GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> ACCESSO AGLI ATTI
Sintesi: La semplice richiesta di copia degli atti non prova affatto che il ricorrente fosse già a conoscenza dell'esatto contenuto del progetto assentito e, dunque, dell'effettiva portata dell'intervento, con particolare riferimento alle distanze previste dalle costruzioni esistenti e dai confini, alla consistenza delle aree interessate, alle quote di realizzazione delle opere.
Estratto: «4. – Le eccezioni preliminari sono infondate.4.1. – Il Comune sostiene la tardività del ricorso, argomentando che la ricorrente, avendo presentato il 13 febbraio 2013 una richiesta di copia conforme del permesso di costruire n. 41/2011, avrebbe avuto già allora piena conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento e della sua lesività.Tuttavia, la semplice richiesta di copia degli atti non prova affatto che l'odierna ricorrente fosse già a conoscenza dell'esatto contenuto del progetto assentito e, dunque, dell'effettiva portata dell'intervento, con particolare riferimento alle distanze previste dalle costruzioni esistenti e dai confini, alla consistenza delle aree interessate, alle quote di realizzazione delle opere, su cui si incentrano le doglianze proposte nella presente sede sulla scorta della piena conoscenza del titolo edilizio e dei suoi allegati.»
Sintesi: Se lo stato di avanzamento dei lavori è già tale da indurre il sospetto di una possibile violazione dei propri diritti, il vicino ha, oltre che il diritto, anche l'onere di documentarsi in ordine alle previsioni progettuali, in guisa da verificare la sussistenza di un vizio del titolo ed inibire l'ulteriore attività realizzativa che la ditta compie confidando nella presunzione di legittimità del titolo.
Sintesi: Il vicino che intende lamentare l'illegittimità dell'attività edificatoria ha l'onere di attivarsi con il diritto di accesso non appena ha contezza od anche il ragionevole sospetto che l'attività materiale pregiudizievole sia sorretta da un titolo amministrativo abilitante, non conosciuto o non conosciuto sufficientemente.
Sintesi: Il terzo non può attendere il completamento dell'opera scegliendo di utilizzare l’accesso quale mero espediente per non far decorrere il termine di decadenza del titolo edilizio, poiché in tal modo agendo finisce per abusare di un diritto coniato per la sua tutela trasformandolo in uno strumento per calibrare la futura azione giudiziaria in danno del beneficiario in buona fede.
Estratto: «6. Per quanto attiene le domande di accesso avanzate dai ricorrenti, non rileva che costoro avessero proposto in data 12 luglio 2011 una prima richiesta di visione e acquisizione di copia della concessione edilizia n. 306 rilasciata al sig. T. di cui non è dato conoscere il seguito da parte del comune: a quella data i lavori si trovavano già in uno stato avanzato come è dato desumere dalla stessa relazione del nucleo di vigilanza edilizio che al 15 febbraio 2012 aveva accertato la realizzazione del solaio.6.1. Se lo stato di avanzamento dei lavori è già tale da indurre il sospetto di una possibile violazione dei propri diritti, il ricorrente ha, oltre che il diritto, anche l'onere di documentarsi in ordine alle previsioni progettuali, in guisa da verificare la sussistenza di un vizio del titolo ed inibire l'ulteriore attività realizzativa che la ditta compie confidando nella presunzione di legittimità del titolo.6.2. L’ulteriore richiesta di accesso documentale ex lege n. 241/1990, è stata reiterata tramite il legale dei ricorrenti il 31 maggio 2012 alla quale il Comune ha dato riscontro con nota n. 91848 del 12 giugno 2012: e perciò dopo la notificazione del ricorso avvenuta il 6 giugno 2012.6.3. Anche se l’accesso rende effettiva la tutela del terzo attraverso il diritto alla "piena conoscenza" della documentazione amministrativa, tale diritto rimane uno strumento che il terzo ha l'onere di attivare non appena ha contezza od anche il ragionevole sospetto che l'attività materiale pregiudizievole sia sorretta da un titolo amministrativo abilitante, non conosciuto o non conosciuto sufficientemente.6.4. Il terzo non può quindi attendere il completamento dell'opera scegliendo di utilizzare l’accesso quale mero espediente per non far decorrere il termine di decadenza, poiché in tal modo agendo finisce per abusare di un diritto coniato per la sua tutela trasformandolo in uno strumento per calibrare la futura azione giudiziaria in danno del beneficiario in buona fede (Cons. St., sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 322).»
Sintesi: La conoscenza effettiva di un titolo costruttivo, rilevante ai fini impugnatori, si configura già al momento dell’eventuale accesso agli atti e non invece con l’ ultimazione dei lavori o comunque quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed in equivoco le sue caratteristiche essenziali e la sua difformità alla disciplina urbanistica di settore.
Estratto: «Nel caso di specie, la sentenza appellata afferma, in relazione alla “questione della tempestività dell’impugnazione rispetto alla data di adozione o di pubblicazione del provvedimento edilizio”, che “la conoscenza effettiva di un titolo costruttivo si configura solo al momento della ultimazione dei lavori o comunque quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed in equivoco le sue caratteristiche essenziali e la sua difformità alla disciplina urbanistica di settore”.Tali considerazioni della sentenza impugnata non possono essere condivise:- sia in quanto il concetto di conoscenza “piena” o “effettiva” deve intendersi, nei sensi sopra esposti, come conoscenza della lesività dell’atto; - sia in quanto, nel caso di specie, l’atto autorizzatorio edilizio – mediante l’ostensione ottenuta in sede di accesso – è stato integralmente conosciuto dai ricorrenti in I grado, che avevano dunque modo di valutarne pienamente la eventuale lesività. Né questa – stante la piena conoscenza dell’atto – può dipendere dalla sua effettiva percezione, derivante dalla realizzazione (o dal progresso nella realizzazione) della costruzione, ipotesi che, pur sostenuta in giurisprudenza, sconta a tutta evidenza l’ assenza di conoscenza del titolo autorizzatorio, ma che non ha alcuna valenza nella diversa ipotesi di piena conoscenza del permesso di costruire.Pertanto, posto che l’accesso è intervenuto in data 9 novembre 2009 ed il ricorso è stato notificato in data 9 febbraio 2010 (circostanza che non ha formato oggetto di confutazione in fatto nella sentenza appellata), i motivi di appello con i quali si deduce la irricevibilità del ricorso instaurativo del giudizio di I grado sono fondati e devono essere, di conseguenza, accolti, con conseguente riforma della sentenza impugnata.»
Sintesi: Se lo stato di avanzamento dei lavori è già tale da indurre il sospetto di una possibile violazione della normativa urbanistica (non coincidente con l’an dell’edificazione ma con il quomodo), il ricorrente ha oltre che il diritto anche l’onere di documentarsi in ordine alle previsioni progettuali, in guisa da verificare la sussistenza di un vizio del titolo ed inibire l’ulteriore attività realizzativa che la ditta compie confidando nella presunzione di legittimità del titolo: non può limitarsi ad attendere il completamento dell’opera omettendo di esercitare il diritto di accesso, ossia scegliendo di utilizzare lo strumento quale mero espediente per non far decorrere il termine di decadenza, poiché in tal modo agendo finisce per abusare di un diritto coniato per la sua tutela trasformandolo in uno per calibrare la futura azione giudiziaria in danno del beneficiario in buona fede, oltre che – deve aggiungersi - in danno dell’interesse pubblico ancora oggi presente nelle trame dell’intesse legittimo.
Estratto: «5.3. Per restare in ambito edilizio, se lo stato di avanzamento dei lavori è già tale da indurre il sospetto di una possibile violazione della normativa urbanistica (non coincidente con l’an dell’edificazione ma con il quomodo), il ricorrente ha oltre che il diritto anche l’onere di documentarsi in ordine alle previsioni progettuali, in guisa da verificare la sussistenza di un vizio del titolo ed inibire l’ulteriore attività realizzativa che la ditta compie confidando nella presunzione di legittimità del titolo. Non può limitarsi ad attendere il completamento dell’opera omettendo di esercitare il diritto di accesso, ossia scegliendo di utilizzare lo strumento quale mero espediente per non far decorrere il termine di decadenza, poiché in tal modo agendo finisce per abusare di un diritto coniato per la sua tutela trasformandolo in uno per calibrare la futura azione giudiziaria in danno del beneficiario in buona fede, oltre che – deve aggiungersi - in danno dell’interesse pubblico ancora oggi presente nelle trame dell’intesse legittimo.5.4. In sostanza, nel sistema delle tutele, il diritto di accesso e le modalità del suo esercizio, in mancanza di una completa ed esaustiva conoscenza del provvedimento, costituiscono fattori che, così come il completamento dei lavori ed il tipo dei vizi deducibili in relazione a tale completamento, concorrono ad individuare, con riferimento al caso concreto, il punto di equilibrio tra i principi di effettività e satisfattività da una parte, e quelli di certezza delle situazioni giuridiche e legittimo affidamento dall’altra.»
Sintesi: Il principio per cui il termine per impugnare decorre per il terzo (non destinatario della notifica del titolo) dal completamento dei lavori, o dall’avvenuto accesso agli atti, comprensivi del progetto, deve essere inteso nel senso che, ove il provvedimento amministrativo sia già conosciuto, l’accesso valga a segnare il dies a quo solo ove costituisca l’occasione per rilevare profili pregiudizievoli che non siano già emersi dal contenuto del provvedimento o dal concreto progredire dei lavori, e sempre che lo stesso non rappresenti un espediente finalizzato a differire nel tempo l’esperimento dell’azione di annullamento.
Estratto: «6.3. La tesi secondo la quale, nonostante la conoscenza del provvedimento, l’interesse all’impugnazione (ossia la percezione della lesività) sia sorto solo in occasione dell’accesso agli atti, ed in relazione agli aspetti progettuali non ancora emergenti dal concreto avanzamento dei lavori, non regge avuto riguardo alla natura dei vizi fatti valere ed alla vicende pregresse, essendo piuttosto verosimile che l’accesso agli atti (tardivo rispetto alle esigenze di tutela) sia stato un espediente per procrastinare nel tempo l’azione di annullamento o comunque per salvarla da una decadenza già consumata.In ipotesi siffatte il principio per cui il termine per impugnare decorre per il terzo (non destinatario della notifica del titolo) dal completamento dei lavori, o dall’avvenuto accesso agli atti, comprensivi del progetto, deve essere inteso nel senso che, ove il provvedimento amministrativo sia già conosciuto, l’accesso valga a segnare il dies a quo solo ove costituisca l’occasione per rilevare profili pregiudizievoli che non siano già emersi dal contenuto del provvedimento o dal concreto progredire dei lavori, e sempre che lo stesso non rappresenti un espediente finalizzato a differire nel tempo l’esperimento dell’azione di annullamento.»
Sintesi: Qualora l'accesso agli atti consenta di apprendere gli estremi di alcuni soltanto dei vari titoli edilizi connessi, non costituisce scarsa diligenza il non avere atteso gli esiti di una nuova istanza di accesso avente a oggetto gli atti (ciò che comporterebbe il rischio di inutile decorso del termine di impugnazione delle concessioni ormai già conosciute nella loro integralità), provvedendo alla immediata proposizione di ricorso avverso gli atti già noti.
Estratto: «6. Passando dunque agli appelli principali, la Sezione reputa fondati i motivi di censura articolati avverso le declaratorie di tardività dell’impugnazione degli atti anteriori e presupposti rispetto alle concessioni edilizie annullate (quanto alla variante al P.R.G., la tardività è stata espressamente pronunciata solo nella seconda delle sentenze impugnate, mentre quanto al primo giudizio va respinto il motivo di appello incidentale con cui è stata riprodotta la relativa eccezione).6.1. Ed invero, quanto alla delibera di approvazione del Piano di utilizzo ed alla connessa concessione edilizia nr. 66 del 2002, è incontestato che dell’esistenza di tali atti la istante venne a conoscenza in occasione dell’accesso eseguito sulle successive concessioni nn. 67 e 68 del 2002, poi impugnate col ricorso introduttivo del giudizio (mentre gli ulteriori atti furono gravati con motivi aggiunti, poi dichiarati tardivi).Il giudice di prime cure ha ritenuto che dalla data del suindicato accesso dovesse decorrere il termine per l’impugnazione anche degli atti presupposti, atteso che a tale data sarebbe provata la piena conoscenza di essi (alcuna rilevanza avendo, al riguardo, la generica impugnazione del Piano di utilizzo e della concessione nr. 66 compiuta “tuzioristicamente” nel ricorso introduttivo, con riserva di motivi aggiunti).Tale assunto non può essere condiviso, essendo jus receptum che la mera conoscenza degli estremi formali di un titolo edilizio rilasciato a terzi non costituisce presupposto valido per la decorrenza del termine di impugnazione in sede giurisdizionale, poiché occorre che l’interessato abbia la piena conoscenza degli elementi essenziali del titolo anzidetto (in particolare, dei suoi allegati tecnici, ovvero del contenuto specifico del progetto edilizio), dalla quale soltanto discende l’effettiva consapevolezza della lesione eventualmente subita (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2011, nr. 4374; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2010, nr. 1339; id., 23 febbraio 2010, nr. 1064; Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2007, nr. 3751).A fronte di tale piana considerazione, non possono trovare favorevole delibazione neanche gli opposti rilievi di parte controinteressata, incentrati su un preteso difetto di diligenza dell’originaria ricorrente, la quale ben avrebbe potuto conoscere l’esistenza degli atti de quibus sulla base dell’avanzamento dei relativi lavori ovvero eseguendo tempestivamente un nuovo accesso, senza attendere il deposito degli atti medesimi in giudizio (data dalla quale, ad avviso della appellante principale, andrebbe computato il termine per la relativa impugnazione).Infatti, con riguardo al primo aspetto risulta verosimile, in ragione della contestualità cronologica con la quale furono rilasciati i tre titoli edilizi, che i lavori iniziarono e proseguirono in maniera unitaria sia quanto alla realizzazione dei manufatti sia quanto all’esecuzione delle opere di urbanizzazione: di modo che alla odierna appellante, la quale si attivò tempestivamente per acquisire i relativi titoli abilitativi, non può essere rimproverato quale indice di scarsa diligenza il non avere immediatamente compreso che doveva esistere un terzo titolo (per di più, preceduto da un Piano di utilizzo) specificamente riferito alle urbanizzazioni.Quanto al secondo profilo, una volta acclarato che in occasione del primo accesso l’istante apprese unicamente gli estremi degli ulteriori atti, non costituisce scarsa diligenza il non avere atteso gli esiti di una nuova istanza di accesso avente a oggetto questi ultimi (ciò che avrebbe comportato il rischio di inutile decorso del termine di impugnazione delle concessioni nn. 67 e 68, ormai già conosciute nella loro integralità), provvedendo alla immediata proposizione di ricorso avverso gli atti già noti: ciò che, peraltro, rese superfluo un secondo accesso, attesa la produzione in giudizio degli atti poi censurati con i motivi aggiunti.»
Sintesi: Qualora i vizi di legittimità del titolo edilizio derivino da vizi del presupposto atto di autorizzazione paesaggistica, l'acquisizione del titolo edilizio a seguito dell'esercizio del diritto di accesso non è sufficiente a far decorrere il termine decadenziale, il cui dies a quo, invece, deve essere individuato dalla data in cui il soggetto che contesta la legittimità dell'intervento ha avuto conoscenza del contenuto dei provvedimenti presupposti.
Estratto: «3b. L’appellante sostiene, in subordine, che il termine d’impugnazione decorre dall’11 giugno 2004 per avere l’appellato in quella data estratto copia delle concessioni in sanatoria, ed avuto quindi conoscenza del contenuto precettivo dei provvedimenti.
[...omissis...]
Sintesi: L'accesso agli atti della procedura relativa al rilascio del titolo edilizio e dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti e la richiesta di integrazione della documentazione è elemento idoneo a far decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione del permesso di costruire.
Estratto: «VI. Comodità espositiva ed esigenze sistematiche rendono opportuno, ad avviso della Sezione, esaminare innanzitutto l’appello iscritto al NRG. 4509 dell’anno 2009, con il quale è stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. II, n. 389 del 17 febbraio 2009.
[...omissis...]
Sintesi: La piena conoscenza del contenuto della concessione si ha, nel caso in cui si sia presa visione della concessione e dei relativi elaborati progettuali depositati presso gli uffici comunali, oppure nel momento in cui si può prendere effettiva conoscenza del contenuto dell'attività assentita.
Estratto: «Sotto un primo profilo, il Comune di Ardesio eccepisce la tardività dell'impugnazione, evidenziando che la costruzione in questione è stata completata già nel settembre 2007, ed anche a voler considerare, quale termine a quo, la data di rilascio del provvedimento di sanatoria questa è il 28 novembre 2007.
[...omissis...]
Sintesi: La piena conoscenza di una concessione edilizia si verifica allorché l'interessato abbia potuto prendere visione del progetto assentito, indipendentemente dall'inizio dei lavori.
Sintesi: In materia di dies a quo di impugnazione dei titoli edilizi, il criterio della percezione della consistenza della costruzione ha valenza residuale, in quanto si applica soltanto in difetto di presa visione e conoscenza degli elaborati di progetto allegati all’istanza di titolo abilitativo.
Estratto: «Assume al riguardo parte ricorrente, per supportare la sua critica alla declaratoria di tardività contenuta nell’impugnato decreto, che non è decisivo riconnetterla alla avvenuta presentazione, nell’aprile 2001, di osservazioni al PEC, poiché i motivi di illegittimità articolati nel ricorso si appuntavano sui titoli edilizi, i cui “ profili di illegittimità...
[...omissis...]
GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> ACCESSO DELLA P.A.
Sintesi: L'esperimento di un accertamento tecnico comunale sulla distanza tra l'immobile del ricorrente e quello del controinteressato è sufficiente per dare al primo la piena conoscenza della lesività del provvedimento autorizzatorio edilizio, a prescindere dalla conoscenza del verbale di accertamento: ciò che rileva non è infatti la conoscenza di tale verbale, bensì il fatto che, in quella data, i lavori edilizi sono pervenuti ad uno stato tale da dimostrare, oggettivamente la lesività del titolo edilizio rilasciato al controinteressato.
Estratto: «3. Nel caso di specie, è senza dubbio condivisibile quanto affermato dalla sentenza impugnata, laddove questa, richiamando diffusi orientamenti giurisprudenziali, afferma che la piena conoscenza della concessione edilizia rilasciata a terzi si verifica, di regola, in assenza di altri ed inequivoci elementi, non col mero inizio dei lavori ma con la loro ultimazione, o almeno quando i lavori stessi siano giunti al punto tale che non si possa avere più alcun dubbio in ordine alla loro consistenza, all’entità e alla reale portata dell’intervento edilizio assentito.In definitiva, la giurisprudenza applica, con riferimento al caso concreto della concessione edilizia e dei lavori eseguiti in base ad essa, il principio generale sopra enunciato, riaffermando nel caso concreto, che la “piena conoscenza” è conoscenza non già della integralità dell’atto amministrativo (supposto) illegittimo, bensì della lesività del medesimo (desumibile, sempre in riferimento al caso concreto, dai lavori concretamente eseguiti).Orbene, nel caso in esame, risulta dalla medesima sentenza :(pag. 3): “su segnalazione (del 25 giugno 1999) delle interessate, odierne ricorrenti, il Comune disponeva un accertamento tecnico in loco”;(pag. 7): vi è stato un accertamento del tecnico comunale in data 13 luglio 1999 - intervenuto “su segnalazione delle vicine del 25 giugno 1999”) - in ordine alla distanza tra i due edifici, accertamento che ha stabilito che “la distanza fra i due edifici, ed in particolare fra la parete finestrata di proprietà delle ricorrenti e quella (parzialmente in vetro mattoni) del controinteressato non rispetta quella di piano, ponendosi il soppalco ad una distanza di soli 4 metri dalla finestra di B., anziché 10”.Orbene, alla luce di quanto risultante dalla sentenza, appare evidente (ritenendosi assolto a tali fini l’onere probatorio incombente sulla parte che propone l’eccezione) che, così come sostenuto dall’appellante, se non alla data del 25 giugno 1999 (in cui vi è stata – secondo la sentenza impugnata - segnalazione delle ricorrenti in I grado), quanto meno alla data del 13 luglio 1999 (data dell’accertamento del tecnico comunale), le ricorrenti in I grado avevano certamente piena conoscenza della lesività del provvedimento autorizzatorio edilizio, in base al quale l’appellante prima eseguiva opere edilizie a soli 4 metri di distanza dalla loro parete finestrata.Ciò che rileva – in ciò disattendendo le considerazioni delle appellate (in part., pag. 6 memoria 26 settembre 2012) – non è la conoscenza del verbale di accertamento, quanto che, alla data del 13 luglio 1999 (e verosimilmente già alla data del 25 giugno 1999), i lavori edilizi erano pervenuti ad uno stato tale da dimostrare, oggettivamente la lesività del titolo edilizio rilasciato al P., e ciò da parte di soggetti ricorrenti collocati proprio a ridosso di ciò che affermano essere stato realizzato abusivamente.. Da ciò consegue:- per un verso, che risulta dimostrata la piena conoscenza di opere lesive da parte delle ricorrenti in I grado, in data anteriore al dies dal quale computare il termine decadenziale di sessanta giorni, pur considerata la sospensione feriale; - per altro verso, che non può trovare adesione quanto affermato in sentenza, in ordine ad un non intervenuto raggiungimento della “prova dell’esecuzione di opere lesive (poste a distanza inferiore a quella prevista dal Piano) prima dell’inizio del mese di giugno 1999 (tenuto conto della sospensione dei termini estivi)”, dato che tale prova, ai fini della verifica del termine decadenziale non appare necessaria, riguardando la determinazione di un “dies a quo” in epoca anteriore a quanto strettamente necessario ai fini della determinazione della (eventuale) decadenza.Per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto, in relazione al primo motivo proposto (sub a) dell’esposizione in fatto), con riforma della sentenza impugnata e conseguente declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso instaurativo del giudizio di I grado.»