Sintesi: Colui che ha presentato domanda di condono non ha alcun interesse poi a contestare il diniego di sanatoria deducendo l'inesistenza dell'abuso, in quanto la presentazione dell'istanza ha valenza confessoria.
Estratto: «3 Con il secondo motivo di appello viene sostenuto che in tema di destinazione d’uso degli immobili non vi sarebbe stato spazio, a livello normativo, per tenere distinti tra loro l’uso commerciale e quello artigianale.Una simile contestazione si pone peraltro in contraddizione con quanto lo stesso ricorrente ha compiuto.In occasione della sua seconda domanda di condono edilizio proprio l’interessato aveva dichiarato di aver operato un mutamento di destinazione d’uso del locale, descrivendo l’abuso oggetto della propria richiesta di sanatoria come un “cambio di destinazione d’uso da autorimessa artigianale a (locale) commerciale”. Di tale specifico abuso egli aveva pertanto richies...
_OMISSIS_ ...o; quindi immediato notare il conflitto logico in cui il corrente motivo d’appello si pone rispetto alla domanda di sanatoria delle cui sorti si controverte, domanda della quale l’appellante finisce per assumere l’inutilità (sulla nuova premessa costituita dalla presunta non distinguibilità tra uso artigianale ed uso commerciale).Si rendono allora applicabili alla fattispecie le considerazioni con cui la giurisprudenza, in casi simili, ha escluso che in sede di contenzioso sull’esito del condono il soggetto che l’aveva richiesto potesse essere ammesso a porre in discussione l’esistenza stessa dell’abuso formante oggetto della domanda di sanatoria (cfr. C.d.S., IV, 14 aprile 2010, n. 2086; V, 28 marzo 2008, n. 1344).“Il mezzo di gravame è manifestamente infondato.Nel processo di impugnazione del diniego di concessione edilizia in sanatoria sono invero inammissibili le censure, che contestino il carattere abusivo del man...
_OMISSIS_ ...anto si verifica nel caso in esame, in cui la parte interessata, surrettiziamente sostenendo l'inutilità del diniego di condono ed il carattere meramente tuzioristico della sua richiesta in assenza di abuso, tenta di superare le ragioni ostative opposte dall'Amministrazione al rilascio del titolo, rimettendo in discussione innanzitutto la necessità del nulla osta o della licenza comunale all'atto della realizzazione del manufatto, di cui è stata richiesta la sanatoria.5.1.1 - Omette così l'appellante di considerare che il procedimento per condono edilizio ex l. n. 47 del 1985 è ad istanza di parte ( la sanabilità delle opere abusivamente realizzate potendo essere verificata dall'Amministrazione solo su istanza dell'interessato ), che dev'essere corredata da unadichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla descrizione e collocazione temporale dell'abuso, che s'intende sanare.Nella specie, la dichiarazione della parte odierna appellante … assume cara...
_OMISSIS_ ...di atto confessorio per ciò che concerne la realizzazione dell'abuso e la sua collocazione temporale ( Cons. St., V, n. 1344/08 ).Infatti, nella domanda di condono edilizio, la parte richiedente dichiara che sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'applicazione del beneficio richiesto (tra i quali, per quanto rileva nella fattispecie all'esame, la condizione di obiettiva abusività, in cui l'opera deve trovarsi alla data del 1 ottobre 1983) e siffatta dichiarazione è chiaramente destinata a provare la verità dei fatti attestati, producendo immediatamente effetti rilevanti sul piano giuridico ( Cass. Pen., sez. III, 24 gennaio 2003, n. 9527 ).5.1.2 - Ciò premesso, è fuori discussione che, ove difettasse in concreto siffatta condizione, quale che ne fosse la ragione, verrebbe meno in radice ( stante l'eccezionalità delle norme sul condono, per questo suscettibili solo di stretta interpretazione ) il presupposto stesso fondante la legittimazione all'attivazione del ...
_OMISSIS_ ...ministrativo di accesso ai benefici di legge; presupposto, tuttavia, il cui accertamento è sottratto a qualsivoglia tipo di scrutinio in sede di impugnazione dell'atto conclusivo di quel procedimento, nel quale la predetta dichiarazione del privato, produttiva di effetti non revocabili sul piano giuridico ( nemmeno in caso di ritiro della domanda di condono, che non varrebbe ad elidere il carattere confessorio della stessa quanto all'avvenuta realizzazione dell'abuso ), è stata trasfusa.Tali essendo il contenuto, lo scopo e l'oggetto del procedimento amministrativo di condono e del provvedimento conclusivo negativo ( c.d."atto di ripulsa" ) in questa sede impugnato, dev'essere interamente condiviso l'orientamento della sentenza appellata, laddove ha ritenuto non contestabile la abusività dell'opera ( per mancanza del titolo abilitante richiesto all'epoca della realizzazione ) implicitamente ma chiaramente affermata con la presentazione della domanda di condono;...
_OMISSIS_ ...io costituisce, invero, non soltanto presupposto implicito del diniego, ma la ragione stessa del potere ( e del suo esercizio ), da parte dell'Ente, di concedere la sanatoria, che rinviene causa ed oggetto nelle dichiarazioni del privato, sulla base delle quali la P.A. lo ammette alla procedura di sanatoria, indipendentemente dalle irrilevanti riserve mentali del richiedente ( v. Cons. St., n. 1344/98, cit. ).La destinazione e lo scopo della dichiarazione del privato, e gli effetti di essa sul piano giuridico ( che impongono una particolare tutela, anche penale: v. art. 483 cod. pen. ), precludono, in definitiva, in sede di impugnazione del provvedimento di diniego di condono, la possibilità di rimettere in discussione il carattere abusivo dell'opera come tale denunciata e dichiarata; preclusione, questa, che va poi logicamente estesa alla sede dell'impugnazione dell'ordine di demolizione, che rinvenga nel diniego di sanatoria il suo presupposto.” (sentenza n. 2086...
_OMISSIS_ ...consegue che anche questo motivo d’appello è infondato.Senza dire, infine, che l’assunto di parte inteso a negare fondamento sul piano normativo, in tema di destinazioni d’uso degli immobili, alla distinzione tra l’uso commerciale e quello artigianale, non trova nemmeno riscontro nelle doglianze che erano state articolate in primo grado, quando lo stesso ricorrente aveva argomentato, invece, nel ben diverso senso che l’attività di autofficina disimpegnata in concreto nel locale costituiva, grazie alla vendita dei ricambi ad essa inerente, un’attività sostanzialmente equiparabile ad una comune attività commerciale.»
Sintesi: L'impugnazione del rigetto della domanda di condono per superamento della soglia volumetrica condonabile, benché all’origine inammissibile per carenza di interesse, può e deve essere deciso laddove la volumetria delle opere abusive sia ridotta al di sotto di tale soglia.
Est...
_OMISSIS_ ...ul punto é condivisibile il rilievo, effettuato nell’atto impugnato, secondo il quale le opere per le quali la ricorrente chiede di accedere al condono debbono essere considerate unitariamente, integrando esse abusi che afferiscono al medesimo edificio, del quale la sig.ra D.B. é unica proprietaria, tanto da aver presentato entrambe le domande di condono: é evidente che in siffatto contesto non esiste alcuna ragione logica per la quale l’illecito edilizio complessivamente realizzato – magari a più riprese nel tempo – possa essere scomposto in vari abusi, ed una diversa interpretazione della norma di riferimento non sortirebbe altro effetto che quello aggirare il limite di 750 mc imposto dal legislatore nazionale.Orbene, sin tanto che sussisteva la violazione di questo limite legislativo il Comune non avrebbe potuto accogliere le domande di condono presentate dalla ricorrente: di conseguenza dall’eventuale annullamento dell’atto impugna...
_OMISSIS_ ...e non avrebbe potuto conseguire alcun effetto utile, ed il ricorso, ancorché fondato nel merito, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Essendo intervenuta la parziale demolizione della volumetria realizzata é invece ora possibile che il Comune di Taurisano ritenga le domande accoglibili, di guisa che il ricorso, benché all’origine inammissibile per carenza di interesse, può e deve essere deciso, essendo principio pacifico quello per cui l’interesse ad agire non deve necessariamente esistere al momento della introduzione del giudizio, essendo sufficiente che esso sussista al momento della decisione.»
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.