Condizioni di legittimità dell'impugnazione di titoli edilizi e/o le presupposte norme urbanistiche

Sintesi: La legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia richiede una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dall'attività pianificatoria o costruttiva, tale da distinguere e differenziare la posizione del soggetto ricorrente rispetto a quella della collettività indistinta.

Estratto: «Come chiarito nelle premesse, il Tribunale – oltre a respingere nel merito le censure proposte dai ricorrenti – le ha contestualmente giudicate inammissibili per difetto di interesse.In tal senso il Tribunale ha rilevato in primo luogo che l’obiettivo realmente perseguito dai coniugi Musumeci...
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Sintesi: La possibilità riconosciuta a "chiunque" di ricorrere avverso le concessioni edilizie, anche in sanatoria, ex art. 31, co. 9, legge 1150/1942,non configura un nuovo tipo di azione popolare, ma va intesa nel senso di consentire l'impugnativa solo a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona (residenza, possesso o detenzione di immobili, od altro titolo di collegamento con l'ambito territoriale interessato).

Estratto: «2. - Quanto, anzitutto, alle eccezioni in rito disattese dal Giudice di primo grado e riproposte con l’atto di appello, esse si appalesano tutte infondate.Ed invero:1) ad avviso di un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale la legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia richiede...
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Sintesi: La legittimazione ad impugnare i titoli edilizi e/o le presupposte norme urbanistiche spetta non solo a coloro che lamentano una lesione immediata e diretta del diritto di proprietà e/o delle condizioni di fruibilità degli immobili ma anche a chi si dolga di una lesione solo indotta, afferente all’incremento del carico urbanistico complessivo gravante su una certa zona del territorio comunale e alle conseguenti ricadute negative su interessi giuridicamente rilevanti, quali ad esempio la salute, il benessere fisico.

Estratto: «Il Collegio, pertanto, deve farsi carico preliminarmente di esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti intimate.Valemar eccepisce l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto la concessione edilizia impugnata costituisce provvedimento meramente consequenziale alla variante urbanistica approvata nel 1998 e censurata dai signori Paracciani con ricorso iscritto al n. 216/1999 R.G. (il quale, a sua volta, sarebbe inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato).Peraltro, come si vedrà in prosieguo, la concessione edilizia viene impugnata, tra gli altri, per un vizio suo proprio, il che in ogni caso esclude l’inammissibilità del ricorso introduttivo.Per quanto riguarda invece i motivi aggiunti (di cui viene dedotta la tardività in quanto i ricorrenti erano a conoscenza dei provvedimenti impugnati in quella sede ben prima dei sessanta giorni antecedenti la notifica dei motivi aggiunti, il che sarebbe dimostrato dal fatto che gli stessi ricorrenti citano i predetti atti abilitativi nelle memorie difensive depositate nel coevo giudizio civile pendente inter partes), a parte il fatto che non è stato provato che la conoscenza dei provvedimenti in questione si sia formata direttamente in capo ai ricorrenti e non già solo in capo al difensore costituito nel giudizio civile, anche qui l’eventuale tardività non rileva, atteso che il Tribunale può comunque esaminare i motivi dedotti con il ricorso introduttivo.Quanto poi all’asserita non lesività autonoma della c.e. del 1999 e delle successive varianti (in quanto tali titoli non hanno ad oggetto alcuna variante della sagoma esterna dell’edificio Valemar e dunque non producono alla proprietà Paracciani una lesione ulteriore rispetto a quella prodotta dall’originaria licenza edilizia del 1975), il Collegio osserva che il rilascio di un titolo edilizio, così come anche l’approvazione di una norma urbanistica, può produrre ai proprietari finitimi e/o comunque coinvolti nella vicenda pregiudizi di vario genere: si va dalla lesione immediata e diretta del diritto di proprietà e/o delle condizioni di fruibilità degli immobili (e ciò per effetto della previsione di distacchi fra edifici inferiori a quanto prescritto dalla normativa vigente o di altezze superiori al consentito) agli effetti che si potrebbero definire “indotti” (e in questo senso rileva ad esempio la omessa previsione di adeguati standard a parcheggi o a verde), che afferiscono all’incremento del carico urbanistico complessivo gravante su una certa zona del territorio comunale e alle conseguenti ricadute negative su interessi giuridicamente rilevanti, quali ad esempio la salute, il benessere fisico, etc. Anche in questo secondo caso è riconosciuta generalmente la legittimazione dei proprietari coinvolti ad impugnare i titoli edilizi e/o le presupposte norme urbanistiche (in terminis, vedasi la sentenza del TAR n. 592/2009). Nella specie, come si vedrà meglio nel prosieguo, alcune delle censure formulate in ricorso (ed in particolare quelle che il Tribunale ritiene fondate) attengono proprio alla mancata osservanza di prescrizioni non vigenti all’epoca del rilascio della licenza edilizia del 1975, ma vigenti al momento del rilascio della c.e. del 1999 (e la cui violazione è idonea ad arrecare ai ricorrenti pregiudizi “indotti” ed ulteriori a quelli derivanti loro dalla più volte citata licenza edilizia del 1975).Delle eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa del Comune si darà invece conto nel successivo punto 2.; va comunque sin d’ora precisato che tali eccezioni sono da condividere nella misura in cui si censura la tardività delle censure afferenti la licenza edilizia originaria del 1975 e la variante urbanistica del 1998, il che, però, non incide sull’ammissibilità del presente ricorso.»

Sintesi: L'art. 31, co. 9, legge 1150/1942 non ha introdotto un'azione popolare che consentirebbe a qualsiasi cittadino di impugnare il provvedimento che prevede la realizzazione di un'opera per far valere comunque l'osservanza delle prescrizioni che regolano l'edificazione, ma ha riconosciuto una posizione qualificata e differenziata solo in favore dei proprietari di immobili siti nella zona in cui la costruzione è permessa e a coloro che si trovano in una situazione di "stabile collegamento" con la stessa.

Sintesi: La legittimazione ad impugnare il titolo edilizio deve essere per lo meno specificata nell'impugnativa, con riferimento alla situazione concreta e fattuale, indicando la ragione, il come e la misura con cui il provvedimento impugnato si rifletta sulla propria posizione sostanziale determinandone una lesione concreta, immediata e attuale.

Estratto: «La prima problematica che è doveroso affrontare concerne la esattezza della decisione del Tar che ha rilevato l’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di legitimatio ad causam.Sul punto è bene rilevare che il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “l'art. 31 comma 9 l. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 10 l. 6 agosto 1967 n. 765, non ha introdotto un'azione popolare che consentirebbe a qualsiasi cittadino di impugnare il provvedimento che prevede la realizzazione di un'opera per far valere comunque l'osservanza delle prescrizioni che regolano l'edificazione, ma ha riconosciuto una posizione qualificata e differenziata solo in favore dei proprietari di immobili siti nella zona in cui la costruzione è permessa e a coloro che si trovano in una situazione di "stabile collegamento" con la stessa. La legittimazione deve essere per lo meno specificata nell'impugnativa, con riferimento alla situazione concreta e fattuale, indicando la ragione, il come e la misura con cui il provvedimento impugnato si rifletta sulla propria posizione sostanziale determinandone una lesione concreta, immediata e attuale -nella specie, gli interessati si sono limitati ad indicare nel ricorso originario di essere "tutti abitanti del quartiere" oggetto del programma di intervento senza precisare alcunché con riferimento alla specifica vicinanza e alla concreta lesione subita-“.(Consiglio Stato , sez. V, 07 luglio 2005, n. 3757). Ne consegue che il presupposto processuale in questione ricorre allorché si “giustifichi” il petitum indicando la natura del collegamento ed il danno asseritamente subìto.Corollario di tale orientamento, però, è quello della preventiva definizione di taluni “indici di interesse” che legittimano, in quanto tale, a proporre l’impugnazione.Così, ancora di recente, ha condivisibilmente affermato la giurisprudenza: “La legittimazione a impugnare una concessione edilizia deve essere riconosciuta al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione, o comunque a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, la quale non postula necessariamente l'adiacenza fra gli immobili, essendo sufficiente la semplice prossimità, senza che sia necessario dimostrare ulteriormente la sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale.”(Consiglio di Stato , sez. IV, 16 marzo 2010 , n. 1535);“Alla concessione edilizia in sanatoria di cui all'art. 31, l. 28 febbraio 1985, n. 47 sono applicabili i principi in materia di legittimazione all'impugnazione da parte dei proprietari dei fondi confinanti incisi dalla sanatoria dell'illecito, se non conforme a legge; tale legittimazione sussiste per il fatto stesso che il terzo si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione oggetto di sanatoria, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza di un ulteriore specifico interesse.”(Consiglio di Stato , sez. IV, 30 novembre 2009 , n. 7491).Peraltro la giurisprudenza recente in talune pronunce si è spinta a postulare identità dei concetti di vicinitas e legitimatio ad causam, (superando così il più restrittivo orientamento secondo il quale “ai fini dell'impugnazione di una concessione edilizia, la condizione della vicinitas, ossia dello stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata dall'intervento assentito, va valutata alla stregua di un giudizio che tenga conto della natura e delle dimensioni dell'opera realizzata, della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche ed anche delle conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla qualità della vita di coloro che per residenza, attività lavorativa e simili, sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova opera.”-Consiglio di Stato , sez. IV, 31 maggio 2007 , n. 2849- )avendo affermato che “il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla c.d. vicinitas, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione atteso che l'esistenza della suddetta posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche, che assuma violate, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione, che i lavori in concreto gli potrebbero arrecare.”(Consiglio di Stato , sez. IV, 12 maggio 2009 , n. 2908).Contrariamente a quanto rilevatosi nell’appellata decisione parte appellante aveva dimostrato la titolarità di una costruzione in area limitrofa a quella ove furono eseguiti i lavori (tale ultima circostanza è invero incontestata anche da parte dell’amministrazione comunale di Barletta): la sentenza deve pertanto senz’altro essere riformata in punto di inammissibilità per carenza di legittimazione (e ciò a prescindere dall’asserito difetto di “prova” del danno subito, ovvero dall’esame delle problematiche in ordine alla valutabilità delle fotografie, etc) essendo incontestato che per gli originari ricorrenti di primo grado sussisteva il requisito della “vicinitas” e, quanto alla prova del (in sede di ricorso soltanto “affermato”) danno, costituendo quest’ultima questione di merito non spiegante refluenza sulla condizione dell’azione.Ciò perché, rimasta processualmente accertata la sussistenza del requisito legittimante della vicinitas, ed affermata da parte del titolare della posizione giuridica asseritamente lesa la sussistenza di un danno, risultano pienamente riscontrabili le condizioni legittimanti la proposizione della domanda, costituendo invece accertamento di merito quello volto a verificare la sussistenza della lesione lamentata.Si osserva peraltro che la lesione all’interesse a godere della veduta è stata esattamente classificata dalla giurisprudenza amministrativa posizione giuridica suscettibile di pregiudizio e restaurabile patrimonialmente sin da tempo risalente (“l'art. 10 l. n. 765 del 1967, pur non introducendo una azione popolare, ha tuttavia preso in considerazione interessi qualificati al mantenimento delle caratteristiche urbanistiche assegnate ad una determinata zona, cosicché l'interesse ad impugnare il diniego di alienare abusi edilizi -provvedimento omissivo del sindaco o illegittimità comminatoria di sanzione pecuniaria anziché demolitoria - sussiste in capo al proprietario limitrofo a prescindere dalla circostanza che abbia a ricevere uno specifico danno in tema di sottrazione di visuale, luce o aria.”-Consiglio Stato , sez. V, 27 marzo 1981, n. 113-) di guisa che neppure sotto tale profilo è possibile convenire con la tesi esposta dal Tar.Detti principi, peraltro, sono costantemente predicati dalla giurisprudenza civilistica che sposta il fulcro della propria attenzione sulla prova del danno arrecato (“il carattere amministrativamente illegittimo di un'opera edilizia -nella specie, sopraelevazione di un preesistente corpo di fabbrica, in assenza di provvedimento concessorio- la quale non contrasti tuttavia con le prescrizioni comunali in materia di distanze, non determina automaticamente pregiudizio a carico del fondo confinante, il cui proprietario ove agisca per il risarcimento del danno provocatogli dall'opera abusiva deve dare la prova che essa incide negativamente sul proprio fondo sotto il profilo dell'amenità, del soleggiamento e della visuale, deprimendone conseguentemente il valore. A tal fine non rileva, di per sé, l'esistenza del detto fondo di un'abitazione quando il mancato accertamento della posizione di questa sia rispetto al corpo di fabbrica abusivo renda impossibile stabilire se ed in quale misura essa risulti privata di aria, luce e vista, restando inoltre escluso che a tale carenza possa supplirsi mediante valutazione equitativa del danno, poiché il potere attribuito al giudice dall'art. 1226 c.c. non esonera l'interessato dall'onere di offrire gli elementi probatori in ordine alla sua esistenza.” Cassazione civile , sez. II, 24 dicembre 1994, n. 11163).La sentenza deve pertanto senz’altro essere riformata in punto di inammissibilità per carenza di legittimazione (e ciò a prescindere dall’asserito difetto di “prova” del danno subito, ovvero dall’esame delle problematiche in ordine alla valutabilità delle fotografie, etc) essendo incontestato che per gli originari ricorrenti di primo grado sussisteva il requisito della “vicinitas” .»

Sintesi: La legittimazione alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia discende dalla c.d. vicinitas, vale a dire da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento edilizio autorizzato, senza che sussista la necessità di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione.

Estratto: «1.Preliminarmente il Collegio deve procedere all’esame dell’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse dedotta dalla difesa dell’Amministrazione comunale, la quale sostiene che i ricorrenti non avrebbero esplicitato le ragioni per cui, riportando il bacino di laminazione nell’originaria posizione, si eliminerebbe il pregiudizio dagli stessi paventato, individuato nell’implementazione del livello di umidità della zona con ricadute negative sulla popolazione residente e sugli immobili presenti in loco e nella proliferazione di specie animali e, soprattutto di insetti, suscettibili di incidere negativamente sul livello di qualità della vita.L’eccezione è infondata.Come chiarito dalla costante e consolidata giurisprudenza formatasi in materia, condivisa da questo Collegio, la legittimazione alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia discende dalla c.d. vicinitas, vale a dire da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento edilizio autorizzato, senza che sussista la necessità di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione atteso che l'esistenza della suddetta posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche, che assuma violate, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione, che i lavori in concreto gli potrebbero arrecare. (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2908; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 13 luglio 2009 , n. 3987).Stante la contiguità dell’opera oggetto del titolo edilizio gravato con l’immobile in proprietà dei ricorrenti non può essere revocato in dubbio che gli stessi, in quanto soggetti qualificati e differenziati, siano non solo legittimati ma anche interessati ad agire in giudizio per l’impugnazione di un titolo edilizio avente ad oggetto un intervento astrattamente suscettibile di determinare un pregiudizio nella loro sfera giuridica.»

Sintesi: I soggetti titolari della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile realizzato in base ad un titolo edilizio annullato sono legittimati ad impugnare il provvedimento di annullamento in autotutela.

Estratto: «6. In rito, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’amministrazione resistente.6.1. Non può, innanzitutto, predicarsi la carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, trattandosi di soggetti titolari (o contitolari) della proprietà o di un diritto reale di godimento (usufrutto) sull’immobile realizzato in base alla concessione edilizia annullata col provvedimento impugnato, e, quindi, come tali, concretamente ed immediatamente destinatari degli effetti lesivi da quest’ultimo derivanti.6.2. I soggetti menzionati nella parte narrativa del ricorso non sono, di certo, controinteressati – come erroneamente ritenuto dal Comune di Roccamonfina – ma identificano gli stessi ricorrenti o, al più, la cointeressata Nitti Maria Domenica, beneficiaria della concessione edilizia.Non è, pertanto, configurabile l’eccepita inammissibilità del gravame proposto ex art. 21, comma 1, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 per omessa notifica ad alcuno dei controinteressati (non individuabili nella specie).»

Sintesi: In ipotesi di stabile collegamento o vicinitas, la legittimazione attiva all'impugnazione del provvedimento latu sensu edificatorio va riconosciuta in capo ai soggetti titolari di immobili frontisti, confinanti o limitrofi, nonché versanti in situazioni differenziate tutelabili, in quanto almeno potenzialmente suscettibili di essere incise dall’adozione di un provvedimento autorizzativo.

Estratto: «stante l’oggettiva ed evidente contiguità tra l’unità immobiliare in proprietà della Catalano e l’area di intervento (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2), il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale che, in ipotesi simili (stabile collegamento o vicinitas), predica la legittimazione attiva in capo ai soggetti titolari di immobili frontisti, confinanti o limitrofi, nonché versanti in situazioni differenziate tutelabili, in quanto almeno potenzialmente suscettibili di essere incise dall’adozione di un provvedimento autorizzativo (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2003, n. 339; 15 settembre 2003, n. 5172; sez. IV, 5 novembre 2004, n. 7245; 15 novembre 2004, n. 7373, n. 7450; sez. V, 7 luglio 2005, n. 3757; 31 gennaio 2006, n. 354; sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2849; sez. V, 7 maggio 2008, n. 2086; 19 settembre 2008, n. 4528; sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2908; 29 luglio 2009, n. 4756; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 18 marzo 2003, n. 2637; sez. VII, 6 maggio 2005, n. 5552; sez. II, 6 maggio 2005, n. 5557; Salerno, sez. II, 21 novembre 2006, n. 2060; Napoli, sez. II, 23 aprile 2007, n. 4217; sez. IV, 22 maggio 2007, n. 5529; Salerno, sez. II, 20 giugno 2007, n. 775; Napoli, sez. IV, 31 dicembre 2007, n. 16690; 21 agosto 2008, n. 9955; sez. VIII, 9 settembre 2008, n. 10066; Salerno, sez. II, 3 ottobre 2008, n. 2823; Salerno, sez. II, 13 luglio 2009, n. 3987; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 7 luglio 2003, n. 1042; TAR Marche, Ancona, 12 maggio 2004, n. 297; TAR Veneto, Venezia, sez. II, 4 novembre 2004, n. 3840; TAR Lazio, Roma, sez. II, 17 novembre 2004, n. 13255; 17 novembre 2004, n. 13255; 4 ottobre 2005, n. 7749; sez. II bis, 21 ottobre 2005, n. 9333; sez. II, 2 novembre 2005, n. 10255; sez. I, 28 dicembre 2007, n. 14141; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 2 agosto 2004, n. 1981; sez. I, 30 dicembre 2004, n. 4101; 9 ottobre 2007, n. 1629; 4 novembre 2008, n. 1913; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 14 agosto 2003, n. 5492; 12 settembre 2005, n. 4238; Bari, sez. III, 7 maggio 2007, n. 1254; Lecce, sez. III, 18 agosto 2008, n. 2394; Bari, sez. III, 12 settembre 2008, n. 2090; TAR Liguria, Genova, sez. I, 1° giugno 2005, n. 790; 28 gennaio 2004, n. 104; 15 novembre 2005, n. 1460; 23 febbraio 2009, n. 261; TAR Trentino Alto Adige, Trento, 19 dicembre 2005, n. 391; TAR Molise, Campobasso, 5 settembre 2006, n. 723; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 8 marzo 2007, n. 371; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 3 luglio 2007, n. 1043; 3 luglio 2007, n. 1043; 28 febbraio 2008, n. 208; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 8 novembre 2007, n. 1674; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 18 dicembre 2007, n. 627).»

Sintesi: la legittimazione a impugnare una concessione edilizia deve essere riconosciuta al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione, o comunque a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, senza che sia necessario dimostrare ulteriormente la sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale.

Sintesi: Ai fini della legittimazione ad impugnare il titolo edilizio è irrilevante il fatto che la proprietà del ricorrente non sia direttamente confinante con l’area interessata all’intervento, essendone separata da un tratto di strada pubblica, dal momento che la condizione di stabile collegamento tra gli immobili non postula necessariamente la loro adiacenza, ma ne presuppone la semplice prossimità.

Estratto: «va al riguardo richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittimazione a impugnare una concessione edilizia deve essere riconosciuta al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione, o comunque a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, senza che sia necessario dimostrare ulteriormente la sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2008, nr. 2086; Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2007, nr. 4821; Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2007, nr. 452).Alla luce di ciò, i pur apprezzabili sforzi ricognitivi ed espositivi di parte appellante non riescono a conseguire l’intento di escludere la sussistenza in capo ai ricorrenti in primo grado dell’interesse e della legittimazione a ricorrere individuabili in forza del criterio della vicinitas, nel senso testé precisato.In particolare:a) è irrilevante il fatto che la proprietà dei signori Nuschak e Strukelj non sia direttamente confinante con l’area interessata all’intervento, essendone separata da un tratto di strada pubblica, essendo evidente che la condizione di stabile collegamento tra gli immobili non postula necessariamente la loro adiacenza, ma ne presuppone la semplice prossimità;»

Sintesi: La legittimazione ad insorgere contro il permesso di costruire rilasciato a terzi si radica in capo al proprietario di un immobile sito nella zona interessata dalla costruzione o a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa (sia di natura reale che obbligatoria), senza che debba essere fornita dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale.

Estratto: «Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dalle parti resistenti circa un presunto difetto di legittimazione attiva della ricorrente, che non avrebbe adeguatamente specificato il suo qualificato interesse all’impugnativa, limitandosi (così sempre si afferma nell’eccezione) a far valere una generica proprietà edilizia nelle vicinanze.Secondo maggioritaria giurisprudenza, che il collegio condivide (tar Campania, NA sez. I 1439/08), se è vero che la normativa urbanistica non consente l’esperimento di azioni popolari, la legittimazione ad insorgere contro il permesso di costruire rilasciato a terzi si radica in capo al proprietario di un immobile sito nella zona interessata dalla costruzione o a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa (sia di natura reale che obbligatoria), senza che debba essere fornita dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 13 luglio 2000 n. 3904; TAR Umbria, 5 maggio 2006 n. 305; TAR Lazio Roma, Sez. II, 2 novembre 2005 n. 10255; TAR Campania Napoli, Sez. II, 6 maggio 2005 n. 5557; TAR Sicilia Catania, Sez. III, 2 agosto 2004 n. 1981; TAR Piemonte, Sez. I, 7 luglio 2003 n. 1042); in altri termini, è da ravvisare una posizione qualificata e differenziata in coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona di intervento edilizio e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è quello all’osservanza delle prescrizioni regolatrici dell’edificazione, senza che sia necessario accertare in concreto se i lavori assentiti con l’atto gravato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione.»

Sintesi: L'art. 31, co. 9, legge 1150/1942 nel legittimare "chiunque" a ricorrere contro le concessioni edilizie, pur non avendo introdotto un'azione popolare, va comunque correttamente inteso nel senso che deve riconoscersi una posizione qualificata e differenziata ai singoli proprietari siti nella zona in cui la costruzione è assentita, ed a tutti coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, ove gli stessi ritengano che per effetto della nuova costruzione, in contrasto con le prescrizioni urbanistiche, si determini una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio, che i ricorrenti intenderebbero, invece, conservare.

Sintesi: La legittimazione all'impugnazione del titolo edilizio va riconosciuta a chiunque vanti uno stabile collegamento con la zona interessata e risenta un pregiudizio da un intervento edilizio, venendo in rilievo interessi non solo di carattere edilizio, ma anche ogni altro che attenga alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, alla circolazione veicolare, al rispetto degli standards urbanistici, al corretto insediamento di attività commerciali e simili.

Estratto: «I. Preliminarmente, va confermato, per le ragioni ivi trascritte, il rigetto delle preliminari eccezioni di rito.Segnatamente in ordine all’asserito difetto di legittimazione determinata dalla carenza di interesse ad impugnare il titolo edificatorio da parte del proprietario limitrofo...
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Sintesi: In presenza di un rilascio di titolo edilizio, l'interesse a ricorrere del terzo si costituisce quando esista una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta dalla costruzione che, se illegittimamente assentita, è idonea ad arrecare un pregiudizio ai valori urbanistici ivi sussistenti.

Estratto: «Circa l’eccepito difetto di legittimazione dei ricorrenti, il Collegio osserva che, secondo giurisprudenza uniforme e consolidata, in presenza di un rilascio di concessione edilizia nel territorio provinciale o di un permesso di costruire su quello nazionale, l'interesse a ricorrere del terzo si costituisce quando esista una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta dalla costruzione che, se illegittimamente assentita, è idonea ad arrecare un pregiudizio ai valori urbanistici ivi sussistenti. Tale situazione di "vicinitas" va valutata alla stregua di un giudizio che tenga conto della natura e delle dimensioni dell'opera realizzata, della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche ed anche delle conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla qualità della vita di coloro che per residenza, attività lavorativa od altre obiettive ragioni, siano in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova opera (cfr. Cons. St. V, 28.6.2004, n. 4790).»

Sintesi: La legittimazione ad impugnare il titolo edilizio in sanatoria è subordinata al requisito dello stabile collegamento, a nulla rilevando l'abusività o meno dell'opera realizzata dai ricorrenti e l'illegittimità della sanatoria da loro ottenuta.

Estratto: «I signori Ricca, Caruso e Saitta deducono, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso di primo grado, per la carenza di una posizione giustamente qualificata in capo agli originari ricorrenti, odierni appellati, tale da legittimarli a reagire contro la concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di Adrano. Ciò in quanto la concessione di cui sono titolari i coniugi Cravagna-Salines sarebbe affetta da varie illegittimità sostanziali e procedimentali e tale situazione - all’epoca non rilevata - può soltanto rendere stabili i rapporti tra gli interessati e la Pubblica Amministrazione, ma “… non può produrre un effetto ulteriore ed estraneo a tale rapporto, cioè costituire la condizione dell’azione per impugnare provvedimenti rilasciati ad altri … . Apparirebbe una contraddizione logica che una posizione non legittima fosse qualificata al punto di fondare una reazione contro iniziative altrui…”.L’eccezione - ancorché abilmente prospettata - non può essere accolta.Osserva, al riguardo, il Collegio che la questione della legitti-mità o meno della concessione rilasciata agli originari ricorrenti avrebbe dovuto formare oggetto di apposito autonomo giudizio e non si può, oggi, dedurne la illegittimità al fine di contestare la legittimazione ad impugnare la concessione in sanatoria rilasciata a terzi. Tale legittimazione è subordinata alla sussistenza del requisito della vicinitas, pienamente sussistente nel caso di specie, atteso che l’edificio in questione è stato realizzato in aderenza all’immobile di proprietà degli originari ricorrenti.Né - contrariamente a quanto assumono gli odierni appellanti - può individuarsi nella specie la sussistenza di una “questione pregiu-diziale in senso principale”, la cui cognizione sia necessaria al Giudice per valutare la lesione oggetto dell’odierno contenzioso, che si assume causata dal provvedimento di sanatoria.Invero, nel caso che ne occupa, la concessione rilasciata a suo tempo ai coniugi Cravagna-Salines è, ormai, divenuta inoppugnabile ed essa non può essere disapplicata; ne consegue che la lamentata (eventuale) sua illegittimità non può oggi essere dedotta, in via di eccezione, al fine di dimostrare il difetto di legittimazione dei destinatari del titolo edilizio (che hanno realizzato la costruzione asseritamente abusiva) a contestare la sanatoria concessa dal Comune ai proprietari limitrofi.Pertanto, sotto tale profilo, l’esaminata eccezione va disattesa e le censure mosse avverso l’originaria concessione edilizia (rilasciata in data 6 maggio 2002 agli originari ricorrenti Cravagna-Salines) non possono essere valutate.»

Sintesi: La legittimazione ad impugnare il titolo edilizio sussiste in capo a coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è quello della osservanza delle prescrizioni regolatrici dell'edificazione, senza che sia necessaria un'ulteriore indagine sul pregudizio subito dal ricorrente.

Sintesi: La possibilità per chiunque di ricorrere contro il rilascio della concessione edilizia, anche in sanatoria, previsto dall'art. 31 co. 9 legge 1150/1942 non configura un nuovo tipo di azione popolare, ma riconosce una posizione di interesse che consente l'impugnativa a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona (residenza, possesso o detenzione di immobili, o altro titolo di frequentazione), senza richiedere la prova di un danno specifico, essendo insito nella violazione edilizia il danno a tutti i membri di quella collettività.

Sintesi: La non conformità dell’edificazione all'assetto urbanistico ed edilizio, oltre a rappresentare un vulnus all’interesse generale, arreca di per sé pregiudizio al proprietario confinante che, proprio perché è confinante, ha interesse diretto e qualificato a conservare il detto assetto così come normativamente costituito e ad impugnare il titolo edilizio.

Estratto: «Va, anzitutto, disattesa l’eccezione secondo cui il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile per mancanza di interesse ad agire.Sul punto, è sufficiente obiettare, in aderenza ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, che, a seguito del rilascio di un titolo concessorio di natura edilizia, la posizione legittimante alla impugnativa sussiste in capo a coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è quello della osservanza delle prescrizioni regolatrici dell'edificazione. Pertanto non occorre procedere ad alcuna ulteriore indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione; infatti l'esistenza della posizione legittimante come sopra, abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche che assume violate, a prescindere da qualsivoglia esame sul tipo di lesione che i lavori in concreto potrebbero arrecare (cfr. ad es. Consiglio Stato sez. V, 18 settembre 1998, n. 1289).Tale indirizzo ermeneutico è tuttora seguito dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui la possibilità per chiunque di ricorrere contro il rilascio della concessione edilizia, anche in sanatoria , siccome previsto dall'art. 31 comma 9, l. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 10, l. 6 agosto 1967 n. 765, non configura un nuovo tipo di azione popolare, ma riconosce una posizione di interesse che consente l'impugnativa a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona (residenza, possesso o detenzione di immobili, o altro titolo di frequentazione), senza richiedere la prova di un danno specifico, essendo insito nella violazione edilizia il danno a tutti i membri di quella collettività (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 19 settembre 2008 , n. 4528; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 06 giugno 2008 , n. 1228; Consiglio Stato , sez. V, 07 maggio 2008 , n. 2086).In applicazione dei richiamati postulati giurisprudenziali, e ricorrendone i presupposti, sussistono, pur dopo l’abrogazione dell’art. 31 della legge n. 1150/1942, gli elementi che prefigurano l’interesse come qualificato e differenziato rispetto a quello della generalità dei cittadini con conseguente legittimazione a ricorrere avverso il titolo di assentimento che si reputi in contrasto con la normativa edilizio-urbanistica.E ciò vieppiù trova applicazione nei casi, come quello in esame, in cui la proprietà attorea confina con gli immobili ristrutturare, circostanza questa evincibile dalla stessa relazione tecnica prodotta dalla parte controinteressata in cui viene menzionata (e rappresentata con foto) la contigua abitazione del ricorrente Iovane Angelo per dimostrare la coincidenza delle altezze del piano terra dei due fabbricati confinanti.Peraltro, sempre nella medesima relazione depositata il 19.1.2009, a fol. 1, nella ricostruzione della vicenda si fa presente che, “per l’immobile della società controinteressata, è stato richiesto permesso di costruzione finalizzato alla sua ristrutturazione attraverso il mantenimento della parte su via Garibaldi e l’abbattimento e la ricostruzione, in situ, della parte interna a confine con beni Iovane Giacomo…..”.Acclarato ciò, non pare che possa essere revocata in dubbio la posizione differenziata in cui viene a trovarsi il proprietario dell’immobile confinante col luogo oggetto dell’assentito intervento edilizio, con piena legittimazione a sindacare la conformità dell’attività edilizia esplicata nel raggio attiguo alla sua proprietà rispetto al prescritto assetto urbanistico-edilizio, atteso che il vulnus a siffatto assetto, tenuto conto della stretta attiguità delle proprietà, si concreta inevitabilmente, ex se, in un pregiudizio per il confinante.E’ evidente infatti che, esprimendo il costituito assetto urbanistico-edilizio la scelta da seguire per l’ordinata ed organizzata edificazione che tiene conto anche degli aspetti attinenti al metodo ed alla tipologia dello sviluppo edilizio e dei connessi effetti sull’ambiente, la non conformità dell’edificazione a siffatto assetto, oltre a rappresentare un vulnus all’interesse generale, arreca di per sé pregiudizio al proprietario confinante che, proprio perché è confinante, ha interesse diretto e qualificato a conservare il detto assetto così come normativamente costituito (cfr. Tar Salerno n. 2060 del 21.11.2006).»

Sintesi: La legittimazione ad impugnare i titoli edilizi da parte di terzi sussiste indipendentemente dalla dimostrazione che i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione.

Estratto: «2) Sull'interesse a ricorrere il Collegio richiama, condividendole, le considerazioni svolte da questa Sezione nella sentenza 3 luglio 2007 n. 1043, che si è ampiamente soffermata sulla questione, con specifico riferimento all'impugnazione degli atti di pianificazione urbanistica...
[...omissis...]

Estratto: «L’articolo 18 della legge n. 349 del 1986 (abrogato dall’art. 318 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ad eccezione del 5° comma ) così dispone al 5° comma:“Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa...
[...omissis...]

Sintesi: In materia di impugnazione della concessione edilizia, la legittimazione ad agire delle associazioni e/o comitati ambientalisti spetta non solo con riferimento alla tutela degli interessi ambientali in senso stretto, ma anche con riferimento alla tutela ambientale in senso lato, comprendenti la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e della qualità della vita.

Sintesi: Ai fini della legittimazione al ricorso in materia edilizia, ha la legittimazione attiva chiunque vanti uno stabile collegamento con la zona interessata e risenta un pregiudizio da un intervento edilizio, e possono venire in rilievo interessi non solo di carattere edilizio ma anche ogni altro che attenga alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, alla circolazione veicolare, al rispetto degli standard urbanistici, al corretto insediamento di attività commerciali e simili.

Sintesi: È giuridicamente rilevante (nonché qualificato e differenziato) l'interesse del soggetto che esercita, in una certa zona, una determinata attività commerciale, ad opporsi al rilascio di titoli edilizi che comportino la realizzazione, nelle immediate adiacenze, di un'attività commerciale dello stesso tipo: ne va quindi affermata la legittimazione ad impugnare il titolo abilitativo.

Estratto: «Per quanto concerne il primo profilo di inammissibilità va richiamato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui ai fini della legittimazione al ricorso in materia edilizia occorre uno stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata dall'attività assentita con il titolo che si impugna; collegamento che può derivare non solo dalla residenza nella zona interessata e dalla proprietà, ma anche dal possesso e dalla detenzione di immobili in detta zona o da altro titolo di frequentazione di quest'ultima (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26.7.2001 n. 4123; Sez.V, 30.10.1995 n. 1495; Sez.V, 11.4.1995 n. 587). Ne consegue che ha la legittimazione attiva chiunque vanti uno stabile collegamento con la zona interessata e risenta un pregiudizio da un intervento edilizio, venendo in rilievo interessi non solo di carattere edilizio ma anche ogni altro che attenga alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, alla circolazione veicolare, al rispetto degli standard urbanistici, al corretto insediamento di attività commerciali e simili (cfr. T.A.R. Marche, 12.5.2004 n. 297).In particolare è giuridicamente rilevante (nonché qualificato e differenziato) l'interesse del soggetto che esercita, in una certa zona, una determinata attività commerciale, ad opporsi al rilascio di titoli edilizi che comportino la realizzazione, nelle immediate adiacenze, di un'attività commerciale dello stesso tipo, stante l'indubbio pregiudizio economico che quello stesso soggetto è destinato a subire con l'apertura dell'impianto concorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12.9.2007 n. 4821; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 21.8.2008 n. 9955; Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 8.3.2007 n. 407; Tar Veneto, Sez. II, 26.3.2007 n. 938; Tar Marche, 1.9.2006 n. 547; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 2.11.2005 n. 10255).Nel caso in esame la società ricorrente, alla data di proposizione del ricorso, era titolare della discoteca “Barfly” situata nelle vicinanze, per cui l'odierna iniziativa giudiziaria è sostenuta da un evidente interesse di natura economico-commerciale meritevole di tutela anche se manifestato attraverso l'impugnativa di atti di natura diversa ma che comunque consentono lo svolgimento (ritenuto illegittimo) di attività concorrenziali.»

Sintesi: L'inquilino di immobile sito in vicinanza di una zona interessata ad un'intervento edilizio può impugnare il titolo abilitativo.

Estratto: «Le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Comune di Merano e dalla Meran Centrum S.r.l. non hanno pregio.Per quanto attiene all’eccezione di tardività del ricorso, la prova dell’effettiva e piena conoscenza della concessione edilizia rilasciata ad un terzo si verifica, di regola, non con il mero inizio dei lavori ma solo con la loro ultimazione, o, almeno, quando i lavori stessi siano giunti al punto tale che non si possa avere più alcun dubbio in ordine alla consistenza, all’entità ed alla reale portata dell’intervento edilizio assentito (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5.2.2007, n. 452; Sez. VI, 12.2.2007, n. 540).Per quanto attiene, poi, all’eccezione di difetto di interesse al ricorso da parte del signor Massimiliano Febbraio, in quanto (soltanto) inquilino della p.ed. 484, la possibilità di ricorrere contro le concessioni edilizie illegittime va riconosciuta a chiunque si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata all’attività edilizia assentita; collegamento che può derivare anche soltanto dalla residenza nella zona o, addirittura, dalla stabile frequentazione della stessa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5.2.2007, n. 452; Sez. VI, 20 gennaio 2003 n. 200; T.R.G.A. Bolzano, 6.5.2003, n. 169).»

Sintesi: E' legittimato a ricorrere contro una concessione edilizia illegittima chiunque si trovi in una condizione di stabile collegamento territoriale con la zona interessata dall’attività edilizia assentita, tale da potersi configurare, in concreto, la lesione attuale di uno specifico interesse di natura urbanistico-edilizia nella sfera dell’istante, quale diretta conseguenza della realizzazione dell’intervento contestato.

Sintesi: In caso di modifica della destinazione di un'area, da zona parcheggi a servizio di un centro commerciale ad utilizzazione per la realizzazione di un nuovo distributore di carburanti, non vi è alcun pregiudizio di natura edilizio urbanistico per l'esercente analoga attività in zona limitrofa, e, pertanto, non può riconoscersi in suo favore la legittimazione a ricorrere avverso la relativa concessione edilizia.

Estratto: «Le ricorrenti propongono la domanda di annullamento della concessione edilizia rilasciata per la realizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante adducendo varie censure attinenti alla mancanza di un piano attuativo, all’assenza di volumetria residua sul lotto e all’illegittimo cambio di destinazione d’uso dell’area, da parcheggi a destinazione commerciale.La domanda è inammissibile, per difetto di legittimazione, non avendo le ricorrenti evidenziato alcun loro interesse di natura urbanistico-edilizio a giustificazione della richiesta di annullamento della concessione edilizia.Per giurisprudenza pacifica, lo stabile collegamento territoriale tra il ricorrente e la zona interessata dall’attività edilizia assentita, che legittima “chiunque” a ricorrere contro le concessioni edilizie illegittime, deve essere tale che possa configurarsi, in concreto, la lesione attuale di uno specifico interesse di natura urbanistico- edilizia nella sfera dell’istante, quale diretta conseguenza della realizzazione dell’intervento contestato, il che postula che per l’effetto della realizzazione della costruzione la situazione dei luoghi, anche urbanistica, assuma caratteristiche tali da configurare una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto edilizio ed urbanistico, che il ricorrente intende conservare (Cons. Stato, sez. IV, 4.12.2007, n. 6157).L’interesse fatto valere in ricorso attiene esclusivamente all’aspetto commerciale della concorrenza, mentre con riferimento all’aspetto edilizio non viene evidenziato alcun particolare interesse, peraltro difficilmente ipotizzabile stante la notevole distanza degli impianti di distribuzione di carburante delle ricorrenti imprese, dal lotto ove è stata rilasciata la concessione edilizia impugnata.La modifica della destinazione da zona parcheggi a servizio dell’esistente centro commerciale ad utilizzazione per la realizzazione del nuovo distributore di carburanti, censurata in ricorso, non comporta alcun pregiudizio di natura edilizio urbanistico per le ricorrenti, essendo il loro interesse circoscritto all’aspetto della concorrenza commerciale; ciò comporta che non può riconoscersi in loro favore la legittimazione a ricorrere avverso la concessione edilizia.»

Sintesi: In tema di legittimazione ad impugnare le concessioni edilizie, è da escludere che l'art. 31 legge 1150/1942 abbia introdotto un'azione popolare. Più precisamente si dovrà riconoscere la titolarità di una posizione di interesse legittimo in capo al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione o a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, senza che debba essere data dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale.

Estratto: «Va detto, anzitutto, che la determinazione del contributo di costruzione relativo ad una concessione edilizia costituisce attività separata, seppur connessa con quella del rilascio della concessione, con la conseguenza che gli eventuali vizi di legittimità inerenti alla determinazione di detto contributo...
[...omissis...]

Sintesi: La legittimazione a impugnare uno strumento esecutivo (o un conseguente titolo) edilizio deve essere riconosciuta a tutti coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento, per l’esistenza di un diritto reale o obbligatorio, con la zona interessata dal relativo intervento edilizio e che subiscono un concreto pregiudizio dalla lesione dei valori urbanistici della zona medesima conseguente all’aumento di carico antropico gravante sulla stessa, senza che sia necessario un qualsivoglia esame sul tipo di lesione che i lavori potrebbero concretamente arrecare.

Estratto: «Una prima eccezione evidenzia il (ritenuto) difetto di legittimazione e di interesse di tutti i ricorrenti, sia per quanto riguarda il Comitato di Quartiere Posta Vecchia sia per quanto riguarda i singoli ricorrenti.Sul punto, il Comune di Rivoli e la Rivoli 2006 srl sostengono che il suddetto Comitato non rappresenterebbe un’associazione legittimata a ricorrere ai sensi dell’art. 18 l. 349/86, perché privo di un interesse sostanziale inciso dalle determinazioni contestate che qualifichi la sua posizione e la differenzi dal resto della collettività, che i ricorrenti Chiecchio, Longhi, Saitta, Spoletti e Bottega sono titolari di abitazioni poste a distanza notevole dall’area dell’intervento, che i ricorrenti Gheduzzi, Mussino e Cavassa, pur titolari di abitazioni confinanti, non avrebbero allegato alcuna ragione di interesse concreto e attuale alla proposizione del ricorso in relazione alle specifiche modalità e collocazione dell’intervento in questione.Partendo proprio da questi ultimi ricorrenti, tutti con posizioni omogenee perché incontestabilmente titolari di abitazioni a confine, come anche dimostrato dalla documentazione depositata in giudizio, il Collegio osserva che l’eccezione non è condivisibile.Infatti, è principio giurisprudenziale consolidato e condiviso dal Collegio quello secondo cui la legittimazione a impugnare uno strumento esecutivo (o un conseguente titolo) edilizio deve essere riconosciuta a coloro che possono vantare un interesse legittimo, in quanto si trovano in una situazione di stabile collegamento, per l’esistenza di un diritto reale o obbligatorio, con la zona interessata dal relativo intervento edilizio, che subiscono un concreto pregiudizio dalla lesione dei valori urbanistici della zona medesima conseguente all’aumento di carico antropico gravante sulla stessa (sul punto, TAR Campania, Na, Sez.IV, 3.9.08, n. 10036).Più in generale è stato chiarito che la mera condizione di residenza in immobile posto nelle “immediate vicinanze” di un intervento edilizio assentito – come indubbiamente accade nell’ipotesi di abitazione posta a confine - legittima chi si trova in tale condizione a impugnare gli strumenti atti a consentirlo (Cons. Stato, Sez. Sez. VI, 26.11.08, n. 5839).In definitiva, costituisce “ius receptum” in giurisprudenza il principio secondo cui la posizione legittimante all’impugnativa sussiste in capo a coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell’intervento costruttivo autorizzando e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è quello dell’osservanza delle prescrizioni regolatrici dell’edificazione in quella determinata zona (TAR Campania, Sez. II, 4.4.08, n. 1865).Nel caso di specie proprio questa posizione è rivestita quantomeno dai signori Gheduzzi, Mussino e Cavassa, che le stesse parti intimate riconoscono come titolari di abitazioni confinanti con l’intervento da realizzare e che esplicitamente, con gli altri ricorrenti, hanno chiarito che il loro gravame è posto proprio al fine del rispetto delle prescrizioni generali regolatrici dell’edificazione in quella determinata zona, non derogabili nel caso di specie.In tali casi, aggiunge la richiamata giurisprudenza con cui il Collegio ritiene di concordare, non occorre procedere ad alcuna ulteriore indagine al fine di accertare in concreto – come invece preteso nel caso di specie dalle parti intimate – se il progetto assentito comporti o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione. Infatti, l’esistenza della posizione legittimante in questione abilita il soggetto (ritenuto) leso ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche che assume violate, a prescindere da qualsivoglia esame sul tipo di lesione che i lavori potrebbero concretamente arrecargli (TAR Campania, Na, Sez. II, n. 1865/08 cit.; Cons. Stato, Sez. IV, 19.12.07, n. 6557 e Sez. V, 18.9.98, n. 1289).»

Sintesi: Ai fini della legittimazione al ricorso in materia edilizia, ed anche nei casi di impugnazione di concessione edilizia in sanatoria, occorre uno stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata all’attività assentita con la concessione che si impugna, collegamento che può derivare non solo dalla residenza nella zona interessata e dalla proprietà, ma anche dal possesso e dalla detenzione di immobili in detta zona o da altro titolo di frequentazione di quest’ultima.

Sintesi: In tema di ricorsi giurisdizionali in materia edilizia, ha la legittimazione attiva chiunque vanti uno stabile collegamento con la zona interessata e risenta un pregiudizio da un intervento edilizio, tale da configurare un effettivo interesse al ripristino della violazione della legalità urbanistica, venendo in rilievo interessi non solo di carattere edilizio, ma anche ogni altro interesse che sia connesso al territorio.

Estratto: «Venendo al merito del ricorso, con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 241/90 per mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.Il motivo non merita accoglimento.La giurisprudenza esclude l’obbligo per l’Ente locale di avvertire previamente i confinanti del rilascio di un titolo edilizio a terzi, e ciò in quanto alla invocabilità dei canoni partecipativi ostano la varietà ed all'ampiezza degli interessi potenzialmente coinvolti dal procedimento, tali da escludere in radice, senza che rilievo possa essere assunto dalla presentazione di istanze o reclami, la ricorrenza del requisito della facile individuabilità. In definitiva l'imposizione in capo all’amministrazione procedente dell'onere di identificare i soggetti portatori di interessi antagonisti rispetto alla realizzazione dell'edificio si risolverebbe, in un evidente aggravio procedimentale in contrasto con il divieto previsto dall’art. 1 della L. 241/90, in quanto si finirebbe per gravare l’amministrazione di una ricerca troppo complessa ed ampia come quella dei proprietari limitrofi ad un fondo o ad un immobile (Consiglio di Stato, sez. VI – 15/9/1999 n. 1197; T.A.R. Toscana, sez. III – 31/5/2005 n. 2689).Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle NTA del Comune di Verderio Inferiore, art. 3.7, carenza di istruttoria, erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto; violazione di legge ed eccesso di potere nel rilascio di permesso in sanatoria; violazione e falsa applicazione della L.R. 12/05, art. 64 in quanto l’altezza non è stata misurata al bordo superiore della linea di gronda ma al sottogronda con una riduzione dell’altezza effettiva dei fabbricati oggetto di sanatoria.Il motivo è inammissibile.Ai fini della legittimazione al ricorso in materia edilizia (ed anche nei casi di impugnazione di concessione edilizia in sanatoria) occorre, infatti, uno stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata all’attività assentita con la concessione che si impugna, collegamento che può derivare non solo dalla residenza nella zona interessata e dalla proprietà, ma anche dal possesso e dalla detenzione di immobili in detta zona o da altro titolo di frequentazione di quest’ultima; ne consegue che ha la legittimazione attiva chiunque vanti uno stabile collegamento con la zona interessata e risenta un pregiudizio da un intervento edilizio, tale da configurare un effettivo interesse al ripristino della violazione della legalità urbanistica, venendo in rilievo interessi non solo di carattere edilizio, ma anche ogni altro interesse che sia connesso al territorio (TAR Abruzzo Pescara, 22 gennaio 2007, n. 50; Consiglio di stato, sez. V, 25 giugno 2002 , n. 3438).»

Sintesi: Il terzo può impugnare il titolo edilizio concesso all'istante anche se tra l'edificio di sua proprietà e quello su cui viene realizzato l'intervento vi è una strada che non rende i due edifici contigui.

Sintesi: L'art. 31, co. 9, legge 1150/1942 nel legittimare "chiunque" a ricorrere contro le concessioni edilizie va inteso nel senso che deve riconoscersi una posizione qualificata e differenziata ai singoli proprietari siti nella zona in cui la costruzione è assentita, ed a tutti coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, ove gli stessi ritengano che per effetto della nuova costruzione, in contrasto con le prescrizioni urbanistiche, si determini una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio, che i ricorrenti intenderebbero, invece, conservare.

Sintesi: Sono soggetti legittimati a ricorrere avverso la concessione edilizia rilasciata a terzi non solo i portatori di interessi carattere edilizio, ma anche coloro che sono titolari di ogni altro interesse che attenga alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, alla circolazione veicolare, al rispetto degli standards urbanistici, al corretto insediamento di attività commerciali e simili.

Estratto: «Asseriscono, intanto, questi ultimi [i controinteressati] che i ricorrenti sarebbero privi dell’interesse ad ottenere una pronuncia favorevole, posto che tra i due edifici di rispettiva proprietà vi sarebbe una strada, che, in sostanza, spezzerebbe il vincolo di contiguità tra le due proprietà. Inoltre, non sarebbero tutelabili i prospettati interessi richiamati in ricorso relativi alla visuale goduta ed al pericolo derivante dal peso dell’erigendo fabbricato, che potrebbe determinare lo scivolamento a valle dei fabbricati in questione.L’eccezione non può essere condivisa.Sulla medesima questione, la Sezione ha avuto modo di osservare (cfr. T.A.R. Catania, I, 9.10.2007, n. 1629) che, ­«secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, ribadito recentemente dal Giudice di seconde cure (cfr. Cons. Stato, IV, 11.4.2007, n. 1672), e da cui non vi è motivo di discostarsi, l'art. 31, nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nel legittimare "chiunque" a ricorrere contro le concessioni edilizie, pur non avendo introdotto un'azione popolare, va comunque correttamente inteso nel senso che deve riconoscersi una posizione qualificata e differenziata ai singoli proprietari siti nella zona in cui la costruzione è assentita, ed a tutti coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, ove gli stessi ritengano che per effetto della nuova costruzione, in contrasto con le prescrizioni urbanistiche, si determini una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio, che i ricorrenti intenderebbero, invece, conservare (cfr. in particolare: Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4790).Sicché non appare possibile sindacare nel merito le valutazioni di convenienza spettanti ai singoli proprietari degli immobili circostanti, senza considerare che il semplice fatto della loro situazione di stabile collegamento con la nuova costruzione ne legittima la facoltà di impugnativa, ai fini della caducazione della concessione edilizia ritenuta illegittima e pregiudizievole.In altri termini, l'interesse qualificato a ricorrere avverso la concessione edilizia rilasciata a terzi è quello volto a pretendere il rispetto dell'assetto urbanistico-ambientale costituito con la disciplina urbanistica, perché il contrasto con siffatto assetto arreca pregiudizio a coloro che siano titolari di immobili ubicati nella zona ovvero che con la stessa abbiano comunque, anche a titolo diverso, uno stabile collegamento (cfr. T.A.R. Salerno, II, 6 ottobre 2005, n. 1893). La posizione qualificata e differenziata, sufficiente per riconoscere la legittimazione attiva, sussiste in capo al proprietario di un immobile sito nella zona in cui la costruzione è permessa e a coloro che si trovano in una posizione di stabile collegamento con la zona stessa e che abbiano un interesse, concreto ed attuale, a ricorrere in relazione al tipo di violazione che si eccepisce, la quale deve essere tale da costituire la violazione di un interesse urbanistico relativo alla zona che deve risultare danneggiata dall'intervento edificatorio (T.A.R. Toscana, sez. III, 11 giugno 2004, n. 2053).Ne consegue che ha la legittimazione attiva chiunque vanti uno stabile collegamento con la zona interessata e risenta un pregiudizio da un intervento edilizio, venendo in rilievo interessi non solo di carattere edilizio, ma anche ogni altro che attenga alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, alla circolazione veicolare, al rispetto degli standards urbanistici, al corretto insediamento di attività commerciali e simili (T.A.R. Marche, 12 maggio 2004, n. 297).Conclusivamente, la legittimazione può ben riconoscersi in capo ad un soggetto che non sia proprietario confinante, a prescindere da una sua concreta lesione di veduta, essendo sufficiente quella paesaggistico-ambientale della zona in cui lo stesso sia stabilmente collegato».Deve concludersi che la palese vicinanza tra gli edifici di proprietà delle parti costituite in giudizio e l’asserita violazione di veduta sono, diversamente da quanto eccepito, elementi sufficienti per ritenere sussistente un interesse al ricorso.Consegue il rigetto della preliminare eccezione.»

Sintesi: L'interesse a ricorrere avverso il provvedimento di rilascio di concessione edilizia è sussistente in presenza di una situazione di stabile collegamento con la zona ove sorge la costruzione che, se illegittimamente assentita, è idonea ad arrecare un pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima.

Estratto: «Il collegio preliminarmente prende in esame l’eccezione di carenza di interesse in capo alla ricorrente, formulata dal controinteressato, e ne rileva l’infondatezza, atteso che, per giurisprudenza assolutamente costante, l'interesse a ricorrere avverso il provvedimento di rilascio di concessione edilizia...
[...omissis...]

Sintesi: Laddove, nel procedimento amministrativo per il rilascio di una variante progettuale alla concessione edilizia già rilasciata che non implichi alterazione di volumi o modifica di parametri urbanisticamente rilevanti, si verifichi la mancata acquisizione del parere della Commissione Edilizia Comunale, ciò non costituisce, in assenza di riscontrate violazioni delle norme urbanistiche, autonoma causa di annullamento dell’atto.

Estratto: «Preliminarmente, a ritenere necessario il parere della Commissione edilizia comunale anche sulla variante del tipo di quella richiesta dalla controinteressata, sarebbe fondata l’eccezione sollevata ex art. 21 octies, secondo comma, primo inciso, della l. 241/90.Infatti, laddove, nel procedimento amministrativo per il rilascio di una variante progettuale alla concessione edilizia già rilasciata che non implichi alterazione di volumi o modifica di parametri urbanisticamente rilevanti, si verifichi la mancata acquisizione del parere della Commissione Edilizia Comunale (atto istruttorio che è interno al procedimento di rilascio del titolo edilizio), ciò non costituisce autonoma causa di annullamento dell’atto, in assenza di riscontrate violazioni delle norme urbanistiche. Quest’ultimo aspetto, infatti, rende palese, per la natura vincolata del provvedimento stesso, che il contenuto dell’atto non potrebbe essere differente (in quanto il progetto assentito risulta corrispondente alle normative di Piano), e dunque la violazione del procedimento, in tale ipotesi, si rivelerebbe meramente formale.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.