Necessaria la qualifica giuridica di proprietario per impugnare la concessione edilizia rilasciata

Sintesi: I proprietari di immobili posti in zone confinanti o limitrofe con quelle interessate da un permesso di costruzione sono sempre legittimati ad impugnare i titoli edilizi che, incidendo sulle condizioni dell'area, possono pregiudicare la loro proprietà e, più in generale, possono modificare l'assetto edilizio, urbanistico ed ambientale della zona, né è necessaria la prova di un danno specifico, in quanto il danno a tutti i membri di quella collettività è insito nella violazione edilizia.

Estratto: «1. Preliminarmente, parte resistente ha sollevato eccezione di inammissibilità per carenza di interesse o comunque per acquiescenza.L’eccezione è infondata sotto entrambi i profili.1.1 Per ciò concerne la contestata vicinitas e l’assenza di pregiudizio per i ricorrenti, l’eccezione appare all’evidenza pretestuosa: se in linea di fatto è incontestato come gli immobili siano distanti solo 15 metri e collocati nel medesimo contesto urbanistico territoriale, in linea di diritto costituisce jus receptum, ribadito dalla sezione e dalla prevalente giurisprudenza, che i proprietari di immobili posti in zone confinanti o limitrofe con quelle interessate da un permesso di costruzione sono sempre legittimati ad impugnare i titoli edilizi che, incidendo sulle condizioni dell'area, possono pregiudicare la loro proprietà e, più in generale, possono modificare l'assetto edilizio, urbanistico ed ambientale della zona, né è necessaria la prova di un danno specifico, in quanto il danno a tutti i membri di quella collettività è insito nella violazione edilizia (cfr. ad es. Consiglio di Stato n. 30552013 e 24882013, Tar Liguria n. 342013). Nel caso di specie la vicinanza e l’identità del contesto territoriale ed urbanistico, invero riconosciuta anche dalla pianificazione vigente oggetto di applicazione, è indiscussa, come emerge dalla documentazione cartografica, fotografica e anche progettuale versata in atti.1.2 Per ciò che concerne la presunta acquiescenza che deriverebbe dalla servitù esistente in via privatistica fra le parti o i rispettivi danti causa, la stessa appare del tutto priva di effetti ai fini in esame, sia per la natura meramente civilistica – non immediatamente vincolante in ordine alla legittimità degli atti di governo del territorio adottati dal Comune - sia, in particolare, per la limitata consistenza della stessa. Infatti, a quest’ultimo proposito, dall’analisi della documentazione versata in atti emerge chiaramente come la servitù invocata riguardi solo l’assenso al superamento delle distanze dal confine fino a 4 metri lineari, non potendo estendersi quindi al presunto assenso a qualsiasi modifica dell’immobile confinante; quest’ultimo nel caso de quo viene trasformato, a prescindere dalle distanze, con un ampliamento rilevante, accompagnato da un mutamento di destinazione d’uso parimenti rilevante, in quanto trasforma un manufatto agricolo ad uso magazzino, dai connotati tipici di tale tipologia di manufatti anche in termini di aperture e di conformazione, in doppio edificio residenziale con scale esterne e finestre adeguate a tale nuovo utilizzo. Pertanto, del tutto irrilevante è il precedente assenso, sotto forma di diritto reale di servitù, a modifiche concernenti le sole distanze, che peraltro neppure vengono in rilievo nel caso di specie.»

Sintesi: È legittimato a impugnare la concessione edilizia ad altri rilasciata chi, lamentando la lesione dell'interesse a godere della veduta, dimostri la titolarità di una costruzione in area limitrofa a quella di esecuzione dei lavori, anche se non abbia fornito la prova che questi ultimi abbiano cagionato un danno, costituendo questa una questione di merito irrilevante sulla condizione dell'azione.

Estratto: «1.3 Il Tribunale territoriale, dal canto suo, ha considerato il ricorso inammissibile perché, non deducendo una posizione sufficientemente differenziata, non sarebbe assistito da interesse e da legittimazione ad agire.Questa prospettazione non può essere condivisa. Che la regola sancita dall’art. 31, nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (secondo cui “chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione”) non abbia inteso introdurre una forma di azione popolare, è affermazione troppo consolidata da non richiedere il sostegno di specifici precedenti.Secondo una giurisprudenza costante, la norma riconosce una posizione qualificata e differenziata solo in favore dei proprietari di immobili siti nella zona in cui la costruzione è permessa e a coloro che si trovano in una situazione di "stabile collegamento" con la stessa. Di conseguenza, è legittimato a impugnare la concessione edilizia ad altri rilasciata chi, lamentando la lesione dell'interesse a godere della veduta, dimostri la titolarità di una costruzione in area limitrofa a quella di esecuzione dei lavori, anche se non abbia fornito la prova che questi ultimi abbiano cagionato un danno, costituendo questa una questione di merito irrilevante sulla condizione dell'azione (cfr. per tutte, in termini, Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3744).Varrà anzi la pena di ricordare, per completezza di esposizione, che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, pur notoriamente incline a richiedere – in punto di legittimazione e interesse a impugnare strumenti urbanistici generali – requisiti più stringenti di quelli necessari con riguardo ai permessi di costruire, ammette i proprietari confinanti a ricorrere, ad esempio, contro il piano attuativo di insediamento edilizio interessante un'area con la destinazione urbanistica di "aree per servizi - parchi a verde attrezzato", con la realizzazione delle opere di urbanizzazione strumentali all'insediamento residenziale, quando la nuova destinazione urbanistica, al di là della possibile incidenza sul valore dei beni, possa apportare un pregiudizio in termini di sottrazione di visuale, luce ed aria (sez. IV, 13 novembre 2012, n. 5715; e si veda anche, da ultimo, sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3257).Non vi era dunque alcuna ragione per negare legittimazione e interesse ad agire al signor D., che lamenta la perdita della vista del lago di Garda e del contorno montano, per effetto della nuova costruzione, e il deprezzamento che, come conseguenza di ciò, l’immobile di sua proprietà verrebbe a subire.La sentenza di primo grado, pertanto, deve essere riformata.»

Sintesi: La qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo altresì la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di diritto privato o di diritto pubblico.

Estratto: «Preliminarmente, è destituita di giuridico fondamento l’eccezione in rito sollevata dalla difesa della controinteressata.Sul punto, occorre difatti prendere atto che l’istante è proprietario di una parte del fabbricato oggetto di intervento che, per la residua porzione, rientra nella titolarità della controinteressata.Tenuto conto di tale contiguità, sussiste quindi una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta dalla costruzione che, qualora illegittimamente assentita, è idonea ad arrecare un pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima che legittima la proposizione del ricorso.In proposito, il Collegio non ritiene di discostarsi dall’indirizzo pretorio secondo cui la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo altresì la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di diritto privato o di diritto pubblico (Consiglio Stato, Sez. IV, 23 gennaio 2012 n. 284; 5 gennaio 2011 n. 18; 4 maggio 2010 n. 2565; 29 luglio 2009 n. 4756; 31 maggio 2007 n. 2849; T.A.R Campania Napoli, Sez. VIII, 8 aprile 2011 n. 2028).»

Sintesi: In tema di impugnazione di concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un nuovo edificio, la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l’interesse al ricorso, non occorrendo anche la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norma di diritto privato o di diritto pubblico.

Sintesi: Il fatto che l'immobile del ricorrente sia fatto oggetto di un ordine di demolizione non priva lo stesso dell'interesse a ricorrere avverso i titoli edilizi rilasciati al confinante, dal momento che la misura repressiva potenzialmente irrogabile può determinare (al massimo) la demolizione della parte abusiva del fabbricato e/o l'acquisizione al patrimonio comunale dell'area di sedime e non può perciò essere considerata elemento sufficiente a sopprimere del tutto il diritto reale dominicale che il ricorrente vanta sul proprio lotto.

Estratto: «Vanno altresì respinte le censure con cui gli appellanti hanno eccepito l’inesistenza di un interesse concreto ed attuale dei ricorrenti, signori So. e Sa., a promuovere il gravame nonché la mancata, corretta considerazione, da parte del primo Giudice, degli effetti della intervenuta ordinanza di demolizione in danno degli appellati.Al riguardo, condividendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato posta a fondamento della decisione del Giudice di prime cure, si osserva che “in tema di impugnazione di concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un nuovo edificio, la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l’interesse al ricorso, non occorrendo anche la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norma di diritto privato o di diritto pubblico” (cfr. Cons. di Stato, IV, 2849/2007); né può rilevare in senso contrario la circostanza dell'essere l'immobile dei ricorrenti divenuto oggetto di una ordinanza di demolizione (n. 22/2008), a seguito dell'avvenuto riscontro di alcune irregolarità costruttive, giacché la misura repressiva potenzialmente irrogabile può determinare (al massimo) la demolizione della parte abusiva del fabbricato e/o l'acquisizione al patrimonio comunale dell'area di sedime e non può perciò essere considerata elemento sufficiente a sopprimere del tutto il diritto reale dominicale che i ricorrenti vantano sul proprio lotto.»

Sintesi: Il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla c.d. vicinitas, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione.

Estratto: «La controinteressata sostiene, tuttavia, l’inammissibilità del motivo con riferimento a quei ricorrenti che non abitano, ovvero non sono possessori di immobili, nel fabbricato in relazione al quale la distanza sarebbe violata. Si sostiene cioè che non sia sufficiente la mera vicinitas per giustificare l’impugnativa del titolo edilizio in questione ma che sia necessario anche un interesse all’impugnazione che, nella specie, sarebbe assente in capo ai ricorrenti che non abitano o non sono proprietari di porzioni dell’immobile in relazione al quale le distanze non sono rispettate. La tesi è destituita di fondamento. Da un lato, infatti, almeno rispetto a taluni ricorrenti (abitanti o proprietari dell’immobile sito in Via C. n. 59) è la stessa controinteressata ad ammettere il mancato rispetto delle distanze, sicché l’eccezione non appare in grado di paralizzare l’impugnativa. Dall’altro, ancora recentemente, la giurisprudenza ha affermato che il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla c.d. vicinitas, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione (C. S. IV 15.2.2013 n. 922, CS IV 22.1.2013 n. 361).»

Sintesi: Il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla c.d. «vicinitas» - cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato - esime di norma da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o non un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione.

Sintesi: La realizzazione di consistenti interventi (comportanti una rilevante e notevole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio) deve ritenersi pregiudizievole in re ipsa, in quanto il nocumento è conseguente alla minore qualità panoramica, ambientale, paesaggistica; ovvero alla possibile diminuzione di valore dell’immobile.

Estratto: « 2.§.1. In primo luogo le resistenti eccepiscono che vi sarebbe la carenza dell’interesse al presente gravame in quanto gli appellanti non si sarebbero fatti carico di dimostrare la sussistenza di un qualche, anche minima, lesione. Essi al contrario avrebbero invece tratto un innegabile vantaggio dalla bonifica dell’area prevista. Per gli appellati, davanti al condominio si sarebbe realizzata una nuova passeggiata, un nuovo parco botanico, alcune urbanizzazioni “senza ulteriori edifici”, fatte salve le opere per la nautica da diporto o comunque poste in una posizione collaterale non confinante e neanche limitrofa con la proprietà dei ricorrenti. L’assunto va disatteso.Come la giurisprudenza della Sezione ha sottolineato più volte, il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla c.d. “vicinitas” -- cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato -- esime di norma da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o non un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione.E’ in ogni modo evidente che la realizzazione di consistenti interventi (comportanti una rilevante e notevole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio) deve ritenersi pregiudizievole “in re ipsa”, in quanto il nocumento è conseguente alla minore qualità panoramica, ambientale, paesaggistica; ovvero alla possibile diminuzione di valore dell’immobile (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV 17 settembre 2012 n. 4926; Consiglio di Stato sez. IV 29 agosto 2012 . 4643; Consiglio di Stato sez. IV 10 luglio 2012 n. 4088).Nel caso di specie la sottrazione di oltre 2.000 mt di spiaggia, con la perdita di un specifico accesso diretto all’arenile spiaggioso è un pregiudizio evidente e denunciato che non richiedeva alcuna ulteriore specificazione.»

Sintesi: La circostanza che il ricorrente abbia beneficiato di un permesso di costruire rilasciato per un intervento analogo a quello censurato non lo priva dell'interesse ad impugnare.

Estratto: «Per il resto, la circostanza che l’odierna ricorrente abbia beneficiato di un permesso di costruire rilasciato dal comune per un analogo intervento di recupero del sottotetto non la priva affatto dell’interesse ad impugnare, posto che, essendo il relativo titolo edilizio inoppugnabile, esso deve presumersi conforme alla vigente disciplina urbanistico-edilizia, ed in ogni caso non costituisce parametro di legittimità del permesso di costruire gravato in questa sede.»

Sintesi: Non occorre che il titolare di un'area confinante a quella ove è realizzato un intervento edilizio fornisca la dimostrazione di un interesse specifico e ulteriore, in quanto l'eventuale illegittimità del permesso edilizio e la conseguente utilizzazione del fondo contiguo in senso non conforme alla vigente disciplina è idonea, di per sé, ad arrecare pregiudizio al godimento del proprio fondo.

Estratto: «2.1 Preliminarmente si deve esaminare l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse avanzata dalla controinteressata D. S. nei confronti di tutti i ricorrenti.Osserva al riguardo il Collegio che occorre valutare la fondatezza dell’eccezione per ciascun ricorrente.
[...omissis...]

Sintesi: L'associazione animalista non ha alcun interesse giuridicamente qualificato ad impugnare i provvedimenti edilizi relativi alla costruzione di un canile.

Estratto: «2.2. Quanto alla sig.ra R., all’associazione L. e all’associazione U. P. “G. C.”, non risulta agli atti del presente giudizio, una posizione qualificante che li legittimi alla proposizione del presente ricorso, non avendo un interesse specifico e qualificato relativo all’utilizzo urbanistico della zona in esame; si osserva infatti che nella vicenda odierna, come meglio esplicato in seguito, i provvedimenti impugnati e il conseguente thema decidendum hanno ad oggetto l’autorizzazione a realizzare una determinata attività costruttiva, piuttosto che l’affidamento del servizio di ricovero di cani. Non emerge dunque nella vicenda odierna una posizione differenziata dei ricorrenti da ultimo richiamati con riferimento allo sviluppo edilizio nella zona interessata; conseguentemente in relazione agli stessi l’eccezione di inammissibilità risulta fondata e deve essere accolta.»

Sintesi: La qualifica giuridica di comproprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso avverso il titolo edilizio, non occorrendo altresì la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di diritto privato o di diritto pubblico.

Estratto: «In limine litis, occorre scrutinare le eccezioni in rito opposte dalle parti resistenti con cui si deduce: I) la irricevibilità per tardività del gravame (proposto il 23 dicembre 2009) rispetto alla data di pubblicazione del permesso di costruire n. 173/2009 all’albo pretorio (avvenuta dal 27 marzo 2009 all’11 aprile 2009) ovvero rispetto alla data del 22 ottobre 2009 (nella quale la ricorrente inoltrava istanza di accesso agli atti del procedimento edilizio de quo); II) inammissibilità per carenza di interesse fondata sulla mancata prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica della ricorrente e sulla circostanza che, con successiva istanza del 7 gennaio 2010, il Sig. Camerlengo Antonio presentava domanda di variante all’intervento edilizio.Le eccezioni sono prive di pregio.Quanto alla presunta tardività, deve rammentarsi che la decorrenza del termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso atti abilitativi dell'edificazione per i soggetti diversi da quelli cui l'atto è rilasciato, deve essere collegata alla data in cui sia percepibile dal controinteressato la concreta entità del manufatto e la incidenza effettiva sulla propria posizione giuridica (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 gennaio 2012 n. 284; 10 dicembre 2010 n. 8705; Sez. V, 24 agosto 2007 n. 4485). Si è pertanto osservato che, eccetto nell'ipotesi in cui si deduca l'inedificabilità dell'area, il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione va individuato non tanto nell'inizio dei lavori, quanto nel loro completamento (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 maggio 2010 n. 3378), con la conseguenza che l’argomentazione in rito non è accoglibile trattandosi di opere non ultimate alla data di spedizione del ricorso (cfr. pag. 8 della perizia tecnica a firma dell’Ing. Carbonelli depositata il 20 gennaio 2010).Neppure coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, considerato che la Sig.ra Maria Teresa Camerlengo è comproprietaria confinante dell’area interessata dal progetto edilizio de quo.Trattandosi quindi di proprietà finitime, sussiste una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con l’area coinvolta dalla costruzione che, qualora illegittimamente assentita, è idonea ad arrecare un pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima che legittima la proposizione del ricorso. Non resta quindi che fare applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, secondo cui la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo altresì la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di diritto privato o di diritto pubblico (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 gennaio 2012 n. 284; 5 gennaio 2011 n. 18; 4 maggio 2010 n. 2565; 29 luglio 2009 n. 4756; 31 maggio 2007 n. 2849; T.A.R Campania Napoli, Sez. VIII, 8 aprile 2011 n. 2028).»

Sintesi: Se è vero che, in assenza di prove in ordine ai pregiudizi derivanti dal rilascio del titolo edilizio, la “vicinitas” non può ex se radicare la legittimazione al ricorso, deve ritenersi che questa spetta nell'ipotesi in cui vi sia un rapporto di contiguità spaziale tra il suolo oggetto di trasformazione e quello su cui insistono le proprietà immobiliari dei ricorrenti.

Estratto: «Viene poi eccepita la mancanza di legittimatio ad causam in capo agli appellanti che agiscono nella loro qualità di proprietari di unità immobiliari site su area confinante con quella su cui insiste la struttura ricettiva della Mi.Eva s.a.s., ma anche tale eccezione va disattesa.La Sezione ha avuto modo di statuire, in una significativa decisione ( n.8364 del 30/11/2010 ) che la “vicinitas” non può ex se radicare la legittimazione al ricorso, in assenza di prove in ordine ai pregiudizi derivanti dal rilascio del titolo edilizio a terzi, ma non è questo il caso che ci occupa.In quella sede, invero, oggetto dell’impugnativa principale era uno strumento urbanistico attuativo che disciplinava una vasta area ai fini del recupero della stessa , senza che da ciò potesse derivare detrimento ai vicini, ma nella fattispecie all’esame, avuto riguardo allo stato dei luoghi e alla natura degli atti in rilievo, non può escludersi il carattere lesivo dei provvedimenti impugnati.Più specificatamente , anche in relazione al contenuto delle censure prospettate ( violazione delle prescrizioni regolatrici delle distanze nell’edificazione ex Dm n.1444/68 ) vi è nella specie un rapporto di contiguità spaziale tra il suolo oggetto di trasformazione e quello su cui insistono le proprietà immobiliari dei ricorrenti ( stabile collegamento ) che si coniuga con una situazione differenziata suscettibile di essere incisa dal rilascio del titolo di assenso edilizio ( in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 24/9/2004 n. 6255).»

Sintesi: L’interesse al ricorso del vicino contro provvedimenti ampliativi della posizione giuridica dei terzi in materia urbanistico/edilizia presuppone l’allegazione e la dimostrazione di un concreto pregiudizio che quel provvedimento reca alle facoltà dominicali del ricorrente.

Estratto: «Come chiarito nelle premesse, il Tribunale – oltre a respingere nel merito le censure proposte dai ricorrenti – le ha contestualmente giudicate inammissibili per difetto di interesse.In tal senso il Tribunale ha rilevato in primo luogo che l’obiettivo realmente perseguito dai coniugi Musumeci...
[...omissis...]

Sintesi: Il possesso della c.d. vicinitas esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione atteso che l'esistenza della suddetta posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche, che assuma violate, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione, che i lavori in concreto gli potrebbero arrecare.

Estratto: «In via preliminare, il Comune di Erbusco ed i controinteressati eccepiscono la carenza di legittimazione al ricorso di tale Società, rilevando che il vicino o confinante non avrebbe alcuna legittimazione a sindacare il contenuto della sanzione irrogata per un abuso edilizio, tanto più che va esclusa la violazione di norme sul rispetto delle distanze...
[...omissis...]

Sintesi: La legittimazione a impugnare una concessione edilizia deve essere riconosciuta al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione, o comunque a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, la quale non postula necessariamente l'adiacenza fra gli immobili, essendo sufficiente la semplice prossimità, senza che sia necessario dimostrare ulteriormente la sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale.

Sintesi: Il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla c.d. vicinitas, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione atteso che l'esistenza della suddetta posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche, che assuma violate, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione, che i lavori in concreto gli potrebbero arrecare.

Estratto: «1. In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere avanzata dal controinteressato Cammalleri Fabrizio.La stessa è infondata e va pertanto disattesa.1.1 E’ infatti incontestato che parte ricorrente sia proprietaria di un terreno vicino, sebbene non confinante, a quello cui inerisce il titolo edilizio oggetto di impugnativa e che entrambi i lotti di terreno siano inseriti nel medesimo comparto edificatorio C10.1.2 Ciò posto, non può che farsi applicazione del prevalente orientamento giurisprudenziale in forza del quale “la legittimazione a impugnare una concessione edilizia deve essere riconosciuta al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione, o comunque a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, la quale non postula necessariamente l'adiacenza fra gli immobili, essendo sufficiente la semplice prossimità, senza che sia necessario dimostrare ulteriormente la sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale” (da ultimo Consiglio Stato , sez. IV, 16 marzo 2010 , n. 1535; Consiglio Stato , sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3744; in senso analogo Consiglio Stato , sez. IV, 12 maggio 2009 , n. 2908 secondo cui “Il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla c.d. vicinitas, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione atteso che l'esistenza della suddetta posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche, che assuma violate, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione, che i lavori in concreto gli potrebbero arrecare”; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 09 aprile 2010, n. 1885 secondo cui “l'articolo 31 comma 9 legge 1150/42, modificato dalla legge 765/67, che consente a "chiunque" di impugnare le concessioni edilizie ritenute illegittime, va interpretato nel senso che, ai fini della legittimazione al ricorso, occorre una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dall'attività edilizia, collegamento che ben può derivare dalla proprietà di un immobile nella medesima, poiché il diritto reale differenzia e qualifica adeguatamente la posizione soggettiva della parte”.»

Sintesi: La situazione di vicinitas all'edificio costruendo è tale evidenziare una diretta e concreta lesione degli interessi del ricorrente, derivante dal solo fatto della erigenda costruzione, che si traduce in una evidente utilità nel caso di accoglimento del ricorso.

Estratto: «1.1) Quanto all’eccezione di carenza di interesse al ricorso, parte ricorrente ha dedotto di essere proprietaria di una unità immobiliare sita nel fondo confinante con quello interessato dall’intervento, dolendosi tra l’altro del mancato rispetto delle distanze minime tra edifici imposte dal D.M. 1444/68.
[...omissis...]

Sintesi: È impugnabile l'atto con cui la P.A. condizioni il rilascio del permesso di costruire al deposito di determinati documenti.

Estratto: «2. In ordine alla eccezione di inammissibilità del ricorso il Collegio osserva come essa non sia fondata.E’ pur vero che l’atto impugnato nel presente giudizio non costituisce un vero e proprio permesso di costruire legittimante l’avvio delle opere; non si può sottacere, tuttavia, che a mezzo di esso l’Amministrazione ha condizionato il rilascio del permesso di costruire alla produzione di documenti necessari per valutare aspetti diversi da quelli afferenti la conformità del progetto alle norme dell’edilizia e dell’urbanistica, con ciò implicitamente spogliandosi di ogni discrezionalità inerente tale aspetto pregiudiziale. Sussiste pertanto l’interesse della ricorrente ad impugnare l’atto di che trattasi nella misura in cui esso preannuncia, in guisa di fatto certo, il rilascio del permesso di costruire ad avvenuta produzione della documentazione richiesta: in siffatto contesto l’anticipazione della impugnazione appare, del resto, anche auspicabile, stante che essa consente di intervenire sulla situazione prima dell’inizio delle opere e prima che sia siano creati affidamenti sulla legittimità del titolo edilizio.»

Sintesi: La posizione di collegamento idonea a radicare l’interesse differenziato del ricorrente per l’annullamento della concessione edilizia rilasciata al proprio vicino non viene meno a seguito dell’alienazione dell’immobile.

Estratto: «1. Deve essere preliminarmente respinta la richiesta formulata dalla difesa del sig. Zucca di dichiarazione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse per essere stato alienato dall’appellante l’immobile confinante con quello cui si riferiva la concessione edilizia impugnata.La posizione di collegamento idonea a radicare l’interesse differenziato del ricorrente per l’annullamento della concessione edilizia rilasciata al proprio vicino non viene meno a seguito dell’alienazione dell’immobile. Invero, il compimento, in pendenza del processo, di atti di disposizione del diritto sottostante all’interesse legittimo dedotto in giudizio soggiace alla regola dell’art. 111 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, secondo il quale nei casi di successione a titolo particolare il processo continua tra le parti originarie, salva la facoltà dell’avente causa di intervenire nel giudizio e ferma restando l’efficacia del giudicato anche nei confronti di quest’ultimo (Cons. St. sez. IV, 2.3.2004, n. 945).»

Sintesi: Il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla c.d. vicinitas, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione atteso che l'esistenza della suddetta posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche, che assuma violate, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione, che i lavori in concreto gli potrebbero arrecare.

Sintesi: L’acquisto di un immobile in un contesto in cui sono stati perpetrati in precedenza abusi edilizi non comporta acquiescenza alle violazioni compiute ed il venir meno dell’interesse ad agire in giudizio contro il titolo edilizio rilasciato in sanatoria.

Sintesi: Sull'interesse ad agire contro il titolo edilizio rilasciato in sanatoria non incide la posizione del controinteressato e la eventuale sussistenza di un suo affidamento.

Estratto: «11.1 L’amministrazione resistente ed il controinteressato eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto lo stato di fatto dei luoghi è immutato dal 1994 e di esso l’Immobiliare Floria s.a.s. ne era ben consapevole allorché ha acquistato la propria porzione di fabbricato.11.2 L’eccezione è infondata.11.3 Ai fini della sussistenza dell’interesse a ricorrere è sufficiente che sussista un’utilità, anche puramente morale, non altrimenti conseguibile se non attraverso il vittorioso superamento del vaglio giurisdizionale; nel caso di specie sussiste indubbiamente un interesse processualmente rilevante a conseguire l’annullamento del provvedimento impugnato: in quanto proprietaria di un’immobile situato nella zona in cui è situata la costruzione oggetto del provvedimento di condono, la società ricorrente ha un indubbio interesse a che siano osservate le prescrizioni che regolano l’edificazione.11.4 Il Collegio aderisce, invero all’orientamento secondo cui "il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla c.d. vicinitas, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione atteso che l'esistenza della suddetta posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche, che assuma violate, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione, che i lavori in concreto gli potrebbero arrecare."(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3744; Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2009 , n. 2908).11.5 Non assume, quindi, alcun rilievo la circostanza che nel 2002 - anno in cui la Immobiliare Floria s.a.s., ha acquistato la propria porzione di fabbricato - lo stato dei luoghi fosse quello attuale ed i due corpi di fabbrica (il suo e quello del controinteressato) erano stati compiutamente realizzati ed erano nel medesimo stato in cui si trovano ora. L’acquisto di un immobile in un contesto in cui sono stati perpetrati in precedenza abusi edilizi non comporta certamente acquiescenza alle violazioni compiute ed il venir meno dell’interesse ad una edificazione rispettosa delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.11.6 E’ parimenti infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti - sollevata dal sig. Romano - per carenza di interesse in considerazione del consolidarsi della propria posizione di affidamento nella regolarità del bene, acquistato nel 1992. 11.7 L’interesse al ricorso è l’interesse del ricorrente al conseguimento di un vantaggio materiale o morale attraverso il processo amministrativo. Uno dei requisiti dell’interesse al ricorso è invero quello della personalità: l’interesse deve, cioè, riguardare specificamente e direttamente il ricorrente; su di esso non incide, dunque, la posizione del controinteressato e la eventuale sussistenza di un suo affidamento (è, in ogni caso, orientamento consolidato di questa Sezione che il mero decorso del tempo non è sufficiente a far insorgere un affidamento meritevole di tutela sulla legittimità dell'opera: cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. II, 8 novembre 2007, n. 6200).»

Sintesi: L’interesse che in materia urbanistico-edilizia supporta la legittimazione ad impugnare va considerato nella sua accezione più ampia e con riferimento preliminare ad una situazione di fatto più che di diritto, nel senso che viene attribuita giuridica rilevanza, ai fini della legittimazione ad impugnare, ad una situazione anche solo fattuale, quale quella che intercorre tra il ricorrente e il luogo interessato dall’intervento edilizio.

Estratto: «E’ pur vero che anche nei confronti dei cittadini ricorrenti è stata sollevata eccezione inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse in relazione alla circostanza che gli stessi risulterebbero residenti in altra e diversa maglia urbanistica, nonché sotto il profilo dell’assenza di danno e di lesioni della loro sfera giuridica.Il primo profilo, di natura formale, non può essere condiviso dal Collegio, atteso che l’interesse che in materia urbanistico-edilizia supporta la legittimazione ad impugnare va considerato nella sua accezione più ampia e con riferimento preliminare ad una situazione di fatto più che di diritto, nel senso che viene attribuita giuridica rilevanza, ai fini della legittimazione ad impugnare, ad una situazione anche solo fattuale, quale quella che intercorre tra il ricorrente e il luogo interessato dall’intervento edilizio.»

Sintesi: L'interesse qualificato a ricorrere avverso la concessione edilizia rilasciata a terzi è quello volto a pretendere il rispetto dell'assetto urbanistico-ambientale costituito con la disciplina urbanistica, perché il contrasto con siffatto assetto arreca pregiudizio a coloro che siano titolari di immobili ubicati nella zona ovvero che con la stessa abbiano comunque, anche a titolo diverso, uno stabile collegamento.

Estratto: «I. Preliminarmente, va confermato, per le ragioni ivi trascritte, il rigetto delle preliminari eccezioni di rito.Segnatamente in ordine all’asserito difetto di legittimazione determinata dalla carenza di interesse ad impugnare il titolo edificatorio da parte del proprietario limitrofo, la Sezione ha più volte ribadito che (cfr. TAR Catania, I, I, 9.10.2007, n. 1629; 28.1.2009 n. 192), secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, ribadito recentemente dal Giudice di seconde cure (cfr. Cons. Stato, IV, 11.4.2007, n. 1672), e da cui non vi è motivo di discostarsi, l'art. 31, nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nel legittimare "chiunque" a ricorrere contro le concessioni edilizie, pur non avendo introdotto un'azione popolare, va comunque correttamente inteso nel senso che deve riconoscersi una posizione qualificata e differenziata ai singoli proprietari siti nella zona in cui la costruzione è assentita, ed a tutti coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, ove gli stessi ritengano che per effetto della nuova costruzione, in contrasto con le prescrizioni urbanistiche, si determini una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio, che i ricorrenti intenderebbero, invece, conservare (cfr. in particolare: Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4790).Sicché non appare possibile sindacare nel merito le valutazioni di convenienza spettanti ai singoli proprietari degli immobili circostanti, senza considerare che il semplice fatto della loro situazione di stabile collegamento con la nuova costruzione ne legittima la facoltà di impugnativa, ai fini della caducazione della concessione edilizia ritenuta illegittima e pregiudizievole.In altri termini, l'interesse qualificato a ricorrere avverso la concessione edilizia rilasciata a terzi è quello volto a pretendere il rispetto dell'assetto urbanistico-ambientale costituito con la disciplina urbanistica, perché il contrasto con siffatto assetto arreca pregiudizio a coloro che siano titolari di immobili ubicati nella zona ovvero che con la stessa abbiano comunque, anche a titolo diverso, uno stabile collegamento (cfr. T.A.R. Salerno, II, 6 ottobre 2005, n. 1893). La posizione qualificata e differenziata, sufficiente per riconoscere la legittimazione attiva, sussiste in capo al proprietario di un immobile sito nella zona in cui la costruzione è permessa e a coloro che si trovano in una posizione di stabile collegamento con la zona stessa e che abbiano un interesse, concreto ed attuale, a ricorrere in relazione al tipo di violazione che si eccepisce, la quale deve essere tale da costituire la violazione di un interesse urbanistico relativo alla zona che deve risultare danneggiata dall'intervento edificatorio (T.A.R. Toscana, sez. III, 11 giugno 2004, n. 2053).Ne consegue che ha la legittimazione attiva chiunque vanti uno stabile collegamento con la zona interessata e risenta un pregiudizio da un intervento edilizio, venendo in rilievo interessi non solo di carattere edilizio, ma anche ogni altro che attenga alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, alla circolazione veicolare, al rispetto degli standards urbanistici, al corretto insediamento di attività commerciali e simili (T.A.R. Marche, 12 maggio 2004, n. 297).Conclusivamente, la legittimazione può ben riconoscersi in capo ad un soggetto che non sia proprietario confinante, a prescindere da una sua concreta lesione di veduta, essendo sufficiente quella paesaggistico-ambientale della zona in cui lo stesso sia stabilmente collegato.»

Sintesi: Per dare ingresso all’impugnazione del titolo edilizio occorre la dimostrazione di un interesse, quanto meno di fatto, a che la esso interferisca in modo sensibile sugli interessi di chi agisce.

Estratto: «La censura non ha pregio. Premesso che l’intervenuta successiva approvazione del PRG non incide sul potere di decidere della sua impugnazione, stante il principio “tempus regit actum”, va rilevato che la consolidata giurisprudenza in tema di impugnazione di concessioni edilizie ha interpretato la dizione di cui all’art. 31 della legge urbanistica...
[...omissis...]

Sintesi: L’inserimento di una struttura produttiva è destinata ad incrementare cospicuamente le immissioni nell’area circostante, pertanto, nel caso in cui questa abbia dimensioni particolarmente circoscritte, è da ritenere che l'intera comunità dei cittadini ivi residente abbia l'interesse ad impugnare il titolo edilizio.

Estratto: «1.5.1. A sua volta, il Comune di Cortina eccepisce il difetto d’interesse a ricorrere.Infatti, la condizione di residenti nella frazione di Cadin ovvero di proprietari di edifici situati in prossimità dell’area di cantiere dimostrerebbe la legittimazione ad agire, ma non ancora l’interesse.
[...omissis...]

Sintesi: In capo al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione o a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa va riconosciuta la posizione di interesse legittimo senza che debba essere data dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale.

Estratto: «2) Sull'interesse a ricorrere il Collegio richiama, condividendole, le considerazioni svolte da questa Sezione nella sentenza 3 luglio 2007 n. 1043, che si è ampiamente soffermata sulla questione, con specifico riferimento all'impugnazione degli atti di pianificazione urbanistica (proposta da soggetti non proprietari di immobili direttamente incisi dagli atti medesimi). Il percorso argomentativo seguito nella decisione citata muove dalla constatazione che l'indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa in tema di impugnazione delle concessioni edilizie da parte di terzi "riconosce la sussistenza della legittimazione, indipendentemente dalla dimostrazione che i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8072)"; in base al richiamo all’art. 31 della legge urbanistica n. 1150/1942 è stata riconosciuta "una posizione di interesse legittimo in capo al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione o a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, senza che, peraltro, debba essere data dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale"; in sostanza il mero elemento della "vicinitas" è sufficiente a sorreggere, sotto il profilo della legittimazione ad agire, l'impugnazione del titolo abilitante alla costruzione, senza che sia necessaria alcuna specificazione dell'interesse, in relazione al pregiudizio subito dal rilascio del titolo in questione ed alla utilità attesa dal suo annullamento. Diverso è il caso (che ci riguarda, almeno con riferimento agli atti impugnati con il ricorso) dell'impugnazione di strumenti urbanistici; a questo proposito la citata sentenza n. 1043/2007, richiamando le affermazioni contenute nella decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, 28 giugno 2004 n. 4790, ha espresso l'avviso che "diversamente dall'ipotesi dell'impugnativa del permesso di costruire… …, nel caso di impugnativa di strumenti urbanistici, generali o attuativi, sia imprescindibile verificare se le previsioni censurate comportino una specifica lesione della posizione giuridica soggettiva differenziata"; rispetto a tale categoria di atti, infatti, manca una previsione (quale l’art. 31 L.U. 1942) che riconosca "una legittimazione diffusa, ancorché collegata al requisito dello stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione…"; per cui "la legittimazione va verificata in aderenza al principio generale secondo cui per proporre ricorso occorre avervi interesse (art. 100 c.p.c.). Conseguentemente, nel caso di impugnativa di strumenti di pianificazione da parte di terzi, che censurino la disciplina urbanistica di aree contigue a quelle di loro proprietà, non basta la mera affermazione della "vicinitas" ma occorre, quanto meno, la prospettazione degli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare dalle scelte urbanistiche censurate, anche in termini di scadimento della "qualità della vita" di coloro che, per residenza, attività lavorativa e simili, si trovino in durevole rapporto con la zona oggetto delle previsioni impugnate". In altre parole si può ritenere che la "vicinitas" costituisce un presupposto idoneo a legittimare l'impugnazione di atti di pianificazione urbanistica, purché da questi possano derivare concrete conseguenze lesive, specificamente prospettate, evitabili con l'annullamento degli atti in questione. E tali conclusioni risultano logiche e convincenti tenuto conto che (come evidenziato nella sentenza n. 1043/2007) gli strumenti urbanistici "costituiscono l'espressione dell'assetto di interessi, pubblici e privati, cristallizzato nella disciplina dell'intero territorio comunale, frutto di un complesso procedimento nel quale intervengono molteplici soggetti pubblici di diverso livello territoriale e con specifiche competenze"; e che dunque l'ambito degli interessi coinvolti è ben più vasto e articolato di quello relativo a singole edificazioni (e ai connessi titoli abilitativi).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.