L'interesse ad agire nel giudizio di impugnazione del processo amministrativo

Sintesi: La rappresentazione di un evento ipotetico e futuro, subordinato al verificarsi di una serie di condizioni e di eventi allo stato incerti, è inidonea a supportare l’interesse a ricorrere.

Estratto: «Quanto al secondo punto posto a fondamento della legittimazione e dell’interesse al ricorso, si osserva che il protocollo di intesa siglato in data 8.1.2007 tra l’Autorità Portuale ed alcuni dei ricorrenti (doc. 5 delle produzioni 29.12.2009 di parte ricorrente) ha inteso espressamente dare sollecita attuazione ai lavori già previsti nel P.R.P..A tal fine, onde porre termine al contenzioso instaurato da alcuni dei concessionari avverso le clausole di revoca anticipata delle concessioni annuali in coincidenza con l’inizio dei lavori di realizzazione del così detto terzo bacino, l’Autorità Portuale si è impegnata a non adottare alcun provvedimento di revoca degli atti di concessione in essere, fino alla realizzazione di strutture idonee (id est, corrispondenti per funzionalità e quantità degli spazi demaniali a disposizione) alla ricollocazione dei concessionari.Dal contenuto del protocollo di intesa non si evince affatto l’esistenza, in capo ai concessionari sottoscrittori, di una posizione che possa in qualche modo legittimarli all’opposizione ai lavori di realizzazione del terzo bacino, lavori che – anzi – ne costituiscono la fondamentale premessa.A ciò si aggiunga: che alcuni dei ricorrenti sono stati ricollocati con il loro consenso (docc. 1 delle produzioni 4.10.2013 dell’Autorità Portuale); che tutti gli altri permangono nella disponibilità delle aree demaniali già in precedenza loro concesse; che non sono stati adottati provvedimenti di revoca e/o di decadenza delle concessioni dei ricorrenti, né è stata loro altrimenti intimata la liberazione delle aree occupate; che, in ogni caso, in piena aderenza agli impegni assunti dall’Autorità Portuale con il protocollo di intesa 8.1.2007, l’art. 4 (rubricato: concessioni di beni e rapporti con pregressi titoli concessori) dell’accordo sostitutivo 29.10.2012 tra l’Autorità Portuale e L.S.C.T. (doc. 19 delle produzioni 14.12.2012 di L.S.C.T.), con specifico riguardo alla realizzazione del banchinamento del primo tratto della Marina del Canaletto prevede espressamente che le aree e lo specchio acqueo della Marina del Canaletto saranno messe a disposizione di L.S.C.T. per l’esecuzione dei lavori come da cronoprogramma “a partire dalla data di avvenuta ricollocazione ovvero dalla data di rifiuto della proposta di ricollocazione dei precedenti concessionari nelle nuove collocazioni presso il Molo Pagliari, o dove diversamente previste”.Posto dunque che gli atti impugnati con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti non si pongono minimamente in contrasto con le posizioni giuridiche derivanti ai ricorrenti dalla titolarità delle concessioni o dalla sottoscrizione del protocollo di intesa, davvero non si vede – al di là di generiche e premature preoccupazioni sulla futura ed eventuale non idoneità della ricollocazione offerta, che integrano un interesse di mero fatto, oltretutto non attuale - quale sia l’interesse giuridico dei ricorrenti ad opporsi alla realizzazione di importanti lavori già approvati dal P.R.P. della Spezia.Difatti, nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato; di conseguenza la postulazione di un evento ipotetico e futuro, subordinato al verificarsi di una serie di condizioni e, quindi, di eventi allo stato incerti, è inidonea a garantire questo risultato (Cons. di St., V, 15.7.2013, n. 3809).Nel caso di specie, non viene prospettata alcuna lesione attuale della posizione giuridica dei ricorrenti quali titolari di concessione demaniale e sottoscrittori del protocollo di intesa 8.1.2007, mentre l’eventuale offerta da parte dell’Autorità Portuale di una ricollocazione inidonea è per l’appunto un evento soltanto futuro ed incerto, per di più subordinato alla puntuale verifica, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione degli accordi amministrativi (ex artt. 11 comma 2 e 1175 e1375 c.c.) dell’effettiva equivalenza funzionale e quantitativa degli spazi offerti e – pertanto – della giustificatezza o meno dell’eventuale rifiuto, da parte del concessionario, della ricollocazione proposta.Ciò che – come ognun vede - attiene semmai al piano della corretta esecuzione del protocollo di intesa, non già alla legittimità degli atti di approvazione dei lavori di banchinamento della Marina del Canaletto, che del protocollo di intesa costituiscono una premessa.Un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso attiene all’improprio utilizzo dello strumento del ricorso collettivo.Difatti, per costante giurisprudenza, il ricorso collettivo postula una situazione di identità sostanziale e processuale in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive (Cons. di St., VI, 11.7.2013, n. 3747), ed è inammissibile se azionato da ricorrenti che non si trovino in situazioni del tutto identiche tra loro e tra i quali non si può neppure escludere, almeno potenzialmente, l'esistenza di un conflitto di interessi (T.A.R. Campania-Napoli, V, 21.6.2013, n. 3221).Nel caso di specie, è del tutto evidente come, rispetto al motivo di ricorso con il quale è lamentata l’indebita priorità data alla realizzazione del banchinamento della Marina del Canaletto rispetto a quella di Fossamastra (con la prioritaria ricollocazione dei concessionari ivi stanziati), sussista un innegabile conflitto di interessi tra i concessionari di aree demaniali ubicate nelle rispettive marine.»

Sintesi: La sopravvenuta carenza di interesse sussiste solo quando nelle more del processo si verifichi una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l’inutilità dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, secondo un criterio rigoroso e restrittivo, anche sotto il profilo strumentale o morale.

Estratto: «12.Va, preliminarmente, considerato che l’attività amministrativa svolta dal Comune di Città di Castello successivamente all’adozione degli atti oggetto della presente controversia non determina, secondo il Collegio, il venir meno dell’interesse alla decisione degli appellanti.Deve, al riguardo, osservarsi che la sopravvenuta carenza di interesse sussiste solo quando nelle more del processo si verifichi una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l’inutilità dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, secondo un criterio rigoroso e restrittivo, neanche sotto il profilo strumentale o morale (Cons. Stato, Sez. V, sent. 9.9.2013, n. 4473; 5.11.2009, n. 6881).Nella specie, i fatti e gli atti sopravvenuti riguardano o nuove determinazioni prese in relazione ad interventi edilizi diversi, peraltro oggetto di ricorso pendente dinanzi al Tar Umbria, o sviluppi del procedimento, iniziato ad istanza dei coniugi De Vries, per la modifica del tracciato della strada vicinale “di Casalsole” in modo che non attraversi il piazzale – giardino antistante il fabbricato di loro proprietà.Quest’ultimo procedimento non risulta, allo stato, concluso, sicché dall’esito degli appelli ancora potrebbe derivare un vantaggio per i ricorrenti, il che rende procedibili i ricorsi.13. Va, in primo luogo, esaminato l’appello dei coniugi De Vries contro il capo della sentenza di rigetto dell’impugnazione dell’ordinanza n. 78/2003 del 6 ottobre 2003, contenente l’ingiunzione di demolizione di un muro realizzato in corrispondenza di un dislivello, con conseguente interruzione della strada vicinale, e di ripristino dello stato dei luoghi. 14. Con il primo motivo, gli appellanti deducono l’erroneità della sentenza per non avere tenuto conto della circostanza che la realizzazione delle opere, oggetto dell’ordinanza di demolizione, fosse stata assentita sulla base della variante edilizia del 31.12.2002 e della presupposta autorizzazione paesaggistica del 25.9.2002, facendo parte del progetto di ristrutturazione come risultante dalle tavole progettuali, con conseguente sdemanializzazione tacita della strada.Il motivo è infondato.15. Occorre premettere che la natura giuridica ed il tracciato della strada vicinale, corrente nel punto in cui era stato realizzato un dislivello ed un muro di contenimento, sono già stati oggetto di accertamento incidentale nella sentenza n. 57/2005 del Tar Umbria , in virtù della quale una precedente ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi è stata annullata esclusivamente per un vizio procedimentale.Con la richiamata decisione, il Tar ha anche accertato l’irrilevanza del rilascio della concessione edilizia n. 10637/2001 e del protratto non uso della strada vicinale ai fini di un’eventuale sdemanializzazione tacita.In questa sede il Collegio non può che ribadire i consolidati principi secondo cui sia il disuso protratto nel tempo che l’inerzia della pubblica amministrazione nella cura della strada o nell’intervento volto ad impedire l’occupazione o l’uso da parte di privati incompatibile con l’uso pubblico non sono sufficienti a dimostrare l’intervenuta tacita sdemanializzazione, che ricorre solo allorquando, pur in assenza di un formale provvedimento di cessazione della demanialità, la volontà dell’Amministrazione risulti comunque da fatti concludenti e da circostanze inequivoche, incompatibili con la volontà di conservare il bene all’uso pubblico (cfr. Cons. St., Sez. V, 30.11.2011, n. 6338; Sez. VI, 9.2.2011, n.868; Sez. IV, 7.9.2006, n. 5209, Sez. V, 1.12.2006, n. 7081). Tali non possono essere considerati l’ autorizzazione paesaggistica e la concessione edilizia in variante del 31.12.2002, riguardanti opere insistenti su area ben più vasta di quella interessata dal passaggio della strada vicinale e dall’erezione del muro, che non dimostrano una manifestazione tacita , ma inequivoca della volontà di rinuncia alla funzione pubblica del tratto stradale.»

Sintesi: Nel giudizio d’impugnazione l’interesse ad agire si identifica nella possibilità di conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile in concreto dall’eventuale accoglimento del mezzo di gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi pratici sull’esito del giudizio.

Estratto: «7.3. Il motivo sub 2.1.c) è inammissibile, per carenza di interesse, in quanto: - il Tribunale amministrativo regionale ha respinto la censura attinente alla mancata acquisizione della valutazione ambientale strategica (VAS) sulla base del rilievo che – alla luce della disciplina transitoria dettata dall’art. 13 della direttiva n. 42/2001/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), secondo cui restano sottratti all’obbligo di effettuare la VAS i piani e i programmi iniziati prima del 21 luglio 2004 e conclusi nel biennio successivo a tale data – il PRAE qui impugnato, approvato il 7 giugno 2006 ed il cui primo atto preparatorio risale a data anteriore al 21 luglio 2004, si sottrae al relativo onere procedimentale; - tale capo di sentenza non determina, dunque, alcuna soccombenza in capo agli odierni appellanti (Regione e Cementi Moccia s.p.a.), con conseguente insussistenza di un interesse ad impugnare il capo medesimo, poiché nel giudizio d’impugnazione l’interesse ad agire si identifica nella possibilità di conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile in concreto dall’eventuale accoglimento del mezzo di gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi pratici sull’esito del giudizio; - nel caso di specie, l’eventuale accoglimento del motivo d’appello in esame lascerebbe intatto l’esito reiettivo, favorevole alle stesse parti appellanti, della correlativa censura dedotta in primo grado.»

Sintesi: In capo a chi agisce in giudizio, e segnatamente nel giudizio amministrativo, non grava alcun onere di “definire” con una qualche sacramentalità quali siano gli elementi su cui si fondano le condizioni dell’azione (legittimazione attiva ed interesse ad agire), che possono risultare dal complesso degli elementi forniti al giudice con gli atti instaurativi del giudizio, ed in particolare essere desunti dai collegamenti (di fatto e/o di diritto) che intercorrono tra il ricorrente e l’atto impugnato.

Sintesi: Al fine della valutazione dell'interesse ad agire non possono essere considerate scienza privata quei fatti afferenti alla conoscenza puramente incidentale di vicende processuali attinenti alla ricorrente, posto che ogni fatto afferente a vicende processuali, per di più intercorse tra le medesime parti, non può essere considerato patrimonio personale del giudice.

Estratto: «2. L’appello è fondato, con riferimento al primo motivo (sub a) dell’esposizione in fatto), con il quale si lamenta l’erroneità della pronuncia di inammissibilità del ricorso originario e del ricorso per motivi aggiunti.La sentenza impugnata pronuncia l’inammissibilità del ricorso assumendo:- per un verso, in capo alla ricorrente, “l’assenza di qualsivoglia indicazione sulla propria posizione di legittimazione ed interesse ad agire rispetto ai provvedimenti gravati”;- per altro verso, che “tali indicazioni non possono essere ricercate dal giudice aliunde”.Il Collegio non ritiene di poter condividere tali considerazioni. Al contrario, occorre osservare che in capo a chi agisce in giudizio, e segnatamente nel giudizio amministrativo, non grava alcun onere di “definire” con una qualche sacramentalità quali siano gli elementi su cui si fondano le condizioni dell’azione (legittimazione attiva ed interesse ad agire).Tali condizioni ben possono risultare dal complesso degli elementi forniti al giudice con gli atti instaurativi del giudizio, ed in particolare essere desunti dai collegamenti (di fatto e/o di diritto) che intercorrono tra il ricorrente e l’atto impugnato.In sostanza, è il complessivo thema decidendum – come emergente dalla domanda proposta in giudizio, dall’oggetto della medesima e dalle distinte posizioni delle parti in contraddittorio – che definisce innanzi al giudicante sia la legittimazione del ricorrente ad agire in giudizio, sia il suo interesse ad un determinato tipo di pronuncia, come richiesta per il tramite dell’azione esercitata.Ciò implica una verifica attenta del giudicante - sia di ufficio sia in quanto a ciò chiamato da eccezione di parte - dell’intero “materiale processuale”, prima di poter giungere ad una pronuncia di inammissibilità, dovendo essere considerate eccezioni le ipotesi in cui il giudice – per il tramite di una pronuncia in rito – può esimersi dal dovere di giudicare nel merito.In questo contesto, non possono essere in particolare considerate – così come sostenuto nella sentenza appellata - “scienza privata” quei fatti afferenti alla “conoscenza puramente incidentale di vicende processuali attinenti alla ricorrente”, posto che ogni fatto afferente a “vicende processuali”, per di più intercorse tra le medesime parti, non può essere considerato patrimonio personale del giudice (sulla utilizzabilità, ai fini della decisione, di notizie afferenti a causa distinta ma chiamata alla stessa udienza innanzi al medesimo collegio giudicante, v. Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2013 n. 1535, medio tempore pubblicata). Nel caso di specie – in disparte ogni considerazione in ordine alla sufficienza e congruità della motivazione che sorregge la pronuncia di inammissibilità – oggetto della controversia è l’approvazione di una variante di destinazione d’uso al PRG, da verde pubblico attrezzato a zona adibita ad attrezzatura turistico – balneare, interessante suoli di cui è conduttrice la soc. E. C., confinanti con suoli di proprietà della società appellante..Tale circostanza, non contraddetta dalle difese delle parti appellate, costituisce elemento sufficiente a sostanziare le condizioni dell’azione in capo all’odierna appellante,. E ciò a maggior ragione nel caso di specie, posto che il dato della cd. “vicinitas” emerge in relazione non già ad un mero titolo edilizio emanato dall’ente locale, ma in ordine ad una variante urbanistica, per effetto della quale è l’intera destinazione di una zona del territorio comunale a ricevere diversa finalizzazione.In tali ipotesi, lungi dal configurarsi una “applicazione processuale” dell’art. 833 c.c. (come sostenuto dalla sentenza appellata) ricorrono senza dubbio, in capo al proprietario del fondo finitimo a quello oggetto della variante, sia legittimazione sia interesse ad agire.Per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, laddove pronuncia l’inammissibilità del ricorso instaurativo del giudizio e del ricorso per motivi aggiunti.»

Sintesi: Gli atti successivi alla sentenza di primo grado non possono rilevare come vizi della pronuncia in punto di interesse processuale se le pretese del ricorrente sono state accolte.

Estratto: «3. L’eccezione di improcedibilità è priva di fondamento. Gli atti che si assumono non impugnati - pur appartenendo ad una sequenza procedimentale in cui il progetto definitivo di P.U.C., lungi dal presentarsi quale pedissequo sviluppo del preliminare, ha confermato l’immodificabilità della destinazione d’uso sulla base delle nuove fonti normative - sono comunque successivi alla sentenza di primo grado e pertanto non possono rilevare come vizi della pronuncia in punto di interesse processuale. Né il giudizio di appello, chiesto dall’amministrazione rimasta soccombente in primo grado è idoneo a determinare la reviviscenza del rapporto processuale di primo grado con conseguente immanenza della valutazione in punto di interesse, atteso che, il giudizio d’appello ha ad oggetto una vicenda che dal punto di vista fattuale giuridico rimane cristallizzata al primo grado, nell’ambito del thema decidendum tracciato dal ricorrente sulla base dell’interesse che a quel tempo lo animava; impregiudicata, ovviamente, la facoltà di rinunciare (anche in grado di appello) al ricorso ed agli effetti della favorevole sentenza di prime cure. La valutazione in punto di interesse ha piuttosto ragion d’essere quando il primo giudizio si sia concluso con un rigetto della domanda, ed il ricorrente insista in appello. In questa ipotesi, infatti, l’appellante - chiusasi non satisfattivamente la prima parentesi - chiede un nuovo esame della sua domanda, anche se alla luce di specifici motivi di gravame, al quale può accedersi solo ove l’interesse originario sia ancora attuale o comunque surrogato da quello risarcitorio.»

Sintesi: L’interesse di fatto ad intervenire nel processo amministrativo, in primo grado o anche per la prima volta in appello, deve essere comprovato dall’interventore a pena di inammissibilità; detto interesse inoltre – così come non può essere personale e diretto, ovvero tale da legittimare al ricorso in via principale – non può nemmeno coincidere col mero interesse alla legalità, economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, dovendo invece avere carattere dipendente e riflesso, rispetto a quello azionato, in modo tale da tradursi in una vantaggiosa aspettativa in ordine all’esito della causa, senza pregiudizio di alcun altro interesse, di cui il medesimo soggetto sia portatore.

Estratto: «In ordine agli specificati atti di intervento debbono, in via preliminare, essere esaminate opposte eccezioni di inammissibilità, per assenza o conflitto degli interessi riconducibili ai medesimi.In effetti, secondo principi oggetto di giurisprudenza pacifica...
[...omissis...]

Sintesi: Presupposto imprescindibile perché venga adita la tutela giurisdizionale è l'interesse alla decisione, derivante da una lesione, concreta ed attuale, ad una posizione giuridica attiva tutelata dall'ordinamento. In base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24 comma 1, cost. e dall'art. 100 c.p.c., l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione dell'istante, la predetta lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile.

Estratto: «Per costante giurisprudenza, presupposto imprescindibile perché venga adita la tutela giurisdizionale è l'interesse alla decisione, derivante da una lesione, concreta ed attuale, ad una posizione giuridica attiva tutelata dall'ordinamento. In base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24 comma 1, cost. e dall'art. 100 c.p.c., l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione dell'istante, la predetta lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile (così Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 931/2011).Orbene, nel caso di specie, il Comune ha adottato atti a carattere generale, palesemente privi di immediata ed attuale lesività. Infatti, con determina prot. n. 1 del 02.02.2010 (atto sub a)), l’Amministrazione ha dettato nuove regole per il rinnovo delle autorizzazioni pubblicitarie su suolo pubblico, prevedendo, in particolare, una serie di prescrizioni per la presentazione della domanda di rinnovo (indicazione del numero di autorizzazione, della tipologia dell’impianto, allegazione della fotografia dello stato dei luoghi, dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali e dei canoni, e di non aver istallato impianti pubblicitari abusivi), prevedendo altresì che il rinnovo fosse precluso a coloro che avevano istallato impianti abusivi e la nullità dei rinnovi concessi sulla base di elementi o dichiarazioni falsi o non veritieri; e, con successiva determina prot. n. 2 del 03.03.2010 (atto sub b)), ha stabilito criteri di individuazione degli impianti pubblicitari da considerare abusivi, prevedendone la rimozione (in particolare, si prevedeva che fossero da considerare abusivi non solo gli impianti istallati senza autorizzazione, ma anche quelli istallati in maniera difforme rispetto all’autorizzazione, e quelli istallati conformemente all’autorizzazione, ove l’impresa non avesse provveduto al pagamento, nei termini, dei canoni).Si tratta di atti a contenuto generale, recanti prescrizioni di natura normativa e programmatica, destinate a regolare la futura attività di rilascio delle autorizzazioni all’istallazione degli impianti pubblicitari; esse, in quanto tali, non sono di per sé immediatamente lesive di posizioni giuridiche soggettive di singoli, onde la loro impugnazione può avvenire soltanto unitamente all'impugnazione del provvedimento che ne costituisca la concreta applicazione: ne discende che è inammissibile per carenza di interesse il gravame proposto avverso atti non immediatamente lesivi, che tali diverranno solo in fase di concreta attuazione da parte dell'Amministrazione comunale.»

Sintesi: L'interesse al ricorso deve sussistere sia al momento dell’introduzione del gravame sia al momento della decisione, e deve possedere il requisito dell'attualità, la quale non sussiste quando il pregiudizio derivante dall'atto amministrativo è meramente eventuale, e cioè quando l'emanazione del provvedimento non sia di per sé in grado di arrecare una lesione né sia certo che una siffatta lesione comunque si realizzerà in un secondo tempo.

Sintesi: È inammissibile il ricorso, o il motivo, che tende ad ottenere una pronuncia di principio che possa essere fatta valere in un futuro giudizio con riferimento a successivi comportamenti della P.A..

Estratto: «7. Il quinto motivo lamenta che la dispersione delle ceneri verrebbe esercitata in un’area verde appositamente dedicata, chiamata “giardino delle rimembranze”, area che, anche se prevista all’interno del cimitero, sarebbe comunque vietata nei centri abitati come definiti dall’art. 3 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.La censura è inammissibile, atteso che il provvedimento gravato, come è già stato più volte puntualizzato, riguarda la sola localizzazione del tempio crematorio entro il principale cimitero di Trento e non contempla la realizzazione di un’area verde per la dispersione delle ceneri.Di essa, invero, si parla nel piano cimiteriale del 2003, laddove si suggerisce di “studiare logiche di dispersioni delle ceneri nel giardino delle rimembranze …”.Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa è ferma nell’affermare che l'interesse al ricorso deve sussistere sia al momento dell’introduzione del gravame che al momento della decisione, e che deve possedere il requisito dell'attualità, la quale non sussiste quando il pregiudizio derivante dall'atto amministrativo è meramente eventuale, e cioè quando l'emanazione del provvedimento non sia di per sé in grado di arrecare una lesione né sia certo che una siffatta lesione comunque si realizzerà in un secondo tempo. Di conseguenza è inammissibile il ricorso, o il motivo, “che tende ad ottenere una pronuncia di principio che possa essere fatta valere in un futuro giudizio con riferimento a successivi comportamenti dell'Amministrazione”, quale si presenta il mezzo in esame (cfr., da ultimo, C.d.S., sez. IV, 22.11.2011, n. 6151).»

Sintesi: Il ricorso può essere proposto solo da chi è portatore di un interesse effettivo alla decisione giurisdizionale, in dipendenza della concreta ed attuale lesività del provvedimento impugnato.

Estratto: «15. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna il parere di compatibilità territoriale reso, su richiesta del Comune di Peschiera Borromeo, dal comitato tecnico regionale della Lombardia in data 11 maggio 2011.Con tale atto, il comitato tecnico regionale ha espresso il proprio avviso al Comune, ai sensi dell’art. 5, c. 5 del d.m. 9.5.2001, affermando la parziale incompatibilità della destinazione a parco pubblico prevista dal p.i.i. con lo stabilimento Mapei.L'eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse, formulata dalla Mapei s.p.a. Italia, è fondata.L’atto è privo di contenuto provvedimentale e di rilevanza esterna. Come espressamente previsto dal decreto ministeriale citato si tratta, invero, di un mero parere consultivo. Tale atto – come riconosciuto nello stesso ricorso – è inidoneo a produrre la definitiva lesione dell’interesse della ricorrente e non è perciò autonomamente impugnabile.Per giurisprudenza unanime, il ricorso può essere proposto solo da chi è portatore di un interesse effettivo alla decisione giurisdizionale, in dipendenza della concreta ed attuale lesività del provvedimento impugnato.Tale immediata attitudine lesiva non caratterizza normalmente gli atti endoprocedimentali, che rilevano ai fini dello sviluppo dell’iter procedimentale, ma non esprimono la determinazione finale dell’amministrazione, fino alla cui adozione restano sconosciuti tanto l’esito del procedimento, quanto la possibilità che esso conduca ad un provvedimento lesivo.Di conseguenza, l’atto endoprocedimentale non è suscettibile di autonoma impugnazione e può essere contestato solo unitamente al provvedimento finale conseguentemente adottato.»

Sintesi: L’interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. deve sussistere sia nel momento di proposizione sia in quello di decisione del gravame.

Estratto: «Così definita l’eccezione preliminare, occorre esaminare la questione attinente alla permanenza dell’interesse alla decisione in relazione all’impugnativa del primo titolo edilizio rilasciato ai controinteressati.Il Comune e i controinteressati affermano infatti che il ricorso originario - promosso avverso il permesso di costruire rilasciato il 15.1.2010 - sarebbe divenuto improcedibile in quanto, in corso di causa, sono sopravvenuti la rinuncia dei controinteressati a tale titolo e il rilascio, a seguito di una nuova domanda, del secondo permesso di costruire in data 10.6.2011. Si oppone a siffatta conclusione la ricorrente, la quale rileva come il titolo edilizio sarebbe nullo in quanto rilasciato in elusione e violazione del giudicato cautelare, insistendo per la decisione del primo ricorso.Al riguardo vanno svolte le seguenti considerazioni.Invero, costituisce generale principio del processo amministrativo (v. ora l’art. 35 del c.p.a. ) l’affermazione che l’interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. deve sussistere sia nel momento di proposizione sia in quello di decisione del gravame (cfr. ex multis T.A.R. Lecce, Sez. I, 7 settembre 2010 n. 1942).Pertanto, il sopravvenire di un nuovo provvedimento sostitutivo di un precedente ed idoneo a provocarne la caducazione, fa venir meno in chi abbia impugnato il primo provvedimento l'interesse a coltivare la suddetta impugnazione, poiché la situazione pregiudizievole lamentata si verificherebbe ugualmente, nonostante l'annullamento (eventuale) del provvedimento già impugnato, in forza di quello sopravvenuto.Per converso, tale effetto non si verifica allorché siano emanati provvedimenti dipendenti da quello impugnato e che ne presuppongono l'esistenza, perché in tal caso questi ultimi cessano di aver effetti con l'annullamento del primo.In tema di titoli edilizi l'esposto principio comporta l'improcedibilità delle impugnazioni dei permessi allorché quello impugnato sia stato sostituito con altro che ne autorizzi anche se sotto la denominazione di "variante", un progetto nuovo e diverso, sul quale si siano esplicate nuove ed autonome valutazioni dell'Amministrazione, idonee a legittimare l'edificazione indipendentemente dalla prima concessione. Al contrario, il rilascio di autorizzazioni di variante vere e proprie, tese a modificazioni dell'originario progetto che ne presuppongono tuttavia l'esistenza, non comporta l'improcedibilità del ricorso proposto contro il primo e fondamentale provvedimento autorizzatorio, poiché tali varianti ed i provvedimenti che li autorizzano non hanno autonoma esistenza, perdono di oggetto e vengono a cadere all'atto dell'annullamento del precedente provvedimento (cfr. Cons. St., Sez. V, 14 gennaio 1991 n. 44).Con riguardo alla fattispecie all’esame, va rilevato che dalla documentazione versata in atti dalle parti emerge che: a) con lettera acquisita al protocollo del Comune di Aviatico n. 2003 del 3.6.2011 Eugenio Noris e Felicita Merelli, unitamente al tecnico progettista geom. Carlo Vescovi, hanno inoltrato richiesta di annullamento e archiviazione del gravato permesso di costruire n. 3/2012;b) in data 10.6.2011 il Comune ha rilasciato il nuovo permesso di costruire (n. 5/2010) affermando che esso è stato emesso a seguito di presentazione, il 23.10.2010, di richiesta da parte di Eugenio Noris e Felicita Merelli di “concessione edilizia per realizzazione di tre nuovi fabbricati ad uso residenziale – richiesta annullamento e archiviazione permesso di costruire n. 3/2010 del 15 gennaio 2010 – richiesta di completamento fabbricati e variante sostanziale -via frazione Ganda nel Comune di Aviatico”.E’ evidente che i controinteressati, a fronte dell’accoglimento dell’istanza cautelare (ord. n. 387/10 del 14.7.2010), hanno ritenuto preferibile rinunciare al primo titolo e fare richiesta di rilascio di un nuovo permesso onde eliminare i vizi censurati con il ricorso avverso il primo permesso. A seguito della presentazione della nuova domanda, l’Amministrazione - verificato il sopravvenuto acquisto da parte del Noris della qualifica di imprenditore agricolo professionale, acquisiti altri elementi dei quali era stata prospettata la mancanza - ha rilasciato il secondo permesso di costruire.Tale nuovo titolo va qualificato, ancorché non rechi alcuna indicazione in tal senso, come in (parziale) sanatoria e ciò in quanto esso riguarda non solo il completamento dell’opera, ma anche la legittimazione postuma di quanto realizzato in costanza del primo titolo che è stato espressamente rinunziato dai titolari, nonché di quanto eventualmente costruito (illegittimamente) in costanza di sospensione degli effetti del permesso del 15.1.2010.Ciò posto, risulta incontroverso che il primo titolo è stato rinunciato e di tale rinuncia abbia preso atto l’Amministrazione, sicché non si è in presenza di una variante in senso tecnico ma di un titolo autonomo.In tale contesto, deve essere escluso che in capo alla ricorrente permanga alcun interesse ad ottenere l’annullamento del primo titolo.La tesi svolta dal ricorrente (cfr. il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti) è che il Comune non avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della rinuncia al primo permesso di costruire, senza interessarsi dei manufatti già realizzati in forza del suddetto, ma avrebbe dovuto procedere alla demolizione di quanto realizzato in assenza di titolo abilitativo.Ora – a prescindere dall’ammissibilità di siffatta censura, di cui si dirà più oltre, trattando del ricorso per motivi aggiunti – va precisato che la questione del mancato esercizio del potere sanzionatorio è altra cosa rispetto alla legittimità del titolo rilasciato.Del tutto fuori luogo è il richiamo all’art. 38 del DPR 380/01, che disciplina l’annullamento del titolo edificatorio, posto che non si è in presenza di alcun annullamento: né giurisdizionale, essendovi stata solo la cautelare sospensione degli effetti dell’atto impugnato, né in via di autotutela da parte dell’amministrazione, la quale si è limitata a prendere atto della rinuncia ad un titolo già assentito da parte dei beneficiari e alla richiesta di rilascio di un nuovo titolo (emendato dalle mancanze del primo).Quello che è mancato – ma la ricorrente non l’ha rilevato con apposito motivo di censura – è che il nuovo titolo, per le opere già eseguite, avrebbe dovuto essere assoggettato al pagamento della relativa oblazione (cfr. sulla debenza dell’oblazione anche se per titolo originariamente gratuito TAR Brescia sez. 1 11.1.2012 n. 11).Il ricorso originario, fornito di fumus boni iuris, come evidenziato nella non appellata ordinanza cautelare), va dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.»

Sintesi: L'interesse ad agire consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall'accoglimento dell'impugnativa.

Sintesi: L’interesse a ricorrere postula che l’atto impugnato abbia prodotto in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, sicché esso non sussiste quando l'atto, ancorché avente natura provvedimentale, sia privo di immediata ed autonoma lesività.

Sintesi: L'interesse a ricorrere non sussiste quando un atto, per il suo carattere generale, non è in grado di ledere interessi singoli, occorrendo successivi provvedimenti applicativi per l’individuazione dei soggetti incisi.

Estratto: «II.2. Il ricorso non va fulminato da declaratoria di inammissibilità o improcedibilità sulla base dell’assunto della tardività del ricorso ovvero della mancata impugnativa delle successive delibere di Giunta comunale, con le quali, come documentato dalla difesa eccipiente...
[...omissis...]

Sintesi: L’interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antigiuridica che viene denunciata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l’applicazione del diritto, e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire all’interesse leso la protezione accordata dal diritto.

Sintesi: L’interesse ad agire presuppone, nella prospettazione della parte ricorrente, una lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale.

Sintesi: Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.

Sintesi: Ai fini dell’ammissibilità del ricorso, occorre che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto; per converso, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente, che ne “legittima” l’instaurazione del giudizio.

Estratto: «2. Ai sensi dell’articolo 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo (cfr. C.d.S., sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2565), per proporre e proseguire una domanda occorre che la parte vi abbia specifico interesse.Come chiarito dalla dottrina processualcivilistica...
[...omissis...]

Sintesi: L'interesse a ricorrere è ravvisabile ogni qual volta sia configurabile un’utilità concreta, anche solo di carattere morale, che il ricorrente si ripromette di ottenere dall’accoglimento del ricorso, tenuto conto della situazione giuridica dello stato in cui versa.

Estratto: «1.1) Quanto all’eccezione di carenza di interesse al ricorso, parte ricorrente ha dedotto di essere proprietaria di una unità immobiliare sita nel fondo confinante con quello interessato dall’intervento, dolendosi tra l’altro del mancato rispetto delle distanze minime tra edifici imposte dal D.M. 1444/68.Evidente risulta, quindi, che parte ricorrente sia legittimata alla proposizione del ricorso ricorrendo il requisito della vicinitas, ovverosia una situazione di prossimità all'edificio costruendo e stabile collegamento con la zona incisa, tale da differenziare la posizione giuridica dei ricorrenti rispetto alla generalità dei consociarti intesa come "quisque de populo" (Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4821; Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2000 n. 3904).Sussiste, altresì, l’interesse a ricorrere, in quanto quest’ultimo è ravvisabile ogni qual volta sia configurabile un’utilità concreta, anche solo di carattere morale, che il ricorrente si ripromette di ottenere dall’accoglimento del ricorso, tenuto conto della situazione giuridica dello stato in cui versa. Ora già la situazione di vicinitas all'edificio costruendo è tale evidenziare una diretta e concreta lesione degli interessi del ricorrente, derivante dal solo fatto della erigenda costruzione, che si traduce in una evidente utilità nel caso di accoglimento del ricorso Inoltre, nel caso di specie, avendo parte ricorrente lamentato tra l’altro il mancato rispetto delle distanze minime tra edifici, è ben evidente l’interesse al ricorso risultando palesi i pregiudizi che l’annullamento degli atti gravati andrebbe ad ovviare.»

Sintesi: L’interesse al ricorso consiste nell’utilità (eventualmente anche strumentale) che il soggetto trae dall’annullamento del provvedimento impugnato.

Estratto: «6.1. E’ noto che affinché il processo amministrativo volto all’impugnazione di provvedimenti illegittimi possa pervenire ad una decisione di merito è necessario che il ricorrente risulti titolare sia della legittimazione al ricorso, sia dell’interesse al ricorso.
[...omissis...]

Sintesi: L’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti.

Estratto: «11. Ciò posto il Collegio deve rilevare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, alla stregua dei rilievi che seguono.11.1 La carenza di interesse alla decisione si desume dalla natura degli atti gravati , che avevano efficacia temporanea limitata alla stagione estiva 2006, periodo di tempo ormai trascorso, nonché dagli sviluppi processuali della vicenda di cui è causa, risultanti dagli atti di giudizio.1.2 Infatti il ricorso all’esame, in quanto attinente alle concessioni demaniali provvisorie relative alla stagione estiva 2006, da rilasciarsi nelle more della definizione del contenzioso sull’originaria procedura volta all’aggiudicazione delle concessione demaniali, è strettamente connesso con la definizione di tale contenzioso.Lo stesso, secondo quanto documentato in atti, è stato definitivamente deciso con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3085/2007 - prodotta dalla controinteressata A.T.I. Samop s.a.s.- che in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello, rigettando il ricorso proposto dall’odierna ricorrente, con conseguente conferma dei provvedimenti impugnati relativi all’originaria procedura concorsuale.Anche da tale circostanza è pertanto possibile desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’odierno ricorso, non potendo per contro il ricorso ritenersi inammissibile per carenza di interesse, secondo quanto dedotto dalla controinteressata A.T.I. Samop s.a.s, in quanto l’interesse sussisteva al momento della proposizione dell’odierno ricorso, in considerazione dell’accoglimento da parte di questo T.AR. dell’impugnativa relativa alla procedura concorsuale per l’assegnazione delle concessioni demaniali11.3 Come noto l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689).»

Sintesi: L’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti.

Estratto: «2. Ciò posto, il ricorso n. 10584/2001 R.G. (avente ad oggetto il provvedimento di demolizione n. 386 dell'8.6.2001) è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.Come è infatti noto, l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689).Nel caso di specie, l’interesse fatto valere dal ricorrente con il ricorso in esame è venuto meno per l’intervenuta emanazione, in corso di causa, della disposizione dirigenziale n. 338 del 6/4/09, con la quale è stato annullato il suddetto provvedimento di demolizione n. 386 dell'8.6.2001 ed è stato disposto, in relazione al medesimo intervento edilizio, nuovo ordine di demolizione (adottato ai sensi dell’articolo 27, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001, in quanto realizzato in area vincolata ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e rientrante nel piano paesistico Agnano-Camaldoli e Posillipo, in zona RUA – D.M. del 14/12/95).Nella fattispecie in esame, il provvedimento originariamente impugnato con il gravame introduttivo è stato quindi definitivamente superato e sostituito dalla riferita disposizione dirigenziale n. 338 del 6/4/09, adottata sulla base di una rinnovata istruttoria procedimentale.L’interesse all’annullamento del provvedimento di demolizione impugnato con il ricorso introduttivo è, pertanto, inesorabilmente venuto meno (cfr. C.d.S., sez. IV, 27 giugno 2008, n. 3255).Il presente gravame è conseguentemente divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (non residuando più alcun interesse alla definizione del ricorso).»

Sintesi: Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.

Sintesi: Ai fini dell'ammissibilità del ricorsoal giudice amministrativo occorre che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto. Al contrario, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente.

Estratto: «II. 3 - La Regione eccepisce poi l’inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnazione presentata dalle singole società ricorrenti (FRI – EL; IVC POWER 11; FW POWER; ZEFIRO ENERGIA; ABN WIND ENERGY; ASJA AMBIENTE ITALIA; WINDFARMS ITALIA).Queste ultime affermano in ricorso di essere aziende impegnate nel settore delle iniziative volte allo sfruttamento delle risorse energetiche e sono tutte interessate alla realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica in Sardegna.L’eccezione della difesa regionale è fondata nei limiti che si vanno di seguito ad esporre.Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre, quindi, che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto. Al contrario, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente(T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 17 dicembre 2010 , n. 37190).»

Sintesi: Nel processo amministrativo, l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio, riflettentesi su uno specifico bene della vita, derivante dall’accoglimento della domanda giudiziale contenuta nel ricorso; tali benefici da acquisire devono essere contraddistinti dalla personalità dell’interesse (a ricorrere), dall’attualità e dalla concretezza.

Sintesi: Per ritenere sussistente l’interesse a ricorrere si deve necessariamente dimostrare l’utilità che il ricorrente trarrebbe nell’ipotesi di una decisione del giudice di annullamento e quindi di esito favorevole del giudizio.

Estratto: «Come è noto, nel processo amministrativo, l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio, riflettentesi su uno specifico bene della vita, derivante dall’accoglimento della domanda giudiziale contenuta nel ricorso...
[...omissis...]

Sintesi: L’interesse ad agire che deve sorreggere il ricorso non può essere limitato a priori, e cioè a prescindere da una valutazione in concreto, dalla natura o dagli effetti dell’atto impugnato: l’omogeneità tra l’interesse tutelato dal ricorrente e quello tutelato dall’atto impugnato, nelle sue varie sfaccettature costituisce solo un indice presuntivo della sussistenza dell’interesse alla impugnazione, che tuttavia può in concreto mancare e che invece può sussistere pure laddove tale indice non sia riscontrabile.

Sintesi: È scorretto inferire la sussistenza o meno dell’interesse ad agire a seconda che la situazione azionata dal ricorrente sia, o meno, omogenea a quella tutelata dall’atto impugnato, escludendolo a priori, e ciò quantomeno ove sia evidente che l’atto impugnato è concretamente idoneo ad interferire con la sfera giuridica del ricorrente.

Estratto: «2.1. Osserva in particolare il Collegio come l’interesse ad agire che deve sorreggere il ricorso non può essere limitato a priori, e cioè a prescindere da una valutazione in concreto, dalla natura o dagli effetti dell’atto impugnato: l’omogeneità tra l’interesse tutelato dal ricorrente e quello tutelato dall’atto impugnato, nelle sue varie sfaccettature - id est: la c.d. vicinitas, relativamente agli atti in materia urbanistica o edilizia; la medesimezza del bacino di utenza, relativamente agli atti in materia commerciale; etc. etc. - costituisce, ad avviso del Collegio, solo un indice presuntivo della sussistenza dell’interesse alla impugnazione, che tuttavia può in concreto mancare e che invece può sussistere pure laddove tale indice non sia riscontrabile. E’ quindi scorretto, ad avviso del Collegio, inferire la sussistenza o meno dell’interesse ad agire a seconda che la situazione azionata dal ricorrente sia, o meno, omogenea a quella tutelata dall’atto impugnato, escludendo a priori siffatto interesse ove non si rientri in uno dei casi sopra visti, e ciò quantomeno ove sia evidente che l’atto impugnato è concretamente idoneo ad interferire con la sfera giuridica del ricorrente.Orbene, proprio una simile interferenza è ravvisabile nel caso di specie: si può infatti affermare, già in via di mera logica, che la realizzazione di un cinema multisala, in grado di ospitare contemporaneamente 3.500 posti a sedere in 14 sale di proiezione, situato all’interno di un parco attrezzato per la ricreazione ed il tempo libero, ha una particolare “vis attractiva”, e ciò non solo per il fatto che dispone di parcheggi all’uopo destinati, difficili da reperire in città, ma anche per la ragione che l’utenza sa di trovare concentrate in un solo luogo diverse tipologìe di divertimento, circostanza questa che evita la dispersione dei gruppi di persone, coniugando gusti ed esigenze differenti.I resistenti sostengono che la ricorrente non abbia fornito prova della idoneità della struttura di che trattasi ad incidere sul giro d’affari dei cinematografi attualmente esistenti: è agevole obiettare che, prima che il nuovo centro entri in funzione, non può essere fornita una dimostrazione attendibile della sussistenza di tale interesse né della insussistenza di esso; pertanto, nel caso di specie sulla idoneità lesiva della nuova costruzione non può darsi che un giudizio prognostico.Tenuto conto di quanto sopra detto nonché del fatto che la apertura dei centri commerciali ha notoriamente provocato una irreversibile e generale contrazione della piccola distribuzione, ritiene il Collegio che tale giudizio prognostico propenda nel senso di ritenere probabile, se non certo, uno sviamento della utenza che frequenta i cinematografi esistenti, a favore del nuovo cinema multisala, situato nel territorio del Comune di Bari e quindi in grado di captare anche le persone che ivi risiedono: tale circostanza innesta l’interesse della ricorrente a ricorrere avverso tutti quei provvedimenti che, rendendo possibile tale costruzione, costituiscono il veicolo della lesione.E non si vede per quale ragione un interesse di tal sorta debba relegarsi al rango di interesse di mero fatto: infatti, proprio perché pertiene ad una attività imprenditoriale, esso è espressione del diritto di iniziativa economica, cioè di un diritto costituzionalmente tutelato, come tale qualificato.Assolutamente fuorviante è, poi, l’accenno alla tutela di interessi protezionistici che, secondo la difesa del Comune di Bari, sarebbe perseguita attraverso l’annullamento degli atti impugnati: nella presente sede giudiziaria, infatti, non si tratta di stabilire se sia più meritevole l’interesse della cittadinanza ad una offerta differenziata o quello della ricorrente a mantenere la propria clientela, ma solo di stabilire se la ricorrente vanti in concreto un interesse che la abiliti a chiedere l’annullamento degli atti amministrativi che rendono possibile l’apertura di attività concorrenziali e che non siano stati adottati nel rispetto delle norme vigenti. Per i motivi sovra esposti sussiste, ad avviso del Collegio, l’interesse ad agire in capo alla ricorrente Cinema Galleria s.r.l.»

Sintesi: Ai fini della sussistenza dell’interesse a ricorrere è sufficiente che sussista un’utilità, anche puramente morale, non altrimenti conseguibile se non attraverso il vittorioso superamento del vaglio giurisdizionale.

Sintesi: L’interesse al ricorso è l’interesse del ricorrente al conseguimento di un vantaggio materiale o morale attraverso il processo amministrativo. Uno dei requisiti dell’interesse al ricorso è invero quello della personalità: l’interesse deve, cioè, riguardare specificamente e direttamente il ricorrente.

Estratto: «11.1 L’amministrazione resistente ed il controinteressato eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto lo stato di fatto dei luoghi è immutato dal 1994 e di esso l’Immobiliare Floria s.a.s. ne era ben consapevole allorché ha acquistato la propria porzione di fabbricato.
[...omissis...]

Sintesi: L'interesse a ricorrere - presupposto processuale di ammissibilità del ricorso - va accertato in concreto con l'indagine sull'effettività della lesione e sul vantaggio conseguente all'annullamento dell'atto impugnato, con riferimento al momento di proposizione del gravame; occorre, in altri termini, una lesione concreta ed immediata della sfera giuridica del ricorrente, mentre non basta la semplice previsione di un'eventuale lesione che possa in futuro verificarsi, non essendo esperibili ricorsi amministrativi di temuto pericolo.

Estratto: «Svolti questi brevi cenni in ordine alla normativa speciale di cui all’art. 23-bis della legge n. 205/2000 (normativa che troverà applicazione in relazione a due motivi aggiunti presentati dai ricorrenti) e venendo allo scrutinio del gravame principale, il Collegio osserva che con esso sono stati impugnati la deliberazione del Consiglio Comunale di Fiume Veneto n. 28 del 28.4.2004, recante: “Lavori di ampliamento della Scuola Materna di Bannia – Approvazione del progetto preliminare e adozione di variante al PRGC n. 21”, nonché ogni altro atto antecedente/presupposto.Il ricorso si appalesa inammissibile.E’ d’uopo ricordare, al riguardo, che il progetto di opera pubblica, ancorche' approvato dall'autorita' competente, fin quando resta allo stato di progetto, non e' in grado di arrecare una lesione effettiva della sfera giuridica del privato proprietario delle aree sulle quali la suddetta opera pubblica dovrebbe essere realizzata; e cio' in quanto la lesione si verifica allorche' venga dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e dato inizio alla procedura di esproprio dei terreni sui quali essa dovra' allocarsi. Solo da questo momento diventa attuale l'interesse del privato ad impugnare, unitamente all'atto che da' inizio al procedimento ablatorio, anche la approvazione del progetto preliminare che ne costituisce il presupposto (Cfr., Consiglio Stato, sez. IV, 6 febbraio 1995, n. 73; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 20 dicembre 2001, n. 897 e 5 maggio 2005, n. 464).L’atto gravato dal ricorso n. 447/04, che si atteggia ad atto presupposto nell’ambito della sequela procedimentale in questione, andava impugnato, dunque, insieme ai provvedimenti concretamente lesivi della sfera giuridica dei ricorrenti. Difetta, quindi, il presupposto fondamentale dell’interesse al ricorso.Non è inutile sottolineare, tal proposito, che l'interesse a ricorrere - presupposto processuale di ammissibilità del ricorso - va accertato in concreto con l'indagine sulla effettività della lesione e sul vantaggio conseguente allo annullamento dell'atto impugnato, con riferimento al momento di proposizione del gravame: occorre, in altri termini, una lesione concreta ed immediata della sfera giuridica del ricorrente, mentre non basta la semplice previsione di un'eventuale lesione che possa in futuro verificarsi, non essendo esperibili ricorsi amministrativi di temuto pericolo (Cfr., T.A.R. Campania, 25 gennaio 1994, n. 44).L'atto presupposto – va ulteriormente precisato - deve essere impugnato immediatamente solo da chi, avendo ricevuto da esso una lesione della propria sfera giuridica, ha un interesse qualificato e tutelato alla sua eliminazione, senza attendere l'intervento dell'atto conseguenziale, la cui impugnazione non varrebbe a rimuovere la situazione sfavorevole già determinata dal primo e consolidatasi per effetto dell'inutile decorso dei termini fissati per la proposizione del ricorso (Cfr., Cons. St., IV, 2 ottobre 1989, n. 664)»

Sintesi: L'interesse a veder mantenuto un collegamento viario storico, riconosciuto di particolare interesse e di secolare funzionalità non configura un interesse legittimo differenziato nei confronti del provvedimento di demolizione di un ponte di interesse storico, ma al più un interesse semplice che legittima la proposizione di un intervento ad adiuvandum nel giudizio eventualmente promosso dal soggetto titolare di un interesse diretto nella controversia.

Estratto: «2.1) Con la memoria depositata il 7 agosto 2009, la difesa del Comune di Alessandria eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse in capo ai ricorrenti.Va precisato, al riguardo, che il ricorso collettivo è stato proposto da tre associazioni (Italia Nostra, La Cittadella di Alessandria 1728, E.R.I.C.A i due fiumi Onlus) e dai signori Enzio Notti e Franco Borsalino.Questi ultimi precisano di essere residenti in Alessandria (il primo nel centro cittadino e il secondo nel Borgo Cittadella) e di agire in giudizio a tutela del proprio interesse “a veder mantenuto un collegamento viario storico, riconosciuto di particolare interesse e di secolare funzionalità tra il centro ed il Borgo Cittadella”.Tale prospettazione non configura, peraltro, un interesse legittimo differenziato, ma un mero interesse semplice o di fatto che non legittima i titolari a dispiegare autonoma impugnazione giurisdizionale, ma soltanto a proporre un intervento ad adiuvandum nel giudizio eventualmente promosso dal soggetto titolare di un interesse diretto nella controversia.Carente di legittimazione ad agire è, in secondo luogo, il Circolo E.R.I.C.A i due fiumi Onlus il quale dichiara di agire nella veste di delegato provinciale dell’Associazione Pro Natura: da un lato, infatti, il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa esclude che l’articolazione territoriale di un’associazione ambientalistica nazionale possa ritenersi dotata di autonoma legittimazione processuale, anche nel caso in cui venga impugnato un provvedimento ad efficacia territorialmente delimitata (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 11 luglio 2001, n. 3878); dall’altro, non si rinviene in atti alcun documento che valga a comprovare l’esistenza della delega.Per quanto concerne l’Associazione La Cittadella di Alessandria 1728, la difesa comunale eccepisce la carenza dei necessari requisiti di rappresentatività.Il rilievo non coglie nel segno, poiché la ricorrente ha depositato in atti il proprio Statuto, da cui si evince con chiarezza l’esistenza di finalità coincidenti con la tutela delle emergenze monumentali del complesso della Cittadella di Alessandria; essa, inoltre, è certamente in possesso del requisito della vicinitas rispetto al bene che intende tutelare, avendo sede in Alessandria, ed è dotata di sufficiente stabilità, essendo stata costituita nel 1999.Tale complesso di requisiti dimostra che l’attività dell’Associazione riflette effettive esigenze collettive ed è dotata di sufficiente rappresentatività rispetto all’interesse che intende proteggere.Rimane, infine, la posizione di Italia Nostra, rispetto alla quale l’eccepiente non ha svolto rilievi di sorta e che, comunque, è notoriamente legittimata ad agire in giudizio, non solo per la tutela di interessi ambientali in senso stretto, ma anche per quelli ambientali in senso lato, comprendenti cioè la conservazione e valorizzazione dei beni culturali (cfr., ex multis, T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 3 giugno 2008, n. 304).Il ricorso in esame, pertanto, deve essere dichiarato in parte inammissibile, limitatamente all’impugnazione proposta dal Circolo E.R.I.C.A i due fiumi Onlus e dai signori Enzio Notti e Franco Borsalino.»

Sintesi: La lesione dell’interesse del ricorrente deve tradizionalmente rivestire i caratteri dell’immediatezza, della concretezza e dell’attualità: deve cioè essere una conseguenza diretta del provvedimento lesivo e dell’assetto di interessi con esso introdotto, deve essere concreta e non meramente potenziale, sussistere già al momento della proposizione del ricorso e persistere al momento della decisione di esso.

Sintesi: Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 del c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’annullamento dell’atto impugnato.

Sintesi: Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando non sussista alcun pregiudizio diretto ed immediato della posizione sostanziale del ricorrente, come quando venga prospettata un’eventuale e futura incidenza sulla sua sfera giuridica.

Sintesi: Ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire è sufficiente che esso abbia carattere anche meramente strumentale, avuto riguardo alla finalità di rimettere semplicemente in discussione il rapporto controverso ai fini del riesercizio del potere, in termini potenzialmente idonei ad evitare il pregiudizio sofferto o a conseguire il vantaggio sperato.

Sintesi: L’interesse sotteso al ricorso giurisdizionale deve essere sempre correlato ad un’utilità sostanziale attuale e concreta a tutela della quale agisce chi propone l’azione di annullamento, e non deve mai tradursi nella mera pretesa al ripristino della legalità violata.

Estratto: «2. Con ulteriore eccezione le resistenti hanno affermato la carenza di interesse ad agire in capo al Comune di Adro, in quanto la caducazione degli atti impugnati non sortirebbe alcuna apprezzabile utilità: il Comune è stato assente alle Conferenze degli ultimi anni, non ha mai impugnato gli atti organizzativi del servizio e persevera nella gestione di quest’ultimo in economia.L’eccezione è fondata.2.1 Osserva anzitutto il Collegio che, in linea generale, il ricorso amministrativo non è un rimedio dato nell’interesse oggettivo della giustizia, ma principalmente per tutelare le posizioni dei singoli soggetti, i quali non sono tenuti a denunciare l’illegittimità degli atti della quale abbiano conoscenza se non nel momento in cui tale illegittimità si traduce concretamente in una lesione ai propri interessi. Pertanto, salvi i casi tassativi di azione popolare previsti dalla legge a tutela dell’oggettiva legittimità dell’azione amministrativa, l’impugnativa di un provvedimento è proponibile solo da parte del soggetto che sia titolare di un interesse legittimo che, in quanto tale, deve essere al contempo:- qualificato da una previsione normativa che lo prende in considerazione insieme all’interesse pubblico;- differenziato da quello al corretto svolgimento dell’attività amministrativa proprio della generalità dei consociati. I presupposti di ammissibilità del ricorso giurisdizionale sono tradizionalmente identificati, in sede di teoria generale del processo amministrativo, con le cosiddette condizioni dell’azione. Acquistano una valenza specifica sia la legittimazione che l’interesse ad agire, concernenti rispettivamente l’esistenza in capo al ricorrente di un interesse sostanziale tutelato dall’ordinamento, che abbia subito un effettivo pregiudizio dal provvedimento amministrativo oggetto di ricorso, e la possibilità che il ricorrente possa ricevere un’utilità o un vantaggio, anche strumentale, dall’accoglimento del gravame (cfr. ex pluribus T.A.R. Lazio Roma, sez. I – 18/5/2005 n. 3841, T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 21/2/2002 n. 1007). Correlativamente la lesione dell’interesse del ricorrente deve tradizionalmente rivestire i caratteri dell’immediatezza, della concretezza e dell’attualità: deve cioè essere una conseguenza diretta del provvedimento lesivo e dell’assetto di interessi con esso introdotto, deve essere concreta e non meramente potenziale, sussistere già al momento della proposizione del ricorso e persistere al momento della decisione di esso.2.2 Con riferimento all’interesse, osserva il Collegio che nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 del c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’annullamento dell’atto impugnato: di conseguenza il ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando non sussista alcun pregiudizio diretto ed immediato della sua posizione sostanziale, come quando venga prospettata un’eventuale e futura incidenza sulla sua sfera giuridica (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI – 14/2/2005 n. 1046; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II – 5/12/2008 n. 2282).L’interesse è considerato sufficiente anche se il suo carattere è meramente strumentale, avuto riguardo alla finalità di rimettere semplicemente in discussione il rapporto controverso ai fini del riesercizio del potere, in termini potenzialmente idonei ad evitare il pregiudizio sofferto o a conseguire il vantaggio sperato.In definitiva l’interesse sotteso al ricorso giurisdizionale deve essere sempre correlato ad un’utilità sostanziale attuale e concreta a tutela della quale agisce chi propone l’azione di annullamento, e non deve mai tradursi nella mera pretesa al ripristino della legalità violata (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 14/1/2009 n. 75).E’ pacifico che nel processo amministrativo, come nel processo civile, salva espressa previsione di legge non è ammessa l’azione popolare, ossia l’azione volta ad ottenere un mero controllo oggettivo della legittimità di un provvedimento amministrativo da parte del giudice per iniziativa del quisque de populo. Non sono ammesse nell’ordinamento forme di controllo giurisdizionale generalizzato sulla pubblica amministrazione, né sono possibili azioni dirette ad ottenere pronunce di principio al fine di orientare la futura azione amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI – 5/12/2002 n. 6657).2.3 La necessità di assicurare l’osservanza della legge – obiettivo perseguito per conto della collettività locale – non costituisce dunque un elemento sufficiente a radicare in capo al Comune di Adro l’interesse a ricorrere, a prescindere da un’utilità o da un vantaggio ulteriore (sentenza T.A.R. Brescia – 28/12/2007 n. 1385).Osserva il Collegio che lo stesso Comune sostiene, nella memoria finale depositata il 30/10/2009, di essere mosso dall’interesse “a contrastare lo specifico iter di costituzione del Consorzio …in quanto illegittimo sia proceduralmente che sostanzialmente”, senza accennare ad ulteriori pregiudizi provocati alla propria sfera giuridica.Peraltro l’amministrazione non può dolersi dell’attività compiuta dagli altri Comuni malgrado la sua (volontaria) assenza. Il ricorrente infatti pare contestare l’illegittima “imposizione” della nuova Autorità d’Ambito, assuntamente creata in violazione delle “prerogative costitutive” dell’Ente locale. Mentre il Comune di Adro sostiene che non intende in realtà sottrarsi alla partecipazione all’Autorità d’Ambito, le resistenti hanno dato conto della mancata partecipazione alle riunioni del consesso e del suo interesse a proseguire nella gestione in economia.Rilevante risulta in proposito la questione della titolarità del servizio idrico.2.4 Già in base alla L.r. 26/2003 ogni potestà in materia di organizzazione del servizio idrico integrato e di adozione delle scelte gestionali più significative era demandata ad un organo sovracomunale – l’Autorità – cui competeva l’individuazione delle linee strategiche fondamentali e delle regole operative finalizzate al conseguimento degli obiettivi, senza che il singolo Comune potesse rivendicare il diritto di orientarsi autonomamente e di prescindere dalle determinazioni legittimamente assunte dagli Enti locali aderenti. Pur non essendo ancora previsto l’obbligo giuridico di entrare a far parte dell’A.T.O., in ogni caso l’Ente che decideva di non aggregarsi non poteva comunque assumere iniziative individuali. 2.5 Di seguito entrava in vigore il D. Lgs. 3/4/2006 n. 152, il quale completava il percorso delineato dai precedenti provvedimenti legislativi mediante il riconoscimento della personalità giuridica in capo all’Autorità d’Ambito, la previsione della partecipazione obbligatoria degli Enti locali del territorio (salvo per i Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti facenti parte di una Comunità montana) e l’espresso trasferimento all’Autorità delle competenze spettanti ai Comuni in materia di programmazione delle infrastrutture e di gestione delle risorse idriche (art. 148 comma 1). Spetta invece alle Regioni e alle Province autonome la disciplina delle forme e dei modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, assolto l’obbligo di costituire l’Autorità “cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato” (art. 148 comma 2). Lo strumento cui avvalersi per la programmazione degli interventi anche sotto il profilo economico-finanziario e per la definizione del modello gestionale e organizzativo è il Piano d’ambito, approvato dall’Autorità ai sensi dell’art. 149 del D. Lgs.In definitiva la scelta del legislatore statale e regionale è quella di superare le frammentazioni e di attribuire ad un unico Ente l’esercizio delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, secondo le regole proprie della collegialità elaborate dalla Regione (art. 48 comma 3 L.r. 26/2003 così come modificato dalla L.r. 18/2006).2.6 Non può pertanto essere riconosciuto ad alcun Comune il potere di autodeterminarsi sull’organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato, in quanto ogni decisione in tal senso deve avvenire all’interno dell’Autorità d’ambito e secondo le sue regole di funzionamento: in buona sostanza le determinazioni dell’Autorità assumono portata vincolante sull’intero territorio provinciale in virtù di una precisa scelta legislativa.Da quanto esposto deriva che la singola amministrazione locale non può intraprendere percorsi autonomi e scegliere modalità di gestione diverse da quelle individuate dall’Autorità: per questo motivo, ove non aderisca, esso non ha interesse a contestare le determinazioni da quest’ultima legittimamente assunte né può far valere un interesse di tipo strumentale, avendo assunto sotto la propria responsabilità la decisione espressa di non farne parte e pertanto non potendo pretendere di imputare all’Ente sovracomunale le conseguenze di una propria autonoma scelta. 3. In definitiva va dichiarata la carenza di interesse a ricorrere contro il provvedimento n. 7/2006, ed identica sorte subiscono le censure mosse avverso la deliberazione della conferenza dell’A.T.O. in data 14/6/2006 n. 2, avente per oggetto l’approvazione del Piano d’Ambito.»

Sintesi: L’interesse ad agire non deve necessariamente esistere al momento della introduzione del giudizio, essendo sufficiente che esso sussista al momento della decisione.

Estratto: «Sul punto é condivisibile il rilievo, effettuato nell’atto impugnato, secondo il quale le opere per le quali la ricorrente chiede di accedere al condono debbono essere considerate unitariamente, integrando esse abusi che afferiscono al medesimo edificio...
[...omissis...]

Sintesi: L'interesse a ricorrere consiste nell'utilità concreta che il ricorrente, nella situazione in cui versa, si ripromette di ottenere dall'accoglimento del ricorso e deve essere connotato dall'attualità tanto della lesione subita quanto del vantaggio conseguibile.

Estratto: «Come noto l'interesse a ricorrere consiste nell'utilità concreta che il ricorrente, nella situazione in cui versa, si ripromette di ottenere dall'accoglimento del ricorso e deve essere connotato dall'attualità tanto della lesione subita quanto del vantaggio conseguibile.Nel caso all’esame le norme regolamentari impugnate dettano la disciplina generale dell’installazione degli impianti per la telefonia mobile e le trasmissioni in standard DVB-H fissandone modalità e criteri, demandando invece ad un apposito piano l’individuazione in concreto dei siti idonei e quelli non idonei in relazione alle istanze pervenute.Si tratta pertanto di norme di carattere astratto e programmatico che non possono considerarsi immediatamente lesive, cosicché il pregiudizio che ne può derivare diviene attuale solo nel momento in cui il Comune provvede a darvi esecuzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005 , n. 450; id. 12 ottobre 1999, n.1558; id. 27 luglio 1987, n. 449).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.