L'interesse ad agire avverso i provvedimenti relativi agli strumenti di pianificazione urbanistica

Sintesi: E' inammissibile l'impugnazione della variante urbanistica proposta dal proprietario di aree estranee al perimetro della variante se questi non allega e dimostra il pregiudizio che gli procurerebbe la variante stessa.

Estratto: «evidenzia il Collegio che nel ricorso di primo grado non era stata punto approfondita -e neppure accennata, per il vero- la problematica concernente il pregiudizio arrecato all’appellante dalla avversata variante ( e men che meno con riguardo alle aree di propria pertinenza ulteriori rispetto a quelle oggetto della domanda di retrocessione) .Costituisce jus receptum quello per cui la allegazione dell’interesse tutelato (o del bene della vita che si intende perseguire ovvero difendere) è connotato essenziale del ricorso di primo grado, in carenza del quale esso va dichiarato inammissibile (ex multis: “colui che invoca l'inadempimento di una norma di azione da parte della pubblica amministrazione deve dedurre innanzi al Giudice elementi idonei a rappresentare, quale conseguenza della regola che si assume violata, la lesione di un bene della vita ovvero di un interesse anche solo strumentale alla sua realizzazione, in mancanza della cui allegazione deve ritenersi azionata non una posizione soggettiva di interesse legittimo, quanto una mera pretesa alla legalità della azione amministrativa.”-T.A.R. Lombardia Milano Sez. III Sent., 24-07-2008, n. 2979-). L’odierno appellante nulla aveva allegato, documentato in proposito nel mezzo di primo grado, e pertanto la statuizione di inammissibilità appare corretta.Né parte appellante avrebbe potuto colmare tale lacuna nell’odierno grado di giudizio (il che non è comunque avvenuto, posto che sono stati genericamente richiamati concetti ed aspirazioni alla salubrità della zona che non consentirebbero comunque di ravvisare in capo all’appellante una posizione differenziata riconducibile alla legitimatio ad causam): posto che nel processo di appello vige il divieto di nuove domande, nuove allegazioni, e nuove prove (art. 345 cpc, oggi si veda art. 104 del cpa) la prospettazione di parte appellante, in quanto “nuova” sarebbe ricaduta nel detto divieto e avrebbe comunque dovuto essere dichiarata inammissibile.1.4. In conclusione parte appellante non ha documentato né allegato nel mezzo di primo grado la propria lesione asseritamente subita che lo avrebbe legittimato a gravare la variante.Neppure in appello per il vero ha esaustivamente chiarito tale profilo( ma in ogni caso non avrebbe potuto integrare, sul punto, le difese di primo grado posto che ex art. 104 del cpa non sarebbe consentita una simile integrazione defensionale).La sentenza è pertanto corretta laddove ha dichiarato inammissibile l’impugnativa avverso la variante e l’appello va disatteso, il che preclude l’esame del merito delle censure proposte.»

Sintesi: L'interesse all'immediata impugnazione di un P.R.G. va ancorato al dato della concreta ed effettiva lesività delle prescrizioni impugnate, nel senso che le stesse devono incidere direttamente sulle aree di proprietà del ricorrente ovvero, pur senza riguardarle direttamente, devono determinare un significativo decremento del loro valore di mercato o della loro utilità.

Estratto: «2. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, avanzata dal Comune resistente riguardo la mancanza di posizione legittimante della società ricorrente in relazione alle fattispecie di riferimento censurate, applicabili in caso di eventuali scelte da parte degli interessati (come il caso dei cambi di destinazione d’uso), non configurandosi una lesione immediata e certa derivante dalle introdotte disposizioni del NPRG.2.1. In linea generale, il Collegio richiama il principio pacifico in giurisprudenza che àncora l’interesse a una immediata impugnazione di un piano regolatore al dato della concreta ed effettiva lesività delle stesse, nel senso che le prescrizioni censurate devono incidere direttamente sulla proprietà del ricorrente ovvero, pur senza riguardarle direttamente, devono determinare un significativo decremento del loro valore di mercato o della loro utilità (cfr. cfr. Cons.St., IV, 31 dicembre 2009, n. 9301; idem, 19 marzo 2009, n. 1653; idem,13 luglio 2010, n. 4546).Ciò premesso, è evidente l’interesse della società ricorrente a dolersi delle prescrizioni contenute nel ricordato art. 45, comma 6, delle NTA, per il fatto che dette prescrizioni riguardano direttamente il suolo ove insiste l’immobile interessato, siccome ricadente nella zona T3 ambito denominato “Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera della Città Consolidata”, e riguardo a ciò la società ha contestato le condizioni contributive e pianificatorie poste dal PRG per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile.L’eccezione avanzata dal Comune deve pertanto essere respinta.»

Sintesi: Il soggetto che lamenti un pregiudizio in tema di sottrazione di visuale, luce ed aria è legittimato ad impugnare il piano attuativo, poiché è intuitivo che una cosa è avere di fronte la propria residenza un parco a verde e altra cosa ancora essere fronteggiati da un insediamento residenziale con tutti i consequenziali riflessi i tema di spazi occupati da opere infrastrutturali strumentali all’edificazione, di aumento del carico urbanistico e connesso aumento del traffico veicolare e pedonale.

Estratto: «La regola dell’ordine logico di esame delle questioni di cui all’art.176 comma 2 c.p.c. ( oggi espressamente richiamato dall’art.76 comma 4 del codice del processo amministrativo ) impone di esaminare prioritariamente il secondo motivo d’appello con il quale si deduce la erroneità della reiezione della preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva degli originari ricorrenti Il motivo va disatteso Gli originari ricorrenti, gli avv.ti Ma. e Mi. B. sono proprietari di due unità immobiliari poste su fondo confinante con i suoli di proprietà delle sig.re T. e D. interessati al progettato intervento edilizio nonché di una striscia di terreno che dovrebbe essere utilizzata, previa procedura ablatoria, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione strumentali all’insediamento residenziale.Occorre dunque verificare se tale circostanza di fatto possa costituire o meno fattore idoneo a ravvisare l’esistenza in capo ai ricorrenti della condizione della legittimazione ad impugnare gli atti approvativi del Piano recanti la previsione di un progettato insediamento residenziale nell’area de qua La problematica relativa alla legittimazione dei vicini ad impugnare atti riguardanti il regime urbanistico- edilizio di aree confinanti è stata ed è tuttora oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, sulla quale si è più volte soffermata significativamente anche la giurisprudenza di questa Sezione. Secondo un preciso orientamento la legittimazione ad impugnare va riconosciuta ai proprietari di fondi confinanti con l’area interessata ad un intervento edilizio in ragione della semplice “vicinitas”, trovandosi, il terzo in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dall’edificazione, senza che sia necessario dimostrare ulteriormente la sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale, giacché tale situazione vale a differenziare una posizione di interesse qualificato rispetto al “quisque de populo” (Cons Stato Sez. VI 26 luglio 2001 n.4123; idem 15 giugno 2010 n.3744; Cons. Stato Sez. V 7 maggio 2008 n.2086; Cons. Stato Sez. IV 17 settembre 2012 n.4926; idem 30 novembre 2009 n.7491; 16 marzo 2010 n. 1535; 20 maggio 2004 n. 3263) Questo arresto giurisprudenziale è stato per il vero più volte integrato e temperato da statuizioni che mettono la vicinitas in più stretta correlazione con la legitimatio ad causam intesa come l’interesse ad agire affermandosi che la legittimazione attiva sussiste ogni qual volta in il progettato intervento urbansitico-edilizio pur concernente un’area non di appartenenza del ricorrente, incida negativamente sul bene di proprietà o in godimento del vicino sì da comprometterne la fruizione o il valore.Così, si è detto, occorre che dall’approvazione e dall’esecuzione delle scelte urbanistiche derivi al ricorrente un pregiudizio certo e concreto in relazione ai molteplici aspetti e ai vari interessi costitutivi della sua sfera giuridica ( Cons. Stato Sez. .IV 24 dicembre 2007 n.6619; 22 giugno 2006 n.3947; idem 10 giugno 2004 n.3755; 5 settembre 2003 n.4980 ; 9 novembre 2010 n. 8364).In tali sensi, questa Sezione pur non obliterando il principio della “vicinitas” tout court, ha avuto cura di sottolineare, ai fini del radicamento delle condizioni legittimanti l’azione, la necessità che per i vicini si verifichi uno specifico vulnus alla loro sfera giuridica sub specie della sussistenza di un detrimento economico- patrimoniale comunque derivante per il bene ( in tal senso decisione n.8364/2010 già citata ).A fronte dei suindicati “paletti” interpretativi che hanno meritevolmente delimitato la portata della nozione di “vicinitas” quale fattore legittimante l’azione, ritiene pur sempre il Collegio che il caso de quo possa farsi ragionevolmente rientrare nell’ ambito della opzione esegetica posta a fondamento del riconoscimento della legitimatio ad agendum Se è vero infatti che ai fini dell’impugnativa la verifica del vulnus alla propria posizione va effettuata alla stregua di un giudizio che tenga conto della natura e delle dimensioni dell’opera in progettazione, della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche, e delle conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla qualità della vita di coloro che per residenza sono in durevole rapporto con l’area interessata ( Cons. Stato sez. IV 31 maggio 2007 n.2849; idem 12 maggio 2009 n. 2908), nella specie non può negarsi l’esistenza di un interesse differenziato e qualificato anche sulla scorta della considerazione per cui in relazione alla prevista ubicazione in situ di un compendio edilizio di un certa consistenza ( 14 villette a due piani, quattro ville a due piani e due condomini a tre piani ) una cosa è avere di fronte la propria residenza un parco a verde e altra cosa ancora essere fronteggiati da un insediamento residenziale con tutti i consequenziali riflessi i tema di spazi occupati da opere infrastrutturali strumentali all’edificazione, di aumento del carico urbanistico e connesso aumento del traffico veicolare e pedonale , etc. Invero al di là della possibile incidenza della nuova destinazione urbanistica sul valore dei beni immobili di cui sono titolari i Branzoli, non si può in primo luogo escludere per costoro un pregiudizio in tema di sottrazione di visuale, luce ed aria; in ogni caso, appare configurabile nella fattispecie una lesione a godere della veduta ( nella specie un parco a verde ) che è stata considerata dalla giurisprudenza amministrativa posizione giuridica suscettibile di pregiudizio e restaurabile patrimonialmente ( Cons. Stato Sez. V 27 marzo 1081 n.113; Sez.VI 15 giugno 2010 n. 3744 già citata).Rebus sic stantibus , avuto riguardo alle circostanze di fatto che connotano la vicenda e alla luce dei parametri giurisprudenziali fissati in subjecta materia, nel caso di che trattasi appaiono riscontrabili le condizioni legittimanti la proposizione della domanda giudiziale sia sotto il profilo di posizione qualificata ( vicinitas) sia sotto l’aspetto del requisito dell’interesse a ricorrere ex art.100 c.p.c.L’eccezione in parola come formulata col secondo mezzo di gravame va dunque respinta.»

Sintesi: Per radicare l’interesse all’impugnativa di uno strumento urbanistico attuativo – a differenza che per l’impugnazione del singolo titolo edilizio – non è sufficiente la mera vicinitas, ma occorre la prova di uno specifico e concreto pregiudizio, anche in termini di semplice deprezzamento delle proprietà limitrofe, per effetto delle scelte pianificatorie compiute dall’Amministrazione comunale, diversamente potendo dirsi dimostrata soltanto una astratta legittimazione ad causam, ma non anche quella lesione concreta e attuale che giustifica la sussistenza dell’interesse a ricorrere.

Estratto: «Viene, poi, in rilievo la domanda di annullamento della “variante” al piano attuativo inerente l’area oggetto della pretesa di retrocessione. A tale proposito, tuttavia, appare appropriato richiamare il precedente giurisprudenziale che, in ragione del consolidato principio per cui la retrocessione dei beni espropriati attua...
[...omissis...]

Sintesi: Va escluso l’interesse al ricorso, ex art. 100 c.p.c., qualora il proprietario di un’area non possa ricevere alcuna effettiva utilità dall’annullamento di un Piano urbanistico (o di sua variante), allorquando le destinazioni ivi previste siano complessivamente più favorevoli e ne accrescano il valore economico ed assicurino una suscettibilità edificatoria prima esclusa dal Piano.

Estratto: «2.2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che la destinazione impressa con la adottata variante quale “area residenziale mista e servizi” risulta in ogni caso più favorevole rispetto a quella precedentemente stabilita con il Piano Particolareggiato.Infatti, anche ove si volesse aderire alla tesi dei ricorrenti circa la destinazione a “servizi e verde” quale vincolo preordinato all’esproprio, la relativa decadenza comporterebbe l’applicazione della disciplina delle c.d. zone bianche (art. 9 c. 3 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) oggettivamente meno favorevole rispetto a quella impressa con l’impugnata variante, la quale assegna ai suoli dei ricorrenti un indice di edificabilità pari ad 1 mc/mq (di cui mc/mq 0,40 per residenza e mc/mq 0,60 per terziario).Siffatta circostanza vale ad escludere l’interesse al ricorso, ex art. 100 c.p.c., poiché il proprietario di un’area non può ricevere alcuna effettiva utilità dall’annullamento di un Piano urbanistico (o di sua variante) allorquando le destinazioni ivi previste siano complessivamente più favorevoli e ne accrescano il valore economico (ex multis T.A.R. Puglia Bari sez II 11 gennaio 2011, n. 214) ed assicurino, come nella fattispecie, una suscettibilità edificatoria prima esclusa dal Piano.2.3. Ritiene inoltre il Collegio che siffatta circostanza valga ad escludere l’interesse al ricorso anche sotto ulteriore profilo. Scopo dei ricorrenti, infatti, è quello di ottenere una maggiore capacità volumetrica dei propri suoli, con ciò invocando una generica aspettativa alla “non reformatio in peius” o alla “reformatio in melius” delle destinazioni di zona, che per giurisprudenza pacifica, anche di questo Tribunale, è posizione sostanziale sfornita di tutela (ex plurimis T.A.R. Puglia Bari sez II 11 gennaio 2011, n. 214; Consiglio di Stato sez IV 4 marzo 2003 n. 1191; Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, 22 dicembre 1999, n. 24) in quanto del tutto cedevole dinanzi alla discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica (ex multis T.A.R. Lombardia Milano sez II 10 maggio 2005 n. 934; T.A.R. Toscana sez I 25 maggio 2005, n. 2573).»

Sintesi: Sono da ritenersi inammissibili per carenza di interesse le censure concernenti la disciplina urbanistica di aree estranee a quelle di proprietà della parte ricorrente al fine del loro eventuale annullamento giurisdizionale.

Estratto: «Secondo un principio consolidato da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, sono da ritenersi inammissibili per carenza di interesse le censure concernenti la disciplina urbanistica di aree estranee a quelle di proprietà della parte ricorrente al fine del loro eventuale annullamento giurisdizionale (ex multis Consiglio di Stato sez. IV 21 maggio 2007, n. 2572; id. 28 luglio 2005, n. 4018; id. 6 giugno 2001, n. 3043; T.A.R. Puglia Bari sez III 20 aprile 2006, n. 1455).»

Sintesi: Laddove la concessione demaniale abbia previsto in apposita clausola l’impegno del concessionario ad adeguarsi alle sopravvenute disposizioni del piano di utilizzo del demanio marittimo, il concessionario ha interesse giuridicamente rilevante alla verifica del corretto esercizio dei poteri rimessi all’Amm.ne in sede di approvazione del piano stesso.

Estratto: «L’ eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse è fondata, sebbene sotto un profilo diverso da quello dedotto dal Comune, il quale sostiene che, in coerenza con la previsione di cui all’art.4 della L.R. 15/2005 (secondo il quale fino all’approvazione dei piani di utilizzo è consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con prevalenza delle previsioni contenute nei piani di utilizzo successivamente approvati), la concessione demaniale rilasciata al ricorrente ha previsto in apposita clausola l’impegno del concessionario ad adeguarsi alle sopravvenute disposizioni del P.U.D.M., e da ciò conseguirebbe la carenza d’interesse ad impugnare quest’ultimo.Ma da tale circostanza deriva, al contrario di quanto sostiene il Comune, l’interesse alla verifica del corretto esercizio dei poteri rimessi all’Amm.ne in sede di approvazione del piano di utilizzo del demanio marittimo, essendo tale atto suscettibile di incidere negativamente nella sfera giuridica del ricorrente, in ragione dell’impegno assunto al momento del rilascio della c.d.m.»

Sintesi: In assenza di una disposizione che possa anticipare alla fase propositiva un qualsiasi effetto vincolante, non può in alcun modo ritenersi che la deliberazione consiliare di mera adozione di un piano (nella specie, un piano di utilizzo del demanio marittimo nella Regione Sicilia) abbia efficacia lesiva: alla fattispecie non si attaglia infatti la disciplina in materia di strumenti urbanistici, ove, come è noto, le misure di salvaguardia operanti fin dall’adozione dei piani ne giustificano l’immediata impugnabilità.

Estratto: «La L.R. 15/2005, all’art.4 , prevede che le attività di utilizzo del demanio marittimo possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree marittime, approvati dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente su proposta dei Comuni costieri.Il piano di utilizzo delle aree demaniali marittime individua le modalità di utilizzo del litorale marino e ne disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per l’esercizio di attività rimesse alla libera iniziativa e regolamentate mediante rilascio di concessioni demaniali marittime in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblico demanio marittimo.Al fine di fornire alle amministrazioni comunali interessate tutte le indicazioni necessarie per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, la Regione Siciliana ha adottato apposite linee-guida per la redazione dei P.U.D.M. con il Decreto Assessorile 25 maggio 2006, modificato e integrato dal Decreto Assessorile Decreto Assessorile 4 luglio 2011.I P.U.D.M. redatti secondo i criteri contenuti nelle linee guida vengono presentati dai comuni al dipartimento regionale dell’ambiente , il quale, dopo una preliminare valutazione, individua gli enti da interessare ai fini dell’approvazione ed acquisisce i necessari pareri (Capitaneria di porto territorialmente competente, Soprintendenza BB.CC.AA., Agenzia delle dogane, Genio civile regionale, Dipartimento regionale urbanistica, Dipartimento regionale del turismo, Soprintendenza del mare nonché, eventualmente, Dipartimento dell’ambiente – Servizio V.A.S.V.I.A, Dipartimento dell’ambiente – Servizio Difesa del suolo, Enti gestori aree marine protette, Enti parco, Enti gestori riserve naturali, altri enti territorialmente competenti che possano avere a vario titolo competenza nell’espressione di pareri ed autorizzazioni).All’esito dell’istruttoria sulla proposta comunale, il P.U.D.M. è approvato con decreto dell’Assessore Ambiente e Territorio ovvero restituito al comune, con le relative osservazioni, per la sua rielaborazione; in detta ultima ipotesi il comune, entro trenta giorni dalla sua restituzione, rielabora il P.U.D.M. secondo le prescrizioni e/o le osservazioni dettate dall’ARTA e, in caso di inosservanza, l’Assessore può nominare un commissario ad acta.Secondo l’inequivoco disposto normativo, dunque, la deliberazione comunale consiste in una mera proposta, rispetto alla quale la competente Amm.ne regionale potrebbe addivenire o meno ad approvazione, e d’altra parte in assenza di qualsiasi disposizione che possa anticipare alla fase propositiva un qualsiasi effetto vincolante, non può in alcun modo ritenersi che la deliberazione consiliare impugnata abbia efficacia lesiva.Né si attaglia alla fattispecie il richiamo operato dal ricorrente della Giurisprudenza in materia di strumenti urbanistici, ove, come è noto, le misure di salvaguardia operanti fin dall’adozione dei piani ne giustificano l’immediata impugnabilità.D’altra parte, le citate linee guida confermano che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 15/2005, nelle more dell’approvazione dei piani di utilizzo, nuove concessioni demaniali marittime potranno essere rilasciate previa sottoscrizione di apposita clausola, con la quale il concessionario si impegni ad adeguare la propria struttura alle previsioni del piano nei modi e nei termini in cui sarà approvato dall’ARTA: dunque, viene consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, nelle more della redazione ed approvazione dei piani, imponendo la prevalenza delle previsioni contenute nei piani di utilizzo regolarmente approvati, non certo delle indicazioni contenute nelle proposte comunali.Di conseguenza nessuna efficacia immediatamente lesiva, né tanto meno implicita revoca della c.d.m., consegue alla deliberazione consiliare impugnata, sulla cui legittimità non potrebbe, peraltro, pronunciarsi questo Giudice, onde non anticipare e sovrapporre le proprie valutazioni a quelle di competenza dell’Ass.to Reg.le.Ne consegue, come già detto, l’inammissibilità del ricorso introduttivo.»

Sintesi: Il piano di recupero e le relative N.T.A. sono atti a contenuto generale destinati a regolare la futura attività edilizia e, in quanto tali, non sono di per sé immediatamente lesivi di posizioni giuridiche soggettive dei singoli: l'interesse ad impugnare gli stessi, di conseguenza, diventa attuale soltanto nel momento in cui il soggetto prenda conoscenza delle potenzialità lesive derivanti dall'approvazione di un progetto edilizio sviluppante nuove volumetrie in una zona che essi sapevano satura.

Estratto: «IV - Non è tardivo il gravame proposto avverso le deliberazioni consiliari di approvazione del piano di recupero, atteso che il piano di recupero e le relative norme tecniche di attuazione sono atti a contenuto generale destinati a regolare la futura attività edilizia e, in quanto tali...
[...omissis...]

Sintesi: La più recente impostazione giurisprudenziale è incline a porre forti limiti alla configurabilità dell’interesse cd. strumentale all’impugnazione dello strumento urbanistico, sul presupposto che, in subiecta materia, l’interesse al ricorso non può sostanziarsi in un generico interesse a una migliore pianificazione dei suoli di propria spettanza, che in quanto tale non si differenzia dall’eguale interesse che quisque de populo potrebbe nutrire.

Estratto: «4.1 L’esponente lamenta, in sostanza, l’illegittimità della scelta dell’amministrazione di avvalersi della procedura semplificata in assenza dei relativi presupposti. Si tratta, com’è evidente, di censure che, ove ritenute fondate, sarebbero idonee a travolgere l’intero strumento urbanistico (variante) in contestazione, per cui s’impone al Collegio la preliminare verifica in termini di ammissibilità del motivo così dedotto, sotto il profilo dell’interesse al ricorso.Ciò, alla luce della più recente impostazione giurisprudenziale, incline a porre forti limiti alla configurabilità dell’interesse cd. strumentale all’impugnazione dello strumento urbanistico, sul presupposto che, in subiecta materia, l’interesse al ricorso non può sostanziarsi in un generico interesse a una migliore pianificazione dei suoli di propria spettanza, che in quanto tale non si differenzia dall’eguale interesse che quisque de populo potrebbe nutrire (cfr. Consiglio di Stato 12.01.2011 n. 133; id. 12.10.2010 n. 7439; 13.07.2010 n. 4542; 6.05.2010 n. 2629). E’ utile rammentare, al riguardo, anche l’insegnamento recentemente espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. decisione del 7 aprile 2011 n.4), secondo cui: <<…in sé considerata, la semplice possibilità di ricavare dalla invocata decisione di accoglimento una qualche utilità pratica, indiretta ed eventuale, non dimostra la sussistenza della posizione legittimante. È forse vero che l’accertamento di un vantaggio ritraibile dalla sentenza di annullamento può costituire, talvolta, un indice della esistenza di una posizione giuridica sostanziale attiva, che potrebbe attribuire la legittimazione al ricorso. Questa circostanza spiega perché, tra gli interpreti …sia presente un filone ricostruttivo che tende ad attenuare, se non ad annullare, la differenza tra la legittimazione e l’interesse al ricorso. Tuttavia, in linea generale, il possibile vantaggio ottenibile dalla pronuncia di annullamento non risulta affatto idoneo a determinare, da solo, il riconoscimento di una situazione differenziata, fondante la legittimazione al ricorso. In particolare, a tale fine risulta del tutto insufficiente il riferimento a una utilità meramente ipotetica o eventuale, che richiede, per la sua compiuta realizzazione, come avviene nella vicenda in esame, il passaggio attraverso una pluralità di fasi e di atti ricadenti nella sfera della più ampia disponibilità dell’amministrazione.In altri termini, ai fini della legittimazione al ricorso, l’asserito valore sintomatico derivante dal riscontro fattuale della "utilità pratica" della decisione di accoglimento presenta un risalto del tutto marginale, in assenza di ulteriori, convergenti, dati significativi>>.4.2 Ebbene, reputa il Collegio che l’utilità che l’odierno ricorrente aspira a conseguire dall’annullamento della variante de qua è “meramente ipotetica ed eventuale”, richiedendo per la sua compiuta realizzazione il passaggio attraverso una rinnovata attività di pianificazione urbanistica, ricadente nella sfera della più ampia disponibilità dell’amministrazione. Non va sottaciuto, infatti, come la destinazione impressa all’area dell’esponente con la deliberazione qui gravata risulti confermativa o, addirittura, in parte (in relazione all’osservazione accolta) migliorativa rispetto a quella preesistente.»

Sintesi: L'impugnazione dello strumento urbanistico non può fondarsi sul generico interesse a una migliore pianificazione del proprio suolo, che in quanto tale non si differenzia dall'interesse che un quisque de populo potrebbe nutrire, e non può fondarsi nemmeno sull'interesse alla "reviviscenza" del previgente e più favorevole strumento urbanistico, che si avrebbe per effetto dell'annullamento giurisdizionale, giacché tale utilità sarebbe soltanto provvisoria, essendo jus receptum che l'effetto immediato dell'annullamento di uno strumento urbanistico consiste nel dovere dell'Amministrazione di riesercitare la propria potestà di pianificazione del territorio.

Estratto: «2. Va ora esaminata l'eccezione di carenza di interesse al ricorso, in relazione alla variante. Questo collegio non ignora certo le recenti elaborazioni giurisprudenziali in materia d’interesse cosiddetto strumentale, in particolare in relazione all'impugnazione di uno strumento urbanistico, secondo cui non sarebbe configurabile un interesse al ricorso ove esso si sostanzi in una generica possibilità di riesame dell'intero strumento urbanistico, solo potenzialmente in senso più favorevole alla parte ricorrente. In materia, è d'uopo richiamare la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2011 n. 133) sui limiti alla configurabilità dell'interesse strumentale all'impugnazione di uno strumento urbanistico, nel senso che tale impugnazione deve pur sempre ancorarsi a specifici vizi ravvisati con riferimento alle determinazioni adottate dall'Amministrazione in ordine al regime dei suoli in proprietà del ricorrente, e non può fondarsi sul generico interesse a una migliore pianificazione del proprio suolo, che in quanto tale non si differenzia dall'interesse che un quisque de populo potrebbe nutrire (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4546).In altri termini, l'utilità comunque rappresentata dal possibile vantaggio che astrattamente e potenzialmente il ricorrente potrebbe ottenere per effetto della riedizione dell'attività amministrativa non è ex se indicativa della titolarità di una posizione di interesse giuridicamente qualificata e differenziata, idonea a legittimare la tutela giurisdizionale. Analoghe considerazioni possono farsi per l'ulteriore utilità, costituita dalla "reviviscenza" del previgente e più favorevole strumento urbanistico, che si avrebbe per effetto dell'annullamento giurisdizionale in questa sede richiesto, utilità la quale sarebbe comunque provvisoria, essendo jus receptum che l'effetto immediato dell'annullamento di uno strumento urbanistico consiste nel dovere dell'Amministrazione di riesercitare la propria potestà di pianificazione del territorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3563; Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2001, n. 2415).Al contrario, nel caso in esame, la parte ricorrente risulta proprietaria di alcuni terreni edificabili, per cui lo scopo del ricorso è di ottenere una maggiore edificabilità o comunque una più agevole edificabilità dei terreni di proprietà.In relazione allo specifico motivo di ricorso relativo al vizio procedurale di mancata sottoposizione dello strumento urbanistico in esame alla verifica di tipo ambientale e di conformità con la pianificazione di livello superiore, se da un lato è ben vero che la parte ricorrente non è portatrice di uno specifico interesse di tipo ambientale, d’altro lato è configurabile in questo specifico ricorso un vizio che riguarda la mancanza d’istruttoria e di motivazione, in sostanza la carenza della variante che non avrebbe considerato funditus le conseguenze delle modifiche alle norme tecniche di attuazione sull’intero assetto urbanistico del territorio. Nei motivi di ricorso invero, quando si solleva la questione della mancata sottoposizione dello strumento urbanistico alla valutazione ambientale, chiaramente si implica una non approfondito esame da parte dello strumento delle conseguenze delle modifiche apportate alle norme tecniche citate. Non si tratta quindi solo di una mancata valutazione di tipo ambientale, o della carenza di verifica di conformità alla strumentazione di livello superiore, per le quali è mancata la stessa sottoposizione allo specifico subprocedimento previsto dalla norma, ma di una sottovalutazione dell'impatto urbanistico oltreché ambientale della nuova normativa, la quale, come risulta chiaramente dalla documentazione in atti e dalla stessa difesa del comune, non ha riguardato semplicemente una riduzione dei parametri di costruzione e di edificazione, ma anche l'imposizione di particolari oneri, fra cui quello di previo piano attuativo, di indici più restrittivi ovvero di nuove distanze dai confini ovvero dalle altre costruzioni.In altri termini, il vizio procedurale non è altro, nella prospettazione di parte ricorrente, che un indizio ovvero un indice di una mancata accurata disamina delle ripercussioni della nuova normativa sull'intero assetto urbanistico comunale. La censura così come configurata in sostanza riguarda sì l'intero territorio comunale e la carenza della procedura, ma ha ripercussioni dirette sul terreno di proprietà dei ricorrenti, il quale in virtù della nuova normativa risulta soggetto a maggiori limiti per la possibilità edificatoria.Va poi osservato come la difesa comunale da un lato sottolinea la mancanza d’interesse della parte ricorrente in relazione alla mancata sottoposizione della verifica di tipo ambientale, ritenendo le modifiche de quibus ininfluenti, riguardando unicamente le norme tecniche attuazione non incidenti sulla posizione specifica di parte ricorrente e sull'assetto urbanistico, e d'altro lato, con evidente contraddizione logica, spiega l'esigenza di sottoporre a previo piano attuativo l’edificazione di varie zone del territorio comunale, pur compiutamente urbanizzate, proprio al fine di meglio riequilibrare le potestà edificatorie, ma in tal modo evidenziando la portata certo non limitata ma generale della variante, che, nella stessa prospettazione di parte resistente, incide quindi in maniera significativa sull'intero assetto del territorio comunale, oltre che direttamente sul terreno di parte ricorrente.In conclusione sul punto, l'interesse al ricorso non risulta affatto meramente strumentale, ma è diretto a tutelare gli interessi del ricorrente in relazione ai terreni di sua proprietà.»

Sintesi: Sono inammissibili le censure alle prescrizioni del P.R.G. disciplinanti aree non di proprietà del ricorrente, a meno che la nuova destinazione urbanistica non incida comunque direttamente sul godimento o sul valore di mercato dell’area del ricorrente o comunque su interessi propri e specifici dello stesso.

Estratto: «Occorre ora esaminare il secondo motivo di gravame. Deve essere premesso che la giurisprudenza amministrativa ritiene, di regola, che siano inammissibili le censure alle prescrizioni del P.R.G. disciplinanti aree non di proprietà del ricorrente (cfr. Cons. St., IV, 2/3/01 n.1162).Alla luce di ciò sono pertanto inammissibili anzitutto le censure esposte alle pagine 13, 14, 15 e parte di pagina 16 del ricorso dato che i ricorrenti, alcuni dei quali hanno dichiarato di essere proprietari di aree ricadenti in zona C3 e C4, mentre altri neppure hanno precisato in quale zona ricadano le rispettive proprietà, non spiegano in che modo le cubature e gli indici di fabbricabilità a loro avviso illegittimamente ammessi nelle zone A2, B1, B2 e C1 abbiano leso le loro proprietà e pertanto in che modo, ove accolte, dette censure ridondino in beneficio di quelle. La giurisprudenza ammette peraltro l’impugnativa allorquando la nuova destinazione urbanistica, pur concernendo un’area non appartenente al ricorrente, incida direttamente sul godimento o sul valore di mercato dell’area stessa o comunque su interessi propri e specifici del ricorrente (cfr. Cons. St., IV, 5/9/03 n.4977); nella fattispecie però non è prefigurabile una così diretta e immediata ripercussione sulle proprietà dei ricorrenti delle scelte effettuate con riferimento alle aree a loro avviso “beneficiate”. Non va del resto trascurato che le scelte urbanistiche effettuate dall’amministrazione in sede di pianificazione del territorio costituiscono apprezzamenti di merito almeno di regola sottratti al sindacato di legittimità. In questa logica pertanto non può esservi un automatismo fra l’abbassamento degli indici di edificabilità delle zone B1, B2 e C1 ed un “recupero” di suscettibilità edificatoria delle zone C2, C3 e C4 cui sono interessati i ricorrenti. A tale conclusione del resto si perviene anche solo esaminando la planimetria generale contenente la zonizzazione allegata alla produzione della Regione, dalla quale si evince che l’estrema diffusione e articolazione sul territorio comunale delle aree C (siano esse C1, C2, C3 e C4) sì da rendere poco verosimile la possibilità che la suddivisione stessa delle aree C sia, come prospettato in ricorso, viziata d’illogicità, del resto neppure provata dai ricorrenti. In ogni caso, a prescindere da improponibili comparazioni fra aree territorialmente diverse, dalla planimetria si coglie in ogni caso la prevalente (rispetto alla C1) natura di aree di nuova espansione delle C2, C3 e C4, come tali soggette (cfr. art. 27 l.n. 1150/42), alla lottizzazione preventiva imposta da ordinarie esigenze di pianificazione. Nel merito poi la Regione rileva che la riduzione degli indici per le zone B1, B2 e C1 chiesta dai ricorrenti ai fini del dimensionamento non sarebbe stato possibile effettuarla in quanti trattasi di indici fissati nel piano di fabbricazione del 1976, sulla cui base sono stati già realizzati i fabbricati. La zona A2, a sua volta, è quella limitrofa al centro antico, in cui le eventuali realizzazioni, presupponendo un piano di recupero, hanno una cubatura prevista meramente indicativa e incerta perché sono ignote le valutazioni che in sede di pianificazione secondaria sarà possibile effettuare. Ancora, nella zona B1 sono previsti solo completamenti ma in allineamento di fabbricati esistenti, senza pertanto il degrado e la congestione paventate dai ricorrenti. Infine la zona F2, dove è prevista la costruzione di una chiesa, è stata ampliata, a discapito delle zone edificabili B1 proprio per assicurare aree di servizio e standards pubblici. Infine, proprio con riguardo a quest’ultimo profilo di lamentato sovradimensionamento degli standards, che i ricorrenti trattano nella parte finale del secondo motivo, il Tribunale richiama la propria recente sentenza n.493/11, relativa appunto al p.r.g. “de quo”, con la quale è stato ribadito che “le dotazioni previste dal D.M. 1444/68 sono dotazioni minime e nulla esclude che l’amministrazione possa optare per un arricchimento delle dotazioni di standards, che si elevi anche significativamente rispetto al livello minimo previsto dal citato d.m.; ciò, ovviamente, al fine di migliorare l’offerta delle attrezzature pubbliche in favore della cittadinanza e comunque sempre nella garanzia d’un ristoro del sacrificio subìto dai proprietari delle aree incise. La giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ha infatti precisato che l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella individuazione delle aree destinate a standards, anche in eccedenza rispetto alle indicazioni della normativa statale e degli atti regionali, e che il superamento degli standards urbanistici minimi prefissati non costituisce di per sé vizio di legittimità dell'operato dell'Amministrazione, purché, ovviamente, non appaia <<ictu oculi>> del tutto arbitrario o ingiusticato (cfr., ex multis, T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 06 luglio 2010 , n. 2307; Cons. di Stato, sez. IV, 28 settembre 2000 n. 5185).»

Sintesi: E' inammissibile la censura che pretenda di contestare la dotazione di standard di una z.t.o. sulla base dell'assunto che anche in altra z.t.o. è stata rilevata l'insufficienza di standard ma, ciò nondimeno, in tale seconda zona gli standard non sono stati elevati.

Estratto: «Relativamente alle censure formulate col secondo motivo di gravame, ritiene il Collegio debba condividersi perfettamente il rilievo di inammissibilità di tali doglianze.Invero, parte appellante a pretesa dimostrazione della illogicità e contraddittorietà della modifica operata a “suo danno”, deduce il caso della mancata previsione di adeguamento degli standard per la zona D (produttiva), sebbene anche per quella zona fosse stata rilevato un deficit di dotazione .Appare evidente che Edildomus non ha interesse a far valere tale apparente discrasia per la semplice ragione che essa non è titolare di un bene inserito in zona D ed in ogni caso, una siffatta omissione posta in essere dall’Amministrazione non si risolve certo in un’illegittimità della previsione riguardante la variazione urbanistica qui in contestazione.»

Sintesi: L'approvazione dello strumento urbanistico dà vita ad un atto formalmente e sostanzialmente nuovo rispetto al piano adottato: pertanto, se è possibile gravare il piano definitivamente approvato anche per vizi propri della fase di adozione, specularmente, deve escludersi l’interesse a fare valere vizi dell’atto di adozione in caso di non approvazione, e dunque di epilogo negativo del procedimento.

Estratto: «2. - Dall’irricevibilità dell’impugnazione della delibera del Commissario ad acta discende l’inammissibilità (per carenza di interesse) del ricorso avente ad oggetto la delibera di Consiglio comunale n. 5 del 19 gennaio 2009, di adozione del piano di recupero, nella parte in cui censura l’illegittimità della clausola prescrivente che «in sede di approvazione del progetto edilizio dovrà essere accertata la conformità delle opere alle disposizioni regolamentari in materia di chiostrine, con riferimento sia all’edificio da realizzare che a tutti gli altri edifici esistenti che vanno a prospettare sulla chiostrina in conseguenza dell’intervento».Ed infatti, seppure la delibera commissariale ha ritenuto il progetto conforme alle prescrizioni dell’art. 34, commi 1 e 6, del regolamento edilizio, purtuttavia ha poi rimesso gli atti per la conclusione del procedimento al Consiglio comunale, «cui è riservata ogni valutazione e determinazione in merito».In ogni caso, la seconda censura avverso la delibera consiliare di adozione (per quanto condizionata) del piano di recupero è inammissibile per carenza di interesse od improcedibile, anche in ragione del fatto che alla stessa ha poi fatto seguito un provvedimento di non approvazione del piano stesso, così concludendosi in termini negativi il procedimento disciplinato dall’art. 24 della già citata l.r. n. 11 del 2005.Ed invero, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, l’approvazione dà vita ad un atto formalmente e sostanzialmente nuovo rispetto al piano adottato; se ciò consente di gravare il piano definitivamente approvato anche per vizi propri della fase di adozione, specularmente, deve escludersi l’interesse a fare valere vizi dell’atto di adozione in caso di non approvazione, e dunque di epilogo negativo del procedimento.»

Sintesi: In generale, sussiste l’interesse ad impugnare una previsione dello strumento urbanistico che imprima alla proprietà del privato una destinazione non gradita e ciò a prescindere dal fatto che l’interessato abbia o meno intenzione di sfruttare il lotto di proprietà a fini edificatori (ben potendo, ad esempio, alienare il terreno al prezzo di mercato).

Estratto: «2. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata dal Comune sotto tre distinti profili:- la norma contestata è stata solo adottata;- la ricorrente non ha mai presentato progetti relativi all’area in questione;- la norma impugnata è sostanzialmente reiterativa di quella previgente.Le eccezioni vanno respinte in quanto:- la giurisprudenza (vedasi, per tutte, TAR Marche n. 596/2006 e giurisprudenza ivi richiamata) è sostanzialmente concorde nell’ammettere l’impugnazione del solo atto di adozione di una prescrizione urbanistica, anche se non seguita dall’impugnazione dell’atto di approvazione definitiva (e questo in ragione dell’effetto c.d. caducante che l’annullamento dell’atto di adozione produce nei riguardi degli atti successivi e consequenziali). Questo salvo i casi in cui la norma approvata definitivamente non sia sostanzialmente diversa da quella adottata, in questo caso essendo necessario, a pena di improcedibilità del ricorso, censurare anche l’atto di approvazione definitiva. Nella specie, la norma approvata è identica a quella adottata, per cui trova applicazione la regola generale enunciata nel primo periodo del presente alinea;- in generale, sussiste l’interesse ad impugnare una previsione dello strumento urbanistico che imprima alla proprietà del privato una destinazione non gradita e ciò a prescindere dal fatto che l’interessato abbia o meno intenzione di sfruttare il lotto di proprietà a fini edificatori (ben potendo, ad esempio, alienare il terreno al prezzo di mercato). Tra l’altro, è del tutto evidente che il privato si asterrà dal presentare progetti conformi a prescrizioni urbanistico-edilizie che egli ritiene illegittime, potendosi in tal caso configurare un’acquiescenza ed essendo comunque diseconomico commissionare un progetto che lo stesso richiedente non ha interesse a far approvare dal Comune;»

Sintesi: Allorquando uno strumento pianificatorio sia sostituito da un altro, ancorché caratterizzato da identici contenuti, non residua interesse alcuno all’impugnazione dello strumento previgente, sì che una pronuncia in proposito sarebbe inutiliter data.

Estratto: «3. E’parimenti infondata la seconda eccezione preliminare, di asserita inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del previgente Piano provinciale del traffico, che già avrebbe contenuto disposizioni analoghe a quelle qui censurate. E’ noto infatti in giurisprudenza, per tutte la recente C.d.S. sez. IV 3 giugno 201 n°3538, che in generale allorquando uno strumento pianificatorio sia sostituito da un altro, ancorché caratterizzato da identici contenuti, non residua interesse alcuno all’impugnazione dello strumento previgente, sì che una pronuncia in proposito sarebbe inutiliter data. Se ne desume, secondo logica, che per impugnare il piano successivo non sia in alcun modo richiesta un’impugnazione di quello previgente, e ciò del resto in conformità anche a principi più generali.4. Infatti, la nuova edizione di uno strumento pianificatorio, si può dire per ipotesi, viene emanata a seguito di una nuova e completa istruttoria, volta a verificare la persistente attualità delle soluzioni tecniche a suo tempo adottate; configura quindi a ben vedere, ove ritenga di riprodurle, non un atto confermativo, ma una conferma in senso proprio del precedente atto, rispetto alla quale l’interesse ad una autonoma impugnazione pacificamente sussiste: sul principio, si veda da ultimo C.d.S. sez. IV 10 dicembre 2009 n°7732.»

Sintesi: Nel caso in cui venga proposta contro lo strumento di pianificazione una doglianza di carattere procedimentale suscettibile di travolgere l’intera procedura, la qualità di proprietario di un'area coinvolta dalla pianificazione è sufficiente ad integrare l’interesse al ricorso.

Estratto: «1) I ricorrenti impugnano gli atti di un PII ad iniziativa privata, interessante una vasta area del Comune di Cassano d’Adda. Essi agiscono, come si legge nel ricorso perché “sono tutti proprietari di immobili collocati nell’area interessata dagli interventi oggetto del PII in questione ed ivi residenti”. La difesa dell’Amministrazione ha sollevato l’eccezione di carenza di interesse, in quanto, non sarebbe sufficiente la semplice vicinitas e non sarebbe stata dimostrata l’utilitas che discende dall’annullamento delle delibere di approvazione del piano.I ricorrenti sono proprietari di immobili contigui all’area interessata dal programma di intervento e il loro interesse è correlato alla carenza di standard, in particolare di parcheggi, previsti nel PII. Affermano infatti che tutta la nuova edificazione non è accompagnata dalla previsione delle necessarie opere di completamento. Ciò comporta non solo un peggioramento della vivibilità, ma, come gli stessi lamentano, una alterazione del preesistente assetto edilizio ed urbanistico che intendono conservare.Il Collegio, confermando quanto già dedotto in sede cautelare, ritiene che l’eccezione sia infondata.La circostanza che i ricorrenti abitino in zona contigua all’area che su cui sorgerà un insediamento di dimensioni non irrilevanti e abbiano dato la prova dell'effettività del danno subendo, conferisce loro la legittimazione e l’interesse al ricorso.Il criterio della vicinitas è stato ritenuto idonea a legittimare l’impugnazione di singoli titoli edilizi, che comportano maggior carico (Consiglio Stato , sez. IV, 04 maggio 2010, n. 2565 e da ultimo sez. IV 5 gennaio 2011 n. 18 e quindi non può non riconoscersi nel caso di impugnazione di un piano integrato di intervento, (come di ogni altro tipo di piano attuativo), che introduce oltre a nuove costruzioni, ma anche una nuova disciplina della zona, rispetto alla quale gli abitanti della stessa hanno interesse a che siano rispettati i valori urbanistici garantiti dalle prescrizioni comunali per la zona stessa.Non solo.Il Collegio ben conosce la recente decisione del Consiglio di Stato n. 8364/2010, in cui si nega la sufficienza del mero criterio della vicinitas di un fondo o di una abitazione all’area oggetto dell’intervento urbanistico-edilizio per radicare la legittimazione al ricorso, dovendo sempre fornire il ricorrente la prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, in termini, ad esempio, di deprezzamento del valore del bene o di concreta compromissione del diritto alla salute ed all’ambiente.Vi è però nel caso di specie un profilo da prendere in considerazione, che differenzia la posizione dei ricorrenti nel caso di specie.La stessa sezione ha riconosciuto, nell’esaminare il PGT di Roma, (sentenza n. 4545/2010) in capo al soggetto che impugna il piano urbanistico un interesse “strumentale analogo a quello ormai da tempo individuato dalla giurisprudenza in capo ai partecipanti ai concorsi pubblici ed alle gare d’appalto, il cui contenuto si sostanzierebbe nell’interesse a nuove e più favorevoli determinazioni dell’Amministrazione in ordine alla destinazione urbanistica delle aree in proprietà del ricorrente, in sede di nuova attività di pianificazione conseguente all’auspicato annullamento delle prescrizioni di piano censurate”.Nella decisione si precisa che la nozione di “interesse strumentale” può apparire “ambigua e suscettibile di eccessiva dilatazione, con pregiudizio dei fondamentali principi in materia di interesse a ricorrere, nella misura in cui sembra legittimare l’assunto che qualsiasi proprietario di suoli ricompresi nel perimetro del Comune interessato dal P.R.G. abbia interesse a impugnare le prescrizioni del piano medesimo, indipendentemente dalla loro concreta incidenza sul suolo in sua proprietà, in vista dell’ottenimento del risultato utile consistente nella ripetizione dell’attività pianificatoria, dalla quale potrebbero discendere determinazioni a lui più favorevoli.Tuttavia, non v’è chi non veda come siffatta conclusione contraddica i consolidati principi in tema di attualità e concretezza dell’interesse che deve fondare l’impugnazione, autorizzando una sorta di legittimazione generalizzata all’impugnazione del P.R.G., legata alla semplice qualità di proprietari di suoli compresi nel territorio comunale, ad onta della natura di atto generale dello strumento urbanistico e indipendentemente da una immediata lesività delle sue prescrizioni”.La sentenza paventa il pericolo, nell’ambito dei ricorsi avverso i piani regolatori, di ammettere “come parti processuali anche i portatori di un interesse di mero fatto” e la profonda differenza tra la posizione dell’aggiudicatario pretermesso e del proprietario di un’area; la posizione di quest’ultimo “non direttamente inciso dalle prescrizioni del P.R.G. alla rinnovazione della pianificazione non si differenzia da quello di quisque de populo ad un diverso assetto del territorio comunale (salva la sola ipotesi – (omissis) – di doglianze di carattere procedimentale suscettibili di travolgere l’intera procedura di formazione del piano, imponendone la rinnovazione ab initio)”.Nel caso di specie, invero, sussiste proprio questa ipotesi eccezionale di una “doglianza di carattere procedimentale suscettibile di travolgere l’intera procedura, in cui la qualità di proprietario è sufficiente ad integrare l’interesse al ricorso”.Per tale ragione l’eccezione di carenza di interesse va respinta.»

Sintesi: L’interesse c.d. strumentale all’impugnazione di uno strumento urbanistico deve pur sempre ancorarsi a specifici vizi ravvisati con riferimento alle determinazioni adottate dall’Amministrazione in ordine al regime dei suoli in proprietà del ricorrente, e non può fondarsi sul generico interesse a una migliore pianificazione del proprio suolo, che in quanto tale non si differenzia dall’eguale interesse che quisque de populo potrebbe nutrire.

Estratto: «5.1. Si assume, in estrema sintesi, che il ricorrente in primo grado non avrebbe in alcun modo chiarito quale interesse specifico e qualificato assistesse le doglianze de quibus, il cui accoglimento ha determinato un generico effetto caducante del P.G.T. nel suo complesso.Il primo giudice – al contrario - ha ritenuto sussistente in capo all’istante un interesse di natura “strumentale”, avente a oggetto le determinazioni future, ed eventualmente più favorevoli ai suoli in sua proprietà, che l’Amministrazione dovrà assumere in sede di rielaborazione dello strumento urbanistico.5.2. Il motivo è fondato, nei limiti subito appresso precisati.5.3. In materia, è d’uopo richiamare la più recente giurisprudenza della Sezione sui limiti alla configurabilità dell’interesse c.d. strumentale all’impugnazione di uno strumento urbanistico, nel senso che tale impugnazione deve pur sempre ancorarsi a specifici vizi ravvisati con riferimento alle determinazioni adottate dall’Amministrazione in ordine al regime dei suoli in proprietà del ricorrente, e non può fondarsi sul generico interesse a una migliore pianificazione del proprio suolo, che in quanto tale non si differenzia dall’eguale interesse che quisque de populo potrebbe nutrire (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 luglio 2010, nr. 4546).In altri termini, l’utilità comunque rappresentata dal possibile vantaggio che astrattamente il ricorrente potrebbe ottenere per effetto della riedizione dell’attività amministrativa non è ex se indicativa della titolarità di una posizione di interesse giuridicamente qualificata e differenziata, idonea a legittimare la tutela giurisdizionale.»

Sintesi: Il proprietario dello stabilimento industriale che in base al D. Lgs. 334/1999, deve mantenere le opportune distanze di sicurezza dagli edifici residenziali adiacenti, ha un ulteriore e specifico interesse a che nelle vicinanze adiacente non vengano realizzati degli edifici ad uso residenziale.

Estratto: «Quanto, poi, alle ulteriori eccezioni dedotte va osservato, innanzi tutto, che - contrariamente a quanto sopra indicato alla lettera d) e come meglio verrà precisato in seguito - i motivi dedotti non sono di certo generici; sembra, inoltre, alla Sezione che la ricorrente, in quanto proprietaria dello stabilimento industriale in parola...
[...omissis...]

Sintesi: Non può ammettersi ex se che qualsiasi proprietario di suoli ricompresi nel perimetro del Comune interessato dal P.R.G. abbia interesse a impugnare le prescrizioni del piano medesimo, indipendentemente dalla loro concreta incidenza sul suolo in sua proprietà, in vista dell’ottenimento del risultato utile consistente nella ripetizione dell’attività pianificatoria, dalla quale potrebbero discendere determinazioni a lui più favorevoli.

Estratto: «Il giudice di prime cure ha peraltro ritenuto, sulla base di un’implicita ed identica ricostruzione in fatto, che potesse sussistere comunque un interesse al ricorso in relazione alla possibilità di conseguire comunque una migliore qualificazione dell’area...
[...omissis...]

Sintesi: L’interesse a una immediata impugnazione di un P.R.G. va ancorato al dato della concreta ed effettiva lesività delle prescrizioni censurate, nel senso che le stesse devono incidere direttamente sulla proprietà del ricorrente ovvero, pur senza riguardarle direttamente, devono determinare un significativo decremento del loro valore di mercato o della loro utilità; non può invece ammettersi un generico interesse “strumentale” alla riedizione dell’attività di pianificazione del territorio comunale, connesso alla semplice qualità di proprietario di un suolo comunque ricadente nel territorio medesimo (ancorché non immediatamente inciso dalle prescrizioni urbanistiche censurate).

Estratto: «4. A questo punto, occorre esaminare l’ulteriore doglianza articolata con gli appelli (principale e incidentale) della Masi S.r.l., con la quale si censura la statuizione di inammissibilità per carenza di interesse della doglianza formulata avverso il particolare regime imposto dalle N.T.A. per i mutamenti di destinazione d’uso nell’area in cui ricade l’edificio in proprietà della società istante.4.1. Tale regime riviene specificamente dall’art. 45, comma 6, delle N.T.A., il quale in riferimento ai cd. “Tessuti della città consolidata” così recita: “…L’insediamento di destinazioni d’uso a CU/a e i cambi di destinazione d’uso verso ‘abitazioni singole’ sono subordinati all’approvazione di un Piano di recupero, ai sensi dell’art. 28, legge n. 457/1978, o altro strumento urbanistico esecutivo; i cambi di destinazione d’uso verso ‘abitazioni singole’ devono essere previsti all’interno di categoria RE, DR, AMP, estesi a intere unità edilizie, di cui almeno il 30 % in termini di SUL deve essere riservato alle destinazioni ‘abitazioni collettive’, ‘servizi alle persone’ e ‘attrezzature collettive’. Sia per le destinazioni a CU/a, escluse le ‘attrezzature collettive’, sia per le destinazioni ‘abitazioni singole’, escluse quelle con finalità sociali e a prezzo convenzionato, gli interventi sono soggetti al contributo straordinario di cui all’art. 20”.La disposizione testé ciitata fa rinvio al precedente art. 6 delle N.T.A., il quale a sua volta contiene la classificazione delle destinazioni d’uso, distinguendo sette categorie funzionali (abitative, commerciali, servizi, turistico-ricettive, produttive, agricole e parcheggi non pertinenziali) suddivise in una pluralità di sottocategorie, e rinviando poi alla normativa dettata per ciascun ambito territoriale quanto alla concreta disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso da una categoria (o sottocategoria) all’altra.4.2. Il primo giudice, come detto, ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse le doglianze articolate avverso tale disciplina, sul rilievo che la ricorrente non avesse documentato il proprio concreto intendimento di procedere a mutamento di destinazione d’uso sull’edificio di sua proprietà (e, quindi, sull’assenza di una attuale lesività delle prescrizioni de quibus); ha però ritenuto sussistente l’interesse della medesima società a censurare la disciplina generale del contributo straordinario, ex art. 20 delle N.T.A., sulla base di “superiori ragioni di legalità – garantite dalla Costituzione di fronte ad una prestazione patrimoniale autoritariamente prefissata – e di preminenza delle stesse” alle quali sarebbe stato volto il “complesso motivo di impugnazione” al riguardo articolato nel ricorso introduttivo.Sul punto – e anticipando quanto sarà meglio di seguito esposto – è difficile non convenire con l’avviso dell’Amministrazione comunale appellante, secondo cui siffatto atteggiamento appare intrinsecamente contraddittorio: infatti, una volta escluso l’interesse a ricorrere avverso le specifiche prescrizioni urbanistiche concernenti la proprietà della ricorrente, nelle quali era compreso anche l’obbligo di corresponsione del contributo straordinario, non si comprende in alcun modo come potesse dirsi sussistente, invece, l’interesse a contestare la disciplina generale del contributo medesimo.4.3. Ed invero, e salvo ancora una volta quanto appresso si dirà in ordine all’appello del Comune di Roma, il motivo di impugnazione articolato dalla Masi S.r.l. avverso la declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso di primo grado è fondato e meritevole di accoglimento.In primo luogo, non risponde totalmente al vero che nella specie mancherebbe qualsiasi prova dell’intento della società appellante di procedere a mutamento della destinazione d’uso dell’edificio in sua proprietà; infatti, detto mutamento di destinazione d’uso risulta contemplato nella convenzione di lottizzazione in attuazione della quale la medesima società ha chiesto e ottenuto un permesso di costruire, allo stato in corso di esecuzione (né ha alcuna rilevanza, ai fini che qui interessano, la circostanza – su cui insiste il giudice di prime cure – che allo stato non sia ancora noto con quali modalità concrete avverrà il preannunciato successivo cambio di destinazione d’uso da uffici ad abitazione).Ma, al di là di questo, è la contraddizione sopra rilevata nelle conclusioni del primo giudice in punto di interesse a ricorrere a indurre la Sezione ad alcune precisazioni circa la natura dell’interesse che può legittimare all’impugnazione delle prescrizioni di un P.R.G.Al riguardo, è necessario richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale – dal quale la Sezione non ravvisa motivo per discostarsi – che àncora l’interesse a una immediata impugnazione di un P.R.G. al dato della concreta ed effettiva lesività delle stesse, nel senso che le prescrizioni censurate devono incidere direttamente sulla proprietà del ricorrente ovvero, pur senza riguardarle direttamente, devono determinare un significativo decremento del loro valore di mercato o della loro utilità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 dicembre 2009, nr. 9301; id., 19 marzo 2009, nr. 1653; id., 21 maggio 2007, nr. 2572; id., 28 luglio 2005, nr. 4018).Non può, al contrario (e come meglio sarà di seguito argomentato), ammettersi un generico interesse “strumentale” alla riedizione dell’attività di pianificazione del territorio comunale, connesso alla semplice qualità di proprietario di un suolo comunque ricadente nel territorio medesimo (ancorché non immediatamente inciso dalle prescrizioni urbanistiche censurate).Ciò premesso, è evidente l’interesse della società odierna appellante a dolersi delle prescrizioni contenute nel ricordato art. 45, comma 6, delle N.T.A., nonché più in generale della disciplina posta dal P.R.G. in materia di mutamento di destinazione d’uso, per il fatto che dette prescrizioni riguardano direttamente il suolo in sua proprietà, siccome ricadente nell’ambito denominato “Tessuti della città consolidata”.»

Sintesi: È riconosciuto un interesse qualificato a ricorrere al proprietario di un immobile, non direttamente interessato dalle prescrizioni di una variante di uno strumento urbanistico, ad impugnare la variante stessa, quando la nuova destinazione urbanistica dell'area altrui incida, in qualche misura, sul godimento o sul valore di mercato del bene di sua proprietà o, in ogni caso, sull'interesse alla conservazione dell'assetto dell'ambiente in cui è inserito il suo immobile.

Estratto: «Sotto un primo profilo, viene eccepita la carenza di interesse attuale del ricorrente a far valere la contestazione relativa alla destinazione del 20% della cubatura destinata al commercio al dettaglio e al terziario in un edificio distinto e separato da quello destinato ad opere pubbliche.
[...omissis...]

Sintesi: Il proprietario dell’immobile confinante a quelli oggetto del piano di recupero ha un interesse ad agire in sede giurisdizionale contro la sua approvazione.

Estratto: «II. Contro i provvedimenti che autorizzano la realizzazione del progetto in parola è insorto il proprietario di un immobile adiacente al complesso oggetto del piano di recupero, tale prof. Carlo Beduschi, che ha formulato osservazioni nel corso della procedura amministrativa di approvazione del piano ed ha presentato ricorso giurisdizionale dopo la sua approvazione definitiva.Sia il Comune che i controinteressati ritengono che l’odierno ricorrente non avesse titolo per proporre ricorso giurisdizionale ed hanno chiesto che il Tribunale dichiarasse l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.In realtà, non è seriamente contestabile che il proprietario dell’immobile confinante a quelli oggetto del piano di recupero abbia un interesse ad agire in sede giurisdizionale contro la sua approvazione.Il progetto di piano di recupero degli 11 edifici facenti parte del complesso immobiliare Castra maiora comporta, infatti, un notevole incremento del carico urbanistico dell’area in cui vive il ricorrente (rectius: a fianco della quale vive il ricorrente). Realizzare 14 unità immobiliari destinate a residenza, 3 studi professionali, 16 autorimesse interrate, più locali ad uso commerciale sul sedime in cui era ospitato un complesso di edifici abbandonati più una sola unità residenziale già abitata significa attirare nell’area in cui dimora il ricorrente alcune centinaia di persone, che andranno a vivere o lavorare nel nuovo complesso immobiliare. La presenza di centinaia di persone in più nell’area in cui vive il ricorrente comporterà inevitabilmente aumento della rumorosità e delle polveri, necessità di dividere con altre persone servizi pubblici che non saranno automaticamente e proporzionalmente potenziati (es.: servizi ed uffici pubblici più affollati, spazi per la sosta in strada delle autovetture più ricercati), e tutte quelle altre conseguenze che si accompagnano sempre all’incremento della presenza antropica in un territorio.Il Comune ed i controinteressati pretendono che l’aver realizzato un parcheggio pertinenziale per ciascuna unità immobiliare elida l’interesse del ricorrente a ricorrere generato dall’aumento del carico urbanistico, ma in realtà l’aumento del carico urbanistico non si risolve con la mera creazione di qualche posto auto. La maggiore antropizzazione di un territorio (particolarmente, di un centro storico) determinata dall’aumento del carico urbanistico, generando l’obbligo per chi era già insediato sul territorio di dividere standard e servizi con i nuovi arrivati e di patire la presenza di altre fonti di rumori e polveri, induce a ritenere sussistente l’interesse al ricorso di chi agisce contro il provvedimento che ha determinato tale aumento del carico (in senso analogo, pur se in fattispecie diversa nono avente ad oggetto centri storici, cfr. T.r.g.a. Trento 46/2010, in cui si sostiene che “sono legittimati all'impugnazione coloro che possono lamentare una pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio per effetto della realizzazione dell'intervento controverso”).»

Sintesi: Chi ha interesse ad ottenere una destinazione non più agricola del fondo di sua proprietà non ha interesse ad impugnare il piano urbanistico per mancanza di VAS, in quanto il suo interesse si pone in un'ottica completamente opposta alle finalità a cui è preordinato tale strumento.

Estratto: «20.- Resta da esaminare il secondo motivo di ricorso con il quale il sig. Nunziata ha lamentato la violazione della Direttiva 42/2001CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/6/2001, la violazione degli artt. 45 e 47 della legge della Regione Campania n. 16 del 2004, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento di legge, travisamento ed eccesso di potere perché la Variante impugnata è stata approvata senza che fosse mai stata effettuata una Valutazione Ambientale Strategica (VAS).Tale censura deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse.Si deve infatti ricordare che la valutazione ambientale strategica (VAS) è volta a garantire che gli effetti sull’ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la valutazione di impatto ambientale) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un'effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, le modalità di utilizzazione del territorio (T.A.R. Umbria Perugia, 19 giugno 2006, n. 325).Ciò chiarito non si ritiene che il ricorrente possa vantare un interesse giuridicamente rilevante a contestare l’eventuale carenza della VAS nel procedimento di approvazione della variante urbanistica impugnata, tenuto conto che il suo interesse è volto ad ottenere una destinazione non più agricola del fondo di sua proprietà e si pone quindi in un’ottica completamente contraria alle indicate finalità della VAS.»

Sintesi: Il principio di cui all’art. 100 c.p.c. – applicabile anche al processo amministrativo – implica il riconoscimento di un interesse differenziato, tutelabile in sede giudiziale, per chi sia proprietario o titolare di altri diritti su immobili interessati da nuove scelte urbanistiche, quando queste ultime siano tali da incidere sul godimento o sul valore di mercato degli immobili stessi.

Estratto: «E’ pacifico in giurisprudenza, del resto, che il principio di cui all’art. 100 c.p.c. – applicabile anche al processo amministrativo – implichi il riconoscimento di un interesse differenziato, tutelabile in sede giudiziale, per chi sia proprietario o titolare di altri diritti su immobili interessati da nuove scelte urbanistiche, quando queste ultime siano tali da incidere sul godimento o sul valore di mercato degli immobili stessi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. IV, 4.3.2003, n. 1191, 18.10.2002, n. 5699, 15.10.1999, n. 1581, 2.2.1987, n. 63, 4.2.1986, n. 75; Cons. St., sez. V, 8.10.2002, n. 5312).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.