Termini decadenziali per impugnare il titolo edilizio formatosi a seguito di D.I.A. e V.I.A.

Sintesi: In caso di impugnazione del titolo edilizio formatosi in seguito alla d.i.a., il termine decadenziale non va computato dalla presentazione della diffida, ma dalla data della comunicazione del provvedimento con cui l’amministrazione definisce negativamente la richiesta di provvedimenti repressivi.

Estratto: «____ 1. Con il primo motivo di gravame, l’appellante lamenta la mancata pronuncia da parte del Tar sull’eccezione di inammissibilità, per la tardività del ricorso introduttivo del giudizio, formulata con la memoria del 7 dicembre 2007. Il “gazebo”, realizzato progressivamente con diverse d.i.a., sarebbe una struttura precaria amovibile, utilizzata dall’Hotel da aprile a novembre, per cui al 3 luglio 2006, momento della diffida ad adottare i provvedimenti sanzionatori, la Mattera, avrebbe dimostrato di essere ben a conoscenza delle d.i.a. del 13 aprile 2005, come si evincerebbe dalla consulenza tecnica allegata. Una volta scaduto il termine di 30 giorni assegnato per vietare lo svolgimento dell’attività e per emettere l’ordine di eliminazione degli effetti, il Comune avrebbe potuto solo esercitare il potere di autotutela, valutando però gli interessi in conflitto e le ragioni dell’interesse pubblico. Al privato, per contro, rimarrebbe un’azione di accertamento autonomo, per sentir pronunciare l’insussistenza dei presupposti per svolgere l’attività in base a d.i.a., da esercitarsi quindi entro il termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dal completamento dei lavori. Il ricorso introduttivo, notificato solo l’8.11.2006, avrebbe dovuto essere dichiarato tardivo.L’accezione va respinta.In caso di presentazione di dichiarazione di inizio di attività, l'inutile decorso del termine, di cui all'art. 23, t.u. 6 giugno 2001 n. 380, dei trenta giorni assegnati all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di inibizione ad effettuare il previsto intervento edificatorio, non comporta che l'attività del privato, ancorché del tutto difforme dal paradigma normativo, possa considerarsi lecitamente effettuata e, quindi possa andare esente dalle sanzioni previste dall'ordinamento per il caso di sua mancata rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. Il titolo abilitativo formatosi per effetto dell'inerzia dell'amministrazione può infatti comunque formare oggetto, alle condizioni previste in via generale dall'ordinamento, di interventi di annullamento d'ufficio o revoca (cfr. Consiglio Stato, Sez. IV 25 novembre 2008 n. 5811). L'amministrazione non perde infatti i propri poteri di vigilanza e sanzionatori per cui, a fronte della presentazione della d.i.a., i controinteressati sono legittimati a gravarsi non avverso il silenzio stesso ma, nelle forme dell'ordinario giudizio di impugnazione, avverso il titolo che si è consolidato per effetto del decorso del termine procedimentale (cfr. Cons. Stato, sez. IV 08 marzo 2011 n. 1423).Ciò posto, non vi è poi alcuna certezza di un’effettiva conoscenza da parte dell’appellata dell’entità reale dell’intervento in relazione alla pluralità della presentazione di diverse d.i.a., ed alla relativa progressività, nel tempo, dell’istallazione dei diversi gazebo. In ogni caso, il termine decadenziale non andava dunque computato dalla presentazione della diffida, ma dalla data della comunicazione del provvedimento del Comune dell’1.8.2006 con cui l’amministrazione definiva negativamente la richiesta dell’appellata, specificando compiutamente, sotto il profilo giuridico e fattuale, la situazione posta a base delle sue determinazioni finali.Di qui la tempestività del gravame.»

Sintesi: Il decorso del termine decadenziale per l'impugnazione della d.i.a. decorre soltanto dal momento di ultimazione dei lavori, se solo in tale momento è consentito avere piena cognizione della esistenza e della entità delle violazioni edilizie, per cui a tale fine è insufficiente fare riferimento all’atto abilitativo o soltanto all’inizio dei lavori, incombendo, tra l’altro, la prova della eventuale tardività alla parte che la eccepisce.

Estratto: «4. Passando all’esame del merito, in ordine logico vanno prioritariamente esaminati i motivi, presenti in entrambi gli appelli qui riuniti, con i quali si reitera l’originaria eccezione di inammissibilità delle impugnative proposte avverso le due dichiarazioni di inizio attività presentate dalla Associazione odierna appellante, evocando la vexata quaestio– di recente affrontata dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza nr. 15 del 29 luglio 2011 – della natura giuridica della D.I.A. e dei rimedi a disposizione del terzo che se ne assuma leso.Nel primo appello, per vero, viene parzialmente modificata la stessa prospettazione di primo grado, laddove l’Associazione si era limitata a eccepire la tardività dell’impugnazione della D.I.A., mentre oggi se ne sostiene sic et simpliciter la non impugnabilità in quanto atto privato (ciò che indurrebbe a dubitare della stessa ammissibilità del motivo, giusta il divieto di jus novorum di cui all’art. 104 cod. proc. amm.); nel secondo appello, la questione è sollevata nell’appello incidentale del Comune, laddove è invocata la norma sopravvenuta di cui all’art. 19, comma 6 ter, della legge 7 agosto 1990, nr. 241, come modificato dal d.l. 13 agosto 2011, nr. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, nr. 148, che come noto contiene un’espressa affermazione circa il carattere non provvedimentale della D.I.A (oggi S.C.I.A.).4.1. Principiando da quest’ultima questione, la Sezione osserva che esula totalmente dal presente giudizio il tema dell’impatto della nuova normativa da ultimo richiamata sui principi enunciati nella ricordata sentenza nr. 15 del 2011 dell’Adunanza Plenaria, essendo la novella del 2011 ratione temporis non applicabile alla vicenda per cui è causa.In particolare, non può in alcun modo convenirsi con l’avviso dell’Amministrazione comunale, secondo cui la predetta novella integrerebbe un’ipotesi di interpretazione autentica, come tale destinata ad applicarsi anche retroattivamente.Al riguardo, va richiamato il costante insegnamento della Corte costituzionale, secondo cui perché una norma possa dirsi di interpretazione autentica non è sufficiente che si sia in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali e che la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (cfr. sentt. 11 giugno 2010, nr. 209, e 22 novembre 2000, nr. 525; in senso conforme, ex plurimis, sentt. 23 luglio 2002, nr. 374, e 4 febbraio 2003, nr. 26), ma occorre anche che siano rispettati una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (cfr. sent. 23 novembre 1994, nr. 397).Nel caso che qui occupa, in disparte ogni approfondimento della portata della modifica introdotta nel 2011, è evidente che essa è suscettibile di essere intesa come opzione limitatrice degli strumenti di tutela, anche giurisdizionale, messi a disposizione del cittadino che si assuma leso dall’altrui attività edificatoria: di modo che non può assolutamente concludersi, in assenza di specifica indicazione sul punto, nel senso di una sua efficacia retroattiva.4.2. Per quanto concerne invece la questione di tardività dell’originaria impugnazione della D.I.A. (ovvero della non impugnabilità in assoluto di essa), l’infondatezza della censura emerge dalla piana applicazione dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria nella più volte citata sentenza nr. 15 del 2011, alla stregua della quale il particolare meccanismo della D.I.A. comporta che ad essere impugnato da parte del terzo è il provvedimento tacito che si perfeziona con il mancato esercizio del potere di controllo e inibitorio attribuito all’Amministrazione alla scadenza del termine di legge (nella specie, 30 giorni a norma dell’art. 84 della legge provinciale 5 settembre 1991, nr. 22).Ne discende che anche in questo caso trovano applicazione i comuni principi in tema di impugnazione del titolo ad aedificandum da parte del terzo, e quindi il consolidato indirizzo secondo cui la lesività di tale titolo può essere apprezzata dal vicino che se ne dolga esclusivamente alla data di ultimazione dei lavori, se solo in tale momento è consentito avere piena cognizione della esistenza e della entità delle violazioni edilizie, per cui a tale fine è insufficiente fare riferimento all’atto abilitativo o soltanto all’inizio dei lavori, incombendo, tra l’altro, la prova della eventuale tardività alla parte che la eccepisce (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, nr. 678; in termini, Cons. Stato, sez. IV, 27 maggio 2010, nr. 3378; id., 29 maggio 2009, nr. 3358; id., 31 luglio 2008, nr. 3849; id., 8 luglio 2002, n. 3805).»

Sintesi: Anche in tema di d.i.a., il terzo che intende opporsi all'attività edilizia deve impugnare il provvedimento tacito di diniego dell'esercizio del potere inibitorio nel termine decadenziale, la cui decorrenza, di norma, non può essere di norma fatta coincidere con la data in cui i lavori hanno avuto inizio ma soltanto quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica e quindi, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, col completamento dei lavori.

Estratto: «6.2. Ai fini dello scrutinio delle tecniche di tutela praticabili dal terzo si deve allora approfondire la questione della natura giuridica del silenzio osservato dall’amministrazione nel termine perentorio previsto dalla legge per l’esercizio del potere inibitorio.
[...omissis...]

Sintesi: L'azione di accertamento dell'insussistenza dei presupposti per assentire l'intervento tramite d.i.a. è esperibile nell'ordinario termine decadenziale di 60 gg. dalla conoscenza dell'atto o comunque della situazione lesiva.

Estratto: «A tal proposito, va evidenziato come l’esperibilità di un’azione di accertamento atipica anche con riferimento a posizioni di interesse legittimo appaia coerente con il sistema giuridico nei casi in cui l’attività amministrativa sia di tipo vincolato o comunque allorché determinati effetti siano collegati al ricorrere di specifici presupposti, e in particolare quando vi sia un oggettivo interesse alla verifica della sussistenza della posizione sostanziale stessa (ad es. per stabilire se, per la presenza dei necessari elementi, si sia o meno sostanziato un provvedimento tacito). In tal senso appare invero deporre la considerazione che, qualora la P.A. sia venuta meno all’obbligo di concludere il procedimento e l’interessato si sia attivato ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo, il G.A., a mente del comma 3 di quest’ultimo, “può pronunziare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio” appunto “solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’Amministrazione” : risulterebbe infatti incongruo che l’ordinamento consentisse al giudice di effettuare accertamenti sulla fondatezza della pretesa del privato soltanto in presenza di una inerzia della P.A., e limitasse invece il suo potere d’intervento all’annullamento del provvedimento nel caso di adozione di un provvedimento (espresso o tacito che sia) di diniego.Ulteriori argomenti a conforto della configurabilità dell’azione in commento sono anche offerti dall’art. 21 octies, laddove questo, in sostanza, dà al G.A. la possibilità, in caso di impugnazione di un provvedimento adottato dalla P.A. all’esito di attività vincolata, di spingere la propria indagine alla verifica della fondatezza sostanziale della pretesa: se il giudice ha un tale potere, sembrerebbe anomalo escludere che il cittadino, chiedendo un mero accertamento al fine di tutelare opportunamente la propria posizione sostanziale, possa farvi ricorso.Ancora, l’esperibilità di un’azione atipica di accertamento in relazione ad una posizione di interesse legittimo è ipotizzabile a tutela di un interesse che il privato vanti al fine di stabilire con esattezza quale sia la portata di un adottato provvedimento, ovvero di accertare entro quali limiti la P.A. abbia inteso esercitare, appunto a mezzo del provvedimento, il proprio potere.Nel senso poi della configurabilità di una azione atipica di accertamento a tutela di interessi legittimi anche dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo di cui al Decr. Leg.vo 104/2010, va in particolare ricordata la recente sentenza del T.A.R. Puglia – Bari n° 4242 del 17.12.2010, la quale pone in luce come <<L'ammissibilità di detta azione si fonda altresì sul rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1 cod. proc. amm. ai principi generali del codice di procedura civile (ove è indiscutibilmente ammessa detta azione) ed in considerazione del fatto che il nuovo codice di cui al dlgs n. 104/2010 contempla azioni sicuramente dichiarative quali l'azione avverso il silenzio e l'azione volta alla declaratoria della nullità (cfr. art. 31 cod. proc. amm.; cfr. altresì art. 34, comma 3 cod. proc. amm.: "Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.").D'altra parte la circostanza che il codice del processo amministrativo non abbia disciplinato in generale l'azione di accertamento bensì previsto - come detto - singole e specifiche ipotesi di azione di accertamento (cfr. artt. 31 e 34 citati) non può deporre nel senso di doversi desumere dal tessuto della nuova codificazione un divieto implicito nel giudizio amministrativo di azioni di accertamento non espressamente previste (ovvero un principio di tipicità delle azioni), poiché un ostacolo di tal fatta ad esperire in generale azioni di accertamento si porrebbe in stridente contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost. come del resto sottolineato da Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717 al punto 7.9.4. >>, per poi aggiungere, circa la rilevanza in proposito della relazione finale di accompagnamento al dlgs n. 104/2010 del luglio 2010 quanto alle azioni di cognizione, che <>, e che <<In ogni caso la relazione finale de qua non sembra affatto deporre inequivocabilmente nel senso della inammissibilità nel processo amministrativo dell'azione generale di accertamento a tutela degli interessi legittimi che invece era stata espressamente prevista nella versione originaria dell'art. 36, comma 1 del testo del codice del processo amministrativo dell'8 febbraio 2010 ("Chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza di un rapporto giuridico contestato con l'adozione delle consequenziali pronunce dichiarative").Inoltre l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, che all'art. 1 (rubricato "Effettività") espressamente sancisce il principio in virtù del quale il giudizio amministrativo assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo (principio attuativo del criterio direttivo della legge delega n. 69/2009 di cui all'art. 44, comma 2, lett. a): " assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela ..."), non può evidentemente comportare una dimidiazione ed un arretramento della tutela giurisdizionale del singolo rispetto alle acquisizioni della precedente giurisprudenza amministrativa con riferimento alla ammissibilità dell'azione di accertamento atipica nell'ambito del processo amministrativo e rispetto agli stessi criteri direttivi contenuti nella legge delega (cfr. art. 44, comma 2, lett. b), n. 4 legge n. 69/2009: "... prevedendo le pronunce dichiarative ... idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa"), pena l'incostituzionalità di una differente interpretazione delle disposizioni del nuovo codice.Peraltro più disposizioni del codice del processo amministrativo (cfr. art. 31 in tema di azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità; cfr. altresì art. 34, comma 1, lett. c): "1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: ... c) condanna ... all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ...."; art. 34, comma 3: "Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.") depongono nel senso del superamento del tradizionale principio di tipicità delle azioni nel processo amministrativo e nella direzione della affermazione dell'opposto principio di atipicità delle azioni medesime.Inoltre, posto che il codice del processo amministrativo si applica anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore dello stesso (i.e. 16 settembre 2010) pur se avviati in epoca antecedente, sarebbe assolutamente irrazionale alla stregua del principio costituzionale di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 Cost. che il mero dato neutro rappresentato dalla decisione di un giudizio amministrativo, introdotto - come nel caso di specie - in epoca precedente rispetto all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, in epoca successiva rispetto a tale data comporti il rigetto ovvero l'inammissibilità della domanda, domanda che, se delibata in un momento storico anteriore, viceversa sarebbe stata accolta. >>.In ogni caso, dato essenziale da sottolineare è che all’azione in commento non può non applicarsi, per la sua esperibilità, un termine di gg. 60 dalla conoscenza dell’atto (o dei suoi presupposti, in caso di atto tacito), o comunque della situazione lesiva (in mancanza di provvedimento); e ciò quanto meno nei casi (quale quello qui in esame) in cui, altrimenti opinando, si perverrebbe ad un aggiramento del termine decadenziale posto dalla legge a tutela della certezza dei rapporti di diritto pubblico, stanti gli effetti conformativi della sentenza di accoglimento nei confronti dell’Amministrazione (essendo questa tenuta, in caso di accoglimento del ricorso, a porre rimedio alla situazione creatasi sulla base della d.i.a., ovvero, senza necessità di alcuna valutazione discrezionale comparativa quanto alla posizione dell’originario presentatore, ad ordinare l’interruzione dell’attività e la riduzione in pristino dei luoghi – in tal senso cfr. T.A.R. Calabria – Reggio Calabria n° 915 del 23.8.2010). Né una tale limitazione può dirsi incompatibile con la struttura propria di una domanda di accertamento, visto che l’art. 31 co. 4 del codice del processo amministrativo fissa un termine di decadenza (gg. 180) per la proposizione per l’azione di accertamento delle nullità (che pure dovrebbe essere tendenzialmente imprescrittibile, alla luce del brocardo “quod nullum est, nullum producit effectum”).Peraltro, va chiarito che l’esperimento di un’azione autonoma di accertamento risulta espressamente esclusa (dall’art. 34 co. 2 del codice del processo amministrativo) in fattispecie in cui i poteri amministrativi non siano stati ancora esercitati, o comunque (salvo quanto previsto dal successivo co. 3 e dall’art. 30, co. 3) in relazione ad atti “che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento di cui all’art. 29”.A questo punto, tirando le somme di quanto fin qui esposto e posto che, pur dopo l’abrogazione dell’art. 31 L. 1150/1942 conserva validità la consolidata giurisprudenza che riconosce una posizione di interesse legittimo tutelabile a chi (come il proprietario limitrofo) vanti una situazione di stabile collegamento con la zona interessata da una costruzione assentita, così da subire in concreto un pregiudizio dalla lesione dei valori urbanistici (cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 2086 del 7.5.2008; T.A.R. Puglia – Bari n° 2898 del 23.11.2009; T.A.R. Campania – Salerno n° 2823 del 3.10.2008), devono, in questo giudizio, qualificarsi come ammissibili la domanda volta all’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per assentire a mezzo di d.i.a. l’opera della quale in questa sede si discute, nonché quella, collegata, volta all’annullamento della nota con la quale il Comune di Agerola, ritenendo legittimo il ricorso alla d.i.a. e conforme alla presentata denunzia l’opera realizzata, ha opposto un diniego alla richiesta di intervento repressivo formulata dall’odierna ricorrente.Viceversa, va qualificata inammissibile la domanda finalizzata all’annullamento del titolo edilizio formatosi in conseguenza della presentazione della d.i.a. da parte della controinteressata Naclerio Fiorina, posto che nella fattispecie non è individuabile alcun provvedimento amministrativo impugnabile, ancorché tacito.»

Sintesi: Il termine di sessanta giorni previsto per l’esperimento dell’azione di accertamento prevista dal D.L. vo 2 luglio 2010, n. 104 (cod. proc. amm.), all’art. 133 lett. a, n. 3), non può che decorrere dalla conoscenza esatta e compiuta delle opere finite, non solo materialmente realizzate, ma anche per come segnalate nella D.I.A. della sussistenza (o meno) dei presupposti della quale si controverte.

Estratto: «2.1. Relativamente alla prima eccezione di tardività del ricorso la controinteressata asserisce che “il ricorso è stato proposto oltre il termine di sessanta giorni da quando il ricorrente è venuto a conoscenza dell’asserita lesività dell’intervento edilizio realizzato” e ciò si desumerebbe, sia dalla nota dell’1.7.2009, inoltrata dal ricorrente a mezzo del proprio difensore con raccomandata a.r., nella quale quest’ultimo si lamenta “per non aver notiziato il proprio patrocinato dell’avvenuta esecuzione dei lavori e per la mancanza di idonea giustificazione delle opere eseguite, assumendo altresì di avvenuti danneggiamenti a mobilio e suppellettili, nonché di asseriti sconfinamenti nell’immobile di quest’ultimo”, sia dal successivo atto di citazione notificato in data 2.7.2010 nel quale il ricorrente aveva eccepito espressamente “il carattere inautorizzato e clandestino degli interventi eseguiti e l’assenza di alcuna autorizzazione amministrativa alla rimozione/rifacimento del solaio”. Tuttavia il termine di sessanta giorni previsto per l’esperimento dell’azione di accertamento prevista dal D.L. vo 2 luglio 2010, n. 104 (cod. proc. amm.), all’art. 133 lett. a, n. 3), non può che decorrere dalla conoscenza esatta e compiuta delle opere finite, non solo materialmente realizzate, ma anche per come segnalate nella D.I.A. della sussistenza (o meno) dei presupposti della quale si controverte; nel caso di specie, una tale conoscenza è avvenuto unicamente nel corso del giudizio instaurato (previa notifica del ricorso in data 28.10.2010) dal T.G.M. per l’accertamento del suo diritto di accesso con l’ostensione dei documenti richiesti, tra i quali il resistente Comune ha prodotto in giudizio anche la D.I.A. inoltrata dalla C.A. in data 31.7.2009.In tale situazione non può che prendersi atto della tempestività del ricorso, notificato in data 21 dicembre 2010, con cui è stato introdotto il presente giudizio.»

Sintesi: Sia che si aderisca alla tesi che configura la d.i.a. come atto privato, sia che si aderisca alla tesi che la considera come fattispecie abilitativa tacita, il termine per proporre l'azione, rispettivamente di accertamento o di annullamento, è di sessanta giorni.

Estratto: «3. Tanto premesso, ai fini della risoluzione del problema della tempestività del ricorso di primo grado (evocato con il primo motivo d’appello), la Sezione reputa superfluo l’approfondimento della vexata quaestio in ordine alla natura provvedimentale o privata della d.i.a.Al riguardo, il primo giudice ha aderito alla tesi secondo cui la d.i.a. costituisce un atto di natura privata, recentemente sostenuta – come noto - dalla Sesta Sezione di questo Consiglio di Stato (dec. nr. 917 del 9 febbraio 2009); permangono però a tutt’oggi pronunce nelle quali la d.i.a. viene qualificata come provvedimento implicito, impugnabile secondo gli ordinari criteri (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, nr. 72).Tuttavia, quale che sia la prospettiva che si accoglie, appare corretta la statuizione di tardività dell’azione proposta in primo grado avverso la d.i.a. per cui è causa.Infatti, anche a voler effettivamente aderire alla tesi “privatistica”, appare corretto concludere – come ritenuto dal giudice di primo grado – che l’azione di accertamento di insussistenza dei presupposti per la d.i.a., costituente in tale ipotesi il rimedio a disposizione del terzo che si ritenga leso dall’intervento posto in essere in esecuzione di essa, debba restare anch’essa soggetta al termine decadenziale di sessanta giorni ex art. 21 della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, decorrente dalla conoscenza della d.i.a. (in tale senso, la citata decisione nr. 917 del 2009).Laddove, al contrario, si propenda per la natura provvedimentale della d.i.a., a fortiori essa dovrà essere impugnata nel medesimo termine a partire dal perfezionarsi del titolo abilitativo implicito, alla scadenza del trentesimo giorno dalla presentazione della dichiarazione (ovvero, come ordinariamente accadrà, dal momento della conoscenza che il terzo abbia avuto di tale titolo).Orbene, nel caso di specie – come correttamente rilevato dal primo giudice – non è contestato che l’originaria ricorrente abbia preso piena conoscenza della d.i.a. per cui è causa in data 23 dicembre 2008, allorché essa fu depositata agli atti di un giudizio civile intentato dalla stessa signora Piovene, unitamente ad altri condomini, con riferimento alle medesime opere per cui qui si controverte; mentre il ricorso di primo grado risulta notificato solo in date 17 e 18 settembre 2009.Né è possibile accedere alla richiesta di riconoscimento dell’errore scusabile formulata dall’odierna appellante, atteso che, al di là dei contrasti giurisprudenziali in ordine alla natura giuridica della d.i.a. ed ai conseguenti rimedi a disposizione del terzo, entrambe le opinioni astrattamente accoglibili comportano, alla stregua dell’attuale stato della normativa e della giurisprudenza, la necessità di rispettare il termine di cui all’art. 21 della legge nr. 1034 del 1971.»

Sintesi: Alla DIA non si applica il principio per cui, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine per l'impugnazione del titolo edilizio decorre con il completamento dei lavori.

Estratto: «Con il secondo ordine di eccezioni preliminari le difese resistenti contestano la tardività del gravame e concludono per la declaratoria di irricevibilità dello stesso.In proposito, pur trattandosi di un unico intervento di trasformazione dell’esistente, occorre prendere le mosse dalla distinzione sul punto dell’analisi
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.