Impugnazione delle sanzioni edilizie e paesaggistiche

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> SANZIONI EDILIZIE

Sintesi: La presentazione di un’istanza di sanatoria edilizia, anteriormente all'impugnazione di un’ordinanza di demolizione (o di un provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per abusi edilizi) produce l'effetto di rendere inammissibile l'impugnazione stessa, per carenza di interesse, in quanto dall'istanza consegue la perdita di efficacia di tale ordinanza ed il riesame dell'abusività dell'opera.


Estratto: «Osserva il Collegio che, secondo costante giurisprudenza di questo Tribunale (fra le tante, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 16 marzo 2004, n. 499, 15 maggio 2007, n. 1361, 24 ottobre 2008, n. 1287; 28 luglio 2010, n. 9029; Sez. III, 5 maggio 2005, n. 689; Catania, Sez. I, 12 dicembre 2001, n. 2424), la presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia, anteriormente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione (o del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per abusi edilizi) produce l'effetto di rendere inammissibile l'impugnazione stessa, per carenza di interesse, in quanto dall’istanza consegue la perdita di efficacia di tale ordinanza ed il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dalla domanda di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (cfr., altresì, Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 1997, n. 3563; sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377; C.G.A. 27 maggio 1997, n. 187; T.A.R. Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2024; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Campania, Sez. III, 2 marzo 2004, n. 2579; sez.IV, 18 marzo 2005, n. 1835; T.A.R. Sicilia, sez. II, 16 marzo 2004, n. 499, 16 luglio 2008, n. 921, 14 dicembre 2010, n. 14275; sez. III, 30 novembre 2012, n. 2492).Pertanto, il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio proposto successivamente all'istanza di concessione e/o autorizzazione in sanatoria, è inammissibile per carenza di interesse, “spostandosi” l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento medesimo, all'eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto (Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2000, n. 4305; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 16 marzo 1991, n. 67, Palermo, Sez. II, 27 marzo 2002, n. 826; T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5559; T.A.R. Lazio, sez. II ter, 4 novembre 2005, n. 10412), in seguito al quale l’Amministrazione è tenuta ad emanare nuove misure sanzionatorie, con l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere (in tal senso, T.A.R. Lazio, sez. II, 17 gennaio 2001, n. 230; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 12 dicembre 2001, n. 2424; T.A.R. Campania, sez. IV, 26 luglio 2002, n. 4399; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 17 maggio 2005, n. 751, 20 gennaio 2010, n. 588; sez. III, 11 luglio 2005, n. 1197).Ora, applicando siffatti principi alla controversia in esame, nella quale la presentazione dell’istanza di sanatoria precede la proposizione del presente ricorso (notificato il 14 aprile 1998 e depositato il 29 aprile successivo), deve dichiararsi l'inammissibilità dell’impugnativa, stante l'originaria carenza di interesse, da parte del ricorrente al conseguimento di una qualche decisione avverso l’atto impugnato, destinato comunque ad essere sostituito dalle determinazioni esplicite od implicite adottate sulla proposta istanza.»

Sintesi: L’impugnazione dell’atto di acquisizione al patrimonio comunale è consentita esclusivamente per vizi propri e non anche per profili di invalidità derivata di atti presupposti non tempestivamente gravati.

Estratto: «Passando all’esame dei motivi aggiunti, deve essere accolta l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune di Montesarchio relativamente all’impugnazione di tutti gli atti indicati in rubrica, fatta eccezione per il provvedimento n. 9480 del 4 maggio 2011 con cui si è proceduto alla acquisizione al patrimonio comunale delle opere di recinzione e dell’opificio industriale.Invero, relativamente agli atti citati – rubricati dalla società ricorrente ai nn 2/10 dell’epigrafe dei motivi aggiunti – la notificazione dell’atto d’impugnazione, avvenuta per il notificante il 1° luglio 2011, si rivela irrimediabilmente tardiva, con consequenziale irricevibilità del ricorso.Inoltre, l’impugnazione dell’atto di acquisizione al patrimonio comunale è consentita esclusivamente per vizi propri e non anche per profili di invalidità derivata di atti presupposti non tempestivamente gravati (Consiglio di Stato sez. V24 marzo 2011 n.1793; Consiglio di Stato sez. IV 8 novembre 2010 n. 7914).»

Sintesi: Il proprietario del fondo confinante a quello in cui è stato realizzato l'intervento edilizio abusivo ha interesse ad intervenire nel giudizio amministrativo in cui si discute della legittimità dei provvedimenti sanzionatori adottati dalla P.A..

Estratto: «13. L’esame dei motivi aggiunti proposto dalle signore De Rosa e Beneduce deve iniziare dall’eccezione di inammissibilità del ricorso (sollevata dal Comune di Vico Equense con la memoria depositata in data 29 gennaio 2008 in relazione al ricorso principale e riproposta con la memoria depositata il 23 luglio 2008) incentrata sulla mancata impugnazione dell’ordinanza n. 201/2005, notificata il 13 giugno 2005, con la quale è stato ordinato alle ricorrenti di non effettuare i lavori oggetto della D.I.A. assunta al protocollo comunale n. 13314 del 5 maggio 2005 (presentata ad integrazione dei lavori oggetto della D.I.A. assunta al protocollo n. 69 del 5 gennaio 2004, integrata con la successiva D.I.A. assunta al protocollo comunale n. 1249 del 19 gennaio 2004) Tale eccezione è infondata. Infatti la predetta ordinanza n. 201/2005 riguarda soltanto i lavori relativi alla “chiusura dell’incavo”, che sono da identificare nei lavori indicati al punto 3 del rapporto tecnico n. 15641 del 26 maggio 2005 (ove viene specificato che «al prospetto lato sud piano terra è stato chiuso un incavo esistente delle seguenti dimensioni: mt 2.00 x 1,50, con la realizzazione di un vano finestra … privo di infisso), ma non costituiscono oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 543/2007, né della successiva ordinanza n. 196/2008.Parimenti infondata risulta l’eccezione di inammissibilità dell’intervento in giudizio del sig. Enrico Pia, sollevata dalle ricorrenti sul presupposto della carenza di un interesse giuridicamente rilevante in capo al controinteressato. Infatti una consolidata giurisprudenza riconosce al proprietario del terreno confinante con quello ove è stato realizzato l’abuso edilizio un interesse differenziato e qualificato alla rimozione dell’opera abusiva, ammettendolo a censurare, ad esempio, le determinazioni sanzionatorie adottate dall’Amministrazione nei confronti del responsabile dell’abuso, laddove ove egli aspiri a ottenere la demolizione delle opere abusive e si dolga dell’avere l’Amministrazione invece optato per una mera sanzione pecuniaria (Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2008, n. 3849), nonché ad agire avverso l’inerzia dell’Amministrazione nella definizione del procedimento di condono entro i termini previsti dalla legge, essendo in presenza della domanda di sanatoria impedita la demolizione dell’opera abusiva (Cons. Stato, Sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4609; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 3 settembre 2008, n. 10034).»

Sintesi: Il provvedimento dirigenziale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive nonché del terreno sottostante e circostante può essere annullato, in sede giurisdizionale amministrativa, soltanto in accoglimento di censure dirette a contestare la verificazione dell'acquisizione, per mancanza di un presupposto necessario richiesto dalla legge, come la mancata preventiva notifica dell'ingiunzione di demolizione, ovvero la già avvenuta tempestiva spontanea ottemperanza alla stessa.

Estratto: «I due motivi dedotti nel secondo ricorso (n. 530/2001) specificamente avverso la determina di acquisizione del fabbricato al patrimonio indisponibile del Comune sono privi di giuridico pregio, in quanto il provvedimento dirigenziale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive nonché del terreno sottostante e circostante costituisce atto dichiarativo dell'intervenuta acquisizione "ex lege" in conseguenza dell'inutile decorso del termine fissato dall'art. 7 L. n. 47 del 1985 al trasgressore per l'ottemperanza all'ingiunzione di demolizione. Tale atto, quindi, può essere annullato, in sede giurisdizionale amministrativa, soltanto in accoglimento di censure dirette a contestare la verificazione dell'acquisizione, per mancanza di un presupposto necessario richiesto dalla legge, come la mancata preventiva notifica dell'ingiunzione di demolizione, ovvero la già avvenuta tempestiva spontanea ottemperanza alla stessa (fra le tante, Consiglio Stato sez. V, 1 ottobre 2001, n. 5179; T.A.R. Lazio, sez. III, 1 marzo 2002, n. 1593); T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 17 giugno 2002, n. 3620; T.A.R. Sicilia, sez. III, 11 maggio 2006, n. 1126).Anche recentemente, questa Sezione (v. sentenza n. 40 dell’11 gennaio 2011) ha avuto occasione di ribadire che il costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il provvedimento di acquisizione al patrimonio del comune di un'opera abusivamente realizzata ha come unico presupposto l'accertata inottemperanza ad un ordine di demolizione del manufatto abusivo, di cui è meramente dichiarativo, con la conseguenza che, essendo atto dovuto, è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata inottemperanza, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua adozione. Inoltre, non richiede alcuna preliminare determinazione inerente l'esercizio di una scelta da parte del Comune sull'applicabilità della stessa più grave misura acquisitiva, rispetto alla semplice demolizione del manufatto abusivo (cfr., altresì, T.A.R. Lazio, sez. II, 12 aprile 2002, n. 3160; T.A.R. Sicilia, sez. III, 6 marzo 2009, n. 480).»

Sintesi: Il ricorso contro la sanzione pecuniaria adottata sulla base di una stima compiuta dall'Agenzia del Territorio non deve necessariamente essere notificato anche a quest'ultima, poiché la stima costituisce atto interno, non direttamente lesivo e, quindi, non impugnabile ex se.

Estratto: «Quanto al secondo motivo di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.Deve essere, in primis, disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa resistente, per difetto di notifica del ricorso all’Agenzia del Territorio, tenuto conto che la stima da essa operata costituisce atto interno, non direttamente lesivo e, quindi, non impugnabile ex se, per cui deve escludersi la configurabilità dell’Agenzia cit. come contraddittore necessario (cfr. in tal senso TAR Lombardia, n. 468/2011 cit., nonché id. 17.05.2010 n. 1546).Nel merito, anche il secondo motivo è infondato. La determinazione dell’entità della sanzione pecuniaria, avvenuta utilizzando le valutazioni tecniche effettuate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) tenuto dall’Agenzia del Territorio, rappresenta espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, che può essere sindacata soltanto sotto l’aspetto dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il duplice profilo della correttezza del criterio tecnico individuato e della correttezza del procedimento applicativo seguito dalla autorità per l’applicazione dello stesso (cfr. la nota decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, del 9 aprile 1999 n. 601 che, innovando l’orientamento preesistente, ha riconosciuto la possibilità di un sindacato “forte” sulla discrezionalità tecnica).In conformità della suesposta impostazione si spiega l’attuale orientamento giurisprudenziale che, a proposito del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni connotate da discrezionalità tecnica, ritiene che il giudice amministrativo possa censurare dette valutazioni solo laddove risultino tecnicamente inattendibili o affette da evidenti illogicità (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 21 marzo 2011, n. 1699). Detto in altri termini, il giudice è qui chiamato ad accertare non se quella cui è giunta l'Amministrazione sia l'unica soluzione possibile (perché il carattere elastico ed opinabile dei parametri utilizzati implica che non esiste un unico risultato esatto), ma se quella soluzione sia, pur nella sua fisiologica opinabilità, tecnicamente attendibile (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 21 marzo 2011, n. 1712).Ebbene, in relazione al caso che qui occupa, il Collegio ritiene che il giudizio espresso dall’Agenzia del Territorio non possa essere considerato inattendibile, atteso che:- promana da un soggetto avente personalità giuridica di diritto pubblico a cui istituzionalmente compete la “gestione dell’osservatorio del mercato immobiliare e di servizi estimativi che può offrire sul mercato” (cfr. art. 4, lett. g, dello Statuto definitivo, di cui al “Testo deliberato nella riunione del Comitato Direttivo del 13 dicembre 2000, coordinato con le modifiche ed integrazioni deliberate nella riunione del Comitato Direttivo del 19 gennaio 2001”);- la determinazione del “valore complementare”, ovvero dell’ “aumento di valore venale dell’immobile” conseguente al cambio di destinazione d’uso, effettuata sulla base dei listini dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, tenuto dalla stessa Agenzia, risulta esente da vizi sia con riguardo ai parametri utilizzati che alla loro concreta applicazione al caso che qui occupa. In tal senso, giova considerare come i valori risultanti dalla banca dati dell’O.M.I. (che, stando alla giurisprudenza tributaria, integrano presunzioni semplici. Cfr., al riguardo, Comm.trib. prov.le Modena, sez. IV, 20 aprile 2010, n. 84; Comm. trib. reg. Bari, sez. VII, 01 settembre 2009, n. 96), non risultano affatto smentiti dai dati forniti da parte ricorrente, la quale, a ben vedere, ne contesta soltanto l’applicazione fattane dall’Agenzia, allorché:- avrebbe attribuito un “basso valore alla funzione uffici”;- avrebbe attribuito un valore alla funzione residenziale dei medesimi uffici diversa da quella “normale”.In realtà, sul primo aspetto, va rimarcato come il valore attribuito dall’Agenzia, come pure si evince dai listini depositati in atti dalla stessa ricorrente, corrisponda a quello degli uffici in ottimo stato conservativo (sia pure individuato, nell’intervallo tra una soglia minima e massima, in prossimità della prima anziché della seconda); quanto al secondo aspetto, va precisato come sarebbe stato tutt’altro che logico valutare, come vorrebbe l’esponente, i medesimi immobili, in “ottimo stato conservativo”, per la loro quotazione come uffici (corrispondente alla loro destinazione d’uso prima del mutamento) e in “normale stato conservativo” per la loro quotazione come residenza (corrispondente a quella successiva al mutamento stesso), al fine di assottigliare il più possibile l’incremento di valore (cd. valore complementare) derivante dalla operazione in questione.Non v’è dubbio, infatti, che il raffronto debba essere operato fra i valori assegnati agli immobili in relazione al medesimo stato di conservazione, così come correttamente operato da parte dell’amministrazione in causa. L’attendibilità, quindi, della stima – non contraddetta da elementi in grado di infirmarla (non ricavabili dai contratti di compravendita prodotti dalla ricorrente, che non risultano riferiti ad unità residenziali di “eguali caratteristiche … ubicazionali” a quelle di che trattasi) – esclude la necessità di disporre, al riguardo, una C.T.U.»

Sintesi: L'atto di acquisizione gratuita delle opere abusive deve considerarsi consequenziale e connesso all'ordine di demolizione delle opere e ripristino dello stato primitivo dei luoghi, per cui la mancata impugnativa nei termini dell’ingiunzione a demolire determina l’inammissibilità del ricorso proposto avverso l’acquisizione al patrimonio indisponibile comunale.

Estratto: «Premesso che il presente giudizio può essere definito con "sentenza in forma semplificata”, ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, sussistendo i prescritti presupposti di legge, e che il difensore dei ricorrenti è stato avvisato di tale possibilità, rileva il Collegio che, con il ricorso in esame...
[...omissis...]

Sintesi: Il cittadino che abbia presentato un esposto alla giunta provinciale di Bolzano ex art. 105 L.P. Bolzano 13/1997 è legittimato ad agire contro la revoca del provvedimento che inizialmente aveva accolto il suo ricorso.

Estratto: «1. In via preliminare va vagliata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancanza di legittimazione e di interesse al ricorso, sollevata dalla difesa dell’Amministrazione comunale, sul rilievo che il ricorrente non sarebbe titolare di una posizione differenziata e qualificata che lo legittimerebbe a proporre il ricorso avverso un provvedimento adottato “d’ufficio” dall’Amministrazione provinciale.L’eccezione va disattesa.Osserva il Collegio che l’art. 105 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e sm, attribuisce ad ogni cittadino la facoltà di presentare alla Giunta provinciale un ricorso contro progettazioni, autorizzazioni o esecuzioni di opere in contrasto con le disposizioni di legge e di regolamenti o con quanto previsto e prescritto dagli strumenti urbanistici, così riconoscendo ad ogni cittadino un interesse strumentale alla tutela della legittimità dell’attività edilizia. Di conseguenza, se un cittadino presenta un ricorso ai sensi della norma citata e la Giunta provinciale lo rigetta, allo stesso cittadino va riconosciuta anche la facoltà di agire in giudizio a difesa del proprio interesse, protetto dalla norma. Nel caso di specie, oltretutto, l’Amministrazione provinciale, dapprima ha accolto il ricorso presentato dal signor Mario Zorzi con deliberazione del 17 marzo 2008, e, successivamente, con la deliberazione impugnata, ha revocato, in via di autotutela, la propria precedente deliberazione, rigettando, contestualmente, lo stesso ricorso.Infine, va rilevato che la stessa Amministrazione provinciale appariva consapevole del fatto che la deliberazione in esame era lesiva degli interessi del ricorrente, come dimostra sia la comunicazione, via raccomandata, della stessa decisione al ricorrente, sia la corretta indicazione del termine e dell’autorità giurisdizionale cui era possibile fare ricorso contro la decisione.»

Sintesi: È inammissibile, in quanto atto endoprocedimentale, l'impugnazione della "comunicazione di constata violazione urbanistico-edilizia".

Estratto: «In particolare, deve essere dichiarata inammissibile per difetto d’interesse a ricorrere la domanda di annullamento della comunicazione di constatata violazione urbanistico – edilizia del 30 luglio 2004, redatta dalla polizia municipale del Comune di Roma, la quale, per la sua natura endoprocedimentale...
[...omissis...]

Sintesi: È inammissibile il ricorso concernente il verbale di accertamento dell'inottemperanza alla precedente ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive, redatto dal personale della Polizia Municipale, in quanto il suddetto atto ha chiaramente valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dai vigili urbani.

Estratto: «6.- Con motivi aggiunti notificati il 17/6/2005 il signor Chiacchio ha impugnato il verbale della Sezione Polizia Locale del Comune di Grumo Nevano prot.n. 166/P.L. del 18/4/2005 di accertamento di inottemperanza all’ordinanza comunale di demolizione.Ma tale impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.Per giurisprudenza pacifica è infatti inammissibile il ricorso concernente il verbale di accertamento dell'inottemperanza alla precedente ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive, redatto dal personale della Polizia Municipale, in quanto il suddetto atto ha chiaramente valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dai vigili urbani, ai quali non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, a tal uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l'esito attraverso un formale atto di accertamento (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 21 novembre 2006, n. 10110; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 26 giugno 2008, n. 6254).»

Sintesi: È inammissibile per carenza di interesse, stante la sua natura endoprocedimentale, il verbale dei Vigili Urbani che accerti l'inottemperanza all'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

Estratto: «Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso n.962/02 con cui parte ricorrente ha impugnato il verbale datato 21.11.2001 di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione n.16/01, redatto dall’agente di Polizia Municipale operante.Ed invero, ai sensi dell'art. 31 commi 3 e 4, d.P.R. n. 380 del 2001, l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi postula la stesura di un verbale di verifica da parte dei vigili urbani (alla stessa maniera di quanto avviene in sede di accertamento del preteso abuso edilizio). Tale verbale, avendo valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dai vigili urbani,, deve essere poi fatto proprio dalla competente autorità amministrativa, attraverso un formale atto di accertamento, con la conseguenza che l’impugnativa di tale atto deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse (ex multis: T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 26 giugno 2008 , n. 6254; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 21 novembre 2006, n. 10110; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 04 febbraio 2005 , n. 816; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 24 dicembre 2002 , n. 4652)»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> SANZIONI PAESAGGISTICHE

Sintesi: La scelta di non provocare il giudizio arbitrale sulla determinazione dell'indennità ex art. 15 legge 1497/1939 non impedisce al destinatario della sanzione di impugnare di fronte al G.A. la prima determinazione dell’indennità stabilita dall’Amministrazione.

Sintesi: Qualora il soggetto sanzionato ex art. 15 legge 1497/1939, una volta effettuato il deposito per le spese del collegio arbitrale, adisse il G.A. o, una volta effettuato il ricorso al G.A., successivamente chiedesse il giudizio arbitrale, il giudizio di fronte al G.A. sarebbe temporaneamente improcedibile fino alla pronuncia del collegio arbitrale. Qualora, poi, il collegio arbitrale confermasse in toto la prima determinazione dell’indennizzo, il ricorrente avrebbe l’onere di impugnare con motivi aggiunti il provvedimento definitivo adottato sulla scorta della pronuncia arbitrale; qualora il collegio arbitrale correggesse la prima determinazione dell’indennizzo in senso a lui favorevole, il ricorrente potrebbe scegliere di appagarsi di tale pronuncia, rinunciando a coltivare il giudizio amministrativo; ovvero, non appagandosene, di impugnare l’ulteriore provvedimento che di essa ha tenuto conto proponendo motivi aggiunti.

Sintesi: Nel caso di provvedimento adottato ex art. 15 legge 1497/1939, se e finché non sia stata scelta la via dell’arbitrato, anche se non siano decorsi tre mesi dalla notifica del provvedimento non può considerarsi inibita né preclusa l’azione davanti al G.A. per il fatto che il provvedimento stesso non abbia ancora acquistato il carattere dell’esecutorietà.

Estratto: «III) Il ricorso è ammissibileVa disattesa la relativa eccezione sollevata dal Comune di Pesaro nell’atto di costituzione in data 3.7.1990 e ribadita nella memoria conclusiva in data 27.4.2007.1. Secondo l’Amministrazione, il provvedimento sanzionatorio impugnato non sarebbe stato immediatamente lesivo della sfera soggettiva della ricorrente, essendo privo del carattere dell’esecutività.
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.