Sintesi: Nell'impugnazione di provvedimenti relativi ad interventi che incidono sul territorio devono ritenersi titolati all’impugnativa solo i soggetti che possano lamentare una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio, per effetto della realizzazione dell’intervento controverso.
Sintesi: Il pregiudizio che legittima all'impugnazione di provvedimenti relativi ad interventi incidenti sul territorio può consistere nella possibile diminuzione di valore del proprio immobile o nella peggiore qualità ambientale; pertanto una volta accertato lo "stabile collegamento" col territorio interessato, andranno valutate le implicazioni urbanistiche dell’intervento e le conseguenze prodotte sulla qualità della vita di coloro che per residenza, attività lavorative e simili ragioni, sono in durevole rapporto con la zona interessata dall’intervento.
Sintesi: La riduzione delle aree verdi, di alberi, di aree a parcheggio vicine alle abitazioni, così come lo spostamento dei parcheggi in area non facilmente accessibile integra il "pregiudizio" che, secondo i principi del diritto processuale amministrativo, fa ritenere sussistente l'interesse ad agire contro lo strumento urbanistico in capo ai soggetti che presentino uno stabile collegamento con l'area interessata dall'intervento.
Estratto: «2) Il Collegio ritiene infondata l’eccezione di carenza di interesse, in quanto, come si dirà nel proseguo, i ricorrenti hanno compiutamente dato la prova della lesione conseguente agli atti di variante.Va ricordato che questa Sezione ha seguito, nella sentenza n. 1551/2008, l’orientamento del Consiglio di Stato...
[...omissis...]
Sintesi: Diversamente dall'ipotesi dell'impugnativa del permesso di costruire, nel caso di impugnativa di strumenti urbanistici, generali o attuativi, è imprescindibile verificare se le previsioni censurate comportino una specifica lesione della posizione giuridica soggettiva differenziata.
Estratto: «2) Sull'interesse a ricorrere il Collegio richiama, condividendole, le considerazioni svolte da questa Sezione nella sentenza 3 luglio 2007 n. 1043, che si è ampiamente soffermata sulla questione, con specifico riferimento all'impugnazione degli atti di pianificazione urbanistica...
[...omissis...]
Sintesi: Sono inammissibili, per carenza di interesse, le censure concernenti la disciplina urbanistica di aree estranee a quelle di proprietà del ricorrente, salva la possibilità di proporre impugnativa della nuova destinazione urbanistica che, pur non concernendo un'area appartenente al ricorrente, incida immediatamente sul godimento o sul valore di mercato dell'area stessa.
Estratto: «E difatti, sia nell’un caso quanto nell’altro, la sig.a Crane non solo non ha dimostrato ma non ha neanche dichiarato quale/i delle aree di sua proprietà ricadevano in zona B od in area interessata dalle servitù militari. Invero le censure in questione sono implementate in guisa tale da far apparire l’interesse che le anima al pari di un interesse diffuso volto al recupero di una legalità che si assume violata. Ma poiché, come si è detto, una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. Cons.St.IV^, n.270 del 1980 cit. cui, di recente adde Cons.St., n.2752 del 2007, n. 4018 del 2005 e n.3755 del 2004), da cui non vi è motivo di discostarsi, ritiene inammissibili, per carenza di interesse, le censure concernenti la disciplina urbanistica di aree estranee a quelle di proprietà del ricorrente (salva la possibilità di proporre impugnativa della nuova destinazione urbanistica che, pur non concernendo un'area appartenente al ricorrente, incida immediatamente sul godimento o sul valore di mercato dell'area stessa: circostanza questa assolutamente non dedotta né documentata), la sorte delle doglianze in trattazione non può che avere tale epilogo. Peraltro, e lo si aggiunge solo per ragioni di completezza della presente decisione:- i richiami giurisprudenziali evocati in sede di mm.aa. di gravame (pagg.8-11) appaiono inconferenti posto che la ricorrente ivi lamenta che non sarebbe stata fornita «alcuna motivazione in ordine alla scelta delle aree su cui reperire gli standard ex d.m. 1444/1968 e alla loro quantità» lasciando così intendere ( ed il richiamo alla «scelta delle aree» appare non equivoco) o, perlomeno, non escludendo, che il superamento dello standard di cui trattasi riguardi una precisa zona del P.r.g. ( e cioè la zona B che è l’unica evocata nel ricorso principale). Ma una tale evenienza (che può ricollegarsi anche all’esigenza di imporre un maggiore standard per soddisfare le esigenze di quartieri limitrofi, ricadenti in altra zona come, ad es., la A, rimasti insoddisfatti: cfr. art.4 d.m. n.1444/1968) non riguarda le previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree, per le quali la giurisprudenza (cfr. Ad.Pl. n.22 del 1999 e tutte le pronunce ad essa successive) prevede pacificamente un onere di specifica motivazione con eccezione delle ipotesi in cui lo scostamento dai minimi legali risulti contenuto (cfr. Cons.St. n.2863 del 2007; IV^, nr.1732 del 1998 e n.905 del 1988);»
Sintesi: In materia di impugnazione degli atti relativi all’approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti di assenso in edilizia, la giurisprudenza amministrativa è abbastanza consolidata nell’affermazione del principio per il quale la legittimazione ad agire (e quindi, anche se non si tratta di concetti perfettamente sovrapponibili, dell’interesse a ricorrere), va riconosciuta a qualunque soggetto che risieda nel territorio del Comune interessato (o comunque sia ivi titolare di diritti su beni) e che subisca una lesione, anche potenziale, di un interesse giuridicamente rilevante dall’approvazione del piano urbanistico e/o dal rilascio di un permesso di costruire.
Sintesi: Nella materia urbanistica può essere ritenuto ammissibile il ricorso proposto da un soggetto proprietario di un lotto che ricade in una zona del territorio diversa da quella oggetto del gravame (e che quindi potrebbe anche essere ritenuto non legittimato ad agire, stante l’assenza di un collegamento spaziale con la res controversa), laddove venga dedotto un pregiudizio alla sua proprietà discendente dalla destinazione urbanistica impressa (quale ad esempio la saturazione il territorio ed il conseguente impedimento di analoga destinazione all'area di proprietà).
Sintesi: La zonizzazione del territorio comunale incide su aspetti della vita delle persone che afferiscono a diritti fondamentali (la salute e il benessere fisico, l’ambiente, etc.), dei quali l’Amministrazione deve tenere conto nel momento in cui va a modificare l’assetto del territorio; ne consegue che anche coloro che non sono toccati dall’attuazione del piano, possono comunque avere interesse a censurare gli atti di pianificazione, nella misura in cui intendono tutelare i suddetti beni immateriali.
Estratto: «2. Per quanto concerne le questioni pregiudiziali, è necessario verificare la sussistenza dell’interesse a ricorrere e/o della legittimazione ad agire in giudizio in capo ai ricorrenti.Ora, si deve evidenziare che in materia di impugnazione degli atti relativi all’approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti di assenso in edilizia la giurisprudenza amministrativa è abbastanza consolidata nell’affermazione del principio per il quale la legittimazione ad agire (e quindi, anche se non si tratta di concetti perfettamente sovrapponibili, dell’interesse a ricorrere) va riconosciuta a qualunque soggetto che risieda nel territorio del Comune interessato (o comunque sia titolare di diritti su beni ricadenti nel territorio comunale) e che subisca una lesione, anche potenziale, di un interesse giuridicamente rilevante dall’approvazione del piano urbanistico e/o dal rilascio di un permesso di costruire. Nella materia urbanistica, poi, occorre anche tenere conto dell’incidenza delle specifiche censure che vengono sollevate avverso gli atti di pianificazione, nel senso che può essere ritenuto ammissibile il ricorso proposto da un soggetto proprietario di un lotto che ricade in una zona del territorio diversa da quella oggetto del gravame (e che quindi potrebbe anche essere ritenuto non legittimato ad agire, stante l’assenza di un collegamento spaziale con la res controversa), laddove il ricorrente deduca, ad esempio, che la destinazione urbanistica impressa a quell’area (di solito rilevano le destinazioni che implicano l’edificabilità) ha saturato il territorio ed ha quindi impedito che anche all’area del ricorrente potesse essere impressa la medesima destinazione (vedasi, ad esempio, Cons. Stato, IV, n. 1191/2003).Inoltre, si deve considerare che la zonizzazione del territorio comunale incide su aspetti della vita delle persone che afferiscono a diritti fondamentali (la salute e il benessere fisico, l’ambiente, etc.), dei quali l’Amministrazione deve pur tenere conto nel momento in cui va a modificare l’assetto del territorio (per tale affermazione, vedasi, per tutte, Cons. Stato, IV, n. 3755/2004 e n. 5516/2004).Questa premessa serve per dire che i ricorrenti (le cui proprietà, come si dirà nel prosieguo, non ricadono all’interno della lottizzazione e non sono quindi direttamente toccate dall’attuazione del piano) hanno interesse a censurare gli atti indicati in epigrafe, nella misura in cui intendono tutelare i suddetti beni immateriali (la salute, per la verità, è un bene materiale, ma su di essa influiscono anche fattori immateriali, quali la c.d. qualità della vita).»
Sintesi: L’ammissibilità del ricorso e quella delle singole censure, laddove si chieda l’annullamento di un atto amministrativo generale di pianificazione deve essere verificata in stretta connessione con la lesione attuale e diretta del bene che si intende tutelare, e previa dimostrazione, da parte degli interessati, della incidenza delle previsioni contestate su tale bene.
Estratto: «Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 135 e 143 del codice del paesaggio (D.Lgs 42/04). Sostiene il Comune ricorrente che il piano paesaggistico non stabilisce specifiche normative d’uso del territorio, ma detta prescrizioni e vincoli generali ed astratti, con disposizioni integrative...
[...omissis...]
Sintesi: Sussiste l’interesse ad impugnare statuizioni incidenti sull’assetto territoriale da parte dei proprietari dei fondi limitrofi, sulla base del generico criterio della vicinitas, ma senza, però, che costoro possano definirsi soggetti contemplati, neanche indirettamente, dai provvedimenti medesimi, e quindi aventi titolo a una comunicazione specifica e individuale.
Estratto: «Ora, in disparte che la pretesa natura “ lenticolare “ ( tale qualificata dalla difesa degli appellati ) del piano in questione appare smentita dalla stessa descrizione operata dalla sentenza appellata dei contenuti di questo strumento attuativo, recante, ad esempio, il calcolo di abitanti insediabili, impensabile per una asserita statuizione di tipo circoscritto ad un solo lotto, è proprio la natura di una statuizione, dichiaratamente incidente sulla facoltà edificatorie, a non potersi considerare sostanzialmente espropriativa, ma solo conformativa del diritto di edificare e quindi delle facoltà di godimento inerenti il diritto di proprietà.8 - D’altra parte, la asserita natura lenticolare del piano attuativo presupposto alla contestata concessione è palesemente smentita da tutte le tavole di piano versate in atti, dove si coglie appieno la portata generale, seppure parziale, dello strumento pianificatorio, riguardante non un singolo lotto, ma una vasta area dell località S. Lucia-Brecciaro, delimitata con linea punto-tratteggiata, suddivisa in undici zone omogenee, articolata in quindici aree funzionali con specifiche destinazioni d’uso e disciplinata da ben 34 norme tecniche di attuazione. Tenuto conto di tali caratteristiche che individuano un classico strumento pianifiatorio di carattere generale seppure riferito ad una parte soltanto dell’intero territorio comunale soccorre allora, a tal riguardo, il costante insegnamento di questo Consiglio, secondo il quale, nel sistema di pubblicità-notizia disciplinato dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale, nonché ai sensi dell’articolo 124 del TUEL n. 267/2000, il termine per l'impugnazione dello strumento urbanistico generale decorre non già dalla notifica ai singoli proprietari interessati dalla disciplina del territorio ma dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione o comunque al più tardi dall'ultimo giorno della pubblicazione all' albo pretorio dell'avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti riferiti al piano approvato, salvo che esso non incida specificatamente, con effetti latamente espropriativi, su singoli, determinati beni (fra le tante: Cons. Stato Sez. VI 3-8-2007 n. 4326; Sez. V, sent. n. 1534 del 24-03-2006 ;Cons. Stato , sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5510; id., 19 luglio 2004, n. 5225; Sez. IV, 8 luglio 2003 n. 4040 ; Cons. St., sez. IV, 16 ottobre 2001 n. 5467; sez. IV, 12 novembre 1996 , n. 1204; Sez. V, 27 ottobre 1995 n. 1489 ;Cons. Stato , sez. V, 21 dicembre 1992 , n. 1543; CGA, 8 ottobre 2007, n. 929 ).Ove invece al piano volesse darsi quella valenza “ espropriativa “ invocata dagli appellati, si dovrebbe ritenere che il piano in questione si sarebbe dovuto comunicare singulatim a tutti i numerosissimi proprietari di aree che sarebbero stati colpiti dalle varie prescrizioni di varia natura contenute nel piano stesso ( vincoli per attrezzatura di mobilità, vincoli di rispetto stradale, vincoli per verde attrezzato, ecc. ) che tuttavia, secondo quanto già osservato e secondo quanto insegnato da costante giurisprudenza, non hanno valenza espropriativa ma semplicemente conformativa del regime della proprietà fondiaria e delle relative facoltà di disposizione e godimento. Si pretende cioè un regime di comunicazione individuale impossibile da attuare e che sarebbe ulteriormente complicato dala pretesa di informare non solo i diretti interessati ma anche i proprietari di fondi finitimi: il che è davvero diabolico. Anche di recente questa stessa Sezione ha avuto modo di ribadire il principio generale della sussistenza dell’interesse a impugnare statuizioni incidenti sull’assetto territoriale da parte dei proprietari dei fondi limitrofi, sulla base del generico criterio della vicinitas, ma senza, però, che costoro possano definirsi soggetti contemplati, neanche indirettamente, dai provvedimenti medesimi, e quindi aenti titolo a una comunicazione specifica e individuale (Sez. IV, n.1219/2009).»
Sintesi: L’interesse a ricorrere contro gli strumenti di pianificazione urbanistica, che riguardino aree diverse da quelle di proprietà del ricorrente, sussiste quindi allorché la nuova destinazione urbanistica incida sul godimento o sul valore di mercato dell’area o, comunque, su interessi propri del ricorrente stesso.
Estratto: «Tradizionalmente la giurisprudenza riconosce la legittimazione a ricorrere contro atti urbanistici a tutti i cittadini residenti nel Comune interessato dagli effetti dell’atto di pianificazione, verificando però la sussistenza dell’interesse alla luce del requisito della c.d. vicinitas (T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 18 luglio 2006 n. 1666), che indica l’appartenenza del soggetto al territorio interessato dall’azione amministrativa. Con questo termine la giurisprudenza ha inteso riassumere il criterio del c.d. insediamento abitativo, desunto in via interpretativa dall’art. 10 della legge-ponte n. 765 del 1967, in base al quale la legittimazione ad agire non sarebbe estesa a tutti i cittadini, ma solo a coloro che vantino la titolarità di un interesse che si pone in una situazione di stabile collegamento con l’area su cui il provvedimento contestato interviene (Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 1970 n. 523). Per quanto riguarda la situazione di "stabile collegamento" con la zona interessata dall`attività edilizia, che legittima un soggetto ad agire, essa può derivare dalla proprietà o dal possesso di un immobile ovvero dalla residenza o domicilio in detta zona o da altro titolo di frequentazione di quest’ultima (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 febbraio 2002 n. 727).Al fine di contrastare l’aleatorietà di siffatto criterio la giurisprudenza ha poi valorizzato l’altra condizione dell’azione, costituita dall’interesse a ricorrere, affermando che “l’interesse a ricorrere contro gli strumenti di pianificazione urbanistica, che riguardino aree diverse da quelle di proprietà del ricorrente, sussiste quindi allorché la nuova destinazione urbanistica incida sul godimento o sul valore di mercato dell’area o, comunque, su interessi propri del ricorrente stesso” (Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 10 agosto 2004, n. 5516). In merito allo stabile collegamento delle persone fisiche ricorrenti risulta dagli atti ed ha formato oggetto di verifica in udienza che essi risiedono in via Turati ed in via K. Marx nella frazione di Mezzate del Comune di Peschiera Borromeo. Tale insediamento abitativo, di dimensioni ridotte, è quello direttamente interessato dal P.L. C9 oggetto degli atti impugnati, che è limitrofo alle vie ove risiedono i ricorrenti. Tale stretto collegamento territoriale risulta anche dalla deliberazione della giunta comunale 24/11/2006 n. 273 impugnata, ove si riconosce che nel persone fisiche ricorrenti risiedono in edifici posti nelle vicinanze del piano urbanistico. Per quanto riguarda l’interesse a ricorrere, essi lamentano in primo luogo la lesione concreta dei propri interessi urbanistici, conseguente all’utilizzo di aree standard destinate a servizio della propria zona insediativa a favore di insediamenti posti in zona diversa; in secondo luogo la lesione dei propri interessi ambientali, conseguente alla riduzione, asseritamente illegittima, delle aree boschive in prossimità delle proprie abitazioni. Devono quindi ritenersi presenti entrambe le condizioni dell’azione proposta in giudizio.A diversa conclusione deve, invece, giungersi con riferimento alla legittimazione ad agire del signor Walter Ferrari, che agisce in giudizio quale presidente dell’Associazione Naturalistica Carengione.Infatti la giurisprudenza prevalente richiede che lo stabile collegamento degli enti esponenziali, al di fuori dei casi di legittimazione ex lege, debba essere accertata in concreto con riferimento all’attività dell’associazione. Può considerarsi indirizzo ormai consolidato (Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2008, n. 3507) quello secondo cui l’interesse diffuso si trasforma in interesse collettivo, e diventa, quindi, interesse legittimo tutelabile in giudizio, nel momento in cui, indipendentemente dalla sussistenza della personalità giuridica, l’ente dimostri la sua rappresentatività rispetto all’interesse che intende proteggere. Rappresentatività che deve essere desunta da una serie di indici elaborati, non senza contrasti, dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi trent’anni.Occorre anzitutto evidenziare che deve trattarsi di un ente il cui statuto preveda come fine istituzionale la protezione di un determinato bene a fruizione collettiva, cioè di un dato interesse diffuso o collettivo.In secondo luogo, l’ente deve essere in grado, per la sua organizzazione e struttura, di realizzare le proprie finalità ed essere dotato di stabilità, nel senso che deve svolgere all’esterno la propria attività in via continuativa. L’azione, pertanto, deve assumere connotazioni tali da creare in capo all’ente una situazione sostanziale meritevole di tutela, al fine di escludere la legittimazione a ricorrere delle c.d. associazioni di comodo, la cui attività non riflette effettive esigenze collettive.Infine, l’organismo collettivo deve essere portatore di un interesse localizzato, deve, cioè, sussistere uno stabile collegamento territoriale tra l’area di afferenza dell’attività dell’ente e la zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (criterio della c.d. vicinitas).Poiché l’Associazione ricorrente non ha dato prova di alcuno di questi requisiti deve escludersi la sua legittimazione ad agire nel presente giudizio.»
Sintesi: Non esiste un interesse differenziato e qualificato dei cittadini residenti in una determinata zona al mantenimento del carico urbanistico su una determinata area standard, salvo il caso in cui l’utilizzo dell’area da parte di terzi comporti l’esclusione della sua fruizione da parte dei cittadini già insediati nell’area.
Estratto: «Venendo ora al merito del ricorso i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 28 L. 1150/1942; art. 1 D.M. 1444/1968; L.R. 23/1977; difetto di motivazione e sviamento. Secondo i ricorrenti le norme citate imporrebbero di individuare gli standard urbanistici esclusivamente all’interno dei piani di lottizzazione. Poiché, invece, il piano impugnato provvede all’individuazione di tali aree all’esterno del piano, in area ricadente in zona diversa da quella in cui si realizza il piano esecutivo ed al fine di raggiungere gli standard minimi richiesti dalla legge regionale urbanistica, il piano approvato sarebbe illegittimo. Tale scelta sarebbe anche in contrasto con il piano regolatore in quanto la cessione di aree destinate a standard per la zona B, realizzata al fine di servire analoghe esigenze di nuovi insediamenti previsti per il piano esecutivo collocato in zona C, si porrebbe in contrasto con i criteri di impostazione del piano regolatore ai quali i piani attuativi debbono osservanza. Da ultimo vi sarebbe violazione dell’art. 2 c. 2 l. f) della L.R. 23/1997 in quanto la variante al perimetro del piano non sarebbe sufficientemente motivata.Il motivo è inammissibile per carenza di interesse oltre che infondato.Ai sensi dell’art. 1 D.M. 1444/1968 le norme sugli standard edilizi ed urbanistici contenute nel decreto si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate. Da tale norma si desume il principio che, di norma, le aree a servizi pubblici debbono essere collocate entro il perimetro del piano attuativo. Tuttavia la legge prevede alcuni significativi temperamenti di tale principio. In primo luogo l’art. 28 della L. 1150/1942 introduce la facoltà della cessione soltanto parziale delle aree standard. La norma, infatti, stabilisce l’obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria esclusivamente in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni. Ne consegue che la legge statale prevede l’osservanza dei requisiti di proporzione di spazi pubblici di cui ai detti standard nell’ambito della lottizzazione soltanto per una parte delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione. Gli altri spazi possono essere individuati all’esterno del lotto.In secondo luogo la legge statale ha introdotto la possibilità di sostituire l’obbligo di cessione delle aree con quello del versamento del contributo di urbanizzazione, consentendo di giungere a piani di lottizzazione coordinati con il contesto urbanistico generale anche indipendentemente dalla stretta osservanza degli standard edilizi ed urbanistici interni. Da questo complesso normativo si desume chiaramente, con riferimento alle opere di urbanizzazione secondaria, che è solo a livello dello strumento generale, con riferimento alle singole zone, e non a livello del singolo piano di lottizzazione che il corretto rapporto tra abitanti e dotazioni pubbliche previsto dal D.M 1444/1968 (o dalle leggi regionali) è vincolante.Questo sistema è stato confermato dalla L.R. urbanistica che, all’art. 46, prevede sia la cessione parziale delle aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione (almeno) secondaria, sia la corresponsione di una somma di denaro in caso di mancata cessione di aree.Per tali ragioni si deve ritenere che i ricorrenti non abbiamo interesse all’accoglimento del presente motivo di ricorso. Poichè, infatti, gli standard urbanistici riferiti ad opere di urbanizzazione secondaria (come nel presente giudizio) debbono essere soddisfatti a livello dello strumento urbanistico generale, non esiste un interesse differenziato e qualificato dei cittadini residenti in una determinata zona al mantenimento del carico urbanistico su una determinata area standard, salvo il caso, non verificatosi nel presente giudizio, in cui l’utilizzo dell’area da parte di terzi comporti l’esclusione della sua fruizione da parte dei cittadini già insediati nell’area.Né a diversa conclusione può giungersi mediante il richiamo, effettuato dai ricorrenti nella memoria conclusiva, al mancato rispetto dei presupposti di legge per la monetizzazione delle aree (art. 46 l. a L.R. 12/2005) in quanto la doglianza sollevata nel ricorso non riguarda la monetizzazione delle aree quanto la loro collocazione all’esterno del perimetro del lotto. Ugualmente non giova ai ricorrenti, al fine di radicare il loro interesse a ricorrere, il riferimento alla giurisprudenza in merito all’obbligo di localizzazione delle aree standard nelle singole zone del piano urbanistico generale (TAR Puglia, Bari, sez. III 20 aprile 2007 n. 1153) in quanto essi non appartengono alla zona C nella quale è stato realizzato il piano di lottizzazione ma alla zona limitrofa B del piano regolatore. Tale orientamento inoltre conferma che gli unici rapporti spaziali che debbono essere rispettati inderogabilmente sono quelli di zona.»
Sintesi: Sussiste in capo ai proprietari di un fondo ricompreso nell’area di intervento del PEEP che abbiano contestato le delibere recanti l'adozione e l'approvazione dello stesso, sia dell’interesse che la legittimazione ad agire.
Estratto: «3.1 Viene prospettata la carenza di interesse, dal momento che i ricorrenti non avrebbero dimostrato la legittimazione attiva e l’interesse sotteso all’azione giudiziaria.L’assunto non può essere condiviso.Come precisato in narrativa, i ricorrenti riferiscono di essere proprietari di un fondo ricompreso nell’area di intervento del PEEP. Tanto basta a far ritenere sussistente in capo ai medesimi sia l’interesse sia la legittimazione ad agire, non emergendo dalle evenienze processuali alcun elemento probatorio, introdotto anche su impulso di parte resistente, da cui si possa inferire la non veridicità di tale circostanza.»
Sintesi: La modifica urbanistica, con conseguente imposizione di un vincolo all’espropriazione, determina un interesse diretto, immediato e concreto alla reazione del soggetto titolare del diritto dominicale o di un diritto reale parziario, il quale si vede mutare la destinazione dell’area con la possibilità della perdita della proprietà.
Estratto: «L’appellante, infatti, non è proprietario dell’area su cui è intervenuta la modifica urbanistica che ha dato luogo ad un’altra destinazione della stessa.Ora è vicenda nota, che non abbisogna di particolari approfondimenti, quella per cui, la modifica urbanistica, con conseguente imposizione di un vincolo all’espropriazione...
[...omissis...]