Decorrenza del termine di impugnazione di una concessione edilizia

Estratto: «Non merita accoglimento, invece, l’eccezione di tardività sollevata dal Comune resistente, dalle parti controinteressate e da quella intervenuta, nei confronti - questa volta - di tutti i ricorsi in epigrafe indicati. La stessa, infatti, ove riferita all’impugnazione delle concessioni edilizie rilasciate ai controinteressati, trova ostacolo nel fatto che, in assenza di notifica individuale, la conoscenza di tali provvedimenti non può essere desunta dalla loro pubblicazione all’Albo pretorio del Comune (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 27 maggio 2005, n. 1111) e neppure collegata all’intervenuto svolgimento di lavori oggetto della concessione, posto che, secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, “Ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione di una concessione edilizia, occorre che le opere realizzate rivelino, in modo certo ed univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento, in ragione del carattere rigoroso che deve rivestire la prova della tardività che fa carico al soggetto che la eccepisce, siccome preclusiva dell'esercizio del diritto di azione” (Consiglio Stato, Sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4616), laddove, nel caso di specie, tale prova non è stata fornita. Così come la pregressa conoscenza delle concessioni non può essere desunta dalla circostanza, anch’essa dedotta dal resistente e dai controinteressati, che nel corso di un assemblea del Condominio di “Porto Coda Cavallo” (al quale i ricorrenti hanno dichiarato di appartenere), svoltasi in data 3 agosto 2007, l’odierno difensore dei ricorrenti avrebbe illustrato le proprie considerazioni in merito ai provvedimenti poi impugnati con il presente ricorso. E, difatti, dalla documentazione prodotta in giudizio, in particolare dal verbale della riunione, non emerge alcuna circostanza specifica circa l’esatto tenore della stessa, né in ordine alla materiale presenza dei ricorrenti, laddove la tardività del ricorso presuppone, invece, una prova rigorosa circa l’effettiva conoscenza del contenuto degli atti impugnati.Le stesse argomentazioni valgono, a maggior ragione, per confutare la stessa eccezione ove riferita all’impugnazione degli atti presupposti (varianti alla convenzione di lottizzazione, atti di nuova determinazione delle volumetrie disponibili), la cui conoscenza da parte dei ricorrenti, peraltro, neppure può essere desunta dalla circostanza che dei medesimi atti avrebbero essi stessi fruito per ottenere le concessioni edilizie relative alle residenze di loro proprietà. Tale rilievo è, infatti, formulato in modo assolutamente generico e senza riferimenti specifici alle situazioni individuali, come tale non sufficiente a far presumere una pregressa conoscenza dei provvedimenti in questione.»

Sintesi: Ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione di una concessione edilizia, occorre che le opere realizzate rivelino, in modo certo ed univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento, in ragione del carattere rigoroso che deve rivestire la prova della tardività che fa carico al soggetto che la eccepisce, siccome preclusiva dell'esercizio del diritto di azione.

Sintesi: La partecipazione al sopralluogo effettuato dal c.t.u. nel corso di un procedimento civile con esibizione della concessione edilizia è sufficiente ad integrare la piena conoscenza e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione dell'atto.

Estratto: «2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso prospettata dalla difesa dei controinteressati.Essa è fondata.I ricorrenti asseriscono di aver preso visione della concessione in sanatoria al momento del deposito di una relazione del consulente tecnico di ufficio agli atti del giudizio civile pendente...
[...omissis...]

Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di una concessione, la sua piena conoscenza si verifica con la consapevolezza del contenuto specifico di essa o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e la eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica.

Estratto: «Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso proposta dall’amministrazione resistente e dalla società controinteressata, fondata sulla circostanza che parte ricorrente avrebbe avuto piena conoscenza degli atti abilitativi rilasciati dal Comune di Baiano per la costruzione del fabbricato per cui è causa ben prima dei sessanta giorni antecedenti la notifica dell’atto introduttivo del giudizio.La disamina dell’eccezione impone un breve richiamo ai principi giurisprudenziali consolidatisi in materia. Occorre premettere, in generale, che la “piena conoscenza” dell’atto non ne postula necessariamente la cognizione integrale, ma richiede la consapevolezza della sua esistenza e del suo contenuto lesivo, onde costituisce costante affermazione del giudice amministrativo quella secondo cui “ ai fini del decorso del termine decadenziale di impugnativa , la piena conoscenza del provvedimento non richiede che esso sia conosciuto in tutti i suoi elementi , ma che il destinatario sia stato edotto di quelli essenziali e, in particolare del contenuto costitutivo e del suo effetto lesivo” (cfr. Cons.Stato, IV, 12-5-2008 n. 2185) ovvero “dell’autorità emanante, della data, del contenuto dispositivo e del suo effetto lesivo, fatta salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale di esso e degli atti presupposti emergano ulteriori profili di illegittimità” (cfr. Cons.Stato, IV, 10-4-2008, n. 1541).Nella peculiare materia edilizia, peraltro, viene affermato che,ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di una concessione , la sua piena conoscenza si verifica con la consapevolezza del contenuto specifico di essa o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e la eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica (cfr. Cons. stato, V, 24-8-2007 n. 4485); evidenziandosi pure che essa si realizza, per i proprietari dei fondi vicini, con la ultimazione dei lavori o almeno con il completamento dell’involucro esterno della costruzione, non rivelandosi sufficiente il mero inizio delle opere né tanto meno l’apposizione di un cartello recante gli estremi e l’oggetto della medesima concessione (cfr. Cons. Stato, IV, 11-4-2007, n. 1654).Ciò posto è necessario preliminarmente verificare se il signor Sorrentino avesse o meno, in epoca precedente ai sessanta giorni antecedenti la notifica del ricorso in trattazione, la suddetta consapevolezza del contenuto degli atti concessori.Ritiene il Tribunale, sulla base della documentazione versata in giudizio, che l’eccezione di tardività sia fondata con riferimento all’impugnativa dell’atto di voltura della C.E. n. 13/2003 del 19-3-2004 (prot. 2635 del 19-3-2004) e del permesso di costruire in variante n. 21 del 26-7-2005.Invero, è agli atti una istanza del Sorrentino (prot. 007683 del 12-9-2005), con la quale egli , sul presupposto di avere in precedenza “ricevuto dall’Ufficio “pro manibus” un progetto di variante a firma dell’ing. Bianco, datato marzo 2005”, chiedeva “il rilascio , con trasmissione formale, dell’intera documentazione su cui codesto Ufficio ha rilasciato il permesso di costruzione del 26 luglio 2005”.In calce a tale istanza vi è ,poi, una annotazione “per ricevuta” recante la data del 24-9-2005 seguita dalla sottoscrizione del ricorrente Michele Sorrentino.»

Sintesi: In punto di dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione della concessione edilizia da parte dei proprietari finitimi, il termine decadenziale decorre, al più, dalla data di ultimazione dei lavori, ossia dal momento in cui il controinteressato può percepire la lesività dell'opera realizzata.

Estratto: «In punto di fatto va osservato:- che con raccomandata 22.6.2005, indirizzata alla controinteressata, il ricorrente dichiarava di conoscere il numero (29/2004) del permesso di costruire e il fatto che esso contempla la sopraelevazione dell'immobile;- che tale missiva veniva riscontrata dalla ricorrente con altra raccomandata del 19.7.2005 con la quale la stessa si dichiarava intenzionata a procedere nell'esecuzione dei lavori, compresa la sopraelevazione, come da permesso di costruire;- che in data 24.5.2006 veniva depositata da parte del ricorrente, presso il Tribunale Civile di Ancona, denuncia di nuova opera nella quale si dava atto che i lavori di demolizione del vecchio edificio erano stati realizzati nell'estate 2005 e che la ricostruzione risaliva al marzo 2006 (nel ricorso si descrivono le nuove opere considerate illegittime e lesive, quali la modifica della sagoma, la trasformazione di una luce in finestra e creazione di due nuovi balconi).In punto di diritto vanno richiamati i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza a proposito del dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione della concessione edilizia da parte dei proprietari finitimi. In tale ipotesi è stato affermato che il termine decadenziale decorre, al più, dalla data di ultimazione dei lavori, ossia dal momento in cui il controinteressato può percepire la lesività dell'opera realizzata (cfr., ex plurimis, Cons. di Giustizia Amm., 7.10.2003, n. 722; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 3.8.2005 n. 3934; idem Sez. I, 2.7.2003, n. 4589; TAR Lazio - Roma, Sez. II, 27.12.1988, n. 1738).»

Sintesi: La presentazione di un circostanziato esposto sull'asserita illegittimità del titolo abilitativo che presupponga la visione integrale di tale provvedimento e degli elaborati tecnici posti a suo fondamento, denota la piena conoscenza, sia del progetto sia del contenuto sostanziale della licenza in questione, idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione.

Estratto: «Assume al riguardo parte ricorrente, per supportare la sua critica alla declaratoria di tardività contenuta nell’impugnato decreto, che non è decisivo riconnetterla alla avvenuta presentazione, nell’aprile 2001, di osservazioni al PEC, poiché i motivi di illegittimità articolati nel ricorso si appuntavano sui titoli edilizi...
[...omissis...]

Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di una concessione edilizia la piena conoscenza della stessa si verifica con la consapevolezza del suo contenuto specifico o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera.

Estratto: «Assume al riguardo parte ricorrente, per supportare la sua critica alla declaratoria di tardività contenuta nell’impugnato decreto, che non è decisivo riconnetterla alla avvenuta presentazione, nell’aprile 2001, di osservazioni al PEC, poiché i motivi di illegittimità articolati nel ricorso si appuntavano sui titoli edilizi...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: La piena conoscenza, ai fini dell'impugnazione, del permesso di costruire, richiede la completa percezione quantomeno del contenuto motivazionale e dell’effetto lesivo dell’atto.

Estratto: «nessun valore può essere dato al fax precedentemente trasmesso dalla società Immobiliare Cavallino, in data 6 marzo 2008, all'amministratore del Condominio ricorrente, dal momento che esso si limita a dare notizia dell'avvenuto rilascio da parte del Comune di Napoli «dei necessari e propedeutici permessi»...
[...omissis...]

Sintesi: In materia di termini di impugnazione di una concessione edilizia, la relativa eccezione di tardività postula (da parte del resistente che la formula) una prova rigorosa sull’individuazione di un dies a quo (relativo all'asserita lesione della controparte) certo e del suo consequenziale superamento; non spetta invece al ricorrente alcun onere di tale individuazione, al fine dimostrare il rispetto dei termini decadenziali.

Estratto: «Quanto poi alla tempestività del gravame, i controinteressati eccepiscono che la ricorrente non avrebbe specificato il dies a quo della presunta lesione, pur in un contesto di risalente visibilità e conoscibilità dell’immobile autorizzato.In contrario premette il collegio che è l’eccezione di tardività a postulare...
[...omissis...]

Sintesi: Il termine per l’impugnazione della concessione edilizia da parte dei terzi che assumano di aver subito un pregiudizio dalla costruzione assentita decorre dalla piena ed effettiva conoscenza del provvedimento, la cui prova rigorosa incombe alla parte che eccepisce la tardività.

Sintesi: Al fine di determinare la tardività dell’impugnazione della concessione edilizia da parte di terzi, il termine decorre dalla piena conoscenza ovvero dalla consapevolezza del contenuto specifico del titolo abilitativo e del progetto edilizio.

Estratto: «Occorre dunque rifarsi al regime giuridico della concessione edilizia per vagliare la tempestività del gravame.1.5 E’ noto che il termine per l’impugnazione della concessione edilizia da parte dei terzi, che assumano di aver subito un pregiudizio dalla costruzione assentita, decorre dalla piena ed effettiva conoscenza del provvedimento, la cui prova rigorosa incombe alla parte che eccepisce la tardività (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 27/5/2005 n. 1111; T.A.R. Marche, sez. I – 31/1/2007 n. 10): al fine di determinare la tardività dell’impugnazione della concessione edilizia da parte di terzi, il termine decorre dalla piena conoscenza ovvero dalla consapevolezza del contenuto specifico del titolo abilitativo e del progetto edilizio (Consiglio di Stato, sez. V – 19/6/2006 n. 3578; Sentenza Sezione 5/2/2008 n. 38).Adeguando tali principi alla fattispecie esaminata – caratterizzata dall’emanazione di un atto di conferma di un precedente titolo concessorio – è incontestata l’asserzione dei ricorrenti circa la presa visione degli atti del P.R.G. in data 14/1/1999 e pertanto il presente gravame deve essere considerato tempestivo.»

Sintesi: L'effettiva conoscenza della concessione edilizia rilasciata a terzi si ha quando la nuova costruzione riveli in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, per cui, in assenza di altri univoci elementi probatori, il termine per l'impugnazione inizia a decorrere dal completamento dei lavori, a meno che non si sostenga l'assoluta inedificabilità dell'area o si producano censure rilevabili sin dalla fase iniziale dei lavori.

Estratto: «Al riguardo va ricordato che, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, l'impugnazione di atti ritenuti illegittimi deve essere proposta entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla loro notificazione o, comunque, dalla loro piena conoscenza.In particolare, quanto alla decorrenza del termine per l'impugnazione di una concessione edilizia rilasciata a terzi, è stato avvertito in giurisprudenza che l'effettiva conoscenza dell'atto si ha quando la nuova costruzione riveli in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, per cui, in assenza di altri univoci elementi probatori, il termine per l'impugnazione inizia a decorrere dal completamento dei lavori (di norma sotto il profilo strutturale), a meno che non si sostenga l'assoluta inedificabilità dell'area o si producano censure rilevabili sin dalla fase iniziale dei lavori, come per il rispetto delle distanze fra fabbricati (Cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5394; TAR Veneto, II, 4 novembre 2004, n. 3840).Nel caso di specie, quando il ricorso è stato notificato, cioè il 25 e 26 giugno 2008, come risulta dagli atti di causa, le opere assentite con gli atti impugnati erano iniziate da almeno undici mesi e non è controversa fra le parti la presenza in loco di un cartello di cantiere, recante, fra l’altro, gli estremi del titolo concessorio rilasciato.Come si è detto, la lesione alla sfera giuridica dei ricorrenti era rilevabile sia dall’inizio dell’attività edificatoria. Occorre, ulteriormente, precisare in linea di principio che la c.d. piena conoscenza di un provvedimento amministrativo, da cui decorre il termine per l’impugnazione, si realizza non già quando l’interessato ha ottenuto copia di quest’ultimo – giacché, se così fosse, il suddetto termine sarebbe lasciato in balia di costui – ma quando egli abbia avuto modo di percepire gli elementi essenziali dell’atto, necessari e sufficienti a renderne valutabile la lesività: ciò all’evidente scopo di tutelare sia l’effettiva possibilità dell’impugnazione degli atti amministrativi lesivi, sia l’esigenza che detti atti divengano inoppugnabili, fornendo ai loro destinatari posizioni giuridiche certe.In questo contesto, la successiva acquisizione del contenuto integrale dell’atto legittima solo (eventualmente) la proposizione di motivi aggiunti in relazione agli aspetti non conosciuti prima (Cfr. Cons. St., IV, 6 novembre 1998, n. 1462; V, 7 marzo 1997, n. 214).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.