle immediate vicinanze di un sito prescelto per una nuova edificazione, ossia una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione, rende il soggetto titolare di un interesse qualificato, concreto ed attuale, a conoscere la concessione edilizia al fine di verificarne la rispondenza alla normativa in tema di uso del territorio (cfr., da ultimo, Cons.St., Sez. IV, 5.1.2011, n. 18). Sotto altro profilo, il possesso del titolo di legittimazione - della c.d. vicinitas - alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione atteso che l'esistenza della suddetta posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche, che assuma violate, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione, che i lavori in concreto gli potrebbero arrecare" (cfr. Cons. St., Sez. IV, 12 maggio 2009 n. 2908).Sotto altro profilo (più propriamente procedimentale, ma con risvolti anche sulla legittimazione processuale), la Sezione (cfr. la sentenza 5.11.2011 n. 662) ha recentemente avuto modo di ribadire un principio che va a rafforzare lo spessore della posizione giuridica differenziata del soggetto confinante, affermando che un soggetto che ha dimostrato più volte il suo interesse alla vicenda edilizia, presentando ricorsi al Tribunale amministrativo, ha diritto di ottenere la comunicazione di avvio del procedimento da parte del Comune, là dove venga presentata domanda di regolarizzazione a posteriori della costruzione realizzata in prossimità del confine di proprietà (cfr., nel medesimo senso, TAR Brescia, Sez. 1, 2.11.2010 n. 4524 e 24.12.1996 n. 1408).Muovendo da tali presupposti, deve quindi pervenirsi alla conclusione che al proprietario confinante deve riconoscersi sia la legittimazione sia l’ interesse a censurare le determinazioni sanzionatorie adottate dall'Amministrazione nei confronti del suo vicino. In tal senso, del resto, si è già espressamente pronunciato il Supremo Consesso Amministrativo (cfr. Cons. St. Sez. IV 31.7.2008 n. 3849).»

Sintesi: La qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso contro il provvedimento con cui la P.A. dichiara che non sussiste alcun interesse pubblico alla repressione dell'abuso edilizio, non occorrendo altresì la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di diritto privato o di diritto pubblico.

Estratto: «1.Preliminarmente in rito va esclusa la fondatezza delle preliminari eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse, e di irricevibilità del ricorso, sollevate dal cointrointeressato Angelo Ruotolo nonché dall’amministrazione intimataNel caso in esame si discute della legittimità dell’atto prot. n. 153284 dell’11.11.2008 con cui il Comune di S.Maria a Vico, dava riscontro alla istanza diffida inoltrata dalla ricorrente De Lucia Immacolata con atto prot. 13256 del 30.09.2008 , ai sensi della comma 3 dell’art. 26 del d.p.r. n. 380/2001, per la conclusione del procedimento relativo alla verifica delle violazioni edilizie commesse dal controinteressato Ruotolo Angelo, accertate dal Comune in sede di sopralluogo e contestate con ordinanza di sospensione lavori del responsabile U.t.c. n.105/1994.Sin dalla proposizione della predetta diffida, la ricorrente ha dichiarato di agire quale proprietaria di un immobile sito in S.Maria a Vico in loc. Rosciano n.88, confinante con quello oggetto di accertamento e di pertinenza del controinteressato Ruotolo Angelo. Sotto tale profilo non può porsi in dubbio che la ricorrente, quale proprietaria confinante, rivesta una posizione di interesse giuridico qualificato all’esercizio da parte dell’amministrazione comunale del potere di repressione di un abuso edilizio realizzato su area limitrofa. Sul punto, peraltro, il Consiglio di Stato ha statuito che la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo altresì la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di diritto privato o di diritto pubblico (Consiglio Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2849; sez.V, 7 aprile 2006 n. 1900 ). La eccezione di carenza di interesse sollevata dal controinteressato deve essere quindi respinta poiché infondata.1.2 Del pari destituita di fondamento è la eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, sollevata dal controinteressato sul presupposto che con il presente ricorso la De Lucia solleciterebbe l’esercizio del potere di autotutela da parte del Comune su una concessione edilizia rilasciata nel lontano 1994 e mai impugnata nei termini.Con il ricorso in esame, a ben vedere , la De Lucia non mira ad ottenere un riesame da parte del Comune intimato della legittimità della concessione edilizia n.65/1994 a suo tempo rilasciata al controinteressato Ruotolo Angelo per la costruzione di un manufatto in zona agricola. L’impugnativa in esame si ricollega ad una diffida inoltrata al Comune intimato dalla De Lucia, con atto prot. 13256 del 30.09.1998, ove la ricorrente non metteva in discussione la legittimità del titolo edilizio, ma richiedeva l’intervento del Comune per sanzionare delle opere eseguite “in difformità” dalla predetta concessione edilizia. L’interesse azionato dalla De Lucia è quindi rivolto esclusivamente avverso l’abuso edilizio addebitato al Ruotolo, onde sollecitare l’esercizio dell’intervento repressivo da parte del Comune intimato. Non può quindi sostenersi nella specie che si verta in presenza di situazioni edilizie già consolidate per effetto del decorso del tempo e sostenute da provvedimenti inoppugnati, dal momento che con il presente giudizio la ricorrente non ha di mira l’autoannullamento della concessione edilizia, ma intende sollecitare una pronuncia espressa da parte del Comune sull’abuso edilizio oggetto di contestazione. 1.3 Analogamente da respingere è l’eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dal Comune sul presupposto che l’atto oggetto di impugnazione sarebbe meramente confermativo di altro precedente provvedimento adottato con nota n. 12285 del 22.11.1995 a firma del Commissario Prefettizio, e richiamato esplicitamente nel provvedimento impugnato, con cui il Comune aveva già comunicato che le difformità rilevate rispetto alla concessione edilizia rilasciata al Ruotolo erano da considerarsi di modesta entità e non tali da incidere sul tessuto urbanistico ed edilizio, sicché era stata esclusa la ricorrenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela in assenza di un interesse pubblico che lo giustifichi.La eccezione di irricevibilità in questione è restata priva di conforto probatorio, dal momento che il Comune non ha fornito in atti prova della effettiva preventiva piena conoscenza da parte della De Lucia della nota prot. n. 12285 del 22.11.1995 con cui si era ritenuta la insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere sanzionatorio. Dagli atti allegati al fascicolo dell’amministrazione resistente si ricava che la nota in questione, adottata in riscontro ad una diffida prot. 7859 del 5.07.1995, risulta intestata non alla ricorrente personalmente De Lucia Immacolata, ma al sig. Martone Antonio coniuge della ricorrente, alla via Rosciano n. 140 che è un indirizzo diverso da quello indicato dalla De Lucia nella diffida del 30.09.2008 che corrisponde sempre alla via Rosciano ma ad un diverso numero civico e precisamente il numero 88. Sulla nota in questione è apposto un timbro con dicitura “raccomandata” ma agli atti non è allegato alcunché per comprovare che la detta nota sia stata effettivamente inoltrata e pervenuta al destinatario, dal momento che manca sia la ricevuta postale attestante la spedizione, sia l’eventuale cartolina di ricevimento utile ad attestarne la effettiva ricezione. Non può quindi desumersi che di quella nota la De Lucia abbia avuto tempestiva e preventiva piena conoscenza, innanzitutto poiché risulta indirizzata al coniuge ma ad un indirizzo diverso da quello indicato dalla stessa De Lucia come sua residenza, ed inoltre poiché non vi è traccia degli atti postali che documentino l’inoltro e la ricezione della nota in questione. Non può quindi convenirsi con quanto attestato nella nota prot. n. 94 del 28.09.1997 dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale secondo cui il provvedimento del 22.11.1995 sarebbe stato ritualmente notificato al Martone, coniuge della ricorrente, ed originario denunciante. La eccezione di irricevibilità in questione non può dirsi comprovata nemmeno con riguardo alla nota prot. 3329 del 7.03.2008, intestata questa volta all’indirizzo della De Lucia alla via Rosciano n. 88, ove in riscontro ad altra diffida del 15.11.2007 con cui la ricorrente richiedeva la emissione di un provvedimento definitivo in ordine alla concessione edilizia n. 65/1994, il Comune si limitava a dichiarare la decorrenza dei termini di validità di quarantacinque giorni della ordinanza di sospensione dei lavori n. 105/1994 del 15.11.1994. Detta nota, che risulta riscontrata a mano dal figlio della ricorrente Martone Pasquale (stante il mancato recapito della raccomandata per indirizzo insufficiente), non contiene alcuna esplicita menzione del precedente atto 22.11.1995 di conclusione del procedimento sanzionatorio, per cui nemmeno ad essa può farsi risalire la conoscenza da parte della De Lucia della intervenuta conclusione del procedimento sanzionatorio da parte del Comune. Pertanto, l’eccezione di irricevibilità del ricorso è restata del tutto sfornita di prova. E’ noto che: “ Ai fini della verifica della fondatezza dell'eccezione di tardività, la parte che la eccepisce deve fornire rigorosi riscontri in ordine alla conoscenza dell'atto gravato in tempi antecedenti al termine decadenziale di impugnazione e, in particolare, dare prova della tardività dell'impugnazione sub specie di una piena conoscenza dell'atto gravato secondo il dato normativo di cui all'art. 21, l. 6 dicembre 1971 n. 1034.”(C.d.S. sez.IV, 2.02.2011, n.747).»

Sintesi: La disciplina urbanistica di aree estranee a quelle di proprietà del ricorrente può essere impugnata solo qualora essa incida direttamente sul godimento o sul valore di mercato delle aree stesse – ad esempio, quando comporti un incremento del carico edilizio e, conseguentemente, del traffico viario – o, comunque, su interessi propri e specifici dell'istante.

Estratto: «5. L’ultima censura, con la quale è avversato il punto 5 della deliberazione, in quanto consentirebbe surrettiziamente di trasformare alcune aree agricole in zone di edilizia residenziale sociale (ERS), è inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell’art.100 del c.p.c., atteso che la disciplina contestata non incide sulla destinazione del complesso immobiliare della S. s.r.l.. Infatti, la società ricorrente ha giustificato la sua legittimazione al gravame limitandosi a qualificarsi proprietaria (in forza dell’allegato decreto del Tribunale di Nola di trasferimento nel fallimento n.89/94) di un opificio industriale sito in area destinata dal P.R.G. vigente a zona omogenea “D1-Industriale esistente” e ricadente nella zona omogenea “G5-Centro città” del P.U.C. in itinere, circostanza che non è sufficiente al fine di radicare la legittimazione al ricorso in mancanza di una concreta ed attuale lesione della sua sfera giuridica.Sul punto va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non intende discostarsi, che consente l'impugnazione della disciplina urbanistica di aree estranee a quelle di proprietà del ricorrente solo qualora essa incida direttamente sul godimento o sul valore di mercato delle aree stesse – ad esempio, quando comporti un incremento del carico edilizio e, conseguentemente, del traffico viario – o, comunque, su interessi propri e specifici dell'istante (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 29 dicembre 2010 n.9537; 6 novembre 2007 n.6619; 19 ottobre 2006 n.6221; 10 giugno 2004 n.3755; 5 settembre 2003 n.4980; T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, 22 novembre 2010 n.7310 e 29 aprile 2009 n.3596; T.A.R. Liguria, Genova, Sezione I, 30 aprile 2010 n.2041).»

Sintesi: La qualità di soggetti residenti in immobili limitrofi è di per sé idonea a radicare la legittimazione e l’interesse all’impugnazione, in capo agli stessi, delle concessioni edilizie relative all’immobile confinante, senza bisogno di procedere ad ulteriori indagini.

Estratto: «In limine litis, occorre scrutinare le eccezioni sollevate in rito dalla società controinteressata, secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti (i quali non avrebbero specificato il pregiudizio discendente dall’esecuzione dell’atto impugnato) ed irricevibile per tardività del medesimo rispetto al rilascio del titolo ed al termine ivi previsto per il completamento delle opere (36 mesi dal rilascio).Le eccezioni sono infondate.Quanto alla legittimazione attiva degli esponenti, occorre prendere atto che, in forza del rapporto di vicinitas con il fabbricato in corso di realizzazione, sussiste una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta dalla costruzione che, qualora illegittimamente assentita, è idonea ad arrecare un pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima che legittima la proposizione del ricorso. Quindi, la qualità di soggetti residenti in immobili limitrofi è di per sé idonea a radicare la legittimazione e l’interesse all’impugnazione, in capo agli stessi, delle concessioni edilizie relative all’immobile confinante, senza bisogno di procedere ad ulteriori indagini, come pacificamente riconosciuto in giurisprudenza (Consiglio Stato, Sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2849; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 17 marzo 2010 n. 1488).Neppure coglie nel segno l’eccezione di irricevibilità per tardività del gravame in quanto, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la decorrenza del termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso atti abilitativi dell'edificazione si ha, per i soggetti diversi da quelli cui l'atto è rilasciato (ovvero che in esso sono comunque indicati), dalla data in cui si renda palese ed oggettivamente apprezzabile la lesione del bene della vita protetto, la qual cosa si verifica quando sia percepibile dal controinteressato la concreta entità del manufatto, la sua incidenza effettiva sulla propria posizione giuridica e l'eventuale non conformità alla disciplina urbanistica di settore. Sicché, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine decorre dal completamento dei lavori (Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 gennaio 2011 n. 18; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 7 giugno 2010 , n. 12677), a meno che non venga provata una conoscenza anticipata o si deducano censure di assoluta inedificabilità dell'area, nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell'iniziativa in corso (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 18 settembre 2008 n. 10354).Ne discende l’infondatezza dell’eccezione in quanto, nel caso in esame, dall’istruttoria svolta in corso di causa è emerso che i lavori non sono ancora completati in quanto, in seguito al sequestro preventivo del bene ex art. 321 cod. proc. pen. effettuato il 18 maggio 2005, nello stesso anno il Comune ha emesso ordinanze di sospensione e di demolizione per difformità delle opere rispetto al progetto assentito. Inoltre, la società controinteressata non ha allegato ulteriori elementi probatori rivelatori della conoscenza anticipata dell’abuso edilizio da parte dei ricorrenti.»

Sintesi: La qualità di confinante configura una posizione qualificata e differenziata al corretto assetto del territorio, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione che in concreto sia riconducibile alle opere compiute.

Estratto: «2. Deduce in primo luogo l’appellante l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione del ricorrente il quale, nella prima fase del giudizio, non ha dimostrato un interesse differenziato all’impugnazione.Al riguardo, sarebbe irrilevante la produzione del contratto di compravendita del terreno confinante con quello interessato dalla costruzione abusiva, in quanto esibito solo in appello in violazione del divieto di nuove produzioni in sede di gravame di cui all’art. 345 c.p.c..L’appellato, dal suo canto, in applicazione del medesimo principio sostiene che l’eccezione dedotta non può essere formulata per la prima volta in appello,.Entrambe le tesi non sono condivisibili.L’eccezione impropria di cui si tratta può essere proposta per la prima volta in appello se la questione, come nella presente controversia, non è stata espressamente delibata dal giudice di prime cure, nel qual caso la statuizione deve essere oggetto di gravame.Con la deduzione proposta l’appellante ha infatti sottoposto al giudice un tema che quest’ultimo ha l’onere di esaminare d’ufficio, in quanto attinente all’esistenza dei necessari presupposti processuali (C. di S., IV, 15 settembre 2010, n. 6862; VI, 29 settembre 2009, n. 5870).Peraltro, il Collegio condivide l’orientamento secondo il quale il ricorrente deve dimostrare la propria legittimazione ad impugnare solo qualora questa sia contestata in giudizio (implicitamente C. di S., IV, 7 novembre 2002, n. 6096).Di conseguenza, ove la contestazione venga sollevata per la prima volta in appello, al ricorrente in primo grado deve essere consentita una compiuta difesa mediante la produzione dei documenti che non è stato necessario esibire di fronte al primo giudice (C. di S., V, 15 novembre 1999, n. 1899).L’appellato ha quindi dimostrato, con i documenti prodotti in questo grado del giudizio, di essere proprietario di un fondo confinante con quello interessato dalla costruzione abusiva e perciò questo motivo di gravame deve essere respinto.Trova conseguentemente applicazione l’orientamento pacifico (da ultimo, C. di S., VI, 20 ottobre 2010, n. 7591), secondo il quale il collegamento appena descritto configura una posizione qualificata e differenziata al corretto assetto del territorio, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione che in concreto sia riconducibile alle opere compiute, secondo del resto i principi espressi in via generale con riguardo all’art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall’art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765.Il motivo di gravame deve, in conclusione, essere respinto.»

Sintesi: I proprietari confinanti o comunque i vicini hanno sempre interesse a censurare il mutamento della disciplina urbanistica impresso all’area contermine o comunque vicina, senza che assuma rilievo l’entità o il contenuto del mutamento di disciplina in questione.

Estratto: «Il motivo, finalizzato a censurare la disciplina urbanistica dell’area sulla quale dovrà realizzarsi l’intervento stabilita dal PUC, ancorché ammissibile appare tardivo. E’ ammissibile in quanto i proprietari confinanti o comunque i vicini hanno sempre interesse a censurare il mutamento della disciplina urbanistica impresso all’area contermine o comunque vicina. E ciò senza che assuma rilievo l’entità o il contenuto del mutamento di disciplina in questione. In altre parole si vuole dire che l’interesse ad impugnare sorge per effetto del mutamento di disciplina quale che esso sia e non già, come prospetta la difesa della controinteressata, solo nel caso in cui tale mutamento sia particolarmente eclatante. La giustificazione di questa opzione interpretativa sta nell’impossibilità di stabilire con sufficiente grado di attendibilità quando un mutamento nella disciplina urbanistica sia rilevante ai fini dell’interesse a ricorrere del proprietario confinante. Pertanto, il rispetto delle esigenze di tutela del confinante, impone che si accerti il verificarsi di un mutamento di disciplina urbanistica senza ulteriori approfondimenti sul punto. Nel caso di specie il previgente PRG prevedeva che l’area in questione fosse destinata a servizi pubblici mentre il nuovo PUC ha assegnato alla stessa il regime degli ambiti BBU sottoposti ad un disciplina speciale che consente la ricostruzione ad uso abitativo del 100% della superficie agibile di tutti gli edifici compatibili o incompatibili. Il mutamento di disciplina è evidente e, pertanto, i vicini hanno interesse a censurare le scelte del puc. Il motivo è, tuttavia, irricevibile in quanto l’interesse a censurare le scelte pianificatorie che si risolvono nel mutamento della disciplina urbanistica di un area nascono già nel momento in cui tali scelte sono effettuate e quindi, al più tardi, nel momento in cui lo strumento urbanistico acquista efficacia.»

Sintesi: La legittimazione ad impugnare la concessione edilizia sussiste in capo al proprietario limitrofo a prescindere dalla circostanza che abbia a ricevere uno specifico danno in tema di sottrazione di visuale, luce o aria.

Estratto: «La prima problematica che è doveroso affrontare concerne la esattezza della decisione del Tar che ha rilevato l’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di legitimatio ad causam.Sul punto è bene rilevare che il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “l'art. 31 comma 9 l. 17 agosto 1942 n. 1150...
[...omissis...]

Sintesi: L'atto di assenso rilasciato dai vicini alla realizzazione dell'intervento edilizio non esclude che essi possano impugnare il titolo edilizio rilasciato in violazione delle norme sulle distanze legali.

Estratto: «2.In relazione a quest’ultimo ricorso, il Collegio, deve procedere, prioritariamente, allo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e di interesse, sollevata dalla difesa dei controinteressati. Più in particolare, la difesa dei coniugi Laveder - De Toffol fonda l’eccezione sulla circostanza che i ricorrenti avrebbero prestato per iscritto il consenso alla realizzazione dell’opera assentita con il permesso di costruire gravato nonché, con specifico riferimento al difetto di legittimazione, sulla circostanza che gli stessi non potrebbero essere considerati confinanti nel senso proprio del termine, in quanto non sono proprietari del terreno che confina con la terrazza oggetto del titolo edilizio né possono accedervi.L’eccezione è infondata e deve essere disattesa.L’atto di assenso al quale fa riferimento la difesa dei controinteressati non consente in alcun modo di escludere l’interesse ad agire dei ricorrenti; per un verso si osserva che l’atto (v. all. 6 delle produzioni documentali della difesa dei coniugi Laveder - De Toffol nel giudizio introdotto con il secondo dei ricorsi riuniti) si riferisce, genericamente, alla realizzazione “di una terrazza scoperta al confine con altra proprietà”, sicché non possono ritenersi inclusi i più articolati e consistenti interventi eseguiti, per altro verso l’atto è contestato dalla difesa dei ricorrenti – la quale ha, peraltro, fatto riserva di agire anche in sede civile per l’accertamento dell’invalidità dello stesso – in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso, della violazione dei doveri di correttezza e buona fede e dell’oggetto limitato dell’atto di assenso.Oltre a ciò deve essere anche sottolineato che se un valido atto di assenso può costituire, a certe condizioni, una deroga alle norme civilistiche sulle distanze non può certamente esimere dal necessario rispetto della normativa urbanistica ed edilizia.Le censure fatte valere dai ricorrenti, peraltro, non si riferiscono solo alla violazione della normativa sulle distanze legali ma involgono una serie di profili di illegittimità in relazione ai quali può certamente ritenersi sussistente l’interesse ad agire dei ricorrenti.Ciò può essere apprezzato anche esaminando il profilo della legittimazione attiva, condizione che risulta sussistente considerando che l’immobile dei controinteressati confina con quello dei ricorrenti, costituendo parte di un unico articolato complesso abitativo diviso in varie unità.La legittimazione attiva emerge per tabulas dalla documentazione versata in atti (all. 17 e 29 delle produzioni documentali di parte ricorrente nonché reperti fotografici e progetti uniti al permesso di costruire), evidenziandosi una situazione vieppiù significativa rispetto allo stabile collegamento ed alla “vicinitas”, che pure vengono dalla costante giurisprudenza ritenuti criteri sufficienti a fondare la legittimazione alla proposizione del ricorso.Per indirizzo giurisprudenziale consolidato, infatti, il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla c.d. vicinitas, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione atteso che l'esistenza della suddetta posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche, che assuma violate, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione, che i lavori in concreto gli potrebbero arrecare (cfr. ex multis, Cons. St., sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2908).Alla luce di quanto esposto, dunque, risultano dimostrati l’interesse ad agire e la legittimazione dei coniugi Vaccari- Totola, con conseguente ammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio.»

Sintesi: La qualifica di proprietario di un bene immobile confinante con quello destinatario della costruzione è, di per sé, idonea a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso al fine di salvaguardare i valori tutelati dalla destinazione urbanistica di piano, non occorrendo a tal fine la verifica della concreta lesione di un altro interesse giuridicamente rilevante.

Estratto: «2.- Preliminarmente il Collegio deve darsi carico dell’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum della sig.ra Giuliana Rodia sollevata dai ricorrenti, in ragione della carenza d’interesse.L’eccezione è infondata alla stregua delle considerazioni che seguono.2.a.- Sul punto è sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale per il quale il terzo ha titolo ad adire il giudice amministrativo quando esiste una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta da una costruzione che, se illegittimamente assentita, sia idonea ad arrecare pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima. Si è quindi precisato che la qualifica di proprietario di un bene immobile confinante con quello destinatario della costruzione è, di per sé, idonea a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso al fine di salvaguardare i valori tutelati dalla destinazione urbanistica di piano, non occorrendo a tal fine la verifica della concreta lesione di un altro interesse giuridicamente rilevante (v., da ultimo, per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2008 n. 3849; 12 settembre 2007 n. 4821; Tar Sardegna 24 febbraio 2009 n. 208; Tar Liguria Sez. I 23 febbraio 2009 n. 261).Poiché l’interventrice sig.ra Giuliana Rodia è proprietaria dell’appartamento sito in Cava de’ Tirreni alla via M. della Corte n. 3, facente parte della maggiore consistenza immobiliare in cui trovasi anche l’unità degli attuali ricorrenti, interessata dall’istanza di accertamento di conformità, non può dubitarsi dell’interesse della stessa ad intervenire ad opponendum nel ricorso oggetto di scrutinio.»

Sintesi: Il terzo ha titolo ad adire il giudice amministrativo quando esista una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta da una costruzione, che, se illegittimamente assentita, sia idonea ad arrecare pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima, onde la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a radicare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo altresì la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse giuridicamente rilevante.

Estratto: «L’eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad agire e di interesse al ricorso, sollevata in primo grado dai resistenti ed accolta dal T.A.R., si rivela infondata.Appare sufficiente, in proposito, richiamare quel costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui il terzo ha titolo ad adire il giudice amministrativo quando esista una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta da una costruzione, che, se illegittimamente assentita, sia idonea ad arrecare pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima, onde la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a radicare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo altresì la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse giuridicamente rilevante (v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2849 e Sez. V, 7 maggio 2008, n. 2086).»

Sintesi: In tema di impugnazione di concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un nuovo edificio, la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo anche la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica.

Estratto: «Assumono, in particolare, le eccipienti che gli odierni ricorrenti non subirebbero alcun pregiudizio dagli atti dei quali chiedono l’annullamento e che, al contrario, trarrebbero un significativo vantaggio dalla realizzazione, nelle aree cedute dai controinteressati all’amministrazione, di servizi e di nuove opere di urbanizzazione...
[...omissis...]

Sintesi: L’azione impugnatoria deve essere riconosciuta a tutti coloro che abbiano uno stabile collegamento, sia di natura reale che obbligatoria, con l’area oggetto dell’intervento edilizio assentito con la concessione edilizia o altro titolo autorizzatorio, vale a dire a tutti coloro che facciano parte di un determinato insediamento abitativo.

Sintesi: Ai fini della legittimazione ad impugnare il titolo edilizio del proprietario confinante non assume rilievo la legittimità del titolo edilizio in forza del quale ha edificato il ricorrente.

Estratto: «Con riferimento alle controversie relative alla realizzazione di interventi edilizi, la legittimazione ad impugnare ha trovato una specifica disciplina nell’art. 31, nono comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo sostituito dall’art. 10 della legge 6.8.1967 n. 765, che attribuiva a "chiunque" il potere di "ricorrere...
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Sintesi: Il proprietario dell’immobile confinante con quello ove è stato realizzato un abuso edilizio, potendo avere un interesse alla rimozione dell’opera abusiva e, quindi, alla definizione della domanda di condono, in pendenza della quale è impedita la demolizione dell'opera abusiva, è legittimato ad agire nel relativo giudizio avente ad oggetto la definizione della domanda di condono.

Estratto: «In via preliminare occorre scrutinare l’eccezione di difetto di interesse in capo alla ricorrente, sollevata dalla difesa comunale. L’eccezione deve essere respinta, in quanto, a prescindere dall’eventuale comproprietà del mappale n. 1452, tra i ricorrenti e la controinteressata, è comunque sufficiente, ai fini della configurazione di un interesse giuridicamente rilevante ad agire, lo status di confinante, essendo i ricorrenti proprietari dell’immobile sito in Via Vecchia Regina n. 36, adiacente a quello per cui è causa (V. T.A.R. Liguria Sez. I, 16.05.2007 n. 785, per la quale “il proprietario dell’immobile confinante con quello ove è stato realizzato un abuso edilizio, potendo avere un interesse alla rimozione dell’opera abusiva e, quindi, alla definizione della domanda di condono, in pendenza della quale è impedita la demolizione dell'opera abusiva, è legittimato ad agire in giudizio”).»

Sintesi: L’impugnazione dei titoli edilizi può essere proposta da coloro che abitano, lavorano od operano economicamente in una zona omogenea a quella in cui è previsto l’insediamento contestato, comprovando così la legittimazione alla proposizione del gravame.

Estratto: «Gli interessati comprovano di abitare in via san Giacomo 50, sì che in base a tali elementi sussistono la legittimazione e l’interesse a proporre la presente domanda, posto che i fondi in questione fanno parte della medesima zona presa in esame dagli strumenti urbanistico e paesaggistico vigenti.
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Sintesi: La qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante, ove sussistente ed accertata, è sufficiente a creare la legittimazione e l'interesse dello stesso al ricorso avverso il provvedimento di rilascio di una concessione edilizia, non occorrendo anche la verifica della concreta lesione di un suo qualsiasi altro interesse specifico.

Estratto: «Il collegio preliminarmente prende in esame l’eccezione di carenza di interesse in capo alla ricorrente, formulata dal controinteressato, e ne rileva l’infondatezza, atteso che, per giurisprudenza assolutamente costante, l'interesse a ricorrere avverso il provvedimento di rilascio di concessione edilizia è sussistente in presenza di una situazione di stabile collegamento con la zona ove sorge la costruzione che, se illegittimamente assentita, è idonea ad arrecare un pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima; pertanto, la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante, che nello specifico sussiste, per come pacifico tra le parti (si veda anche il verbale di sopralluogo del 13.11.2006 prodotto dalla ricorrente in allegato al ricorso) ed accertato dal verificatore, è sufficiente a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo altresì la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse specifico.Il ricorso risulta altresì tempestivo, alla luce del pacifico principio, di recente riaffermato dalla Sezione, secondo il quale “in tema di termine per l'impugnazione della concessione edilizia rilasciata a terzi, l'effettiva conoscenza dell'atto si concretizza, in via presuntiva, quando la costruzione realizzata riveli in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e la non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica dell'area; a meno che non si deduca l'assoluta inedificabilità dell'area (o analoghe censure), nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell'iniziativa in corso (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 08 febbraio 2008 , n. 225)”.Nel caso specifico il controinteressato non ha comprovato la data di inizio lavori, di guisa che la notifica del ricorso, avvenuta il 14.12.2006, deve ritenersi tempestiva, non potendosi tener conto, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso, della data (6.10.2006) di rilascio della C.E. impugnata, della quale non viene comprovata la piena conoscenza, in capo alla ricorrente, in data anteriore a quella dalla stessa dichiarata nell’epigrafe del ricorso introduttivo (17.10.2006).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.