L'ultimazione dei lavori determina una presunzione

Sintesi: Nel caso del rilascio di una concessione edilizia, con l'ultimazione dei lavori assentiti si ha una presunzione "iuris et de iure" di piena conoscenza del provvedimento.

Estratto: «L’eccezione di tardività non ha fondamento.La sanatoria edilizia è stata rilasciata il 30.4.2008 ma, per l’impugnazione di tale provvedimento, il termine decorreva dalla sua piena conoscenza e le parti resistenti in giudizio non hanno fornito la prova che tale conoscenza sia avvenuta antecedentemente al decorso dei sessanta giorni, che hanno preceduto la proposizione del ricorso.Trattandosi di sanatoria, poi, non vale nemmeno il principio giurisprudenziale (espresso, ad es., nella decisione Cons. Stato, V, 5.2.2007, n. 452) che individua nella intervenuta ultimazione dei lavori assentiti la presunzione "iuris et de iure" di piena conoscenza del provvedimento. Infatti, nel caso del rilascio di una concessione edilizia è per norma da tale momento che gli interessati sono ragionevolmente in grado di avere cognizione dell'esistenza e dell'entità delle violazioni urbanistico - edilizie, il che non ricorre per la sanatoria di opere abusive, per la quale i terzi non possono conoscere se esse abbiano formato oggetto della relativa domanda.»

Sintesi: L'ultimazione dei lavori assentiti determina una presunzione "iuris et de iure" di piena conoscenza del permesso di costruire.

Estratto: «Circa l’eccepita tardività del ricorso, occorre considerare che la deliberazione del Consiglio comunale, che ha autorizzato il rilascio della concessione in deroga, ex art. 104 della L.p. 5.9.1991 n. 22, non era immediatamente lesiva dell’interesse dei ricorrenti sino a che non avesse trovato attuazione con l’effettivo rilascio della concessione edilizia. Non si era, quindi, costituito per gli istanti alcun onere della sua immediata impugnazione, non rilevando, ai fini della decorrenza del relativo termine, la data della pubblicazione della delibera (cfr. la sentenza di questo Tribunale 10.4.2008, n. 91).La concessione edilizia è stata rilasciata il 30.6.2006 ma, per l’impugnazione di tale provvedimento, il termine decorreva non da tale data, ma da quella della sua piena conoscenza (non essendo sufficiente, allo scopo, l’affissione all’albo comunale della relativa “notizia al pubblico” ex art. 89, comma 5, della L.p. 22/1991: cfr. Cons. St., V, 5.2.2007, n. 452); le parti resistenti in giudizio non hanno fornito, del resto la prova (che non può essere costituita dalle notizie riportate dalla stampa, non essendo onere dei cittadini attingere a tale mezzo), che la piena conoscenza in capo ai ricorrenti sia avvenuta antecedentemente al decorso dei sessanta giorni che hanno preceduto la proposizione del ricorso.In mancanza di prova contraria, la giurisprudenza prevalente, condivisa dal Collegio (cfr. Cons. St. V, 5.2.2007, n. 452), ha individuato nella intervenuta ultimazione dei lavori assentiti la presunzione "iuris et de iure" di piena conoscenza del provvedimento. La stessa giurisprudenza ha escluso che sia sufficiente il mero inizio dei lavori, affinché gli interessati siano in grado di avere cognizione dell'esistenza e dell'entità delle violazioni urbanistico - edilizie eventualmente perpetrate con il rilascio dalla concessione.»

Sintesi: Il decorso del termine decadenziale per l'impugnazione del titolo edilizio si ha per i proprietari dei fondi vicini con l'ultimazione dei lavori o almeno con il completamento dell’involucro esterno della costruzione, non rivelandosi sufficiente il mero inizio delle opere né tanto meno l’apposizione di un cartello recante gli estremi e l’oggetto del titolo abilitativo.

Estratto: «Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso proposta dall’amministrazione resistente e dalla società controinteressata, fondata sulla circostanza che parte ricorrente avrebbe avuto piena conoscenza degli atti abilitativi rilasciati dal Comune di Baiano per la costruzione del fabbricato...
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Sintesi: In materia di impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi, il relativo termine, in assenza di altri elementi da cui si possa evincere la previa conoscenza dell’atto, decorre non con l’inizio dei lavori, ma con il loro completamento, tranne quando si deducano l’inedificabilità dell’area, nel qual caso è sufficiente la conoscenza dell'iniziativa in corso.

Estratto: «5. Ritiene la Sezione che vada confermata la statuizione con cui il TAR ha rilevato la ricevibilità del ricorso originario (notificato il 15 novembre 2006).Per la consolidata giurisprudenza, che il collegio condivide e fa propria, il termine di impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi comincia a decorrere solo quando vi siano elementi univoci da cui si possa evincere la sua effettiva conoscenza in relazione alle essenziali caratteristiche dell’opera, rilevanti per la verifica di conformità della disciplina urbanistica, sicché il termine – in assenza di altri elementi da cui si possa evincere la previa conoscenza dell’atto - decorre non con l’inizio dei lavori, ma con il loro completamento, tranne quando si deducano l’inedificabilità dell’area, nel qual caso è sufficiente la conoscenza dell'iniziativa in corso (Consiglio Stato, sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3805).Nella specie, non è stato comprovato o dedotto alcun elemento tale da indurre a ritenere che, prima della sospensione dei termini processuali per l’anno 2006, gli originari ricorrenti abbiano avuto la piena conoscenza dei contestati permessi, tanto meno di quello rilasciato in variante il 31 agosto 2006.Considerato che la sospensione dei termini va dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e che la notifica vi è stata il 15 novembre 2006, il ricorso di primo grado risulta tempestivo.»

Sintesi: In assenza di altri univoci elementi probatori, il termine per impugnare il titolo edilizio rilasciato a terzi inizia a decorrere non dall’inizio dei lavori ma dal loro completamento, di norma sotto il profilo strutturale, a meno che nell’impugnazione non si sostenga l’assoluta inedificabilità dell’area o si producano censure rilevabili sin dalla fase iniziale dei lavori, come sul mancato rispetto delle distanze fra fabbricati.

Estratto: «10.- Al riguardo si deve ricordare che, per principio consolidato, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di una concessione edilizia (ed ora di un permesso di costruire) rilasciata a terzi, l’effettiva conoscenza dell’atto (dalla quale deve farsi decorrere il termine di sessanta giorni per l’impugnazione previsto dall’art. 21 della legge TAR, 6 dicembre 1971, n. 1034) si ha normalmente quando la nuova costruzione rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, con la conseguenza che, in assenza di altri univoci elementi probatori, il termine per l’impugnazione inizia a decorrere non dall’inizio dei lavori ma dal loro completamento (di norma sotto il profilo strutturale), a meno che nell’impugnazione non si sostenga l’assoluta inedificabilità dell’area o si producano censure rilevabili sin dalla fase iniziale dei lavori, come sul mancato rispetto delle distanze fra fabbricati (fra le tante, T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 29 luglio 2008, n. 972; T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 19 luglio 2007, n. 860; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 18 marzo 2003 n. 2637; Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 aprile 2006 , n. 2295).»

Sintesi: La prova dell’effettiva e piena conoscenza della concessione edilizia rilasciata ad un terzo si verifica non con il mero inizio dei lavori ma solo con la loro ultimazione, o, almeno, quando i lavori stessi siano giunti al punto tale che non si possa avere più alcun dubbio in ordine alla consistenza, all’entità ed alla reale portata dell’intervento edilizio assentito.

Estratto: «Le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Comune di Merano e dalla Meran Centrum S.r.l. non hanno pregio.Per quanto attiene all’eccezione di tardività del ricorso, la prova dell’effettiva e piena conoscenza della concessione edilizia rilasciata ad un terzo si verifica, di regola, non con il mero inizio dei lavori ma solo con la loro ultimazione, o, almeno, quando i lavori stessi siano giunti al punto tale che non si possa avere più alcun dubbio in ordine alla consistenza, all’entità ed alla reale portata dell’intervento edilizio assentito (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5.2.2007, n. 452; Sez. VI, 12.2.2007, n. 540).Per quanto attiene, poi, all’eccezione di difetto di interesse al ricorso da parte del signor Massimiliano Febbraio, in quanto (soltanto) inquilino della p.ed. 484, la possibilità di ricorrere contro le concessioni edilizie illegittime va riconosciuta a chiunque si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata all’attività edilizia assentita; collegamento che può derivare anche soltanto dalla residenza nella zona o, addirittura, dalla stabile frequentazione della stessa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5.2.2007, n. 452; Sez. VI, 20 gennaio 2003 n. 200; T.R.G.A. Bolzano, 6.5.2003, n. 169).»

Sintesi: In mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine per l'impugnazione di una concessione edilizia ad opera del confinante non decorre dall'avvio dei lavori ma dal completamento di questi, affinché gli interessati siano in grado di avere cognizione dell'esistenza e dell'entità delle violazioni urbanistico-edilizie eventualmente derivanti dalla concessione.

Estratto: «L’eccezione di tardività dell’impugnazione, fondata sull’argomento che fin dal 22.12.2008 era stato affisso fuori dal cantiere il cartello recante l’esecuzione di lavori in questione, compreso il numero della concessione edilizia assentita, è palesemente infondata.La giurisprudenza amministrativa, infatti, anche recentemente confermata dal giudice d’appello, ha da tempo precisato che il termine per l'impugnazione di una concessione edilizia ad opera del confinante non decorre dall'avvio dei lavori ma dall’ultimazione di questi, affinché gli interessati siano in grado di avere cognizione dell'esistenza e dell'entità delle violazioni urbanistico-edilizie eventualmente derivanti dalla concessione.L’effettiva conoscenza dell'atto, infatti, si verifica quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, con la conseguenza che in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori il termine decorre non con il mero inizio dei lavori, ma con il loro completamento ( in termini: Consiglio Stato , sez. V, 04 marzo 2008 , n. 885).Respinta l’eccezione d’irricevibilità, può, quindi, passarsi all’esame del merito della causa.»

Sintesi: Ai fini del decorso del termine per l'impugnazione di una concessione edilizia da parte dei confinanti l’effettiva conoscenza dell’atto si verifica quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità di essa al titolo o alla disciplina urbanistica. Di conseguenza, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine per l’impugnazione decorre non con il mero inizio dei lavori, ma con il loro completamento.

Estratto: «Va disattesa, in via preliminare, l’eccezione di irricevibilità del ricorso, per tardività, sollevata dalla difesa dei controinteressati sul rilievo che parte ricorrente avrebbe avuto piena conoscenza del progetto e, in particolare, degli aspetti di esso considerati lesivi, ancora prima del rilascio della concessione edilizia...
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Sintesi: La decorrenza del termine per l’impugnazione di una concessione edilizia rilasciata a terzi può aver luogo solo quando la nuova costruzione abbia rivelato in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica: ne consegue in via ordinaria la necessità che l’opera venga ultimata, a meno che non si sostenga l’assoluta inedificabilità dell’area o si producano censure rilevabili sin dalla fase iniziale dei lavori, come per il rispetto delle distanze fra fabbricati.

Estratto: «Quanto poi alla tempestività del gravame, i controinteressati eccepiscono che la ricorrente non avrebbe specificato il dies a quo della presunta lesione, pur in un contesto di risalente visibilità e conoscibilità dell’immobile autorizzato.In contrario premette il collegio che è l’eccezione di tardività a postulare (da parte del resistente che la formula) una prova rigorosa sull’individuazione di un dies a quo certo e del suo consequenziale superamento; non spetta invece al ricorrente alcun onere di tale individuazione, al fine dimostrare il rispetto dei termini decadenziali. Ciò premesso, va anche ribadito che la decorrenza del termine per l’impugnazione di una concessione edilizia rilasciata a terzi può aver luogo solo quando la nuova costruzione abbia rivelato in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica: ne consegue in via ordinaria la necessità che l’opera venga ultimata (a meno che non si sostenga l’assoluta inedificabilità dell’area o si producano censure rilevabili sin dalla fase iniziale dei lavori, come per il rispetto delle distanze fra fabbricati), fatta salva la necessità di conoscere anche gli elaborati progettuali allorquando la legittimità del titolo rilasciato dipenda –come nel caso di specie- da un complesso raffronto con atti concessori e/o autorizzativi in precedenza rilasciati. Nel delineato contesto, la piena conoscenza giuridica dell’intervento edilizio risulta effettivamente raggiunta a seguito di consegna della pertinente documentazione operata dal comune di Avezzano in riscontro ad una istanza di accesso, formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 22 legge 241/90.»

Sintesi: Il termine per l'impugnazione di un titolo edilizio ad opera del confinante non decorre dall'avvio dei lavori, ma dalla ultimazione di questi, affinché gli interessati siano in grado di avere cognizione dell'esistenza e dell'entità delle violazioni urbanistico-edilizie eventualmente derivanti dalla concessione.

Estratto: «Con il secondo ordine di eccezioni preliminari le difese resistenti contestano la tardività del gravame e concludono per la declaratoria di irricevibilità dello stesso.In proposito, pur trattandosi di un unico intervento di trasformazione dell’esistente, occorre prendere le mosse dalla distinzione sul punto dell’analisi riferita...
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Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.