Il termine per l'impugnazione del titolo edilizio da parte del terzo decorre con il completamento dei lavori

Sintesi: Il termine per impugnare i titoli edilizi decorre, per i terzi, dalla data di piena conoscenza del provvedimento, che s'intende avvenuta, alternativamente, al momento del rilascio della copia degli stessi, inclusi i documenti di progetto, ovvero al completamento delle opere, salvo che non sia data la prova rigorosa di una conoscenza anteriore o che siano dedotte censure di inedificabilità assoluta.

Estratto: «6.- Con il quinto motivo di appello principale è stata sostenuta la irricevibilità del ricorso di primo grado perché il ricorso è stato notificato in data 21.5.1998, quando i lavori erano in fase già avanzata ed era pienamente conoscibile da parte del ricorrente la presunta lamentata violazione delle distanze minime.6.1.- Va osservato al riguardo che il termine per impugnare i titoli edilizi decorre, per i terzi, dalla data di piena conoscenza del provvedimento, che s'intende avvenuta, alternativamente, al momento del rilascio della copia degli stessi, inclusi i documenti di progetto, ovvero al completamento delle opere, salvo che non sia data la prova rigorosa di una conoscenza anteriore o che siano dedotte censure di inedificabilità assoluta.Nel caso che occupa il termine decadenziale per ricorrere avverso gli atti abilitativi all'edificazione, non essendo stata dedotta la piena conoscenza da parte dell’originaria ricorrente del titolo edilizio, né avendo la stessa dedotto un vizio di inedificabilità assoluta, decorreva dalla piena ed effettiva conoscenza di detti atti, che coincideva con l'ultimazione dei lavori, perché solo in quel momento si potevano apprezzare le dimensioni e le caratteristiche dell'opera e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche ed edilizie derivanti dal provvedimento impugnando.Quanto alla avvenuta piena conoscenza della pure dedotta violazione delle distanze minime se ne deve rilevare la irrilevanza nel concreto caso di specie, essendo stata detta censura sostanzialmente assorbita dall’accoglimento in primo grado di diversa censura.Neppure i profili critici in esame sono quindi suscettibili di assenso.»

Sintesi: Il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno sia data prova di una conoscenza anticipata.

Sintesi: La prova della conoscenza anticipata del titolo edilizio rispetto alla fine dei lavori non appare necessaria quando si deducono censure di inedificabilità assoluta, potendosi presumere la stessa dall'avvenuta affissione del provvedimento nell'albo pretorio, dall'affissione dei cartelli e dal concreto inizio dei lavori.

Estratto: «Il ricorso, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal controinteressato, è irricevibile. Come di recente ribadito (cfr. Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-04-2013, n. 2107), secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria n. 15/2011,<< il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento...
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Sintesi: Il termine decadenziale di sessanta giorni per ricorrere avverso gli atti abilitativi all’edificazione decorre dalla piena ed effettiva conoscenza di questi ultimi (ossia del contenuto specifico del progetto edilizio approvato), che in generale si verifica con l’ultimazione dei lavori, perché solo in quel momento si possono apprezzare le dimensioni e le caratteristiche dell'opera e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche ed edilizie derivanti dal provvedimento impugnando.

Estratto: «In via preliminare, osserva il Collegio che va disattesa l'eccezione di irricevibilità/inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa del Comune e basata sul fatto che la ricorrente avrebbe avuto piena conoscenza dei fatti in un momento anteriore a quello di visione degli atti, esattamente nel mese di Marzo 2006...
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Sintesi: L’orientamento giurisprudenziale secondo cui la decorrenza del termine per impugnare si verifica con la piena conoscenza dell’atto o dell’attività lesiva, mentre l’eventuale e successiva acquisizione del contenuto integrale dell’atto e del relativo procedimento legittima la proposizione di motivi aggiunti, trova una deroga in tema di impugnativa dei titoli edilizi, in relazione ai quali la piena conoscenza si realizza non quando l’interessato ha ottenuto il rilascio di copia dell’atto, ma nel momento in cui egli ha avuto modo di percepire gli elementi essenziali dell’atto, e comunque dalla data di ultimazione dei lavori.

Estratto: «3. - Procedendo alla disamina dei motivi aggiunti, aventi ad oggetto il permesso di costruire n. 130/2009 rilasciato dal Comune di S. V. in data 30 giugno 2010 alla Fattoria di M., deve anzitutto essere disattesa l’eccezione di irricevibilità, gravando sulla parte che la solleva la dimostrazione della tardività, in relazione al momento di acquisita conoscenza del provvedimento.Ora, parte ricorrente assume di avere avuto piena conoscenza del permesso di costruire solamente a seguito dell’accesso in data 5 ottobre 2010, mentre l’Amministrazione comunale deduce che tale conoscenza debba farsi risalire quanto meno al 7 agosto 2010, epoca in cui risulta indicato in una nota dei ricorrenti. In realtà, a bene considerare, l’esposto pervenuto al Comune in data 7 agosto 2010 è stato predisposto dal solo Comitato per la difesa dell’ambiente di R. (e non, dunque, da tutti i ricorrenti), ed inoltre dal medesimo, come appare specie dalle ultime righe, non si evince la piena conoscenza del titolo edilizio. Con la nota di risposta comunale in data 27 agosto 2010 vi è l’individuazione degli estremi del titolo edilizio, ma verosimilmente da ciò non ne discende la piena conoscenza, quanto meno per i soggetti non destinatari della nota stessa, ed attuali ricorrenti. Si aggiunga, ancora, in via generale, che l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la decorrenza del termine per impugnare si verifica con la piena conoscenza dell’atto o dell’attività lesiva, mentre l’eventuale e successiva acquisizione del contenuto integrale dell’atto e del relativo procedimento legittima la proposizione di motivi aggiunti, trova una deroga proprio in tema di impugnativa dei titoli edilizi, ed in particolare del permesso di costruire, in relazione al quale la piena conoscenza si ritiene realizzarsi neppure allorché l’interessato ha ottenuto il rilascio di copia dell’atto, ma quando ha avuto modo di percepire gli elementi essenziali dell’atto, e comunque dalla data di ultimazione dei lavori (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. I, 17 settembre 2012, n. 4153; Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5657).»

Sintesi: L’effettiva conoscenza dell’atto, ai fini della decorrenza del temine per l’impugnativa del permesso di costruire da parte del terzo, può dirsi conseguita quando la costruzione realizzata riveli in modo certo ed univoco le caratteristiche essenziali dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica.

Sintesi: Il termine per l'impugnazione del titolo edilizio da parte del terzo decorre, in mancanza di altri inequivoci elementi probatori, non con il mero inizio dei lavori bensì con il loro completamento, a meno che non si deduca l’inedificabilità assoluta dell’area o analoghe censure, nel qual caso risulterebbe sufficiente la conoscenza dell’iniziativa in corso

Estratto: «2) Per quanto riguarda gli altri atti impugnati, il Comune ha formulato un’eccezione di tardività del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti in quanto l’impugnativa della D.I.A. e la contestazione della legittimità dei lavori doveva esser effettuate nell’ordinario termine di decadenza di 60 giorni derivanti dalla data di conoscenza...
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Sintesi: In tema di impugnazione di permessi di costruire da parte di terzi controinteressati, in mancanza di dimostrazione della piena conoscenza o conoscibilità del provvedimento impugnato, il requisito della piena conoscenza dell’atto autorizzativo va ancorato all’ultimazione dei lavori, oppure al momento in cui la costruzione realizzata è tale che non si possono avere dubbi in ordine alla portata dell’intervento, salvi i casi in cui il solo inizio dei lavori renda palese la lesività dell’opera in relazione allo stato di fatto e di diritto dell’area di intervento.

Estratto: «2.3 Del pari va respinta l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso sollevata dall’U. s.r.l. sulla cui base si è sostenuto che il Condominio ricorrente avrebbe avuto conoscenza del titolo impugnato sin dal missiva inviatale dalla stessa società in data 26.07.2010, per cui sarebbe tardivo il ricorso notificato solo in data 13.11.2010, quando il termine decadenza era scaduto sin dal 10.11.2010. A ben vedere il contenuto della missiva del 26.07.2010 allegata in atti non è sufficiente ad integrare il requisito della piena conoscenza necessario per la decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 29 c.p.a. rispetto alla impugnazione degli atti che, come quello in esame, non presuppongono la notifica individuale. Nella missiva in questione l’U. s.r.l., quale società proprietaria subentrata alla R., comunicava all’amministratore p.t. del Condominio ricorrente, in riferimento al cantiere C. via O.Teti di : “aver ottenuto tutte le autorizzazioni dalle competenti autorità pubbliche e private a dare inizio ai lavori in oggetto” rendendosi disponibile a verificare in contraddittorio con tutte le parti interessate le reciproche esigenze. La lettera in questione non riporta gli estremi del permesso di costruire rilasciato e non contiene alcun elemento idoneo a consentire al destinatario la percezione della tipologia di intervento assentito in modo da potersi concretare la percezione della lesione di una propria posizione giuridica qualificata. Né una siffatta conoscenza può desumersi aliunde dalla lettera diffida inoltrata dal condominio ricorrente il 21.05.2010 attestando la stessa una presa visione di atti anteriore al rilascio del permesso di costruire impugnato. E’ noto, del resto, che in tema di impugnazione di permessi di costruire da parte di terzi controinteressati, in mancanza di dimostrazione della piena conoscenza o conoscibilità del provvedimento impugnato, la giurisprudenza è ferma nell’ancorare il requisito della piena conoscenza dell’atto autorizzativo all’ultimazione dei lavori, oppure al momento in cui la costruzione realizzata è tale che non si possono avere dubbi in ordine alla portata dell’intervento (C.d.S. Sez. IV 28 gennaio 2011 n.678; idem 28 giugno 2011 n.5346 ), salvi i casi in cui il solo inizio dei lavori renda palese la lesività dell’opera in relazione allo stato di fatto e di diritto dell’area di intervento ( cfr, di recente, Cons Stato Sez. IV 16 luglio 2012 n.4132). I motivi di ricorso proposti presuppongono peraltro la piena conoscenza del provvedimento impugnato e delle caratteristiche dell’opera approvata, dal momento che il Condominio ha contestato il permesso di costruire in esame oltre che per il profilo relativo alla natura privata della strada O.Teti, anche per altri motivi di ravvisato contrasto con la normativa urbanistica, in particolare per quanto concerne la normativa sulle distanze . Trattasi di vizi che presupponevano la conoscenza delle caratteristiche del progetto e la localizzazione dell’intervento rispetto al suolo di pertinenza del soggetto destinatario del titolo ed alle aree limitrofe, conoscenza che poteva acquisirsi solo tramite la visione del progetto o con l’ ultimazione dell’intervento, che trovavasi ancora in fase iniziale all’epoca di inoltro del presente ricorso. Peraltro, per poter integrare una conoscenza anticipata del titolo, utile a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, la prova fornita dalla parte che eccepisce la decadenza deve essere particolarmente rigorosa e deve essere assolta mediante mezzi probatori univoci e chiari, diretti ad accertare in modo sicuro ed inconfutabile che il gravame è stato proposto dopo la scadenza del termine decadenziale Nella specie la missiva del 26.07.2010 difetta di univocità e chiarezza nel senso invocato dalla società U. s.r.l. in quanto estremamente generica e priva di alcun elemento identificativo utile a risalire anche per estremi al titolo edilizio gravato, ed alla tipologia e consistenza di intervento approvato.L’eccezione va quindi disattesa.»

Sintesi: La lesività del titolo ad aedificandum può essere apprezzata dal vicino, che se ne dolga, esclusivamente alla data di ultimazione dei lavori, se solo in tale momento è consentito avere piena cognizione dell'esistenza e dell'entità delle violazioni edilizie, per cui a tale fine è insufficiente fare riferimento all'atto abilitativo o soltanto all' inizio dei lavori , incombendo, tra l'altro, la prova della eventuale tardività alla parte che la eccepisce.

Sintesi: Il principio secondo cui il termine decadenziale per l'impugnazione del titolo edilizio decorre dall'ultimazione dei lavori non vale qualora, per la natura delle censure dedotte, la percezione della lesività dell’intervento edilizio si abbia già con l’inizio dei lavori, nel qual caso il termine per impugnare decorre a prescindere dalla loro ultimazione.

Sintesi: La piena conoscenza va rapportata alla natura delle censure e pertanto qualora sia dedotta la violazione delle distanze il termine per l'impugnazione del titolo edilizio decorre dall'ultimazione dei lavori.

Estratto: «2.In via prioritaria, dal punto di vista logico – perché determinerebbero la conclusione di irricevibilità per tardività del ricorso originario – vanno esaminate le censure con cui gli appelli incidentali, sotto tale profilo aventi carattere di priorità, sostengono che l’impugnativa in primo grado sia avvenuta decorsi i termini di legge.Nella specie, non può ritenersi che la mera apposizione del cartello abbia comportato, per il vicino confinante, la possibilità di conoscere non già l’intervento, ma tutte le caratteristiche che poi lo avrebbero indotto a ritenerlo lesivo, come la violazione delle distanze.Il principio generale è quindi che la lesività del titolo ad aedificandum può essere apprezzata dal vicino, che se ne dolga, esclusivamente alla data di ultimazione dei lavori, se solo in tale momento è consentito avere piena cognizione dell'esistenza e dell'entità delle violazioni edilizie, per cui a tale fine è insufficiente fare riferimento all'atto abilitativo o soltanto all' inizio dei lavori , incombendo, tra l'altro, la prova della eventuale tardività alla parte che la eccepisce (di recente, tra tante, Consiglio di Stato sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1488).Tale principio non vale, invece, nelle ipotesi in cui, per la natura delle censure dedotte, la percezione della lesività dell’intervento edilizio si abbia già con l’inizio dei lavori, nel qual caso il termine per impugnare decorre a prescindere dalla loro ultimazione. Si è cioè ulteriormente precisato (tra tante, Consiglio Stato, sez. V, 29 gennaio 1999, n. 91) che sebbene in linea di principio il termine per l'impugnazione in sede giurisdizionale di una concessione edilizia decorra dalla piena ed effettiva conoscenza di quest'ultima - che si verifica, in assenza di altri e più rigorosi elementi probatori, non con il mero inizio dei lavori, bensì con l'ultimazione di essi, perché solo in quel momento si possono apprezzare le dimensioni e le caratteristiche dell'opera e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche derivanti dal provvedimento impugnando -, anche l' inizio dei lavori stessi, purché ne sia chiara la natura edificatoria, può determinare tale piena conoscenza della lesività, in relazione allo stato di fatto o di diritto dell'area d'intervento o alla natura e qualità di quest'ultimo (nella specie del precedente, la piena conoscenza dell'atto impugnato è stata valutata con riguardo all'apposizione del cartello di cantiere, contenente tutti gli estremi della concessione , nonché al contenuto dei motivi di ricorso, incentrati sull'inedificabilità dell'area, sulla violazione di norme paesaggistiche, sull'assenza del piano particolareggiato, sulla destinazione dell'area stessa a scopi non edificatori, ecc., ossia a dati che consentivano di ritenere sufficiente la conoscenza dell'iniziativa in corso senza bisogno d'attendere l'ultimazione dei lavori ).Nella specie, la piena conoscenza deve essere rapportata alla natura delle censure, consistenti nella asserita violazione delle distanze, piuttosto che nella inammissibilità in sé dell’intervento.Il V. ha sostenuto in primo grado che solo dopo la conoscenza piena del provvedimento, acquisita alla fine di settembre del 2002 in esito alla richiesta di accesso alla documentazione amministrativa, aveva potuto verificare la reale portata dell’intervento, eccedente a suo dire i limiti della mera ristrutturazione, con conseguente necessità di rispettare la distanza prevista per le nuove costruzioni, non desumibile dal semplice inizio dei lavori.Non sposta tale conclusione l’osservazione che i lavori sono stati intrapresi nel luglio 2001, la demolizione dell’immobile esistente è stata completata nel settembre 2001 e che nello stesso periodo è stata mantenuta la parete dell’edificio originario; ciò, secondo gli appellanti incidentali, avrebbe dovuto essere sufficiente ad avvisare il vicino che la distanza minima non sarebbe stata rispettata. Tale ultima tesi non convince.Infatti, come ha bene argomentato il primo giudice, non era sufficiente a percepire la piena lesività di quanto assentito e costruito, il mantenimento allo status quo ante, della parete a distanza non consentita o non mutata; prioritario era invece per il vicino confinante percepire la piena portata dell’intervento – e cioè se si trattava di mera ristrutturazione o piuttosto di nuova costruzione nella sua interezza – proprio al fine di pretendere poi il pieno rispetto delle distanze, imposto dalla realizzazione di una nuova costruzione.Pertanto, vanno rigettati i motivi dedotti con gli appelli incidentali relativi alla asserita tardività del ricorso originario.»

Sintesi: La prova della tardività dell’impugnazione del permesso di costruire incombe all’eccipiente e deve essere rigorosa, onde, di regola, il termine d’impugnativa va riferito al momento dell'ultimazione dei lavori, ovvero al momento nel quale la costruzione realizzata riveli in modo inequivoco le caratteristiche essenziali dell'opera agli effetti della sua eventuale difformità rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente, non essendo pertanto sufficiente nemmeno la conoscenza del momento d’avvio delle opere, salvo che la parte eccipiente evidenzi elementi di prova di una conoscenza anteriore dell’opera assentita e della sua consistenza, o almeno ad uno stato di avanzamento tale che non si possa avere più alcun dubbio in ordine alla consistenza, all'entità e alla reale portata dell'intervento edilizio assentito.

Estratto: «2.)Il Collegio osserva che appare erronea la declaratoria di tardività del ricorso, come fondata, nella sentenza gravata sulla data di pubblicazione all’albo del titolo edilizio e sulla data di installazione della cartellonistica di cantiere.Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, la prova della tardività dell’impugnazione della concessione edilizia...
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Sintesi: Ai fini della tempestiva impugnazione del titolo ad aedificandum rilasciato a terzi, l’effettiva, piena conoscenza dell’atto autorizzativo deve essere ancorata all’ultimazione dei lavori oppure al momento in cui la costruzione realizzata è tale che non si possono avere dubbi in ordine alla portata dell’intervento.

Estratto: «La pronuncia di rito di prime cure che ha rilevato la non tempestività del proposto gravame si appalesa, ad avviso di questa Sezione, esatta.Questo Consiglio di Stato ha avuto più volte modo di statuire che ai fini della tempestiva impugnazione del titolo ad aedificandum rilasciato a terzi , l’effettiva, piena conoscenza dell’atto autorizzativo...
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Sintesi: Ai fini della tempestività dell'impugnazione del titolo edilizio da parte del terzo a ciò legittimato, la piena conoscenza dalla quale decorre il termine decadenziale per la proposizione dell'impugnazione medesima va riferita al momento dell'ultimazione dei lavori, ovvero al momento nel quale la costruzione realizzata riveli in modo inequivoco le caratteristiche essenziali dell'opera agli effetti della sua eventuale difformità rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Estratto: «5. Vanno, anzitutto, scrutinate le eccezioni formulate dalla difesa della controinteressata.L’eccezione di tardività non è fondata. Dalla lettera raccomandata del 9 ottobre 2007 – mediante la quale i ricorrenti erano stati avvertiti dell’inizio dei lavori di “ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato”...
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Sintesi: Se ha un senso l’attesa, da parte del terzo, del completamento dell’opera quanto questi non sia in condizione, in un precedente stadio d’avanzamento, di apprezzare l’illegittimità del titolo abilitante, è per converso priva di giustificazione ove, ad es., l’azione annullatoria sia basata sull’inedificabilità dell’area o sull’esistenza di vincoli, ossia su vizi che emergono già al primo concreto cenno di attività edificatoria.

Estratto: «3. L’assunto è censurato sia dall’appellante H. s.a.s., che dal Comune di Legnago (costituitosi solo nel giudizio d’appello), sulla base della considerazione che l’avvenuto accesso da parte del coniuge, in uno con le iniziative giudiziarie ed extra giudiziarie preventivamente proposte, siano un sicuro indice della conoscenza cartolare del titolo...
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Sintesi: La lesività del permesso di costruire può essere apprezzata dal vicino che se ne dolga alla data di ultimazione dei lavori, posto che normalmente solo in tale momento è possibile avere piena cognizione della esistenza e della entità delle violazioni edilizie.

Estratto: «2.3 La difesa del Comune di C. solleva eccezione di tardività del ricorso per decorrenza dei termini previsti per legge.L’eccezione è infondata.In primo luogo occorre ricordare che, in relazione all’impugnativa rivolta avverso le delibere della Giunta comunale di C. 174/2009 e 127/2010...
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Sintesi: Il completamento dei lavori rivela in modo certo e univoco le caratteristiche essenziali dell’opera, l’eventuale non conformità della stessa rispetto alla disciplina urbanistica e l’incidenza effettiva sulla posizione giuridica del terzo.

Estratto: «7.2. Parimenti inaccoglibile è la tesi posta a base del primo mezzo secondo cui il ricorso sarebbe stato ricevibile.7.2.1. Sul punto di diritto controverso il collegio non intende decampare da consolidati principi, di recente recepiti dall’adunanza plenaria di questo Consiglio (cfr. 29 luglio 2011, n. 15; successivamente sez. VI, 16 settembre 2011, n. 5170), secondo i quali:a) il termine per impugnare i titoli edilizi decorre, per i terzi, dalla data di piena conoscenza del provvedimento che si intende avvenuta alternativamente al momento del rilascio della copia degli stessi (inclusi i documenti di progetto), ovvero al completamento delle opere (salvo che non sia data la prova rigorosa di una conoscenza anteriore o che non si deducano censure di inedificabilità assoluta);b) il completamento dei lavori, infatti, rivela in modo certo e univoco le caratteristiche essenziali dell’opera, l’eventuale non conformità della stessa rispetto alla disciplina urbanistica, l’incidenza effettiva sulla posizione giuridica del terzo;c) considerato che la pubblicazione dei titoli edilizi non fa decorrere i termini per l’impugnazione da parte del terzo, tale principio costituisce il punto di equilibrio fra due contrapposte esigenze: da un lato, garantire la tutela dei terzi lesi dall’iniziativa edificatoria, dall’altro, evitare abusi da parte di questi ultimi che potrebbero differire sine die il consolidamento del titolo edilizio postergando la richiesta di indicazione dei suoi estremi o di rilascio di copia completa del medesimo. 7.2.2. Facendo applicazione dei su esposti principi alla vicenda in esame, risulta che la ricorrente ha avuto piena contezza del carattere lesivo delle opere esterne realizzate dalla società Genesis molto tempo prima del 18 agosto 2000. Invero, come in precedenza evidenziato:a) nel corso del 1999 ha introdotto giudizio possessorio basato sulla realizzazione della recinzione assentita dai titoli edilizi oggetto del presente giudizio;b) ha avuto piena contezza del completamento dei lavori chiedendo puntuali informazioni corredate da pertinente documentazione fotografica (aprile – maggio 2000). 8. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni è giocoforza respingere l’appello.»

Sintesi: Il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata.

Estratto: «1.1. Priva di pregio si palesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, dedotta dalla difesa della controinteressata, in considerazione dell’installazione della struttura metallica alla base della loggia in epoca precedente all’11 maggio 2011 – data nella quale è stato effettuato il primo sopralluogo dall’amministrazione comunale – e della produzione, da parte della difesa dei ricorrenti, di documentazione fotografica che rappresenta l’opera nelle varie fasi della sua esecuzione, circostanza, questa, asseritamente idonea a dimostrare l’immediata percezione della lesività dell’intervento.1.2. Il Collegio evidenzia, infatti, che, come chiarito anche di recente dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata (Ad. Plen., 29 luglio 2011, n. 15).1.3. Nella fattispecie, gli elementi addotti dalla difesa della controinteressata non sono idonei a comprovare che i ricorrenti avessero avuto conoscenza del progetto assentito in epoca precedente a quella dichiarata e, comunque, tale da determinare l’irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto – anche a prescindere dalle ulteriori considerazioni puntualmente evidenziate dalla difesa dei ricorrenti – alla data dell’11 maggio 2011 risultava installata, come chiaramente emerge dalla documentazione fotografica e come del resto ammesso dalla stessa difesa della controinteressata, solo la struttura metallica alla base dell’opera, del tutto insufficiente ad evidenziare le concrete caratteristiche del manufatto e, conseguentemente, la sussistenza e l’entità delle lamentate violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia.1.4. Anche l’ulteriore argomentazione, che si appunta sulla produzione da parte della difesa dei ricorrenti di documentazione fotografica che rappresenta l’opera nelle varie fasi della sua esecuzione, non è idonea a tale scopo, giacché non solo non vi è certezza della data in cui le foto che rappresentano la parziale tompagnatura con mattoni dei tre lati aperti del manufatto sarebbero state scattate, ma solo in data 18 gennaio 2012 la difesa della controinteressata ha prodotto la documentazione fotografica dalla quale emerge la consistenza attuale dell’intervento ed uno stadio avanzato di completamento, tant’è che, come esposto nella narrativa in fatto, con ordinanza n. 9/2012 del 9 gennaio 2012 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare, in considerazione del pregiudizio dedotto e della circostanza che i lavori risultavano ancora non completati.1.5. La difesa della controinteressata non ha, dunque, assolto all’onere probatorio su essa gravante in relazione alla conoscenza piena, effettiva ed anticipata del provvedimento da parte dei ricorrenti.»

Sintesi: Eccetto nell'ipotesi in cui si deduca l'inedificabilità dell'area, il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione va individuato non tanto nell'inizio dei lavori, quanto nel loro completamento.

Estratto: «In limine litis, occorre scrutinare le eccezioni in rito opposte dalle parti resistenti con cui si deduce: I) la irricevibilità per tardività del gravame (proposto il 23 dicembre 2009) rispetto alla data di pubblicazione del permesso di costruire n. 173/2009 all’albo pretorio (avvenuta dal 27 marzo 2009 all’11 aprile 2009)...
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Sintesi: La prova della piena ed effettiva conoscenza della concessione edilizia può essere desunta anche da elementi presuntivi, come l’intervenuta ultimazione dei lavori o almeno quando questi siano giunti ad un punto tale che non si possa avere più alcun dubbio sulla consistenza, entità e reale portata dell’intervento edilizio assentito.

Estratto: «La questione posta all’esame di questo Consiglio impone di stabilire – distinguendo due diverse possibili evenienze – quando si realizza la piena conoscenza ai fini della decorrenza del termine perentorio di sessanta giorni per impugnare il permesso di costruire da parte di terzi. In primo luogo, può venire in rilievo la conoscenza del titolo giuridico.
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Sintesi: Ai fini della decorrenza del temine a quo per l’impugnativa di un permesso di costruire rilasciato a terzi, l’effettiva conoscenza dell’atto può dirsi conseguita quando la costruzione realizzata riveli in modo certo ed univo le caratteristiche essenziali dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, sicché, in mancanza di altri in equivoci elementi probatori, il termine decorre non con il mero inizio dei lavori bensì con il loro completamento, a meno che non si deduca l’inedificabilità assoluta dell’area o analoghe censure, nel qual caso risulterebbe sufficiente la conoscenza dell’iniziativa in corso.

Estratto: «1.2) Quanto all’eccezione di tardività, la stessa è basata sulla circostanza che i lavori sarebbero stati iniziati in data 27.7.2006 ed, in pari data, sarebbe stato esposto l’apposito cartello di cantiere, che avrebbe reso edotto parte ricorrente dell’esistenza del premesso di costruire impugnato e dei suoi contenuti essenziali.
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Sintesi: In caso di mancanza di univoci elementi probatòrii che depongano per una conoscenza acquisita in un preciso, diverso, momento storico, il términe per ricorrere avverso il rilascio di una concessione edilizia decorre dall’ultimazione dei lavori.

Estratto: «2. - Quanto, anzitutto, alle eccezioni in rito disattese dal Giudice di primo grado e riproposte con l’atto di appello, esse si appalesano tutte infondate.Ed invero:1) ad avviso di un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale la legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia richiede una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dall'attività pianificatoria o costruttiva, che evidenzii una specifica lesione di posizioni giuridiche soggettive differenziate atta a distinguere la sfera del ricorrente rispetto alla collettività indistinta ( cfr., ex multis, Cons Stato , sez. V, 19 settembre 2008, n. 4528 e 2 marzo 2010, n. 1189 ).Quanto in particolare alla materia edilizia, è pacifico che la possibilità riconosciuta a "chiunque" di ricorrere avverso le concessioni edilizie, anche in sanatoria, ex art. 31, comma 9, della legge 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non configura un nuovo tipo di azione popolare, ma va intesa nel senso di consentire l'impugnativa solo a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona (residenza, possesso o detenzione di immobili, od altro titolo di collegamento con l'ambito territoriale interessato).Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, merita condivisione l'assunto del Primo Giudice in ordine alla sussistenza, in capo all’odierno appellato, di una posizione differenziata, che fonda la sua legittimazione ad impugnare la concessione ad aedificandum rilasciata alla controinteressata. Non è infatti contestato il possesso, da parte dell’originario ricorrente, di un titolo di collegamento ( titolo di proprietà di un edificio limitrofo ) con le aree interessate alla esecuzione dei lavori assentiti con la concessione stessa; d’altra parte, la proposizione dell’iniziativa giudiziaria di tipo oppositivo de qua è accompagnata, a differenza di quanto ritenuto dall’appellante principale, dalla prospettazione di un pregiudizio diretto ed immediato alla sua sfera giuridica (sulla cui sussistenza effettiva nulla la stessa ha in concreto obiettato) per effetto dell’adozione dell’atto gravato ( v. la incisione, dedotta col ricorso originario, per effetto dei lavori assentiti, sul godimento dell’immobile di proprietà del ricorrente, suffragata coerentemente dalle osservazioni, di cui alla perizia stragiudiziale allegata al gravame introduttivo ). Né il veduto, pacifico, orientamento giurisprudenziale ( secondo cui, come s’è detto, la legittimazione ad impugnare una concessione edilizia deve essere riconosciuta al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione, o comunque a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, senza che sia necessario dimostrare la sussistenza di un ulteriore interesse qualificato alla tutela giurisdizionale ) può ritenersi suscettibile di revisione sol per effetto dell’intervenuta abrogazione del citato art. 31 ad opera dell’art. 136 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e della mancata riproduzione delle disposizioni del relativo comma 9 negli articoli 8, 12 e 15 dello stesso D.P.R., atteso che la sussistenza in capo al ricorrente in primo grado dell’interesse e della legittimazione a ricorrere, individuabili in forza del criterio della vicinitas appena sopra precisato, trova adeguato fondamento nel principio fondamentale, accolto nel nostro ordinamento, secondo cui la possibilità di agire in giudizio è riconosciuta ( e consentita ) a colui che vanti un interesse personale qualificato in quanto titolare di una situazione giuridica, appunto, qualificata, di interesse cioè differenziato rispetto agli altri soggetti ( che, per quanto riguarda specificamente la posizione di terzi rispetto al rilascio di titoli ad aedificandum, la giurisprudenza ha individuato facendo riferimento al rapporto con l’erigendo immobile in relazione alla ubicazione di questo ), sì che, come correttamente qui dedotto dall’appellato, “l’abrogazione della citata norma non implica un sostanziale mutamento nella identificazione dei soggetti legittimati né l’eliminazione della stessa legittimazione”;2) siffatta posizione qualificata costituisce poi titolo idoneo a sorreggere il ricorso di primo grado anche quanto al rimedio della opposizione di terzo con lo stesso esperita avverso la precedente sentenza dello stesso T.A.R. 11 settembre 2002, n. 4838, di accoglimento del ricorso R.G. n. 4084/2000 promosso dalla controinteressata contro il Comune di Tufino avverso il diniego di concessione edilizia relativo all’ampliamento di un immobile per uso commerciale. Invero va condivisa in proposito l’affermazione, recata dalla sentenza impugnata, secondo cui “atteso che l’opponente non si atteggia come un quivis de populo rispetto alla concessione edilizia … per gli stessi motivi … che radicano il suo interesse alla impugnativa della concessione edilizia, riveste sul piano processuale la posizione di legittimato alla proposizione della opposizione di terzo ordinaria”. Se, infatti, la legittimazione a proporre l'opposizione di terzo nei confronti di una sentenza del giudice amministrativo resa tra altri soggetti va riconosciuta, tra gli altri, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione ( Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8944; Cons. St., VI, 15 luglio 2010, n. 4578 ), queste condizioni si riscontrano nel caso in esame, poiché: la sentenza opposta ha statuito l’illegittimità del precedente diniego pronunciato dal Comune in ordine al rilascio di concessione edilizia per gli stessi lavori di cui qui si tratta; essa, pur non avendo (come correttamente dedotto sul punto dall’appellante principale) affermato il suo diritto ad ottenere la richiesta concessione, ha tuttavia individuato ( come del resto la stessa appellante principale riconosce ) “le modalità attraverso cui l’intervento sarebbe ammissibile dalle norme urbanistiche” ( pag. 11 app. ), o, come meglio precisato dal T.A.R. nella sentenza impugnata, “la possibilità di rilascio di un titolo edilizio che indiscutibilmente alterava, per ampiezza di volumi e superfici consentite, il rapporto preesistente tra costruzioni limitrofe,”, al cui mantenimento, aggiunge il Collegio, l’opponente aveva ( ed ha ), in virtù della situazione di stabile collegamento di cui s’è detto, un qualificato interesse; sotto questo profilo, la concessione edilizia successivamente rilasciata ( oggetto del petitum di annullamento formulato con lo stesso ricorso e che, come s’è visto, il ricorrente era sicuramente legittimato ad impugnare ) rappresenta l’atto conclusivo del procedimento posto in essere dal Comune in esecuzione della sentenza opposta, trattandosi di rinnovazione del procedimento attivato a suo tempo dall’interessato con la richiesta di concessione, con l’eliminazione dei vizii in precedenza ravvisati; pertanto è riconoscibile in capo all’opponente la titolarità di un diritto autonomo, la cui tutela è incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza n. 4838/2002 pronunciata dal T.A.R. tra altre parti e che funge dunque da presupposto della sua legittimazione ad impugnare la sentenza stessa con lo strumento dell’opposizione di terzo, di cui al primo comma dell’art. 404 c.p.c.;3) né la contestuale proposizione, col ricorso di primo grado, di tale azione unitamente a quella di annullamento della concessione edilizia poi rilasciata dal Comune all’ésito di detta rinnovazione può ritenersi, come pretende l’appellante principale, inammissibile, giacché devono ritenersi giuridicamente e logicamente cumulabili le domande, che, come appunto accade nel caso di specie, presentano identità di oggetto e di contenuto e sono vòlte alla tutela dello stesso interesse ( il principio, già immanente nell’ordinamento, è stato poi tradotto in norma positiva dall’art. 32 c.p.a. ). Si evita così, peraltro, un possibile contrasto sia di giudicati che di accertamenti;4) nella fattispecie, infine, a differenza di quanto dedotto dall’appellante principale, il ricorso di primo grado non risulta tardivo. Lo stesso, infatti, è stato ritualmente proposto nel términe di sessanta giorni previsto dall’art. 21, comma 1, della legge n. 1034/1971, decorrente dalla piena conoscenza dell’atto impugnato, che l’interessato afferma di aver acquisito a séguito dell’accesso agli atti conseguito in data 19 maggio 2004. Invero, come evidenziato da tempo da questo Consiglio ( v. sez. V, 17 gennaio 1994, n. 29 ), la prova della piena conoscenza di una concessione edilizia assentita a terzi incombe sulla parte, che eccepisca la tardività dell’impugnazione. A tal fine, in caso di mancanza di univoci elementi probatòrii che depongano per una conoscenza acquisita in un preciso, diverso, momento storico, il términe per ricorrere decorre dall’ultimazione dei lavori. Nel caso di specie l’appellante principale, nell’eccepire la tardività dell’impugnativa, non ha fornito prova alcuna in ordine alla piena conoscenza della gravata concessione edilizia n. 21/2003 assentita alla confinante, da parte dell’originario ricorrente, in un momento storico tale da poter fare considerare tardivo, alla stregua del citato art. 21, il ricorso introduttivo. In particolare, non viene affatto provato che l’odierno appellato abbia avuto conoscenza della comunicazione di inizio dei lavori di cui alla concessione ( anche a voler ammettere che la stessa potesse valere a rivelare in modo certo ed inequivoco le essenziali caratteristiche dell’opera ) in data anteriore a quella del 19 maggio 2004, né che i lavori fossero, anteriormente a detta data, ad uno stato di avanzamento tale da consentire all’originario ricorrente di percepire la eventuale non conformità del titolo autorizzatòrio alla disciplina urbanistica di settore, sicché, in mancanza di in equivoci elementi probatòrii, il términe non può che decorrere dalla predetta data del 19 maggio 2004. Nemmeno, poi, può diversamente arguirsi dalla affermata ( dall’appellante principale ) rituale esposizione del cartello di cantiere ( il quale recava l’oggetto della concessione “ampliamento dell’esistente” ), giacché, in disparte ancora una volta la questione dell’idoneità di siffatta indicazione a rendere il controinteressato edotto della lesività della concessione e del suo contrasto con le norme urbanistiche sotto i profili poi dedotti in giudizio, non v’è alcuna prova in atti che il cartello stesso sia stato effettivamente apposto in loco in data anteriore al 19 maggio 2004. In conclusione sul punto, non essendo stata rigorosamente provata con elementi oggettivi dall’appellante principale una data di conoscenza del provvedimento impugnato diversa da quella ragionevolmente esposta dal controinteressato, l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado riproposta con l’appello principale va respinta, in quanto, si ripete, non v’è prova certa ( non potendo sul punto farsi ricorso a mere presunzioni ) che il ricorrente originario abbia avuto la “piena conoscenza” dell’atto impugnato prima della data da lui indicata ( 19 maggio 2004 ).»

Sintesi: La prova della piena ed effettiva conoscenza del titolo edilizio può essere desunta anche da elementi presuntivi, come l'intervenuta ultimazione dei lavori, o quando questi siano giunti almeno ad un punto tale che non si possa avere più alcun dubbio sulla consistenza, entità e reale portata dell'intervento edilizio assentito.

Estratto: «4. Occorre anzitutto disattendere l’eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dalle parti resistenti.4.1. Il termine per l’impugnazione del provvedimento autorizzatorio edilizio, da parte dei soggetti nei cui confronti non sia prevista una comunicazione individuale, è quello di sessanta giorni...
[...omissis...]

Sintesi: Ai fini del decorso del termine di impugnazione, il completamento dei lavori è considerato indizio idoneo a far presumere la data della piena conoscenza del titolo edilizio, salvo che venga fornita la prova di una conoscenza anticipata.

Sintesi: L’onere di tempestiva impugnativa decorre dalla conoscenza, reale o presunta, dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistiche, la quale viene ricondotta alla realizzazione del manufatto, cioè al momento in cui sia materialmente apprezzabile la reale portata dell’intervento in precedenza assentito.

Estratto: «3a. L’appellante sostiene l’irricevibilità del ricorso di primo grado, proposto il 14 febbraio 2005.Il dies a quo dal quale decorre il termine di decadenza deve infatti essere individuato, a suo avviso, nella data del 29 aprile 2000, ultimo giorno di pubblicazione della concessione in sanatoria impugnata nell’albo pretorio comunale.
[...omissis...]

Sintesi: In mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine per impugnare il titolo edilizio decorre con il completamento dei lavori, a meno che non venga provata una conoscenza anticipata o si deducano censure di assoluta inedificabilità dell’area o analoghe censure, nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell’iniziativa in corso.

Sintesi: La regola generale secondo la quale, in assenza di univoci elementi probatori, il termine per ricorrere decorre dalla data di ultimazione dei lavori deve essere temperata avendo riguardo al concreto svolgersi della situazione di fatto in relazione alla violazione urbanistica che si assume verificata, poiché l’effetto lesivo si atteggia e viene percepito diversamente a seconda che si contesti l’illegittimità del titolo edilizio per il solo fatto che esso sia stato rilasciato ovvero per il contenuto specifico del progetto edilizio assentito, come nel caso in cui l’opera non rispetti le distanze dalle costruzioni.

Sintesi: La mera installazione di un impalcato di maggiore altezza rispetto rispetto a quella dell’edificio preesistente non rivela, in modo certo ed univoco, la natura del sottotetto per cui è rilasciato il permesso di costruire la cui legittimità è contestata.

Estratto: «Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione, sollevata dalle parti resistenti, di irricevibilità del ricorso per tardività, assumendosi che la ricorrente era a conoscenza dei titoli edificatori rilasciati e del loro contenuto già in epoca ben anteriore ai sessanta giorni antecedenti la proposizione del ricorso.
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Sintesi: La prova della piena ed effettiva conoscenza della concessione edilizia può essere desunta anche da elementi presuntivi, come l’intervenuta ultimazione dei lavoro o almeno quando questi siano giunti ad un punto tale che non si possa avere più alcun dubbio sulla consistenza, entità e reale portata dell’intervento edilizio assentito.

Estratto: «VI. Comodità espositiva ed esigenze sistematiche rendono opportuno, ad avviso della Sezione, esaminare innanzitutto l’appello iscritto al NRG. 4509 dell’anno 2009, con il quale è stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. II, n. 389 del 17 febbraio 2009.
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Sintesi: Il termine decadenziale per l'impugnazione della concessione edilizia che ha comportato la realizzazione di un muro a distanza inferiore ai dieci metri da una parete finestrata della casa del ricorrente decorre dall'effettiva conoscenza della realizzazione del muro.

Estratto: «III – Il termine decadenziale per l’impugnazione non decorre dalla data della concessione edilizia, bensì dalla data in cui la parte interessata ha acquisito piena consapevolezza del carattere lesivo del provvedimento. Nella specie, la conoscenza del fatto lesivo è riconducibile al momento in cui il ricorrente ha scoperto che il vicino controinteressato aveva realizzato un muro a distanza inferiore ai dieci metri da una parete finestrata della casa del ricorrente medesimo. Il termine decadenziale decorre, dunque, dalla emersione del fatto lesivo, non già dall’effettiva conoscenza acquisita della concessione (cfr.: T.A.R. Catania I, 28.1.2009 n. 192; T.A.R. Bari II, 11.8.2008 n. 1931). Pertanto, il ricorso non è tardivo, bensì tempestivo.IV - Trattandosi di controversia insorta tra il privato e l’Amministrazione, per avere il primo impugnato il titolo abilitativo al fine di ottenerne l’annullamento nei confronti della seconda, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. Ciò anche in considerazione del fatto che la questione controversa attiene alla legittimità del titolo abilitativo, rilasciato in difformità dalla legge (cfr.: T.A.R. Napoli VIII, 18.11.2009 n. 7635). Il ricorso è pertanto ammissibile, sotto il profilo della giurisdizione (cfr.: Cass. Civile S.U., 4.10.1996 n. 8688).»

Sintesi: Ai fini della prova della "piena conoscenza" per la decorrenza del termine di impugnazione del titolo edilizio è necessaria una prova rigorosa con elementi oggettivi e non meramente presunta: di norma essa può ritenersi raggiunta con il completamento dei lavori strutturali. (Nella fattispecie il resistente aveva indicato come elementi: l'esposizione del cartello di cantiere, il risalto che l'opera aveva avuto nella stampa locale, il completamento della struttura verticale dell'edificio).

Estratto: «3. Viene innanzi tutto in esame l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalle parti resistenti.L’eccezione si articola in due distinti profili. Il primo riguarda l’individuazione del dies a quo del termine per ricorrere, in quanto la ricorrente assume di avere acquisito la piena conoscenza dell’atto impugnato...
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Sintesi: Qualora le censure riguardino la violazione delle altezze e delle distanze minime di cui al D.M. 1444/1968 è sufficiente che la costruzione sia ultimata al grezzo per far decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione del titolo edilizio.

Estratto: «5. Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover accogliere l’eccezione di irricevibilità del ricorso.In effetti, a parte le considerazioni del ricorrente circa la rilevanza che una copia non autentica del titolo edilizio può rivestire ai fini della decorrenza del termine decadenziale...
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Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.